Haftptlichtrecht. N° I!.
Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des
Handelsgerichtes des Kantons Aargau vom
13. November
1913 bestätigt.
V. HAFTPFLICHTRECHT
RESPONSABILITE CIVILE
12. Sentensa 4 febbraio 1914 dellalla aezione civi1e
nella causa Casanova Santino, attore, contro Ferrovia Biaaca-
Acquarossa, convenuta.
Infortnnio sul.lavoro. --..:, panno imputato aHa lesione e aHa
nengenz c1!ra deli 1Ofortunato: quest' ultima non
motIvo di rlduzlOne deli' indennita se essa noncostituisce
colp deI annegniat? -Vinosservanza deI terminedi de-
nU!lcla
sV1Ocola I asslcuratore ove cio sia specialmente pat-
d
tUltO.
:-Colpa denpadrone per i1 ritardo della denuncia.-In
ate CIrcostanze 11 termine per la denuncia all' assieuratore
non de.corre. dal momento in cui avvenne la lesione ma da
uenlo 10 CUl essa poteva venir riconoscinta come v';o infor-
dUnlO. t;" trt. 1, 3, 5, 10 LF 28 marzo 1905 sulla resp. civ.
c:n:r!tt d'!: :! ;Won ' 38, 45, 98 LF 2 aprile 1908 sul
11 Tribunale di Appello deI Cantone Ticino giudicava
il 9 Iuglio 1913 :
La domanda formulata colla petizione di causa e
confermata limitatamente alla somma di fr. 3,000 ehe la
convenuta paghera a1l'attore eon gli interessi legali dal
23 giugno 1911.
2° E riservata a Casanova la faeolta di pot er ehiedere
un aumento dell'indennita per
il easo di notevole aggra-
vamento delle sue eondizioni di salute.
3 La denuneia della lite fatta dalla eonvenuta aHa
SOCleta di assicurazioni La Zurigo ) e valida.
La domanda formulata dalla eonvenuta eontro La
Zurigo e respinta.
50 Le spese giudiziarie e relative sono earieate aHa
Haftpflichtrecht. N° 12. 61
convenuta, ehe rifondera aHa parte attriee fr. 150 a titolo
di ripetibili, eompensate quelle in eonfronto della
Societa
di assieurazione La Zurigo .
Di questa sentenza insinuata il 10 dieembre 1913 la
convenuta si appella
aI Tribunale federale e domanda :
10 Venga respinta la petizione.
Subordinatamente : venga diehiarato ehe La
Zurigo debba rifondere alla eonvenuta quanto que-
st'ultima
sara eondannata a pagare all'attore, le spese
tutte a earieo dell'attore, eventua1mente della Zurigo .
Ritenuto in fatto:
A. eon eontratto 28 aprile 1911 la S. A. Ferrovia
Biasca-Aequarossa assicurava presso
La Zurigo tutto
I) il suo personale oeeupato all' esereizio (exploitation)
della strada ferrata Biasca-Aequarossa . L'art. 9 deHa
polizza di assieurazione dispone ehe ogni infortunio deve
venir annunciato alla societa assicuratriee con lettera
l) raooomandataentro otto giorni: gli infortuni eomunicati
l) dopo il trentesimo giorno .a eontare da quello in cui
avvennero cnon danno luogo a risar.cimento .
Casanova Santino, nato il 1
novembre 1856, lavorava
alle dipeudenze della Ferrovia Biasca-Acquarossa eon
un
salario giornalieroodi fr. 4.50 ed era adibito all'ultimazione
dei lavori precedenti
il eollaudo definitivo deHa liuea,
allorcht nella notte deI 23 giugno 1911, si feri alla gamba
sinistra nel pullre un sifone.
La ferita era pieeola, faceva
poco sangue e
li per li Casanova non ne feee. grnn easo.
La mostro pero subito al capo-squadra CarobblO, 11 quale,
pur eonsigliando aI Casanova di lavarla .inediatament
(cio ehe non fu fatto subito), non le attribUl, neane?-e 1m,
grande importanza. E difatti Casanova pote contmuare
i suoi lavori regolarmente fino
a11' 11 luglio. Allor
egli si accorse ehe la gamba cominciava ad enfiare: SI
mise a letto e mando per il medico delluogo (Dr Emma),
il quale inearieo la moglie deI Casanova di denunciare
l'infortunio e di domandare alla
Soeieta ferroviaria i1
Haftptlichtreeht. N 1!.
formulario di ssicurazione., Questa 10 disse al eapo-
squadra CnrobnlO, ehe, eom egli pretende, ne feee rap-
porto alla dlrezlOne, Ia quale rispose ehe si sarebbe provve-
duto.
Intanto 10 stato delI'infortunato peggiorava : un
e?orme aseesso eon tutti i sintomi di una infezione aeuta
SI era formato alluogo della ferita (dal terzo inferiore delIa
enscia alno.ll deI piede). Ricoverato d'urgenza all'ospedale
dl MendnslO
Il 7 agosto 1911, Casanova lasciava il ricovero
non completamente
guarito e non in grado di riprendere
illavoro, una prima volta il26 novembre 1911. Il31 otto-
bre 1912 Casanova e di nuovo ricoverato a Mendrisio
perehe affetto da una pi aga torbida alla faccia interna
della .gamna sinistra, sviluppatasi sulla cieatrice della
veechIa
fenta. Il 19 dicembre 1912 Casanova lasciava l' os-
pedale hirurgieamente guarito, ma eon una capacita di
lavoro
ndotta. La perizia (Dr Vella) assunta poi nel eorso
della
cnusa aecerta .ehe il vastissimo aseesso della gamba
da enl fu afiett il Casanova ebbe origine in modo non
dubblO dalla fenta da Iui rlportata il23 giugno 1911
ehe dal23 giugno 1911 fino al6 febbraio 1913 il Casanov
non ?a P?tuno oecuparsi di qualsiasi Iavoro ; e, finalmente,
ehe
1 resldUl della lesione costituiseono una diminuzione
permanente deI 12% della sua capacit:l allavoro.
.. -Basandosi su quest fatti Casanova Santino, eon
pebzlOne
dei 16 febbraio 1912, citava innanzi al giudiee la
. A.. Ferrovi? Biasca-Aequarossa per domandarle un
sarClment dl fr. , ,OOO, oltre gli interessi e le spese per
11 anno subnto dall mfortunio deI 23 giugno 1911. Vattore
chledeva pm anehe (nelle conclusioni) ehe gli fosse riser-
vata la facolta di ripetere una maggior indennita di
quelI . eh il giudice fosse per concedergli qualora le sue
eondizlOlll avessero a peggiorare.
C. -1?i fronte a questa mossa Ia convenuta spiegava
una duplice azlOne. Anzitutto, Con risposta deI 20 maggi 0
1912, essa co?testava le pretese delI'attore per intiero,
pretendendo,
In sostanza, ehe l'attore Ie avesse denunciato
troppo tardi, anzi mai
(vedi conclusioni) il sinistro oeeor-
Haftptlichtrecht. N° t!.
sogli. Aggiungeva poi ehe essa ignorava affatto in quale
epoca le lesioni orlginarie fossero
state riportate e' con-
testava, in
via subordinata, il nesso eausale fra Ia pretesa
lesione deI 23 giugno 1911 e
il danno patito dall'attore,
precisando nelle conclusioni questo assunto nel senso
che gli efietti aecertati dal perito Vella non potessero
rlcondursi
aUa lesione de1 23 giugno 1911 anche per il
fatto ehe, eventualmente, l'infezione dovesse attribuirsi
all' omissione
di ,idonea eura medieale e delle misure
elementari di disinfezione suhlto dopo I'infortunio.
In secondo luogo poi la eonvenuta, invoeando i1 con-
tratto di assieurazione 28 aprile 1911, denunciava Ia lite
alla Soeieta La Zurigo )) e Ia ehiamava in causa per
chiederle Ia rifusione di quanto il giudice fosse per
condannarla verso l'attore.
Resisteva La Zurigo ) aUa sua volta aUa chiamata
in causa. Essa dichiarava in via formale Ia denuncia della
lite non ammissibile a
mente della PC tieinese. Nel merlto
poi,
l'intervenuta negava diessere tenuta a rivalsa verso
Ia convenuta
per due motivi: anzitutto, perehe l'infor-
tunio
era avvenuto prima dell'esereizio (exploitation) della
linea.
Poi, perehe la denuneia dell'infortunio venne fatta,
a suo dire, solamente neU'aprile 1912 e eioe molto tempo
dopo che fosse trascorso
il termine previsto all' art. 9 della
polizza.
D. -Con sentenza
de1 9 Iuglio 1913, il Tribunale di
AppeUo abbe a decidere Ia causa tanto nei rapporti del-
I' attoreverso Ia convenuta, quanto in quelli di questa verso
(
La Zurlgo nel modo riferito in capo di quest' esposi-
zione.
Per quanto ha tratto aU' azione Casanova. il Tribu-
nale di Appello dichiara che
( il nesso eausale tra l'in-
) fortunio (23 giugno 1911) e Ia malattia risulta in modo
esplicito dal referto deI perito Vella I).
Nei rapporti poi della intervenuta in causa, il Tribunale
di Appello opina ehe. se anehe Ia denuncia di lite
e, in
ordine. ammissibile, Ia domanda di regresso ivi aeeampata
e infondata nel merito. Esso accerta ehe, a stregua della
Haftpßichtreeht. N. U.
testimonianza Carobbio, l'infortunio fu notifieato alla
direzlone della eonvenuta
il 12 luglio 1911; esclude ehe
la denuncia da parte della eonvenuta alla Zurigo sia
avvenuta in modo tempestivo e conforme ai patti e
solleva quindi
(! La Zurigo da ogni obbligo a regresso.
Considerando in diritto:
1° -
2° -Resta a conoscere, nei rapporti dell'attore, del-
' eccezione prineipale della eonvenuta: quella coneernente
Il nesso causale tra la ferita e gli effetti della medesima
(danno).
La quale poi, esaminata da vieino, ha un duplice
aspetto : l'appellante pretende,
da un Iato, ehe l'infezione
della ferita, donde
il danno, non derivi dal sinistro dei
23 giugno 1911, sibbene
da una contaminazione s u s s e-
g u e n t e al sinistro. Dall' altro poi
ein modo subordinato
Ia
eonvnnuta sostiene ehe, provenisse pure l'infezion;
dalla leslO.ne deI 23 giugno 1911, l'attore avrebbe potuto
e dovuto mterromperne il eorso disastroso, provvedendo
Ia pronta ?isinfezione della ferita, sia da solo, sia eol-
I
Immediat 0 mtervento dei medico. L' argomentazione della
eonvenuta
tende dunque, da un canto, a negare il nesso
causale
tra la lesione ed il danno e, dall'altro a fare
risalire
il danno non ad una sola fonte: l'infortunio, ma a
due fattori eooperanti : l'infortunio
e Ia negligenza del-
I' attore per avere egli omesso le misure disinfettive indi-
eate dal easo. Ed e sotto questo duplice aspetto ehe con-
verra esaminare le adduzioni della convenuta.
a) L'eccezione, nel suo prima intendimento, e stata
respinta dall'istanza cantonale laddove essa assevera ehe
il nesso causale tra l'infortunio e la malattia risulta in
modo esplicito dal referto Vella. Essa
ha cosi valutato la
forza probatoria della perizia, deI resto non impugnata e
affatto eoncludente : non
c' e motivo dal dissentirne.
Resta cosi acquisito che l'infezione di eui fu vittima
l'attore tra: la sua origine dal sinistro deI 23 giugno 1911.
b) Non nsulta invece dai motivati deU'impugnata sen-
HaftpOiehtreeht. No 1!.
tenza quale importanza essa attribuisea all'argomenta-
zione della convenuta nel suo secondo
aspetto e se eioe
essa eseluda la concomitanza causale della negligenza
dell'attore
per riflessi di natura giuridica 0 per mancanza
di prova dell'assunto. Ma, qualunque sia in proposito
l'opinione deI primo
giudice, e d'uopo ritenere ehe l'omis-
sione imputata aU'attore non potrebbe giuridicamente
essere di rilievo e considerarsi come motivo di riduzione
delI'indennita, ehe ove essa gli fosse imputabile a c
0 I P a.
Ora, cio e escluso dagli elementi dellacausa. Come emerge
dai
fatti aeeertati dalla Corte eantonale e vineolativi per
questa sede. la Iesione deI 23 giugno 1911 era di piceola
mole: aveva dato poeo sangue e nulla faeeva presumere
a persona affatto digiuna dell'arte mediea, e, deI resto
abituataa questi ineomodi professionaIi, ehe essa dovesse
avere degli effetti eosi disastrosi. L'att )re
poteva dunque
ammettere senza che glie
10 si possa attribuire a man-
eanza di riflessione od a temeraria imprudenza, ehe
la
ferita si sarebbe, eome di solito, rimarginata da sola,
senza ricorso al medieo :
cio tanto piiI in quanto il suo
eapo-squadra Carobbio non diede lui
pure alla lesione
importanza veruna, non ingiunse aU'attore di andare dal
medico,
ma si limito a eonsigliargli di lavare la piaga.
E quand' anche,
eome pretende il Carobbio, cio non fosse
avvenuto subito, nulla proverebbe ehe
una semplice lava-
tura della ferita, fatta da persona inesperta, avrebbe
interrotto
il eorso dell'infezione : prova questa ehe incom-
beva alla convenuta e ehe essa non
ha nemmeno tentato
(vedi deposizione deI Dr Maggi).
30 -La domanda di risareimento dell'attore e dunque
fondata in via di massima. La misura deI danno e stata
computata dal giudice eantonale a norma dei preeetti di
Iegge e dei
dati di fatto non eontrari agli atti e quindi vin-
colativi.
Si potrebbe osservare ehe la riduzione deI 20%
per i vantaggi di una Iiquidazione deI danno in un eapitale
e superiore a quella ehe abitualmente si applica per questo
capo. Ma dessa si
trova poi giustificata dalla circostanza,
AS 40 11 -1914
Haftpftichtreeht. N° 12.
di eui il giudiee eantonale non tenne eonto in modo suf-
ficiente, ehe
l'eta avanzata deIl'attore fa presumere una
prossima diminuzione n a t u r ale della sua eapaeita
di lavoro.
La petizione di Casanova e dunque fondata
nella misura ammessa dalla Corte eantonale, insieme aHa
riserva concernente la rettifiea della sentenza, la quale.
deI resto, non fu oggetto di speciale
impugnativa nelle
eonclusioni della convenuta.
40 -Passando all'esame dell'ammissibilita deU'appella-
zione nel eonfronto dell'intervenuta
La Zurigo , ..... si
osserva:
a) A torto. sostiene la convenuta ehe la perenzione deI
diritto a risarcimento, di cui all'art. 9 della polizza (vedi
lettera a), non sia conciliabile coi disposti della legge
federale 2 aprile
1908 sul contratto di assicurazione.
L'art. 38 dispone invero ehe la violazione anche eolposa
delI' obbligo a denuncia altro effetto non possa avere
fuoreM
quelle
di una diminuzione, non deUa perdita dell'inden-
nita. Ma a mente dell'art. 98 ibidem, il disposto dell'art. 38
non appartiene a quelli eui
Ie parti non possano derogare :
era dunque leeito convenire, come fu
fatto nel eontratto
di assicurazione 28 aprile 1911, ehe la yiolazione deH'ob-
bligodella denuncia ingenerasse non solamente
una ridu-
zione,
ma Ia perdita dell'indennizzo : sanzione questa perö
applieabile, come preserive tassativamente l'art. 45-, nel
solo caso in cui
risulti dalle circostanze ehe l' omissione
0 il ritardo della denuncia sia imputabile a colpa delI' as-
sieurato I).
b) E fuor di dubbio ehe Ia convenuta non ha denuneiato
l'infortunio nei
trenta giorni daeche esso ebbe luogo.
Anche l'avviso ehe
la convenuta preterrde aver dato a
Buzzini, agente della
Zurigo nel Ticino, era tardivo,
an ehe se fosse
provato : esso infatti non avvenne, co me
risulta dagIi
atti,prima deI congedo dell'attore dall'ospe-
dale di Mendrisio deI 26 novembre 1911, cinque mesi
dopo l'infortunio.
Indarno poi prospetta Ia convenuta ehe, in ogni
eas . iI
Haftptliehtreeht. NO 12. 67
rit ardo non possa venirle attribuito a eolpa, perche ad
essa l'infortunio non venne mai annuneiato dal Casanova
(vedi conclusioni)
0 10 fu troppo tardi. Fu inveee aceertato
dal giudice eantonale
il fatto ehe Carobbio diede avviso
dell'infortunio
aHa direzione della eonvenuta gia il
12 luglio 1911, eioe in tempo utile per denunciarlo alla
societa assicuratrice.
Se Ia eonvenuta non si mosse, ciö
si deve imputarle a eolpa, non avendo essa nemmeno
tentato di giustificare i'inerzia. Il direttore della eonve-
nuta Zoppi poi dichiara di aver avuto conoseenza deI
sinistro prima ehe Casanova entrasse all , ospedale -
eioe
verso il 5 od il 6 agosto 1911 -ma di avere di proposito
tralaseiato di darne avviso alla
Zurigo perehe, eomun-
que, il termine delI'art.9 era
intanto traseorso. Ma, se pur
per ipotesi si ammettesse ehe, conformemente aHa depo-
sizione dello Zoppi,
la Societa convenuta non avesse avuto
nozione dell'infortunio prima deI 5 agosto 1911, baste-
rebbe osservare ehe nuUa potrebbe giustificare
r omissione
della denuncia, neanche l'opinione dello Zoppi circa
il
computo deI termine, poicM questa opinione e giuridica
mente irrilevante e evidentemente errata. Se l'art. 9 della
polizza dispone ehe l'avviso deve venir
fatto entro un
mese dall'infortunio, il Tribunale federale ha deciso
(RU 23 p. 1840) ehe questo termine non deeorre neeessa-
riamente e sempre dal momento in cui avvenne
la Iesione,
ma,
date Ie circostanze, solamente da quello in eui la
lesione poteva venir riconosciuta come un vero infortunio
nel
sense deI contratto d'assicurazione : non esiste quindi
colpa quando si tralascia l'avviso di
una lesione della
quale si
pub senza negligenza presumere ehe non avra le
conseguenze su cui
porta l' assicurazione. Ora, nella fatti-
specie, la Iesione, come fu detto, sembrava in principio di
nessuna entita. Essa non rivesti
il earattere di vero infor-
tunio se non 1'11 Iuglio 1911, quando Casanova si aeeorse
dell'infezione e
mandb per il medieo. Il termine per
l' avviso sarebbe quindi decorso, a norma deHa giurispru-
denza deI Tribunale federale, non
prima deI 10 od 11 agosto
1911, di modo che se Zoppi, per ogni evento, avesse
provveduto dal 6 al
10 agosto alla denuncia, essa sarebbe
stata aneora valida. Essendo cosi stabilito ehe la denuncia
fu
tardiva per negligenza e quindi per colpa della conve-
nuta, la domanda di regresso e inammissibile, come a
ragione giudico
la Corte cantonale, senza che sia necessa-
rio conoscere
il valore dell'altra eccezione sollevata dalla
Zurigo )) (vedi lettera C).
5° -Da quanta venne esposto (vedi in ispecial modo
considerando 4) emerge poi anche che l'assunto della
convenuta, non averle
H. Casanova denunciato l'infor-
tunio
0 averlo fatto troppo tardi, e contrario alle emer-
genze della causa come esse furono rettamente accertate
dal
prima giudice.
Per questi motivi
pronuncia
10 L'appellazione e respinta e vien quindi confermato
il giudizio 8 luglio 1913 della Camera civile deI Tribunale
di Appello deI Cantone Ticino.
13. Urteil der II. Zivilabteilung vom 4. Kirz 1914 i. S.
Brechbühl, Kläger, gegen Schweizerische Bundesbahnen,
Beklagte.
Air t. 9 EH G: Renten-oder Kapitalentschädigung?
A. -Dem im Jahre 1869 geborenen, verheirateten
Kläger, der bei der Beklagten als Güterschaffner
tätig
war, mussten infolge eines am 4. Mai 1911 im Betriebe
der Beklagten erlittenen
Unfalles beide Beine über den
Knien
amputiert werden. Mit Klage vom 4. Dezember
1912 verlangte
er von der Beklagten eine Haftpflicht-
entschädigung in unbestimmtem Betrag. Dass der dem
Kläger aus dem
Unfall erwachsene Lohnausfall29oo Fr.
jährlich beträgt ist nicht bestritten.
B. -Durch Urteil vom 4. Juni 1913 hat das Amts-
gericht von Bern dem Kläger
für 2000 Fr. Lohnausfall
eine seit
dem.(. Juni 1911 in Monatsraten vorauszahl-
bare Rente und für den Rest des Lohnausfalles von
Fr. unter Zugrundelegung eines Alters von 42 Jah-
ren eine Kapitalentschädigung von 13,941 Fr. abzüglich
10 % für die Vorteile der Kapitalabfindung gleich rund
12,500 Fr. zugesprochen. Ausserdem wurde die Beklagte
zu einer Entschädigung von 5000 Fr. für Prothesen,
Krücken
und deren Reparatur verurteilt. Zu diesem
Betrage gelangte die erste Instanz auf Grund der von
ihr angeordneten ärztlichen Expertise, wonach für einen
Mann, von dem Gewichte der Klägers, ein Prothesen-
paar bis auf 800 Fr. zu stehen komme und alle vier
Jahre neu angeschafft werden müsse. Für die Kapitali-
sierung dieser Auslagen nimmt das Amtsgericht eine
von 26,14
auf 24 Jahre verminderte Lebensdauer des
Klägers an, während der sechs
Paar Prothesen im Be-
trage von
4800 Fr. (die Krücken inbegriffen) notwendig
sein werden.
Für Reparaturen hat die erste Instanz auf
das Maximum der von den medizinischen
Experten auf
50-a Fr. geschätzten jährlichen Kosten abgestellt und
unter Berücksichtigung eines Zeitraumes von 24 Jahren
einen Betrag von 1920 Fr. festgesetzt, zusammen mit
den Auslagen für Prothesen also 6720 Fr. Davon wurden
% 1680 Fr. für die Vorteile der Kapitalabfindung
abgezogen, was
5040 Fr. oder rund 5000 Fr. ausmacht.
Dazu wurde dem Kläger noch eine vom 4. Mai 1912
an
zahlbare jährliche Rente von 700 Fr. für die Kosten der
Pflege
und Wartung zugesprochen. Gegen den Entscheid
des Amtsgerichtes
hat nur die Beklagte appelliert. Sie
verlangte vor Obergericht, dass der Kläger für Verdienst-
ausfall
und Prothesen ausschliesslich in Rentenform ent-
schädigt werde, verpflichtete sich aber für den Fall des
Todes des Klägers
vor demjenigen seiner Frau und vor
dem zurückgelegten 18. Altersjahr seiner fünf Kinder
(FriedaEmma geh. 9.März 1897, FranzWerner geb.15.März