c. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
III. E eontro questa decisione ehe il signor Turri Gio-
vanni ricorre attualmente al Tribunale federale.
In diritto :
- Non vi ha dubbio ehe, a tenore degli art. 139 e 140
della Legge fed., l'eienco oneri e l'avviso d'incanto devono
essere comunicati anche al debitore. Quest'
ultimo deve
essere messo in posizione
di poter presentare l'incanto per
tutelare con misure opportune i propri interessi. Ma dal
fatto ehe
il debitore non e stato debitamente avvisato non
ne consegue ancora senz' aItro
Ia' nullitä. dell' incanto. II
debitore puo avere avuto in aItro modo cognizione degH
atti di eui agli art. 139 e 140 e quindi oceasione sufficiente
di salvaguardare i propri diritti. Vedasi Ia sentenza deI Tri-
bunale federale 14 aprile 1896 nella causa Grütter (Arehiv()
n° 119). Ora il rieorrente non ha eontestato di aver eono-
sciuto in fatto tanto Ia domanda e l'avviso d'ineanto, ehe
l'eieneo onerL L'istanza superiore eantonale
10 dichiara deI
resto nel modo il piu esplicito. Poeo importa quindi ehe
l'eecezione relativa alla non comunieazione degli atti
piu
sopra indicati sia stata 0 meno abbandonata davanti l'Auto-
ritä. superiore eantonale.
- Secondo il disposto dell' art. 125 della Legge federale,
e all' Uffieio di Esec. ehe toeea di stabilire il modo, il temp(
e il luogo degli ineanti. Questo articolo figura bens! fra le
disposizioni ehe trattano della
venditä. dei beni mobili, ma.
l'art. 134 sanziona in sostanza 10 stesso prineipio col dire
ehe le eondizioni den' incanto vengono determinate dall' Uf-
ficio. La Iegge federale non traccia qnindi altro limite
aU' azione dell' Ufficio ehe quello ehe debba avere Ia maggior
cura possibile degli interessi delle parti,
0, come si esprime
l'art. 134, ehe abbia da cereare
di ottenere Ia maggior
somma possibile.
Anehe Ia questione di sapere se l'incant(
debba essere esperito per
ogni singolo stabile, oppnre se Ja
vendita possa 0 debba avvenire in blocco, e quindi nna
semplice questione di opportunita, da risolversi unicamente
secoudo
gli interessi delle parti 0 secondo Ia probabilita di
un maggiore 0 minore ricavo. La Iegge federale non contiene
und Konkurskammer. No 116.
in proposito nessuna disposizione speciale. Ora dalle dichia-
razioni den' Autoritä. superiore cantonale devesi ammettere
ehe 'ineanto e la vendita in blocco di uua parte degli stabili
era
In concreto uua misura pienamente giustificata, dal mo-
menta ehe l'Ufficio non ottenne uessuna offerta parziale sui
singoJi enti e ehe col metodo seguito si pote conseguire il
pagamento completo deI creditore, risparmiaudo ai debitori
una parte dei loro beni. (Ved. art. 119.)
TI ricorrente ha
bens! contestato ehe siasi sperimentato prima l'incanto
separatamente sopra ciascuno degli
immobili ma non ba
fornito Ia benehe minima prova in proposito. '
3. Che Ia legge federale vieti direttamente 0 indiretta-
mente an' escusso di partecipare aH' incanto e pure un' asser-
. '
ZlOne gratuita. 11 debitore e libero di fare offerte e di ren-
dersi eompratore dei beni posti all'incauto
come quaisiasi
altra persona.
La sola eondizione da richiedersi e, secondo
Jäger, Commentario, art. 125, pag.
223, ehe abbia a fornire
cauzione idonea
0 ad eseguire il pagamento in contanti, eio
ehe sembra essere avvenuto nel easo attuale.
Per questi motivi,
il Tribunale federale
pronuncia:
Il ricorso Turri
e respinto.
116. Sentenza dei 26 novembt'e 1901 nella causa
Casserini
e Contini.
Ricorso tardivo contro il depoeito della graduatoria non sotto-
posta all' approvazione della delegazione dei creditori. Art. 247
L. E. F.
- 11 22 giugno 1900 l' Amministrazione deI fallimento
Carlo Braggio, in Lugano, deponeva, senza sottoporio prima
all' approvazione della delegazione dei creditori, a norma
delI' art. 247 della Legge federale,
10 stato di graduazione
C. Entscheidungen der Schnldbetreibungs-
e ne dava avviso agli interessati mediante pubblieazione nel
Foglio uffieiale.
La graduatoria non veniva impugnata entro il termine di
10 giorni, fissati dall' art. 250 della Legge federale, ehe da
un solo ereditore, dalla Ditta Casserini e Contini, ehe eon-
testava parzialmente
un eredito Anastasi e il rango privile-
giato ehe
gli era stato attribuito.
L'
11 1uglio seg. la Delegazione dei ereditori modifieava 10
stato di graduazione, eliminando fra altro il eredito Anastasi
dal rango privilegiato
ehe oeeupava, ed il13 sueeessivo inol-
trava essa stessa rieorso all' Autorita di sorveglianza
per
ottenere l'annullazione deI deposito della graduatoria non
stata sottoposta
aHa sua approvazione, e per obbligare
l'Uffieio ad alle stirne una nuova in eonformita delle risoIu-
zioui da essa prese nella seduta delI' 11 preeedente.
La Ditta Casserini e Contini opponeva al rieorso della
Delegazione dei ereditori
l' eeeezione di tardivita, sostenendo
ehe
il rieorso era stato insinuato piu di 10 giorni dopo ehe
Ia Delegazione dei ereditori aveva avuto eognizione deI
deposito della graduatoria, e l'Autorita inferiore di vigilanza,
ritenendo tale eeeezione fondata, respingeva il rieorso.
L'Autorita superiore inveee, fondandosi sulla giurispru-
denza delle Autorita federa1i, ehe in easi preeedenti hanno
ammesso l'irregolarita di graduatorie non approvate dalla
Delegazione dei ereditori anehe dopo
il deeorso deI termine
di
10 giorni, riformava il giudizio delI' Autorita inferiore ed
ammetteva
il rieorso, diehiarando tuttavia ehe 10 faeeva solo
per deferenza verso le
Autorita federali, delle quali non eon-
divideva deI resto l'opinione.
.
2. E eontro questo giudizio ehe Ia Ditta Casserini e Con-
Uni rieorre attualmente al Tribunale federale sostenendo il
punto di vista propugnato davanti le Autorita eantonali e
domandando il mantenimento della graduatoria deposta.
In dirilto:
- Non e punto eontestato in fatto ehe il rieorso della
Delegazione dei ereditori
e stato insinuato piu di 10 giorni
dopo ehe Ia Delegazione stessa ha avuto eognizione
deI de-
posito della graduatoria, senza ehe sia sottoposta aHa sua
und Konkurskammer. No 116. 603
approvazione. Trattasi quindi esclusivamente di vedere se
l'irregolarita ehe risulta dalla non osservanza della formalita
prevista dall' art.
247 e stata sueeessivamente sanata da1
deeorso deI termine utile per rieorrere. La questione e stata
risolta negativamente in due
deeisioni preeedenti, pronun-
date l'una dal Consiglio, l'altra dal Tribunale federale, ma
questa giurisprudenza
non pub essere mantenuta. L'unieo
argomento su eui si appoggiava, ehe
eioe quando havvi una
Delegazione dei ereditori
e de!lsa ehe deve elaborare Ia
graduatoria da deporsi, per modo ehe quella allestita dal-
l' Amministrazione non ha ehe il earattere di un pro getto, ehe
non
pub essere eonvertito in graduatoria dal deeorso deI
termine
per il rieorso, non pub ritenersi fondata.
La Delegazione dei ereditori,
qUi:l.ndo esiste, non ha ehe
nna funzione eomplementare
0 di eontrollo, ehe eonsiste
nel diritto di modifieare
Ia graduatoria allestita dali' Ammi-
nistrazione, stralcianclone delle pretese da questa ammesse,
ma ehe
non si estende al diritto di ammettervi pretese stral-
date dall' Amministrazione (Sentenza deI Tribunale federale
22 dicembre 1899, raee. separata, II, pag. 292 ); ma l' Au-
toritä. inearieata den' allestimento della graduatoria e sempre
l' Amministrazione.
Cio premesso, il deposito della graduatoria, eseguito senza
previamente sottoporla all' esame della Delegazione, non
pub
trarre seeo la nullita assoluta, se non nel easo in eui si am-
metta ehe la disposizione den' art.
24'1 ehe preserive ehe la
graduatoria debba essere sottoposta
aHa Delega.zione, abbia
carattere di una norma di diritto
asso1uto, 0 d'ordine pub-
blieo eui non
e Ieeito alle pani di rinuneiare; daeehe, ove
altrimenti fosse, dovrebbesi applicare il principio generale
in
virtu deI quale l'irregolarita di un atto e sanata dal decorso
deI termine utile a ricorrere.
Ora appare evidente ehe la disposizione deU' an. 247,
per
cio ehe concerne l'obbligo di sottoporre Ia graduatoria
all' esame della Delegazione, non
pub eonsiderarsi eome una
norma juris cogentis,
dacehe Ia Delegazione stessa e un 01'-
Rec. off. XXIV, I, p. 590 SS.
G. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
gano di eontrollo puramente faeoltativo a eui 1a massa dei
ereditori
pub, ove 10 ritenga opportuno, rinunciare. Essa
pub quindi a molto maggior ragione rinunciare sia tacina
mente ehe espressamente ad una determinata funzione di
eui la Delegazione e inearieata.
Cib risulta deI resto ehiaramente dallo stesso art. 247,
ehe non aeeQrda ehe tre giorni
a11a Delegazione per l'eser-
cizio deI suo diritto di eontrollo, presumendone l'approva-
zione ove in tale termine la graduatoria non sia da essa
stata modifieata,
i1 ehe dimostra in modo irrefutabile ehe la
Delegazione
pub sia taeitamente ehe espressamente rinun-
eiare a11' esercizio deI diritto ehe Ia Iegge Ie attribuisee.
Per questi motivi,
Ia Camera Eseeuzioni e Fallimenti deI Tribunale federale
pronuncia:
Il rieorso della Ditta
Cilsserini e Contini e ammesso, e di
conseguenza
e annullata Ia decisione dell' A.utorita eantonale
di vigilanza.
117. Sentenuc del 26 novembre 1901 nella causa Rossetti.
Art. 98 1. 3 L. E. F
- In una eseeuzi6ne diretta eontro Rizzi Martino, in
Biasca,
l'Ufficio di Be11inzona-Riviera pignorava H3 settembre
1901 un earro ed un finimento e li dava in eustodia a1 eredi-
tore pignorante, Daniele Rossetti. A.vendo Rizzi ltalino
rivendieato
Ia proprieta degli oggetti oppignorati, l'Uffieio
10 invitava a far vaiere in giudizio Ia sua pretesa entro il
termine di 10 giorni, eontro di ehe il signor Rizzi rieorreva
aU' A.utorita di vigilanza domandando :
a) ehe fosse rieonosciuto ehe il earro staggito era in pos-
sesso deI rivendieante e ehe pereio era eompito deI creditore
preeedente di intentare I'azione giudiziale
j
b) ehe il earro stesso si dovesse eonsegnare in eustodia
al rieorrente.
und Konkurskammer . No 11 j.
L' A.utorita inferiore di vigilanza respinse ambedue Ie eon-
.clusioni dei
rieorrente. L' A.utorita superiore aeeolse inveee
la seeonda domanda partendo dal rißesso ehe l'art. 98 della
Legge federale
non permette aU' Uffieio di eonfidare i beni
staggini in custodia dei ereditore proeedente.
2. E contro questa deeisione che il ereditore Daniele
ossetti rieorre attualmente al Tribunale federale insistendo
per l'annullazione della decisione dell' istanza superiore ean-
tonale siceome eontraria al disposto delI' art. 98.
In diritto:
L'interpretazione grammatieale deI penultimo alinea del-
I' art. 98 non eseJude ehe gli oggetti staggiti possano essere
affidati alla eustodia deI ereditore proeedente
j e l'inter-
pretazione Iogiea eonduce ad ammetterlo, dacehe non solo
non havvi ragione aleuna per escludere
il creditore dal
novero delle persone
eui la eustodia pub essere affidata, ma
nella maggior parte dei easi il creditore appare come la
persona
aU' uopo meglio designata, eome eolui ehe ha il
maggior interesse, sia a eonservare Ia eosa sul eui prezzo
,deve essere pagato, sia ad evitare spese inutili ed eeeessive.
Ora, se Ia Iegge 'non e di ostaeolo a ehe il creditore pro-
.cedente
sia scelto eome depositario dei beni staggiti, la
misura presa
daU'Ufficio di Esee. non poteva annuUarsi ehe
nel easo in
cui Ia stessa non fosse giustifieata per ragioni
peciali, sia che il ereditore procedente non avesse le atti-
tudini necessarie per esereitare Ia custodia, sia ehe non
fosse meritevole della fiducia ehe in
lui ripose I'Uffieio, il ehe
non
e neppure stato affermato.
Per questi motivi,
Ja Camera Eseeuzioni e Fallimenti deI Tribunale federale
pronuncia:
TI rieOl'so e ammesso erl e quindi annullata Ia decisione
.3 t ottobre 1901 dell' Autorita superiore di vigilanza.