- SmteDD 7 Aprile 1922
nella causa Don Giuseppe J'eregutti contro Ticino.
Ricorso' contro un decreto deI Consiglio di Stato deI Cantone
Tieino ehe in base agli art. 46 e 100 delle legge orgallica
comunale,
ha pronunciata l'incompatibilita di un parroco a
coprire,
nel commune dove funge in tale qualita, la carlca
di segretario comunale. Questa decisione non e anticostitu-
zionale. Art. -1 e 49 CF; 7, 4 e 5 C. c. ticinese; 46,100,197
legge organica comunale ticinese.
A. -La Iegge organiea eomunale tieinese deI 15 giu-
gliO 1854 dispone' nell'art. 46 ehe a membri delle Muni-
cipalita non sono eleggibili:
......... c) I saeerdoti . L'art.
100 ibidem diehiara ehe il segretario munieipale, nominato
dalla
Municipalita, va soggetto alla incompatibilita d'uf-
ficio stabilita all'art. 46 per i membri della
Municipalitit;
in altri termini, sancisce l'incompatibilita della cariea
di segretario colla qualita di sacerdote.
B. -Il M. R. Don Giuseppe Feregutti, parroeo di
Curio, era stato assunto neI1918 a segretario dello stesso
eomune. Il
Consiglio di Stato, eon ufficio 13 settembre
1918,
attirava l'attenzione della Mnnicipalita di Curio sui
disposti precitati.
Ciö malgrado,' eon nomina deI 4 feb-
braio 1920, essa riconfermava Don Feregutti nella carica
di segretario municipale.
La quale nomina avendo un munieipale (il Sig. Temis-
tocle Notari) denunciata al Dipartimento Interno,
il
Consiglio di Stato l' annullava, eon deereto deI 1
luglio
1921,
per i motivi seguenti : Nella Iegislazione tieinese
esiste
gia da oltre un seeolo il principio della ineompa-
tibilita degli eeclesiastici
. a eoprire eariche pubbliche,
compresQ l'esercizio dell'avvocatura
edel notariato. La
eostitutuzione eantonaledel 17 dicembre 1814 li esclu-
deva dal potere eseeutivo e dal potere giudiziario. Questo
principio generale fu mitigato dalla costituzione deI 1830,
la quale permise ai sacerdoti di far
parte deI Consiglio
di Stato. Il principio della riforma eostitnzion3le deI
Gleichheit vor dem Gesetz. N° 4.
a 4 marzo 1855 (art. IV), secondo il quale gli esereenti
professione eeclesiastiea non potevano essere elettori
ne
eleggibili alle cariehe costituzionali fu modificato dalla
riforma deI 1875 (art. 3) neLsenso che fu Ioro aecordato,
illimitatamente,
il diritto di voto, pur restando essi
ineleggibili. Gli ecelesiastici sono inoltre esclusi dall' eser-
eizio deI notariato (legge notarile deI 1844), dall'ammi-
nistrazione patriziale (art.
30c della legge organiea comu-
nale precitata) e infine dalle eariehe municipali, compreso
il segretariato. Richiamate le disposizioni delle leggi
federali, ehe diehiarano gli eeclesisatici ineleggibili a certe
eariche pubbliehe (a membri deI
Consiglio federale, deI
Consiglio nazionale, deI Tribunale federale, art. 75, 96,
105 CF), dispensandoli per contro da oneri incombenti
indistintamente
ad ogni altro cittadino (servizio mili-
tare, art.
130M), il Consiglio di Stato asserisce ehe il
disposto dei combinati art. 100 e 46 Iett. c della legge
organiea eomunale ticinese non costituisce
una violazione
delI'art.
4);CF. In seguito di ehe esso faceva obbligo alla
Municipalita di Curio di esonerare il parroco Feregutti
dalle funzioni di segretario eomunale e di provvedere
indilatamente alla
sua sostituzione.
C. -Da questo decreto Don Feregutti ricorse alla
Commissione delI' Amministrativo, la quale pure respinse
il gravame con decisione deI 26 ottobre 1921, sostanzial-
mente per
i motivi addotti dal Consiglio di Stato.
D. -Queste due decisioni eantonali furono impugnate
da Don Feregutti eon ricorsi separati di diritto pubblico.
a) Nel prim.o gravame (27 agosto 1921), diretto contr
il precitato decreto governativo, il ricorrente si Iagna di
diniego di giustizia formale e sostanziale. Formale,
percnc
l'istanza Notari, che sta alla base della queralata deCl-
sione, non gli venneeomunicata per Ie sue osservazioni,
ne esso fu invitato apresentare le sue ragioni. DeI Testo,
quell'istanza non era
un rieorso nel vero senso della parola,
ma una semplice interpellanza. La decisione governativa
e dunque illegale anzitutto in virtu delI' art. 197 2 della
26 Staatsrecht.
Iegge organiea eomunaIe, ehe limita l'intervento del Con-
siglio di Stato di fronte ai Comuni ai easi in eui si sarebbero
verifieati abusi e disordini. Nel easo presente non si
tratta
cl! un abuso da parte deI Municipio di Curio, ma di ques-
bone eontroversa di diritto eostituzionale. Non esiste
nessuna disposizione
costituzionale ehe escluda gli ,eecle-
siastici dalla cariea di segretario eomunale. La costitu-
zione deI
1830 Ii esclude da! potere eseeutivo e dal potere
giudiziario,
ma non dal lVIunicipio, a comporre il quale
poteva essere chiamato qualunque cittadino attivo.
All'art. 4 essa dispone ehe nel Canto ne non vi e privi-
legio di luogo,
di. nascita, di persona, di eeto, di foro e di
famiglia, col quale disposto resta eseluso ehe
l' esser laieo
debba porre
il cittadino nella eondizione privilegiata di
eleggibilitä., negandola d un altro perehe eeclesiastico.
Corollario deI principio di paritä. di trattamento e quello
della riforma costituzionale deI
20 novembre 1875
seeondo
il quale ad ogni cittadino svizzero domiciliat
nel Cantone spetta ogni diritto civile e politieo in eonfor-
mitä. della CF, la quale poi, ad eccezione dei precitati
disposti degli art. 75, 96 e
105, non contiene nessuna dis-.
posizione escludente la
eleggibilitä. degli ecclesiastiei. E
neppure potrebbe pretendersi che esista
una ineompati-
,bilitä. morale 0 materiale. L'affermare che l'esclusione
, in discorso debba essere ammessa in omaggio al prineipio
della separazione della
Chiesa dallo Stato e vaga e ingiusti-
, ficabile fraseologia. Escludere' una persona perehe eccle-
siastiea dal rivestire cariea di segretario municipale equi-
vale
amenomarla nei suoi diritti di cittadino perche
avente earattere eeclesiastieo e eio eostituisce una vio-
IaZione dell'art. 49 CF.
11 Comune di Curio, con dichiarazione 3 settembre 1921
fa adesione ai motivi deI ricorso e domanda parimenti
l'annullamento deI decreto governativo
10 luglio 1921.
b) Nel suo seeondo gravame dei 21 gennaio 1922
(diretto
specialniente contro la decizione della Commis-
sione delI' Amministrativo), richiamati in sostanza' gli
Gleichheit vor dem Gesetz. N° 4. 27
argomenti addotti nel primo, il ricorrente rileva il rim-
provero
di diniego di giustizia formale giä. menzionato
e si riconferma nel eoncetto ehe
l'art. 100 della legge
organica comunale eostituisce
una violazione della eosti-
tuzione cantonale e federale: E possibile ehe qualehe cos-
tituzione cantonale eontenga
l' esclusione degli eeclesiastici
da determinate cariehe pubbliche e ehe essa abbia ricevuto
l'approvazione federale,
ma questa approvazione non
significasanzione della intrinseca costituzionalitä. delle
disposizioni in essa contenute (sentenza deI Tribunale
federale
19 ottobre 1916 nella causa Salamin c. Vallese).
E. -Nella sua risposta 31 ricorso deI 7 marzo 1922, il
Consiglio di Stato eonehiude domandando il rigetto deI
ricorso. Di fronte ad
una patente violazione della legge.
il Consiglio di Stato, cui spetta anche d'ufficio (art. 197
2 legge org; com.) la sorveglianza sulle Municipalitä,
non poteva far altro che imporre
aUa Municipalitä. di
Curio di rientrare nella legalitä.
, Considerando in diritto :
1 a 2
(Questioni preliminari).
3° Nel merito :
a) Il rimprovero di violazione delI'art. 4 della Cost.
cant. si confonde con quello di violazione dell'art. 4
della CF, perehe ambedue i disposti sanciscono 10 stesso
principio, quello dell'ugnaglianza di
tutti i cittadini
davanti alla legge. Di questo punto si tratterä in seguito.
b) Altro appunto dedotto dall'ordinamento costi-
tuzionale ticiilese consiste nel dire ehe
la disposizione
in questione della legge organica comunale (stato di
fatto
A) non abbia base neUa cost-ituzione cantonale.
L'argomento
e infondato. L'art. 5 della Costituzione can-
tonale dispone : Gli ecclesiastici non possono far parte
ne deI potere esecutivo, ne dei potere giudiziario. -Sotto
la denominazione potere esecutivo possono essere
comprese
, in senso lato, ma senza far violenza al disposto,
anche le
Autorita municipali che, infatti, costituiscono
e raprresentano nel Comune il potere eseutivo ; di modo
ehe .I.art. 100 della
legge organiea eomunale troverebbe
sufnIelente fondamento nel preeitato disposto della Costi-
tuzlOne eantonale. A ehi quest'interpretazione sembrasse
troPP? lata, oeeorrerebbe far osservare ehe, eomunque,
essa e quella eostantemente aeeettata dalle autoritä e
dal popolo ticinese,
poiehe il disposto delI'art. 100 non
fu abrogato quando, eolla
riforma eostituzionale deI
20. n enbne. 875 (ehe rese agli eeclesiastiei l'esereizio
deI
?IrlttI elVlh e politici in affari eomunali e eantonali)
?VVla ena l'oeeasione di farlo. Non 10 fu neppure quando
lavon repara.tori e l' 8mpia diseussione della legge
8 gennru 1886 sulla libertä della Chiesa eattoIica),
(la quale nprese in esame e sottopose a nuovo
8sSetto i
ranporti ?ella Chiesa collo Stato e quelli degli eeclesiastici
COl poten temporali) avrebbero fornito occasione oltre-
odo. propizia all'eliminazione di siffatti disposti eece-
znonalI, se tale fosse stata Ia volontä deI potere legisla-
bvo edel popolo ticinese, cui quella legge venne sotto-
posta
in via di referendum.
o-:-. Infon?ato e. pure il rimprovero di violazione deI
pn.nclplO delI uguaglianza dei cittadini edel suo eorol-
larlO, la paritä di trattamento, sancito degli art. 4 CF.
Secondo la pratiea di questa C.orte e la giurisprudenza
Ila.n ( U 32 1 480 ; 38 1 6 ; 40 1 132 e sentenze ante-
nnn .1V,1 cltate; Burckhardt p. 58 e seg., 71 e seg.) il
pnmCInl? ell'uguaglianza non e violato. quando per Ia
dlverslta dl
trattamento possono essere invocati in buona
ede (R? .1 1 2) dei motivi plausibili, anche se non
mp:esemdiblli e moppugnabili : il ehe deI resto ammette
11 ncorrenne stesso dicendo ehe la deroga aHa paritä
ssoluta di. tnat unento e ammissibile quando si veri-
fnca? eondizlOllI di diversitä eosl eonsiderevoli seeondo
l.oplillone generale da giustifieare un trattamento eeee-
zlOnale.
.
Ora
e fuori di dnbbio ehe, a giudicare dalla legislazione
attuale, l'opinione eomune
0 generale ammette l'esclu-
Gleichheit vor dem Gesetz. N° 4.
sione degli ecclesiastici da certe cariehe ed impieghi
pubblici. A prescindere dai disposti precitati della
CF,
abbondano nellecostituzioni 0 neUe Ieggi cantonali le
disposizioni ehe sanciseono l'jneleggibilitädegli ecclesias-
tiei
ad ogni sorta di pubbliehe funzioni : Berna (art. 20
CC); Neuehätel (art. 31); Basilea-Campagna (27);
Ginevra (35) non ammettono gli ecelesiastiei al Gran
Consiglio, quest'ultimo Cantone inoltre li esclude dal
Consiglio di
Stato (67). Altri Cantoni (eosi Zurigo, Soletta,
Basilea-Citta, Grigioni ed Argovia, diehiarano ehe a mem-
bri deI Consiglio di Stato non possono essere elette persone
ehe rivestano altro impiego rimunerato e eon
ciö escludono
dal Consiglio di
Stato gli ecclesiastici in carica ece.
Per quanto e deHa questione di sapere se questa opi-
nione sull' escIusione degli ecclesiastiei
da pubbliche fUll-
zioni sia fondata su ragioni sufficientemente aecettabili
da renderla couciliabile eolI'art. 4 CF, occorre rilevare :
Il quesito, nella sua generalita, supera i limiti dell'ipotesi
deI caso e
nonoccorre venga deciso. Nel caso in esame
non si
tratta di un saeerdote od ecclesiastico in senso
generico,
ma di un saeerdote che funziona come parroco
uello stesso Comune, in cui e stato nominato segretario
comunale. La questione da decidere non e dunque di
conoscere se gli ecclesiastici
in genere (anehe quelli ehe
non abbiauo cura d'anime, professori ecc.) possano essere
colpiti
da tale incapaeita, ma solo quella se 10 possa essere
il parroco deI Comune dove esercita il suo ministero. In
questo senso gli art. 46 e 100 deHa legge organica eomu-
nale riflettono piuttosto
un easo di incompatibilita che
uua condizione di eleggibilita e da questo ristretto punto
di vista essi sfuggono certamente alla eensura dedotta
dall' art. 4 CF, poiche motivi plausibili non maneano a
giustifiearli. Il legislatore ticinese, ehe -e fu
gia rile-
vato -tale disposto ha mantenuto dal 1854. in poi, puö
aver pensato ehe il cumol0 delle due funzioni (specie in
eomuni e parrochie vasti) non permetterebbe al titolare
di sdebitarsene a
dovere; puo altresi aver pensato aUa
singolare situazione deI parroeo-segretario in easo di
eonflitti
tra la Municipalita ed il Consiglio parroehiale
di cui ora
il parroeo e membro di diritto (art. 26 deI
regolamento 15 giugno 1886 per l'eseeuzione della Iegge
sulla liberta
della Chiesa) 0 nel caso in cui, la eongrua
dovendo.
in eerti easi, essere somministrata dal Comune
(art.
27 Iegge precitata), la determinazione 0 il paga-
mento di essa desse Iuogo a eontestazione eee.
Tutte
queste considerazioni sono plausibili e bastano per sot-
trarre gli art. 46 e 100 della legge organica eomunale
aHa censura di violazione delI'art. 4 CF.
Il ricorrente opbietta ehe, comunque. l'ineapaeita
pre-
vista da quel disposto non e anunissibile perehe in forza
deHa legge sulla separazione della Chiesa dallo Stato il
parroco non e nel Tieino funzionario di Stato e 10 Stato
deve ignorare la sua qualita di parroeo ehe
e, nei riguardi
dello Stato, mera funzione privata.L'argomento non regge.
Aparte Ia questione di sapere se la legge' sulla (( liberta
deHa Chiesa eattolica deI 28 gennaio 1886 abbia prodotto
separazione propriamente
detta tra la Chiesa e 10 Stato
(la questione
e per 10 meno dubbia, dato l' obbligo di certi
Comuni di provvedere per la congrua, art. 27 della Iegge.
e quello dello
Stato di somministrare all'Ordinario l'as-
segno di fehi
12.000 eee., art. 4 della convenzione 23 set-
tembre
1884 tra il Cantone Ticino e la Santa Sede),
l'ammissibilita di un caso di ineompatibilita non dipende
solo
da un conflitto tra due funzioni 0 eariche pubbliche.
Tali casi sono leeiti e comunemente ammessi anche se
il conflitto esiste tra una funzione pubblica e certe pro-
fessioni,
attivita 0 posti meramente privati. Cosi. nella
Confederazione.
i funzionari federali non possono eser-
citare nessun'altra professione (art.
21 dell'ordinanza
21 febbraio 1899 deI Consiglio federale), i giudici federali,
inoltre, non possono oeeupare
il posto di direttori 0 di
membri di amministrazione di stabilimenti ehe mirano
ad uno seopo di Iuero (art. 3 OGF). La maggioranza dei
Cantoni eonosee easi d'ineompatibilita
tra eerte funzioni
Gleichheit vor dem Gesetz. N° 4. 31
pubbliche e l'esereizio dell'avvoeatura e di eerte industrie
o Ia nomina a eerti posti di societa eostituite a seopo di
gundagno (Lueerna, art. 20 della Costituzione ; Soletto,
art. 3!. 46 ; Argovia 37 a1. 2 ; Turgovia art. 22 lett. d ;
Vallese art. 55 al. 3 eec.). Anehe nel Ticino tali easi sono
numerosi (art. 40 della Costituzione ; Iegge sulla ineompa-
tibilita delle eariehe art. 4, 5
ece. ; aggiunta deI 25 1narzo
1830, artieolo unieoeee.). Ma se sono ammissibili e ven-
gono eomunemente ammessi casi d'incompatibilita in
ragione di certe professioni od
attivita private, non si
vede per qual motivo ne debba essere altrimenti quando
tJ;attasi di un parroeo, anehe se si ammette ehe esso
non sia funzionario pubblieo.
Al ricorso viene anehe meno l'appoggio dell'art.
49 CF. Fine di questo disposto
e di garantire al cittadino
la liberia di eredenza e di eoscienza, non di escludere ogni
easo di ineompatibilita degli ecelesiastiei a funzioni
eariehe pubbliehe. Anehe il eap. 4 di quel disposto
( l'esercizio dei diritti eivili 0 politiei non pUO essere limi-
tato da nessuna preserizione 0 eOJldizione di natura eecle-
siastiea
0 religiosa ) non suffraga Ia tesi deI rieorrente.
Vi si tratta di preserizioni 0 condizioni di natura eccle-
siastica 0 religiosa, per Ie quali l'esercizio dei diritti civili
verrebbe limitato : Ia quale ipotesi
e diversa (anzi preci-
samente contraria) a quella deI caso
in esame, in eui
prescrizioni civili violerebbero i diritti degli eeelesiastici.
E bensi vero ehe in base all' art. 49 al. 4
il Tribunalf
federale
ha diehiarato incostituzionale Ia privazione degh
eeclesiastici deI diritto di voto
(RU I 273); ma in quel
caso la questione della eleggibilita degli eeclesiastici
(godimento dei
diritti civili passivi) fu espressamente
riservata.
Occorre da ultimo rilevare ehe se e veto, 'eome allega
il rieorrente, ehe il giudizio sull'ammissibilita di un Ws-
pasto costituzionale cantonale e di competenza deI Tri-
bunale federale,
il quale non e vi!1colato dall'approva-
zione delle Camere federali, non e men vero ehe, se tante
disposizioni costituzionali cantonali di incompatibilita
hanti ottenuto la' sanzione federale, ' eiö sta almeno a
dim,ostrare la prevalenza dell'opinione, neUe sfere legis-
lative federali, ehe tali disposti non sono eontrari alla
CF.
Ei eommentatori della CF (vedi ad ,es. Burckhardt,
Ha ed. p. 72 e 459) dichiarano ehe se aHa Confederazione
e ledto stabilire determinati casi di incapacita, 10 stesso
diritto debba competere, nel Ioro dominio, anche ai
Cantoni.
11 Tribunale federale pronuncia ;
I ricorsi sono respinti.
5.
Arrit du S a.ml 1922 dans la cause Caiase d'lpa.rgnt
da 1a. Villa da Kora.t contre Etat da Fribourg.
Loi fribourgeoise d'impöt. -La loi fribourgeoise du 24 no-
vembre 1919 sur l'impöt a adopte le systeme de l'imposition
de la fortune globale du contribuable sans deduction des
dettes hypothecaires et cbirographaires. TI est des lors eon-
traire a la loi d'imposer d'une maniere separee les comptes
courants creanciers deposes en banque sims tenir compte
des dettes du contribuable, l' art. 37 de la loi ne pouvant
tre interprete comme creant un impöt reel sur les comptes
courants. Le contribuable doit tre autonse a deduire de
son actif, y compris ses comptes courants creanciers, la
totalite de ses dettes pour autant que leur somme globale
excede
la valeur totale des elements non imposables.
A. -En vue de l'imposition cantonale pour la periode
fiscale de
1920, la Caisse d'Epargne de la Ville de Morat
adepose, en date du 1
er
aotit 1921, une declaration
d'impöt dans laquelle elle indiquait une fortune totale
de
11 488 788 fr. et des dettes pour une somme sie
12 102 057 fr. Le decouvert s'elevaitainsi a 613279 fr.
Elle possMait
par eontre en trois comptes courants a la
Banque de
l' tat de Fribourg une somme de 660031 fr.
Gleichheit vor dem Gesetz. N° 5.
qu'elle indiqua sur le formulaire officiel de la decla-
ration d'impöt sous la rubrique imprimee Pour le
classement: comptes eourants
. D' apres ce formulaire,
ce poste ne devait pas compter pour determiner le mon-
tailt de la fortune imposable et devait faire l'objet d'une
imposition
separee. La Caisse d'Epargne joignit a sa
declarationune lettre Oll elle -exposaitau bureau can-
tonal des contributious que l'impöt sur son compte cou-
rant creancier devait etre calcule en tenant eompte du
deficit resultantde sa declaration et qu'ainsi la somme
de
613269 fr. devait etre dMuite de son avoir en banque
par 660 031 fr. Le capital imposable, savoir sa fortuue
nette, devait done etre fixee a 46 762 fr. dont l'impöt
pourrait
etre porte a son debit par la Banque de l'Etat.
Le 5 avril 1921, la Direction des Finances informa la
Caisse d'Epargne qu'elle n'admettait pas sa maniere
de calculer. Elle reconnaissait que d'apres les comptes
produits,
la Caisse d'Epargne ne possMait aucune for-
tune
imposable,a part la somme de 660' 031 fr. repre-
sentee par les trois depöts en comptes courants a, la
Banque de l'Etat de Fribourg, mais declarait que eette
somme devait faire l'objet d'une perception d'impöt
, speciale, sans egard a la situation de fortune du eontri-
buable, eonformement
a rart. 37, al. 2 de la loi d'impöt.
Elle
ajoutait: en consequence, la Banque de l'Etat
sera invitee a debiter de l'impöt 1920 vos comptes cou-
rants ereanciers se chiffrant
par 660031 fr. au 1 er jan-
vier
1920, au taux fixe de 2,5 0/
, Il en sera de meme
pour
1921. '.
B. -Par memoire du 3 septembre 1921, la Crusse
d'Epargne de la Ville de Morat a recouru contre cette
decision a la Commission eantonale de recours en matiere
d'impöt. Elle observe qu'en
vertu de l'art. 4 de la loi,
l'impöt est calcule sur la fortune globale du contri-
buable et que Ia fortune imposable doit etre evaluee
eonformement aux dispositions d rart. 5 qui dispose
notamment: Pour fixer la fortune imposable on deduit
AS 48 I -1922