c. Civilrechtspflege.
fung oetIagten bantU at erreiten lt1oUen, baß berfefoe in bel'
ofge feinen Illroeitern i)crooten l)a6e, auf ftemben S)ooelmafd)inen
3U ar6eiten, fo ift tegegen oU oemerfen, baj3 laut ben ßeugen
au fagen ein fofel)e meroot aUerbing erlaHen ttlorben ift, Qoet
nid)t etwa auf jene 6el)reiben autfel)i in, fonbern erft nad)
bem Unfalle .lom 29. Illuguft 1895, unb 3 'oar auuüel)ft nut für
S)ooefmafel)tnen. mei biefer Eiael)lage fann in bem iEer60te eine
fontfubente S)anblung im 6inne eilter ßuftimmung 3um Illu
fd)lu fragHel)er UnfäUe au bel' iEeriiel)erung niel)t erbHeft '
Werben.
5. va megenten um 1ll6änberung bel' Moitenbefttmmung gemäß
Illrt. 4 bel' ßufatnonce i)om 5. Juni 1888 tft .lor ben ranto
nafen eriel)ten nid)t geftem lMrben, unb fann bal)et nael)
Illrt. 80 D. . in bel' 6unbeßgeriel)tUd)en Jnftana ntel)t berücf
fid)tigt ttlerben.
vemnael) l)at ba munbeßgeriel)t
erfQnnt:
vie merufung roirb aIß un6egrünbet aogerotefen unb baljer baß
Urieif be )llpneUationßgeriel)teß be Mantonß mafefftabt tlom
16. IDCär
ö
1896 in aUen :teUen oeftätigt.
90. Sentenza del 22 maggio 1896 nella causa Lalham e Ci
contro Bianchi.
Il Tribunale di Appello deI cantone Ticino ha con sentenza
deI 15 gennaio 1896 giudicato : La sentenza
31 ottobre 1895
deI lodevole Tribunale
di Lugano e eonfermata.
Appellante da questo giudizio
Ia Ditta Latham e Oi ehe eon
atto di rieOl'so deI 2 marzo 1896 ha eonehiuso domandando:
L'annullazione della sentenza d'appello 15 gennaio 1896;
La eondanna dei fratelli Bianehi al pagamento di fran-
chi 11,175 70 e interessi eome allibello 4 gennaio 1894;
nel mentre
Ia parte appellata davanti l' istanza superiore
eantonale aveva eonchiuso domandando la eonferma della sen-
IV. Obligationenrecht. No 90.
tenza di prima istanza; eonclusioni ehe di fronte aH' assenza
delle parti
aU' udienza di quest' oggi, si devono ritenere eome
riproposte anehe davanti al Tribunale federale.
Ritenuto in linea di fatto :
10 Rispondendo ad una Iettera preeedente della Ditta fra-
telli Bianehi a Lugano, nella quale gli si ehiedevano informa-
zioni sopra il eommercio a termine deI pepe, il signor P. H.
Heberlein di Zurigo, l'appresentante della Ditta Latham e
Ci,
dava ai eonvenuti eon lettera deI 30 luglio 1892 i seguenti
ragguag
li
: che
il pepe si negoziava all'Havre per quanti di
100 sacehi di ehilogrammi 60 al saeeo eon una eommlSSlone
de111/ % eompresavi la senseriaj. ch ogni. mercnto doveva
essere garantito mediante un deposlto m
ragIOne r r:. 4 pe:
sacco; ehe in easo di ribasso di fr. 1,50 su 50 ehrl..Il vendl-
tore era in diritto di ehiedere il pagamento della dIfferenza,
o dei margini; ehe la Ditta Latham .e Ci avnebbe. peno ecla
mato dei versamenti solo in easo dl grandl oseIllazIOlll nel
prezzi. A questi sehiarimenti il rappresentant della Ditta a
triee univa un modulo di eonto allo scopo dl permettere al
fratelli Bianchi
di formarsi un'idea precisa dell' afiare. Il eonto
conteneva Ia liquidazione di un contratto
di 500 saeehi di pepe,
trattati sul posto dalla Ditta Latham e
Ci e eomprendente da
una parte la compera di 500 saeehi di pepe eon addebito a
carieo
deI cliente deI relativo prezzo di eompera e delle spese,
dan' altra la vendita della stessa mereanzia ad un prezzo
su-
peTiore ed il eui rieavo, dedotto il prezzo di eompera e Ie
spese dava
un profitto a favore deI cliente di fr. 1382. P. H.
Hebe 'lein aggiungeva a queste sue indieazion ehe n.n eontratt?
di 500 saeehi doveva ritenersi eome un pIccolo nupeguo, il
valore al eorso giornaliero non arrivando neppure alla somma
di fr. 20000. Sulla scorta delle informazioni rieevute la Ditta
fratelli Bianchi a Lugano
diede a piu riprese degli ordini d
eompera al sig. P. H. Heberlein di Znrigo per essere .trasmessl
alla easa Latham e
Ci. 00S1 il 9 sett. t892 un ordme per Ia
eompera di
1000 sacehi ed il15 ott?br 1892 nn eeon.do or-
dine per Ia eompera di 400 saeehl dr pepe. Gb attr non
C. Civilrec fspflege.
permettono pera di stabilire se e eon quaIe' risultato questi
ordini siano stati eseguiti, e questa circonstanza
non ha deI
resto importanza, i comandi suddetti non formanclo oggetto
di eontestazione.
Le compere alle quali si riferisce iI presente
litigio sono quelle 24 marzo, 22 aprile,
26 maggio e 1
giu-
gno 1893, trasmesse ed eseguite daIle parti nelle circonstanze
seguenti :
n 24 marzo 1893 i fratelli Bianchi di Lugano scri-
vevano
al sig. HeberIein di Zurigo dicenclosi clisposti, visto il
ribasso deI pepe su dicembre, a comperarne 500 sacchi a
fr.
37 sauf mieux ed autorizzandolo a trasmettere questo
ordine
aHa casa Latham e Ci. L'esecuzione di quest'orcline es-
sendosi protratta
per qualehe tempo, esso venne confermato
con Iettera delI' 8 aprile 1893,
flnche iI sig. Herberlein con
dispaccio deI 6 aprile comunico ai convenuti ehe la compera
era stata eseguita e spedl
101'0 il relativo eontratto per essere
firmato.
Con lettera eleilo stesso giorno i fratelli Bianchi si
dichiararono d' aecordo eol tenore deI clispaccio. A questo
prima ordine ne segui un seeondo il 22 aprile 1893, rigllar-
dan te esso pure la compera
di 500 sacchi di pepe su dicem-
bre, a fr. 33 (prezzo allmentato poi a fr.
34); un terzo il 26
maggio 1893 relativo alla compera di 100 balle di eotone su
dicembre a fr. 51,50 circa; e lln quarto, Ia cui esecuzione
venne comunicata
aHa Ditta Biancbi il 1
giugno 1893, rife-
rente
si aHa compera di oltre 100 balle di cotone sn dieembre
a fr. 52,58. Le compere
deI 26 rnaggio e 1
giugno 1893 erano
state procedute da una Iettera Heberlein
; Bianchi deli a)rile
in cui si faceva osservare ai eonvenuti ehe i cotoni avenano
ribassato pHI di 10 fr., percui Heberlein credeva che fosse il
momento propizio per speculare sulla compera ( les mettre
anx
achats ). Sulla quale notizia i fratelli Bianchi risposero,
sul principio,
di volerci rifiettere; poi il 26 maggio trasmisero
il primo ordine domandando nello stesso tempo al sig. Heber-
lein ehe facesse
tener 101'0 nna formuJa di eontratto !. vale a
dire la liquidazione (deeompte) di un contratto in eotone,
non avendo essi mai trattato questo artieolo. Al quale de-
siderio aderendo il sig. Heberlein spediva loro un modnlo di
conto, stabilito in modo affatto analogo a quello speclito ante-
IV. Obligationenrecht. N° 90.
cedentemente per il pepe. Tutte queste compere vennero ra-
tjticate dai fratelli Bianchi appella avuta notizia della 101'0
esecuzione. Il1 0 giugno 1893 i convenuti si trovavano per tal
modo acqllisitori di 1000 sacchi di pepe e di 200 balle di co-
tone il tut.to sopra dicembre. Parte cU queste compere consi-
stente in
100 balle di cotone, venne liquidata per 101'0 ordine
il 21 giugno 1893, con un profltto a favore dei convenuti di
fr. 776, ehe vennero 101'0 accreclitati. Il 1'esto dei cotoni non
pote essere realizzato al p1'ezzo indi?ato dai cnnvenuti e ri-
mase a loro carico coi 1000 sacchl dl pepe. PrIma della sca-
denza di questi contratti veniva pero a prodursi sul prezzo
deI pepe, deI cotone edella lana, pel quale articolo i onve
nuti si trovavano impegnati di fronte ad altre case, un nbasso
considerovole,
cia che determinava il sig. Heberlein, a nome
del1a easa da lui rappresentata, a chiedere ai convenuti il pa-
gamento dei margini, 0 differellze cli prezzo sulle operazioni
in
co1'so i quali margini per la Ditta Latham rappresentavano
un irnponto di fr. 6460. n che essendosi i fratelli Bianchi ri-
tiutati cli eseguire, allegando che era stato loro promesso ehe
Ia Ditta Latbam non av1'ebbe mai ehiesto il rimborso di mar-
gini, Heberlein replico
eon lettera deI 28 ottonre e. 6 ovem
bre contestanclo il modo cU veclere dei convenutI ed lllSlstendo
nella fatta domanda. Successivamente,
il 24 novemb1'e, egli
serisse
di nuovo alla Ditta Bianchi facendole osse1'vare ehe il
pepe ed i cotoni potevano essere presentati da un giorno al-
l'altro e domandando relative istruzioni. Tutte queste lettere
essenclo rimaste senza risposta, il 27 novembre 1893 comuni-
cava ai fratelli Bianchi ehe
iI pepe era stato pres lltato quel
giorno stesso e che
qualora i eonvenuti non gli facnssnro te-
nere per telegrafo le
101'0 istruzioni, i 1000 sacchl dl pepe
sarebbero stati consegnati e magazzinati a 101'0 conto. A que-
sta intimazione
i fratelli Bianchi risposero ordinalldo di liqui-
dare le
100 balle di cotone a fr. 53
/
e di riportare i 1000
sacchi di pepe ad un' epoca piu lontana addebitandoli delle
perdite. Avendo
pero la Ditta Latham ritiu.tato o.gni.e qua
siasi ripo1'to senza immediato pagamento .del margllll, 1 rat,elll
Bianchi telegrafarono ii 28 novembre al SIgnor Heberlelll 101'-
dine seguente: Reportez, autrement liquidez. La liquida-
zione dei 1000 sacchi di pepe e delle 100 balle di cotone
,
che in mancanza di istruzioni da parte della Ditta Bianchi
vennero esse pure liquidate, diede
per i convenuti un risul-.
tato
passiva di fr. 12,073. TI loro conto, dedotto il piccolo pro-
dotto ottenuto sulle 100 balle di eotone rializzate il 21 giu-
gno soldava pereio con un debito di fr. 11;175 70, pel paga-
mento deI quaIe, le trattati ve bonali essendo riuscite infrut-
tuose, venne aperta dalla Ditta Latham e Ci Ia presente azione
davanti le istanze eantonali e federali.
In diritto :
11 Tribunale federale e indubbiamente competente ad
occuparsi deI ricorso almeno
per quanta eoneerne 1'accampata
eccezione di giuoco,
poieM ove pure si dovesse ammettere
ehe i diversi contratti che servono di base alIa domanda
libel-
Iaria debbono essere regolati dal diritto francese, essendo
stati eonchiusi e dovendo essere eseguiti all' Havre, sarebbe
sempre suo compito di esaminare se es si non cadono sotto il
disposto deI secondo alinea den' art. 512 deI C. F. 0., ehe per
il suo carattere d' ordine pubblico e applicabile anche ai con-
tratti regolati dal diritto straniero quando si tratti di invo-
carne gli effetti in Isvizzera. Non e ehe nel easo in cui recce-
zione desunta dal eitato articolo dovesse essere respinta ehe
eonverrebbe esaminare ulteriormente
se il Tribunale federale
sarebbe eompetente anche
per l' esame degli altri punti di
questione ehe la causa solleva.
2° I eonvenuti hanno cercato di dedurre la dimostrazione
della invoeata eeeezione
di giuoeo innanzitutto dal fatto, ehe
appare dall'intiera corrispondenza scambiata
tra le parti, es-
sere stata lorD intenzione di speeulare sul rialzo dei prezzl
delle merci che faeevano oggetto dei diversi contratti
per lu-
erare
la differenza. Cib non basterebbe per altro a giustifieare
il fondamento dell' eccezione. La speeulazione ed illucro delIa
differenza dei eorsi formano
l' obbiettivo generale di tutti i
eontratti a termine, ma es si non sono per questo meno validi
quando appaia ehe hanno
per oggetto reale merci 0 valori da
IV. Obligationenrecht. No 90.
eonseguarsi e l'itirarsi alle rispettive seadenze daeeM il ea-
rattere giuridieo di un contratto viene
detel'minato non dallo
seopO economieo ehe le parti si propongono di raggiungere,
ma dal suo oggetto e dalla natum dei diritti e delle obbliga-
zioni ehe ne risultano. Perche essi assumano il carattere di
giuoeo oeeorre ehe
l' oggetto in essi indieato non sia ehe ap-
parente, ehe non intervenga
eioe ehe per dare alIa conven-
zione Ia forma esteriere della compera-vendita e
per pennet-
tere di determinare le oseillazioni dei corsi donde risultano
le differenze ehe sole costituiscono
il vero e reale oggetto deI
contratto, essendosi le parti tacitamente od espressamente
intese di regolarne le eonseguenze
eol 101'0 pagamento ad
esclusione di qualsiasi obbligo di dare
0 rieevere eonsegna
delle merci
0 valori sulle eui differenze di eorso intendono
speeulare.
3. Nell' ammettere
l' eceezione sollevata dai eonvenuti, iI
Tribunale eantonale si e evidentemente ispirato a questo prin-
cipio,
daeebe dichiara a parecehie riprese nel propria giudi-
zio, risultare dagli atti ehe nel easo conereto, l'intenzione eo-
mune delle parti
era di eseludel'e il diritto e 1'obbligo di nna
effettiva consegna delle merei, e di obbligarsi soltanto al pa-
gamento delle differenze. La sua deeisione e dunque infor-
mata
ad una eorretta nozione deI giuoeo e ad una interpreta-
zione del disposto deI 2" alinea dell'art. 512 C. F. O. piena-
mente eonforme alla giurisprudenza deI Tribunale federale,
ond'
e che essa non potrebbe essere annullata se non DeI easo
in eui Ia constatazione di fatto eoneernente l' esistenza di un
taeito accordo
tra le parti nel senso delIa esclusione deI diritto
e dell' obbligo della eonsegna, apparisse in eontraddizione
eolle emergenze degli atti, oppure dovesse essere eonsiderata
eome determinata da una erronea applieazione dei principi
generali di diritto regolanti
il tacito consenso. In quest'ordine
di idee non si
pub a meno di riconoseere ehe i motivi all' ap-
poggio dei quall il Tribunale eantonale e giunto a questa eon-
statazione non possono ritenersi eome fondati.
Secondo il querelato giudizio Ia prova deI tacito accordo
di eseludere
l' obbligo ed il diritto dell' effettiva consegna ri-
XXII -1896
c. Civilrechtspllege.
sulterebbe: Dalla lettera 26 ottobre 1893 colla quale Heber-
lein in nome di Latham e Ci ehiedeva il pagamento dei mar-
gini;
dalla lettera 9 .nnvenbre, . eolla quale i eonvenuti propo-
nevano a Latham dl hqmdare 1 Ioro impegni sopra dieembre
per riprenderli sopra una scadenza piiI lontana; daHa lette ra
24 nov. 1893 con cui Heberlein mette a eondizioni di questo
riporto il pagamento preventivo dei margini, e finalmente
dalla Iettera dei convenuti
coUa quale rifiutano di eseguire
questo pagamento dichiarando ehe pagheranno
aHa scadenza.
Se non ehe appal'e evidente, ehe tra queste lettere e Ia eon-
seguenza ehe ne ha dedotto il Tribunale eantonale non esiste
aleun nesso logico ehe possa autorizzarla.
Chiedendo il paaa-
mento dei margini, gli attori eredevano eertamente di potensi
basare sulle condizioni generali deI contratto indicate da He-
berlein nella lettera 30 luglio e tra cui figurava il diritto di
eniedere Ia copertura dei margini in easo di grandi oscillazioni
cll pagare. Ora una chusola in virtiI della quale in un contratto
a termine
il venditore si riserva il cliritto, in easo di diminu-
zione dei corsi prima della scadenza, di chiedere dei versa-
menti anticipati in garanzia, non dimosü'a in alcun modo l'in-
tenzione di eseludere l' obbligo ed il diritto delIa effettiva
consegna. Lo stesso dicasi della proposta dei convenuti
rela-
tiva alla liquidazione dei contratti RU dieembre per riportarIi
su di una scadenza piiI Iontana. Essa prova semplieemente
ehe. essi non ritenevano questa l'epoea opportuna per Ia liqui-
dazlOne, ma non fornisee alcun eriterio che autorizzi ad am-
mettere un taeito aeeordo nel senso eonstatato dal Tribunale
eantonale. Quanto aHa lettera colla quale i convenuti rifiutano
il. versamento dei margini, dichiarando
di voler regolare le
ddferenze alla seadenza, essa dimostra bensi ehe essi non
avevano intenzione di ritirare effettivamente Ie merci ehe
fa-
eevano oggetto dei contratti, ma non ehe vi fossero obbligati
per un taeito aeeordo.
. Dedueendo dalle circonstanze suddette Ia prova della in-
tenzione delle
parti di escludere l' obbligo ed il diritto della.
eonsegna,
il Tribunale eantonale ha quindi manifestamente
vioIate Ie regole generali di diritto in materia di tacito
eon-
IV. Obligationenrecht. No 90.
senso. Se non ehe, se tale eontestazione non pub ritenersi
!rlustifieata per i motivi svoIti nel querelato giudizio, essa 10
"
pub per eonverso per molteplici altre circonstanze ehe emer-
gonG dagli atti della causa e prineipalmente per le seguenti.
5° Come appare daU' intestazione delle 101'0 lettere, i eon-
venuti sono fab brieanti di cera e negozianti di generi colo-
niali. Questa cireonstanza poteva eertamente legitim are da
parte degli attori edel 101'0 rappresentante la supposizione,
ehe potessero comperare coIr intenzione di ritirarla per uso
deI loru commercio
uua eerta quantita di pepe. Ma d' altro
lato
e impossibile ammettere, ehe abbiano potuto seriamente
ritenere ehe dei simplici negozianti di generi eoloniaIi di una
piecola citta, abbiano voluto obbligarsi a ritenet'e dapprima
600 saeehi, poi altri cinquecento di pepe. La quantita stessa
della merce eomperata in rapporto
aUa posizione dei eompra-
tori, indicava chiaramente Ia 101'0 intenzione di non volersi
obbligare a ritirare effettivamente Ia merce comperata, ma di
voler speculare unieamente sulle oseillazioni dei eorsi obbli-
gandosi a pagare al eorso le clifferenze. E che il rappresen-
ta.nte delIa Ditta Latham e Ci abbia eompreso in questo senso
j 101'0 ordini e condivisa Ia 101'0 intenzione, risulta in modo
manifesto della lette ra
20 luglio 1892, neIIa qllaIe seriveva
ehe una compera
(li 500 sacchi di pepe doveva considerarsi
come un piccolo impegno, espressione ehe non si spiega se
non ammettendo ehe il vero oggetto deI eontratto era la dif-
ferenza ehe poteva risultare dalle oscillazioni dei eorsi, ehe
dato il prezzo eomplessivo non poteva essere molto rilevante,
ma ehe non sarebbe certo giustificata, se in virtiI deI eontratto
i convenuti
fussero stati obbligati a ritornare eft"ettivamente
la merce eomperata. Cib ehe a riguardo deI pepe si e detto
per Ia quantita
10 si pub ripetere a maggior ragione per il
cotone, anehe per la qualita. La sola eireonstanza ehe dei
fabbrieanti di cera e negozianti di eoloniali, s'impegnavano in
cosl forte partite di un genere di meree, non solo estraneo
al 101'0 eommereio, ma deI quali essi diehiaravano espressa-
mente di non essersi mai oeeupati,
era per se argomento piiI.
ehe sufficiente per illuminare gli attori eel il 101'0 rappresen-
C. Civilrechtspflege.
tante sulle 101'0 intenzioni. Essi potevano tanto meno nutlire
dubbio a questo riguardo, e supporre ehe i eonvenuti compe-
rassero eolla intenzione di obbligarsi a. ritenere le merci in
diseorso, ehe risulta dalla eorrispondenza prodotta, essere
stato a
101'0 cognizione, ehe nel medesimo tempo in eui si in.
golfavano con
101'0 in operazioni sul pepe e sul cotone, i eon-
venuti speculavano con altre ease sulle lane e sui zuceheri
assumendo
eosl uua tale molteplieitä e varietä di impegni, da
rendere ragionevolmente impossibile l'ammissione, ehe si trat-
tasse di veri affari commerciali e non di sempliei giuoehi di
borsa. D'altro lato l'invio di due eonti simulati di Iiquidazione,
in cui l'operazione risolvevasi nel pagamento delle differenze,
la maneanza di ogni indieazione piu rrecisa relativa al genere
della merce, al luogo
ed al modo di eonsegna ed all' epoea
di pagamento dimostrano ehe
l' intenzione dei eonvenuti em
condivisa anehe dagli attori. A togliere ogni dubbio ehe in
proposito aneora potesse sussistere coneorrono le circonstanze
seguenti:
Risulta dagli atti della causa ehe i signori Latham e Ci eom-
pivano nei rapporti coi convenuti le funzioni di commissionari
aHa compera. Ma benehe essi abbiano regolarmente comu-
nicato ai fratelli Bianehi I' eseeuzione dei 101'0 ordiui, manea
l1egli atti una prova qualsiasi, ehe le eorrispondenti compere
abbiano in
realta avuto Iuogo, non essendo gli attori, ma1grado
l'evidente interesse ehe a
eio avevano, stati in grado di pro-
durre un solo bollettino ehe dimostrasse ehe gli ordini erano
stati realmente eseguiti e non avendo essi mai ehiesto a Bian-
chi il deposito in ragione di 4 franehi per saeco di pepe, ehe
giusta Ie eondizioni generali indieate neUa 1ettera
20 Iug1io
1892 doveva essere eseguito all' atto deI contratto. Nasce
qllindi spontanea
1a eongettura, ehe essi si siano limitati a
premIere nota degli ordini dei eonvenuti senza eseguirli eosti-
tuendosi eontroparte nel giuoeo e speeulando a1 ribasso sulle
merei sulle quali i fratelli Bianehi speculavano al rialzo.
Que-
sto sospetto appare tanto piu fondato, ehe Ie affermazioni de-
gli attori a rigual'do della liquidazione di 1000 sacchi di pepe
t' delle ultime 100 balle di eotone risultano manifestamente
jV. Obligationenrecht. x" 90.
inveritiere. Infatti non solo questa pl'etesa liquidazione non
venne
in alcun modo provata malgrado le formali impugnative
dei eonvenuti, non solo essa risu1ta smentita deI fatto ehe due
giorni dopo di averne
data eomunieazione, gli attori offrivano
aueora di
riportare 1e operazioni sopra una seadenza piu Ion-
tana, ma essa deve inoltre essere ritenuta eome affatto impos-
sibUe
nelle eondizioni in eui venne dagli attori affermata. In-
fatti seeondo 1e allegazioni degli attori appareuti daHa eorri-
spondenza prodotta i
1000 saechi di pepe sarebbero stati
presentati e consegnati il 27 novembre e le 100 balle di co-
tone
il 29 deHo stesso mese. Üra, ove si rißetta ehe tutti gli
impegni dei eonvenuti erano stati contratti sopra dicembre,
ehe secondo gli usi della Borsa dell'Havre
tutte Ie operazioni
si liquidano
aHa fine deI mese per cui sono state fatte, eome
appare anche da una disposizione deI regolamento della cassa
di liquidazione, ehe di eonseguenza ove gli ordini dei eonve-
nuti fossero
stati realmente eseguiti le merei non avrebbero
potuto
essere presentate che a fine dicembre, non si poträ a
meno di rieonoseere ehe la
pretesa consegna 0 presentazione
al
27 ed a1 29 novembre altro non sono che un mezzo di in-
timidazione di eui gli attori si valevano nei 101'0 rapporti eoi
eonvenuti, ma ehe in
realta essa non ha potuto aver Iuogo,
eome di eonseguenza non
ha potuto aver luogo la liquidazione.
Queste circonstanze permettono
cU eonchiudere, ehe se gli
argomenti all' appoggio dei quali
il Tribunale cantonale ha con-
statato l'esistenza di un tacito aceordo nel senso della esclu-
sione deI diritto
edelI' obbligo della eOllsegna, debb'lIlo eOl1-
siderarsi come el'rati, 1a constatazione relativa all' intenzione
delle
parti non e per questo meno giustifieata. L'eceezione di
giuoco opposta
dai cOllvenuti deve quindi ritenersi come fon-
data.
Indarno
per eseludere l'esistenza di un tacito aecordo nel
senso surricordato gli
at tori pretendollo ehe le pa,rti hanno
aecettato come legge ('onvenzionale deI eontratto
il regola-
menta deHa cassa di Iiquidazione,
il cui primo articolo dispone
ehe
tutte Ie operazioni da essa registrate sono suscettibili di
una effettiva esecuzione,
poiehe oltreche ad eliminare siffatto
C. Civilrechtspflege.
argomento basterebbe Ia constatazione di fatto, contenuta nel
l'appellato giudizio e vincolante per
il Tribunale federale ehe
in realta i eonvenuti non hanno ne conosciuto, ne accettato
detto regolamento, esso appare anche manifestamente infon-'
dato per
il duplice rifiesso ehe Ia cassa di liquidazione non si
oecupa di operazioni sul pepe (vedi art. 6 e 24) e ehe nes-
suno dei eontratti in diseorso venne in realta registrato presso
Ia cassa,
percM ove eio fosse avvenuto gli attori non avreb-
bero
mancato di produfl'e i relativi bollettini (vedi art. 10).
11 rleorso deve pertanto essere respinto eome infondato.
Di conseguenza
il Tribunale (edemle
pronuncia:
L'appellazione delIa Ditta Latham e Ci e infondata e Ia
sentenza 15 gennaio 1896 deI Tribunale di Appello deI Tieino
confermata.
91.
UrteH uom 29. SJJCai 1896 in 0aC(len
fieber unb . tonforten
gegen ffi:igert.
A. :Durd) Urteil Uom 21. ebruClr 1896 edClnnte ba Dber"
geLiC(lt beß . tClnton 2uaern, in eft(itigung be UrteHe be,:)
. BeaidJ3gerid)te 5)ab burg, .1om 26. m.uguft 1895, über bie
ffi:ed): frage: ,,6d)ulben bie . Benagten ben magern in fofibClrifC(ler
", artung 6500 r. neujt )Seraugß3inß feit 3. Dftober 1892?/I :
,,1. :Die .!trage Jet in aUen ei!en abgemiefen. 2. :Die ffi:egre "
"red)te feien gema9rt."
B. egen biefeß UrteU l)aben bie .!tIliger lBerufung eingelegt
unb ba .!tlag begel)ren mieber aufgenommen. :Die . BeHagten
tragen auf m.bmetiung ber . ttage an.
:Da lBunbe gerid)t 3iel)t in tl1.lagung:
1: 'ltm 18. :Dcacmber 1891 lmfaufte ber 2anbmirt iRigert in
UbftgenfC(lmnI, .!ttß. 2uaern, mdd)er bafelf ft in 3 l ci 6taUett,
UnternrtbnC(l unb )(udetett )Siel) 9ieH, bem 'ltnton ud)J3, 2anb
'INrt llt jmmenfee, .!tanton':) 0d)ml)a, aUß bem 0taUe Untel'ilrt
IV. Obligationenrecht. N° 91.
baC(l ein einige oC(len alte,:) staI6. :Diefe lutltbe am 21. :DC"
aember tiom Sof)ne Uoi,:) ffi:igert bem . tQufer üoerbrad)t. in
lnttUd)er efunbgeitnfd)ein l1Jtltbe für b(lnferbe ntC(lt ge(ö t, unh
e murbe benl)atB 'ltroi':) ffi:igert .1om erid)te ölt .!tüfjnad)t ht
eine lBuBe uerrliHt.
lm 18. :ncöember fd)on l)atten ein .!tned)t unb ein 60L)U be
5ß1t)if fletgnt bemedt, baB ein . BuUe, bel' im (lnbern StaUe,
ID(udenen, ftanb, Ial)m gtng. tnt folgenben ltge l)atte ein minb
tm nQmtid)en 0taUe b(l utter ti erf(lgt, unh e murbe fonftet"
tiert, baB banfeIf e . Blafen im '.Dcau! l)atte. 'lt bann am 23. :Dc"
aember ein ober mel)rere meilere 0tücte erfral1ften, fente afH
ffi:tgert gIcid)en ag ben ier(tr3t . tamer in . tüf3nad)t 1) e .1011 in
Stenntnl,:). :Dieler erteHte 3unad)ft einige tiortüunge fieifungcn
1mb ram bann am 24., nad)bem am 23. 'ltbcnb aud) bem c"
mchtbc")siel)inf'peftor .1on ben ;tfranfungeu W(itteHung gemad)t
unb Mn biefcm :pro .1tforifd) ber 0taffbanlt .1erl)angt morben ll ar,
naC(l UbHgenfc1)M)l. ;r fonftattertc baß )Sorl)anbenfein ber Weau!"
unb .!trauen" ClBlalcn") Scud)e. 'ltm 25. :Deöcmber faub fid) auf
bie Mitteilung be miel)inf:peftorß tion UbIigenid)l1n)( ber 'ltmtntier
nra
t
stnüfel bafetbft ein. 91ad) einem lBerid)t an ben 0(mttat "
tat in 2u3ern l1Jaretl in 6eiben 0taUen mel)rcrc 0tücte miet) Mn
ber 0cud)e ergriffen. :Der Urj:ptung ber .!tranfl)eit fonnte nad)
bem lBerid)t nid)t fiC(ler feftgefteUt l etben; llad) bemfetben erWirte
)Sater ffi:tgert bama , feit bem 15. Drtober,' an mefd)em age
er für eine Jtul) einen efunbl)eitnfd)ein be:poniett l)atte, nid)tß
mef)r in miel) .1enel)rt au !)a6en. m.ud) bem teraqt .!tamer ll) lr
tlom n llnb )Serfauf be jtaThe alt 'ltnton Bud),:) feine SJJm
teilung gcmQd)t morben. m.mtntierat;3t .!tnüjef traf jofort 'oie ge"
l10tenen ffieaflnal)men unb belegte innbefonbere aud) bie benad)
bQt'ten el)öfte mit 0taUbann.
m.m 28. :Dc3ember uenaufte %tnton ud) bem xQi)er fieber
in DberrifC(l, .!tt . .Bug, ein jta b, baß QUt gleid)en age tiom
ol)ne be . tliufer aUß bem 0taUe be )Serfliufer in benjenigen
beß erftern übergefül)rt murbe. .,:) 6efanb fid) bafefbft )siel)maarc
nid)t nur be':) xaucr fieber, lonbern aud) be ,J'ofe:pl) . Bfafer in
;3mmenfee. ;in efunbl)eitßid)ein war aud) bei ieiem .!taufe
nid)t uetfangt worben. 91ad)bem bann innmiid)en ierarnt .!tamer