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Art. 27 LNM

747.30SSGFederal ActJan 1, 1957Original source
  1. Quando, in seguito a cambiamento di cittadinanza, a trasferimento di domicilio, a successione o per qualsiasi altro motivo, le condizioni legali non sono più adempiute, al proprietario o ai suoi aventi causa è concesso di pieno diritto un termine di trenta giorni a contare dal momento in cui ha inizio l’inadempimento per conformarsi nuovamente alle condizioni stesse.
  2. Se le condizioni non possono essere adempiute prima dello scadere di tale termine o se gli interessati non fanno i passi necessari a questo scopo, l’USNM può, purché le condizioni continuino a non essere adempiute, sospendere la dichiarazione di conformità e ordinare il ritiro dell’atto di nazionalità, fintanto che il proprietario o i suoi aventi causa non si siano conformati a dette condizioni. La sospensione o il ritiro sono comunicati al Consiglio federale.
  3. Se le condizioni non sono adempiute entro altri tre mesi, il Consiglio federale può ordinare sia la cancellazione della nave dal registro del naviglio svizzero sia, qualora l’approvvigionamento economico del Paese1lo esiga, la vendita della nave ai pubblici incanti. In questo caso, l’aggiudicazione può essere fatta soltanto a un deliberatario che adempie, secondo un’attestazione dell’USNM, le condizioni legali. La Confederazione può partecipare all’incanto. Sono competenti per l’incanto le autorità del Cantone di Basilea Città.

Footnotes

  1. Nuova espr. giusta la cifra I della LF del 20 mar. 1987, in vigore dal 1° feb. 1989 (RU 1989 212;FF 1986 II 541). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

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