B. CiVllrechtspflege.
Hegenben mettrages beim llrbentlid)en mid)ter AU fragen. 3mmer.
ijin aber ift feftjunalten, ban jebenfaUs m at e den bie ben
Gd)tebgrid)tern burd) ben rt. 4 beg mertrageS bom o. IDlai
1879 übertragene ufgabe Xebiglid) biejenige ber mornal)me
einer stanation unb baner eine fold)e ar, ie fie in ber
megel aur ßßfung bmd) 10d)aljungSmänner lmfteUt AU erben
fCegt.
1 L el)t man l)iei)on aug, fo fann aber nid)t anetfe1l)aft
fein, ban ber angefod)tene 10d)iebgfnrud) in feinem ganöcn Um
fange alg gegen bie meftimmungen beg stllmnrllmiffeS i)erftoäenb
aufgel)olien erben muT;; benn bie il)nen einAtg llbliegenbe
meftimmung eineS tforbnreifeS für Die im ebruar "6eAiel)ungg
ltleife IDCärA 1879 borgefd)riebenen neuen IDCauerunggt en l)aben
'Die Gd)iebSrid)ter gar nid)t bllrgenommen. mieImel)r l)a'6en fie
ü'6er bie ragen, innieneit ber erfte IGd)iebgfl'rud) auf Die nad)
bemfelben auSgefül)den r"6eiten annenbbar lei, hlnieneit ba
gegen in orge fniiterer morgiinge ber Unternel)mer anftatt bon
tfllrbnreifen rfal feinet effeftibcll stoften berlangen rönne,
ltleld)e adet Die merantnormd)teit fih Die mefllnftruftion ber
äunern, b. 1). aufierl)alb Der im stllmnromiffe beAeid)neten renAcn
gelegenen stl)eUe ber .3erftörungsrtmfe I fonie für bie Aneite
mefonftruftion einAelner IDCauerringe treffe, entfd)ieben unb l)ie"
rauf geftüljt il ren IGnrud) gefällt, 'iil)renb il nen Aur ntfd)ei
bung biefer med)tsfragen irgenb eld)e stomnetenA nid)t über.
tragen at, gegentl)ein3 beren meurtneHung, fofem ein neueS
l'iefelben bem 10d)icbßgerid)te überneifenbeg stomnromia uid)t AU
Gtanbe fam, bem orbentHd)cn mid)ter borbenalten bleiben munte.
12. 3ft fomit bet angefod)tene 10d)iebßfntud) fd)on (lug biefem
runbe feinem gannen Umfange Md) aufnuf eben f f 0 erfd)eint
einc rüfung ter übrigen aUf merrenuttg efentHd)et runb,
flilje bes merfal)reng vegrün'oeten mefd) erben 'oer stlligerin a ß
unnötl ig.
:tIemnad) at taS munbeßgerid)t
ertan nt:
:tier angefod tene 10d)ietSfnrud) bom 2./4. :l)cAcmber 1880 ift
(1ufgenoben.
V. Civilstreit. vor Bundesgericht als forum prorogatum. N° 72. 609
72. Sentenza del 17 settembre 1881 nella causa Bianchi
e Lanata contro l'imptesa Marsaglia.
A. Mediante contratto deI 30 maggio '1879, precednto da
analoghe intelligenze verhali riassunte in una scritta deI 19
antecedente aprile, il signor Giovanni Marsaglia rappresen-
tante l'impresaG. MarsagIia, Müller e OLt, deliberataria dei
lavori
per la costruzione della linea ferroviaria Biasea-Airolo,
in virtit di eontratto passato eon la Societa deI Gottardo 1'11
gennaio 1879, eedeva in suhbappalto 1a eostruzione deI tratto
ompreso fra le progressive 2910-5650 deI lotto XV ai signori
ingegneri Bianehi Alessandro e Lanata Luigi.
B. In esso contratto riconoscevano i signori Bianehi e La-
nata al signor Marsaglia
i medesimi diriui in genere ehe
eompetevano in di lui confronto ed in forza dei capitolati,
delle leggi e dei regolamenti vigenti aHa Soeieta della ferro-
II via deI Gottardo (art. 5), segnatamente quello di (e rien-
trare in possesso dei Iavori e farli eontinuare a totali spese
deI subbappalLo, qualora fossero condotti in modo ehe, a
11 giudizio deI signor Marsaglia, il termine per il compimento
fissato aHa fine dicembre 188'1 non potesse essere mante-
nuto (art. 17), e si ohbligavano: ad eseguire i lavori
) tutti eadenti fra le suaeeennate progressive, sottomettendosi
indistintamente a tutte le preserizioni e eondizioni espresse
) nei eapitolati d'appalto e negli
alLri doeumenti ehe forma-
vano parte deI eontratto 1'1 gennaio 1879 (art. 2); a sotto-
stare alle muIte e spese ehe potessero daUa Direzione della
11 Compagnia essere portate a carieo deI signor Marsaglia per
11 cause 10ro imputabili (art. 5); a depositare presso l Iarsa-
glia una somma di lire cento mila a titolo di garanzia del-
I'esecuzione deI eontratto (art. 6); a subire sui prezzi della
" tariffa annessa al contratto principale d'appalto un ribasso
deI trenta-einque per cento (art. 8) e sull' arnmontare dei
lavori una ritenuta deI sei per cento (art. 1'1); a riconoscere
VlI -1881 40
B. Civilrechtspilege.
ed ammettere quanta Marsaglia fosse per conchiudere, ac-
cettare 0 fare verso la Compagnia in caso di contestazioni
fra loro e questa in merito all' andamento dei lavori 0 aHa
liquidazione degli stessi (art. 18) einfine ad eleggere, per
tutti gli atti che occorressero all' esecuzione deI contratto,
domicilio in Faido.
C. PiiI tardi, facendosi 1e condizioni finanziarie deI sub-
bappalto assai difficili e crescendo eziandio in numero ed in
misura Ie rimostranze della Direzione della ferro via deI Got-
tardo, in riguardo
aHo stato dei lavori nella g'alleria Piano-
Tondo,
Ie Parti stipulavano addi 12 settembre 1880 una con-
venzione addizionale, cui mediante, a modifieazione
deI con-
tratto primitivo, elle stabilivano fra altro: che
: il ribasso
verrebbe ridotto dal 35 al 26 Ofo per i lavori ancora da
farsi, apartire daI 25 luglio 1880, rimanendo invece inal-
terato per quelli eseguiti fino a quest'ultima data (art. 1,
2 e 3); che : ad estinguere la passivita apparente a carieo di
Bianchi e Lanata dal 101'0 conto-corrente verso l' Impresa
nella somma di fr. 96590, il subbappalto lascierebbe a
mani deI signor 1tfarsaglia la cauzione di L. 1. 100 mila e
le ritenute deI 6 % sui lavori fatti prima deI 25 luglio
1880 (art. 41); che I'Impresa assumerebbe diretta-
mente la condotta deI lavoro subbappaltato fornendo tutte
le provviste occorrenti, le somme necessarie all'andamento
deI lavoro (art. 5), mentre B. e L. presterebbero tuttavia
la 101'0 opera come per il passato nella direzione dellavoro,
ottemperando agli ordini ehe rieevessero dall' Impresa
(art. 6); ehe le attivita risultanti a lavoro finita dall'appliea-
zione deI ribasso deI 26 % all' importo situazioni dopo il
25 Iuglio 1880 andrebbero a benefieio deI subbappaIto, le
) passivita alI' incontro a earico dell' Impresa
(art. 6) eec.
D. Sembra pero ehe malgrado siffatto provvedimento, la
situazione, a
veee di migliorare, siasi anzi fatta intollerabile,
peroeehe un offieio 18 gennaio 1880 deI signor Ferrero, rap-
presentante l'Impresa, esordendo eol dire ehe
ai rovinosi
risultati deU' andamento dei lavori della galleria di Piano-
Tondo ed opere annesse si erano aggiunte aeerbe eritiche
Y. Civilstreit. vor Bundesgericht als forum prorogatum. N° 72. 611
J) dJjIla Societa deI Gottardo, rese pubbliehe da tutti i gior-
JJ nali, significava ai signori B. e L. essersi presa la
JJ risoluzione, eonsentita d' altronde dalle convenzioni passa-
J) tesi eon 101'0, di fare easa nuova, vuotando assolutamente
la galleria e dipendenze da tutto il personale attualmente
esistente e di mettere sotto la direzione di persone esclusi-
J) vamente deI mestiere l'ulteriore lavoro a farsi. Aggiunge-
vasi in delta. Ietlera e l' invito a recarsi neH' uffieio dell' im-
presa per prendere eonoseenza partieolareggiata di quanta
Marsaglia si proponeva di fare ed il rimarco ehe se per
una parte la presa misura eliminava ogni loro ingerenza
J) neUa disposizione e condotta dei Iavori, d' altra parte re-
J) stava pero eonservato al subbappalto ogni suo diritto ed
J) utile eventuale a termini della eonvenzione '12 settembre
1880, eee.
E. A questo aHo, -ehe il signor l farsaglia medesimo
eonfermava dappoi eon suo
offieio dei 5 febbraio, in eui
espone ehe
di fronte al deficit seaturiente dalla posizione
J) finanziaria deI subbappalto eade ogni possibilita di venire
in ajulo di B. e L., e di fronte al quale questi uitimi di-
chiaravano di riservare
Ia pienezza di ogni loro diritto pel easo
di una giudiziaria Iiquidazione, teneva dietro nei mesi di feb-
braio e marzo
h eomunicazione ai sotto-impresari della si-
tuazione dei lavori in base all'art. 5 della convenzione 12 8et-
tembre 1880, ehe essi respingevano ritenendola eome nulla
e non avvenuta,
pereM estranea ai loro rapporti. Dal canto
101'0 i signori Bianehi e Lanata, previa offerta di deferire la
definizione d'ogni differenza
ad amiehevole arbitrato e nello
seopo di dimostrare ehe la loro posizione e le perdite sui la-
vori non erano quali apparivano dai eonti e dai registri del-
I' Impresa, esponevano a quest' essa, con lettera 10 febhraio
188'1, in 'l4 artieoli le pretese ehe intendevano aceampare e
salivano alla eifra eomplessiva di fr.
210000, rappresentanti,
a
101'0 detta, l'effettivo disborso deI eottimo. Rispondeva l'Im-
presa ai 28 dello stesso febbraio :
essere le domande deI
subbappalto, eosi eome furono presentate, troppo astratte
) e rappresentare in gran' parte dei
ric1ami da indirizzarsi
B. Civilrechtspflege.
. aHa Sonieta ?e! Gottardo, ricordando, deI resto, a tale
nguardo 1 tnrmml deI contratto primitivo (art. 2 e 5).
F. AndntI a uoto i te?tativi per un amiehevole eomponi-
mento,
I sIgnOri . e L. moltravano, iI18 ultimo scorso giu-
gno, presso
.al TrIbunale federale (eome al foro ce per legge e
per eonvenZlOne solo eompetente) un Petitorio formulando
m
es so 1e eonclusioni ehe seguono : )
1° L'lmpresa ha di proprio faHo ed arbitrio senza ehe
le eonvenzinni le . deferinsero tale faeoltä 0; quale sa-
11 rebbe stata m ogm easo lmmorale e eontraria all' essenza
: d'un. eontratt? sinnnagmatieo) e senza ehe fatti speeiali,
.I) gravl e eonehlUdenh ve l'autorizzassero, avoeati a se i lavori
seiolto in eiü fare il eontratto e eostituiti i eottimisti in di
ritno i dimannare ehe eosi venga diehiarato, di preseindere
qumdl da ogm rap porto di eontabilita dipendente dal eon-
: tratto snesso e ?ai .Iavori eseguiti e di eonseguire dal signor
: arsagha : ) Il rImb?rs delle snmme da loro spese, quali
: nsultan al loro reglstn nella Clfra di fr. 21-1 936 04 e.
J eonpreslVl l'ammontare deI faUo deposito egli interessi ;
J b Il eompenso pe 1e loro prestazioni, studi, spese d'im-
pIanto, eee., ehe SI determinano in almenD fr. 27200 eom-
J plessivamente; e) il risareimento per il luero cessante, il
11 . danno emergente. ed il preg.iu.dizio a:reeato aIla loro ripu-
J tazlOne, fr. a mda; d) gh mtereSSl deeorsi e decorribili
J sulle sin?,ole somme ehe venissero aggiudieate ; e) il pa ga-
J mento dl tutte le spese giudiziarie e ripetibili.
IIo Subordinatamente, ehe tali 10ro domande sub a. b.
d. e., meno e., siano loro aggiudieate, eonsiderati i eotti-
J misti eome prestatori d'opera senza determinazione di
prezzo e in. ogni caso eol eriterio deI negotiorum gestor, in
e eon altrm utIle e benefieio.
IIo iu .subordinatamente aneora, ehe vengano riservate
J ImpregmdlCate ed integre tutte e ragioni e diritti aUa liqui-
) dazione definitiva, ece. ece.
J)
G. Nella sua memoria responsiva deI 25 luglio l'Impresa
V. Civilstreit. vor Bundesgericht als forum prorogatum. N° 72. 613
Marsaglia impugnava ehe il eonoseere e giudieare della pre-
sente questione spettasse
per Iegge e per eonvenzione al
Tribunale federale e sollevava in prima linea e prineipale la
eeeezione declinatoria della eompetenza, faeendola seguire da
un rapido storiato dei fatti e da una breve sposizione di ra-
gionamenti, a11' intento di dare -in via meramente abbon-
danziale e a titolo di semplice informazione
-un riseontro
a quanta gli attori avevano nel Petitorio ed a suffragio delle
. loro domande allegato.
H. Avendo, in un aHo suceessivo deI 16 agosto, i signori
B. e L. mantenuto la loro conclusione a far giudieare il litigio
da questa Corte e formulata simultaneamente l'istanza ehe si
decidesse eon la maggior possibile sollecitudine sulla declina-
toria
deHa eompetenza, onde restasse aneora il tempo di pro-
cedere prima
deI verno ad una diseesa sui Iuoghi, -il giu-
diee federale delegato all'istruzione della vertenza, (
ritenulo
. J) ehe uno seambio ulteriore di allegati non era piiI guari
neeessario neUo stato aUuale della eontestazione e ehe, giu-
sta la praliea sancita da questo Tribunale in altre varie
J deeisioni, si puo entrare in materia sulle questioni dipen-
J) denti da eecezioni d'ineompetenza, disgiuntamente dal me-
J rüo e senza preliminare istruzione su quest'ultimo, specie
nei casi in eui l'istruzione medesima oceasionerebbe, eome
.J) in eonereto, delle spese ed una perdita di tempo eonside-
J revoli, -diehiarava chiusa, eon suo deereto 26 stesso
agosto, l'istruzione sulla declinatoria e rassegnava gli atti alla
presidenza
per la fissazione dei dibattimenti.
Sentite nella udienza d'oggi in verbale eontmdditorio, sulla
quistione della eompetenza, le parti in lite, reeiproeamente
rappresentate : l'attriee, dal signor avvocato
A. Dupraz e la
convenuta, dal signor avvoeato
L. Rambert, amendue di Lo-
sanna, e visto eome
neUe loro arringhe elle si sieno preei-
puamente studiate
di dimostrare :
l'1mpresa !farsaglia :
Che la eompetenza dei Tribunale federale a eonoseere e
-ß'iudieare dell' attuale eontestazione non ha verun fondamento
B. Civilrechtspfiege.
ne nella Zegge (della quale gli attori non hanno saputo eitare
qualsivoglia disposizione e ehe non eontempla deI resto nes-
sun caso analogo a quello della fattispeeie),
ne neU'accQ1'do
delle parti
J
il quale vorrebb'essere in ogni modo non sempli-
cemente presunto
0 desumibile dalle eireostanze 0 dal eom-
plesso dei patti fra esse parti intervenuti, ma ehiaramente
espresso in una clausola speeiale (art. 62 della proeedura
ei-
vile tieinese); -ehe difatti la convenzione stipulata fra Mar-
saglia e Bianehi-Lanata non eontiene la benehe menoma aHu-
sione ne all' eventualita di una lite ne ad un foro eontrattuale
straordinario derogante al giudiee naturale e normale, ehe
sarebbe in eonereto,
giusta rart. 60 1° della proeedura ei-
vile ticinese, quello deI luogo dove segni il eontratto od il
fatto ; -ehe anzi in ealee
aHa eonvenzione medesima e detto
esplicitamente
avere amendue le Parti relativamente all'e-
seeuzione
deI eontratto faUa elezione di domieilio in Faido
(dove segui eziandio Ia materiale stipulazione di es so eon-
tratto), loeehe vuol signifieare ehe il foro tieinese fu anehe
vohtto in modo espresso, la elezione di domieilio inducendo
neeessariamente rieonoseimento
deI giusdieente del luogo in
eui il domieilio stesso
fu preso; -ehe, indipendentemente
dalla eonsiderazione ehe
se la devoluzione al Tribunale fede-
r:lle
di un litigio eome quello sollevato dal petitorio avversario
puo sembrare profittevole agli autori di quest' esso, per eon-
verso nuoeerebbe forse
piu tardi alle azioni eventualmente
esperjbili dall'Impresa eontro
Ia Soeieta deI Gottardo, gl'inte-
ressi ehe l'una
0 l'aHra parte potrebbe avere per aeeampare
1e sue ragioni piuttosto davanti ad uno ehe ad aItro foro non
eostituiseono tale elemento ehe valga ad esereitare influenza
aleuna sull'esito
di una quistione di stretto diritto, quale si e
quella della eompetenza ; -ehe se nei eapitolati delta Soeieta
deI Gottardo co' suoi appaltatori fu tassativamente seelto il foro
federale, la ragione di siffatta clausola sta in
eiö ehe, mentre
delta Soeieta aveva fissato Ia sua residenza a Lueerna, i lavori
all'ineontro si eseguivano sui territori di quattro ean toni
dif-
ferenti e s'avrebbero quindi avuti per cause bene spesso iden-
tiehe quattro diversi fori, quattro legislazioni e quattre
giu,-
V. Civilstreit. vor BundesgerlCht als forum prorogatum. N° 72. 615
risprudenze ; -ehe la ragione medesima non pud pera atta-
gliarsi al easo di eui si tratta, il domieilio delle parti ed i lavor!
oggetti deI eontratto eadendo tutti sul territorio tieinese.
Bianchi e Lanata :
Che se regge l'obbiezione avversaria non avere la eom-
petenza
deI Tribunale federale alcun fondamento nella legge,
non pud ammettersi inveee quella ehe eonsiste a dire non
avere
le parti convenuto in un foro prorogato 0 giudice con-
trattuale,
la lettera cosi eome 10 spirito delle passate conven-
zioni mettendo fuori d' ogni dubbio e la rinuncia loro al giu-
diee naturale
deI domieilio e l'aceettazione dei foro federale ;
-ehe, difatti, per
rart. 2 deI eontratto 30 maggio 1879 gli
attori
si sono sottomessi a Lutte indistintamente Ie prescrizioni
e eondizioni espresse nei eapitolati d'appalto aecompagnanti
Ia convenzione fra Marsaglia e la ferrovia dei Gottardo, fra Ie
quali preserizioni e eondizioni e pur compresa quella dell'ar-
ticolo
21 (disposizioni generali) ehe deferisee al Tribunale
federale tutte le possibili eontestazioni fra l'Jmpresa e la
So-
eieta (purehe rientrino nel novero di quelle al eui riguardo
esso tribunale
e per eostituzione e per legge eompetente) e
ehe le parti non hanno punto esclusa in modo espresso; -
ehe giusta l' art. 5 ibidem, eompetendo a Marsaglia verso
Bianchi e Lanata
gli stessi diritti ehe ha la Compagnia verso di
lui in forza dei eapitolati, delle
leggi e dei regolamenti in
vigore, in quella guisa ehe la
Soeieta non puo pretendere dalla
Impresa ehe questa eserciti le sue azioni in
di lei eonfronto
presso altro foro ehe quello stabilito dal eapitolato,
l' Impresa
non puö obbligare
i suoi cottimisti ad intentare le loro appo
i tribunali tieinesi,
anziehe dinanzi al Tribunale federale, per-
ehe
se 10 potesse avrebbe una somma di diritti maggiore di
quella ehe l'anzidetto art. 5
1e eonferisce; -ehe deI resto ad
un diritto eorrisponde sempre in un eontratto bilaterale un
obbligo equivalente, la reeiprocita dei diritti e degli obblighi
essendo eondizione essenziale
deI contratto medesimo, e ehe
al diritto
di Marsaglia d' invoeare l'intervento deI Tribunale
federale
fa quindi neeessariamente eeo l'obbligo suo di subire
R Civilrechtspfiege.
quest'ultimo ove l'invoeazione par ta inveee da B. e L.; -ehe
l'argomento dedotto dal fatto della elezione di domieilio in
Faido s'infrange
in primo luogo eontro la eonsiderazione ehe
il eodiee eivile tieinese non eontiene, al paro deI napoleonieo,
da eui
fu tolto il vodese p. es., un artieolo ehe dichiari sif-
fatta elezione attributiva
di giurisdizione, eosicehe nel dubbio
e da ritenersi non ave re quella elezione altro significato fuor
quello ehe a Faido si dovessero fare le intimazioni, ece., amen-
due le parti essendo forastiere, poscia eontro quella che anehe
le parti stipulanti il eontratto prineipale d'appalto,
l farsaglia
e ia Compagnia, hanno eletto domieilio in Lueerna e eonser-
vato
eid non dimeno in vigore la clausola costitutiva deI foro
prorogato a Losanna, e da ultimo contro quella ehe per fissare
.la giurisdizione
deI Tribunale federale basta eleggere domi-
cilio su qualsiasi punto
deI territorio svizzero, a tutto questo
estendendosi la giurisdizione medesima; -ehe finalmente la
sanzione
deHa eompetenza federale (laseiato anehe stare iI
riflesso ehe tornerebbe assai propizia a chi l'invoea, per la
ragione ehe il prineipale quesito
di merito, ovverosia la
quistione a vedere
se il 17 deI eapitolato attribuente all'Im-
presa l'illimitato e sovrano diritto di giudieare se i Iavori -
eosl eome furono eondotti dagli attori -giustificassero
0 menü
Ia di eostoro rimozione, sia
0 non sia tal' clausola da ritenersi
come irrita e vana
perehe eontraria all' ordine pubblieo, fu gia
risolta da questa Corte e a piil riprese in senso eategoriea-
mente affermativo) risponderebbe ad
un alto interesse della
giustizia e delle parti stesse, quello
eioe di ereare un solo giu-
dice, una giurisdizione uniea sia
per la eontestazione attuale,
sia per quelle fra l'impresa e la Compagnia ehe potessero
avervi diretto
0 indiretto riferimento, affinehe i eapitolati ehe
stanno
aUa base dei rapporti ehe legano le tre parti rieevano
una sola, armoniea e sovrana interpretazione; interesse, al
cui soddisfaeimento hanno appunto in
te so i gia eitati articoli
deHa eonvenzione in querela. )
Pl'emessi in dit'itto i seguenti mgionamenti :
Dappoiebe nella odierna arringa il rappresentante degli
v. Civilstreit. vor Bundesgericht als forum prorogatum. N° 72. 617
attori ha rieonoseiuto egli stesso non potersi adire in eon-
creto
easo il Tribunale federale direttamente in virtu di una
disposizione
di legge, la eontroversia deHa eompetenza si
riduee tutta a vedere : se amendue le parti abbiano
per av-
ventura convenuto di rinuneiare al giudiee naturale
per isti-
tuire in sua vece, mediante reeiproeo accordo,
un foro elet-
tivo 0 prorogato, in eonformita ed applieazione delI' art. 31
2 della legge sulla organizzazione giudiziaria federale.
Restando anzi eliminata a tutta prima la supposizione
ehe siffatta rinuneia sia stata taeitamente intesa,
avvegnaeehe
-senza eontare ehe Ie rinuneie vogliono essere ehiaramente
espresse -la formale protesta ehe una di dette parti oppone
aHa rieognizione di quel foro prorogato valga gia da sola a
provare il eontrario, -non rimane altro al postutto da esa-
minare
fuorcbe la qUlstione se i eontraenti . Marsaglia e
Bianehi-Lanata abbiano aeeonsentito
neHa competenza di que-
sta Corte
per patto speeiale stipulato nel eontratto.
üra, ne la promessa di eontratto deI 19 aprile 1879,
ehe riepiloga le preliminari intelligenze verbali di essi eon-
traenti,
ne Ia eonvenzione prineipale deI a suceessivo mag-
gio, ne Ia sussidiaria deI 12 settembre 1880, non racehiudono
veruna clausola di simil genere e non contengono nemmeno
una indiretta aHusione qualunque sia
aU' eventualita di una
lile fra appaltatore e cottimisti, sia all' istruzione
di un giu-
diee eonvenzionale.
Ben e vero ehe per I'art. 2 deI eontratto di subbappalto i
signori B. e L. si sono sottomessi a c( tutte Ie preserizioni e
condizioni espresse nei eapito ati annessi al eontratto
d'im-
presa fra Marsaglia e Ia Societa ferroviaria deI San Gottardo, )
rna fra queste preserizioni e eondizioni non pud guari
presumersi eompresa quella
( 21 dei ridetti eapitolati) ehe
sostituisee al foro normale, eostituzionale e legale uno
di
libera elezione, eeceziona e, prima pereM l' interpretazione
dell'artieolo stesso induee naturalmente a eredere ehe
le pre-
serizioni e eondizioni in diseorso, si riferiseono unieamente
alle modalita di eseeuzione, vigilanza e direzione dei lavori e
B.
Civilrechtspfiege.
di effettuazione dei pagamenti, poscia perehe per quanto
siano generali
i termini eoi quali si e espressa una eonven-
zione, essa non eomprende ehe le eose sopra le quali appa-
risee ehe Ie parti si siano proposto di eontrattare JJ (art. 566
deI eodiee eivile
deI cantone Tieino).
Parimente non e provato e neppure Iogieamente presumi-
bile ehe stipulando l'artieolo 5 ibidem, il quale eonferisee
al signor Marsag'lia verso
i signori Bianchi e Lanata gli
stessi diritti ehe la Compagnia
deI Gottardo ha verso di lui in
forza
dei capitolati, delle leggi e dei regolamenti vigenti, JJ le
parti abbiano avuLo l'intenzione di attribuirsi reciproeamente
la
facolta di prescindere dal 101'0 föro naturale ordinario e
di proporre inveee le azioni
10ro davanti ad uno straordi-
nario.
4° L'avessero realmente avula questa intenzione, non avreb-
bero trovato ne difficolta ne impedimento di sorta aleuna ad
esprimeria nel contratto,
ehe anzi la parte finale dei mede-
simo ne offriva 101'0 naturale ed immediata la oecasione, ba-
stando infatti ehe aHa elezione deI loro domieilio in Faido
( per tutti gIi alti relativi aHa eseeuzione deI convenuLo
avessero semplieemente aggiunto anche quella deI foro fede-
rale per tutte le eontestazioni eventuali oltrepassanti in valore
i franehi tre mila. Che se l'argomento delta eonvenuta Impresa
eoinvolgere, eioe, la seelta deI domieilio per tutti gli atti
relativi
aHa esecuzione deI eonvenuto JJ necessariamente quella
deI giudice solleva una quistione ehe non oeeorre neU' at-
tuale controversia ventilare, d'altro canto pero il silenzio man-
tenuto in quella evenienza dai eontraenti eostituisee per 10
meno una ragione di piiI a eonforto della te si ehe n l'uno ne
l'altro dei medesimi non hanno voluto eleggersi qualsivoglia
foro eeeezionale in derogazione da queHo ehe loro guarentiva
la legge.
'
50 Ne ad infirmare la validita e portata giuridiea dei
suesposti ragionamenti si potra mettere innanzi eon suecesso
la considerazione dell'interesse ehe potrebbero avere le parti
di far giudicare la causa dal Tribunale federale anziehe dalle
V. Civilstreito vor Bundesgericht als forum prorogatum. N° 72. 619
istanze eantonali, specie della opportunitA di evitare possibili
conflitti e contraddizioni, eoll'ottenere ehe un unieo e
mede-
simo giudice definisea tutte le divergenze vuoi fra cottimisti e
I'Irnpresa, vuoi fra questa e la
Societa appaltante.
Stesse anehe la possibilitA di simili conflitti e eontraddi-
zioni, JJ locche non e punto provato in proeedura, giova difatti
ricordare ehe le questioni di competenza essendo delI' ordine
delle meramente
formali devono risolversi alla stregua dello
stretto diritto, indipendentemente eioe da ogni e qualunque
altro (non giuridico) riflesso.
Di conseguenza la declinatoria opposta dalla convenuta si
rnanifest.a come fondata e
il Tribunale federale
pronuncia:
n petitorio 18 gius'no 1881 dei signori ingoegneri Bianehi e
Lanata eontro l'Impresa Marsaglia
e rejetto per titolo d'in-
competenza.
:::; :
J:.aWlanne. -Imp. Georlj8S Bridel.