Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Dokumenttyp
Federal Council Ordinance
Status
In Force
Verabschiedet
21.01.1991
In Kraft seit
01.02.1991
Zuletzt aktualisiert
09.04.2026

922.32

Ordinanza
sulle riserve d’importanza internazionale
e nazionale d’uccelli acquatici e migratori

(ORUAM)

del 21 gennaio 1991 (Stato 1° febbraio 2025)

Sezione 1: Riserve d’importanza internazionale e nazionale di uccelli acquatici e migratori

Art. 1 Scopo

Le riserve d’importanza internazionale e nazionale d’uccelli acquatici e migratori hanno per scopo la protezione e la conservazione degli uccelli migratori e degli uccelli acquatici che vivono tutto l’anno in Svizzera.

Art. 2 Designazione
  1. Sono riserve d’importanza internazionale e nazionale d’uccelli acquatici e migratori quelle enumerate nell’allegato 1.
  2. L’inventario federale delle riserve d’importanza internazionale e nazionale d’uccelli acquatici e migratori (inventario) comprende per ogni zona protetta:
    1. una rappresentazione cartografica del perimetro e una descrizione della zona;
    2. lo scopo della protezione;
    3. le disposizioni particolari e la loro durata di validità (art. 5 e 6);
    4. eventualmente, un perimetro all’esterno della zona protetta, nel quale sono indennizzati i danni causati dalla selvaggina.
  3. L’inventario, parte integrante della presente ordinanza, non è pubblicato nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU), bensì esclusivamente in forma elettronica nel sito Internet dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM)(art. 5 della L del 18 giu. 2004sulle pubblicazioni ufficiali).
Art. 3 Modifiche minime

D’intesa con i Cantoni, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni ha facoltà di arrecare lievi modifiche alla designazione degli oggetti, a condizione che la diversità delle specie sia protetta.Sono considerate lievi:

  1. la modifica del perimetro per un massimo del cinque per cento della superficie dell’oggetto;
  2. la riduzione del perimetro per un massimo del dieci per cento della superficie dell’oggetto se il perimetro viene ampliato con una superficie nuova almeno equivalente.
Art. 4 Misure particolari in caso di soppressione o di modificazione di zone protette

Nelle zone riaperte alla caccia, i Cantoni provvedono affinché l’attività venatoria sia in un primo tempo praticata con moderazione e espletata appieno soltanto dopo un periodo di transizione appropriato.

Sezione 2: Protezione della diversità delle specie e dei biotopi

Art. 5 Protezione delle specie
  1. Nelle riserve d’uccelli acquatici e migratori valgono le seguenti disposizioni generali:
    1. la caccia è vietata;
    2. gli animali non devono essere disturbati, braccati o attirati fuori della zona;
    bbis. il foraggiamento degli animali selvatici e la posa di lecche saline sono vietati. I Cantoni possono accordare deroghe nelle zone residenziali; c. i cani devono essere condotti al guinzaglio; ne sono esclusi i cani d’utilità impiegati nell’agricoltura; d. è vietato portare seco o conservare armi e trappole. I Cantoni possono autorizzare eccezioni per persone che abitano all’interno della zona. Le persone autorizzate a cacciare o obbligate al servizio militare hanno il diritto, rispettivamente durante la caccia o per adempiere gli obblighi militari (servizio, tiro e ispezione obbligatori), di attraversare la zona lungo sentieri o strade muniti di armi scariche; e. gli esercizi militari con munizioni di guerra o d’esercizio come pure il decollo e l’atterraggio di aeromobili militari per scopi d’istruzione e addestramento sono vietati. Sono fatte salve l’utilizzazione vincolata da contratto di speciali poligoni di tiro e impianti militari nonché le regolamentazioni derogatorie per gli aeromobili militari stabilite dalle Forze aeree d’intesa con l’UFAM; f. sono vietati il decollo e l’atterraggio di aeromobili civili con occupanti, eccetto nell’ambito dell’esercizio di aerodromi esistenti e fatte salve le disposizioni degli articoli 19 capoverso 3 lettera a, nonché 28 capoverso 1 dell’ordinanza del 14 maggio 2014sugli atterraggi esterni; fbis. la circolazione di aeromobili civili senza occupanti è vietata; sono fatti salvi gli interventi di polizia e gli interventi per il salvataggio di persone; i Cantoni possono inoltre autorizzare eccezioni per: 1. la ricerca scientifica, 2. programmi di monitoraggio degli effettivi di animali e dei biotopi, 3. ispezioni di infrastrutture, 4. fotografie e video realizzati nell’ambito di una manifestazione autorizzata secondo il capoverso 2, nonché per fotografie e video di interesse pubblico, 5. il salvataggio di cuccioli di capriolo; g. la pratica del kitesurf o l’impiego di attrezzature analoghe come pure la pratica del modellismo navale sono vietati; h. i Cantoni possono autorizzare misure speciali di promozione e protezione del patrimonio ittico (misure di gestione alieutica), nella misura in cui ciò non comprometta l’obiettivo delle riserve d’uccelli acquatici e migratori.
  2. L’organizzazione di gare sportive o altre manifestazioni collettive è ammessa soltanto se non compromette lo scopo della protezione. Gli organizzatori necessitano di un’autorizzazione cantonale.
  3. Sono fatte salve le disposizioni particolari di cui all’articolo 2 capoverso 2, nonché i provvedimenti di cui agli articoli 8−10 e 12.
Art. 6 Protezione dei biotopi
  1. Nell’adempimento dei loro compiti, la Confederazione e i Cantoni provvedono affinché sia tenuto conto degli obiettivi della protezione delle riserve di uccelli acquatici e migratori. Se, nel caso concreto, vi sono altri interessi, la decisione è presa ponderando i diversi interessi in causa. 1bis. Se l’esecuzione compete ad autorità federali diverse dall’UFAM, la collaborazione di quest’ultimo è retta dagli articoli 62a e 62b della legge federale del 21 marzo 1997sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.
  2. Le riserve di uccelli acquatici e migratori devono essere prese in considerazione durante l’elaborazione dei piani direttori e dei piani di utilizzazione.
  3. Sono fatte salve le disposizioni più severe o di altro tenore per la protezione dei biotopi di cui all’articolo 2 capoverso 2 della presente ordinanza o agli articoli 18 e seguenti della legge federale del 1° luglio 1966sulla protezione della natura e del paesaggio.
Art. 7 Segnaletica e informazione
  1. I Cantoni provvedono affinché i titolari di una patente di caccia e il pubblico siano informati sulle riserve di uccelli acquatici e migratori.
  2. Essi provvedono a segnalare in loco le riserve d’uccelli acquatici e migratori.
  3. Alle entrate principali delle riserve come pure, nel caso di biotopi particolarmente degni di protezione all’interno di queste zone, vanno collocati pannelli con indicazioni sulla zona protetta, sullo scopo della protezione e sui principali provvedimenti.

Sezione 3: Danni causati dalla selvaggina

Art. 8 Prevenzione dei danni causati dalla selvaggina
  1. I sorveglianti delle riserve di uccelli acquatici e migratori possono, per ordine del servizio cantonale competente, prendere in ogni tempo provvedimenti contro determinati animali selvatici cacciabili che causino danni considerevoli.
  2. Per il resto sono valide le disposizioni cantonali concernenti la prevenzione dei danni causati dalla selvaggina.
Art. 9 Provvedimenti particolari
  1. Nelle riserve d’uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni animali appartenenti a specie cacciabili, qualora ciò sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità della specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati e a condizione che non venga compromessa la realizzazione degli scopi della protezione. 1bis. Le condizioni di cui al capoverso 1 devono essere verificate in particolare sulla base dei seguenti criteri:
    1. l’entità della popolazione animale interessata dal provvedimento all’interno e nelle immediate vicinanze della zona protetta;
    2. la natura, l’entità e l’area interessata dal pericolo o dal danno;
    3. la riconducibilità del pericolo o del danno agli effettivi di specie animali da regolare che vivono all’interno della zona protetta;
    4. la possibilità di adottare misure più protettive per l’eliminazione del pericolo o per la prevenzione del danno;
    5. i possibili effetti indesiderati dell’intervento sulla zona protetta.
    1ter. Se tali provvedimenti per la zona protetta interessata non sono già ammessi secondo l’articolo 2 capoverso 2, devono essere: a. per le riserve d’importanza internazionale d’uccelli acquatici e migratori: previamente autorizzati dall’UFAM; b. per le riserve d’importanza nazionale d’uccelli acquatici e migratori: previamente sottoposti a un’indagine conoscitiva da parte dell’UFAM.
  2. Il servizio cantonale competente provvede a coordinare tali provvedimenti con i servizi cantonali della protezione della natura e delle foreste.
  3. Per l’esecuzione di questi provvedimenti i Cantoni possono far capo, oltre che ai sorveglianti delle riserve, anche ai guardiani della selvaggina, ai guardiacaccia e ai cacciatori autorizzati.
Art. 9a Prevenzione dei danni causati dai cormorani

Per prevenire i danni causati dai cormorani agli attrezzi da pesca nell’ambito della pesca professionale, l’UFAM emana, su domanda dei Cantoni e in collaborazione con gli stessi, un aiuto all’esecuzione per la prevenzione dei danni, la stima dei danni, la regolazione delle colonie nelle riserve d’uccelli acquatici e migratori, nonché per il coordinamento intercantonale.

Art. 10 Abbattimenti selettivi e provvedimenti contro gli animali non indigeni
  1. I sorveglianti delle riserve d’uccelli acquatici e migratori possono abbattere in qualsiasi momento animali malati o feriti, se ciò è necessario per prevenire la diffusione di malattie o per ragioni legate alla protezione degli animali. 1bis. Prendono i provvedimenti contro gli animali non indigeni di cui all’articolo 8biscapoverso 5 dell’ordinanza del 29 febbraio 1988sulla caccia.
  2. Annunciano immediatamente tali abbattimenti e provvedimenti al servizio cantonale competente.
Art. 10a Rendiconto

I Cantoni presentano ogni anno all’UFAM un rapporto sui provvedimenti adottati secondo gli articoli 8–10.

Sezione 4: Sorveglianti delle riserve

Art. 11 Statuto e nomina
  1. I Cantoni designano uno o più sorveglianti per ogni riserva d’uccelli acquatici e migratori. Conferiscono loro i diritti di polizia giudiziaria secondo l’articolo 26 della legge sulla caccia.
  2. I sorveglianti delle riserve d’uccelli acquatici e migratori fanno parte del personale cantonale.
  3. Sono subordinati al servizio cantonale competente.
  4. Sono nominati dal Cantone. L’UFAM dev’essere consultato preventivamente.
  5. Se le riserve di uccelli acquatici e migratori sono in prossimità delle frontiere nazionali, i compiti di polizia della caccia devono essere affidati anche alle guardie di confine.
Art. 12 Compiti
  1. Il servizio cantonale competente affida i compiti seguenti ai sorveglianti delle riserve:
    1. esecuzione dei compiti di polizia della caccia secondo la legge sulla caccia;
    2. censimento e sorveglianza delle popolazioni d’animali selvatici nella riserva;
    3. partecipazione alla pianificazione, alla cura e alla manutenzione di particolari biotopi;
    4. demarcazione e segnaletica in loco delle riserve;
    5. informazione, gestione e sorveglianza dei visitatori della riserva;
    6. partecipazione alla pianificazione di misure di prevenzione contro i danni causati dalla selvaggina, nonché all’esecuzione di questi provvedimenti;
    fbis. coordinamento e sorveglianza di provvedimenti particolari per la regolazione degli animali appartenenti a specie cacciabili (art. 9); g. organizzazione ed esecuzione della ricerca di animali feriti nella riserva; h. allacciamento di contatti, informazione e collaborazione con i rappresentanti dei Comuni, dell’agricoltura e della selvicoltura, della protezione della natura e del paesaggio, nonché della caccia; i. difesa degli interessi della protezione delle specie all’atto dell’elaborazione dei piani direttori e dei piani d’utilizzazione comunali e regionali, nella misura in cui questi ultimi concernano la riserva; k. presa di contatto con i servizi regionali responsabili delle piazze d’armi e dei poligoni di tiro, nella misura in cui la riserva ne sia coinvolta, e consulenza ai comandanti di truppe in loco; l. sostegno alle ricerche scientifiche e collaborazione alle medesime, d’intesa con il servizio cantonale competente.
  2. °Il servizio cantonale competente può, di propria iniziativa o su domanda dell’UFAM, affidare altri compiti ai sorveglianti delle riserve. Per la sorveglianza delle riserve può ricorrere ad altri specialisti.
  3. I sorveglianti delle riserve tengono un diario sui lavori eseguiti.
  4. Sull’adempimento di questi compiti viene fatto rapporto ogni anno all’UFAM.
Art. 13 Formazione
  1. I Cantoni si occupano della formazione di base dei sorveglianti delle riserve.
  2. L’UFAM organizza corsi di perfezionamento sui problemi particolari relativi alle riserve degli uccelli acquatici e migratori.

Sezione 5: Indennitàe aiuti finanziari

Art. 14 Indennità per la sorveglianza
  1. L’ammontare delle indennità globali per la sorveglianza nelle riserve d’uccelli acquatici e migratori è negoziato tra l’UFAM e il Cantone interessato. È stabilito in base:
    1. all’importanza internazionale o nazionale delle riserve;
    2. ai costi della formazione di base e dell’equipaggiamento, nonché del rinforzo temporaneo oppure del personale ausiliario per gli addetti alla sorveglianza delle riserve;
    3. all’infrastruttura necessaria per la sorveglianza e per la segnaletica in loco delle riserve;
    4. ai piani di utilizzazione allestiti con la partecipazione dell’UFAM e volti a prevenire disturbi rilevanti.
  2. Il sussidio di base annuo è fissato come segue:
    1. per tutte le riserve d’importanza internazionale: 28 000 franchi;
    2. per tutte le riserve d’importanza nazionale: 14 000 franchi.
Art. 15 Indennità per danni arrecati dalla selvaggina
  1. Indennità globali sono accordate per coprire i costi:
    1. del risarcimento di danni arrecati dalla selvaggina in una riserva d’uccelli acquatici o all’interno di un perimetro designato secondo l’articolo 2 capoverso 2 nel quale sono indennizzati i danni causati dalla selvaggina;
    2. della prevenzione di tali danni.
  2. L’ammontare delle indennità è stabilito in base:
    1. all’importanza internazionale o nazionale delle riserve;
    2. in via eccezionale, all’entità dei danni superiori alla media.
  3. L’ammontare delle indennità è negoziato tra l’UFAM e il Cantone interessato.
  4. Non è versata alcuna indennità o ne viene chiesta la restituzione se non sono stati presi i provvedimenti di cui all’articolo 8 o 9, sebbene siano necessari e opportuni.
Art. 15 a Aiuti finanziari per misure di conservazione delle specie e dei biotopi

L’ammontare degli aiuti finanziari globali per i costi di pianificazione e di attuazione delle misure di conservazione delle specie e dei biotopi nelle riserve di cui all’allegato 1 e nelle riserve secondo l’articolo 11 capoverso 4 della legge sulla caccia è concordato tra la Confederazione e i Cantoni interessati e dipende dall’entità, dalla qualità, dalla complessità e dall’efficacia delle misure.

Art. 16

Abrogato

Art. 16a Competenza e procedura
  1. L’UFAM stipula gli accordi programmatici con l’autorità cantonale competente.
  2. L’UFAM emana direttive relative alla procedura in materia di accordi programmatici, nonché alle informazioni e ai documenti riguardanti l’oggetto dell’accordo programmatico.
  3. Per il pagamento del sussidio, la rendicontazione e il controllo, nonché per l’adempimento parziale dell’obbligo di rendicontazione e di fornitura delle prestazioni si applicano per analogia gli articoli 10–11 dell’ordinanza del 16 gennaio 1991sulla protezione della natura e del paesaggio.

Sezione 6: Entrata in vigore

Art. 17

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 1991.

Allegato 1(art. 2 cpv. 1)

Riserve d’importanza internazionale

N.LocalitàCantone(i)IscrizioneRevisione(i)
1ErmatingerbeckenTG1991
2Stein am RheinSH, TG19912001/2009
3KlingnauerstauseeAG19912009
4Fanel – Chablais de Cudrefin, Pointe de MarinBE, FR,
VD, NE
19912001/2009/2015
5Chevroux jusqu’à PortalbanFR, VD19912001/2015/2023
6Yvonand jusqu’à CheyresFR, VD19912001/2015
7Grandson jusqu’à Champ-PittetVD19912001/2015
8Les GrangettesVD, VS19912001/2009
9Rade et Rhône genevoisGE19912001/2009
11Rive droite du Petit-LacGE, VD20012015

Riserve d’importanza nazionale

N.LocalitàCantone(i)IscrizioneRevisione(i)
101Col de BretoletVS19912001
102WitiBE, SO19922001
103Alter Rhein: ThalSG20012015
104Rorschacher Bucht/ArbonSG2001
105Zürich – Obersee: Guntliweid bis
Bätzimatt
SZ2001
106Reuss: Bremgarten – Zufikon bis
Brücke Rottenschwil
AG20012009
108Kanderdelta bis HilterfingenBE2001
109Wohlensee
(Halenbrücke bis Wohleibrücke)
BE2001
110Stausee NiederriedBE2001
111Hagneckdelta und St. PetersinselBE20012009
112Häftli bei BürenBE2001
113Aare bei Solothurn und Naturschutzreservat Aare FlumenthalSO2001
114Plaine de l’Orbe – ChavornayVD20012015
115SalavauxVD2001
117Pointe de PromenthouxVD20012009
118Rive gauche du Petit-LacGE20012015
119Bolle di MagadinoTI20012015
120PfäffikerseeZH20092015
121GreifenseeZH20092015
122Neeracher RiedZH20092015
123WauwilermoosLU2009
124Lac de PérollesFR20092015
125Lac de la Gruyère à BrocFR2009
126Chablais (Lac de Morat)FR2009
127Benkner-, Burger- und Kaltbrunner-RietSG20092015

Zitiert in

Decisioni

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