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Art. 331d

220COFederal ActJan 1, 1912Original source
  1. At any time up to three years before becoming entitled to draw retirement benefits, the employee may pledge his entitlement to occupational benefits or an amount up to the limit of his transferable benefits for the purpose of acquiring a property for his own personal use.
  2. The pledge is also permitted for the purpose of acquiring shares in a housing cooperative or similar participatory venture provided a residential unit jointly financed in this manner is for the employee’s own personal use.
  3. The pledge is valid only if notified in writing to the benefits scheme.
  4. The amount pledged by employees aged 50 or older must not exceed the transferable benefit entitlement they would have had at 50 or one-half of their transferable benefit entitlement at the time the pledge is given.
  5. Married employees may pledge benefits only with the written consent of their spouse. Where the employee cannot obtain such consent or if it is withheld, the employee may apply to the civil courts.1The same applies to registered partnerships.2
  6. Where the pledge is realised before the benefits fall due or the cash payment is made, Articles 30d , 30e , 30g and Article 83a of the Federal Act of 25 June 19823on Occupational Old Age, Survivors' and Invalidity Pension Provision are applicable.4
  7. The Federal Council determines:
    1. the purposes for which the pledge is permissible and the definition of ‘own personal use’;
    2. the conditions to be fulfilled for the pledging of entitlements to acquire shares in a housing cooperative or similar participatory venture.

Footnotes

  1. Second sentence amended by Annex No 1 of the FA of 19 June 2015 (Pension Equality on Divorce), in force since 1 Jan. 2017 (AS 2016 2313;BBl 2013 4887).

  2. Amended by Annex No 11 to the Same-Sex Partnership Act of 18 June 2004, in force since 1 Jan. 2007 (AS 2005 5685;BBl 2003 1288).

  3. SR 831.40

  4. Amended by Annex No 1 of the FA of 19 June 2015 (Pension Equality on Divorce), in force since 1 Jan. 2017 (AS 2016 2313;BBl 2013 4887).

3 commentaries

N1.Verpfändung von Vorsorgemitteln zur Wohneigentumsfinanzierung

Die Vereinbarung betrifft die Verpfändung von Vorsorgemitteln (2. und 3. Säule) zur Finanzierung von Wohneigentum; dabei wird in den Vereinbarungen auf Art. 30b LPP und Art. 331d OR Bezug genommen. Nach Art. 331d OR ist die Verpfändung für die Gültigkeit der schriftlichen Mitteilung an die Vorsorgeeinrichtung bedürftig; bei Verheirateten ist zudem die schriftliche Zustimmung des Ehegatten erforderlich.

5 cpv. 1 lett. c LPTD e art. 21 cpv. 4 OPTD), i capitali del 3° pilastro possono infatti essere computati nella sostanza se, conformemente all'art. 3 cpv. 1 OPP 3 (Le prestazioni di vecchiaia possono essere versate al più presto cinque anni prima dell'età ordinaria della rendita AVS (art. 21 cpv. 1 LAVS). Esse diventano esigibili al raggiungimento dell'età ordinaria della rendita AVS), si può potenzialmente disporre dei valori di riscatto.   In specie, le citate convenzioni di costituzione in pegno dei diritti del 2° e del 3° pilastro per il finanziamento di una abitazione propria, sottoscritte dal ricorrente e dalla sua coniuge, fanno riferimento all'art. 30b LPP, all'art. 331d CO e all'art. 4 OPP 3.   Gli artt. 30a-30g LPP regolano la promozione della proprietà d'abitazioni e, in particolare, l'art. 30b LPP dispone che l'assicurato può costituire in pegno il diritto alle prestazioni di previdenza o un importo a concorrenza della sua prestazione di libero passaggio conformemente all'art. 331d CO.   Anche l'art. 331d CO concerne la promozione della proprietà d'abitazioni e al capoverso 1 prevede che per la proprietà di un'abitazione ad uso proprio il lavoratore può, al più tardi tre anni prima della nascita del diritto alle prestazioni di vecchiaia, costituire in pegno le sue prestazioni di previdenza o un importo fino a concorrenza della sua prestazione di libero passaggio. Giusta l'art. 331d cpv. 3 CO, per essere valida, la costituzione in pegno deve essere comunicata per scritto all'istituto di previdenza e, per i lavoratori coniugati, è ammessa solamente con il consenso scritto del coniuge (art. 331d cpv. 5 CO). Per l'art. 331d cpv. 6 CO, se la costituzione in pegno avviene prima del sopraggiungere di un caso di previdenza o del pagamento in contanti, trovano applicazione gli artt. 30d, 30e, 30g e 83a LPP. A norma dell'art. 4 OPP 3 (Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute),   1 Per la cessione, la costituzione in pegno e la compensazione di diritti alle prestazioni si applica per analogia l'articolo 39 LPP.
5 cpv. 1 lett. c LPTD e art. 21 cpv. 4 OPTD), i capitali del 3° pilastro possono infatti essere computati nella sostanza se, conformemente all'art. 3 cpv. 1 OPP 3 (Le prestazioni di vecchiaia possono essere versate al più presto cinque anni prima dell'età ordinaria della rendita AVS (art. 21 cpv. 1 LAVS). Esse diventano esigibili al raggiungimento dell'età ordinaria della rendita AVS), si può potenzialmente disporre dei valori di riscatto.   In specie, le citate convenzioni di costituzione in pegno dei diritti del 2° e del 3° pilastro per il finanziamento di una abitazione propria, sottoscritte dal ricorrente e dalla sua coniuge, fanno riferimento all'art. 30b LPP, all'art. 331d CO e all'art. 4 OPP 3.   Gli artt. 30a-30g LPP regolano la promozione della proprietà d'abitazioni e, in particolare, l'art. 30b LPP dispone che l'assicurato può costituire in pegno il diritto alle prestazioni di previdenza o un importo a concorrenza della sua prestazione di libero passaggio conformemente all'art. 331d CO.   Anche l'art. 331d CO concerne la promozione della proprietà d'abitazioni e al capoverso 1 prevede che per la proprietà di un'abitazione ad uso proprio il lavoratore può, al più tardi tre anni prima della nascita del diritto alle prestazioni di vecchiaia, costituire in pegno le sue prestazioni di previdenza o un importo fino a concorrenza della sua prestazione di libero passaggio. Giusta l'art. 331d cpv. 3 CO, per essere valida, la costituzione in pegno deve essere comunicata per scritto all'istituto di previdenza e, per i lavoratori coniugati, è ammessa solamente con il consenso scritto del coniuge (art. 331d cpv. 5 CO). Per l'art. 331d cpv. 6 CO, se la costituzione in pegno avviene prima del sopraggiungere di un caso di previdenza o del pagamento in contanti, trovano applicazione gli artt. 30d, 30e, 30g e 83a LPP. A norma dell'art. 4 OPP 3 (Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute),   1 Per la cessione, la costituzione in pegno e la compensazione di diritti alle prestazioni si applica per analogia l'articolo 39 LPP.

N2.Maximal verpfändbares Freizügigkeitsguthaben

Die Beschwerdegegnerin hat zu klären, auf welchen Betrag sich der nach Art. 331d Abs. 4 OR maximal verpfändbare bzw. realisierbare Anteil des Freizügigkeitsguthabens per 1. August 2021 belief.

Altersjahr zurückgelegt, weshalb Art. 331d Abs. 4 grundsätzlich zur Anwendung gelangt, worauf die Beschwerdegegnerin hinweist (Beschwerdeantwort, S. 4, Ziff. 2.4). Damit konnte die Ehefrau nach derzeitiger Aktenlage nicht ihr gesamtes Freizügigkeitsguthaben verpfänden. Inwieweit daraus in Bezug auf die hier strittigen EL anspruchsausschliessende Mehreinnahmen resultieren blieb ungeklärt und lässt sich damit nach gegenwärtiger Lage der Akten nicht beurteilen. Die Beschwerdegegnerin wird deshalb weiter abzuklären haben, auf welchen Betrag sich der maximal verpfändbare bzw. realisierbare Anteil des Freizügigkeitsguthabens per 1. August 2021 (frühester Zeitpunkt der Anrechnung des Freizügigkeitsguthabens) nach Massgabe von Art. 331d Abs. 4 OR belief.

N3.3. Säule nur bei verfügbarer Auszahlung

Kapitalien des 3. Säule sind im Zusammenhang mit Pfandbestellungen zu Wohnzwecken erst dann als Vermögen zu berücksichtigen, wenn sie grundsätzlich zur Verfügung stehen, d. h. der Berechtigte potenziell über Rückkaufswerte bzw. Auszahlungsoptionen verfügen kann.

Tuttavia, i capitali del 3° pilastro vanno computati quale sostanza soltanto dal momento in cui il beneficiario di prestazioni transitorie o il coniuge avrebbe la possibilità di riscuoterli (N. 3343.04 DPT). A differenza degli averi della previdenza professionale, che beneficiano della protezione accordata dal legislatore per la valutazione della soglia di sostanza (art. 5 cpv. 2 lett. c LPTD) e della sostanza netta (art. 5 cpv. 1 lett. c LPTD e art. 21 cpv. 4 OPTD), i capitali del 3° pilastro possono infatti essere computati nella sostanza se, conformemente all'art. 3 cpv. 1 OPP 3 (Le prestazioni di vecchiaia possono essere versate al più presto cinque anni prima dell'età ordinaria della rendita AVS (art. 21 cpv. 1 LAVS). Esse diventano esigibili al raggiungimento dell'età ordinaria della rendita AVS), si può potenzialmente disporre dei valori di riscatto.   In specie, le citate convenzioni di costituzione in pegno dei diritti del 2° e del 3° pilastro per il finanziamento di una abitazione propria, sottoscritte dal ricorrente e dalla sua coniuge, fanno riferimento all'art. 30b LPP, all'art. 331d CO e all'art. 4 OPP 3.   Gli artt. 30a-30g LPP regolano la promozione della proprietà d'abitazioni e, in particolare, l'art. 30b LPP dispone che l'assicurato può costituire in pegno il diritto alle prestazioni di previdenza o un importo a concorrenza della sua prestazione di libero passaggio conformemente all'art. 331d CO.   Anche l'art. 331d CO concerne la promozione della proprietà d'abitazioni e al capoverso 1 prevede che per la proprietà di un'abitazione ad uso proprio il lavoratore può, al più tardi tre anni prima della nascita del diritto alle prestazioni di vecchiaia, costituire in pegno le sue prestazioni di previdenza o un importo fino a concorrenza della sua prestazione di libero passaggio. Giusta l'art. 331d cpv. 3 CO, per essere valida, la costituzione in pegno deve essere comunicata per scritto all'istituto di previdenza e, per i lavoratori coniugati, è ammessa solamente con il consenso scritto del coniuge (art. 331d cpv. 5 CO). Per l'art. 331d cpv. 6 CO, se la costituzione in pegno avviene prima del sopraggiungere di un caso di previdenza o del pagamento in contanti, trovano applicazione gli artt.
Tuttavia, i capitali del 3° pilastro vanno computati quale sostanza soltanto dal momento in cui il beneficiario di prestazioni transitorie o il coniuge avrebbe la possibilità di riscuoterli (N. 3343.04 DPT). A differenza degli averi della previdenza professionale, che beneficiano della protezione accordata dal legislatore per la valutazione della soglia di sostanza (art. 5 cpv. 2 lett. c LPTD) e della sostanza netta (art. 5 cpv. 1 lett. c LPTD e art. 21 cpv. 4 OPTD), i capitali del 3° pilastro possono infatti essere computati nella sostanza se, conformemente all'art. 3 cpv. 1 OPP 3 (Le prestazioni di vecchiaia possono essere versate al più presto cinque anni prima dell'età ordinaria della rendita AVS (art. 21 cpv. 1 LAVS). Esse diventano esigibili al raggiungimento dell'età ordinaria della rendita AVS), si può potenzialmente disporre dei valori di riscatto.   In specie, le citate convenzioni di costituzione in pegno dei diritti del 2° e del 3° pilastro per il finanziamento di una abitazione propria, sottoscritte dal ricorrente e dalla sua coniuge, fanno riferimento all'art. 30b LPP, all'art. 331d CO e all'art. 4 OPP 3.   Gli artt. 30a-30g LPP regolano la promozione della proprietà d'abitazioni e, in particolare, l'art. 30b LPP dispone che l'assicurato può costituire in pegno il diritto alle prestazioni di previdenza o un importo a concorrenza della sua prestazione di libero passaggio conformemente all'art. 331d CO.   Anche l'art. 331d CO concerne la promozione della proprietà d'abitazioni e al capoverso 1 prevede che per la proprietà di un'abitazione ad uso proprio il lavoratore può, al più tardi tre anni prima della nascita del diritto alle prestazioni di vecchiaia, costituire in pegno le sue prestazioni di previdenza o un importo fino a concorrenza della sua prestazione di libero passaggio. Giusta l'art. 331d cpv. 3 CO, per essere valida, la costituzione in pegno deve essere comunicata per scritto all'istituto di previdenza e, per i lavoratori coniugati, è ammessa solamente con il consenso scritto del coniuge (art. 331d cpv. 5 CO). Per l'art. 331d cpv. 6 CO, se la costituzione in pegno avviene prima del sopraggiungere di un caso di previdenza o del pagamento in contanti, trovano applicazione gli artt.