831.135.1
(OMAV)
del 28 agosto 1978 (Stato 1° gennaio 2024)
La presente ordinanza definisce il diritto degli assicurati all’assegnazione di mezzi ausiliari conformemente all’articolo 43terdella legge federale del 20 dicembre 1946sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).
Il diritto alle prestazioni inizia al più presto il primo giorno del mese a partire dal quale è percepita la totalità della rendita di vecchiaia, al più tardi con il raggiungimento dell’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS. Esso si estingue allorché le condizioni non sono più adempite.
I beneficiari di una rendita di vecchiaia domiciliati in svizzera, assegnatari di mezzi ausiliari o di sussidi per le spese ai sensi degli articoli 21 e 21terdella legge del 19 giugno 1959sull’assicurazione per l’invalidità (LAI) nel momento in cui nasce il diritto a una rendita AVS continuano ad averne diritto nella medesima misura fintanto che le condizioni determinanti sono adempite e salvo disposizioni contrarie della presente ordinanza. Per il resto, le corrispondenti disposizioni dell’assicurazione per l’invalidità sono applicabili per analogia.
L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali può concludere convenzioni con gli istituti per l’aiuto alla vecchiaia o con i fornitori di mezzi ausiliari per la consegna di mezzi ausiliari.
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La modificazione del 25 maggio 1992 si applica a ogni ufficio AI e alle casse di compensazione a decorrere dall’entrata in vigore della legge cantonale d’introduzione (disp. trans. della modifica della LAI del 22 mar. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992).
Allegato
1 … 2 … 4 Calzature 4.51 Scarpe ortopediche su misura e scarpe ortopediche fabbricate in serie inclusi i costi di produzione, allorché sono adattate individualmente a una forma o a una funzione patologica del piede, oppure sostituiscono un apparecchio ortopedico. La prestazione dell’assicurazione può essere richiesta una volta per anno civile, a meno che ragioni mediche giustifichino un nuovo acquisto prima della scadenza di questo termine. 5 Mezzi ausiliari per il cranio e la faccia 5.51 … 5.52 Epitesi della faccia La prestazione dell’assicurazione può essere richiesta al massimo ogni due anni. 5.56 Parrucche Se la mancanza di capigliatura nuoce all’aspetto esteriore dell’assicurato/a. La partecipazione alle spese dell’assicurazione ammonta al massimo a 1000 franchi per anno civile. 5.57 Apparecchi acustici La condizione per il rimborso è che l’assicurato/a soffra di una grave ipoacusia e che la posa di un tale apparecchio permetta di migliorare notevolmente la sua acutezza uditiva e di facilitare considerevolmente i contatti con il suo ambiente. L’assicurato/a ha diritto al rimborso forfettario di uno o due apparecchi acustici al massimo ogni cinque anni; la sostituzione dell’apparecchio prima del termine è possibile se resa necessaria da una modifica sostanziale dell’acutezza uditiva. Gli apparecchi acustici devono essere consegnati da specialisti. Il forfait ammonta al 75 per cento del corrispondente forfait dell’assicurazione invalidità (AI) secondo il numero 5.07 dell’allegato dell’ordinanza del DFI del 29 novembre 1976sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione per l’invalidità (OMAI). Il diritto si limita alla protesizzazione con apparecchi acustici; non sussiste alcun diritto a ulteriori partecipazioni ai costi da parte dell’assicurazione. Il forfait è versato unicamente per apparecchi acustici che rispondono ai requisiti dell’assicurazione. Esso è versato dietro presentazione dell’importo totale della fattura e dei relativi documenti giustificativi. 5.57.1 Disposizioni particolari per apparecchi acustici impiantanti o ad ancoraggio osseo e per impianti dell’orecchio medio L’AVS copre il 75 per cento dell’importo rimborsato dall’AI alle componenti esterne degli apparecchi acustici impiantati o ad ancoraggio osseo e a quelle degli impianti dell’orecchio medio. L’AVS versa inoltre un forfait di prestazione per l’adattamento e le prestazioni successive per le componenti esterne degli apparecchi acustici ad ancoraggio osseo e degli impianti dell’orecchio medio. Questo forfait ammonta al 75 per cento del corrispondente forfait dell’AI secondo il numero 5.07.1 dell’allegato OMAI. Il forfait di prestazione è versato dietro presentazione dell’importo totale della fattura e dei relativi documenti giustificativi. Il diritto si limita alla partecipazione alle componenti esterne e al forfait di prestazione per l’adattamento e le prestazioni successive; non sussiste alcun diritto a ulteriori partecipazioni ai costi da parte dell’assicurazione. 5.58 Apparecchi ortofonici dopo un’operazione alla laringe La prestazione dell’assicurazione può essere richiesta al massimo ogni cinque anni. 9 Carrozzelle 9.51 Carrozzelle senza motore Quando saranno probabilmente utilizzate in modo continuo e duraturo*.* Il contributo dell’assicurazione è di 900 franchi e può essere richiesto al massimo ogni cinque anni. Se a causa dell’invalidità è necessario fornire una carrozzella speciale, il contributo è di 1840 franchi, rispettivamente di 2200 franchi se l’assicurato/a necessita di un cuscino antidecubito. Le forniture speciali devono essere effettuate da fornitori idonei riconosciuti dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 11 Mezzi ausiliari per andicappati alla vista 11.57 Occhiali-lente Allorché solo con questo ausilio le persone colpite da forte ambliopia riescono a leggere. Il contributo dell’assicurazione ammonta al massimo a 590 franchi per occhiali-lente monoculari, a 900 franchi per occhiali-lente binoculari, a 1334 franchi per occhiali telescopici monoculari e a 2048 franchi per occhiali telescopici binoculari. Il contributo può essere richiesto al massimo ogni cinque anni, a meno che ragioni mediche non giustifichino un nuovo acquisto prima della scadenza di questo termine.