Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Dokumenttyp
Federal Council Ordinance
Status
In Force
Verabschiedet
18.03.2022
In Kraft seit
01.07.2022
Zuletzt aktualisiert
09.04.2026

512.271

Ordinanza
sul servizio di volo militare

(OSVM)

del 18 marzo 2022 (Stato 1° luglio 2022)

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina l’ammissione e il servizio dei membri del servizio di volo militare.

Art. 2 Membri del servizio di volo militare
  1. Al servizio di volo militare appartengono i membri del servizio di volo, del servizio di lancio con il paracadute e del servizio di volo con ricognitori telecomandati.
  2. Sono considerati membri del servizio di volo: a. i piloti militari, in particolare: 1. piloti militari di professione, 2. piloti militari di milizia; b. i piloti da trasporto civili del Servizio dei trasporti aerei della Confederazione; c. gli operatori di bordo, in particolare: 1. operatori di bordo di professione, 2. operatori di bordo di milizia, 3. operatori FLIR di professione, 4. fotografi di bordo di professione.
  3. Sono considerati membri del servizio di lancio con il paracadute:
    1. esploratori paracadutisti di professione;
    2. esploratori paracadutisti di milizia;
    3. membri del distaccamento d’esplorazione dell’esercito 10 (DEE 10) con istruzione militare in caduta libera;
    4. insegnanti specialisti con licenza di istruttori di paracadutismo nel servizio specialistico paracadutisti.
  4. Sono considerati membri del servizio di volo con ricognitori telecomandati: a. gli operatori di ricognitori telecomandati di professione, in particolare: 1. piloti di ricognitori telecomandati di professione, 2. operatori del carico utile dei ricognitori telecomandati di professione; b. gli operatori di ricognitori telecomandati di milizia, in particolare: 1. piloti di ricognitori telecomandati di milizia, 2. operatori del carico utile dei ricognitori telecomandati di milizia.

Sezione 2: Ammissione, ottenimento del brevetto e nomina

Art. 3 Ammissione
  1. Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) disciplina l’ammissione ai corsi d’istruzione del servizio di volo militare.
  2. A tal fine, tiene segnatamente conto:
    1. dell’istruzione aeronautica preparatoria e dell’istruzione generale preparatoria;
    2. dell’idoneità fisica, intellettuale e psichica; e
    3. dell’estratto del casellario giudiziale e del registro delle esecuzioni.
Art. 4 Ottenimento del brevetto e nomina

Il DDPS disciplina l’ottenimento del brevetto da parte dei membri del servizio di volo militare e la nomina dei piloti militari di professione.

Sezione 3: Militari di milizia

Art. 5 Classificazione
  1. I militari di milizia del servizio di volo militare sono classificati nelle seguenti categorie:| a. categoria A: | 1. piloti militari di milizia che pilotano velivoli da combattimento, | | --- | --- | | | 2. piloti militari di milizia che pilotano elicotteri, | | | 3. piloti militari di milizia che eseguono voli di trasporto, fino al compimento del 45° anno d’età, | | | 4. piloti militari di milizia che nella loro funzione professionale pilotano aeromobili di Stato e non sono incorporati in una squadriglia; | | b. categoria B: | 1. piloti militari di milizia che eseguono voli di trasporto, a partire dal 46° anno d’età, | | | 2. piloti militari di milizia membri della squadriglia di volo di puntamento, della squadriglia d’istruzione o della squadriglia di volo strumentale o che eseguono compiti speciali, | | | 3. operatori di bordo di milizia, | | | 4. operatori di ricognitori telecomandati di milizia che nella loro funzione professionale pilotano aeromobili di Stato e non sono incorporati in una squadriglia, | | | 5. tutti gli altri operatori di ricognitori telecomandati di milizia, | | | 6. esploratori paracadutisti di milizia. |

  2. In casi eccezionali motivati, le Forze aeree possono classificare una persona con il suo consenso in un’altra categoria.

Art. 6 Servizi d’istruzione e allenamento individuale per i membri del servizio di volo militare
  1. Per mantenere e promuovere la loro prontezza d’impiego, i militari di milizia del servizio di volo militare sono chiamati a servizi d’istruzione in formazioni e a corsi d’allenamento nonché a allenamenti individuali.
  2. Annualmente prestano al massimo 33 giorni di servizio d’istruzione in formazioni.
  3. Sono chiamati annualmente a un allenamento individuale come segue: a. i piloti militari di milizia: 1. che nella loro funzione professionale pilotano aeromobili di Stato e non sono incorporati in una squadriglia: per 45 giorni al massimo, 2. tutti gli altri piloti militari di milizia: per 12 giorni al massimo; b. gli operatori di bordo di milizia: per 8 giorni al massimo; c. gli esploratori paracadutisti di milizia: per 12 giorni al massimo; d. gli operatori di ricognitori telecomandati di milizia: 1. che nella loro funzione professionale pilotano aeromobili di Stato e non sono incorporati in una squadriglia di ricognitori telecomandati: per 45 giorni al massimo, 2. tutti gli altri operatori di ricognitori telecomandati di milizia: per 12 giorni al massimo.
  4. L’allenamento individuale è considerato servizio militare, ma non è computato sul totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione.

Sezione 4: Esame dell’idoneità

Art. 7
  1. Possono essere assegnate al servizio di volo militare soltanto le persone dichiarate fisicamente, intellettualmente e psichicamente idonee dall’Istituto di medicina aeronautica (IMA).
  2. L’idoneità fisica, intellettuale e psichica è accertata per la prima volta in occasione dell’ammissione. In seguito, l’idoneità fisica è verificata periodicamente; essa è attestata dall’IMA mediante un certificato medico d’idoneità.
  3. Il DDPS definisce la durata di validità dei certificati d’idoneità.

Sezione 5: Sospensione dal servizio di volo militare e riammissione; proscioglimento

Art. 8 Sospensione
  1. I membri del servizio di volo militare sono sospesi temporaneamente o definitivamente dal servizio di volo militare se:
    1. non sussiste più l’idoneità medica;
    2. non soddisfano più le esigenze tecniche o personali;
    3. la loro funzione militare non è più necessaria;
    4. è loro accordato un congedo per l’estero secondo l’articolo 44 dell’ordinanza del 22 novembre 2017concernente l’obbligo di prestare servizio militare o non riescono ad allenarsi convenientemente durante un soggiorno all’estero di durata inferiore a sei mesi;
    5. si trovano in congedo di maternità; o
    6. altri motivi importanti rendono inopportuno un ulteriore impiego nella loro funzione.
  2. Per i piloti militari di milizia della categoria A invece della sospensione le Forze aeree possono ordinare il trasferimento nella categoria B.
  3. Chi beneficia di un congedo per l’estero può essere, a richiesta, esentato dalla sospensione se:
    1. esiste la necessità militare; e
    2. si impegna a compiere i servizi prescritti e si assume le spese di viaggio per il tratto dei percorsi all’estero.
Art. 9 Competenza per la sospensione e la riammissione

Il DDPS disciplina la competenza per la sospensione dal servizio di volo militare e per la riammissione.

Art. 10 Proscioglimento dei piloti militari di professione e dei piloti da trasporto civili
  1. I piloti militari di professione e i piloti da trasporto civili rimangono nel servizio di volo fino alla cessazione del rapporto di lavoro.
  2. Dopo il proscioglimento quale pilota militare di professione o pilota da trasporto civile si applica l’articolo 11.
Art. 11 Proscioglimento dei piloti militari di milizia
  1. I piloti militari di milizia che nella loro funzione professionale pilotano aeromobili di Stato e non sono incorporati in una squadriglia rimangono nel servizio di volo militare fino alla cessazione del rapporto di lavoro.
  2. I piloti collaudatori dell’Ufficio federale dell’armamento (armasuisse) rimangono nella loro funzione quali piloti militari di milizia nel servizio di volo militare fino alla cessazione del rapporto di lavoro.
  3. Tutti gli altri piloti militari di milizia sono prosciolti dal servizio di volo militare in occasione del proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare. In considerazione del particolare impegno richiesto dal servizio di volo o per il riorientamento della carriera, il DDPS può prevedere ulteriori limitazioni per le singole funzioni.
Art. 12 Proscioglimento degli operatori di bordo
  1. Gli operatori di bordo di professione rimangono nel servizio di volo fino alla cessazione del rapporto di lavoro.
  2. Gli operatori di bordo di milizia sono prosciolti dal servizio di volo in occasione del proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare.
Art. 13 Proscioglimento dei membri del servizio di lancio con il paracadute
  1. Gli esploratori paracadutisti di professione, i membri del DEE 10 e gli insegnanti specialisti con licenza di istruttori di paracadutismo nel servizio specialistico paracadutisti rimangono nel servizio di lancio con il paracadute fino alla cessazione del rapporto di lavoro.
  2. Gli esploratori paracadutisti di milizia sono prosciolti dal servizio di lancio con il paracadute in occasione del proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare.
Art. 14 Proscioglimento degli operatori di ricognitori telecomandati
  1. Gli operatori di ricognitori telecomandati di professione rimangono nel servizio di volo con ricognitori telecomandati fino alla cessazione del rapporto di lavoro.
  2. Gli operatori di ricognitori telecomandati di milizia che nella loro funzione professionale pilotano aeromobili di Stato e non sono incorporati in una squadriglia di ricognitori telecomandati rimangono nel servizio di volo con ricognitori telecomandati fino alla cessazione del rapporto di lavoro.
  3. Tutti gli altri operatori di ricognitori telecomandati di milizia sono prosciolti dal servizio di volo con ricognitori telecomandati in occasione del proscioglimento dell’obbligo di prestare servizio militare.
Art. 15 Ulteriore impiego dopo la sospensione dal servizio di volo militare o dopo il proscioglimento
  1. Dopo la loro sospensione dal servizio di volo militare (art. 8) o dopo il loro proscioglimento (art. 10–14), i membri del servizio di volo militare possono essere ulteriormente impiegati fino al proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare in funzioni che richiedono le conoscenze e le esperienze da essi acquisite.
  2. Dopo la loro sospensione dal servizio di volo militare o dopo il loro proscioglimento, possono prestare, fino al compimento del 50° anno d’età, 200 giorni al massimo, ma non oltre 25 giorni l’anno, in servizi d’istruzione delle formazioni.

Sezione 6: Utilizzazione di aeromobili civili svizzeri e di aeromobili stranieri

Art. 16

L’utilizzazione di aeromobili civili svizzeri e di aeromobili stranieri in relazione con il servizio di volo militare è disciplinata dal DDPS.

Sezione 7: Indennità

Art. 17 Diritto all’indennità
  1. I militari di milizia del servizio di volo militare titolari del brevetto ricevono un’indennità per le particolari esigenze poste dal servizio di volo militare. Per i membri del servizio di volo e i membri del servizio di volo con ricognitori telecomandati il diritto nasce con l’ottenimento del brevetto, per i membri del servizio di lancio con il paracadute nel mese in cui sorge l’obbligo del servizio di lancio.
  2. Le indennità per i militari di milizia del servizio di volo militare sono definite nell’allegato 1.
  3. L’ammontare delle indennità è adeguato annualmente in funzione della compensazione del rincaro generale secondo l’indice nazionale dei prezzi al consumo dell’Ufficio federale di statistica.
  4. Le indennità degli altri membri del servizio di volo militare, ad eccezione degli operatori di ricognitori telecomandati di professione e del personale del servizio di volo di armasuisse e dell’Ufficio federale di topografia (swisstopo) sono rette dalle disposizioni in materia di diritto del personale della Confederazione. Queste persone non ricevono alcun’indennità secondo il capoverso 1.
Art. 18 Indennità e sua riduzione in caso di sospensione

L’indennità in caso di sospensione dal servizio di volo militare e la riduzione dell’indennità sono disciplinate dal DDPS.

Sezione 8: Obbligo d’assicurazione

Art. 19
  1. I militari di milizia del servizio di volo e del servizio di lancio con il paracadute devono assicurarsi contro gli infortuni di volo o di lancio con il paracadute con una somma di copertura di 50 000 franchi al minimo in caso di morte e di 250 000 franchi al minimo in caso d’invalidità. Se non si assicurano presso l’assicurazione collettiva amministrata dalle Forze aeree, devono depositare la loro polizza d’assicurazione presso queste ultime.
  2. Tutte le altre persone che pilotano aeromobili militari con equipaggio o volano come passeggeri sono assicurati dalle Forze aeree per i medesimi importi.
  3. L’assicurazione completa le prestazioni dell’assicurazione militare o le prestazioni secondo la LPers.
  4. Per i membri professionisti del servizio di volo e del servizio di lancio con il paracadute e per i piloti collaudatori di armasuisse, la conclusione dell’assicurazione è facoltativa.
  5. Chi ha diritto a un’indennità secondo l’articolo 17 o a un’indennità speciale secondo l’articolo 48 dell’ordinanza del 3 luglio 2001sul personale federale, si assume i premi d’assicurazione. Negli altri casi i premi d’assicurazione sono assunti dalla Confederazione.

Sezione 9: Disposizioni finali

Art. 20 Esecuzione

Il DDPS è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza. Esso emana le prescrizioni d’esecuzione.

Art. 21 Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza del 19 novembre 2003sul servizio di volo militare è abrogata.

Art. 22 Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato 2.

Art. 23 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2022.

Allegato 1(art. 17 cpv. 2)

Indennità di volo e di lancio con il paracadute

Le indennità annuali per i militari di milizia del servizio di volo militare (art. 5) ammontano a:| a. nella categoria A: | 14 410 franchi | | --- | --- | | b. nella categoria B: | 9 570 franchi |Allegato 2(art. 22)

Modifica di altri atti normativi

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Zitiert in

Decisioni

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