Schuldbetreibungs-und Konkursrecht No 23.
verhindert werden, so muss auch der Verwaltungsbeirat
bei der pflichtgemässen Wahrnehmung der Interessen des
ihm anvertrauten Vermögens als Dritter im Sinn von
Art. 106 f. SchKG anerkannt werden.
Dabei ist -gemäss Art 109 -jedenfalls dann dem
Gläubiger Frist zur Klage gegen den Beirat als gesetzlichen
Vertreter des Schuldners anzusetzen, wenn der Beirat den
Gewahrsam am gepfändeten Gut hat. Das trifft im
vorliegenden Fall zu ; denn es steht ausser Zweifel, dass
die Vormundschaftsbehörde,
in deren Händen das gepfän-
dete Sparheft liegt, den Gewahrsam für den Beirat ausübt
und dass der Schuldner nicht in der Lage ist, darüber zu
verfügen. Ob nicht Gründe dafür bestehen, dem B ;irat
auch dann, wenn die gepfändete Sache sich im Gewahrsam
des Schuldners befindet,
in Abweichung von der Regel
des Gesetzes die
Beklagtenrolle vorzubehalten, braucht
daher hier nicht näher erörtert zu werden.
Beigefügt
mag noch werden, dass das Amt, wenn es
nun dem Gläubiger Frist zur Klage ansetzt, in der betref-
fenden Verfügung (Formular Nr. 24) den Anspruch des
Beirates
dahin zu formulieren hat, das Sparheft werde
als für die in Betreibung gesetzte Forderung nicht haf-
tendes Vermögen des Schuldners bezeichnet ..
Demnach erkennt die Schuldbetr.-und Konkurskammer :
Der Rekurs wird im Sinne der Erwägungen gutge-
heissen.
23.
Sentenza deI 13 maggio 1932 nella causa Buoher.
Lo Stato non risponde degli ineassi ehe l'Ufficiale di esecuzione
e fallimenti ha fatt.o in quaIita di commissario di un cou-
cordatQ. -Non spetta alla .Autorita di Vigilanza di esaminare,
se l'art. 5 LEF possa essere applicato ai commissari di con-
cordato 0 se, in virtu delI'art. 6,10 Stato possa essere chiamato
a rispondere sU3sidiaramente delle loro colpe. -Art. 5 e
6LEF.
Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. No 23.
Für Zahlungen, die an das Betreibungs-c,der Konkursamt als
Sachwalter im Nachlassverfahren geleistet werden, haftet
der Kanton nicht. -Die Entscheidung darüber, ob Art. 5
SchKG auch auf den Sachwalter im Nachlassverfahren zutreffe,
und ob für dessen Verschulden gemäss Art. 6 SchKG der Kan-
ton subsidiär hafte, kommt nicht den Aufsichtsbehörden zu.
SchKG Art. 5, 6.
Le Canton ne repond pas des paiements reQus par le prepose
aux poursuites ou aux faillites en qualite de commissaire de
concordat. -Il n'appartient pas aux autorites de surveil-
lance de dire si l'art. 5 LP s'applique audit eommissaire et
si le Canton encourt la responsabilite subsidiaire instituee par
l'art. 6 LP.
Ritenuto in linea di fatto :
A. -Con decreti 12 e 17 febbrario 1930 il Pretore
di Locarno ha accordato la moratoria a Jeanne Bucher-
Egli ed al di lei marito Bucher Ernesto, nOlninando a
commissario
James Turri, allora ufficiale di esecuzione
deI
distretto di Locarno. Ambo i concordati vennern
omologati con decreto deI 25 aprile 1930 e l'omologazione
fu pubblicata nel foglio officiale cantonale N. 34 deI
aprile 1930.
B. -Con ricorso 14 marzo 1932 i prefati coniugi Bucher-
Egli, allegando ehe il comInissario deI concordato J ames
Turri non aveva versato a chi di diritto la somma di
800 fr. spedita per loro il12 maggio 1930 dalla Volksbank
Hochdorf all'Ufficio di Locarno, domandavano all' Auto-
rita di Vigilanza deI Cantone Ticino, ehe, previa verifica
circa
la spedizione della somma in parola, venisse ordi-
nato all'Ufficio di Locarno e per esso allo Stato deI Can-
tone Ticino di restituire detta somme ai ricorrenti.
O. -Premessa la constatazione, che dall'esame dei
registri
dell'Ufficio di Locarno non risultava, aver esso
mai ricevuto la samma di 800 fr. spedita al suo indirizzo il
12 maggio 1932 e espressa l'ipotesi ehe quest'importo fosse
stato incassato dal commissario deI cancordato Turri,
attualmente imputato di peculato e di truffa, l'Autorita
cantonale di Vigilanza respingeva il ricorso con decisione
Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 23.
deI 6 aprile 1932, eontro la quale i eoniugi Bueher-Egli
hanno inoltrato l'attuale rieorso nei modi e termini di
legge.
Gonsiderando in diritto:
- -I rieorrenti partono dal eoneetto, ehe anehe in
materia di eoneordato sia applieabile la massima, saneita
dalla giurisprudenza, seeondo eui 10 Stato e responsabile
dei
pagamenti fatti all'ufficio e deve quindi rifondere
fondi,
ehe l'uffieiale di eseeuzione e dei fallimenti avesse
sottratti. Il eoncetto e erroneo. Seeondo l'art. 12 LEF,
l'uffieio e tenuto ad aeeettare ogni pagamento fatto
per eonto dei ereditori. Essendo un'autorita statale,
l'Uffieio e quindi da ritenersi, entro i limiti delle sue
attribuzioni, una statio fisei : giuridieamente e dunque
10 Stato ehe ineassa i detti versamenti per il tramite
dell'uffieio e ehe dovra al easo versarli agli aventi diritto.
Questo motivo, ehe fu eonsiderato determinante dalla
pratiea formatasi intorno all'interpretazione dell'art. 12
LEF predetto, non puo tuttavia essere applieato nei
eonfronti deI commissario
di eoneordato, le cui funzioni
si esauriseono
nella vigilanza sugli affari deI debitore e
nella direzione della
proeedura eoncordataria (art. 298,
299,
300 e 301). Il eommissario non e chiamato per legge
ad ineassare dei fondi ed a disporne e non eonstituisce
quindi una statio fisei . Se aeeetta dei versamenti,
egli agisce in suo proprio 'nome, non eome statio fisci,
per la quale 10 Stato dnvrebbe rispondere verso eoloro
ehe
tale versamento hanno effettuato.
- -Non oeeOITe esaminare Ja questione di sapere,
(v.
querelata sentenza pag. 3), se il disposto dell'art. 5
LEF possa essere applieato ai commissari di coneordato
e se, in virtu dell'art. 6, 10 Stato possa essere chiamato
a rispondere delle loro eolpe. E eio per due motivi:
anzitutto perehe, ad ogni modo, la responsabilita deHo
Stato non sarebbe ehe sussidiaria e, in secondo luogo,
pereM non pur) spettare all'Autorita di Vigilanza, ma
Schuhlbetreibungs-und KonkurRrecht. N° 23.
solo al giudice, la eompetenza di cono"cere dell'esistenza
di atto eoiposo 0 delittuoso. Ma neUa specie non ruo
neanehe trattarsi della responsabilita deI commissario.
Il eoneordato e stato omologato il 25 aprile 1930 (v. stato
di fatto lett. A) : le funzioni deI eommissario erano dunque
terminate a questa data, poiche all'infuori dell'ipotesi
di un eoneordato per eessione degli attivi, un commissario
non ha nessuna qualita per oeeuparsi dell'eseeuzione deI
eoneordato.
Üra, i ricorrenti stessi ammettono ehe il
versamento, deI quale, a 10ro dire, 10 Stato dovrebbe
rispondere, fu fatto il 13 maggio 1930, vale a dire quando
James Turri non era piu eommissario deI eoneordato.
Poeo importa ehe, eome emerge dalla lettera 12 maggio
1930 della Banea Popolare di Hochdorf, la somma fu
spedita all'ufficio per l'autorita coneordataria eompe-
tente , poiche, come risulta dalle constatazioni delle
istanze eantonali, la somma, in fatto, non pervenne al-
l'ufficio. Ma
la situazione giuridiea non sarebbe diversa,
ove il contrario fosse aeeertato. L'uffieio infatti agisee
come
statio fisei e per eonto dello Stato, solo ove incassi
dei
versamenti ehe devongli esser fatti in virtjI della
legge e
ehe egli, per le sue funzioni, e tenuto ad aceettare.
Se aceetta altri versamenti, la responsabilita dello Stato
non e in giuoeo: l'ufficiale agisee all'infuori dei suoi
attributi e gli atti ehe eompie non implieano ehe la sua
responsabilita personale.
pronuncia:
Il ricorso e respinto.