Verwaltungs. und Disziplinarrechtspflege.
8. Sentenn deUa. Cam.ra. del contenzioBo dei funzionari
deI ae a.prile leae nella causa Ambrogini
contro Amministrazione federale delle poste.
II fu.nzionario a dirit.to a ehe nella determinazione dello stipen-
dio e delle mdenmta, ehe devono essergli pagati sm rispet-
tata la legge. In easo di violazione di questa gli e dato adito
all'autoritä. giudiziaria giusta l'art. 60 cp. 1 J. f d f
fed. (consid. 1). . or. unz.
II ib e ene .no puO pronunciarsi sul merito delle puni.
Zlom sClnlinan infhtte dall'amministrazione prima dell'en.
trata VIgore della legge sull'ordinamento dei funzionari
federali.
Gius gli art. 31 ep. 1 eifra 7 I. f. ord. funz. fed. e 34 GAD il
Tribne fednrale non puO sind.acare la riduzione 0 Ja sos.
p.ellSlOn delI aumento ordinario di stipendio pronuneiata. a
tltolo di pans rlisciplinare.
Sunto dei fatti :
A. -L'attore trovasi al servizio delle poste federali
fin da11908.
24.marzo 1927 la Direzione postnle dell'X1, Circon-
darlO gh annunciava aver la Direzione generale deciso di
sospendere. fin anuovo avviso l'aumento di stipendio di
400 fr. di CUl avrebbe dovuto fmire a contare dal
1.0 a!, ile 1 2.'. provvedi ment 0', motivato dalle presta-
ZlOllI InSuffiClentl e dal contegno poco soddisfacente del-
'attore.durante l'ultimo periodo di nomina, era ordinato
In apphcazione dell'art. 4 cp.-2 della legge federale con-
cernente gli stipendi dei funzionari ed impiegati federali
deI 2 luglio 1897.
Con
lettera 30 novembre 1927 alla Direzione postale
dell'X1 Cir.condario Ambrogini ehiedeva l'abrogazione
delJa mIsura, ma la Direzione generale accoglieva la de-
manda solo in parte decidendo il20 gennaio 1928 : Die
Probezeit ist nnch zu kurz. Ferner könnten die Leistungen
des Postkomnus Ambrogini nach dem Bericht des Post-
amtes Bellinzona 1 noch besser sein. Es wird deshalb
einstweilen nur eine Alterszulage von 200 Fr. gewährt ;
Beamtenrecht. N° t;.
10 stipendio 001 rieorrente era eosi portato da 3600 fr. a
3800 fr., oltre l'indennita prineipale di rinearo, la quale
da 2520 saliva di eonseguente a 2660 fr.
L'aumento era concesso al ricorrente a far data da
31 dicembre 1927. Ma ill° gennaio 1928 entrava in vigore
la legge federale sull'ordinamento dei funzionari federali
deI 30 giugno 1927, la quale aveva per conseguenza una
nuova determinazione delle retribuzioni di tutti i funzio-
nari federali (art. 701. f. ord. funz. fed.). La Direzione delle
poste dell'Xlo Circondario, procedendo il 23. gennaio 1928
a
questa nuova determinazione nei confronti dell'attore,
10 collocava, a contare dal1° gennaio 1928, e per il periodo
amministrativo in eorso fino al 31 dicembre 1929, in
qualita. di funzionario, come commeS80 postale di 1a classe,
nella 17
a
classe di stipendio . Gli stipendi per i funzionari
di questa classe vanno da un minimo di 3600 fr. ad un
massimo di 6800 fr.; ma per Bellinzona, localita dove
il costo della vita non raggiunge la media, l'aliquota
minima della 17
a
classe e ridotta di 100 fr. e la massima
di 120 Ir., vale a dire che le aliquote minima e massima di
detta classe sono rispettivamente di 3500 fr. e di 6680 fr.
Se non ehe per i funzionari in servizio all'atto dell'entrata
in vigore della legge federale ord funz. fed., l'art. 71 di
questa stabilisce che il nuovo stipendio e composto dello
stipendio anteriore e dell'jndennita. principale sempreche
l'importo che ne risulta non superi il nuovo massimo. I1
funzionario ha in ogni caso diritto al massimo della nuova
classe (cp. 1) e che se l'ammontare dello stipendio ante-
riore e dell'indennita principale supera il nuovo massimo,
i1 soprappiu spetta al funzionario come eccedenza, alle
condizioni stabilite nel quarta capoverso (cp. 3), vale a
dire
allaeondizione ehe l'eccedenza aia compensata, fino
ad estinzione, con taluni aumenti ed assegni previsti dalla
- f. ord. funz. fed. (cp. 4). In applicazione di queste norme
e tenuto conto dell'aumento di 200 Ir. accordato ad
Ambrogini col 31 dicembre 1927, la Direzione postale
dell'Xlo Circondario ne determinava 10 stipendio in 6545 fr.,
Verwa!tungs. und Disziplinarrechtspflege.
a far data dal1° gennaio 1928,somma superiore al minimo
ed inferiore al massimo della 17
a
classe per Bellinzona.
DI
questa determinazione la Direzione postale dell'Xlo
Circondario avvisava Ambrogini il 23 gennaio 1928, men-
tre eon lettera deI 26 gennaio 1928 essa gli eomunicava la
deeisione della Direzione generale delle poste deI 20 gen-
naio 1928. L'attore diehlarava di non poter aeeettare
tale determinazione deI suo stipendio. Con lettera deI
5 aprile 1928 egli precisava le sue pretese, chiedendo che
fosse fissato il suo stipendio contando dal 1° aprile
corrente in 6800 fr., stipendio massimo previsto dalla
vecehia legge e non raggiunto a causa della sospensione
dell'aumento triennale deI 1927 . La Direzione generale
delle poste decise d'aecordare ad Ambrogini, in consie'era-
zione della buona volonta da lui dimostrata negli ultimi
tempi, a far data dall° ottobre 19281'aumento di cui era
stato privato, fino a concorrenza dello stipendio mass'mo
di 6680 fr. previ5to dalla nuova legge. Eßsa si rifiutava per
contro sia di dar forza retroattiva a "questo aumento sia
di portare Jo stipendio al masßimo di 6800 fr. previ.;;to
dalla vecchia legge. Di questa decisione Ambrogini era
edotto dalla Direzione postale dell'XIo Circondario con
lettera deI 26 settembre 1928.
B. -II 14 gennaio 1929 Ambrogini ha inoltrato al
Tribunale federale, adito a termini dell'art. 60 della legge
30 giugno 1927, un rieorso col quale chiede d'essere
ammesso a riseuotere ( apartire dal 1° gennaio 192810
stipendio massimo preseritto dalla legge sulla base di
6800 fr., anziehe solo di 6680 fr. .
II rieorrente contesta sia d'essersi dimostrato insuffi-
eiente sia d'aver tenuto una condotta riprovevole e cri-
tica di conseguente siccome ingiustifica.ta, a' sensi dell'art. 4
cp. 2 1. f. concernente gli stipendi dei funzionari ed im-
piegati federali deI 2 luglio 1897, l punizione inflittagli
sotto forma di sospensione dell'aumento triennale di sti-
pendio maturato il 1° aprile 1927, misura alla quale egli
si
sarebbe sottoposto soltanto perche la legislazione di
quel tempo non gli dava alcun mezzo di ricorso ; sostiene ,
Ambrogini pertanto aver egli acquisito gia col 1
aprile
1927 il diritto ad ottenere l'aumento triennale tale da
portare il suo stipendio alla somma massima prevista per
i funzionari che abitano nella localita di Bellinzona, somma
di 6800 fr., e non potergli tale suo diritto acquisito .....
essere
negato se non sotto forma d'una speciale pena dis-
eiplinare ) a' seilsi dell'art. 31 cp. 1, cifra 6, 1. f. ord. funz.
fed., pena della quale non ricorrerebbero le condizioni ne
materiali ne formali, un'inchlesta preliminare non avendo
a vuto luogo ed il ricorrente non essendo stato posto in
grado di difendersi.
O. -Rispondendo, il 9 febbraio 1928, l'Amministra-
zione federale delle poste ha proposto di respingere la
domanda deI ricorrente e di mettere a suo carico le spes '.
Oonsiderando in diritto:
- -Secondo l'art. 60 ep. 1 1. f. ord. funz. fed. il Tri-
bunale federale giudiea come istanza giudiziaria unica
delle pretese pecunjarie contestate avanzate dalla Confede-
razione 0 contro di essa, ehe derivano dal rapporto d'im-
piego, comprese le pretese cODcernenti prestazioni di una
cassa di assicurazione della Confederazione ad aventi
diritto , Richiamandosi a tale disposizione di legge, il
ricorrente cbiede al Tribunale federale di condannare
l'Amministrazione federale delle poste a pagargli, a far
data dall
gennaio 1928, uno stipendio annuo di 6800 fr.,
anziche di 6545 fr; come pagatogli in fatto daI1° gennaio
1928 al 30 settembre 1928 e di 6680 fr. come pagatogli
in fatto dal 1
ottobre 1928. Sostiene preliminarmente
l'amministrazione convenuta non rappresentare tale do-
mnnda una pretesa pecuniaria contestata, avanzata contro
la Confederazione e derivante dal contratto d'impiego, di
modo che il Tribunale federale dovrebbe, a suo giudizio,
dichiararsi incompetente : rart. 60 cp. 1 1. f. 000. flIDZ.
fed., parlando di pretese contro la Confederazione, avrebbe
in vista solo le domande d'indennita, per es. quelle deri-
AB 55 I -1929
Verwaltungs-und Disziplinarreehtspflege.
vanti da licenziament,o ingiustifieato oppure da trasforma-
zione illegale deI rapporto d'impiego da parte dell'auto
rita eleggente ; esso non avrebbe per eon.ro in vista la
determinazione deI rapporto d'impiego, ehe all'autorita
eleggente spetterebbe la faeolta eselusiva di deeidere quali
prestazioni il funzionario debba fornire e quale stipendio
debba essergli eorrisposto. Nel suo ragionamento l'Ammi-
nistrazione federale delle poste eonfonde due questioni,
ehe devono essere tenute rigorosamente distinte : eerto
l'amministrazione ha l'esclusiva faeolta. di nominare 0 di
non nominare up dderminato funzionario (art. 5 l. f. ord.
funz. fed.), di promuoverlo 0 di non promuoverlo (art. 12
-
f. ord. funz. fed.) ; ma, una volta 11 funzionario nominato
o promosso, egli ha diritto a ehe nella determinazione
dello stipendio e delle indennita, ehe devono essergli
pagati, sia rispettata la !egge e, in easo di violazione di
questa (violazione la eui possibilita e naturalmente esclusa
ove
la legge si rimette all'arbitrio dell'amministrazione),
gli e dato adito all'autorita giudiziaria:Ta.le soluzione e im-
posta gilt dalla lettera dell'art. 60 cp. 11. f. ord. funz. fed.,
ov'e parola genericamente di pretese pecuniarie eonte-
state, avanzate eontro Ia Confederazione, ehe derivano dal
rapporto d'impiego: la domanda-di pagamento di uno
stipendio superiore a quello in fatto eorrisposto e una
pretesa peeuniaria ed una pretesa ehe deriva dal rapporto
d'impiego : enumerando al suo eapitolo V, i diritti deI
funzionario, la 1. f. ord. funz. fed. eomincia infatti eon gli
art. 37 a 41, riuniti sotto il titolo Stipendio e indennita
di residenza . Ma la soluzione e imposta anehe' dalla
genesi della legge; ehe l'art. 60 ep. I 1. f. ord. funz. fed.
riproduee, salvodifferenze di pura forma, l'art. 60 ep. 1
deI
rispettivo disegno di legge presentato dal Consiglio
federale alI'Assemblea federale eon messaggio deI 181uglio
1924, nel qual messaggio leggesi a pag. 191 ; Per quanto
riguarda le azioni ehe possono eompetere al funzionario
contro la Confederazione, eiteremo: ... ;. b) la domanda
di pagamento del10 stipendioe delle indennita (art. 37 a
43 e 52) ..... I).
Beamtenrecht. o 8 ..
-
-Se non pub essere seguita l'argomentazione con
la quale l'amministrazione eonvenuta sosniene l'ineompe
tenza deI Tl'ibunale federale, questo non e tuttaVla, e per
un altro omine di considerazioni, eompete-nte ad esaminare
la questione pregiudiziale, da eui dipende l'ammissione
della domanda.
L'attore non contesta imatti eh'egli riceveva al 31 di-
eembre 1927, oome stipendio e come indennita pl'ineipale
di rincaro Ja somma eomplessiva di 6460 fr. all 'anno ;
egli
non inpugna d'altra parte la sua assegnazi alla,
classe di stipendio, a far data dal 1° gennalo 19 8,
ne che l'aliquota massima di questa classe sia, per ßellin-
zona, di 6680 fr. ; egli non puo di conseguente pretendere
ehe sia stato violato nei suoi confronti l'art. 71 cp. 31. f.
om. funz. fed., l'aliquota massima della classe, alla quale
egli e stato a.ssegnato col 1
gennaio 1928, essendo supe-
riore all'ammontare da esso percepito, fino a tale data,
a titolo di stiprodio e d'indennita principale di rincaro.
Taleviolazione esisterebbe soltanto, secondo l'attore,
perche l'ammontare da enso penpito,. I 3 cembr
1927 a titolo di stipendio e d mdenruta prmClpale dl
rinc:ro avrebbe dovuto essere, anziehe di 6460 fr., di
6800 fr: e sarebbe stato di 6800 fr. se non gli foase stat-o
sospeso 'l'aumento triennale maturato coll
aprile 1927.in
eonformita all'art. 4 cp. 1 1. f. 2 luglio 1897 : vale a due
ehe la domanda d' Am brogini e in realta dirtltta contro
tale sospensione decisa dalla Direzione genernle delle
poste in applicazione deU'art. 4 c . 1. f. 2 luglio 18;7
eomunicata al ricorrente dalla DIreZIOne post.ale delI XI
Circondario il 24 marzo 1927. L'ammissione deI ricorso
presupporre bbe pertanto l'annuUamento. di tnle decisione.
Ma a pronunciare tale annullamento Il TrIbunale fede-
rale adito a' sensi dell'art. 60 cp. I 1. f. ord. funz. fed.,
non' e competente, gil1sta la massima sancita da qnest
Camera nell'odierna sentenza Ackermann e. Cassa d AsSI-
eurazione dei funzionari, impiegati cd operai federali,
Vec i pag. 39 e !leg.
Verwaltungs. Ul'ld Disziplinarrechtspflege.
perche Ia decisione in parola e stata presa prima dnll'en
trata in vigore della 1. f. ord. funz. fed. ed allorquando
contro le punizioni disciplinari pronunciate dall'ammini-
sttazione
sopra il fondamento dell'art. 4 ap. 2 I. f. 2 luglio
LOTTERIEGESETZ
LOI SUR LES LOTERIES
9. Urteil des Xassationshofes vom 11. Februar 1929
i. S. !undesanwaltschaft gegen Obrecht.
53 ,
Art, I 'Abs. 2 eidg. Lotteriegesetz: Unter den ähnlichen auf
Zufall gestellten Mitteln sind nur solche zu verstehen, bni
denen wie bei Los-oder Nummernziehung der Zufall allem
massgebend ist.
A. -In ihrem Urteil vom 18. Mai 1928 hat die Erste
Strafkammer des bernischen Obergerichts erkannt : ..... '
IH. Robert Obrecht, vorgenannt wird freigesprochen,
ohne Entschädigung,
von der Anschuldigung der Wider-
handlung gegen das Lotteriegesetz, angeblich begangen
dadurch, dass er
a) im August 1925 eine Lotterie veranstaltet und als
Inserat mit der Ideal-Preisaufgabe: Dem Mutigen ge-
hört die Welt) im Emmenthaler-Blatt in Langnau i. E.
in den Nummern vom 11. und 13. August 1925, im Land-
freund in Bern in den Nummern vom 31. Juli, 7. und
21. August 1925, in den Zeitschriften Blatt für Alle
vom 5. September 1925, Der Sonntag vom 9. August
und in den Emmentha.Ier Nachrichten) vom
24. Juli 1925 ausgekündigt hat ;
b) im Sommer 1925 eine Lotterie veranstaltet und im
Landfreund in Bernvom 12., 19. und 26. Juni 1925
ein
Inserat betitelt Sommerpreisaufgabe ; Frisch ge-
wagt
ist halb gewonnen hat erscheinen lassen ;
c) im Frühjahr 1926 eine Lotterie veranstaltet und im
Badener Tagblatt ) vom 13. April 1926 durch ein Inserat