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Art. 30 LNM

747.30SSGFederal ActJan 1, 1957Original source
  1. Le navi svizzere sono ammesse alla navigazione soltanto dall’USNM.
  2. Possono essere ammesse alla navigazione soltanto le navi in buono stato di navigabilità, con una stazza lorda di almeno trecento tonnellate, che siano state classificate da una società di classificazione riconosciuta dall’USNM. 2bis. Eccezionalmente, l’USNM può ammettere alla navigazione navi con una stazza lorda inferiore a trecento tonnellate, se l’iscrizione è giustificata da un interesse svizzero particolare comprovato.1
  3. Il Consiglio federale fissa, dopo aver sentito le cerchie interessate e tenuto conto degli usi generalmente riconosciuti nella navigazione marittima, le condizioni per la classificazione delle navi svizzere.2

Footnotes

  1. Introdotto dalla cifra I della LF del 18 dic. 1992, in vigore dal 1° giu. 1993 (RU 1993 1703;FF 1992 II 1313).

  2. Originario cpv. 4. Il cpv. 3 primitivo è stato abrogato dalla cifra I della LF del 17 dic. 1976, con effetto dal 1° ago. 1977 (RU 1977 1323;FF 1976 II 1165).

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