Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Dokumenttyp
Federal Council Ordinance
Status
In Force
Verabschiedet
16.01.1991
In Kraft seit
01.02.1991
Zuletzt aktualisiert
09.04.2026

451.1

Ordinanza
sulla protezione della natura e del paesaggio

(OPN)

del 16 gennaio 1991 (Stato 1° agosto 2025)

Sezione 1: Protezione della natura, protezione del paesaggio
e conservazione dei monumenti storici nell’adempimento
dei compiti della Confederazione

Art. 1 Principio

Nell’adempimento dei compiti della Confederazione giusta l’articolo 2 LPN e nell’elaborazione e nella modificazione di testi legali nonché di concezioni e piani settoriali (art. 13 della LF del 22 giu. 1979sulla pianificazione del territorio), le competenti autorità della Confederazione e dei Cantoni tengono conto delle esigenze della protezione della natura, della protezione del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici.

Art. 2 Collaborazione degli organi incaricati della protezione della natura, della protezione del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici
  1. L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), l’Ufficio federale della cultura (UFC) e l’Ufficio federale delle strade (USTRA)sono a disposizione delle competenti autorità incaricate di adempiere i compiti della Confederazione per consulenza.
  2. Le competenti autorità della Confederazione chiedono un parere tecnico ai Cantoni nel caso di progetti che costituiscono compiti della Confederazione giusta l’articolo 2 LPN. La collaborazione dell’UFAM, dell’UFC e dell’USTRA è retta dall’articolo 3 capoverso 4 LPN.
  3. I Cantoni si assicurano la collaborazione dei loro organi incaricati della protezione della natura, della protezione del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici nell’adempimento dei compiti che incombono loro giusta l’articolo 1.
  4. L’UFAM, l’UFC e l’USTRA (cpv. 2) e gli organi cantonali incaricati della protezione della natura, della protezione del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici (cpv. 3) determinano nell’ambito della loro collaborazione se è necessario richiedere giusta l’articolo 7 LPN una perizia della commissione federale competente (art. 23 cpv. 2).
Art. 3 Monumenti culturali

Sono considerati monumenti culturali secondo l’articolo 12 capoverso 1bislettera a LPN:

  1. i beni culturali di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere a e b dell’ordinanza del 29 ottobre 2014sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitti armati, catastrofi e situazioni d’emergenza;
  2. i monumenti culturali d’importanza nazionale o regionale elencati in inventari diversi dall’Inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere d’importanza nazionale che la Confederazione compila e gestisce in virtù della LPN;
  3. i monumenti culturali d’importanza nazionale o regionale per i quali sono stati concessi sussidi federali ai sensi dell’articolo 13 LPN.

Sezione 2: Sostegno accordato dalla Confederazione alla protezione
della natura, alla protezione del paesaggio
e alla conservazione dei monumenti storici

Art. 4 Aiuti finanziari globali
  1. Gli aiuti finanziari per misure volte a conservare oggetti meritevoli di protezione secondo l’articolo 13 LPN sono concessi globalmente in virtù di un accordo programmatico.
  2. Oggetto dell’accordo programmatico sono in particolare:
    1. gli obiettivi programmatici strategici da raggiungere congiuntamente nei settori della protezione della natura e del paesaggio o della conservazione dei monumenti storici;
    2. la prestazione del Cantone;
    3. i sussidi della Confederazione;
    4. il controlling.
  3. L’accordo programmatico è stipulato per una durata massima di quattro anni.
  4. L’UFAM, l’UFC e l’USTRA emanano direttive relative alla procedura in materia di accordi programmatici, nonché alle informazioni e ai documenti riguardanti l’oggetto dell’accordo programmatico.
Art. 4a Aiuti finanziari nel singolo caso
  1. In via eccezionale possono essere concessi aiuti finanziari nel singolo caso qualora i progetti:
    1. siano urgenti;
    2. richiedano, in misura particolare, una valutazione tecnica complessa o speciale; o
    3. siano molto onerosi.
  2. L’UFAM, l’UFC o l’USTRA stipulano in merito un contratto con il Cantone o emanano una decisione.
  3. L’UFAM, l’UFC e l’USTRA emanano direttive relative alla procedura per la concessione di aiuti finanziari nel singolo caso, nonché alle informazioni e ai documenti riguardanti la domanda.
Art. 4b Domanda
  1. Il Cantone presenta la domanda di aiuti finanziari all’UFAM, all’UFC o all’USTRA.
  2. La domanda di aiuto finanziario globale contiene informazioni concernenti:
    1. gli obiettivi programmatici da raggiungere;
    2. le misure che saranno probabilmente necessarie per il raggiungimento degli obiettivi e la relativa esecuzione;
    3. l’efficacia delle misure.
Art. 5 Calcolo dei sussidi
  1. L’ammontare degli aiuti finanziari globali è stabilito in base:
    1. all’importanza nazionale, regionale o locale degli oggetti da proteggere;
    2. all’entità, alla qualità e alla complessità delle misure;
    3. al grado di pericolo a cui sono esposti gli oggetti da proteggere;
    4. alla qualità della fornitura della prestazione.
  2. L’ammontare degli aiuti finanziari è negoziato tra l’UFAM, l’UFC o l’USTRA e il Cantone interessato.
  3. Nei settori della conservazione dei monumenti storici, dell’archeologia, della protezione degli insediamenti e della protezione delle vie di comunicazione storiche, gli aiuti finanziari possono essere fissati anche in percentuale delle spese sussidiabili in base ai seguenti importi massimi:
    1. 25 per cento per oggetti d’importanza nazionale;
    2. 20 per cento per oggetti d’importanza regionale;
    3. 15 per cento per oggetti d’importanza locale.
  4. In via eccezionale, l’aliquota del sussidio secondo il capoverso 3 può essere aumentata al massimo al 45 per cento se è comprovato che altrimenti le misure indispensabili non possono essere finanziate.
Art. 6 Spese sussidiabili

Sono sussidiabili solo le spese effettive e necessarie per l’opportuna esecuzione delle misure.

Art. 7 Disposizioni accessorie
  1. L’assegnazione di un aiuto finanziario per un oggetto può segnatamente essere subordinata ai seguenti oneri e condizioni:
    1. l’oggetto è messo sotto protezione permanente o per una durata determinata;
    2. l’oggetto è conservato in uno stato conforme allo scopo del sussidio e qualsiasi modificazione di questo stato richiede l’approvazione dell’UFAM, dell’UFC o dell’USTRA;
    3. il beneficiario del sussidio presenta periodicamente un rapporto sullo stato dell’oggetto;
    4. una persona designata dall’UFAM, dall’UFC o dall’USTRA può effettuare le opportune ispezioni durante l’esecuzione di lavori all’oggetto;
    5. .
    6. tutti i rapporti come pure i rilievi grafici e fotografici richiesti sono consegnati gratuitamente all’UFAM, all’UFC o all’USTRA;
    7. sull’oggetto è apposta un’iscrizione permanente che indica il concorso e la protezione della Confederazione.
    8. sono eseguiti i necessari lavori di manutenzione;
    9. qualsiasi cambiamento di proprietario o altre modificazioni giuridiche devono essere immediatamente notificati all’UFAM, all’UFC o all’USTRA;
    10. lo stato dell’oggetto può essere controllato;
    11. l’oggetto è reso accessibile al pubblico in misura compatibile con la sua destinazione.
  2. L’UFAM, l’UFC e l’USTRA possono rinunciare a una documentazione ai sensi del capoverso 1 lettera f, se un’archiviazione appropriata e l’accesso presso il Cantone sono garantiti.
Art. 8 Deroghe all’obbligo di menzione nel registro fondiario

Nell’assegnazione di un aiuto finanziario, l’UFAM, l’UFC o l’USTRA liberano i proprietari fondiari dall’obbligo di menzione nel registro fondiario se le misure di protezione e di manutenzione sono garantite altrimenti in maniera equivalente. Essi tengono conto dell’importanza dell’oggetto, della sua potenziale messa in pericolo e delle possibilità di protezione previste dal diritto cantonale.

Art. 9 Competenza per la concessione di sussidi
  1. La concessione degli aiuti finanziari spetta all’UFAM, all’UFC o all’USTRA.
  2. La presente disposizione vale anche per l’esecuzione degli articoli 14, 14a e, purché non si tratti dell’apertura di una procedura d’espropriazione, 15 LPN.
Art. 10 Pagamento
  1. Gli aiuti finanziari globali sono pagati a rate.
  2. Gli aiuti finanziari nel singolo caso sono pagati in base ai conteggi verificati e approvati dal servizio cantonale competente.
Art. 10a Rendicontazione e controllo
  1. Il Cantone presenta ogni anno all’UFAM, all’UFC o all’USTRA un rapporto sull’impiego degli aiuti finanziari globali.
  2. L’UFAM, l’UFC o l’USTRA controllano a campione:
    1. l’esecuzione di singole misure conformemente all’accordo programmatico, alla decisione o al contratto;
    2. l’impiego dei sussidi pagati.
Art. 11 Adempimento parziale delle misure
  1. In caso di aiuti finanziari globali, l’UFAM, l’UFC o l’USTRA sospendono totalmente o in parte i pagamenti rateali nel corso del programma se il Cantone:
    1. non adempie all’obbligo di rendicontazione (art. 10a cpv. 1);
    2. cagiona per colpa propria una grave inadempienza nella sua prestazione.
  2. Se, dopo la conclusione del programma, risulta che la prestazione per la quale sono stati accordati aiuti finanziari globali è stata eseguita solo parzialmente, l’UFAM, l’UFC o l’USTRA ne esigono la corretta esecuzione da parte del Cantone, stabilendo un termine adeguato.
  3. Le conseguenze giuridiche delle inadempienze nelle prestazioni per le quali sono stati assegnati aiuti finanziari nel singolo caso e la restituzione di aiuti finanziari già pagati sono rette dall’articolo 28 della legge del 5 ottobre 1990sui sussidi.
Art. 12 Sussidi a organizzazioni
  1. Le organizzazioni di protezione della natura, di protezione del paesaggio e di conservazione dei monumenti storici di importanza nazionale che fanno valere il diritto a un aiuto finanziario giusta l’articolo 14 LPN devono inoltrare una domanda motivata all’UFAM, all’UFC o all’USTRA.Alla domanda devono essere allegate informazioni dettagliate (conti e rapporti) sull’attività dell’associazione, grazie alle quali si possa valutare in che misura prestazioni d’interesse pubblico possono beneficiare di sussidi.
  2. Aiuti finanziari per attività d’interesse nazionale possono essere concessi anche a:
    1. organizzazioni internazionali di protezione della natura, di protezione del paesaggio e di conservazione dei monumenti storici;
    2. segretariati previsti da convenzioni internazionali relative alla protezione della natura, alla protezione del paesaggio e alla conservazione dei monumenti storici.
Art. 12a Ricerca, formazione, relazioni pubbliche
  1. Le domande per gli aiuti finanziari previsti dall’articolo 14a capoverso 1 LPN devono essere inoltrate all’UFAM, all’UFC o all’USTRA.
  2. Gli aiuti finanziari ai Cantoni sono concessi globalmente sulla base di accordi programmatici. Si applicano gli articoli 4–11.
  3. Gli aiuti finanziari ad altri destinatari sono concessi nel singolo caso. Si applicano gli articoli 6, 9, 10a e 11 capoverso 3.

Sezione 3: Protezione della flora e della fauna indigene

Art. 13 Principio

La protezione della flora e della fauna indigene deve essere raggiunta, se possibile, per mezzo di un adeguato sfruttamento agricolo e forestale del loro spazio vitale (biotopo). Questo compito richiede una collaborazione tra gli organi dell’agricoltura e dell’economia forestale, della protezione della natura e del paesaggio, della protezione dell’ambiente e della pianificazione del territorio.

Art. 14 Protezione dei biotopi
  1. La protezione dei biotopi deve assicurare la sopravvivenza della flora e della fauna selvatiche indigene, in particolare unitamente alla compensazione ecologica (art. 15) e alle disposizioni sulla protezione delle specie (art. 20).
  2. La protezione dei biotopi è segnatamente assicurata:
    1. da misure per la tutela e, se necessario, per il ripristino delle loro particolarità e della loro diversità biologica;
    2. da manutenzione, cure e sorveglianza per assicurare a lungo termine l’obiettivo della protezione;
    3. da misure organizzative che permettano di raggiungere lo scopo della protezione, di riparare i danni esistenti e di evitare danni futuri;
    4. dalla delimitazione di zone-cuscinetto sufficienti dal punto di vista ecologico;
    5. dall’elaborazione di dati scientifici di base.
  3. I biotopi degni di protezione sono designati sulla base:
    1. dei tipi di ambienti naturali giusta l’allegato 1, caratterizzati in particolare da specie indicatrici;
    2. delle specie vegetali e animali protette giusta l’articolo 20;
    3. dei pesci e crostacei minacciati giusta la legislazione sulla pesca;
    4. delle specie vegetali e animali minacciate e rare, enumerate negli Elenchi rossi pubblicati o riconosciuti dall’UFAM;
    5. di altri criteri, quali le esigenze legate alla migrazione delle specie oppure il collegamento fra i biotopi.
  4. I Cantoni possono adattare gli elenchi conformemente al capoverso 3 lettere a–d alle particolarità regionali.
  5. I Cantoni prevedono un’adeguata procedura d’accertamento, che permetta di prevenire eventuali danni a biotopi degni di protezione oppure violazioni delle disposizioni dell’articolo 20 relative alla protezione delle specie.
  6. Un intervento di natura tecnica passibile di deteriorare biotopi degni di protezione può essere autorizzato solo se è indispensabile nel luogo previsto e corrisponde ad un’esigenza preponderante. Per la valutazione del biotopo nell’ambito della ponderazione degli interessi, oltre al fatto che l’oggetto debba essere degno di protezione giusta il capoverso 3, sono determinanti in particolare:
    1. la sua importanza per le specie vegetali e animali protette, minacciate e rare;
    2. la sua funzione compensatrice per l’economia della natura;
    3. la sua importanza per il collegamento dei biotopi degni di protezione;
    4. la sua particolarità biologica o il suo carattere tipico.
  7. L’autore o il responsabile di un intervento su un biotopo degno di protezione deve essere tenuto a prendere provvedimenti per assicurarne la migliore protezione possibile, la ricostituzione oppure almeno una sostituzione confacente.
Art. 15 Compensazione ecologica
  1. La compensazione ecologica (art. 18b cpv. 2 LPN) ha segnatamente lo scopo di collegare fra di loro biotopi isolati, se necessario creando nuovi biotopi, di favorire la varietà delle specie, di ottenere un impiego del suolo il più possibile naturale e moderato, d’integrare elementi naturali nelle zone urbanizzate e di animare il paesaggio.
  2. Ai sussidi per le prestazioni ecologiche particolari nell’agricoltura si applica la definizione dei contributi per la promozione della biodiversità data nell’ordinanza del 23 ottobre 2013sui pagamenti diretti.
Art. 16 Designazione dei biotopi d’importanza nazionale
  1. La designazione dei biotopi d’importanza nazionale nonché la definizione degli scopi della protezione e la determinazione dei termini per ordinare i provvedimenti protettivi giusta l’articolo 18a LPN sono disciplinate in particolari ordinanze (inventari).
  2. Gli inventari non sono esaustivi; saranno regolarmente riesaminati ed aggiornati.
Art. 17 Protezione e manutenzione dei biotopi d’importanza nazionale
  1. I Cantoni, previa consultazione dell’UFAM, disciplinano i provvedimenti di protezione e di manutenzione dei biotopi d’importanza nazionale e ne regolano il finanziamento. 2 e3. …
Art. 18 Indennità per i biotopi e per la compensazione ecologica
  1. L’ammontare delle indennità globali per la protezione e la manutenzione dei biotopi, nonché per la compensazione ecologica è stabilito in base:
    1. all’importanza nazionale, regionale o locale degli oggetti da proteggere;
    2. all’entità, alla qualità e alla complessità delle misure e della pianificazione;
    3. all’importanza delle misure per le specie animali e vegetali prioritarie per la conservazione e il miglioramento della diversità biologica;
    4. al grado di pericolo cui sono esposti gli oggetti da proteggere;
    5. all’importanza delle misure per il collegamento di biotopi e di popolazioni di specie degni di protezione;
    6. alla qualità della fornitura della prestazione;
    7. agli oneri che il Cantone deve sostenere per la protezione dei paesaggi palustri e dei biotopi.
  2. L’ammontare delle indennità globali è negoziato tra l’UFAM e il Cantone interessato.
  3. Per il rimanente, si applicano gli articoli 4–4b e 6–11.
Art. 19 Rapporto con le prestazioni ecologiche nell’agricoltura

Dalle indennità di cui all’articolo 18 sono dedotti i sussidi concessi per la stessa prestazione ecologica sulla superficie agricola utile o sulla superficie aziendale secondo gli articoli 55–62 dell’ordinanza del 23 ottobre 2013sui pagamenti diretti.

Art. 20 Protezione delle specie
  1. È vietato, senza autorizzazione, raccogliere, dissotterrare, sradicare, trasportare, offrire in vendita, vendere, acquistare o distruggere, segnatamente con interventi di natura tecnica, le piante selvatiche delle specie designate nell’allegato 2.
  2. Oltre agli animali protetti menzionati nella legge sulla caccia del 20 giugno 1986, le specie designate nell’allegato 3 sono considerate protette. È vietato:
    1. uccidere, ferire o catturare gli animali di queste specie nonché danneggiarne, distruggerne o sottrarne le uova, le larve, le pupe, i nidi o i luoghi di cova;
    2. portare con sé, spedire, offrire in vendita, esportare, consegnare ad altre persone, acquistare o prendere in custodia detti animali, morti o vivi, compresi uova, larve, pupe e nidi, o partecipare a simili azioni.
  3. L’autorità competente può accordare altre autorizzazioni eccezionali, oltre a quelle previste dall’articolo 22 capoverso 1 LPN:
    1. se questi provvedimenti servono a mantenere la diversità biologica;
    2. per interventi tecnici indispensabili nel luogo previsto e corrispondenti a un’esigenza preponderante. Chi opera l’intervento deve essere tenuto a prendere provvedimenti per assicurare la migliore protezione possibile oppure almeno una sostituzione confacente delle specie interessate.
  4. I Cantoni, previa consultazione dell’UFAM, disciplinano la protezione adeguata delle specie vegetali e animali contemplate nell’allegato 4.
  5. Chiunque contravviene alle disposizioni dei capoversi 1 e 2 è punibile secondo l’articolo 24a LPN.
Art. 21 Reintroduzione di piante e animali

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), d’intesa con i Cantoni interessati, può autorizzare la reintroduzione di specie, sottospecie e razze che allo stato selvaggio sono estinte in Svizzera, a condizione che:

  1. esista uno spazio vitale adeguato di grandezza sufficiente;
  2. siano prese le disposizioni giuridiche necessarie per assicurare la protezione della specie;
  3. non ne derivino inconvenienti per il mantenimento della varietà delle specie e la conservazione delle loro particolarità genetiche.

Sezione 3a :
Paludi e zone palustri di particolare bellezza e d’importanza nazionale

Art. 21a Protezione delle paludi

La designazione delle paludi di particolare bellezza e di importanza nazionale, nonché la loro protezione e manutenzione sono rette dagli articoli 16–19.

Art. 22 Protezione delle zone palustri
  1. La designazione delle zone palustri di particolare bellezza e d’importanza nazionale nonché la determinazione degli obiettivi di protezione sono disciplinate da un’ordinanza separata (inventario).
  2. I Cantoni, sentito l’UFAM, disciplinano i provvedimenti di protezione e di manutenzione nonché il loro finanziamento.
  3. L’ammontare delle indennità globali per la protezione e la manutenzione delle zone palustri è stabilito in base:
    1. all’entità, alla qualità e alla complessità delle misure;
    2. al grado di pericolo a cui sono esposti gli oggetti da proteggere;
    3. alla qualità della fornitura della prestazione;
    4. agli oneri che il Cantone deve sostenere per la protezione dei paesaggi palustri e dei biotopi.
    3bis. L’ammontare delle indennità globali è negoziato tra l’UFAM e il Cantone interessato. Per il rimanente, per la concessione delle indennità si applicano gli articoli 4–4b , 6–11 e 18 e 19.
  4. Le indennità globali per i biotopi d’importanza nazionale situati in zone palustri di particolare bellezza e d’importanza nazionale sono stabilite in base agli articoli 18 e 19.

Sezione 4: Esecuzione

Art. 23 Organi federali
  1. Gli organi federali incaricati della protezione della natura, della protezione del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici sono:
    1. l’UFAM per quel che concerne la protezione della natura e del paesaggio;
    2. l’UFC per quel che concerne la protezione dei monumenti storici, l’archeologia e la protezione degli insediamenti;
    3. l’USTRA per quel che concerne le vie di comunicazione storiche.
  2. Sono incaricati dell’esecuzione della LPN sempreché altre autorità federali non siano competenti in materia. Nell’adempimento dei compiti della Confederazione di cui agli articoli 2‒6 LPN provvedono a un’informazione e a una consulenza coordinate delle autorità e del pubblico.
  3. L’UFAM, l’UFC e l’USTRA collaborano giusta l’articolo 3 capoverso 4 LPN con le altre autorità federali competenti per l’esecuzione.
  4. La Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio (CFNP) e la Commissione federale dei monumenti storici (CFMS) sono le commissioni consultive della Confederazione per le questioni riguardanti la protezione della natura, la protezione del paesaggio e la conservazione dei monumenti storici.
Art. 24 Organizzazione della CFNP e della CFMS
  1. La CFNP e la CFMS sono composte ciascuna al massimo di 15 membri. Nella loro composizione si tiene conto delle conoscenze tecniche, dei vari campi d’attività e delle diverse regioni linguistiche. Il Consiglio federale nomina i membri e designa il presidente. Per il resto le commissioni si organizzano autonomamente.
  2. L’UFAM, l’UFC e l’USTRA possono, su proposta della CFNP e della CFMS, nominare persone con conoscenze specialistiche come consulenti stabili. Esse consigliano le commissioni nonché l’UFAM, l’UFC e l’USTRA nei loro settori di specializzazione.
  3. Il DATEC approva il regolamento interno della CFNP e il Dipartimento federale dell’interno (DFI) approva quello della CFMS.
  4. L’UFAM e l’UFC si incaricano dei segretariati. Le spese sono a carico dei corrispondenti crediti dell’UFAM, dell’UFC e dell’USTRA.
  5. La CFNP e la CFMS presentano annualmente al DATEC o al DFI un rapporto sulle loro attività.
Art. 25 Compiti della CFNP e della CFMS
  1. La CFNP e la CFMS hanno segnatamente i seguenti compiti:
    1. consigliano i Dipartimenti nelle questioni fondamentali riguardanti la protezione della natura, la protezione del paesaggio e la conservazione dei monumenti storici;
    2. collaborano consultivamente all’applicazione della LPN;
    3. collaborano all’elaborazione e all’aggiornamento degli inventari di oggetti d’importanza nazionale;
    4. elaborano perizie su questioni di protezione della natura, di protezione del paesaggio e di conservazione dei monumenti storici ad uso delle autorità federali e cantonali incaricate di adempiere i compiti della Confederazione secondo l’articolo 2 LPN (art. 7 e 8 LPN);
    5. elaborano perizie speciali (art. 17a LPN) allorché un progetto che non costituisce un compito della Confederazione giusta l’articolo 2 LPN potrebbe danneggiare un oggetto figurante in un inventario della Confederazione giusta l’articolo 5 LPN o che riveste altrimenti un’importanza particolare.
  2. La CFMS ha inoltre i seguenti compiti:
    1. su richiesta dell’UFC, dà il proprio parere in merito a domande di aiuto finanziario relative alla conservazione dei monumenti storici;
    2. cura la collaborazione e gli scambi scientifici con tutte le cerchie interessate e promuove l’attività pratica e teorica di base.
  3. L’UFC può incaricare membri della CFMS, consulenti e altre persone qualificate di fornire perizie tecniche e sostegno ai Cantoni nell’attuazione di provvedimenti.
Art. 26 Compiti dei Cantoni
  1. I Cantoni assicurano un’esecuzione adeguata ed efficace dei compiti fissati dalla Costituzione e dalla legge. A tale scopo designano i servizi ufficiali incaricati della protezione della natura, della protezione del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici e li comunicano all’UFAM, all’UFC o all’USTRA.
  2. I Cantoni, nelle loro attività d’incidenza territoriale (art. 1 dell’O del 2 ott. 1989sulla pianificazione del territorio), prendono in considerazione le misure per le quali la Confederazione accorda aiuti finanziari o sussidi secondo la presente ordinanza. Vigilano segnatamente affinché i piani e le prescrizioni che disciplinano l’utilizzazione ammissibile del suolo secondo la legislazione sulla pianificazione del territorio tengano conto delle misure di protezione.
Art. 27 Comunicazione di testi legali e decisioni
  1. I Cantoni comunicano all’UFAM, all’UFC o all’USTRA i loro atti legislativi riguardanti la protezione della natura, la protezione del paesaggio e la conservazione dei monumenti storici.
  2. Le autorità competenti comunicano all’UFAM le seguenti decisioni:
    1. eccezioni relative alle disposizioni della protezione delle specie (art. 22 cpv. 1 e 3 LPN; art. 20 cpv. 3);
    2. rimozione della vegetazione ripuale (art. 22 cpv. 2 e 3 LPN);
    3. decisioni d’accertamento nell’ambito della protezione dei biotopi e delle specie (art. 14 cpv. 4);
    4. decisioni riguardanti il ripristino (art. 24e LPN);
    5. decisioni riguardanti le costruzioni, gli impianti e le modifiche della configurazione del terreno nei biotopi d’importanza nazionale (art. 18a LPN) o nelle zone palustri (art. 23b LPN);
    6. approvazioni dei piani d’utilizzazione (art. 26 della L del 22 giu. 1979sulla pianificazione del territorio), se sono pregiudicati paesaggi, monumenti naturali, biotopi o zone palustri d’importanza nazionale.
  3. Se la CFNP, la CFMS, l’UFAM, l’UFC e l’USTRA hanno collaborato ad un progetto giusta l’articolo 2, l’autorità competente comunica loro, su domanda, le relative decisioni.
Art. 27a Sorveglianza e controllo dei risultati
  1. L’UFAM provvede alla sorveglianza della diversità biologica e si adopera per coordinarla con altre misure relative al monitoraggio ambientale. I Cantoni possono completare tale sorveglianza. Essi la coordinano con l’UFAM mettendogli a disposizione i propri atti.
  2. L’UFAM, l’UFC e l’USTRA effettuano i controlli dei risultati, finalizzati alla verifica delle misure legali e della loro idoneità. Essi collaborano strettamente con gli Uffici federali e i Cantoni interessati.
Art. 27b Geoinformazione

L’UFAM stabilisce i modelli di geodati e i modelli di rappresentazione minimi per i geodati di base ai sensi della presente ordinanza per i quali è designato quale servizio specializzato della Confederazione nell’allegato 1 dell’ordinanza del 21 maggio 2008sulla geoinformazione.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 28 Abrogazione del diritto previgente

Sono abrogate:

  1. l’ordinanza d’esecuzione del 27 dicembre 1966della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio;
  2. la decisione del Consiglio federale del 6 giugno 1988concernente l’applicazione dell’articolo 18d LPN.
Art. 29 Disposizione transitoria
  1. Finché il Consiglio federale non avrà designato i biotopi d’importanza nazionale (art. 16) nonché le zone palustri di particolare bellezza e d’importanza nazionale (art. 22) e fintantoché i vari inventari non saranno completati:
    1. i Cantoni provvedono con adeguati provvedimenti d’urgenza affinché lo stato dei biotopi considerati d’importanza nazionale in base alle informazioni e alla documentazione disponibili non si deteriori;
    2. in caso di domande di sussidi l’UFAM stabilisce l’importanza di un biotopo o di una zona palustre, caso per caso, sulla base delle informazioni e della documentazione disponibili;
    3. i Cantoni provvedono con adeguati provvedimenti d’urgenza affinché lo stato delle zone palustri considerate di particolare bellezza e d’importanza nazionale in base alle informazioni e alla documentazione disponibili non si deteriori.
  2. Il finanziamento secondo il capoverso 1 lettere a e b è disciplinato dagli articoli 17 e 18, quello secondo il capoverso 1 lettera c dall’articolo 22.
  3. Le autorità e i servizi ufficiali della Confederazione come pure i suoi istituti e aziende adottano i provvedimenti d’urgenza di cui al capoverso 1 lettere a e c negli ambiti che competono loro in virtù della speciale legislazione federale in materia.
Art. 30 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 1991.

Allegato 1(art. 14 cpv. 3)

Elenco degli ambienti naturali degni di protezione

Nome scientificoItaliano
Sorgenti, risorgenze e ambienti acquatici
AdiantionStillicidi delle rupi calcaree con copertura vegetale
Cratoneurion (commutati)Sorgenti alcaline con copertura vegetale
Cardamino-MontionSorgenti acide con copertura vegetale
Ranunculion fluitantisZona del barbo e dell’abramide
Glycerio-SparganionRive delle acque correnti con copertura vegetale
CharionAcque con vegetazione di piante non vascolari sommerse
PotamionAcque con vegetazione di piante vascolari sommerse
LemnionAcque con vegetazione natante
NymphaeionAcque con vegetazione stagnante
Torbiere alte e di transizione
Sphagnion magellaniciTorbiere a sfagni
Caricion lasiocarpaeTorbiere di transizione
Sphagno-UtricularionDepressioni allagate a erba-vescica
Betulion pubescentisBoschi di betulla su suolo torboso
Piceo-Vaccinienion uliginosi
(Sphagno-Pinetum mugi)
Pinete a pino montano su suolo torboso
Sphagno-PiceetumPeccete su suolo torboso
Rive, zone d’interramento e paludi
PhragmitionCanneti litorali
PhalaridionCanneti palustri
LittorellionGreti con copertura vegetale temporanea
MagnocaricionPaludi a grandi carici
CladietumAcquitrini a falasco
Caricion fuscaePaludi a piccole carici acidofile
Caricion davallianae, RhynchosporionPaludi a piccole carici neutro-basofile
CalthionPrati acquitrinosi a calta
MolinionPrati acquitrinosi a gramigna altissima
FilipendulionPrati acquitrinosi a erbe alte (olmaria)
Prati aridi e magri, pascoli
Alysso-SedionTavolati calcarei di bassa altitudine con copertura vegetale
Caricion ferrugineaePrati freschi e pascoli su suolo calcareo a carice
ElynionCreste e dossi ventosi a suolo calcareo con copertura vegetale
Arabidion caeruleaeVallette nivali a suolo calcareo
Salicion herbaceaeVallette nivali a suolo acido
Stipo-PoionPraterie steppiche tipiche
Cirsio-BrachypodionPraterie continentali semiaride
XerobromionPraterie medioeuropee aride a forasacco
DiplachnionPrati insubrici aridi su suolo acido
MesobromionPraterie medioeuropee semiaride a forasacco
Vegetazione e suoli golenali
Epilobion fleischeriSuoli alluvionali con vegetazione pioniera erbacea
Caricion bicolori-atrofuscaeRive dei torrenti alpini con vegetazione pioniera (carici artiche relitte)
NanocyperionLuoghi con vegetazione di erbe basse annuali igrofile (giunchi nani)
BidentionLuoghi con vegetazione di erbe alte annuali nitrofile (giunchi nani)
Salicion elaeagniSaliceti arbustivi alluvionali
Salicion cinereaeSaliceti arbustivi palustri
Alnion glutinosaeOntaneti su suolo fradicio a ontano comune
Salicion albaeSaliceti alluvionali a salice comune
Alnion incanaeOntaneti alluvionali a ontano bianco
FraxinionFrassineti umidi
Boschi di gola, di pendio ripido, termofili
Lunario-AcerionAcerete di forra meso-igrofile (boschi di acero su suolo detritico, boschi di forra a lunaria
Tilion platyphylliBoschi misti termofili su suolo detritico a tiglio
Cephalanthero-FagenionFaggete xero-termofile su suolo calcareo a orchidee
Carpinion betuliQuercete a carpino
Quercion pubescenti-petraeaeQuercete a roverella e quercia rovere
Orno-OstryonBoschi sudalpini a carpino nero e orno (ostrieto)
Molinio-Pinion (incl. Cephalanthero-Pinion)Pinete subatlantiche su pendii marnosi a gramigna alta
Erico-Pinion sylvestris, Cytiso-PinionPinete subcontinentali basofile (di bassa altitudine e ad erica e citiso)
Ononido-PinionPinete continentali xerofile a ononide
Dicrano-PinionPinete mesofile su suolo acido
Asplenio-Abieti-Piceetum
(Abieti-Piceion)
Boschi misti di peccio e abete bianco su suolo con detriti di pendio
Larici-Pinetum cembraeBoschi di larice comune e pino cembro, cembrete
Cirsio tuberosi-Pinetum montanae
(Erico-Pinion mugo)
Boscaglie a pino montano e cardo tuberoso
Margini di bosco, radure, cespuglieti e brughiere
Aegopodion, AlliarionMargini nitro-mesofili
Geranion sanguineiMargini magri e xero-termofili
BerberidionCespuglieti xero-termofili su suolo calcareo (a crespino)
Calluno-GenistionBrughiere subatlantiche acidofile
Juniperion sabinaeBrughiere continentali a ginepro sabino
Ericion (carneae)Brughiere subalpine su suolo calcareo
Juniperion nanaeBrughiere subalpine xerofile su suolo acido a ginepro nano
Rhododendro-VaccinionBrughiere subalpine meso-igrofile su suolo acido a rododendro e mirtillo nero
Loiseleurio-VaccinionBrughiere alpine ventose (brughiere artico-alpine di arbusti nani, brughiere a loiseleuria)
Rocce, ghiaioni, tavolati e campi solcati
Asplenion serpentiniRocce serpentinose a piante rupicole
Sedo-VeronicionTavolati silicatici di bassa altitudine con copertura vegetale
Thlaspion rotundifoliiGhiaioni calcarei d’altitudine
Drabion hoppeanaeGhiaioni di calcescisti d’altitudine
Petasition paradoxiGhiaioni calcarei con vegetazione igrofila
Androsacion alpinaeGhiaioni silicatici d’altitudine ad androsace alpina
Galeopsion segetumGhiaioni silicatici a vegetazione termofila
Vegetazione segetale e ruderale
Chenopodion rubriLuoghi con vegetazione avventizia su suoli argillosi da neutri ad acidi
Agropyro-RumicionLuoghi calpestati umidi (praterie umide a gramigna e romice)
Onopordion (acanthii)Luoghi a vegetazione ruderale pluriennale termofila (onopordo tomentoso)

Elenco delle specie vegetali protette

Nome scientificoItaliano
AngiospermaeAngiosperme
Adonis vernalis L.Adonide gialla
Androsace sp.Androsace, tutte le specie
Anemone sylvestris L.Anemone silvestre
Apium repens (Jacq.) Lag.Sedano strisciante
Aquilegia alpina L.Aquilegia maggiore
Armeria sp.Spillone, tutte le specie
Artemisia sp. (gruppo A. glacialis)Assenzio (tutte le piccole specie alpine)
Asphodelus albus Mill.Asfodelo montano
Calla palustris L.Calla palustre
Carex baldensis L.Carice candida
Daphne alpina L.Dafne alpina
Daphne cneorum L.Dafne odorosa
Delphinium elatum L.Speronella elevata
Dianthus glacialis HaenkeGarofano glaciale
Dianthus gratianopolitanus Vill.Garofano di Grenoble
Dianthus superbus L.Garofano a pennacchio
Dictamnus albus L.Dittamo, Frassinella, Limonella
Dracocephalum sp.Melissa (ambedue le specie)
DroseraceaeDrosera (tutte le specie) e l’Aldrovanda
Ephedra helvetica C. A. Mey.Efedra svizzera
Eriophorum gracile RothPennacchi gracili
Eritrichium nanum (L.) GaudinEritrichio nano
Eryngium alpinum L.Calcatreppola alpina, Regina delle Alpi
Eryngium campestre L.Calcatreppola campestre
Erythronium dens-canis L.Dente di cane
Fritillaria meleagris L.Meleagride comune
Gentiana pneumonanthe L.Genziana mettinborsa
Gladiolus sp.Gladiolo, tutte le specie
Inula helvetica WeberEnula svizzera
Iris pseudacorus L.Giaggiolo acquatico
Iris sibirica L.Giaggiolo siberiano
Leucojum aestivum L.Campanelle maggiori
Lilium bulbiferum L. s.l.Giglio di San Giovanni (ambedue le sottospecie Giglio rosso e cróceo)
Lilium martagon L.Giglio martagone
Lindernia procumbens (Krock.) PhilcoxVandellia palustre
Melampyrum nemorosum L.Spigarola violacea
Myosotis rehsteineri Wartm.Nontiscordardimè di Rehsteiner
Nuphar sp.Ninfea (tutte le specie)
Nymphaea alba L.Ninfea comune
OrchidaceaeOrchidacee (tutte le specie)
Paeonia officinalis L.Peonia selvatica
Papaver f. alpinum (aurantiacum, sendtneri, occidentale)Papaveri delle Alpi (tutte le specie)
Paradisea liliastrum (L.) Bertol.Paradisia
Pulsatilla vulgaris Mill.Pulsatilla comune
Saxifraga hirculus L.Sassifraga delle torbiere
Sempervivum grandiflorum Haw.Semprevivo a fiori grandi
Sempervivum wulfenii Mert. & W.D.J. KochSemprevivo di Wulfen
Silene coronaria (L.) Desr.Silene coronaria
Sisymbrium supinum L.Braya supina
Sorbus domestica L.Sorbo comune
Trapa natans L.Castagna d’acqua
Trifolium saxatile All.Trifoglio dei greti
Tulipa sp.Tulipano (tutte le specie)
Typha minima HoppeLisca minore
Typha shuttleworthii W. D. J. Koch & Sond.Lisca di Shuttleworth
PteridophytaPteridofite (felci)
Adiantum capillus-veneris L.Capelvenere comune
Botrychium sp.(salvo B. lunaria)Botrichio (tutte le specie salvo la B. lunaria)
Marsilea quadrifolia L.Trifoglio acquatico comune
Matteuccia struthiopteris (L.) Tod.Felce penna di struzzo
Phyllitis scolopendrium (L.) NewmanScolopendria comune
Polystichum braunii (Spenn.) FéeFelce di Braun
Polystichum setiferum (Forssk.) Woyn.Felce setifera
BryophytaBriofite (muschi, epatiche, antocerote)
Barbula asperifolia Mitt.
Breutelia chrysocoma (Hedw.) Lindb.
Bryum versicolor B. & S.
Drepanocladus vernicosus (Mitt.) Warnst.
Frullania parvistipula Steph.
Leucobryum glaucum aggr.
Phaeoceros laevis ssp. carolinianus (Michx.) Prosk.
Riccia breidleri Steph.
Ricciocarpos natans (L.) Corda
Sphagnum sp.Sfagni (tutte le specie)
Tayloria rudolphiana (Garov.) B., S. & G.
LichenesLicheni
Gyalecta ulmi (Sw.) Zahlbr.
Heterodermia sp.(tutte le specie)
Hypotrachina laevigata (Sm.) Hale
Leptogium burnetiae Dodge
Leptogium hildenbrandii (Garov.) Nyl.
Lobaria sp.Lichene polmonario (tutte le specie)
Nephroma expallidum (Nyl.) Nyl.
Nephroma laevigatum Ach.
Parmotrema reticulatum (Taylor) Choisy
Parmotrema stuppeum (Taylor) Hale
Peltigera hymenina (Ach.) Delise
Ramalina dilacerata (Hoffm.) Hoffm.
Ramalina roesleri (Hochst. ex Schaerer) Hue
Sphaerophorus globosus (Hudson) Vainio
Sphaerophorus melanocarpus (Sw.) DC.
Squamarina lentigera (Weber) Poelt
Stereocaulon sp.(tutte le specie)
Sticta sp.(tutte le specie)
Usnea cornuta (Körber)
Usnea glabrata (Ach.) Vainio
Usnea longissima Ach.Ghirlanda
Usnea wasmuthii (Räsänen)
BasidiomycetesBasidiomiceti
Boletus regius KrombholzBoleto regale
Clavaria zollingeri Léveille
Hygrocybe calyptraeformis (Berk. & Br.) Fayod
Lariciformes officinalis (Vill.:Fr.) Kotl. & Pouz.Agarico officinale
Lyophyllum favrei Haller & Haller
Pluteus aurantiorugosus (Trog.) Sacc.
Sarcodon joeides (Pass.) Pat.
Squamanita schreieri Imbach
Suillus plorans (Roll.) Sing.Boleto lacrimante
Tricholoma caligatum (Viv.) Rick.Agarico calzato
Tricholoma colossum (Fr.) QuéletAgarico gigante
Verpa conica Swartz ex Pers.
(=V. digitaliformis)

Elenco delle specie animali protette

Nome scientificoItaliano
InvertebrataInvertebrati
MolluscaMolluschi (gasteropodi e bivalvi)
Charpentieria thomasiana (Pini)
Tandonia nigra (K. Pfeiffer)
Trichia biconica (Eder)
Unio crassus Philipsson
Unio mancus Lamarck
Zoogenetes harpa (Say)
InsectaInsetti
OdonataOdonati (libellule)
Aeshna caerulea Ström.Aeshna celeste
Aeshna subarctica WalkerAeshna subarctica
Boyeria irene Fonsc.Aeshna pacifica
Calopteryx virgo meridionalis SelysCalotterige meridionale
Ceriagrion tenellum VillersAgrion delicato
Coenagrion lunulatum Charp.Agrion a lunule
Coenagrion mercuriale Charp.Agrion di Mercurio
Epitheca bimaculata Charp.Cordulia bimaculata
Gomphus simillimus SelysGonfo simille
Gomphus vulgatissimus L.Gonfo volgare
Lestes dryas KirbyLeste dryade
Leucorrhinia albifrons Burm.Leucorrhinia a fronte bianco
Leucorrhinia caudalis Charp.Leucorrhinia a coda larga
Leucorrhinia pectoralis Charp.Leucorrhina a grande torace
Nehalennia speciosa Charp.Dea preziosa
Onychogomphus forcipatus L.Gonfo a pinze
Onychogomphus uncatus Charp.Gonfo a uncini
Ophiogomphus cecilia Fourc.Gonfo serpentino
Oxygastra curtisii DaleCordulia di Curtis
Sympecma braueri BianchiLeste di Brauer
Sympetrum depressiusculum SelysSimpetro a corpo depresso
Sympetrum flaveolum L.Simpetro dorato
MantodeaMantidi
Mantis religiosa L.Mantide religiosa
OrthopteraOrtotteri (grilli e cavallette)
Aiolopus thalassinus (Fabr.)
Calliptamus italicus (L.)
Calliptamus siciliae Ramme
Chrysochraon keisti Nadig
Epacromius tergestinus (Charp.)
Ephippiger ephippiger vitium Serville
Locusta migratoria cinerascens (Fabr.)Locusta
Oedaleus decorus (Germar6)
Oedipoda caerulescens (L.)
Oedipoda germanica (Latr.)
Pachytrachis striolatus (Fieber)
Pholidoptera littoralis insubrica Nadig
Platycleis tessellata (Charp.)
Polysarcus denticauda (Charp.)
Psophus stridulus (L.)
Saga pedo (Pallas)
Sphingonotus caerulans (L.)
Stethophyma grossum (L.)
Tettigonia caudata (Charp.)
Neuroptera, AscalaphidaeNeurotteri
Libelloides sp.Ascalafo (ambedue le specie)
Lepidoptera, PapilionideaLepidotteri (farfalle diurne)
Arethusana arethusa Denis & Schiff.
Chazara briseis L.Briseide
Coenonympha hero L.
Coenonympha oedippus Fabr.
Erebia christi Raetzer
Erebia nivalis Lorkovic & de Lesse
Erebia sudetica Staudinger
Eurodryas aurinia aurinia Rott.
Iolana iolas (Ochs.)
Limenitis populi L.
Lopinga achine Scop.
Lycaeides argyrognomon Bergstr.
Lycaena dispar Haworth
Maculinea alcon (Denis & Schiff.)
Maculinea arion L.
Maculinea nausithous Bergstr.
Maculinea teleius Bergstr.
Mellicta britomartis Assmann
Mellicta deione Dup.
Parnassius apollo L.Apollo
Parnassius mnemosyne L.Mnemosine
Lepidoptera, HesperioideaFarfalle diurne, esperidi
Carcharodus baeticus Rambur
Pyrgus cirsii Rambur
Lepidoptera, SphingidaeFarfalle notturne, sfingidi
Hyles hippophaes Esper
Proserpinus proserpina Pallas
Lepidoptera, LasiocampidaeFarfalle notturne, lasiocampidi
Eriogaster catax L.
Coleoptera, CarabidaeColeotteri, carabidi
Abax oblongus Dej.
Calosoma inquisitor (L.)
Calosoma sycophanta (L.)
Carabus creutzeri Fabr.
Cychrus cordicollis Chaud.
Cymindis variolosa (Fabr.)
Licinus cassideus (Fabr.)
Nebria crenatostriata Bassi
Platynus cyaneus (Dej.)
Poecilus kugelanni (Panz.)
Trechus laevipes Jeann.
Coleoptera, DysticidaeColeotteri acquatici
Graphoderus bilineatus (Geer)
Coleoptera, BuprestidaeColeotteri, buprestidi
Anthaxia candens (Panz.)
Anthaxia hungarica (Scop.)
Anthaxia manca (L.)
Chalcophora mariana (L.)
Coroebus florentinus (Herbst)
Coroebus undatus (Fabr.)
Dicerca aenea (L.)
Dicerca alni (Fischer)
Dicerca berolinensis (Herbst)
Dicerca furcata (Thunberg)
Dicerca moesta (Fabr.)
Eurythyrea austriaca (L.)
Eurythyrea micans (Fabr.)
Eurythyrea quercus (Hbst.)
Poecilonota variolosa (Paykull)
Scintillatrix dives (Guillebeau)
Scintillatrix mirifica (Mulsant)
Scintillatrix rutilans (Fabr.)
Coleoptera, ScarabaeidaeColeotteri, scarabei
Oryctes nasicornis (L.)
Osmoderma eremita (Scop.)
Polyphylla fullo (L.)
Coleoptera, LucanidaeColeotteri, lucanidi
Lucanus cervus (L.)Cervo volante
Coleoptera, CerambycidaeColeotteri, cerambici
Akimerus schaefferi (Laich.)
Cerambyx cerdo L.
Cerambyx miles Bonelli
Corymbia cordigera (Fuesslins)
Dorcadion aethiops (Scop.)
Dorcadion fuliginator (L.)
Dorcatypus tristis (L.)
Ergates faber (L.)
Lamia textor (L.)
Lepturobosca virens (L.)
Mesosa curculionoides (L.)
Morimus asper Sulzer
Necydalis major L.
Necydalis ulmi Chevrolat
Pachyta lamed (L.)
Pedostrangalia revestita (L.)
Plagionotus detritus (L.)
Purpuricenus kaehleri (L.)
Rhamnusium bicolor (Schrank)
Rosalia alpina (L.)
Saperda octopunctata (Scop.)
Saperda perforata (Pallas)
Saperda punctata (L.)
Saperda similis Laich.
Tragosoma depsarium (L.)
Hymenoptera, FormicidaeImenotteri, formiche
Formica s.str. (rufa, aquilonia, lugubris, paralugubris, polyctena, pratensis, truncorum)Formiche rosse dei boschi
(del gruppo Formica rufa)
Polyergus rufescens (Latr.)
VertebrataVertebrati
AmphibiaAnfibi (rane, rospi, ululoni, salamandre e tritoni) (tutte le specie)
Reptiliatutti i rettili (tartarughe, serpenti, sauri e orbettino)
MammaliaMammiferi
InsectivoraInsettivori
Crocidura leucodon (Hermann)Crocidura ventre bianco
Crocidura suaveolens (Pallas)Crocidura minore
Neomys anomalus CabreraToporagno acquatico di Miller
Neomys fodiens PennantToporagno d’acqua
RodentiaRoditori
Dryomys nitedula (Pallas)Driomio
Micromys minutus (Pallas)Topolino delle risaie
Muscardinus avellanarius L.Moscardino
ChiropteraChirotteri (pipistrelli) (tutte le specie)

Elenco delle specie da proteggere a livello cantonale

Specie vegetali

Nome scientificoItaliano
AngiospermaeAngiosperme
Bromus grossus DC.Forasacco del farro
Caldesia parnassifolia (L.) Parl.Mestolaccia minore
Najas flexilis (Willd.) Rostk. & W.L.E. SchmidtRanocchina flessibile
BryophytaBriofite (muschi, ecc.)
Andreaea blyttii Schimp. ssp. angustata (Limpr.) Schultze-Mot. (=A. heinemannii)
Andreaea rothii Web. & Mohr
Atractylocarpus alpinus (Milde) Lindb.
Barbula rigidula ssp. verbana (Nich.&Dix.) Podp.
Bryum argenteum ssp. veronense (De Not.) Amann
Buxbaumia viridis (Lam. & DC.) Moug. & Nestl.
Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb.
Distichophyllum carinatum Dix. & Nich.
Frullania cesatiana De Not.
Hypnum sauteri Schimp.
Jamesoniella undulifolia (Nees) K. Müll.
Mannia triandra (Scop.) Grolle
Meesia longiseta Hedw.
Orthotrichum rogeri Brid.
Orthotrichum scanicum Grönv.
Pseudoleskea artariae Thér.
Pyramidula tetragona (Brid.) Brid.
Scapania helvetica Gott.
Scapania massalongi (K. Müll.) K. Müll.
Scapania scapanioides (Mass.) Grolle
Seligeria austriaca Schauer
Seligeria carniolica (Breidl. & Beck) Nyh.
Tetrodontium ovatum (Funck) Schwaegr.
Nome scientificoItaliano
Ulota rehmannii Jur. ssp. macrospora (Bauer & Warnst.) Podp. (=U. macrospora)

Specie animali

Nome scientificoItaliano
AnellidaAnellidi
Hirudo officinalis L.Sanguisuga
MolluscaMolluschi
Helix pomatia L.Lumaca («di Borgogna»)
MammaliaMammiferi
InsectivoraInsettivori
Erinaceus europaeus L.Riccio europeo
Soricidae, sp.Toporagni (tutte le specie)
RodentiaRoditori
Gliridae, sp.Gliridi (tutte le specie)

Zitiert in

Decisioni

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