Obligationenrecht N° 44.
habe, vermag dem Kläger darum nicht zu helfen, weil das
Bestehen. einer sittlichen Pflicht -sofern man dazu auch
solche nicht
in der Ethik, sondern bloss in gesellschaft-
lichen Anschauungen wurzelnde Rücksichten rechnen
will -wohl die Rückforderung des in Erfüllung der-
selben Geleisteten ausschliesst (Art. 63 Abs. 2, 239 Abs. 3
OR), aber noch keinen Titel für einen klagbaren Anspruch
abgibt. Wäre es anders, d.
h. würde aus dem sittlichen
Gebote demjenigen,
an den es sich richtet, auch rechtlich
:die Pflicht zu einem entsprechenden Verhalten erwachsen,
so wäre die Bestimmung des
Art. 63 Abs. 3 OR über-
flüssig, weil dann
von vorneherein von einer ohne Grund
erfolgten Leistung bezw. ner Nichtschuld nicht, ge-
sprochen werden könnte, der Ausschluss
der Kondiktion
sich aJso schon nach allgemeinen Grundsätzen von selbst
verstehen würde. Dessen besondere Statuierung lässt
sich demnach nur so erklären, dass die Bereicherung, weil
der durch sie geschaffene Zustand dem sittlichen Be'WUsst-
.sein entspricht. nicht aJs ungerechtfertigt gelten soll,
obwohl vom
Standpunkte des Rechtes aus ein Grund für
sie nicht vorliegt. Erzeugt das sittliche Gebot an sich noch
keine Rechtspflicht . so kann es aber auch nicht zum
Gegenstand eines rechtlich verhintüiehen ErlülluBgs-
versprechens gemacht werden, .weil ein solches "oraus-
setzt, dass vorher überhaupt ein -zu erfüllende -Obli-
gation im Rechtssinne vorlag (OSER, Kommentar zum
OR S. 5 VII 1 c). Formlose Zusagen der hier vorliegenden
Art, durch .Jlieein Vater dem Sohne Zuschüsse zur Er-
möglichung.einer gewissen Lebenshaltung aussetzt, pDe-
.gen
denn auch regelmässig nicht in der Absicht der Ein-
gehung einer rechtlichen
Verpfllchtung abgegeben zu
werden,
und zählen nach der Anschauung des ebens
mcht z;u denjenigen, mit denen ein solche Absicht, d. h.
cjer Wille einer rechtsgeschäftlichen Bindung, 'Wie 'er zur
,Begründung einer Obligation nötig ist, verbunden Wäre.
..Es handelt sich, dabei um rein freiwillige Leistungen auf
Obligationenrecht; N 45. 299
Zusehen bin, auf deren Zusicbei'ling sieh ein im Reebts.;
wege
erzwiDgbarer Anspruch nicht gl'Üilden lässt.
Da'demnach die Klage schon mangeJs Vorliegens eines
rechtlich verbindHchen Leistungsverspreebens verWorfen
werden
muss, braucht die Frage nicbt erörtert ZlIwerden,
welcne Bedeutung unter Voraussetzung der Annahme
eines solchen der Behauptung des Beklagten zugekcmunen
Wäre, dass die Verhältnisse des Klägers sich inzwische-.
durch Anfall eines Erbes an seine Frau gebessert hätten,
und ob nicht die Vorinstanz den dafür beantraglenße..
weis hätte abnnen müssen. i
Demnach kennt das Bundesgericht: .
Die Berufung wird gutgeheissen, das Urteil des Ober-
gerichts
des Kantons Unterw8Jden ob dem Wald vom
11. Januar 1919 aufgehoben und die Klage abgewiesen.
45. Senttua7 magio lSlJ 4ella IIa at.e eide nelIa Qa1ll
Va1;'ns"coiDo c. AnioDletiL
. Obbligo pnrsonale sunto da un socio di Una societa in nome
collettivo a garallzia di un mutuo fatto aHa societa. -Esso
non e obbligoper se staute e diverse da quelle previsto
. da,ll arl. :)64 eap. 3 CO e resta pertanto estint dal concor ..
dato conensso aßa "ocietil. '
A. -La sodeta in nomeeollettivo Fratelli Valsan
C()mo fu .Pietro ln Bal , composta. da Cesare, Gug-
lieJmo e Vlttore'V alsangiacomo, prendeva a mutuo da
AntonietU Caaimiro in Lugano, n 31ugiio 1914,400(nr.,
edil21 dellostesso mese'2000 fr. S mutuo di 2000 fr.
furon9-in seguito restitUiti 1000 fr .. ;.... '.
Le due pone, finnate per la ditta Valsangiacomo fu
tt ,: ValsangiaCOIllO Cesare., cont.engono .la. dichla-
, razioiIecti
dnt 4apart.e della mutuafaria, if SU obbligo
-. , . j'
Aß .f . u' '"7 19f9 . '
Obligaüv:.";Ufßcht. N° 45.
a restituzione entro i tennini pattuiti ecC. ecc einfine
il passo seguente: E tutto ciö (il tutto) sotto ogni vin-
colo reale della prefata ditta debitrice e personale del-
l'infrascritto Cesare Valsangiacorno e sotto' eondanna
spontanea e parata esecuzione e rimossa ogni eccezione.
NeI1916 la ditta Valsangiacomo cadeva in fallimento
e otteneva poscia
un concordato sulla l ase deI 40 % il
quale passava in giudicato malgrado l' opposizione di
Casimiro Antonietti: questi ritirava in seguito Ia pro-
centuale concordataria spettantegli sul suo credito di
5000 fr.
B. -Con petizione 31 agosto 1917 Antonietti doman-
dava
aCesare Valsangiacomo il pagamento di 2600 fr.
corrispondenti
all'ammontare deI suo credito rimasto
insoluto nel coneordato. Esso argomentava, in sostanza,
corne segue : La dichiarwone deI oonvenuto contenuta
nelle polizze
( sotto il vineolo personale ) constituisce
una coobbligazione personale di lui allato a quella assunta
dalla
societa, a maggior garanzia deI creditore. Il concor-
dato ha bensl estinto il debito della soeieta, ma non i1
debito personale contratto dal socio Cesare Valsangia-
como.
la cui obbligazione sussiste aBcora ed e tuttora
efficiente.
C. -Il giudice di primo grado, 'i1 Pretore di Mendrisio.
respinse
la domanda. Non e giuridicamente possibile,
anvera esso, distinguere l'obbligo in questione in un
debito personale
deI somo e in'un debito della societa in
nome collettivo, po!ehe sifiatta socneta non costituisee
una persona giuridiea. Non potersi eonsiderare l'obbligo
assunto dal eonvenuto neppure eome una fideiussione;
poiehe questo negozio suppone il debito di un terzo e
manca..
deI resto, di un requisito essenziale, vale a dire
del1a firma personale deI fideiussore, Cesare Valsangia-
como non avendo firmato le polizze ehe
per la ditta
Fratelli Valsailgiaeomo I). .
. Di parere eontrario si appalesö irTribunaledi Appello,
11 quale, con sentenza 12 novembre 1918, accolse la
Obligationenrecht. N° 45, 301
petizione. Esso ravvisa neU' obbligo. assunto dal convenuto
une fideiussione sempliee, destinata
ad. assistere l'ob-
bligazione principale della
societa. fideiussione valida
anche nella forma
poiche la firma deI :fideiussore vale
tailto quale :firma deI rappresentante della
someta ehe a
titolo personale. Non avendo aderito al concordato
l'attore
ha il diritto di esigere dal convenuto l'ammontare
restato scoperto
invirtu dell'art. 303 LEF al. 1.
D. -Da questa sentenza il eonvenuto si e appeUato al
Tribunale federale nei termini e
nei modi di legge.
Considerando in diritto :
A mente dell'art. 564 CO i soei di una societa in
norne eollettivo sono responsabili solidalmente di tutte le
obbligazioni della
societa. Di fronte a quest'ultima, questa
responsabilita, pur essende solidale, e solo sussidiaria nel
senso ehe suppone
10 scioglimento della soeieta 0 la sua
eseussione infruttuosa.
L'istanza cantonale eonsente colla giurisprudenza
(RU 37 I p. 160) e colla dottrina (JAEGER. eomm. LEF
art. 293 osserv. 1
; REICHEL, comm. art. 293, osserv. 12)
pell' ammettere ehe, per prineipio, il eoncordato ottenuto
dalla societa
estillgue senz'altro la responsabilita dei soei,
nel senso ehe essi non possono
piu essere convenuti per-
sonalmente per un debito
sodale a sensi dell'art. 564 CO ;
ma nel casQ in esame essa eontesta l'applieabilita di
questo principio asserendo ehe
l' obbligo assunto dal
eonvenuto sarebbe obbligo diverso di quello ineom-
bentegli
in virtu dell'art. 564 CO: eostituirebbe cioe
l'obbligo di un fideiussore semplice ehe, come tale, non
sarebbe eolpito dal eoncordato
ne estinto per esso. Ma
questa' tesi non puö essere aceolta. Anehe a prescindere
dall'indagine se, assumendo
un vincolo personale
in modo siffattamente generic il eonvenuto abbia inteso
obbligarsi speeialmente in
qualita di fideiussore (questione
assai dubbia,
perehe nelle polizze non e eenno veruno di
eotale fonna di gamnzia), I'inanitä.de ragionamento
appare daDe seguenti eonsidenoni:' Come ainmette
la costante giurisprudenza di questa Corte (RU 17 p. 559 ;
II p. 736 ;31 11 p. 636), la soeieta in norne eolletti"o
non costituisce una persona giuridiea. Vero si e ehe la
societapuo aequjstare diritti ed assumere obbligazioni
di qualsiasi natura, e ehe esSa ha la facolta di stare in
giudizio (art. 559 CO) : ma tutto cio non le costituisce
ancora una persona giuridiea per se stante (RU 24 II
p. 735). A mente deI nostrodiritto, la soeieta oollettiV'a
e una indiV'isione: il complesso deI IUO patrimonio,
l'insieme dei suoi beni non le spettano eome a persona
giuridica distinta
da quella: dei soci, sibbene spettano ai
30ci come proprieta comune : e, d'altro canto, gli obblighi
ehe le ineoinbono, incombono
senz' altro e sino dalla loro
'origine
ai soci, coll'unico temperamento di legge (art. 564
eap. 3), ehe il singolo
8Ocio non puo essere'eonvenuto per-
sonaImentese non seiolta od escussa la societa : il che
signifiea 'solo ehe il diritto spettante al creditore della
societa di convenire il socio resta sospeso fino aD'awera-
mento deicitati requisiti, ma non ehe' I'obbligo della
30eieta costituisca obbligazione distinta da quella deI
socio. Dovendosi quindi ammettere ehe
-I' obbligo assunto
daIIa
societa Valsangiaeomo vm:so' l' attore costituisee, sin
dal suo sorgere e
in V'irtil stessa della legge, un obbligo
personale del conV'enuto, owia ne segue una doppia
illazione: anzitutto, ehe e gfuridicamente inammissibile
il eonsiderare
il V'ineolo personale ) di eui nellepolizze
eomeuna fideiussione, semplice 0 solidale, deI convenuto,
poiche la fideiussione suppone necessariamente e per
definizione un debito altrui ed C, eome insegna rOSER,
la malleveria per un debito aUrui) : secondariamente,
ehe nell'obbligo assunto dal eonvenuto non pUO neppure
rawisarsi l' assunzione 0 la eoassunzione di un debito,
poiehc anehe questo, negozio ha per supposto il !debito di
un terzo, ehe l'assuntore vuol far suo. '
E neanehe' puossi sostenere, come fa l' attore, eh ' ob ...
, '-
I
Obligaliollcnreeht. N° .15.
bligo assunto dal convenuto sia obbligo per se stante,
distinto
da quello ehe gli incombeV'a per legge (art. 564 CO)
e ehe pertanto non sarebbe stato colpito dal eoncordato.
La causa delI' obbligazione in questione non era ehe una sola
e
consisteV'.a nell'obbligo incombente aIla societa in linea
prineipale ed ai singoli soci, in linea sussidiaria ma solidale,
di restituire aU'attore i mutui deI 3 e 211uglio 1914. Data
l'unita della causa non potnV'a sorgere ehe una sola obbli-
gazione e
eio malgrado la solidarieta, la quale per se stessa
non
c costitutiva di obbligazione diversa, ma serve solo
dimaggior garanzia. Sarebbe eoncepibile inveee ehe, poiehe
l'obbligo
solidale di cui all'art. 564 c solo sus.sidiario, il
eonvenuto aV'esse inteso eliminare questa sussidiarietä.
e rendersi respOl sabile per il debito immediata-
mente,
eioe anche prima dello scioglimento 0 dell'escus-
sione della soeieta. Ma questa ipotesi non
ha valore nel
caso
in esame in cui, di fatto, la soeieta era giä. eseussa ed
in fallimento quando ottmme il coneordato e il eonvenuto
fu chiamato
in giudizio per il pagamento deI residuo. E,
finalmente, non regge neppure l' argomento ehe il conve-
nuto mirasse a garantire l'attore contro gli effetti
di un futuro coneordato della societa, V'ale a dire.
intendesse rinuneiare,
per quanto 10 potesse eoncernere,
ad opporgli il co"ncordato col suo effetto estintiV'o della
responsabilita dei soci. Siffatta pattuizione non sarebbe
valida. Essendo i soci senz' altro tenuti degli obblighi della
societa e operando il coneordato di essa
eo ipso (RU
37 I p. 160) come modo di estinzione della loro responsa-
bilita, essa signifieherebbe rinuncia antieipata e per se
stessa illecita ad inV'ocare un futuro concordato.
11 Tribunale federale pronuncia:
L;appello e anlmesso .