des Kantonsgerichtes Zug vom 29. Oktober 1915 aufge-
hoben
und dem Rekurrenten in der Betreibung N0 133
vom
12. Juli 1915 gegen den Rekursbeklagten Baur die
definitive Rechtsöffnung
für 78 Fr. 70 Cts. mit Zins zu
% seit dem 24. März 1916 und für 12 Fr. Kosten er-
teilt.
IX.
AUSLIEFERUNG
EXTRADITION
16. Sentenza 12 aprUe 1916
in causa Colombo contro ltalia.
La legge interna svizzera sull' estradizione dei 22 gennajo
1892 nei eonfronti dei trattati internazionali; limite delle
eompetenze deI Tribunale federale. -A stregua di quali
norme si determinano i reati di estradizione deI trattato
italo-svizzero dei 1868 '! H delitto di infedelta 0 prevari-
cazione nel senso deU'art. 189 deI eod. ital. per l'esercito
non e reato di estradizione.
A. -Con istanza 23 febbraio 1916 la R. Legazione
d'Italia in Berna domanda l'estradizione di Colombo
Moise di Israele, nato il 20 settembre 1886 in Fossano e
arrestato in Lugano
il 23 febbraio 1916. AHa domanda
sono annessi :
mandato di cattura deH'ufficiale istruttore
presso
il Tribunale militare territoriale di Torino, nel quale
Colombo e imputato di frodi in forniture militari ; una
copia autentica degli
art. 188, 189 e 545 deI Codice penale
militare d'Italia e, infine, una comunicazione 11 febbraio
deI sopradetto ufficiale istruttore. llella quale il reato
imputato a Colombo e per cui
si domanda l'estradizione e
descritto come segue: Colombo Moise, con contratto
) 191uglio 1915, si obbligava a fornire all'amministrazione
miIitare. direzione dei commissariato Torino, 20,000
Auslieferung. N° 16.
lOS
camieie flanella lana col 30% di cotone. Dopo ehe le
camicie furono introdotte nei magazzini si eonstato ehe
esse eontenevano assai piiI dei 30% di cotone e eioe dal
30 al 40 fino 50%. Denuneiato tale fatto all'avvoeato
fiseale, qu :sti riehiedeva contro il Colombo mandato di
I) cattura quale imputato di frode in forniture militari a
sensi delI'art. 189 CPMI ... Il fatto addebitato al Colombo
I) e punibile a sensi degli art. 189 e 545 CPMI. )
B. -L'estradando si oppone all'estradizione faeendo
valere, in diverse memorie illterposte presso
il Tribunale
federale, in sostallza i seguenti motivi : Facelldo eapo
anzitutto
aHa Iegge federale 22 giugno 1892 suU'estradi-
zione, esso
cOlltesta ehe nella fattispecie si sia adempiuto
alle preserizioni d'ordine previste per la ricevibilita della
domallda. Sostiene in seguito
e, sulla base delle relative
Ieggi italiane (legge 22 maggio 1915 sui poteri straordinari
aecordati al Governo italiano, deereto Iuogotenenziale
31 ottobre 1915 ece.), da opera a dimostrare, ehe la do-
manda venne introdotta
da un giudice di eeeezione per
sottopofl'e Colombo
ad Ull tribunale di eecezione. Il giu-
dice ehe aveva rilasciato
il mandato di eattura e eioe il
sostituto procuratore dei Re funzion.ante da avvocato
fiscale, non
e, diee I' estradalldo, autorita competente a
mente
delI'art. 1° deI tra1tato d'estradizione itaIo-svizztro
deI 1868. Ino.tre, continua i resistente, nOll vien stabHito
dagli annessi ehe
il mandato di eattura sia stato rilasciato
in base a conclusioni eonformi
deI pubblico ministero.
eome vuole
l'ar!. 406 CPMI, e iI sUllnominato mandatü di
cattura non pervenIle all'autorita federale svizzera per il
tramite legale e eioe per quello previsto daU'art. 403
CPMI (Ministero della guerra).
Nel merito l'estradando contes ta ehe
il delitto per il
quale si solleeita l'estradiziOlle sia reato previsw dal traL-
tato. L'art. 189 CPMI, per violazione deI quale l'estradi-
zione vien domandata, non
e, a mente deI resistente, de-
Htto di frode, sebbene costituisce
tutt'altro delitto, vale a
dire
il delitto di prevarieaziolle dei fornitori pubblici non
eontemplato dall'art. 2 eif. 12 deI trattato. Infine, eon-
ehiude l'estradando,
si tratta di un delitto militare per il
quale l'art. 11 della legge federale 22 gennaio 1892 non
eoncedt-l'estradizione.
C. -Il proeuratore pubblieo della Confederazione,
neUa sua memoria 17 mazzo 1916, propone ehe l'e: ..radi-
zione venga eonsentita e motiva il suo giudizio dieendo
succintamente ehe nel easo in esame non si tratta di de-
litto puramente militare.
Consideralldo in diritto:
1°. - A mente della giurisprudenza di questa Corte, la
Iegge interna svizzera sull'estradizione
deI 22 gennaio 1892
non trova applieazione nei easi ehe sono regolati in modo
positiva e vineola tivo dai trattati internazionali (RU 27 I
p. 62).
Si e dunque a torto ehe, a stabilire quali siano i
requisiti formali di una domanda
di estradizione, l'estra-
dando fa eapo
aHa lagge federale suddetta, poiehe l'art.9
deI trattato italo-svizzero deI 1868 determina in modo tas-
sativo e il tramite per il quale Ia domanda di estradizione
deve essere inoltrata e
i doeumenti eoi quali essa e da eor-
redarsi. DeI resto, non
il Tribunale federale, sibbene il
Consiglio federale e eompentete a giudicare se una do-
manda di estradizione eorrisponäa .ai requisiti puramente
formali di rieevibilita (RU 37 I 98, 39 I 385) : ad eSBO
quindi e non a questa Corte spettava il giudieare, non solo
se
la domanda fosseeonfortSlta dai doeumenti preseritti,
ma anche della veste a rilasciarli delle autorita da eui essi
emanano. Altre questioni d'ordine sollevate dall'estra-
dando, eome quelle
cOllcerllenti la regolarita deI mandato
di eattura 0 deH'istanza nai eonfronti delI'art. 406 CPMI 0
403 ibidem sono poi senza dubbio questioni di diritto in-
terno dello Stato riehiedente ehe, eome taH, non eoneer-
nono le
autoritä. svizzere e, in ogni caso, non rientrano
nelle eompetenze
deI Tribunale federale.
2°. -SuI1'eeeezione di merita, ehe iJ delitto non sia
reato di estradizione, si osserva :
Auslieferung. N° 16.
a) Esula dall'indagine di questa Corte iI quesito seil reato
imputato aU'estradando sia quello previsto dall'art. 2060
dall'art. 295 deI Codice penale italiano e se questi delitti
siano reati di estradizione, poiche l'estradizione fu ri-
chiesta al solo titolo di violazione delI'art. 189
CPMI. Cio
risulta in modo non dubbio e dalIa descrlzione dei fatti
imputati all'estradando, la quale non si applica se non a
detto disposto, e dalla cireostanza ehe
l'autoritä. riehie-
dente non ha annesso alla domanda copia degli art. 206
e 295 suddetti (art. 9 dei trattato), limitandosi ad alle-
garvi gli art. 189, 188 e 545 CPM, di cui il primo eoncerne
reato ehe non ha nulla di comune eol fatto imputato all'es-
tradando ed il secondo ha tratto solo alla eompetenza dei
tribunali militari.
b) Ridotta eosi nei suoi veri termini la questione da deei-
dersi
sta dunque tutta nel sapere se il reato delI'art. 189
CPMI sia reato di estradizione a mente dell'art. 2 eif. 12
deI trattato deI 1868, a seilsi deI quale l'estradizione deve
essere eoncessa
per truffe, frodi e furto non qualificato I).
Chiedesi, in altri termini, se le figure giuridiche di
truffa e frode, di cui al detto disposto, debbano essere
interpretate in senso Iato ed estens vo, comprendendovi,
non solo
tutti i reati eommessi coi mezzi di cui agli art.
413-416 CPI (raggiri ed artifizi, distrazione di doeumenti,
abuso dell'inesperienza ece.), ma altresi quelli che per
qualehe eanto loro assomigHano, nei quali
eioe iI concntto
di frode signifiea, non il mezzo con cui il reato fu eompmto
(raggiri ed artifizi ece.), sibbene
il puro fatto di ehi tende
a danneggiare
( usare frode I l'amministrazione militare
(0 pubbliea, art. 206 CPI) (i sulla natura, qualitä. 0 quan-
titä. dei lavori, della mano d'opera 0 delle proviste ) loro
destinate (art. 189
CPMI).
In favore di una interpretazione estensiva delI'art. 2
eif. 12
deI trattato starebbe anzitutto la eireostanza ehe
quel disposto non parIa solo di trutIa, ma, in modo gene-
rieo, di frode e ehe seeondo
il testo italiano e francese
sembrano sottomessi aH'estradizione anehe i ca
si di
truffa ° frode qualificati, eioe ogni genere di questi
reati : starebbe,
in secondo luogo, la eircostanza ehe lt:.
Iegislazioni penali svizzere hanno, in genere, un eoncetto
motto lato del reato di
truffa e di quello di frode. Nondi-
meno
tale interpretazione non regge a piu aecurato esame.
Trattnndosi di decidere, quale delle due legislazioni gli
auton deI trattato deI 1868 abbiano presumibilmente
preso
diguida nel determinare il eatalogo dei reati di
estradizione eontenuto nell'art. 2 deI trattato, bisogna
ammettere
'ehe essi abbiano inteso attellersi sopratutto
alle nozioni e classazioni
dei codiee italiano deI 1859, nel
1 68 a.ssa reeenne e moderno ein vigore in tutte le pro-
vmee Itahane di allora (ad eccezione delle provineie
tos-
ane e modifieato in qualehe punto per le provineie napo-
htane),
ent le legni svizzere, per illoro numero e per
la loro dlverslta, mal
SI sarebbero prestate a servire di base
ad un trattato internazionale. Questa tesi trova eOllforto
nella terminologia stessa delI 'art. 2 eif. 12 deI trattato in
eonfronto eon quella
dei eodiee italiano deI 1859. Questo
codiee infatti eomprende sotto
10 stesso capo (titolo 10
sez. 3, art. 626 e seg.), non solo la truffa eie frodi, ma anehe
le appropriazioni indebite, reati ehe poi appaiono anehe
nel
trattato riuniti sotto la eif. 12 dell'art. 2, nella quak,
a meglio indicare I' origine della elassazione, aHa tradu-
zione
dei termine franeese (abus de eonfiance ,) eon abuso
di eonfidenza
si aggiullge i parentesi la denominazione
di
appropriazione indebita e eioe quella propria dei
eodiee italiano dei 1859.
Risultando eosi
da queste eonsiderazioll.i. ehe le nozioni
di truffa e frode di cui all'art. 2
eiL 12 deI trattato vaUllO
interpretate secondo il diritto italiano, vale a dire a stre-
gua degli
art. 413 e seg. CPI, resta solo da illdagare se il
reato ?ell'art. 189 CPM imputato a Colombo possa eonsi-
derarsl come
truna 0 frode nel senso dei preeitati disposti
e seg. La nsposta non puo essere ehe negativa. 11
reato delI'art. 189 e sostanzialrnente diverso da quello di
truffa 0 altre frodi ) di eui agli art. 413 e seg. Infatti iI
Auslieferang. N° 16.
reato delI'art. 189 non figura, eomt Ie truffe e le frodi, tra
i delitti diretti contro la proprieta (art. 214 CPMI e 402
e
seg. CPI): esso e diretto; non contro Ia proprieta, ma
contro quel rapporto specialedi fedelta e di buona fede
ehe, secondo
il coneetto legislativo italiano, i fornitori
pubblici debbono osservare nei eonfronti dell'amrninis-
trazione pubblica
0 militare e la eui violazione costi-
tuisce appunto non solamente
atto eivilmente illecito,
ma delitto, il delitto di prevaricazione 0 di infe-
delta ,) dell'art: 189. E se pure quel reato, come la truffa e
la frode, suppone fatto volontario e doloso e tende a diso-
nesto guadagno, esso si diversifiea dalla truffa, oltre ehe
nel diritto leso, anche
in eio ehe l'inganno non vi appare
elemento costitutivo e che
e consumato anche quando la
parte lesa (amministrazione pubbliea 0 militare) non abbia
subito danno materiale (vedi Digesto italiano sotto la voee
frode nelle pubbliche forniture vol.
11 parte 11 p. 904
e seg.; relazione Mancini deI
22 novembre 1887 sul pro-
getto
Zanardelli deI codice penale g. 181). Si tratta, in
altri termini, neU'art.
189 deI delitto speeifico dei forni-
tori pubblici,
eioe di figura di reato per se staute, che non
PUO considerarsi come forma speciale 0 qualificata dei
reato di truffa
0 frode di cui nell'art. 2 eil. 12 dei trattato,
ma che di questi e diverso nella sua essenza e negli estremi
ehe concorrono a eompierlo. Donde risulta ehe l'estradi-
zione non
puo essere consentita, perche il delitto per il
quale e richiesta 110n e previsto dal trattato; diventa
quindi superflua l'indagine, se
il reato imputato a Co-
lombo sia reato puramente militare e se l'estradiziolle
sarebbe
da negarsi anehe a questo totilo.
30. -In favore di questa soluzione milita ancht la
eonsiderazione ehe se si arnmettesse la tesi contraria,
Ia
Svizzera sarebbe tenuta a concedere l' estradizione in un
caso in cui essa stessa non potrebbe ch.i.ederla, poiche il
disposto deU'art. 189 CPMI n011 trova perfetto riseontro
neUa legislaziolle svizzera, il codice penale ticinese non
conoscendo questo reato
ed il codice militare federale non
considerando punibili (art. 150 CPMS 27 agosto 1851 e
art. 1
cod. proc. pen. mil. svizz. 28 giugno 1889) i delitti
dei fornitori
se non ove l'agente sia mHitare 0 per 10 meno
in rapporto di servizio s tab i I e coll'amministrazionf:
militare (vedi all'incontro
art. 595 CPMI). L'ammissiom
della presente domanda sarebbe dunque contraria alla
massima della
parita degli obblighi assunti dagli stati cht'
hanno stipulato un trattato di estradizione e urterebbe
inoltre contro
altra massima, riconosciuta dalla dottrina
e giurisprudenza anche all'infuori di speciale disposto nd
trattato, secondo la quale l' (stradizione non e ammissibik
quando l'atto, per il quale essa viene richiesta, non costi-
tuisce infrazione di
natura penale anche a mente deI
diritto deHo stato di rifugio ;
il Tribunale federale
pronullcia
L'opposizione di Moise Colombo e ammessa e la do-
manda di estradizione respinta.
X. STAATSVERTRÄGE
TRAIT:ES INTERNATIONAUX
17.
Arret du 2 mars 1916
dans 1a cause dame Sohmutz contre da.me Baeoker.
Traite italo-suisse d'etablissement: les contestations relatives
a la succession d'un Suisse decede en !taHe sont placees
dans la competence des tribunaux du lieu d'origine du
dtHunt, queHe que soit Ja nationalite des parties en proces.
En 1853, David Schmutz, citoyen fribourgeois, est
decede a Florence, laissant trois enfants, Aristide, Tacite
Staatsverträge. N° 17. 109
et Valerie. Ceux-ci ont fonde une maison de banque a
Flornnce. Tacite Schmutz est decMe en 1900, instituant
heritiere universelle sa soour Valerie, epouse de Henri
Baecker, citoyen allemand. Le 23 mai
1900 Aristide
Schmutz a
passe avec sa soour une convention aux
termes de laquelle il lui cMait sa part au patrimoine
commun, moyennant paiement de deux rentes viageres,
l'une de
12,007 fr. et l'autre de 12,000 fr., cette derniere
reversible,
au deces de Aristide Schmutz, a sa femme
Elise Morelli.
Le 22 juillet 1911 Aristide Schmutz est decMe a Flo-
rence, laissant,
par testament du 8 aoftt 1906, sa femme
Mritiere de tous ses biens.
Dame Baecker-Schmutz a intente action
a sa belle-
soour, veuve Schmutz-Morelli devant les tribunaux fri-
bourgeois en concluant principalement
a la nullite du
testament d' Aristide Schmutz; 2
a ce que la veuve de
ce dernier doive lui faire remise de la succession, et,
subsidiairement,
a ce que la defenderesse soit condamnee :
° a consentir a la suppression de la rente de 12,000 fr.,
2° a lui restituer la rente pernue des le 22 iuilIet 1911,
3° a lui payer une somme de 36,280 fr. dont Aristide
Schmutz s'est enrichi
a ses depens,
4° a lui payer une somme de 30,000 fr. fixee dans
une lettre
du 11 novembre 1895 de Tadte a Aristide
Schmutz,
50 a Iui rendre des meubles de la maison Tacite
Schmutz,
6° a lui restituer des souvenirs de la famille Schmutz.
Pour fonder la compeience des tribunaux fribourgeois,
la demanderesse invoque l' art. 17 du traite italo-suisse
d'etablissement
du 22 juillet 1868 aux termes duquel:
( Les contestations qui pourraient s'elever entre les
heritiers d'un Italien mort en Suisse, au sujet de sa sue-
- cession, seront porrees devant le juge du dernier domicile
- que l'Italien avait en !talie. La reciprocite aura lieu
- a l'egard des contestations qui pourraient s'elever entre