312.51
Ordinanza
concernente l’aiuto alle vittime di reati
(OAVI)
del 27 febbraio 2008 (Stato 1° gennaio 2025)
Sezione 1: Redditi determinanti
Art. 1 Principio ed eccezioni
(art. 6 LAV)
- I redditi determinanti sono calcolati secondo l’articolo 11 capoversi 1 e 3 della legge federale del 6 ottobre 2006sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC) e le rispettive prescrizioni federali.
- In deroga al capoverso 1:
a. sono da computare in ragione dei due terzi, una volta dedotta la franchigia secondo l’articolo 11 capoverso 1 lettera a LPC:
1. i redditi secondo l’articolo 11 capoverso 1 lettere d–h LPC,
2. la prestazione complementare annua secondo l’articolo 9 capoverso 1 LPC;
b. la sostanza netta è computata in ragione di un decimo, nella misura in cui superi il doppio della franchigia determinante secondo l’articolo 11 capoverso 1 lettera c LPC;
c. gli assegni per grandi invalidi delle assicurazioni sociali non sono computati.
Art. 2 Economie domestiche di più persone
(art. 6 LAV)
- L’importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale per i coniugi secondo l’articolo 10 capoverso 1 lettera a numero 2 LPCe le franchigie per i coniugi secondo l’articolo 11 capoverso 1 lettere a e c LPC si applicano anche ai partner registrati o ad altre persone che convivono stabilmente.
- I redditi determinanti di coniugi, partner registrati o di persone che convivono stabilmente sono sommati.
- Se l’avente diritto è minorenne o in formazione, i suoi redditi determinanti sono sommati a quelli dei genitori che vivono nella stessa economia domestica.
- Se le circostanze lo giustificano, i redditi dell’autore del reato che vive nella stessa economia domestica non sono presi in considerazione.
Sezione 2: Calcolo dei contributi alle spese
Art. 3
(art. 16 lett. b LAV)
Se i redditi determinanti dell’avente diritto si situano tra il doppio dell’importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale (doppio dell’importo LPC) e il quadruplo di tale importo, il contributo alle spese per l’aiuto a più lungo termine fornito da terzi (spese) è calcolato come segue:
Sezione 3: Contributo forfettario per prestazioni fornite dai consultori in assenza di un accordo intercantonale
Art. 4
(art. 18 LAV)
- Se non esiste un accordo tra due Cantoni, il Cantone che ha versato le prestazioni può esigere dall’altro Cantone un contributo forfettario per ogni persona che, in quanto vittima o congiunto:
- ha ricevuto una consulenza di almeno 30 minuti, un altro aiuto o un contributo alle spese per l’aiuto a più lungo termine fornito da terzi; e
- aveva il suo domicilio civile nell’altro Cantone quando si è rivolta al consultorio.
- Il contributo forfettario ammonta a 1267 franchi.Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) fissa il contributo ogni cinque anni civili.Sono determinanti:
- il numero dei casi trattati dai consultori secondo l’ultima statistica sull’aiuto alle vittime; e
- gli oneri dei Cantoni, per l’anno precedente, per le spese d’esercizio dei consultori e le spese per l’aiuto immediato e l’aiuto a più lungo termine.
- Su richiesta, i Cantoni forniscono all’UFG i dati necessari per determinare le spese.
Sezione 4: Indennizzo da parte del Cantone
Art. 5 Spese di patrocinio
(art. 19 cpv. 3 LAV)
Le spese di patrocinio possono essere fatte valere esclusivamente come aiuto immediato o aiuto a più lungo termine.
Art. 6 Calcolo dell’indennizzo
(art. 20 cpv. 2 lett. b LAV)
Se i redditi determinanti dell’avente diritto si situano tra l’importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale (importo LPC) e il quadruplo di tale importo, l’indennizzo è calcolato come segue:
Art. 7 Rimborso dell’acconto
(art. 21 LAV)
- Se la domanda d’indennizzo è respinta, il richiedente deve rimborsare l’acconto.
- Se l’indennizzo è inferiore all’acconto, deve rimborsare la differenza.
- Il Cantone può rinunciare al rimborso se questo esponesse il richiedente a una situazione difficile.
Sezione 5: Prestazioni finanziarie e compiti della Confederazione
Art. 8 Formazione
(art. 31 LAV)
- La Confederazione promuove con aiuti finanziari, a livello svizzero o almeno per un’intera regione linguistica, programmi di formazione per:
- il personale dei consultori;
- il personale dei tribunali e della polizia;
- altre persone incaricate dell’aiuto alle vittime.
- Nei limiti dei crediti stanziati, l’UFG assegna gli aiuti finanziari sotto forma di importi forfettari, che in media coprono al massimo due terzi dei costi del programma di formazione.
Art. 9 Eventi straordinari
(art. 32 LAV)
- In caso di eventi straordinari, l’UFG provvede al necessario coordinamento in materia di aiuto alle vittime.
- L’Assemblea federale decide in merito alle indennità secondo l’articolo 32 capoverso 1 LAV.
Art. 10 Valutazione
(art. 33 LAV)
- L’UFG determina la data, l’oggetto della valutazione e il modo di procedere.
- I Cantoni forniscono all’UFG le informazioni necessarie alla valutazione.
Art. 11 Cooperazione internazionale
L’UFG è l’autorità centrale designata secondo l’articolo 12 della Convenzione europea del 24 novembre 1983relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti.
Sezione 6: Disposizioni finali
Art. 12 Abrogazione e modifica del diritto previgente
- L’ordinanza del 18 novembre 1992concernente l’aiuto alle vittime di reati è abrogata.
- …
Art. 13 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009.