Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Dokumenttyp
Federal Council Ordinance
Status
In Force
Verabschiedet
31.10.2012
In Kraft seit
01.01.2013
Zuletzt aktualisiert
09.04.2026

742.412

Ordinanza
concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia
e tramite impianti di trasporto a fune

(RSD)

del 31 ottobre 2012 (Stato 1° gennaio 2026)

Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione
  1. La presente ordinanza disciplina il trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune.
  2. Essa si applica:
    1. alle persone fisiche e giuridiche che producono, trasportano, imballano, riempiono, spediscono, caricano, scaricano o ricevono merci pericolose;
    2. ai produttori e agli utilizzatori di imballaggi, cisterne o mezzi adibiti al trasporto di merci pericolose;
    3. ai gestori di infrastrutture ferroviarie e impianti di trasporto a fune.
Art. 2 Rapporto con l’ordinanza sugli addetti alla sicurezza

Alle persone fisiche e giuridiche che trasportano, imballano, riempiono, spediscono, caricano o scaricano merci pericolose si applicano anche le disposizioni contenute nell’ordinanza del 15 giugno 2001sugli addetti alla sicurezza.

Art. 3 Diritto internazionale
  1. Al trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune si applica, anche nel traffico nazionale, il regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID), appendice C alla Convenzione del 9 maggio 1980relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) nella versione del Protocollo del 3 giugno 1999.
  2. La versione del RID attualmente in vigore è indicata nell’allegato 1.
Art. 4 Autorità competenti

Le autorità competenti ai sensi del RID sono:

  1. l’Ispettorato federale della sicurezza nucleare per l’approvazione dei modelli di colli nonché delle spedizioni di materiali radioattivi secondo le disposizioni relative alle merci pericolose;
  2. l’Ufficio federale dei trasporti (UFT) o un servizio designato da quest’ultimo per tutti gli altri casi.
Art. 5 Eccezioni e deroghe
  1. Le eccezioni e le deroghe al RID e le altre prescrizioni applicabili soltanto ai trasporti nazionali sono disciplinate nell’allegato 2.1 per le ferrovie e nell’allegato 2.2 per gli impianti di trasporto a fune.
  2. Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) può adeguare gli allegati 2.1 e 2.2 alle nuove condizioni.
  3. L’UFT può convenire deroghe temporanee secondo la sezione 1.5.1 RID con le autorità competenti di altri Stati contraenti il RID.
  4. In singoli casi l’UFT può ammettere eccezioni alla presente ordinanza, a condizione che ne siano salvaguardate le finalità.
  5. Per chiedere eccezioni o deroghe alle prescrizioni riguardanti la classificazione delle merci pericolose secondo la parte 2 RID, insieme alla domanda il richiedente deve presentare un rapporto di perizia. Tale rapporto deve essere redatto da periti in possesso dei requisiti indicati nell’allegato 3 dell’ordinanza del 31 ottobre 2012sui mezzi di contenimento per merci pericolose.
Art. 6 Modifiche del RID
  1. L’UFT decide se approvare le eventuali modifiche apportate al RID.
  2. Il DATEC adegua l’allegato 1 alle modifiche del RID.
Art. 7 Obbligo d’informare

Le persone che rientrano nel campo d’applicazione della presente ordinanza devono fornire all’autorità competente tutte le informazioni necessarie all’esecuzione della presente ordinanza e consentire a detta autorità l’accesso all’azienda per i necessari sopralluoghi.

Art. 8 Infrazioni alle disposizioni sulla spedizione della merce

È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque:

  1. affida al trasporto o trasporta merci pericolose che, secondo l’allegato 2.1 o 2.2 della presente ordinanza oppure secondo la parte 2 o 4 RID, non è consentito trasportare;
  2. affida al trasporto merci pericolose senza accertarsi che il trasporto venga eseguito secondo l’allegato 2.1 o 2.2 della presente ordinanza oppure secondo i capitoli 7.1–7.4 RID;
  3. disattende o adempie in modo insufficiente gli obblighi di sicurezza e di documentazione nonché gli altri obblighi di cui agli allegati 2.1 e 2.2 della presente ordinanza oppure ai capitoli 1.4, 1.7 e 5.4 RID;
  4. affida al trasporto merci pericolose senza informare il vettore circa il loro stato, la loro natura e la loro classificazione.
Art. 9 Infrazioni alle disposizioni sulla manipolazione della merce

È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque:

  1. imballa, riempie, carica o scarica merci pericolose senza aver osservato gli obblighi di cui al capitolo 1.4 o 1.7 RID; la stessa pena è applicabile al responsabile di queste operazioni che non si sia accertato dell’adempimento di tali obblighi;
  2. preposto al carico e allo scarico di un veicolo, omette di adottare le misure di sicurezza adeguate quando lo spargimento di una sostanza può causare danni all’ambiente;
  3. disattende o adempie in modo insufficiente gli obblighi di notifica di cui alla sezione 1.8.5 RID.
Art. 10 Infrazioni alle disposizioni sul trasporto della merce

È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque:

  1. trasporta o affida al trasporto merci pericolose con una cisterna non rispondente alle esigenze particolari concernenti la costruzione e l’equipaggiamento secondo l’allegato 2.1 o 2.2 della presente ordinanza oppure secondo la parte 4, la parte 6 o il capitolo 1.6 RID, o utilizza mezzi di trasporto non controllati secondo le norme;
  2. disattende o adempie in modo insufficiente gli obblighi di sicurezza, di notifica o di documentazione nonché gli altri obblighi di cui agli allegati 2.1 e 2.2 della presente ordinanza oppure ai capitoli 1.4, 1.7 e 5.4 o alla sezione 1.8.5 RID;
  3. disattende le prescrizioni relative al contrassegno e all’identificazione dei veicoli che trasportano o hanno trasportato merce pericolosa secondo l’allegato 2.1 o 2.2 della presente ordinanza oppure secondo la parte 5 RID.
Art. 11 Esecuzione

L’UFT esegue la presente ordinanza.

Art. 12 Abrogazione e modifica del diritto vigente

L’abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell’allegato 3.

Art. 13 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013.

Allegato 1(art. 3 cpv. 2)

Versione applicabile del RID

Si applicano le prescrizioni del RID 2025.Allegato 2.1(art. 5 cpv. 1)

Deroghe a singole prescrizioni del RID per il trasporto di merci pericolose per ferrovia nel traffico nazionale

Numeri delle prescrizioni del RIDPrescrizioni deroganti al RID per il trasporto di merci pericolose per ferrovia nel traffico nazionale
1.1.4.4I veicoli stradali trasportati per ferrovia (trasporto combinato) nonché il loro contenuto devono soddisfare anche i requisiti dell’allegato 3 dell’ordinanza del 29 novembre 2002concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR).
2.2.1.2Gli esplosivi che sono destinati all’impiego su pendii a rischio valanga e che devono essere trasportati pronti per l’uso non soggiacciono alle prescrizioni del RID se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
– il trasporto avviene direttamente dal luogo di deposito al luogo di impiego previsto;
– gli esplosivi sono imballati, caricati e scaricati dai responsabili degli esplosivi;
– il trasporto è accompagnato dai responsabili degli esplosivi;
– il trasporto avviene nell’ambito di una corsa di servizio al di fuori dell’orario pubblicato;
– oltre ai responsabili degli esplosivi, sul mezzo di trasporto (treno, impianto a fune) è presente solo il personale necessario per l’esecuzione del trasporto stesso;
– i responsabili degli esplosivi dispongono del permesso necessario secondo gli articoli 51–60 dell’ordinanza del 27 novembre 2000sugli esplosivi.
4.1.4.1 P200 (9)I recipienti destinati alle immersioni sottomarine che contengono gas dei codici di classificazione 1A e 1O devono essere sottoposti a un esame visivo ogni due anni e mezzo e a un controllo periodico completo ogni cinque anni.
5.3.1.2 5.3.6Al posto delle placche e del marchio «materia pericolosa per l’ambiente», le casse mobili usate esclusivamente per il trasporto di colli possono essere munite di pannelli color arancio. I pannelli color arancio devono essere apposti su entrambe le fiancate delle casse mobili e soddisfare i requisiti RID 5.3.2.1.8, 5.3.2.2.1, 5.3.2.2.4 e 5.3.2.2.5. Non è consentita alcuna segnalazione alternativa come fogli autoadesivi, pitture o mediante ogni altro procedimento equivalente. Le casse mobili che trasportano:
– colli contenenti materie o oggetti della classe 1 (salvo la divisione 1.4, gruppo di compatibilità S) oppure
– materiale radioattivo della classe 7 in imballaggi o grandi imballaggi (salvo i colli esonerati) devono essere munite delle apposite placche su entrambe le fiancate e a ogni estremità. Se al posto delle placche conformi ai modelli n. 2.1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 o 5.2 sono apposti pannelli color arancio, rimane applicabile la distanza di protezione secondo la sezione 7.5.3 RID.
5.3.1.3Se alle casse mobili al posto delle placche e del marchio «materia pericolosa per l’ambiente» sono apposti pannelli color arancio e questi non sono visibili all’esterno del carro, devono essere apposti pannelli color arancio anche su entrambe le fiancate del carro. Non è consentita alcuna segnalazione alternativa come fogli autoadesivi, pitture o mediante ogni altro procedimento equivalente.
5.3.1.5 5.3.6Al posto delle placche e del marchio «materia pericolosa per l’ambiente», i carri usati esclusivamente per il trasporto di colli possono essere muniti di pannelli color arancio. I pannelli color arancio devono essere apposti su entrambe le fiancate dei carri e soddisfare i requisiti RID 5.3.2.1.8, 5.3.2.2.1, 5.3.2.2.4 e 5.3.2.2.5. Non è consentita alcuna segnalazione alternativa come fogli autoadesivi, pitture o mediante ogni altro procedimento equivalente. I carri che trasportano:
– colli contenenti materie o oggetti della classe 1 (salvo la divisione 1.4, gruppo di compatibilità S) oppure
– materiale radioattivo della classe 7 in imballaggi o grandi imballaggi (salvo i colli esonerati) devono essere muniti delle apposite placche su entrambe le fiancate. Se al posto delle placche conformi ai modelli n. 2.1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 o 5.2 sono apposti pannelli color arancio, rimane applicabile la distanza di protezione secondo la sezione 7.5.3 RID.
5.4.1.1.1Per designare la merce nel documento di trasporto si può procedere come segue: Ad eccezione delle materie e degli oggetti della classe 7, è ammessa una rubrica collettiva a condizione che al documento di trasporto sia allegata una lista (p. es. una bolla di consegna o un «titolo per il trasporto stradale») contenente le indicazioni prescritte in 5.4.1.1.1 RID. La rubrica collettiva deve essere completata dall’abbreviazione «RSD» e dal rinvio «cfr. lista allegata» (p. es. «sostanze chimiche RSD, cfr. lista allegata»). Non è necessario riportare una croce nel documento di trasporto.
6I container-cisterna cubici (precedentemente denominati «contenitoricisterna») ammessi per il trasporto di determinate sostanze secondo le prescrizioni del numero 1.2.8.5 dell’appendice X RSD, in vigore fino al 31 dicembre 1987, possono essere riutilizzati come contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa (IBC) per il trasporto di tali sostanze a condizione che soddisfino le prescrizioni del RID: 6.5.3, 6.5.4.4, 6.5.4.5 e 6.5.5.1 (eccezion fatta per 6.5.5.1.5 e 6.5.5.1.6). Container-cisterna di cantiere: I container-cisterna di cantiere possono essere impiegati per il trasporto di carburante diesel (n. ONU 1202) se conformi alle prescrizioni dei capitoli 1.6, 4.8 e 6.14 dell’appendice 1 SDR relative alla costruzione, all’uso e ai controlli. La sezione 7.5.7 RID si applica per analogia.

Deroghe a singole prescrizioni del RID per il trasporto di merci pericolose tramite impianti di trasporto a fune nel traffico nazionale

In aggiunta alle deroghe elencate nell’allegato 2.1, al trasporto di merci pericolose tramite impianti di trasporto a fune nel traffico nazionale si applicano le seguenti deroghe:| Numeri delle prescrizioni del RID | Prescrizioni deroganti al RID per il trasporto di merci pericolose tramite impianti di trasporto a fune nel traffico nazionale | | --- | --- | | 1.10.3 | Le prescrizioni relative al piano di sicurezza non sono applicabili. | | 3.3 | La prescrizione speciale 640 non è applicabile al trasporto di diesel, gasolio e olio da riscaldamento leggero (ONU 1202). | | 3.4.13 a) | Le prescrizioni non sono applicabili. | | 5.2.1.8 | Le prescrizioni riguardanti la caratterizzazione di colli contenenti materie pericolose per l’ambiente secondo i criteri del capoverso 2.2.9.1.10 RID non sono applicabili. | | 5.3.1.3 5.3.1.4 5.3.1.5 5.3.1.6 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.3.5 | Cabine e seggiole di impianti di trasporto a fune non soggiacciono alle prescrizioni riguardanti la caratterizzazione. Le prescrizioni riguardanti la caratterizzazione di container, grandi container, CGEM, container-cisterna e cisterne mobili con il marchio «materia pericolosa per l’ambiente» secondo i criteri del capoverso 2.2.9.1.10 RID non sono applicabili. | | 5.4 | Le prescrizioni non sono applicabili. | | 6.5.4.4.1 b) | Le prescrizioni relative all’ispezione non sono applicabili agli IBC e ai container-cisterna cubici di cui all’allegato 2.1 della presente ordinanza destinati al trasporto di diesel, gasolio e olio da riscaldamento leggero (ONU 1202). | | 6.5.4.4.2 b) | Gli IBC e i container-cisterna cubici di cui all’allegato 2.1 della presente ordinanza destinati al trasporto di diesel, gasolio e olio da riscaldamento leggero (ONU 1202) devono essere sottoposti a una appropriata prova di tenuta ad intervalli non superiori a cinque anni. | | 6.8.2 | Le cisterne devono soddisfare le prescrizioni del RID o le prescrizioni dell’Accordo del 30 settembre 1957relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR). | | 6.8.2.4.3 | Le prescrizioni del RID e dell’ADR relative ai controlli intermedi non sono applicabili alle cisterne destinate al trasporto di diesel, gasolio e olio da riscaldamento leggero (ONU 1202). | | 7.5.3 | Le prescrizioni non sono applicabili. |Allegato 3(art. 12)

Abrogazione e modifica del diritto vigente

IL’ordinanza del DATEC del 3 dicembre 1996concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune è abrogata.IILe ordinanze qui appresso sono modificate come segue:.

Zitiert in

Decisioni

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