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Art. 23 LNM

747.30SSGFederal ActJan 1, 1957Original source

Il Consiglio federale stabilisce ai sensi degli articoli 20 e 21 le condizioni che devono adempiere le società commerciali e le persone giuridiche le quali intervengono nell’impresa proprietaria della nave:

  1. come socio, accomandante, azionista, socio di una società cooperativa o titolare di quote sociali;
  2. come creditore di capitali investiti d’origine svizzera o come usufruttuario, oppure in virtù di altri diritti particolari;
  3. come ufficio di revisione.

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