B. Enl cheidungen der Schuldbetreibungs-
eontratto d'affitto eonchiuso colla signora Varenna-Muralto il
2 settembre 1903.
Oio stante, non e possibile di ammettere ehe la rieorrente
non avesse la detenzione 0, quanto meno, la eodetenzione
dei mobili ehe si trovavano neH' appartamento da essa oeeu-
pato. L'art. 107 della LEF non era quindi applicabile e l'in-
vito a farsi attore in giudizio doveva di eonseguenza essere
diretto
al ereditore, eonformemente all' art. 109.
In questo senso devesi quindi ammettere il rieorso.
Per questi motivi,
Ia Oamera Eseeuzioni e fallimenti
pronuneia :
11 rieorso e ammesso in quanto e diretto eontro il provve-
dimento delI' Uffieio implieante l'applieazione delI' art. 107
LEF,
respinto inveee in quanto tende ad ottenere l'annulla-
zione
deI sequestro 28/29 ottobre 1904.
57. Sentenza. dell' 11 a.prile 1905 nella causa Chia.ttone.
Inscrizione all' inventario di una massa da liquidare, di uu ente
preteso
da un terzo (i. c. di una polizza d'assicUl'azione). Effetti
dell' inscrizione.
Art. 242 LEF.
- Il 29 novembre 1899 i eoniugi Antonio ed Alke Chiat-
tone, in Lugano, stipulavano eolla Soeieta di assieurazione
La Suisse di Losanna, un eontratto a tenore deI quale
questa
societä. si obbligava, mediante un premio annuale di
1811 fr. 40, pagabile semestralmente, di versare agli assieu-
rati, se aneora in vita il 27 novembre 1916, una somma di
30,000 fr. in parti eguali; ma se prima di questa data l'uno 0
l'altro avesse eessato di vivere, una somma di 20,000 fr. al
eoniuge soppravvivente, a taeitazione di ogni impegno riaul-
tante dal eontratto e restando annullato l'obbligo a pagamento
di premi ulteriori.
Antonio Chiattone moriva aleuni anni dopo e Ia di lui ere-
ditä. essendo stata ripudiata, l' Amministrazione deI fallimento
und Konkurskammer. Ne 57.
nsnriveva Ia polizza di eui sopra fra gli attivi dell'inventario,
mtimando alIa
soeieta "La Suisse di non eseguire il paga-
mento in altrui manL
In segnito di eio, Ia vedova signora Allee Chiattone rieor-
reva il 10 ottobre 1904 all' autoritä. di sorveglianza, doman-
dando ehe la polizza fosse eliminata dall' inventario, eome
4 ggetto di sua proprietä. ed in suo püssesso.
n rneorso fu respinto dall' Autoritä. superiore eantonale,
essenzlaJmente pel
motivo, ehe l'inventario di una sostanza
eaduta in fallimento, essendo
un atto puramente interno ehe
laseia intatti i diritti dei terzi, questi ultimi non hanno
qualitä.
per insorgere eontro il fatto ehe un oggetto determinato e
stato portato sull' inventario.
2. E eontro questa deeisione ehe la signora Chiattone ri-
eorre attualmente al Tribunale federale, riprendendo le sue
eonclnsioni davanti le istanze eantonali ed allegando in
appog-
gio delle medesime :
La polizza in questione
non poteva e8sere portata all' attivo
delI' inventario dal
momento ehe non appartiene aHa massa
e ehe non si trova in suo possesso. E un errore di affermare
ehe l'inventario
e un atto puramente in terno ehe laseia in-
tatti
i diritti dei terzi. Cio puo essere giusto, quando si trat ta
di beni ehe sono in possesso della massa, giaeehe allora chi
vorrä. rivendiearli, dovrä. in ogni easo farsi attore. Ma altra
e la posizione nel easo attnale. La polizza non era in possesso
della massa,
ma della societä. La Suisse ", aHa quale era
stata data in pegno. D'altra parte, dopo ehe la polizza venne
inseritta
aH' inventario, la rieorrente, per salvaguardare i suoi
diritti, si
trovo neH' obbligazione di rivendiearne la proprieta
sn di ehe l'Uffieio ebbe ad assegnarle un termine di 10 giorni
per adire i tribunaIi. L'inserizione all' inventario ha avuto
quindi per eonseguenza
di far attribuire aHa rieorrente la
parte
di attriee, quantunque Ia polizza stessa non sia mai
stata in possesso della massa. In tali eireostanze
e impossi-
bile di eonsiderare l'inserizione eome un semplice atto di na-
tUfa interna ehe non lede i diritti dei terzi.
B. Entscheidungen der Sehuldbetreibungs-
In diritto:
Co me il Tribunale federale ebbe gia a diehiarare a piiJ.
riprese, segnatamente nel rieorso Thoma e eonsorti, eon seri-
tenza 14 gennaio 1902 , I'inventario di una massa da liquidare
e un semplice atto di amministrazione interna ehe non ha
altro seopo, se non quello di enumerare e valutare i beni ed
i diritti patrimoniali ehe appartengano,
0 ehe l'Uffieio reputa
appartenere
aHa massa. Esso pub e deve neeessariamente
portare
aH' attivo anehe i beni ehe si trovano in possesso di
terzi, qualora I' Amministrazione deI fallimento
erede ehe
siano
proprieta. della massa. Ma va da se ehe questa inseri-
zione lascia assolutamente intatti i diritti dei terzi, tanto ri-
guardo al diritto materiale, eome alIa situazione di proeedura.
La rieorrente afferma a torto
il contrario, pretendendo ehe
l'inserizione all'inventario mette eolui ehe intende rivendieare
Ia
proprieta den' ente inseritto nella neeessita di eostituirsi
attore, qualora
il suo diritto non venga rieonoseiuto da;IIa
massa (art. 242).
TI terzo non ha obbligo ne motiV'o di rivendieare un ente
ehe egli stima di sua
proprietä., se non in quanta si trovi in
possesso della massa.
Se e in suo possesso, toeea aHa massa,
qualora
10 voglia rivendieare, di eostituirsi attriee. Ne pub
essere questione in tal easo delI' art. 242 della legge federale
giaeeM esso non eontempla, seeondo il suo tenore letterale
t
ehe il easo in eui Ia massa eontesta una rivendieazione ten
dente ad ottenere la restituzione di un oggetto ehe deve
quindi neeessariamente trovarsi in suo possesso, non poten-
dosi restituire se non
cio ehe si possiede. Anehe fatta astra-
zione da questo riflesso, e evidente, gia a norma dei prineipi
generali, ehe una domanda
di rivendieazione non pub essere
intentata se non eontro
il possessore e ehe I'obbligo di farsi
attore ineombe naturalmente a eolui ehe non possiede.
Cio posto, l'inserizione a11' inventario di un ente preteso da
un terzo non potrebbe portare pregiudizio alla posizione di
proeedura oeeupata da quest' ultimo, ehe qualora essa impli-
Iu der AmtI. SammI. nicht abgedruckt. (Anm. d. Red. f. Publ.)
und Konkurskammer. N° 58.
casse un rieonoscimento di possesso in favore della massa,
il ehe non e. Come fu gia osservato, l'inserizione signifiea
semplieemente ehe Ia massa pretende ehe l'oggetto inseritto
le appartiene; Ia questione
deI possesso rimane riservata,
ogni aUra eontroversia relativa. (Ved. Ia sentenza gia sopra
eitata,
noneM Ia sentenza 8 ottobre 1898 nel rieorso
Häuptli
.)
Se pertanto Ia rieorrente erede ehe la massa non ha il pos-
sesso della polizza in questione, essa deve salvaguardare i
propri diritti per cib ehe riguarda Ia sua posizione proeedu-
rale, non domandando l'eliminazione della polizza dall'
inven-
tario, ma rieorrendo eontro il provvedimento ehe la obbliga
a eostituirsi attriee, in applicazione erronea deI disposto
dell'
artieol0 242.
TI rieorso devesi di eonseguenza respingere, quantunque
possa
parere inesplieabile, ehe l' Amministrazione deI falli-
menta
insista per l'inserizione aU' inventario di un ente, ehe e
evidentemente di esc1usiva spettanza dell' attriee.
Per questi motivi,
Il Tribunale federale
pronuneia:
TI rieorso della signora Aliee Chiattone e respinto.
Art. 229 Abs. 2 SchKG: Alimente im Konkurse. -Stellung der
SchuldlJetreilJungs-und Konkurskammer.
I. ?1lm 22. o )em6er 1904 geriet 'oie aUß ?1lbolf unb ugen
taufmann 6eftel)enbe toUeftitlgefeUfc9aft tlluftnann ie. in
,reonfur.ß unb am 26. ,3annar 1905 wurbe aun) über ben e.
feUfc9
a
fter ?1lbolf ,Raufmann oer tonfur.ß eröffnet. te l)efratt
beßfelben, bie l)eutige 1llefurrenttn qslluline .ltaufmllnn, 6el)lltq)tete,
Rac. off., XXIV, 1, No 136, p. 711 e seg. -Ed. spec., I, No 70,
p. 295 e seg. (Anm. d. Red. f Publ.)