STAATSRECHT --DROIT PUBUC
I. GLEICHHEIT VOR DEM GESETZ
(RECHTSVERWEIGERUNG )
EGALITE DEVANT LA LOI
(DEN! DE JUSTlCE)
15. Sentenza 10 maggio 1930 nella causa Berna.rdoni
c. 'ricino.
Diritto fisCiole tieinese. -Facolta deI fisco di esaminare Ia consi-
stenza reale dei debiti defalcabili dalla sostanza asensi del-
l'a.rt. 8 delIa Iegge tributaria tieinese. -Capitali impiegati
per migliorie ed abbellimento di stabili sono deducibili, sen-
z'arbitrio, solo dopo ehe l'aumento deI loro valors trova la
sua contro-partita in nuova. perequazione.
A. - --In occasione dell'allestimento delle tabelle del-
I'imposta cantonale deI 1929, Plinio Bernardoni chiedeva
ehe
dalla sua. partita fosse dedotto un debito ipotecario
di 40,000 fchi. acceso presso la Banca Popolare di Lugano
in Lugano. La Commissione di tassazione non ammise
Ia domanda. Dietro inVito della Commissione cantonale
di ricorso, il Bernardoni deponeva all'incarto l'estratto
deI suo conto verso la Banca, datato deI 14 dicembre
1928, il quale porta il titolo di ( Conto-ipotecario)) e
dichiara: ( Ci pregiamo accompagnarvi l'estratto deI
vostro conto-oorrente chiuso al 31 dicembre 1928 con un
saldo di 20,594 fchi. a nostro favore.)) La Commissione
cantonale di ricorso esamino Ia consistenza di questo
credito in relazione alle somme realmente consumate
come a distinta deI convenuto 30 gennaio 1929. e dichia-
AS 56 I -1930
Staatsre"ht.
rava ehe le poste deducibili sommavano, in tutto, a
14,200
fchi. cioo :
a) Debito esistente aHa morte deI padre
deI ricorrente da lui assunto per la somma di fchi. 6 000
b) Oompera terreno Defilippis . . . .. 3 200
c) Pagamento ultima rata d'un debito
verso certo Lupi . . . . . . . . . . .
5 000
Totale . . . fchi. 14 200
B. -Contro questa decisione Plinio Berriardoni ha
prodotto ricorso h diritto pubblico per diniego di giustizia
chieden10 ehe tutto l'importo dell'ipoteca di 40000 fchi.
fosse diffalcato
dalla sua partita.
Gonsiderando in diritto :
- -A torto il ricorrente sostiene ehe l'ipoteca di
40,000 fchi. non e ipoteca di garanzia di un conto-corrente,
ma costituirebbe un mutuo fisso e determinato. Quest'af-
fermazione
e smentita dagli atti da lui stesso addotti :
l'estratto di conto precitato a fine dicembre 1928 in cui
il
rapporto di diritto garantito dall'ipoteua di nnminali
40 000 fchi. e esplicitamente nominato conto-corrente ed
il doeumento costitutivo dell'ipoteca deI 3 aprile 1 16.
- -Oiö posto, la tesi ehe gli organi fiscali siano
tenuti a dedurre il valore costitutivo 0 nominale dell'ipo-
teca non solo e contraria aHa legge, ma alla giuris-
prudenza costante delle autoritlt. fiseali tieinesi, e costi-
tuisce veramente
una pretesa ehe, come osserva la Oom-
missione
cantonale di ricorso neUa sua risposta al ri-
corso, sopprimerebbe ogni distinzione
fra debito fittizio
e debito reale. Contraria
alla legge, in quanto l'art. 8
deUa legge
tributaria nel suo terzo capoverso ammette
al diffalco i debiti contratti eolla forma deI 0 jO solo
se
(t provati nel Ioro importo, eioe per la loro reale con-
sistenza e
non secondo il loro valore eostitutivo 0 nomi-
nale. Questo principio
fu regolarmente applieato dalle
autorita. fiscali deI Oantone Ticino e, fatto oggetto di
gravameal Tribunale federale, fu costantemente (sentenza
Gleichheit vor dem Gesetz. N0 15.
Molinari, deI 19 gennaio 1923, Ferrari, dell'8 dicembre
1923, Greeo, deI 14 novembre 1925) dichiarato
ammissibile
1 punto di vista costltuzionale. La questione edunque
rlsolta e non dovrebbe ripresentarsi.
3. -
Se quindi l'autorita. fiscale tiemese non solo aveva
il diritto, ma, per legge, l'obbligo di ricercare la consistenza
e ttnva deI debito in diseorso (deI 30 gennaio 1929),
elOO il reale consumo delle poste indicate dal ricorrente
nell'atto 30 gennaio 1929, il suo modo d'agire potrebbe
venir taceiato d'arbitrario, solo Ove si foase rifiutata di
ammettere al diffalco delle voci ehe dove't'ano esser ammesse.
Ma
ciö non e.
Fra le poste indicate in detta distinta ne furono scartate
tre eoncernenti le tasse e spese di suecessione dell'importo
eomplessivo di 14927 fehi. 50 (arrotondato a 15000 fehi.),
e l'importo
di 18000 fehi. per lavori di abbellimento e
di riparazione
di uno stabile in via Serafino Balestra N. 17.
Ma i motivi
addotti per l'eliminazione di queste due
voci non solo non sono arbitrari, ma affatto consoni
aHa legge e alla giurisprudenza.
TI primo di 15 ÖOO fehi.,
perehe esso era gia. stato dedotto dal eapitale dalla Oom-
missione
di tassazione, anzi gia. dall'Uffieio delle contri-
buzioni
di Lugano (decisione deI 15 ottobre 1929 del-
'Uffieio predetto e 1° dicembre 1929 della Oommissione
di tassazione): TI secondo importo (18000 fchi.) non fu
dedotto in base al principio, ammesso costantemente
dalle
autorita. fiscali ticinesi, secondo cui, finche l'aumen-
to deI valore di stabili derivante da migliorie e nuove
eostruzioni
non abbia trovato la sua contro-partita impo-
nibile
in una nuova perequazione, i capitali impiegati in
quel modo possono essere eonsiderati come impiegati a
frutto a' sensi dell'art. 5lett. b della legge tributaria.
Anche questo principio fu dal Tribunale federale a
pib riprese dichiarato ammissibile dal punto di vista
delI'art. 4 OF. Nella causa Cerina c. Ticino (sentenza
delI'll marzo 1927) i1 Tribunale federwe dichiara: Dis-
pone l'art. 5 b legge trib., ehe soggetti all'imposta sulla
sostanza sono i capitali di qualunque genere e ovunque
posti impiegati
in commercio ed a frutto. TI ConsigIio di
Stato poteva ritenere, senza far violenza al testo na
incorrere in atto arbitrario, ehe, finche l'aumento subito
da stabili per migliorie e nuove costruzioni non ayeva
trovato la sua contro-partita imponibile in una nuova pere-
quazione, i capitali in quel modo impiegati potevano essere
considerati come
impiegati a frutto I , poiche, come dice
una sentenza deI Tribunale di Appello deI 14 aprile 1904, chi
impiega capitali
in costruzioni 10 fa nell'intento di rica-
varne un reddito 0 frutto adeguato alle spese cui si sotto-
pone, quantunque 10 stesso non sia sempre immediato.
Occorre aggiungere, ehe
tale e sempre stata la pratica
delle autorita fiscali ticinesi (cfr. Repertorio di Giuris-
prudenza Patria, vol. 1'7 p. 448; 20 p. 409; 24 p. 466;
Contoreso deI Dipartimento delle Finanze 1910 p. 60) ... ) .
11 Tribunale federale pronuncia:
Il ricorso e respinto.
Vgl. auch No.
17. -Voir aussi N° 17."
H. GERICHTSSTAND
FOR
16. Arret du 21 mars 1930 dans la cause Boverl
contre 'rribunal cantonal de Neuchätel.
La Tegle de l'art. 87 eh. 3 OJF d'apres laquelle, dans les eauses
eiviles jugees en derniere instance cantonale et non suscep-
tiblas d'un recours en rMorme, le Tribunal federal peut etre
saisi d'un reeours de droit eivil paur cause de violation
das dispositions du droit federal en matiere de for ne s'ap-
plique pas aux cas de violation de l'art. 59 Const. fed., lesquels
doivent etre dMer8s au Tribunal par la voie du recours de
droit public. (Collsid. 1.)
Gerichtsstand. No 16
Une prescription statuaire obligeant les actionnaires d'une societ6
anonyme a saisir las tribunaux ordinaires du siege de la
societ6 de toute contestation concernant las affaires sociales
peut etre oppasee aussi a un membre du conseil d'administra-
tion qui ne fait que represent 'lr un tiers au sein du conseil
sans posseder lui-meme des actions. (Consid. 2 et 3.)
A. -L'art. 40 des statuts de la SocieM d'appareils
electrique
Favarger S. A., dont le siege est a Neuchatei,
prevoit
que toutes contestations au sujet des affaires
sociales entre la socieM et ses organes, entre les organes
eux-memes, entre la sociere ou ses organes et un ou
plusieurs actionnaires ou entre actionnaires comme tels
seront jugees par les tribunaux ordinaires du siege de
la societe. A defaut de domicile dans le canton, les per-
sonnes en cause ont domicile elu avecattribution de
for et de juridiction a.u Greffe du Tribunal civil de
NeuchateI.
Le 25 janvier 1929, Albert Favarger, actionnaire de
Ia Fabrique d'appareils eIectriques Favarger S. A., a
introduit devant le Tribunal cantonal de Neuchatei une
action en responsabilite, basee sur les art. 674 et 675 CO,
contre quelques membres du Conseil d'administration de
cette societe, savoir MM. E. Petitpierre et F. L'Eplattenier,
a Neuehatei, O. Dollfus, a Lausanne et W. Boveri, a
Zurich. Le demandeur a concIu a ce que les defendeurs
soient condaIlllles soIidairement a lui payer 164 240 fr.
a titre de dnmmages-interets et declares solidairement
responsables
de Ia somme de 94395 fr. dont il a demande
le paiement
a la Fabrique d'appareils eIectriques Favarger.
D'entree de cause, W. Boveri excipa de l'incompetence
des tribunaux neuchatelois en invoquant son domicile
aZurich et l'art. 59 de Ja constitution federale. TI contesta
que I'art. 40 des statuts de la Fabrique d'appareils elec-
triques Favarger lui fut applicable, n'ayant jamais ere
personnellement actionnaire de cette societe, dans le
conseil d'administration de laquelle il n'avait fait que
representer 1' Allgemeine Finanzgesellschaft , a Zurich,
proprietaire d'un certain nombre d'actions.