513.1
Ordinanza dell’Assemblea federale
sull’organizzazione dell’esercito
(Organizzazione dell’esercito, OEs)
del 18 marzo 2016 (Stato 1° gennaio 2023)
Art. 1 Effettivo regolamentare dell’esercito
- L’esercito dispone di un effettivo regolamentare di 100 000 persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare e di un effettivo reale di al massimo 140 000 persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare.
- L’effettivo regolamentare e l’effettivo reale non comprendono:
- le reclute;
- il personale del Centro di competenza sport dell’esercito, della giustizia militare, del Servizio della Croce Rossa, degli stati maggiori del Consiglio federale e dei distaccamenti d’esercizio dei Cantoni;
- i militari che non sono né incorporati in una formazione né impiegati nella protezione civile o in altri settori della Rete integrata Svizzera per la sicurezza;
- i militari in ferma continuata che hanno adempiuto il totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione;
- il personale dell’amministrazione militare della Confederazione e dei Cantoni.
Art. 2 Articolazione dell’esercito
L’esercito si articola in:
- capo dell’esercito, coadiuvato dallo Stato maggiore dell’esercito;
- Comando Operazioni, comprendente:
1. il Servizio informazioni militare,
2. le Forze terrestri, comprendenti le tre brigate meccanizzate,
3. le quattro divisioni territoriali,
4. il comando polizia militare,
5. le Forze aeree, comprendenti la brigata d’aviazione e la brigata DTA,
6. il Centro di competenza SWISSINT,
7. il comando forze speciali;
c. Base logistica dell’esercito, comprendente la brigata logistica e la Sanità militare;
cbis. Comando Ciber, comprendente la brigata di aiuto alla condotta;
d. Comando Istruzione, comprendente:
1. l’Istruzione superiore dei quadri,
2. cinque formazioni d’addestramento,
3. il personale dell’esercito.
Art. 3 Giustizia militare e stati maggiori del Consiglio federale
- La giustizia militare e gli stati maggiori del Consiglio federale non sottostanno all’autorità di comando dell’esercito.
- I membri della giustizia militare e degli stati maggiori del Consiglio federale hanno i medesimi diritti e obblighi di tutti gli altri militari.
Art. 4 Competenze del Consiglio federale
- Il Consiglio federale determina la struttura dell’esercito entro i limiti della sua articolazione.
- Determina in particolare le Armi, i servizi ausiliari e le formazioni di professionisti dell’esercito e disciplina i compiti, l’organizzazione, l’istruzione e la chiamata in servizio dei suoi stati maggiori.
- Provvede affinché i militari di milizia e le comunità linguistiche siano adeguatamente rappresentati negli organi di comando superiori.
Art. 5 Competenze del DDPS
- Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) disciplina l’organizzazione dettagliata dell’esercito entro i limiti della sua struttura.
- Disciplina la ripartizione equilibrata degli effettivi tra le formazioni dell’esercito.
- Provvede affinché le persone soggette all’obbligo di leva siano incorporate in funzioni adeguate.
Art. 6 Disposizione transitoria
Dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza il Consiglio federale introduce gradualmente il nuovo ordinamento dell’esercito. Per un periodo transitorio massimo di cinque anni disciplina in particolare:
- il trasferimento delle singole formazioni di truppa nella nuova organizzazione dell’esercito;
- i cambiamenti di incorporazione e le nuove incorporazioni che il passaggio rende necessari;
- l’articolazione dell’esercito.
Art. 6a Disposizione transitoria della modifica del 18 marzo 2022
Il Consiglio federale istituisce il Comando Ciber entro due anni dall’entrata in vigore della modifica del 18 marzo 2022.
Art. 7 Abrogazione di un altro atto normativo
L’organizzazione dell’esercito del 4 ottobre 2002è abrogata.
Art. 8 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore simultaneamente alla modifica del 18 marzo 2016della legge militare del 3 febbraio 1995.