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Art. 34a DPA

313.0VStrRFederal ActJan 1, 1975Original source
  1. La notificazione è fatta mediante pubblicazione nel Foglio federale se:
    1. il luogo di soggiorno del destinatario è ignoto e non può essere individuato nemmeno con debite, ragionevoli ricerche;
    2. una notificazione è impossibile o dovesse comportare complicazioni straordinarie;
    3. una parte o il suo patrocinatore con domicilio, dimora abituale o sede all’estero non ha eletto un domicilio in Svizzera.
  2. La notificazione è considerata avvenuta il giorno della pubblicazione.
  3. Delle decisioni finali è pubblicato soltanto il dispositivo.
  4. I processi verbali finali sono reputati notificati anche se non pubblicati.

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