- Sentenm 25 febbraio It48nella causa Kraft contro Conslgllo
dI Slato deI Cantone Demo.
An. 46 cp. S OJ! ; art. 6S1 cp. 2 00.
Contro i decreti d'un Cantoneche violano la. sovmnitA d'un altro
Oantone iI eittadino leso ha veste per interporre un ricorso di
diritto pubblico l Tribunale federale, imche aU'infuori del caso
eciaJe previsto daJI'art. 46 cp. 2 CF.
E' Vletato coipire col diritto di bollo proporzionale al valore netto
dell'asse ereditario l'atto di pubblicazione d'un testamento
depositato presso un Iiotaio' d'un Cantone, ehe e .stata fatta
contro la volontA degli eredi, quantunque iI de etdu8 abbia
avuto l'ultimo domicilio in un 1tro Cantone. Questo divieto
poggia sull'art. 46 cp. 2 CF (per quella parte deldiritto di bollo
ehe rappresenta un'impost/:J,) e sul principio. che un Oantone
non' pub' violai'e la sovranita d'un a.ltro Cantone (per quella
parte deI diritto di bollo ehe rappresenta UIl tassa).
An. 46 Abs. 2 BV, Arl SSl Ab8. 2 ZGB.
Gegen die Verfügungen eines Kantons, die in das Hoheitsgebiet
eines andem Kantons übergreifen, kann der dadurch verletzte
Bürger die staatsrechtliche Beschwerde erheben und zwar
auch soweit, aJ,s es sich nicht um Doppelbesteuerung im Sinne
des Art. 46 Abs. 2 BV handelt.
Wenn ein bei einem Notar hinterlegtes Testament im Kanton der
Hinterlegung ohne Zustimmung der Erben eröffnet wird, so
darf dieser Kanton die Eröffnung nicht mit einer nach dem
Wert des reinen, Nachlassvermögens berechneten Stempel-
abgabe belegen, sofern der Erblasser seinen letzten Wohnsitz
in einem andern Kanton gehabt hat. Das ergibt sich aUs Art. 46
Abs.2 BV (soweit die Stempela.bgabe eine Steuer bildet) und
aus. dem Grundsatz, dass ein Kanton nicht in das Hoheitsgebiet
eines andern übergreifen darf (soweit die StempeJabgabe eine
Gebühr darstellt).
Art. 46 al. 20otiBt. feil., SM al. 200. '
La citoyen lese par une dooision d'lltl . Canton qui viole Ja' sou-
.
verainete d'un autre Canton est recevable 8. l'attaquer par la
voie du recours de droit public m ne an: dehors du cas special
prevu par l'art. 46 at 2 Const. fM. .
n est interdit de frapper d'un droit de timbre prop-0rtionnel
calcule
sur la. valeur nette d'une succession l'acte d ouvertU,re
d'un testament depose chez un notaire d'un Canton, lorsque
cette ouverture a eu .lieu contre la. volonte des h6ritiers et que
le testateur svait son dernier domieiIe dans un sutre Canton.
Cette interdietion decoule' de l'art. 46 a1; 2 Const fM., pour
ce. qui est de la fraction du droit qui constitue un impOt, et du
principe selon lequel les Cantons sont tenus de respecter la souverainete des autres Cantons, poitt ce qui est de lafraction
du droit qui constitue une taxe.
A.-Il primo giugno 194:2, Amalia. Tag1iani faceva un
testamento olografo e 10 depositava presso il notaio van
Doppelbesteuerung. N° '2.
Aken a Lugano; alla fine di giugno 1943, trasferiva il suo
domieilio
da Lugano a Basilea ..
Con testamento pubblico rogato a Basilea il18 novembre
.1943 Amalia Taglianidisponeva tra l"altro: Das vor-
liegende
Testament ersetzt alle meine früheren letztwilligen
Verfügungen, die hiemit au,sser Kraft treten.
I1 24 marzo 1945, Amalia Tagliani moriva a Basilea.
L'Uffieio delle suecessioni di Basilea-eittapubblieava il
testamento 18 novembre 194:3, riseotendo una tassa di
5 fr., e proeedeva alla confezione dell'inventario della
successione, dal quale risulta una sostanza netta di
fr. 337 981,18.
B. -Il 28 marzo 1945, il notaio van Aken comunicava
ad Ernesto Kraft, esecutore testamentario nominato dalla
ae ooi'U8, il deposito deI suddetto testamento olografo, il
quale doveva essere pubblicato, giusta le norme 1egali
ticinesi,
davanti alla Pretura. di Lugano-citta. TI 3 aprile
1945, l"eseeutore
testamentario rispondeva ehe Amalia
Tagliano, 'trasferitasi a Basilea, aveva fatto un testamento
pubblieo ehe annullava
tutte le sue precedenti disposizioni
e ehe
era stato pubblieato a Basilea, ove dovevano esSere
ad ogni modo pubblieate eventuali altre disposizioni della
ae ooi'U8.
Il notaio van Aken ehiedeva istruzioni a1 Tribunale
d'appello,
il eui presidente gli rispondeva, il 27 aprile
1945, quanto segue : Le comunico eh'Ella deve pllbblieare
il testamento olografo a Lei consegnato davanti alla
Pretura di Lugano-citta, senzapreoeeuparsi d'aItro.
Su domanda dell'eseeutore testamentario, l"Ufficio delle
suecessioni
di Basilea:'citta invitava, in data 30 aprile 1945,
il notaio van Aken a trasmettergli il testamento olografo
di Amalia. Tag1iani per 1a pubblicazione a Basilea. TI
4 maggio 1945, il notaio van Aken proeedeva, davanti a1
Pretore di Lugano-citta e a due testimoni, aHa pubbliea-
zione
di questo testamento.
a. -'-Insinuata all'archivio notarile deI distretto di
Lugano la copia autentica dell'istrumento di pubblieazione
8 Staatsrecht.
deI testamento olografo, il notaio van Aken riceveva la
diffida di versare una tassa supplementare di bollo di
1047 fr.
Con rieorso 3 agosto 1945 il notaio van Aken, per oonto
degli eredi
di Amalia Tagliani, ehiedeva al Consiglio di
Stato deI Cantone Tieino l'annullamento della tassa di
bolIo supplementare. Con risoluzione 18 settembre 1945
il Consiglio di Stato riduceva questa tassa a fr. 1011.
D. -Con tempestivo rioorso
di diritto . pubblieo al
Tribunale federale l' esecutore testamentario di Amalia
Tagliani ha chiesto l'annullamento delIa risoluzione
18 settembre 1945 deI Consiglio
di Stato.
GQnsiderando in diritto :
1.-.,.
2. -Ernesto Kraft, quale esecutore testamentario
nominato
da Amalia Tagliani, ha veste per interporre il
presente rioorso di diritto pubblico. Infatti l'esecutore
testamentario
e temito a salvaguardare gli interessi patri-
moniali della successione, e quindi a rioorrere contro le
pretese ingiustificate deI fisoo(cfr. sentenza
16 febbraio
1934 deI Tribunale federale su ricorso
deiCredito svizzero).
3. -Seoondo
'la legisiazione ticinese, la pubblicazione
d'un testamento avviene alla presenza deI pretore, di un
notaio e di due testimoni.: il pretore legge il testamento
o 10 fa leggere dal notaio, il quale rndige l'istrumento di
pubblicazione ehe dev'essere firmato da tutti i presenti
edel quale il notaio deve rilasciare una oopia all'arehivio
notarilEl affinehe la custodisca (art.81-83 della legge
d'introduzione deI
CC). Giusta gli art. 5 e 6 della Iegge
26 novembre 1934 sulla
nuova tariffa notarile, il notaio
puo ehiedere a titolo d'onorario per la pubblicazione d'un
testamento olografo fr. 10 per i primi fr. 200 deI valore
netto dell'asse ereditario, fr. 1 per ogni cento franehi da
fr. 200 a fr. 5000 e fr. 0,75 per ognicento franchi oitre i
fr. 5000. Per i suoi ineombenti il pretore riseuote, con-
formemente
all'art. 31 della Iegge sulla tariffa giudiziaria
Doppelbesteuerung. N° 2.
riveduta dal decreto 14 settembre 1938, una tassa dell'uno
per mille deI valore netto dell'asse ereditario (al minimo
fr. 5).
Inoltre l'arehivista notarile esige in virtu dell'art. 7
LB,
un diritto de13 0/
deI valore netto dell'asse ereditario.
Solo questo
diritto e impugnato 001 presente neorso.
4. -Ildlritto di bollo, ehe l'archivista notarile ha
chiesto nel fattispeeie in virtu dell'art.7 LB, e una co-
siddetta oontribuzione mista : oomprende in massima parte
un 'imposta (ossia una eontribuzione agli oneri generali
delle funzioni
statali) e solo in minima parte una tassa
(ossia il compenso dovuto dal eittadino per una deter-
minata prestazione statale ehe in ooncreto con,siste nella
custodia
d'un atto pubblioopresso l'archivio notarile).
In questo senso si e gia pronunciato il Tribunale federale
oon
la sentenza 10 febbraio 1923 nella causa Polus eontro
Tieino
(RU 49 I 51 e seg.), diehiarando ehe la (( tassa
paria custodia d'un atto presso l'Arehivio notarile puo
essere al massimo di fr. 10. Questa sentenza merita con-
ferma,
tanto piu ehe il legislatore ticinese ne ha tenuto
oonto, prevedendo nell'art.7 ep.2 della vigente LB
ehe l'arehivista notarile riseuotera per la custodia di un
atto soggetto al bolIo federale ed esonerato dal bollo
cantonale
a' sensi dell'art.2 della legge federale 22 di-
cembre 1937
una tassa da fr. I a fr. 10.
5. -L'impugnata. risoluzione osserva ehe il Consiglio
di Stato, giudieando il 31 gennaio 1939 nella caUsa Ma-
sarey, ha dichiarato ammissibile, in cireostanze analoghe
a quelle deI caso
prennte, la riseossione d'un diritto di
bollo per la custodia dell'atto di pubblieazione d'un testa-
mento. Il Consiglio di Stato dimentica per ' ehe il suo
giudizio nella
causa Masarey e stato cassato per ineostitu-
zionalita dal Tribunale federale oon sentenza 5 maggio
1939.
In questa sentenza il Tribunale federale ha lasciato
indecisa
la questione se il diritto di bollo supplementare
risoosso in virtA delI'art. 7 LB sm in tutto od in parte
un'imposta, cui torni applicabile l'art. 46 cp.2 CF, ed ha
dichiarato inammissibile, in virtu delI 'art. 3 CF, la risoos-
sione di questo diritto di bollo suppiementare
t
poiehe
il testatore non aveva avuto l'ultimo suo domieilio nel
Cantone Tieino e la pubblieazione deI suo testamento
davanti alle autorita ticinesi non era stata fatta su domanda
degli eredi.
Nel frattempo, e preeisamente
il 15 gennaio 1945 (RU
71 I 324 e seg.), il Tribu,nale federale ha. diehiarato ehe il
diritto di bollo proporzionale 801 va.1o
re
dell'atto, oos1
oom'e previsto da.1la LB, ca.de sotto il divieto della doppia
imposta saneito
dall'art. 46 ep. 2 CF. La. questione se il
Cantone Tieino possa riseuotere il
diritto di bollo preteso
nel fattispeeie dev'essere
qUindi esaminata, in quanto si
tratti d'una eontribuzione avente earattere d'imposta,
sulla
seorta dell'art. 46 ep.2 CF.
Nella misura
in eui 1 'art. 46 ep. 2CF e applieabile 801
diritto di bollo preteso nel fattispeeie, l'impugnata riso-
luzione dev'essere annullata. La. oontribuzione litigiosa e
un 'imposta sueeessoria speeiale ehe viene riseossa, in, piu
di queU'ordinaria, quando il ik cuius ha fattol1I1 test8-
mento e questo e presentato 801 pretore per la pubblieaziohe
(efr.
testo unieo delle leggi 6 dicembre 1917 e 16 dicembre
1919 sulle
tasse di sueeessione, oon le modifica.zioni e le
aggiunte apportate dal deereto legislativo 14 settembre
1938).
Seoondo
la giurisprudenza deI Tribunale federale neI
eampo
deU'art.46 ep.2 CF, le impo.ste suecessorie sulla
sostanza mobile sono
da solvere dove il testatore ha. avuto
l'ultimo domieilio e quelle sulla sostanza stabile debbono
essere solute dove sono
situati gli immobili (RU 59 I 211
e le sentenze ivi eitate). Sieeome Amalia Tagliani ha
Iaseiato soltanto sostanza mobile ed era domieiliata,
allorehe mori, in Basilea, gli eredi debbono pagare l'im-
posta suecessoria eselusivamente a Basilea.. E irrilevante
ehe
a Basilea sia dovuta 0 no una eontribuzione analoga
a quella ehe il fisoo tieinese pretende riseuoterein oon-
ereto: la doppia imposta e vietata anehe se virtuale
(RU 49 I 44; 46 I 31).
Doppelbesteuerung. N0 2.
- -La. oontribuzione eontestava dev'essere altresl
annullata per inoostituzionalita in quanto abbia il earattere
d'una tassa.
Come il Tribunale federale ha. ripetutamente diehiarato,
non soltanto nel ca.so di doppia imposta, ma anehe in ogni
easo in eui il Cantone viola la sovranita d'un a.ltro Cantone,
quest'ultimo
pub promuovere azione di diritto pubblioo
(art. 83, cp. 1 lett. b OGF) e il singol0 cittadino leso
personalmente
pub interporre rieorso di diritto pubblioo.
Questo
diritto individuale deI eittadino 801 rispetto dei
limite ehe illegislatore federale ha. tracciato tra la sovranita
d'un Cantone . e quella degli altri Cantoni e stato dedotto
talora dan'art. 3 CF (RU 24 I 226.; 29 I 418; sentenze
non pubblieate 27 marzo 1933 sq, rieorso Grasso e 5 maggio
su rioorso Masarey), talora dall'art. 5 CF (RU 32 I
626; 33 I 363) e talora e stato rieonoseiuto senza riferi-
mento
a.d un preeiso disposto oostituzionale (RU 41 I 444).
Sta bene ehe l'art. 3 e l'art. 5 CF non aeeordano, giusta
illoro tenore, diritti individuali, anzi non pongono nem-
meno
il prineipio ehe un Cantone non possa violare la sovranita di un altro Cantone. Ma l'essenza dello Stato
federale postula questo prineipio e giustifiea ehe, ove esso
non sia rispettato, il eittadino leso abbia la faeolta di
adire il Tribunale federale mediante rieorso di diritto
pubblioo.
In oonereto il Consiglio di Stato dei Cantone Tieino ha
violato la sovranita deI Ca.ntone di Basilea-eitta, preten-
dendo dalla suecessione Tagliani
il pagamento d'una tassa
per la eustodia deU'atto di pubblieazione dei testamento
olografo della
de cuius presso I' Arehivio notarile deI di-
stretto di Lugano. Ai fini di sapere se si tratti d'una tassa
e irrilevante ehe il singolo si vaiga dei servizi d'un'istitu-
zione pubblica volontariamente oppure obbligatoriamente.
Tuttavia, chi non utilizza di propria volonta questi servizi
pub essere tenuto 801 pagamento d'una tassa soltanto se e.
assoggettato aUa sovranita di quel Cantone ehe impone
l'obbligo
di utilizzarli.
In conereto Ia suecessione Tagliani non ha utilizzato vo-
Iontariamente i servizi dell'Arehivio notarile deI distretto
di Lugano; infatti il notaio van Aken ha pubblieatoil
testa:mento olografo della de c'Uius (ed ha dovuto quindi
depositare una copia dell'atto di pubblicazione) non per
incarieo della suceessione, ma in urto con le istruzioni
dell'eseeutore
testamentario. I1 Cantone Ticino nonpoteva
obbligare Ia suecessione Tagliani a rivolgersi, eontro Ia
sua volonta, alle autorita ticinesi per pubblicare il testa-
mento e depositare il relativo atto di pubblicazione, poiche
a tale riguardo la successione e assoggettata, in virtu deI
diritto federale alla sovranita deI Oantone di Basilea-eitt8.
(art. 551 ep. 2 CO). L'art. 69 LN, secondo cui la pubblica-
zione
d'un testamento depositato presso un notaio tici-
nese
deve essere fatta nel Cantone Ticino, anche se ivi il
testatore non era piu domiciliato alI'atto della sua morte,
e, almeno nei rapporti intercantonali, eontrario al diritto
federale.
Infine giova osservare ehe in conereto il fisco tieinese
non potrebbe esigere dal notaio van Aken il pagamento
deI diritto di bollo supplementare. Infatti il notaio van
Aken pubblico il testamento in ossequio alle istruzioni
ehe
il Presidente deI Tribunale d'appello gli ha date sulla
base delI'art.103 LN.
II Trib'Unale federale pr01!'Uncia:
Il ricorso e ammesso e la quereiata risoluzione deI Con-
siglio
di Stato deI Cantone Ticino. e annullata.
III. GEWÄHRLEISTUNG DER KANTONALEN
HOHEIT
GARANTIE DE LA SOUVERAINETE OANTONALE
Vgl. Nr. 2. -Voir n° 2.
Organisation der Bundesrechtspfiege. N° 3. 13
IV. GEMEINDEAUTONOMIE
AUTONOMIE COMMUNALE
Vgl. Nr. 5. -Voir n° 5.
V.
ORGANISATION DER BUNDESRECHTSPFLEGE
ORGANISATION JUDICIAIRE . FEDERALE
3. Extrait de I'arret du 25 mars 1945 dans la cause dame
Huguenin contre Conseil d'Etat du eanton de Geneve.
Recoura de droit public; acte d'autorite (art. 840J).
Le recours de droit public n'est pas ouvert contre le refus d'une
caisse publique de consignation de delivrerJ.a, somme consignee
a. celui qui se pretend legitime comme crOO.ncier.
Staat8'rechtliche Beachwerde,. anfechtbarer HoheitlJala(OG Art. 84).
Die staatsrechtliche Beschwerde ist ulässig gegen die Wei-
gerung einer öffentlichen Hinterlegungsstelle, eine hinterlegte
Summe demjenigen herauszugeben, der behauptet, hierauf als
Gläubiger Anspruch zu haben.
Ricorao di diritto pubblico " atto d'ilmpero (art. 84 OGF).
TI ricorso di diritto pubblico non e amtnissibile contro il rifiuto
che una cassa pubblica di deposito ha opposto alla consegna
della somma depositata a colui ehe si pretende creditore.
A. -Le i9 juin 1944, Henri Huguenin a vendu pour
le prix de 20500 fr. l'etablissement qu'il expioitait, rue
de Rive, a Geneve, a l'enseigne du ((Cale des Banques .
Le prix de vente a eM paye a l'agence Pisteur et Gavard,
qu'Henri Huguenin avait ehargee de la remise de son
commerce. Les epoux Huguenin sont en instance de
divorce. Dame Marguerite Huguenin-Brächbühler, l'epouse
du veildeur, a eleve sur le prix paye une pretention de
10000 fr., que son mari a eontestee. L'agence Pisteur et
Ganlifd. a alors solliciM du President du Tribunal de