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Art. 19 LNM

747.30SSGFederal ActJan 1, 1957Original source

Le aziende individuali, le società commerciali e le società cooperative iscritte nel registro svizzero di commercio, che adempiano le condizioni previste negli articoli 20–24 e la cui sede e centro effettivo d’affari si trovi in Svizzera, possono iscrivere le loro navi nel registro del naviglio svizzero.

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