geben, wenn es inzwischen nicht verkauft sei. Ob Um-
bricht, der unbestrittenermassen der Bevollmächtigte der
Beklagten zur Vornahme der Stallrevision war, vom Kläger
auch als Ag e n t angesehen werden konnte, weil ihm ein
Erlöschen seiner Agenten vollmacht
nicht mitgeteiltworden
war,
kann dahingestellt bleiben. Denn auch auf die
Ratschläge eines Agenten
darf sich der Versicherungs-
nehmer jedenfalls dan n nicht verlassen, wenn diese mit
unverkennbaren VertragspfliclIten im Widerspruch stehen.
Im vorliegenden Falle aber konnte nicht zweifelhaft sein,
dass die Ratschläge des
Umbricht dem Vertrag direkt
zuwiderliefen. Hätte der Kläger allenfalls noch die Auf-
fassung
haben können, dass er berechtigt sei, mit der
Anmeldung eines Tieres zuzuwarten, bis das Resultat ob-
schwebender
Verkaufsverhandlungen feststehe, so konnte
er doch in guten Treuen nicht annehmen. dass ihm
gestattet sei, mit Rücksicht auf VerkaufsverhandlungeIl,
die vielleicht einige Tage
Gder höchstens Wochen gedauert
baben mochten, eine ganze Jahresprämie zu um-
gehen. Nachdem
er mehrmals auf seine Pflicht zu ge-
treuer Angabe aufmerksam gemacht worden war, konnte
er sich nicht mehr durch die Konnivenz des Umbricht für
gedeckt erachten.
Unrichtig ist auch die Auffassung des
Klägers, dass schon die K e n
nt n i s des Umbricht von
der Anwesenheit des Tieres ihn. den Kläger, entlastelhabe.
Es handelt sich hier, wie bereins in anderm ZusaJ1lmenhang
konstatiert wurde, nicht um eine A n z e i g e pflicht.
-bei welcher übrigens die schriftliche Anzeige sei-
tens des Versicherungsnehmers an den Versicherer
selbst nicht durch die blosne Kenntnis eines Agenten
ersetzt werden könnte, -sondern verletzt vurde die
dem Versicherungsnehmer kraft einer besondern Vertrags-
bestimmung obliegende Ver sie her u n g s pflicht; diese
Verletzung wurde aber nicht dadurch entschuldbar, dass
sie im Einverständnis
mit dem Tierarzt erfolgte, selbst
wenn dieser
vom Kläger einem Agenten gleichgestellt
werden konnte.
Demnach hat das Bundesgerifht
erkannt:
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des
Handelsgerichts des
Kantons Aargau vom 18. März 1915
bestätigt.
59.
Sentenza. 30 giugno 19l5 della. IIa sezione civile
nella causa Cristini e Consorti, attori,
contro La. Genevoise e Buzzini, convenuti.
Causa in annullazione di contratti di assicurazione e in
restituzione dei premi pagati alla societa. -Determinazione
del valore litigioso. -Contratti di assicurazione viziati.
Relazione t1"a rart. 12 deUa Iegge sul contratto di assicu-
.'azionc 2 aprile 1908 ed i motivi generali di annuIlabiIita
dei contratti di cui agli art. 23 e seg. CO. Errore essenziale
o dolo? Responsabilita della Societa per l'errore causato
dal suo agente generale.
A. -n 17 dicembre 1909 Cristini Giovanni in
Giarnico, elettricista, contraeva con la societa di assi-
curazione
La Genevoise un' assicurazione sulla vita
di fr. 5000 col premio annuale di fr. 197. Nello stesso
giorno
stipulava simile contratto (fr. 5000, premio
fr.
195.70) anche Umberto Bertolini, fabbro, pure in
Giornico. Giovannina Romerio-Giudici, commerciante in
Giornico, conchiudeva il 25 novembre 1911 analogo
contratto, ma per la somma di fr. 10000 (premio annuale
fr.
386.50) eil 5 dicembre 1911 anche Ernesto Maffes-
santi, fabbro
in Giornico, si assicurava presso Ia detta
societä per una somma di fr. 10000 (premio fr. 384.80).
Le proposte di assicurazione, che stanno alIa base di
questi contratti, contengono la clausola seguente :
Dietro domanda degli assicurati la compagnia riscatta
i suoi contratti purcM siano stati pagati almeno tre
premi annuali. Il valore deI riscatto e calcolato sulla
AS 41 Il -1915
base della riserva matematica al giorno deI riscatto"
I) sotto deduzione di una somma che non oltrepassera
) il 3 % deI capitale assicurato. 11 valore deI riscatto
non potra essere inferiore al 60 % della riserva .
Questa clausola si ritrova sostanzialmente identiea neHe
polizze e cioe colla sola differenza ehe neUe polizze si
stabilisee una scala per il prezzo di riscatto seeondo
ehe esso vien ehiesto dopo
tre 0 piiI anni dalla stipu-
Iazione deI contratto, restando invariato che
il prezzo
deI riscatto non deve essere in nessun caso inferiore
deI
60 % della riserva deI eontratto
Trascorsi tre anni dalla conclusione deI contratto, gli
assieurati Cristini e Bertolini notifieavano aU'assicura-
zione di volersi
vaiere deI diritto di riseatto e chiede-
vano
il rimborso dei premi pagati nei tre anni (fr. 596
e fr.
581.30). Eliseo Buzzini, agente generale della
societa assicuratrice, eomunieava allora agli
istanti ehe
iI valore deI riscalto delle polizze era stabilito in fr. 205
ciaseuna, Ia qual somma sarebbe Ioro versata a saldo
ed
in annullazione dei contratti.
B. -Con petizione 24gennaio 1910 Cristini Giovanni,
Bertolini Umberto, Giovanna Romerio-Giudici ed
Ernesto
Maffessanti convennero iu giudizio La Genevoise ed
Eliseo Buzzini colle seguenti domande
;
I contratti di assieurazione sulla vita conchiusi
dagli
attori colla convenuta La Genevoise) sono
annullati.
.
2°
I convenuti sono solidalmente tenuti a rifondere
agIi attori l'importo integrale dei premi pagati
eoll'interesse deI 5 % dalla data della petizione ed
a indennizzarli con fr.
300 per ulteriori danni, Ie
spese a carico dei convenuti.
I eonvenuti, dal canto Ioro, conchiudevano nella
Ioro
risposta:
1 ° Le domande della petizione sono respinte.
2° In via riconvenzionale : Gli attori sono solidal-
mente
tenuti a rifondere ai eonvenuti fr. 1000 a
titolo di risarcimento, restando riservate ed im-
pregiudicate le ragioni ulteriori
deUa Compagnia
conseguenti all'inadempimento degli obblighi legali
e
contrattuali degli attori, protestate le spese.
C. -La prima istanza (il Pretore di Bellinzona)
respinse
tanto la petizione quanto Ia reeonvenzionale.
Il Tribunale di Appello invece, con sentenza 18 set-
tembre 1914, respinta
la riconvenzionale, annullava i
contratti in questione e condannava la eonvenuta a
rifondere agli
attori i premi da loro pagati (fr. 596 a
Cristini, fr. 581.30 a Bertolini, fr. 386.a aHa Romerio
e fr.
384.80 a Maffessanti), le spese giudiziarie di prima
e seconda istanza a earieo della convenuta, compensat e
le ripetibili. Questo giudizio poggia sulle considerazio ni
seguenti : Emerge dagli
atti ehe le cireostanze di fatto
preeedenti la conclusione dei eontratti sono in sostanza
identiehe in
tutti in easi, quantunque i contratti siano
stati stipulati in epoche diverse. Ora il teste Vella,
sotto-agente deHa convenuta in Giornico, il quale ha
messo gli attori in relazione col Buzzini, depone ehe,
all'atto della firma della proposta, l'agente Buzzini ebbe
a dichiarare agli attori che (i passati i primi tre an ni
essi avrebbero potuto reeedere dal eontratto rieevendo
i premi pagati meno una piccola deduzione I). Il teste
aggiunge ehe egli per propria conto non eomprende bene
neppur oggi l'articolo della polizza
di eui si tratta.
Queste diehiarazioni dell'agente generale Buzzini, ehe
risultarono poi fallaci,
poicM gli at tori, per poter
reeedere dal contratto dovrebbero consentire non sola-
mente in
una pieeola deduzione, ma nel sacrifieio deI
60 % circa dei loro versamenti, erano tali, conchiude
l'istanza cantonale,
da indurre gli attori in errore sulla
portata degli obblighi da loro assunti : e queste errore
deve venir considerato come essenziale a mente del-
l'art. 19 COv, poicM gli assicurati, di modesta condi-
zione finanzaria e ridotti, per il pagamento dei premi.
ad un guadagno professionale incerto e limitato, dove-
470 Obligationenrecht. N° 59.
vano annettere importanza decisiva alla presunta facoltä
di recedere dal contratto senz' altro rischio se non quello
della perdita di
una piccola parte deI capitale versato.
Ammesso cosi
l' errore essenziale, l'istanza eantonale
respinge Ia tesi sostenuta dagli attori, ehe Buzzini,
dando Ioro le suaccennate spiegazioni sulla clausola di
riseatto, avesse agito con
mala fede : essa esclude quindi
il dolo e respinge l'azione in suo. eonfronto e la somma
di fr.
300 vantata dagli attori a titolo di indennizzo.
quest'ultima
per il motivo che gli attori non hanno
fornito la prova di aver suhito danno qualsiasi.
D. -Contro questa sentenza i eonvenuti si appellano
per via di arringa al Tribunale federale riproponendogli
a giudieare le domande sottoposte al giudice di
prima
istanza.
Gli
attori contestano che il valore della causa rag-
giunga fr. 4000 e ehe in virtil delI'art. 67 lemma 4
OG sia ammissibile l'appellazione per via di arringa :
eventualmente dichiarano di aderire al rimedio e pro-
pongono l'ammissione della petizione nel suo integrale
tenore.
Considerando ion didtto:
A torto la parte attrice sostiene l'inammissibilita
dei rimedio in ordine pretendendo che il valore della
causa non raggiunga
illimite previsto dalla OG per la
procedura in via di arringa art. 67 al. 1 e 2, 71 al. 3
OG). Vero e ehe se illitigio non concernesse se non le
somme versate dagli
attori aHa convenuta in eseeuzione
dei
contratti e sul risarcimento di un preteso danno di
fr.
300, questo valore non sarebbe raggiunto (fr. 596
581.30 386.80 384.80 300 fr. 2248.90), pure.
considerando gli
attori quali lite-eonsorti a mente del-
l'art. 60 OG, come ammise la sentenza appellata, in base
al diritto cantonale (e quindi in modo vincolativo per
il Tribunale federale ; vedi RU 23 pag. 1680; 25 II p.
980; Weiss, die Berufung an das Bundesgericht in Zivil-
sachen, p. 63 e 64) Ma la domanda di restituzione dei
premi pagati dagli
attori non e se non il corollario
della domanda principale tendente
all' an null az ion e
dei eontratti e, se la rifusione di quei premi e la conse-
gnenza
immediata dell'annullamento deI eontratto,
non
e la sola che entri in linea di conto a stabilire il
valore dellitigio. E ovvio infatti ehe se il eontratto sani
annullato la convenuta ( Genevoise) non solo dovra
restituire le somme percepite in eseeuzione deHo stesso,
ma perdera il diritto di esigere il versamento dei premi
futuri.
D'altro canto, se I'azione venisse respinta e
quindi i1 contratto dichiarato valido, nulla fa supporre
che gli
attori persisterebbero nel prevalersi della clau-
sola di riscatto in eondizioni tanto diverse e molto piil
onerose di quello ehe supponevano : e dunque possibile
ehe, inveee, essi preferiscano adempire
il contratto
continu3ndo aversare i premi. Donde risulta che il
valore della ca usa e uguale ai premi per c e p i ti e da
per c ep i r si dalla convenuta. Esso supera dunque la
somma di fr.
4000.
20 Altra questione preliminare e quella di sapere
quali disposti di legge siano applicabih al caso in
esame. I primi due
contratti, stipulati nel 1909, cadono
sotto l'antico
CO: gli altri due (Romerio e Maffessanti),
conchiusi nel novembre e nel dicembre 1911, dipen-
dono daHa legge federale sul
eontratto di assicurazione
deI 2 aprile 1908, entrata in vigore il 1
gennaio 1910.
Ora l'art. 100 di quella legge riserva il CO (per tutto
quello ehe non sia previsto nella nuova legge,. la
nuova legge non eontiene disposti speciali sul VlZI deI
contratto e quindi non deroga ai relativi disposti deI
CO (art. 19 e seg. CO v; 21 e seg. CO n; ROELLI, Com-
mentario della legge sul
eontratto di assicurazione vss.
4 agli, art.
11-13 pag. 179). Indarno i convenuti obbiet-
tano che il caso in esame cade sotto la sanzione del-
rart. 12 della legge speciale dei 1908 (discordanza tra il
contenuto della polizza e le convenzioni intervenute) e
he in :ix:tiI di questo disposto l'azione si appalesa
msostemblle, almeno
per quanto essa eoneeme i eon-
tratti retti da quella legge. La speeie non ha nulla di
eomune eol easo previsto
da quell' artieolo. poiebe la
clausola di riseatto della proposta
e perfettamente
eonforme all'analogo artieolo 7 della polizza e non
esiste divergenza
tra la polizza ed altre eonvenzioni
intervenute
. Si tratta, nel easo in esame, non
di
rettifiea della polizza (ved. art. 12 leg. eiL) e
di
mantenere pOl il contratto rettifieato, ma di
sapere se esso sia affetto
da vizio (dolo od errore essen-
ziale) deI eonsenso ehe
10 renda an null a b il e.
Su questo punto il Tribunale federale eondivide
l'opinione e approva, in sostanza, i motivi della sentenza
denunciata. Che Buzzini, dando agli assicurati
una
spiegazione oggettivamente falsa sul senso della clausola
di riseatto, abbia agito senza intenzione dolosa, suppone
ehe esso stesso non ne abbia eonosc:uto la
vera portata;
eosa ehe invero sarebbe diffieile ad ammettersi se fosse
provato ehe Buzzini avesse
gia liquidato altri riscatti
di polizze
aHa base di quel disposto 0 almeno ehe esso fosse
gia da qualehe tempo agente di societa di assicurazioni
o se altro indizio di simile
natura risultasse dagli atti.
Ma gli attori nulla addusseroin proposito (vedi le 10ro
eonelusioni). di modo ehe non e punto inconc:Iiabile
coUe risultanze proeessuali l'ammettere, eome fa l'istanza
eantonale. ehe l'inearto non otfre
prova assoluta ed
irrefragabile di un inganno
da parte deI Buzzini. E
invnee evidente ehe dopo le spiegazioni deI Buzzilli, gli
asslCurati credettero ehe, eessando essi di pagare i
premi dopo
tre anni. altra eonseguenza non avrebbero
dovuto subire
se non quella della perdita di una pi c-
e 0 I a parte dei premi versati, mentre invece risulto ehe
faeendo uso
deI diritto di riseatto, essi perderebber
circa il 60 % e eioe la mag g i 0 r parte dei loro versa-
menti. Ricorre dunque
il disposto deU'art. 19, 4 v CO :
l'el'rore
e essenziale quando una prestazione. che una
parte ha promesso 0 si e fatta prornettere. sia di una
estensione notevolmente maggiore di quella eui era
diretta la sua volonta. Nel caso in esame questa diffe-
renza. avuto riguardo alle somme di eui si tratta ed alle
eondizioni deg
i assicurati, e certamente notevole :
l' errore sta in rapporto di causa col consenso da loro
dato ai contratti poiche e da ammettersi ehe senza
questo errore.
il consenso non si sarebbe manifestato.
I
contratti sono dunque viziati da errore essenziale.
Da queste considerazioni risulta :
a) Che l'errore nel quale gli attori furono indotti
vizia il loro consenso al eontratto : i contratti sono
dunque annullabili,
donde l' obbligo della societa di
restituire agli
attori tutto quello che eSS:l ha percepito
in forza delle annullate convenzionL Non oeeorre invece
ricercare se
aHa societa appartenga il diritto di dedurre
e ritenere
una parte dei premi per il rischio sopportato
fino all' annullazione dei contratti,
perehe essa non ha
fatto capo a questo argomento neanche in via subordinata.
b) Che invece l' azione e da respingrrsi nei rapporti
dei Buzzini, il quale, agendo non in suo norne ma in
norne della societa da Iui rappresentata. non si e
obbligato ne poteva obbligarsi personalmente. mentre,
escluso
il dolo, non si puo rinvenire nei fatti della
speeie gli estremi di
un atto illecito fuori contra tto che
potrebbe dare origine
ad una responsabilita estra-eon-
trattuale di Buzzini a mente dtgli art. 50 e seg. v CO
(art. 41 e seg. n CO).
50 La domanda di indennizzo di fr. 300 degli attori
verso i eonvenuti e quella reconvenzionale di fr. 1000
dei convenuti verso gli attori risultano infondate per il
semplice riflesso ehe ne gli uni ne gli altri hanno fornito
la prova di un danno.
Inveee
v'ha luogo di accordare agli attori gli interessi
moratori deI 5
% sul somme loro aggiudicate, come
emerge senz'altro dai disposti di legge sulla
mora deI
debitore (art.
104 e :eg. CO);
.74
il Tribun ale federale
pronuncia:
L'appellazione principale dei convenuti e respinta
ammessa invece l'adesiva degli attori neI senso che agli
attori vit-n accordato l'interesse deI 5 % apartire dal
28 gennaio 1913 sul somme loro dovute a
mente della
querelata, sentenza, la quale viene deI resto confermata
su tutti gli altri punti.
60. 'Urteil der I. Zivilabtellung vom 3. Juli 1915
i. S. Dr.lIaass, Beklagter, gegen Leopold Wyler, Kläger.
Rechtsverhältnis zwischen Anwnlt und Klient
ist regelmässig das des zivilrechtlichen Auftrages.
Befugnis der K an ton e, es zu regeln, soweit die In te-
ressen der Rechtspfl ege in Betracht kommen, nament-
lich betreffend die H 0 n 0 r i er u n g des Anwaltes. Begriff
der An w al ts t ä ti gk ei t; Verhältnis zur Tätigkeit des
M ä k I e r s
bei der aussergerichtlichen Geltendmachung
bestrittener Ansprüche. -Kantonales Verbot des pa c-
tu m d e q u 0 tal it i s. Die ftechtsfolgen der Ucbertre-
tung kantonaler Verbotsgesetze richten sich
grundsätzlich nach Art. 20 0 R. -Rückforderung nach
Ar t. 63 0 R der vom Klienten indebite bezahlten quota
litis. Frage, ob Art. 66 0 R entgegenstehe.
A. -Der Ehefrau des Beklagten Dr. Haass-Sterchi,
Frieda Sterchi, waren während ihrer Minderjährigkeit
zwei Erbschaften angefallen:
im Jahre 1901 die ihrer
Tante ElisabethSeiler-Sterchi zu '/6 und im Jahre 1904 die
des Rudolf
Sterchi zu 1/
.
Nach Anfall der ersten bestellte
die Vormundschaftsbehörde der Frieda
Sterchi einen
Vogt in der Person des Wilhelm
Stoll-Sttrchi. Die bei-
den Erbschaftsmassen verwaltete ein Miterbe, Gustav
Reber-Sterchi, Handelsmann in Interlaken. Am
4. August
1908 verheiratete sich Frieda Sterchi mit dem Beklagten.
Dieser drang
auf Teilung der Erbschaften, begegnete-
aber bedeutenden Schwierigkeiten, indem der Erbschafts-
verwalter Reber dazu nicht Hand bieten wollte und der
frühere Vogt mit der Rechnungsabiegung säumte. Mit
der Wahrung seiner
und seiner Ehefrau Interessen be-
traute der Beklagte zunächst Fürsprecher Lohnerund
dann Fürsprecher Scheurer, und nachdem beide infolge
ihrer Wabl in den Regierungsrat ihr Mandat nicht mehr
erfüllen konnten, den heutigen Kläger, Fürsprecher
WyJer in
Bem. Nach verschiedenen Verhandlungen er-
strebte
man eine Erledigung der Angelegenheit durch
Verkauf der Erbschaftsansprüche des Beklagten und
seiner Ehefrau an den Miterben Reber. Es fanden mehr-
fach Erörterungen hierüber
statt. Nachdem dann abnr
Reber die von ihm verlangte Offerte nicht innert Frist
gestellt hatte, drohte der Kläger am 19. September 1910
mit einem Prozesse. Reber antwortete durch seinen An-
walt
mit einem Auskaufsangebot von 300,000 Fr., das
nicht angenommen wurde. Bei dieser Gelegenheit machte
auch der Kläger dem Beklagten eine Offerte und
zwar von 301,000 Fr. und es wurde zwischen ihnen
sogar ein Kaufvertrag über den Erbteil abgeschlossen.
Die Parteien machten aber diesen Vertrag wieder rück-
gängig
und es schlug nach weitem Verhandlungen der
Beklagte dem Kläger mit Brief vom 28. September 1910
vor, ihm, wenn ein Prozess gegen Reber vermieden
würde, für Vermittlung des
mit diesem abzuschliessenden
Auskaufes
/'11
%
Provision von dem 340,000 Fr. über-
steigenden Betrage der Auskaufssumme zu bezahlen, also
z.
B. bei einer Auskaufssumme von 400,000 Fr. eine
Provision von
20,000 Fr. Der Kläger scheint diesen Vor-
schlag nicht angenommen zu haben. Am 7. Oktober
machte ihm nämJich der Beklagte einen andern, wonach
dem Kläger bei einer Auskaufssumme von 330,000 Fr.
20,000 Fr. zukommen sollten, bei einer 340,000 Fr. über-
steigenden Auskaufssumme die
Hälfte des 300,000 Fr.
übersteigenden Betrages, ebenso bei einer Auskaufs-
summe unter 330,000 Fr., letzteres falls der Beklagte