642.211
Ordinanza
sull’imposta preventiva
(OIPrev)
del 19 dicembre 1966 (Stato 1° gennaio 2025)
Titolo I. Riscossione dell’imposta
Capo primo: Disposizioni generali
I. Amministrazione federale delle contribuzioni
Art. 1
- L’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) emana le istruzioni generali e prende le decisioni particolari necessarie alla riscossione dell’imposta preventiva; essa stabilisce la forma e il contenuto dei moduli per l’iscrizione come contribuente, per i rendiconti, le dichiarazioni d’imposta e i questionari.
- Ha facoltà di ricorrere davanti al Tribunale federale.
II. Obblighi del contribuente
1. Contabilità
Art. 2
- Il contribuente deve organizzare e tenere la sua contabilità in modo che, senza particolari difficoltà, sia possibile accertare e provare con certezza i fatti determinanti per l’obbligazione fiscale e il calcolo dell’imposta.
- Se il contribuente impiega nella sua contabilità il sistema dell’elaborazione automatica od elettronica dei dati, questo genere di contabilità è ammesso, ai fini della riscossione della imposta preventiva, solo se è garantita l’elaborazione completa ed esatta di tutte le operazioni e cifre fiscalmente essenziali a partire dal documento contabile originale sino ai conti annuali e al rendiconto d’imposta, e se i giustificativi necessari al calcolo dell’imposta dovuta sono chiaramente ordinati e leggibili.
- L’AFCpuò consentire al contribuente, con gli oneri e alle condizioni da essa stabiliti, di conservare i giustificativi in forma di microfilms. In tal caso, è fatto obbligo al contribuente di presentare, a sue spese, gli ingrandimenti dei giustificativi chiesti dall’AFC e, in occasione della verifica contabile prevista all’articolo 40 LIP, di mettere a disposizione degli ispettori, su loro richiesta, un apparecchio di proiezione con il necessario personale servente.
2. Rendiconto e attestazione quanto alla deduzione d’imposta
Art. 3
- Quando il contribuente rilascia un rendiconto al beneficiario della prestazione imponibile, egli deve farvi figurare la data di scadenza della stessa e il suo ammontare lordo, prima della deduzione dell’imposta preventiva e delle spese.
- Quando il beneficiario della prestazione imponibile chiede un’attestazione speciale (art. 14 cpv. 2 LIP), essa deve menzionare:
- i dati personali del beneficiario e l’indirizzo noto a colui che rilascia l’attestazione;
- il genere e l’ammontare nominale del valore patrimoniale che ha fruttato la prestazione imponibile;
- l’ammontare lordo della prestazione imponibile, il periodo cui si riferisce e la data di scadenza;
- l’ammontare dell’imposta preventiva dedotta;
- la data del rilascio dell’attestazione, il cognome, il nome, l’indirizzo (bollo della ragione sociale) e la firma di colui che la rilascia.
- Il contribuente deve rilasciare una sola attestazione per una medesima prestazione imponibile; le copie e le attestazioni sostitutive devono essere designate come tali.
- L’AFC può accettare, con gli oneri e alle condizioni da essa stabiliti, attestazioni non firmate o fatte direttamente su l’istanza di rimborso.
3. Prestazioni in valuta estera
Art. 4
- Se la prestazione imponibile è espressa in valuta estera, essa deve essere calcolata in franchi svizzeri al momento della sua scadenza.
- L’attestazione quanto alla deduzione dell’imposta (art. 3 cpv. 2) deve menzionare l’ammontare lordo della prestazione nelle due valute e il corso di conversione.
- Se le parti non hanno concordato un corso di conversione fisso, il calcolo si opera in base al corso medio dell’offerta e della domanda dell’ultimo giorno feriale precedente la scadenza della prestazione.
4. Dichiarazione di prestazioni in sofferenza, ecc.
Art. 5
- Se, per insolvibilità, il debitore non è in grado di eseguire la prestazione imponibile alla sua scadenza, o se ha ottenuto una dilazione in base alla legislazione federale, egli ne deve informare spontaneamente l’AFC, comunicandole quando la prestazione sarà presumibilmente pagabile.
- Se il contribuente è dichiarato fallito, l’amministrazione del fallimento deve stabilire il rendiconto prescritto per l’imposta scaduta all’atto della dichiarazione del fallimento (art. 16 cpv. 3 LIP) e inviarlo all’AFC, corredato dei giustificativi (art. 38 cpv. 2 LIP).
III. Procedura di riscossione
1. Richiesta d’informazioni; audizione
Art. 6
- L’AFC può chiedere informazioni scritte od orali e convocare il contribuente per un’audizione.
- Quando sembri opportuno, le informazioni date sono messe a verbale in presenza della persona escussa; il processo verbale deve essere firmato da essa e dalla persona inquirente e, in caso, da colui che l’ha tenuto.
- Prima di ogni audizione secondo il capoverso 2, la persona da escutere deve essere invitata a dire la verità ed avvertita delle conseguenze che implica il fatto di fornire informazioni inesatte (art. 62 cpv. 1 lett.d LIP).
2. Verifica dei libri di commercio
Art. 7
- Il contribuente può, e su richiesta dell’AFC deve, assistere alla verifica dei libri di commercio (art. 40 cpv. 2 LIP) e dare le spiegazioni necessarie.
- L’AFC non è obbligata a preavvisare il contribuente della sua intenzione di procedere ad una verifica dei libri di commercio.
IV. Esazione e garanzie dell’imposta
1. Esecuzione forzata
Art. 8
- L’AFC ha la competenza di promuovere esecuzioni quanto ai crediti vantati dalla Confederazione a titolo di imposta preventiva, interessi, spese e multe, di insinuare i crediti nel fallimento, di chiedere il rigetto dell’opposizione e di prendere tutti i provvedimenti necessari alla garanzia e all’esazione dei crediti.
- È riservata la competenza dell’Amministrazione federale delle finanze quanto alla conservazione degli attestati di carenza di beni e all’esecuzione di un credito accertato mediante un attestato di carenza di beni.
2. Garanzie
a. Società
dominate da stranieri
Art. 9
- Quando il capitale di una società anonima o a garanzia limitata è detenuto per più dell’80 per cento (direttamente o indirettamente) da persone domiciliate all’estero,l’attivo principale della società si trova all’estero o è costituito prevalentemente da crediti od altri diritti verso persone domiciliate all’estero, ela società non distribuisce ogni anno, come dividendo o quota dell’utile, una parte adeguata del reddito netto ai portatori di azioni, di quote sociali o di buoni di godimento,l’AFC può esigere delle garanzie, l’esazione dell’imposta apparendo in pericolo (art. 47 cpv. 1 lett.a LIP).
- L’ammontare da garantire deve corrispondere all’imposta che dovrebbe essere pagata in caso di liquidazione della società; se necessario, esso va determinato di nuovo ogni anno in base al conto annuale.
b. Costituzione di garanzie
Art. 10
- Le garanzie chieste ai termini dell’articolo 47 LIP devono essere costituite conformemente all’articolo 49 dell’ordinanza del 5 aprile 2006sulle finanze della Confederazione.
- Le garanzie fornite sono svincolate non appena siano stati pagati le imposte, gli interessi e le spese che esse cautelavano o non si dia più il motivo della garanzia.
- …
3. Radiazione dal registro
di commercio
Art. 11
- Le società anonime, a responsabilità limitata o cooperative possono essere radiate dal registro di commercio soltanto se l’AFC ha informato l’ufficio cantonale del registro di commercio che l’imposta preventiva dovuta è stata pagata.
- Il capoverso 1 è applicabile alla radiazione di un altro ente giuridico di cui all’articolo 2 lettera a dell’ordinanza del 17 ottobre 2007sul registro di commercio, se l’AFC ha comunicato all’Ufficio cantonale del registro di commercio che l’ente giuridico è diventato contribuente in base alla legge.
V. Restituzione di imposte non dovute
Art. 12
- Le imposte e gli interessi pagati, che non sono stati determinati con una decisione dell’AFC, sono restituiti non appena è accertato che non erano dovuti.
- Se un’imposta non dovuta è già stata trasferita (art. 14 cpv. 1 LIP), la restituzione è concessa soltanto se è accertato che la persona cui l’imposta è stata trasferita non ne ha ottenuto il rimborso con la procedura ordinaria di rimborso (art. 21–33 LIP) e che tale persona beneficerà della restituzione secondo il capoverso 1.
- Se l’istante si avvale di fatti da cui risulta che un’altra imposta federale era dovuta, anche se nel frattempo prescritta, la restituzione è concessa soltanto per l’ammontare eccedente detta imposta.
- Il diritto alla restituzione si prescrive in cinque anni dalla fine dell’anno civile nel quale il pagamento è stato fatto.
- Le disposizioni della LIP e della presente ordinanza12 quanto alla riscossione dell’imposta si applicano per analogia; se l’istante non soddisfa agli obblighi di fornire informazioni e se il diritto alla restituzione non può essere accertato senza le informazioni chieste dall’AFC, l’istanza è respinta.senza le informazioni chieste dall’AFC, l’istanza è respinta.
VI. Compensazione
Art. 13
L’AFC può compensare con l’imposta preventiva, di cui il debitore chiede il rimborso, un credito fiscale maturato la cui esazione è in pericolo.
Capo secondo: Imposta sui redditi di capitali mobili
A. Imposta sul reddito di obbligazioni e di averi di clienti
I. Oggetto dell’imposta
1. Reddito
imponibile
Art. 14
- Si considera reddito imponibile di obbligazioni, di cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie, di averi iscritti nel libro del debito pubblico e di averi di clienti, ogni prestazione valutabile in denaro fatta al creditore, che ha il suo fondamento sul rapporto debitorio e che non costituisce rimborso del debito in capitale.
- …
1a . Averi all’interno di
un gruppo
Art. 14a
- Indipendentemente dalla loro durata, dalla loro valuta e dal loro tasso d’interesse, gli averi tra le società di un gruppo non sono considerati né obbligazioni secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera a né averi di clienti secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera d LIP.
- Sono considerate società di un gruppo le società i cui conti annuali sono integralmente o in parte consolidati nel conto di gruppo conformemente a standard contabili riconosciuti.
- Il capoverso 1 non è applicabile se:
- una società svizzera di un gruppo garantisce un’obbligazione di una società estera di un gruppo; e
- i fondi trasferiti dalla società estera del gruppo alla società svizzera del gruppo superano, alla data di chiusura del bilancio, l’ammontare del capitale proprio della società estera del gruppo.
2. Obbligazioni
e titoli emessi
in serie
Art. 15
- Si considerano obbligazioni, al portatore, all’ordine o nominative:
- le obbligazioni di prestiti, comprese le quote di prestiti garantiti da pegno immobiliare, i titoli di rendita, le obbligazioni fondiarie, le obbligazioni di cassa, i buoni di cassa e di deposito;
- i titoli di credito affini alle cambiali e gli altri valori scontabili emessi in più esemplari e destinati ad essere collocati nel pubblico.
- Si considerano cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie, le cartelle ipotecarie e le rendite fondiarie emesse in più esemplari, a condizioni uguali, stipulate al portatore o all’ordine, o provviste di cedole al portatore o all’ordine, e che economicamente possono essere equiparate alle quote di prestiti.
3. Averi
di clienti
Art. 16
La franchigia di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettera c LIP è applicabile agli interessi versati una volta per anno civile per gli averi di clienti.
II. Iscrizione come
contribuente
Art. 17
- La persona domiciliata in Svizzera (art. 9 cpv. 1 LIP) che emette obbligazioni, cartelle ipotecarie e rendite fondiarie in serie, che offre pubblicamente di accettare denari fruttiferi o accetta in modo continuo denari dietro interesse è tenuta, prima di iniziare la sua attività e senza esservi sollecitata, ad annunciarsi presso l’AFC.
- La dichiarazione deve menzionare: il nome (ragione sociale) e la sede dell’impresa, come pure tutte le succursali in Svizzera che soddisfano alle condizioni del capoverso 1, o se si tratta di una persona giuridica, di una società commerciale senza personalità giuridica la cui sede statutaria si trova all’estero, la ragione sociale ed il luogo della sede principale, con l’indirizzo della direzione in Svizzera; il genere e l’inizio dell’attività; l’esercizio contabile e la data di scadenza degli interessi. La dichiarazione deve essere corredata dei giustificativi necessari al controllo dell’obbligazione fiscale (prospetto di emissione, regolamento per i libretti di risparmio o i depositi, ecc.).
- Le modificazioni sopravvenute dopo l’inizio dell’attività relativamente ai fatti da dichiarare o ai giustificativi da inviare conformemente al capoverso 2, in particolare l’apertura di nuove succursali e le modificazioni apportate ai regolamenti, devono essere dichiarate spontaneamente all’AFC.
- Quando un’impresa che si è già annunciata come contribuente all’AFC emette nuovi titoli o crea nuove possibilità d’investimento, il cui reddito è soggetto all’imposta preventiva, la dichiarazione può limitarsi a questi fatti.
III. Rendiconto d’imposta
1. Obbligazioni di prestiti; ecc.
Art. 18
L’imposta sui redditi delle obbligazioni di prestiti, come pure delle obbligazioni, cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie che l’AFC equipara alle obbligazioni di prestiti ai fini del rendiconto d’imposta, ed anche quella sui redditi degli averi iscritti nel libro del debito pubblico, deve essere pagata spontaneamente all’AFC entro 30 giorni dalla scadenza del reddito (scadenza della cedola), in base a un rendiconto da farsi su modulo ufficiale.
2. Obbligazioni di cassa, ecc.; averi di clienti
Art. 19
- L’imposta sul reddito delle obbligazioni di cassa, dei buoni di cassa e di deposito, dei titoli di credito affini alle cambiali e degli altri valori scontabili, come pure delle obbligazioni, delle cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie che l’AFC equipara alle obbligazioni di cassa ai fini del rendiconto d’imposta, ed anche quella sul reddito degli averi di clienti presso banche e casse di risparmio, deve essere pagata spontaneamente all’AFC nei 30 giorni successivi alla fine di ogni trimestre commerciale, per gli interessi ed altri redditi maturati nel trimestre, in base a un rendiconto da farsi su modulo speciale.
- Per evitare complicazioni sproporzionate, l’AFC può consentire o prescrivere che il rendiconto d’imposta deroghi al capoverso 1; in particolare, essa può concedere:
- che l’imposta scaduta nei primi tre trimestri civili venga accertata in modo approssimativo e quella scaduta per tutto l’anno conteggiata definitivamente soltanto dopo la fine dell’ultimo trimestre civile;
- che, quando il valore nominale complessivo delle obbligazioni e degli averi in banca, intesi nel senso del capoverso 1, non eccede 1 000 000 di franchi, l’imposta sui redditi fruttati venga conteggiata una sola volta l’anno.
- Il contribuente deve far figurare separatamente nei suoi libri di commercio, insieme ai redditi relativi, la consistenza: delle obbligazioni di cassa (comprese obbligazioni, cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie loro equiparate ai fini del rendiconto d’imposta); dei titoli di credito affini alle cambiali e degli altri titoli scontabili nonché degli averi di clienti, suddivisi in averi i cui redditi non sono soggetti all’imposta preventiva (art. 5 cpv. 1 lett. c LIP) e in averi i cui redditi sono soggetti all’imposta.
B. Imposta sul reddito di azioni, quote sociali in società a garanzia limitata e in società cooperative, buoni di partecipazione di banche cooperative e buoni di godimento
I. Oggetto dell’imposta
Art. 20
- Si considera reddito imponibile di azioni, di quote sociali in società a garanzia limitata e in cooperative, ogni prestazione valutabile in denaro corrisposta dalla società ai titolari di diritti di partecipazione, o a terze persone loro vicine, che non ha il carattere di rimborso delle quote di capitale sociale versato esistenti all’atto della prestazione (dividendi, abbuoni, azioni gratuite, buoni di partecipazione gratuiti, eccedenze di liquidazione, ecc.).
- Si considera reddito imponibile di buoni di partecipazione, buoni di godimento e buoni di partecipazione di una banca cooperativa ogni prestazione valutabile in denaro corrisposta ai titolari di buoni di partecipazione, buoni di godimento o buoni di partecipazione di una banca cooperativa; il rimborso del valore nominale dei buoni di partecipazione o dei buoni di partecipazione di una banca cooperativa emessi gratuitamente non costituisce reddito imponibile in quanto la società o la banca cooperativa provi di aver pagato l’imposta preventiva sul valore nominale al momento dell’emissione dei titoli.
- .
II. Rendiconto d’imposta
1. Società
anonime e
società a
garanzia limitata
a. In generale
Art. 21
- Ogni società anonima o società a garanzia limitata svizzera (art. 9 cpv. 1 LIP) è tenuta a consegnare spontaneamente all’AFC, nei 30 giorni successivi all’approvazione del conto annuale, il rapporto di gestione o una copia firmata del conto annuale (bilancio e conto dei profitti e delle perdite), come pure una distinta su modulo ufficiale che indichi il capitale esistente alla fine dell’esercizio, la data dell’assemblea generale, l’ammontare e la scadenza della ripartizione dell’utile, e a pagare l’imposta sui redditi maturati in seguito all’approvazione del conto annuale, se:
- la somma di bilancio ammonta a oltre cinque milioni di franchi;
- dalla decisione di ripartizione dell'utile deriva una prestazione imponibile;
- dall'esercizio commerciale risulta una prestazione imponibile;
- la società è tassata in base all’articolo 69 della legge federale del 14 dicembre 1990sull’imposta federale diretta o all’articolo 28 della legge federale del 14 dicembre 1990sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Comuni e dei Cantoni; oppure
- la società ha fatto valere una convenzione di doppia imposizione conclusa dalla Svizzera con un altro Stato.
1bis. Negli altri casi i documenti vanno presentati su richiesta dell’AFC.
- L’imposta sui redditi non maturati in seguito all’approvazione del conto annuale o che non sono versati in base al conto annuale (acconti di dividendo, interessi per il periodo di avviamento, azioni gratuite, eccedenze di liquidazione, riscatto di buoni di godimento, prestazioni valutabili in denaro di altro genere) deve essere pagata spontaneamente all’AFC nei 30 giorni successivi alla scadenza del reddito, in base ad un rendiconto da farsi su modulo ufficiale.
- Se non è stabilita la data di scadenza del reddito, il termine di 30 giorni decorre dal giorno in cui viene deliberata la distribuzione o, non dandosi una deliberazione, dal giorno della distribuzione del reddito.
- Se il conto annuale non è approvato nei sei mesi successivi alla fine del relativo esercizio, la società è tenuta ad informare l’AFC, prima della scadenza del settimo mese, dei motivi del ritardo e della data alla quale i conti verranno presumibilmente approvati.
b. Scioglimento; trasferimento della sede all’estero
Art. 22
- Se una società anonima o a garanzia limitata viene sciolta (art. 736 e 821 Codice delle obbligazioni), essa deve informarne senza indugio l’AFC.
- La società disciolta è tenuta ad inviare all’AFC una copia firmata del bilancio compilato dai liquidatori e ad informarla regolarmente, secondo le istruzioni da essa impartite, quanto allo stato della liquidazione e, segnatamente, quanto all’impiego dell’attivo; terminata la liquidazione, una copia firmata del conto di liquidazione, corredata di una distinta concernente la ripartizione dell’eccedenza che ne risulta, deve essere inviata all’AFC.
- La società è tenuta a pagare spontaneamente l’imposta in base a un rendiconto speciale, nei 30 giorni successivi ad ogni distribuzione di una parte dell’eccedenza di liquidazione.
- Le disposizioni dei capoversi 1 a 3 si applicano per analogia quando la società si scioglie senza entrare in liquidazione.
- Se vuol trasferire la sede all’estero, la società deve informarne senza indugio l’AFC, inviarle il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite compilati al giorno del trasferimento della sede e, in pari tempo, pagare l’imposta dovuta sulla sostanza eccedente il capitale sociale versato. Tale disposizione si applica parimente alla società che, avendo la sede statutaria all’estero, vi vuole trasferire anche la direzione effettiva.
2. Società
cooperative
Art. 23
- Ogni società cooperativa svizzera i cui statuti prevedono delle prestazioni pecuniarie dei soci o la costituzione di capitale mediante quote sociali e ogni banca cooperativa i cui statuti prevedono la costituzione di capitale di partecipazione mediante buoni di partecipazione è tenuta ad annunciarsi all’AFC, spontaneamente e senza indugio, non appena sia iscritta nel registro di commercio o le relative disposizioni siano riprese negli statuti; la dichiarazione deve essere corredata di una copia firmata degli statuti.
- Gli articoli 21 e 22 si applicano per analogia al rendiconto d’imposta, alla presentazione del conto annuale e allo scioglimento della società cooperativa.
- a5…
III. Notifica
sostitutiva del pagamento dell’imposta
1. Casi d’applicazione
Art. 24
- La società può essere autorizzata, su richiesta, a soddisfare alle sue obbligazioni fiscali mediante la notifica della prestazione imponibile (art. 20 LIP) quando:
- l’imposta accertata in occasione di un controllo ufficiale o di una verifica dei libri di commercio riguarda prestazioni maturate in anni anteriori;
- si dia emissione o aumento del valore nominale di azioni di quote sociali o di certificati di quote in società cooperative mediante scioglimento di riserve della società (azioni gratuite, ecc.);
- si dia distribuzione di dividendi in natura o di eccedenze di liquidazione mediante cessione dell’attivo;
- si dia trasferimento della sede all’estero.
- La procedura della notifica è ammessa soltanto se è accertato che le persone a carico delle quali l’imposta dovrebbe essere trasferita (beneficiari della prestazione) avrebbero diritto al suo rimborso, ai termini della LIP o della presente ordinanza, e se il loro numero non supera venti persone.
2. Notifica
nel caso di
riscatto dei
propri diritti di partecipazione
Art. 24a
La società o la società cooperativa può essere autorizzata, su richiesta, a soddisfare ai suoi obblighi fiscali mediante la notifica della prestazione imponibile se:
- l’imposta è dovuta giusta l’articolo 4a capoverso 2 LIP;
- la società contribuente prova che i diritti di partecipazione riscattati provengono dalla sostanza commerciale del venditore;
- al momento della vendita il venditore era assoggettato illimitatamente all’imposta in Svizzera; e
- la vendita è stata contabilizzata correttamente dal venditore.
3. Istanza;
autorizzazione
Art. 25
- L’istanza deve essere presentata per iscritto all’AFC; essa deve menzionare:
- i dati personali dei beneficiari della prestazione e il luogo del domicilio o della dimora alla scadenza della prestazione;
- il genere e l’ammontare lordo della prestazione spettante a ciascun beneficiario, la data della scadenza ed, eventualmente, il periodo a cui si riferisce la prestazione.
- L’AFC chiarisce la fattispecie e prende la sua decisione; essa può subordinare l’accoglimento dell’istanza ad oneri e condizioni. La decisione quanto a prestazioni non ancora maturate è presa con riserva del controllo successivo del diritto al rimborso spettante al beneficiario alla scadenza della prestazione.
- L’autorizzazione non dispensa la società dall’obbligo di assicurarsi, prima di fare la notifica, che il beneficiario aveva ancora in Svizzera il domicilio o la dimora durevole alla scadenza della prestazione.
4. Notifica; riscossione
posticipata dell’imposta
Art. 26
- La notifica della prestazione imponibile, con tutti i dati enumerati all’articolo 3 capoverso 2, deve essere presentata all’AFC in tanti duplicati quanti sono i beneficiari, nel termine previsto all’articolo 21, corredata dei giustificativi ivi prescritti.
- Se l’istanza, di cui all’articolo 25 capoverso 1, soddisfa alle esigenze poste dal capoverso precedente quanto al contenuto e al numero degli esemplari chiesti, si rende superfluo presentare una nuova notifica; in caso contrario, la notifica sostitutiva del pagamento dell’imposta (art. 24 cpv. 1 lett.a ) deve essere presentata nei 30 giorni successivi all’autorizzazione.
- L’AFC trasmette le notifiche alle autorità cantonali competenti. Queste sono tenute, in quanto l’AFC lo disponga in seguito ad una riserva di cui all’articolo 25 capoverso 2, ad informarla se il beneficiario della prestazione potrebbe ottenere il rimborso dell’imposta.
- Se al beneficiario della prestazione non compete il diritto al rimborso dell’imposta, l’AFC esige l’imposta dalla società o dai corresponsabili. È riservata l’apertura del procedimento penale.
5. Notifica
sostitutiva del pagamento
dell’imposta
per i dividendi all’interno di
un gruppo
Art. 26a
- La persona giuridica, l’investimento collettivo di capitale o l’ente pubblico ai sensi dell’articolo 24 capoverso 1 LIP che partecipa direttamente per almeno il 10 per cento al capitale sociale di una società di capitali o di una società cooperativa può ordinare a quest’ultima, tramite istanza redatta su modulo ufficiale, di versarle i dividendi senza dedurre l’imposta preventiva.
- La società contribuente, da parte sua, completa l’istanza e la presenta spontaneamente all’AFC entro 30 giorni dalla scadenza dei dividendi unitamente al modulo ufficiale da allegare al conto annuale. È applicabile l’articolo 21.
- La procedura di notifica è ammessa soltanto se è accertato che la persona giuridica, l’investimento collettivo di capitale oppure l’ente pubblico, a carico della o del quale l’imposta dovrebbe essere trasferita, avrebbe diritto al suo rimborso secondo la LIP o la presente ordinanza.
- Se dal controllo dell’AFC risulta che si è a torto usato della procedura di notifica, l’imposta preventiva deve essere riscossa posticipatamente; se il credito fiscale è contestato, l’AFC emana una corrispondente decisione. È fatta salva l’apertura di un procedimento penale.
IV. Condono
Art. 27
- L’istanza di condono del credito fiscale, giusta l’articolo 18 LIP, deve essere presentata all’AFC al più tardi insieme con il rendiconto dell’imposta scaduta (art. 21) o con la dichiarazione d’imposta (art. 23 cpv. 2).
- L’AFC può esigere dall’istante le informazioni e i documenti giustificativi necessari quanto a tutti i fatti che potrebbero essere di qualche momento per il condono; l’istanza è respinta se il richiedente non soddisfa agli obblighi impostigli.
C. Imposta sui redditi delle quote in investimento collettivo di capitale
I. Oggetto
dell’imposta
1. Reddito imponibile
Art. 28
- Si considera reddito imponibile di quote in un investimento collettivo di capitale ogni prestazione valutabile in denaro, fondata sulle quote, corrisposta al loro portatore, la quale non è versata mediante cedola che serve esclusivamente alla distribuzione di profitti in capitale, di proventi derivanti dal possesso fondiario diretto o al rimborso di versamenti di capitale (art. 5 cpv. 1 lett. b LIP).
- In caso di ripresa delle quote l’imposta è riscossa soltanto se la ripresa è dovuta a scioglimento o liquidazione dell’investimento collettivo di capitale.
- Se sono state emesse quote senza cedole o se la prestazione è corrisposta dietro consegna della quota, i profitti in capitale, i versamenti di capitale e i proventi derivanti dal possesso fondiario diretto sono esentati dall’imposta qualora figurino separatamente nel conteggio destinato al portatore delle quote.
2. Ripartizione delle perdite
e delle spese
Art. 29
Le perdite subite da un investimento collettivo di capitale e le spese relative al conseguimento di profitti in capitale (spese di conseguimento del profitto, commissione di distribuzione, ecc.) devono essere addebitate ai profitti in capitale conseguiti ed al capitale.
3. Direzione del fondo e banca depositaria
Art. 30
- …
- Le disposizioni che trattano di «direzione del fondo» o di «banca depositaria», si applicano per analogia alle persone che esercitano queste funzioni.
II. Iscrizione come
contribuente
Art. 31
- La persona domiciliata in Svizzera che è contribuente ai termini dell’articolo 10 capoverso 2 LIP è tenuta, prima di iniziare l’emissione delle quote e senza esservi sollecitata, a dichiararsi come contribuente all’AFC.
- La dichiarazione deve indicare: il nome (ditta) e la sede della direzione del fondo, quelli della banca depositaria e, se l’una e l’altra si trovano all’estero, quelli della persona domiciliata in Svizzera che ha emesso unitamente a loro le quote, come pure quelli di qualsiasi persona che presta in Svizzera la sua opera come ufficio di pagamento (art. 10 cpv. 2 LIP); il nome dell'investimento collettivo di capitale; la data alla quale s’inizierà l’emissione delle quote; l’esercizio contabile e la durata del fondo.
2bis. La dichiarazione deve essere corredata dei seguenti documenti:
- il contratto di investimento collettivo del fondo di investimento contrattuale;
- gli statuti e il regolamento di investimento della società di investimento a capitale variabile (SICAV);
- il contratto di società della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale;
- gli statuti e il regolamento di investimento della società di investimento a capitale fisso (SICAF).
- Le modificazioni sopravvenute dopo l’inizio dell’attività relativamente ai dati o ai documenti di cui ai capoversi 2 e 2bis, in particolare l’apertura di nuovi uffici di pagamento, devono essere dichiarate spontaneamente all’AFC.
- Se delle quote vengono emesse da una persona domiciliata all’estero unitamente a una persona domiciliata in Svizzera, quest’ultima è tenuta, su richiesta dell’AFC, a presentare la contabilità dell'investimento collettivo di capitale, corredata dei documenti giustificativi.
III. Rendiconto d’imposta
1. In generale
Art. 32
- Il contribuente, inteso ai termini dell’articolo 10 capoverso 2 LIP, deve pagare spontaneamente l’imposta all’AFC entro 30 giorni dalla scadenza del reddito (scadenza della cedola), in base a un rendiconto da farsi su modulo ufficiale.
- Nei sei mesi successivi alla fine dell’esercizio, il contribuente è tenuto a consegnare spontaneamente all’AFC il rapporto annuale e il conto annuale dell’investimento collettivo di capitale di cui alla legge federale del 23 giugno 2006sugli investimenti collettivi di capitale (LICol).
- Il conto annuale da consegnarsi conformemente al capoverso 2 indicherà quale parte dei profitti in capitale che vi figurano è stata conseguita in società che appartengono al fondo.
- Se il rapporto annuale e il conto annuale non sono stati ancora compilati nei sei mesi successivi alla fine dell’esercizio, il contribuente è tenuto a informare l’AFC, prima della scadenza del settimo mese, dei motivi del ritardo e della data in cui verranno presumibilmente compilati il rapporto annuale e il conto annuale.
2. Liquidazione; trasferimento della sede all’estero
Art. 33
- Se un investimento collettivo di capitale viene sciolto, il contribuente deve informarne l’AFC prima di procedere a qualsiasi operazione di liquidazione.
- La negoziazione delle quote in sedi di negoziazione o in sistemi organizzati di negoziazione sarà sospesa a partire dal momento in cui il fondo viene sciolto.
- La ripartizione del ricavato della liquidazione è consentita soltanto dopo che l’AFC vi abbia dato il suo assenso.
- Se il contribuente vuol trasferire la sede all’estero e se un’altra persona domiciliata in Svizzera non gli succede nelle sue obbligazioni fiscali, conformemente all’articolo 10 capoverso 2 LIP, egli è tenuto ad informarne senza indugio l’AFC.
IV. Non
riscossione dell’imposta dietro
presentazione
di una
dichiarazione di domicilio
1. Condizioni
Art. 34
- Se il contribuente rende plausibile che il reddito imponibile delle quote in un investimento collettivo di capitale perverrà almeno per l’80 per cento da fonti estere, per un periodo presunto durevole, l’AFC può autorizzarlo, su richiesta, a non pagare l’imposta nella misura in cui il reddito è pagato, girato o accreditato a stranieri dietro presentazione di una dichiarazione di domicilio (affidavit).
- L’autorizzazione è concessa se il contribuente dà tutte le garanzie per un controllo efficace dei conti annuali e delle dichiarazioni di domicilio che gli vengono consegnate; essa può essere limitata alle dichiarazioni di determinati istituti.
- L’AFC revoca la autorizzazione se non sono più garantiti il suo uso corretto o il controllo.
2. Termine
Art. 35
- Trascorsi tre anni dalla fine dell’anno civile nel quale è maturato, il reddito imponibile non può più essere distribuito senza ritenuta d’imposta, dietro presentazione di una dichiarazione di domicilio, anche se per il rimanente le condizioni richieste fossero adempiute.
- Gli uffici di pagamento rispondono in solido con il contribuente della corresponsione dell’imposta che, contrariamente a quanto dispone il capoverso 1, non fosse stata pagata.
3. Dichiarazione di domicilio
a. Rilascio
Art. 36
- Una dichiarazione di domicilio può essere rilasciata soltanto dai seguenti istituti:
- banche ai sensi della legge dell’8 novembre 1934su le banche e le casse di risparmio;
- direzioni dei fondi svizzere secondo l’articolo 32 della legge del 15 giugno 2018sugli istituti finanziari (LIsFi);
- gestori svizzeri di patrimoni collettivi secondo l’articolo 24 LIsFi;
- depositari svizzeri sottoposti a vigilanza ufficiale;
- società svizzere di intermediazione mobiliare secondo l’articolo 41 LIsFi.
- Nella dichiarazione l’istituto è tenuto ad attestare per iscritto che:
- alla scadenza del reddito imponibile il diritto di godimento sulla quota competeva ad uno straniero;
- alla scadenza del reddito imponibile la quota si trovava presso di essa in deposito aperto;
- il reddito imponibile è stato accreditato ad un conto da essa tenuto per detto straniero.
- L’AFC delimita le categorie di stranieri a favore dei quali può essere rilasciata una dichiarazione di domicilio.
- Un istituto che, alla scadenza del reddito imponibile, non detiene le quote in deposito proprio può rilasciare una dichiarazione di domicilio solo fondandosi su una dichiarazione corrispondente di un altro istituto svizzero.
- L’AFC può accettare anche le dichiarazioni di domicilio di una banca o di un depositario esteri sottoposti a vigilanza ufficiale.
- Le dichiarazioni di domicilio possono essere consegnate in formato elettronico solo su autorizzazione dell’AFC.
b. Controllo
Art. 37
- L’istituto che rilascia una dichiarazione di domicilio deve presentare, su richiesta dell’AFC, i documenti giustificativi necessari al controllo, compresi quelli che, se del caso, deve procurarsi presso la banca o il depositario esteri (art. 36 cpv. 5).
- Se l’istituto si rifiuta di presentare i documenti giustificativi, se quelli presentati sono insufficienti o se esso rilascia una dichiarazione inesatta, l’imposta deve essere pagata. L’AFC può interdire all’istituto di rilasciare dichiarazioni; in questo caso informa gli altri istituti e il contribuente che, in avvenire, le dichiarazioni di detto istituto sono inefficaci. È fatta salva l’apertura di un procedimento penale.
4. Rendiconto
Art. 38
- Se l’ammontare del reddito imponibile da distribuirsi senza dichiarazione di domicilio non è ancora stabilito alla scadenza dell’imposta preventiva, questa va pagata a titolo provvisorio in base ad una valutazione dell’ammontare del reddito.
- Il rendiconto definitivo quanto all’imposta dovuta deve essere presentato entro sei mesi dalla sua scadenza.
- Se, dopo che sia stato rilasciato il rendiconto definitivo, dei redditi imponibili sono ancora versati dietro presentazione di una dichiarazione di domicilio, l’imposta preventiva già pagata su i detti redditi può essere dedotta nel rendiconto successivo.
V. Notifica sostitutiva del pagamento dell’imposta
Art. 38a
- Su richiesta, l’AFC può autorizzare l’investimento collettivo di capitale a soddisfare ai suoi obblighi fiscali mediante la notifica dei redditi imponibili, se i suoi investitori sono esclusivamente istituti svizzeri di previdenza professionale o di previdenza vincolata, istituti di libero passaggio, assicurazioni sociali o casse di compensazione esentati dalle imposte nonché società d’assicurazione sulla vita soggette alla vigilanza della Confederazione oppure società svizzere d'assicurazione sulla vita di diritto pubblico.
- La procedura di notifica è ammessa soltanto se è accertato che i beneficiari delle prestazioni a carico dei quali l’imposta dovrebbe essere trasferita avrebbero diritto al suo rimborso secondo la LIP o la presente ordinanza. La procedura è retta per analogia dagli articoli 25 e 26 capoversi 1, 2 e 4.
Capo terzo: Imposta sulle vincite ai giochi in denaro, alle lotterie e ai giochi di destrezza destinati a promuovere le vendite (art. 6 LIP)
I. e II. …
Art. 39e40
III. Pagamento dell’imposta; attestazione
1. Vincite ai giochi in denaro
a. Vincite in denaro
Art. 41
- L’imposta è calcolata sull’ammontare delle singole vincite in denaro imponibili secondo l’articolo 6 LIP risultanti dalla partecipazione a giochi in denaro.Essa deve essere pagata spontaneamente all’AFC entro 30 giorni dalla determinazione del risultato sulla base di un rendiconto su modulo ufficiale.
- Se desidera procedere all’estrazione prima che si sia iniziata o terminata la vendita dei biglietti, l’organizzatore deve informarne l’AFC. Essa stabilisce, allora, i termini per il pagamento dell’imposta.
- …
b. Vincite in natura
Art. 41a
Le vincite in natura ai giochi in denaro imponibili secondo l’articolo 6 capoverso 1 LIP devono essere dichiarate spontaneamente su modulo ufficiale all’AFC entro 90 giorni dalla determinazione del risultato. Al modulo va allegato un certificato di domicilio valido del vincitore. L’articolo 41 capoverso 2 è applicabile per analogia.
2. Vincite alle lotterie e ai giochi di destrezza destinati a promuovere le vendite
a. Vincite in denaro
Art. 41b
L’imposta è calcolata sulle singole vincite in denaro a lotterie e giochi di destrezza destinati a promuovere le vendite imponibili secondo l’articolo 6 capoverso 2 LIP; essa deve essere pagata spontaneamente all’AFC entro 30 giorni dalla determinazione del risultato sulla base di un rendiconto su modulo ufficiale.
b. Vincite in natura
Art. 41c
Le vincite in natura a lotterie e giochi di destrezza destinati a promuovere le vendite imponibili secondo l’articolo 6 capoverso 2 LIP devono essere dichiarate spontaneamente su modulo ufficiale all’AFC entro 90 giorni dalla determinazione del risultato. Al modulo va allegato un certificato di domicilio valido del vincitore.
IV. Rimborso dell’imposta
riscossa sui premi non ritirati
Art. 42
- Scaduto il termine di prescrizione dei premi non ritirati, l’organizzatore può chiedere all’AFC il rimborso dell’imposta che è in grado di provare d’aver pagata sui premi non ritirati o, d’intesa con l’Amministrazione, computare tale imposta nel prossimo rendiconto.
- L’organizzatore è tenuto ad allegare all’istanza di rimborso o al rendiconto d’imposta una distinta nella quale devono figurare la designazione dell’organizzazione, la data dell’estrazione, il numero del biglietto non ritirato e l’ammontare della vincita al lordo dell’imposta; in pari tempo, l’organizzatore è tenuto a certificare per iscritto che l’imposta rimborsata o computata sarà devoluta all’opera alla quale è destinata la lotteria e che verrà allibrata in conseguenza.
- Il diritto al rimborso si prescrive in cinque anni a contare dalla fine dell’anno civile nel quale l’imposta è stata pagata.
Capo quarto: Imposta sulle prestazioni d’assicurazione
I. Oggetto dell’imposta
1. Risoluzione anticipata dell’assicurazione; cessione, ecc.
Art. 43
- Una prestazione d’assicurazione fondata su risoluzione anticipata dell’assicurazione è soggetta all’imposta se lo stipulante o l’avente diritto è domiciliato in Svizzera al momento in cui chiede la risoluzione (istanza di riscatto, ecc.) o al momento in cui l’assicuratore dichiara la risoluzione.
- Se la risoluzione anticipata porta su tutta o su parte dell’assicurazione e la prestazione che ne deriva, da sola o addizionata alle somme già versate in base alla stessa assicurazione, eccede 5000 franchi, la prestazione è assoggettata all’imposta, comprese le prestazioni anteriori non ancora tassate.
- Se un’assicurazione è trasferita da un portafoglio svizzero ad un portafoglio estero o se una persona domiciliata in Svizzera cede i suoi diritti derivanti dall’assicurazione ad una persona domiciliata all’estero (art. 7 cpv. 2 LIP), l’imposta è calcolata sull’ammontare più alto delle prestazioni in capitale concordate per l’avverarsi dell’evento assicurato o, se si tratta di rendite e di pensioni, sul loro valore monetario al giorno concordato per l’inizio del pagamento.
2. Partecipazioni agli utili
Art. 44
- Le partecipazioni agli utili non sono assoggettate all’imposta se vengono impiegate come premi per un’assicurazione supplementare, computate volta per volta su premi dovuti o versate all’avente diritto.
- Se le partecipazioni agli utili vengono accreditate con interesse continuo all’avente diritto che ne può disporre liberamente, gli importi accreditati costituiscono averi di clienti ai termini dell’articolo 4 capoverso 1 letterad LIP.
- Le altre partecipazioni agli utili sono assoggettate alla imposta, a titolo di prestazioni d’assicurazione, all’atto del versamento.
3. Assicurazioni di gruppo, ecc.; cambio del posto di lavoro degli assicurati
Art. 45
- Per le assicurazioni di gruppo, al fine di evitare complicazioni sproporzionate, l’AFC può, con gli oneri e alle condizioni da essa stabiliti, liberare dall’obbligazione fiscale le prestazioni dell’assicuratore di gruppo o quelle dello stipulante dell’assicurazione di gruppo.
- Se l’assicuratore di gruppo versa la sua prestazione direttamente all’assicurato o ad un avente diritto, egli deve indicare nella dichiarazione della prestazione imponibile anche lo stipulante dell’assicurazione di gruppo.
- L’assicuratore di gruppo o lo stipulante dell’assicurazione di gruppo che è esente dall’obbligazione fiscale (cpv. 1), non è dispensato dal tenere la contabilità conformemente all’articolo 2. Dandosi il caso del capoverso 2, lo stipulante dell’assicurazione di gruppo è tenuto a presentare, su richiesta dell’AFC, i documenti giustificativi quanto al rapporto assicurativo.
- La liquidazione di buonuscita versata ad un assicurato in caso di resiliazione anticipata del rapporto di servizio è liberata dall’imposta se è trasferita direttamente, ai fini del riscatto, dall’istituzione assicurativa del vecchio datore di lavoro a quella del nuovo datore di lavoro.
- Il presente articolo si applica per analogia alle assicurazioni individuali concluse da un’istituzione di previdenza in quanto stipulante.
II. Iscrizione come
contribuente
Art. 46
- Chiunque pratica in Svizzera l’assicurazione sulla vita o l’assicurazione di rendite e di pensioni ha l’obbligo, prima di iniziare la sua attività, di dichiararsi spontaneamente all’AFC; la dichiarazione può essere collegata con quella richiesta per la tassa di bollo sulle quietanze dei premi d’assicurazione.
- La dichiarazione delle compagnie d’assicurazione concessionarie menzionerà: il nome (ditta) e la sede della compagnia; i rami assicurativi praticati e l’inizio dell’attività.
- Il capoverso 2 si applica per analogia agli istituti, casse ed altri enti aventi per scopo l’assicurazione per la vecchiaia, l’invalidità, i superstiti o la previdenza sociale, nonché ai datori di lavoro e alle associazioni di categoria professionale che hanno istituzioni di previdenza o d’assicurazione; essi invieranno, con la dichiarazione, gli statuti, il regolamento e ogni altro documento necessario al controllo dell’obbligazione fiscale e, in caso, indicheranno l’assicuratore di gruppo.
- Le modificazioni sopravvenute dopo l’inizio dell’attività relativamente ai fatti da dichiarare o ai giustificativi da inviare conformemente ai capoversi 2 e 3, in particolare la partecipazione di nuovi assicuratori di gruppo, devono essere dichiarate spontaneamente all’AFC.
III. Notifica
sostitutiva del pagamento dell’imposta
1. Notifica
Art. 47
- L’assicuratore deve consegnare spontaneamente le notifiche previste all’articolo 19 LIP servendosi dei moduli prescritti.
- L’AFC può accettare, con gli oneri e alle condizioni da essa stabiliti, notifiche non firmate.
- Se più prestazioni in capitale devono essere corrisposte successivamente in base alla medesima assicurazione, la notifica della prima prestazione menzionerà quelle che verranno a scadere più tardi.
- Le rendite a termine devono essere notificate, come prestazioni in capitale, per il loro valore monetario all’atto del versamento della prima rendita; devono essere indicate le basi di calcolo di detto valore e la scadenza dell’ultima rendita.
- Per quanto riguarda le rendite vitalizie e le pensioni, nella notifica della prima rendita figureranno l’inizio dei pagamenti, l’ammontare della rendita annua e le scadenze delle rendite successive; una nuova notifica deve essere presentata soltanto in caso di aumento della rendita o di cambiamento dell’avente diritto.
- Nella notifica delle prestazioni derivanti da assicurazioni di rendita vitalizia rette dalla legge del 2 aprile 1908sul contratto d’assicurazione, l’assicuratore deve menzionare separatamente:
- il momento della conclusione del contratto d’assicurazione;
- l’importo della rendita vitalizia garantita;
- le prestazioni eccedentarie;
- la quota di reddito delle prestazioni eccedentarie; e
- la quota di reddito imponibile complessiva.
2. Opposizione alla notifica
Art. 48
- Solo il terzo, come parte lesa, può opporsi alla notifica di una rendita proveniente da un’assicurazione di responsabilità civile, a meno che non abbia autorizzato il versamento della prestazione allo stipulante.
- Quando le clausole di una polizza consentono all’assicuratore di versare la prestazione al portatore, ma questi non fornisce i dati personali e l’indirizzo per giustificare la sua qualità di stipulante o di avente diritto, o quella di un terzo, o se il mandatario o l’esecutore testamentario dello stipulante o dell’assicurato non rivela all’assicuratore i dati personali e l’indirizzo dell’avente diritto, tale omissione è equiparata ad opposizione alla notifica.
IV. Pagamento dell’imposta
1. Rendiconto
Art. 49
L’imposta sulle prestazioni d’assicurazione, alla cui notifica è stata fatta opposizione, deve essere pagata spontaneamente all’AFC entro 30 giorni dopo la fine di ogni mese, per le prestazioni eseguite nello stesso, in base a un rendiconto da farsi su modulo ufficiale.
2. Attestazione quanto alla
deduzione dell’imposta
Art. 50
- L’assicuratore informerà il beneficiario di una prestazione d’assicurazione decurtata dell’imposta che essa è rimborsabile soltanto in base all’attestazione di cui all’articolo 3 capoverso 2 e, su richiesta, gli rilascerà l’attestazione servendosi del modulo prescritto.
- Per quanto riguarda le rendite vitalizie e le pensioni verrà rilasciata una sola attestazione per tutto l’anno civile.
- Se una prestazione d’assicurazione è ripartita fra più aventi diritto, ciascuno di essi può esigere, per la sua parte, un’attestazione da designarsi come attestazione parziale.
Titolo II. Rimborso dell’imposta
Capo primo: Diritto al rimborso
I. Aventi diritto
1. Persone
in soggiorno; assoggettamento limitato alle
imposte
Art. 51
- Chiunque, per il semplice fatto di soggiornare in Svizzera, è assoggettato illimitatamente alle imposte secondo la legislazione fiscale cantonale, ha diritto al rimborso dell’imposta preventiva, se la prestazione imponibile è maturata nel periodo del suo assoggettamento.
- Una persona fisica che, secondo la legislazione fiscale cantonale non è assoggettata illimitatamente alle imposte cantonali, ma che, in forza delle disposizioni di legge deve pagare imposte federali, cantonali o comunali sui redditi colpiti dalla imposta preventiva o sulla sostanza da cui detti redditi provengono, ha diritto, sino a concorrenza di tali imposte, al rimborso dell’imposta preventiva dedotta dai redditi, se la prestazione imponibile è maturata nel periodo del suo assoggettamento.
- Chiunque chiede il rimborso conformemente ai capoversi 1 e 2 deve presentare l’istanza all’autorità fiscale del Cantone cui compete l’imposizione del reddito o della sostanza.
2. Funzionari svizzeri all’estero
Art. 52
- Le persone al servizio della Confederazione che, alla scadenza della prestazione imponibile, erano domiciliate o soggiornavano all’estero e vi erano esentate dalle imposte dirette in virtù di una convenzione o dell’uso internazionale, hanno diritto al rimborso dell’imposta preventiva dedotta da questa prestazione.
- L’istanza di rimborso, redatta su modulo ufficiale, deve essere presentata all’AFC.
- .
3. Casse
d’assicurazioni e istituzioni
di previdenza
Art. 53
- Istituti, casse ed altri enti aventi per scopo l’assicurazione per la vecchiaia, l’invalidità, i superstiti o la previdenza sociale, hanno diritto al rimborso dell’imposta preventiva dedotta dai redditi fruttati dai loro propri investimenti o da quelli da essi fatti a nome dei loro depositanti.
- L’istanza deve essere presentata all’AFC; se comprende anche redditi fruttati da investimenti fatti a nome di depositanti, essa deve essere corredata di una distinta menzionante i dati personali e l’indirizzo dei depositanti, l’ammontare dei loro investimenti e il reddito lordo da essi fruttato.
- I singoli depositanti non hanno, in proprio, alcun diritto al rimborso dell’imposta preventiva da chiedersi conformemente al capoverso 1, e nessuna attestazione può essergli rilasciata per esercitare un diritto del genere.
- L’articolo 25 LIP, concernente la perdita del diritto al rimborso quando non si dia registrazione dei redditi, si applica per analogia alle istituzioni che non sono giuridicamente indipendenti.
4. Associazioni di risparmio
e casse di
risparmio
aziendali
Art. 54
- Un’associazione di risparmio o una cassa di risparmio ai sensi dell’articolo 9 capoverso 2 LIP ha diritto al rimborso dell’imposta preventiva per conto del depositante se la sua quota al reddito lordo non eccede 200 franchi per anno civile. L’istanza deve essere presentata all’AFC.
- Se l’ammontare della quota eccede 200 franchi, l’associazione o la cassa informa il depositante che egli deve chiedere in proprio il rimborso dell’imposta preventiva e che esso gli sarà concesso soltanto in base a un’attestazione secondo l’articolo 3 capoverso 2. L’attestazione è rilasciata dall’associazione o dalla cassa su richiesta del depositante.
- Per evitare complicazioni sproporzionate, l’AFC può, con gli oneri e alle condizioni da essa stabiliti, consentire che un’associazione o una cassa chieda il rimborso senza tener conto dell’ammontare della quota ai redditi spettanti ai depositanti.
5. Unioni di
persone e masse patrimoniali
senza personalità giuridica
Art. 55
Alla stessa stregua delle persone giuridiche hanno diritto al rimborso dell’imposta preventiva:
- le imprese gestite in comune (consorzi di costruzione ecc.) e le comunioni di proprietari per piani (art. 712a segg. Codice civile) per la quota spettante ai comproprietari domiciliati in Svizzera, se l’imposta preventiva è stata dedotta dai redditi di capitali su beni patrimoniali utilizzati esclusivamente per gli scopi dell’impresa comune, rispettivamente per finanziare spese e oneri comuni della comunione di proprietari per piani e se una distinta di tutti i partecipanti (con cognome, nome, indirizzo, domicilio e quota di partecipazione) è allegata all’istanza di rimborso;
- le unioni di persone senza personalità giuridica, ma che dispongono di un’organizzazione propria e svolgono la loro attività esclusivamente o principalmente in Svizzera, se i loro membri non sono assoggettati ad imposta sulla loro quota ai redditi ed alla sostanza dell’unione e non fanno valere personalmente un diritto al rimborso per la loro quota ai redditi dell’unione;
- le masse patrimoniali amministrate in Svizzera, destinate a scopi speciali, senza pur tuttavia avere la personalità giuridica, se i beni e il loro reddito non possono essere fiscalmente attribuiti a persone determinate.
II. Circostanze speciali
1. Banchieri
privati
Art. 56
- I banchieri privati sottoposti alla legge federale dell’8 novembre 1934su le banche e le casse di risparmio, che esercitano la loro attività come ditta individuale, devono presentare all’AFC l’istanza di rimborso dell’imposta preventiva dedotta dai redditi fruttati dall’attivo dell’impresa.
- Le disposizioni dell’articolo 25 LIP, concernenti la perdita del diritto al rimborso quando non si dia registrazione dei redditi nei libri di commercio, si applicano all’imposta preventiva dedotta dai redditi fruttati dall’attivo dell’impresa.
2. Rappresentante e successore fiscale
Art. 57
- Chiunque, in qualità di detentore dell’autorità parentale, rappresenta un figlio nell’obbligazione fiscale quanto ai redditi colpiti dall’imposta preventiva o alla sostanza da cui derivano o sostituisce un’altra persona nell’obbligazione fiscale, ha diritto al rimborso dell’imposta in luogo di tale persona.
- Il rimborso è concesso conformemente alle norme che si applicano al rappresentato o all’autore del diritto.
3. Eredi
a. Diritto
Art. 58
- Se una prestazione colpita dall’imposta preventiva matura prima dell’apertura di una successione, gli eredi hanno diritto al rimborso dell’imposta, in luogo e vece del defunto, qualunque sia il loro domicilio o soggiorno.
- Se il reddito assoggettato all’imposta preventiva, derivante da un elemento della successione, matura dopo la morte dell’autore della stessa, ma prima che la successione venga divisa, ogni erede ha diritto al rimborso dell’imposta preventiva in proporzione alla sua quota successoria, nella misura in cui soddisfa personalmente alle condizioni richieste.
- Se, in forza della legislazione cantonale, una comunione ereditaria deve pagare come tale delle imposte su il reddito o la sostanza per i redditi colpiti dall’imposta preventiva o per la sostanza da cui derivano, il capoverso 2 si applica per analogia.
b. Procedura
Art. 59
- Se una prestazione colpita dall’imposta preventiva matura prima dell’apertura di una successione, l’istanza di rimborso di questa imposta deve essere presentata da tutti gli eredi in comune o dal loro rappresentante comune all’autorità fiscale cui competeva il rimborso dell’imposta preventiva all’autore della successione.
- Se una prestazione colpita dall’imposta preventiva è maturata dopo la morte dell’autore della successione, l’istanza di rimborso deve essere presentata da ogni erede in proporzione alla sua quota successoria all’autorità fiscale per lui competente.
- Nei casi di cui al capoverso 2 l’autorità fiscale cui competeva il rimborso dell’imposta preventiva all’autore della successione comunica all’autorità fiscale competente per gli eredi il nome e l’indirizzo degli altri eredi come pure le loro quote successorie.
4. Pluralità di aventi diritto (club d’investimento, giochi in denaro, giochi di destrezza e lotterie destinati a promuovere le vendite, prestazioni d’assicurazione)
Art. 60
- Se venti persone, al massimo, sono legate fra di loro per contratto allo scopo di effettuare ed amministrare in comune degli investimenti in titoli (club d’investimento), l’AFC può consentire, con gli oneri e alle condizioni da essa stabiliti, che il rimborso dell’imposta preventiva dedotta dal reddito dei titoli venga chiesto con istanza comune da presentarsi alla Confederazione.
- Se, con una partecipazione comune, più persone hanno realizzato una vincita da cui è stata dedotta l’imposta preventiva a un gioco in denaro oppure a una lotteria o un gioco di destrezza destinati a promuovere le vendite, il rimborso deve essere richiesto da tutti i partecipanti in funzione della loro quota di vincita; l’istanza deve essere corredata di un’attestazione firmata dal titolare dell’attestazione originale (art. 3 cpv. 2), nella quale devono figurare tutte le informazioni dell’attestazione originale e la quota della vincita che spetta all’istante. Se tutti i partecipanti sono assoggettati ad imposta nel medesimo Cantone, l’autorità cantonale competente può consentire, secondo gli oneri e alle condizioni da essa stabiliti, che il rimborso venga chiesto mediante istanza comune.
- Se più persone avevano diritto ad una prestazione d’assicurazione da cui è stata dedotta l’imposta preventiva e se è stata rilasciata una sola attestazione quanto alla deduzione, il rimborso dell’imposta può essere chiesto soltanto da quella persona che presenta l’attestazione.
- Se l’attestazione quanto alla deduzione dell’imposta menziona che il diritto derivante dall’assicurazione era costituito in pegno all’atto del versamento della prestazione, l’imposta preventiva è rimborsata all’avente diritto o al creditore pignoratizio, ma soltanto con il consenso dell’uno o dell’altro.
5. Rapporti
fiduciari
Art. 61
- L’imposta preventiva dedotta dal reddito di valori affidati a un fiduciario è rimborsata soltanto se il fiduciante soddisfa alle condizioni richieste per il rimborso.
- L’istanza di rimborso deve essere presentata dal fiduciante; essa menzionerà il rapporto fiduciario e designerà le persone che vi partecipano, con i loro dati personali e l’indirizzo.
6. Operazioni
a termine
in o fuori borsa
Art. 62
Se il reddito fruttato da un titolo che è oggetto di un’operazione a termine in o fuori borsa matura fra il giorno della stipulazione e quello della liquidazione, il diritto al rimborso dell’imposta preventiva dedotta da tale reddito compete al venditore a termine se, alla scadenza del reddito, ad esso apparteneva il titolo e la cedola; in caso contrario, il diritto al rimborso, compete al terzo che, alla scadenza del reddito, aveva il diritto di godimento sul titolo consegnato a termine.
Capo secondo: Rimborso da parte della Confederazione
I. AFC
Art. 63
- L’AFC emana le istruzioni generali e prende le decisioni particolari necessarie al rimborso dell’imposta preventiva da parte della Confederazione; essa stabilisce la forma e il contenuto dei moduli per le istanze di rimborso e dei questionari e designa i documenti giustificativi da allegare alle istanze.
- Gli articoli 6 e 7, concernenti le richieste d’informazioni, le audizioni e la verifica dei libri di commercio, si applicano per analogia alla procedura di rimborso.
II. Obblighi dell’istante
Art. 64
- L’istanza di rimborso deve essere presentata all’AFC su modulo ufficiale.
- Un medesimo avente diritto al rimborso può, di regola, presentare una sola istanza l’anno; sono riservate le istanze di cui agli articoli 29 capoverso 3, e 32 capoverso 2 LIP.
- Gli istanti che hanno l’obbligo di avere i libri di commercio devono organizzare e tenere la contabilità in modo che, senza particolari difficoltà, sia possibile accertare e provare con certezza i fatti determinanti per il diritto al rimborso; l’articolo 2 capoversi 2 e 3 si applica per analogia.
III. Rimborso
per acconti
1. Condizioni e procedura
Art. 65
- Se l’avente diritto rende plausibile che il suo diritto al rimborso calcolato per l’anno intiero è di almeno 4000 franchi, l’AFC gli concede, a richiesta, dei rimborsi per acconti.
- …
- Chiunque ha ottenuto dei rimborsi per acconti è tenuto, nei tre mesi successivi alla fine dell’anno di cui trattasi, a presentare un’istanza per l’ammontare totale dell’imposta preventiva menzionando gli acconti ricevuti.
2. Calcolo
Art. 65a
- I rimborsi per acconti vengono fatti alla fine di ciascuno dei tre primi trimestri e calcolati di principio in modo che corrispondano circa a un quarto dell’ammontare probabile da rimborsare per l’anno civile o per l’esercizio commerciale di cui trattasi.
- Se le scadenze dei redditi gravati dall’imposta preventiva sopravvengono prevalentemente in un trimestre dell’anno civile o dell’esercizio commerciale, occorre tenerne conto per il calcolo dei rimborsi per acconti.
- Nel calcolo dei rimborsi per acconti i diritti al rimborso dell’imposta preventiva non vengono presi in considerazione nella misura in cui i corrispondenti importi dell’imposta preventiva da pagare all’AFC siano esigibili solo nel successivo anno civile o esercizio commerciale.
Capo terzo: Rimborso da parte del Cantone
I. Autorità
1. AFC
Art. 66
- L’AFC esercita la vigilanza della Confederazione quanto al rimborso dell’imposta preventiva da parte di Cantoni.
- L’AFC vigila che le prescrizioni federali siano applicate in modo uniforme ed emana le istruzioni generali necessarie ad uso delle autorità cantonali. Essa è autorizzata, segnatamente, a:
- prescrivere l’uso di moduli determinati;
- esaminare ogni documento dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni e, in casi particolari, disporre altre indagini o far uso in proprio dei poteri d’indagine di un ufficio cantonale dell’imposta preventiva;
- prendere parte alla procedura dinanzi all’autorità di ricorso e a presentare le sue conclusioni;
- chiedere la revisione di una procedura chiusa con decisioni passata in giudicato.
- L’AFC ha facoltà di ricorrere davanti al Tribunale federale.
2. Autorità
cantonali
Art. 67
- L’autorità designata dal Cantone vigila che le prescrizioni federali siano applicate in modo uniforme sul territorio cantonale ed esercita la sorveglianza sugli uffici cui compete il rimborso dell’imposta preventiva.
- I Cantoni, prima della stampa, devono sottoporre all’approvazione dell’AFC i moduli previsti per le istanze di rimborso dell’imposta preventiva.
- I rimborsi concessi devono essere iscritti in un apposito registro; le istanze di rimborso evase e i mezzi di prova devono essere conservati, in buon ordine, per cinque anni dalla fine dell’anno civile nel quale la decisione di rimborso è passata in giudicato.
- Se un’autorità cantonale vuol far verificare, conformemente all’articolo 50 capoverso 2 LIP, un’attestazione relativa alla deduzione dell’imposta presso la persona che l’ha rilasciata, come anche le informazioni complementari che ha dato, essa ne deve presentare richiesta scritta all’AFC.
II. Procedura
1. Istanza
Art. 68
- L’istanza di rimborso deve essere presentata all’autorità competente su modulo ufficiale.
- Un’attestazione relativa alla deduzione dell’imposta (art. 3 cpv. 2) deve essere allegata spontaneamente all’istanza, se l’imposta di cui è chiesto il rimborso è stata dedotta:
- da vincite a giochi in denaro o da vincite a lotterie e giochi di destrezza destinati a promuovere le vendite;
- dal reddito fruttato da investimenti operati da associazioni di risparmio o da casse di risparmio aziendali, se il rimborso deve essere chiesto dal depositante (art. 54 cpv. 2).
2. …
Art. 69
Titolo III. Disposizione finale
Entrata in vigore
Art. 70
- La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1967.
- A partire da tale data sono abrogate le ordinanze del Dipartimento federale delle finanze e delle dogane concernenti l’imposta preventiva, n. 1a del 20 novembre 1944, n. 2 del 30 giugno 1944, n. 3, del 21 gennaio 1946, n. 4b del 19 dicembre 1951, e l’ordinanza del 31 agosto 1945per garantire i diritti fiscali in materia di assicurazioni.
Disposizioni finali della modifica del 22 novembre 2000
1Le nuove disposizioni sono applicabili alle prestazioni imponibili che scadono dopo il 31 dicembre 2000. L’articolo 24a è applicabile ai casi in cui il termine secondo l’articolo 4a capoverso 2 LIP decorre dopo il 31 dicembre 2000.2L’abrogazione dell’articolo 14 capoverso 2 vale per le obbligazioni, le cartelle ipotecarie e le rendite fondiarie emesse in serie dopo il 31 dicembre 2000.