916.171
(Ordinanza sui concimi, OCon)
del 1° novembre 2023 (Stato 1° gennaio 2026)
Il distributore che mette in commercio un concime già registrato o autorizzato, senza modificarlo, non deve registrare nuovamente il concime nel registro dei prodotti né essere titolare dell’autorizzazione.
Un concime può essere omologato soltanto se sono adempiute tutte le seguenti condizioni:
L’UFAG può revocare l’omologazione di un concime di cui all’articolo 6 se vi è da temere un potenziale effetto pericoloso di tale concime e vietarne immediatamente l’utilizzazione.
Se le condizioni di cui all’articolo 148a LAgr sono adempiute, l’UFAG può:
Non soggiacciono all’obbligo di registrazione di cui all’articolo 14:
1. provenienti da impianti di compostaggio e di fermentazione che dispongono di un regolamento d’esercizio sottoposto all’autorità cantonale competente per parere, e
2. che non sono costituiti da materie prime soggette ad autorizzazione di cui all’articolo 20 capoverso 1 lettere b–g o 2;
d. i substrati di coltivazione, tranne se:
1. le quantità fornite superano 105 chilogrammi di azoto o 15 chilogrammi di fosforo per anno civile,
2. sono forniti in sacchi, o
3. sono costituiti da materie prime soggette ad autorizzazione di cui all’articolo 20 capoverso 1 lettere b–g o 2.
Se un richiedente intende mettere in commercio un concime già autorizzato sotto il suo nome o quello della sua azienda, non essendo egli stesso titolare dell’autorizzazione esistente,l’UFAG può rinunciare ai dati minimi di cui all’articolo 25 e fondarsi su quelli forniti dal primo titolare se il richiedente dimostra che:
Le tasse riscosse per atti amministrativi secondo la presente ordinanza e le modalità di calcolo sono rette dall’ordinanza del 16 giugno 2006concernente le tasse dell’Ufficio federale dell’agricoltura.
L’abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate all’allegato 5.
I concimi immessi sul mercato prima del 1° gennaio 2026 e contenenti farine di carne e di ossa o proteine animali trasformate devono adempiere le disposizioni di cui all’articolo 34b dell’ordinanza del 25 maggio 2011concernente i sottoprodotti di origine animale entro il 1° gennaio 2028.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.
Allegato 1(art. 14 cpv.1, 20 cpv. 1 lett. a e 30 cpv. 3)
Le PFC da 1 a 7 corrispondono a quelle definite nell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1009. Le PFC a partire dal numero 100 sono specifiche della legislazione svizzera sui concimi.
II. Concime organico liquido
B. Concime organo-minerale
I. Concime organo-minerale solido
II. Concime organo-minerale liquido
C. Concime inorganico
I. Concime inorganico a base di macroelementi a) Concime inorganico solido a base di macroelementi i. Concime inorganico solido semplice a base di macroelementi A) Concime inorganico solido semplice a base di nitrato di ammonio ad elevato tenore di azoto
ii. Concime inorganico solido composto a base di macroelementi A) Concime inorganico solido composto a base di nitrato di ammonio ad elevato tenore di azoto
b) Concime inorganico liquido a base di macroelementi i. Concime inorganico liquido semplice a base di macroelementi
ii. Concime inorganico liquido composto a base di macroelementi
II. Concime inorganico a base di microelementi a) Concime inorganico semplice a base di microelementi
b) Concime inorganico composto a base di microelementi
II. Digestato liquido
1Il presente numero definisce le esigenze relative alle PFC a cui i concimi appartengono in virtù della loro funzione dichiarata.2Le esigenze relative a una PFC menzionate nel presente allegato si applicano ai concimi di tutte le sottocategorie della PFC in questione.3La dichiarazione di conformità di un concime alla funzione di cui al presente allegato per la relativa PFC deve essere corroborata dalla modalità d’azione del prodotto, dal tenore relativo delle diverse sostanze nutritive e dalle proprietà di quest’ultimo o da eventuali altri parametri pertinenti.4Se il concime contiene una sostanza per la quale sono stati stabiliti valori limite massimi di residui nelle derrate alimentari e negli alimenti per animali, l’utilizzazione del concime secondo le raccomandazioni di utilizzazione non deve comportare il superamento di tali valori limite.5Per sostanze nutritive o proprietà si intendono le sostanze seguenti:| Sostanze | Simboli |
| --- | --- |
| | |
| Azoto | N |
| Fosforo | P |
| Anidride fosforica o fosfato | P2O5 |
| Potassio | K |
| Ossido di potassio | K2O |
| Magnesio | Mg |
| Ossido di magnesio | MgO |
| Carbonato di magnesio | MgCO3 |
| Calcio | Ca |
| Ossido di calcio | CaO |
| Carbonato di calcio | CaCO3 |
| Sodio | Na |
| Ossido di sodio | Na2O |
| Zolfo | S |
| Anidride solforica | SO3 |
| Cloro | Cl |
| Boro | B |
| Cobalto | Co |
| Rame | Cu |
| Ferro | Fe |
| Manganese | Mn |
| Molibdeno | Mo |
| Zinco | Zn |
| Silicio | Si |
| Carbonio organico | Corg |
| Sostanza organica | SO |
| Sostanza secca | SS |
6Le esigenze di cui al presente allegato sono espresse nella forma ossidata per talune sostanze nutritive. Si possono applicare i seguenti fattori di conversione nelle forme elementari:fosforo (P) = anidride fosforica o fosfato (P2O5) × 0,436;potassio (K) = ossido di potassio (K2O) × 0,83;calcio (Ca) = ossido di calcio (CaO) × 0,715;calcio (Ca) = carbonato di calcio (CaCO3) × 0,4;magnesio (Mg) = ossido di magnesio (MgO) × 0,603;magnesio (Mg) = carbonato di magnesio (MgCO3) × 0,288;magnesio (Mg) = solfato di magnesio (MgSO4) × 0,202;sodio (Na) = ossido di sodio (Na2O) × 0,742;zolfo (S) = anidride solforica (SO3) × 0,4.
Un concime ha la funzione di fornire sostanze nutritive alle piante o ai funghi.
1Un concime organico contiene carbonio organico (Corg) e sostanze nutritive di origine esclusivamente biologica.2I tenori di agenti patogeni di un concime organico non devono superare i valori limite seguenti:| Microrganismi da sottoporre a prova | Piani di campionamento | Valore limite |
| --- | --- | --- |
| | n | C | m | M |
| Salmonella spp. | 5 | 0 | 0 | Assente in 25 g o 25 ml |
| Escherichia coli o Enterococcaceae | 5 | 5 | 0 | 1000 in 1 g o 1 ml |
n = numero di campionic = numero di campioni il cui numero di batteri, espresso in unità formanti colonie (UFC), è compreso tra 0 e Mm = valore soglia per il numero di batteri, espresso in UFC, che è considerato soddisfacenteM = valore massimo del numero di batteri, espresso in UFC3Le esigenze di cui al presente allegato sono espresse in riferimento al carbonio organico (Corg). Qualora la conformità sia valutata sulla base della sostanza organica, si applica il seguente fattore di conversione:carbonio organico (Corg) = sostanza organica × 0,56
1Un concime organico solido deve essere in forma solida.2Un concime organico solido deve contenere almeno una delle seguenti sostanze nutritive principali dichiarate: azoto (N), anidride fosforica (P2O5) o ossido di potassio (K2O).Se il concime organico solido contiene soltanto una sostanza nutritiva dichiarata, il tenore in massa di tale sostanza nutritiva deve essere almeno:
1Un concime organico liquido deve essere in forma liquida.2Un concime organico liquido deve contenere almeno una delle seguenti sostanze nutritive principali dichiarate: azoto (N), anidride fosforica (P2O5) o ossido di potassio (K2O).Se il concime organico liquido contiene soltanto una sostanza nutritiva dichiarata, il tenore in massa di tale sostanza nutritiva deve essere almeno:
1Un concime organo-minerale è composto da uno o più concimi inorganici, come specificato nella PFC 1(C), e da uno o più materiali contenenti carbonio organico (Corg) e sostanze nutritive di origine esclusivamente biologica.2Se uno o più concimi inorganici che compongono il concime organo-minerale sono concimi inorganici solidi, semplici o composti, a base di nitrato di ammonio
ad elevato tenore di azoto, come specificato nella PFC 1(C)(I)(a)(i)(A) o nella PFC 1(C)(I)(a)(ii)(A), un concime organo-minerale non deve avere un tenore pari osuperiore al 16 per cento in massa di azoto (N) derivato dal nitrato di ammonio (NH4NO3).3I tenori di agenti patogeni di un concime organo-minerale non devono superare i valori limite seguenti:| Microrganismi da sottoporre a prova | Piani di campionamento | Valore limite |
| --- | --- | --- |
| | n | C | m | M |
| Salmonella spp. | 5 | 0 | 0 | Assente in 25 g o 25 ml |
| Escherichia coli o Enterococcaceae | 5 | 5 | 0 | 1000 in 1 g o 1 ml |
n = numero di campionic = numero di campioni il cui numero di batteri, espresso in unità formanti colonie (UFC), è compreso tra 0 e Mm = valore soglia per il numero di batteri, espresso in UFC, che è considerato soddisfacenteM = valore massimo del numero di batteri, espresso in UFC
1Un concime organo-minerale solido deve essere in forma solida.2Un concime organo-minerale solido deve contenere almeno una delle seguenti sostanze nutritive principali dichiarate: azoto (N), anidride fosforica (P2O5) o ossido di potassio (K2O).Se il concime organo-minerale solido contiene soltanto una sostanza nutritiva dichiarata, il tenore in massa di tale sostanza nutritiva deve essere almeno:
1Un concime organo-minerale liquido deve essere in forma liquida.2Un concime organo-minerale liquido deve contenere almeno una delle seguenti sostanze nutritive principali dichiarate: azoto (N), anidride fosforica (P2O5) o ossido di potassio (K2O).Se il concime organo-minerale liquido contiene soltanto una sostanza nutritiva dichiarata, il tenore in massa di tale sostanza nutritiva deve essere almeno:
1Un concime inorganico è un concime diverso dai concimi organici od organo-minerali, che contiene o rilasciasostanze nutritivein forma minerale.2Un concime inorganico contenente più dell’1 per cento in massa di carbonio organico (Corg) diverso dal carbonio organico (Corg) derivante da:
– agenti chelanti o complessanti di cui al punto 3 della CMC 1 della parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009,
– inibitori della nitrificazione, inibitori della denitrificazione o inibitori dell’ureasi di cui al punto 4 della CMC 1 della parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009,
– agenti di rivestimento di cui al punto 1 lettera a della CMC 9 della parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009,
– urea (CH4N2O), o
– calciocianammide (CaCN2)deve soddisfare i requisiti secondo cui il tenore di agenti patogeni di un concime inorganico non deve superare i valori limite seguenti:| Microrganismi da sottoporre a prova | Piani di campionamento | Valore limite |
| --- | --- | --- |
| | n | C | m | M |
| Salmonella spp. | 5 | 0 | 0 | Assente in 25 g o 25 ml |
| Escherichia coli o Enterococcaceae | 5 | 5 | 0 | 1000 in 1 g o 1 ml |
n = numero di campionic = numero di campioni il cui numero di batteri, espresso in unità formanti colonie (UFC), è compreso tra 0 e Mm = valore soglia per il numero di batteri, espresso in UFC, che è considerato soddisfacenteM = valore massimo del numero di batteri, espresso in UFC
Un concime inorganico a base di macroelementi è destinato a fornire alle piante o ai funghi uno o più dei seguenti macroelementi:
Un concime inorganico solido a base di macroelementi deve essere in forma solida.
1Un concime inorganico solido semplice a base di macroelementi deve avere un tenore dichiarato di:
1. il 3 per cento di azoto (N) totale,
2. il 3 per cento di anidride fosforica (P2O5) totale, o
3. il 3 per cento di ossido di potassio (K2O) totale;
b. il tenore in massa di quel o quei macroelementi secondari è almeno il seguente:
1. l’1,5 per cento di ossido di magnesio (MgO) totale,
2. l’1,5 per cento di ossido di calcio (CaO) totale,
3. l’1,5 per cento di anidride solforica (SO3) totale, o
4. l’1 per cento di ossido di sodio (Na2O) totale.Tuttavia, il tenore di ossido di sodio (Na2O) non deve superare il 40 per cento in massa.La somma dei tenori dei macroelementi principali e secondari dichiarati deve essere almeno il 18 per cento.
1Un concime inorganico solido composto a base di macroelementi deve avere un tenore dichiarato di:
1Un concime inorganico solido, semplice o composto, a base di nitrato di ammonio ad elevato tenore di azoto è un concime a base di nitrato di ammonio (NH4NO3) contenente almeno il 28 per cento in massa di azoto (N) derivato dal nitrato di ammonio (NH4NO3).2Qualsiasi materia diversa dal nitrato di ammonio (NH4NO3) deve essere inerte nei confronti del nitrato di ammonio (NH4NO3).3Un concime inorganico solido, semplice o composto, a base di nitrato di ammonio ad elevato tenore di azoto deve essere messo a disposizione dell’utilizzatore finale solo se confezionato. L’imballaggio deve essere chiuso in un modo o con un sistema tale che, all’atto dell’apertura, il dispositivo, il sigillo di chiusura o l’imballaggio stesso risultino irreparabilmente danneggiati. È ammesso l’impiego di sacchi a valvola.4La ritenzione d’olio di un concime inorganico solido, semplice o composto, a base di nitrato di ammonio ad elevato tenore di azoto, dopo due cicli termici di cui al punto 4.1 del modulo A1 della parte II dell’allegato IV del regolamento (UE)2009/1009, non deve superare il 4per centoin massa.5La resistenza alla detonazione di un concime inorganico solido, semplice o composto, a base di nitrato di ammonio ad elevato tenore di azoto deve essere tale che:
Un concime inorganico liquido a base di macroelementi deve essere in forma liquida.
1Un concime inorganico liquido semplice a base di macroelementi deve avere untenoredichiarato di:
1. l’1,5 per cento di azoto (N) totale,
2. l’1,5 per cento di anidride fosforica (P2O5) totale, o
3. l’1,5 per cento di ossido di potassio (K2O) totale;
b. il tenore in massa di quel o quei macroelementi secondari è almeno il seguente:
1. lo 0,75 per cento di ossido di magnesio (MgO) totale,
2. lo 0,75 per cento di ossido di calcio (CaO) totale,
3. lo 0,75 per cento di anidride solforica (SO3) totale, o
4. lo 0,5 per cento di ossido di sodio (Na2O) totale.Tuttavia, il tenore di ossido di sodio (Na2O) non deve superare il 20 per cento.La somma dei tenori dei macroelementi principali e secondari dichiarati deve essere almeno il 7 per cento.
1Un concime inorganico liquido composto a base di macroelementi deve avere un tenore dichiarato di:
1Un concime inorganico a base di microelementi è un concime inorganico diverso dai concimi inorganici a base di macroelementi e destinato a fornire alle piante o ai funghi uno o più dei seguenti microelementi: boro (B), cobalto (Co), rame (Cu), ferro (Fe), manganese (Mn), molibdeno (Mo) o zinco (Zn).2I concimi inorganici a base di microelementi devono essere messi a disposizione dell’utilizzatore finale solo se confezionati.
1Un concime inorganico semplice a base di microelementi deve avere un tenoredichiaratodi un solo microelemento.2Un concime inorganico semplice a base di microelementi deve appartenere a una delle tipologie ed essere conforme alla descrizione e alle esigenze in materia di tenore minimo di microelementi corrispondenti di cui alla tabella seguente:| Tipologia | Descrizione | Tenore minimo di microelementi | | --- | --- | --- | | Concime a base di microelementi in forma di sali | Concime solido, ottenuto per via chimica e contenente un sale minerale in forma ionica come ingrediente essenziale | Il microelemento rappresenta il 10 % in massa | | Concime a base di microelementi contenente ossido o idrossido | Concime solido, ottenuto per via chimica e contenente ossido o idrossido come ingrediente essenziale | Il microelemento rappresenta il 10 % in massa | | Concime a base di microelementi | Concime che combina un concime a base di microelementi in forma di sali con uno o più altri concimi a base di microelementi in forma di sali e/o un unico microelemento chelato | Il microelemento rappresenta il 5 % in massa | | Concime in soluzione a base di microelementi | Soluzione acquosa di diverse forme di un concime inorganico semplice a base di microelementi | Il microelemento idrosolubile rappresenta il 2 % in massa | | Concime in sospensione a base di microelementi | Sospensione di diverse forme di concimi inorganici semplici a base di microelementi | Il microelemento rappresenta il 2 % in massa | | Concime a base di microelementi chelati | Prodotto idrosolubile il cui microelemento dichiarato è legato chimicamente a uno o più agenti chelanti che soddisfano le esigenze relative alla CMC 1 della parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 | – Il microelemento idrosolubile rappresenta il 5 % in massa, e – almeno l’80 % del microelemento idrosolubile è chelato con un agente chelante che soddisfa le esigenze relative alla CMC 1 della parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 | | Microelementi chelati UVCB* | Prodotto idrosolubile il cui microelemento dichiarato è legato chimicamente a uno o più agenti chelanti che soddisfano le esigenze relative alla CMC 1 della parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 | – Il ferro idrosolubile rappresenta il 5 % in massa di microelementi chelati UVCB, e – almeno l’80 % del microelemento idrosolubile è chelato e almeno il 50 % del microelemento idrosolubile è chelato con agenti chelanti specifici che soddisfano le esigenze relative alla CMC 1 della parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 | | Concime a base di microelementi complessati | Prodotto idrosolubile il cui microelemento dichiarato è legato chimicamente a uno o più agenti complessanti che soddisfano le esigenze relative alla CMC 1 della parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 | – Il microelemento idrosolubile rappresenta il 5 % in massa, e – almeno l’80 % del microelemento idrosolubile è complessato con un agente complessante che soddisfa le esigenze relative alla CMC 1 della parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 | | * UVCB: sostanze di composizione sconosciuta o variabile, prodotti di una reazione complessa o materiali biologici. |
1Un concime inorganico composto a base di microelementi deve avere un tenore dichiarato di più microelementi.2La somma dei tenori in massa dei microelementi dichiarati deve essere almeno:
1Un ammendante minerale basico ha la funzione di correggere l’acidità del suolo. Contiene ossidi, idrossidi, carbonati o silicati delle sostanze nutritive calcio (Ca) o magnesio (Mg).2Devono essere rispettati i seguenti parametri, determinati sulla base della massa:
Un ammendante ha la funzione di mantenere, migliorare o proteggere le proprietà fisiche o chimiche, la struttura o l’attività biologica del suolo a cui è aggiunto.
1Un ammendante organico è composto da materiali per il 95per cento di origine esclusivamente biologica.2Un ammendante organico contiene almeno il 20per centodi sostanza secca.3Iltenore di carbonio organico (Corg) di un ammendante organico deve essere almeno il 7,5per centoin massa.4I tenori di agenti patogeni di un ammendante organico non devono superare i valori limite seguenti:| Microrganismi da sottoporre a prova | Piani di campionamento | Valore limite: |
| --- | --- | --- |
| | n | C | m | M |
| Salmonella spp. | 5 | 0 | 0 | Assente in 25 g o 25 ml |
| Escherichia coli oEnterococcaceae | 5 | 5 | 0 | 1000 in 1 g o 1 ml |
n = numero di campionic = numero di campioni il cui numero di batteri, espresso in unità formanti colonie (UFC), è compreso tra 0 e Mm = valore soglia per il numero di batteri, espresso in UFC, che è considerato soddisfacenteM = valore massimo del numero di batteri, espresso in UFC
1Un ammendante inorganico è un ammendante diverso da un ammendante organico.2I tenori di agenti patogeni di un ammendante inorganico che contiene più dell’1per centoin massa di carbonio organico (Corg)non devono superare i valori limite seguenti:| Microrganismi da sottoporre a prova | Piani di campionamento | Valore limite |
| --- | --- | --- |
| | n | C | m | M |
| Salmonella spp. | 5 | 0 | 0 | Assente in 25 g o 25 ml |
| Escherichia coli oEnterococcaceae | 5 | 5 | 0 | 1000 in 1 g o 1 ml |
n = numero di campionic = numero di campioni il cui numero di batteri, espresso in unità formanti colonie (UFC), è compreso tra 0 e Mm = valore soglia per il numero di batteri, espresso in UFC, che è considerato soddisfacenteM = valore massimo del numero di batteri, espresso in UFC
1Un substrato di coltivazione è un concime diverso dal suolo in situ che ha la funzione di far crescere le piante o i funghi.2I tenori di agenti patogeni di un substrato di coltivazione non devono superare i valori limite seguenti:| Microrganismi da sottoporre a prova | Piani di campionamento | Valore limite | | --- | --- | --- | | | n | C | m | M | | Salmonella spp. | 5 | 0 | 0 | Assente in 25 g o 25 ml | n = numero di campionic = numero di campioni il cui numero di batteri, espresso in unità formanti colonie (UFC), è compreso tra 0 e Mm = valore soglia per il numero di batteri, espresso in UFC, che è considerato soddisfacenteM = valore massimo del numero di batteri, espresso in UFC
Un inibitore è un concime con la funzione di migliorare le modalità di rilascio dei principi attivi di un prodotto che fornisce sostanze nutritive alle piante ritardando o bloccando l’attività di gruppi specifici di microrganismi o enzimi.
1Uninibitore della nitrificazione inibisce l’ossidazione biologica dell’azoto ammoniacale ad azoto nitroso, rallentando in tal modo la formazione di azoto nitrico.2Il tasso di ossidazione dell’azoto ammoniacale è misurato in base:
1Uninibitore della denitrificazione inibisce la formazione del protossido di azoto rallentando o bloccando la conversione di nitrato in diazoto senza influenzare il processo di nitrificazione di cui alla PFC 5(A).2Inconfronto a un campione di controllo in cui non è stato aggiunto l’inibitore della denitrificazione, una prova in vitro contenente l’inibitore della denitrificazione deve evidenziare una riduzione del 20per centodel tasso di rilascio di protossido di azoto sulla base di un’analisi effettuata 14 giorni dopo l’applicazione con un livello di confidenza del 95per cento.
1Un inibitore dell’ureasi inibisce l’azione idrolitica sull’urea dell’enzima ureasi, principalmente in vista di ridurre la volatilizzazione dell’ammoniaca.2In confronto a un campione di controllo in cui non è stato aggiunto l’inibitore dell’ureasi, una prova in vitro contenente l’inibitore dell’ureasi deve evidenziare una riduzione del 20per centodel tasso di idrolisi dell’urea sulla base di un’analisi effettuata 14 giorni dopo l’applicazione con un livello di confidenza del 95per cento.
1Un biostimolante delle piante è un concime con la funzione di stimolare i processi nutrizionali delle piante indipendentemente dal tenore disostanze nutritive del prodotto, con l’unico obiettivo di migliorare una o più delle seguenti caratteristiche delle piante o della loro rizosfera:
1Un biostimolante microbico delle piante è costituito da uno o più microrganismi.2Un biostimolante microbico delle piante in forma liquida deve avere un pH ottimale per i microrganismi contenuti e per le piante.3I tenori di agenti patogeni di un biostimolante microbico delle piante non devono superare i valori limite seguenti:| Microrganismi da sottoporre a prova | Piani di campionamento | Valore limite | | --- | --- | --- | | | n | c | | | Salmonella spp. | 5 | 0 | Assente in 25 g o 25 ml | | Escherichia coli | 5 | 0 | Assente in 1 g o 1 ml | | Listeria monocytogènes | 5 | 0 | Assente in 25 g o 25 ml | | Vibrio spp*.* | 5 | 0 | Assente in 25 g o 25 ml | | Shigella spp*.* | 5 | 0 | Assente in 25 g o 25 ml | | Staphylococus aureus | 5 | 0 | Assente in 25 g o 25 ml | | Enterococcaceae | 5 | 2 | 10 UFC/g | | Conteggio anaerobico in piastra a meno che il biostimolante microbico delle piante sia un batterio aerobico | 5 | 2 | 105UFC/g o ml | | Conteggio dei lieviti e delle muffe a meno che il biostimolante microbico delle piante sia un fungo | 5 | 2 | 1000 UFC/g o ml | n = numero di campionic = numero di campioni i cui valori sono superiori al limite definito
1Un biostimolante non microbico delle piante è un biostimolante delle piante diverso da un biostimolante microbico delle piante.2I tenori di agenti patogeni di un biostimolante non microbico delle piante non devono superare i valori limite seguenti:| Microrganismi da sottoporre a prova | Piani di campionamento | Valore limite | | --- | --- | --- | | | n | C | m | M | | Salmonella spp. | 5 | 0 | 0 | Assente in 25 g o 25 ml | | Escherichia coli oEnterococcaceae | 5 | 5 | 0 | 1000 in 1 g o 1 ml | n = numero di campionic = numero di campioni il cui numero di batteri, espresso in unità formanti colonie (UFC), è compreso tra 0 e Mm = valore soglia per il numero di batteri, espresso in UFC, che è considerato soddisfacenteM = valore massimo del numero di batteri, espresso in UFC
1Una miscela fisica di concimi è costituita da almeno due concimi appartenenti alle PFC da 1 a 6 e da 100 a 103, ciascuno conforme alle esigenze della presente ordinanza.2La miscelazione non deve modificare la natura di ciascun concime costituente e non deve avere effetti nocivi sulla salute dell’uomo, degli animali o delle piante, sulla sicurezza o sull’ambiente, in condizioni di stoccaggio o di utilizzazione ragionevolmente prevedibili.
1Per concime aziendale s’intende liquame, letame, prodotti della separazione del liquame, percolato del letame, succo d’insilato e altri residui provenienti dall’allevamento di animali da reddito in aziende agricole o commerciali oppure dalla produzione vegetale della propria azienda agricola o di altre aziende agricole con il 20 per cento al massimo di materiale di origine non agricola, trattati o non trattati.2Occorre definire il tenore delle sostanze nutritive e le proprietà seguenti:
1Un concime ottenuto dal riciclaggio è un sottoprodotto di un processo industriale o deriva da un processo volto a trasformare uno o più scarti in prodotto, allo scopo di valorizzare le sostanze nutritive presenti.2La fornitura di concimi ottenuti dal riciclaggio è disciplinata all’articolo 29. Essi devono essere registrati in conformità dell’OSIAgr.
1Un compost è costituito da materiale di origine vegetale, animale o microbica ottenuto mediante uno specifico procedimento di decomposizione aerobica. In un compost sottoposto al processo di decomposizione biologica, nessuna materia prima è riconoscibile a occhio nudo o percettibile tramite l’odore, ad eccezione del legno e dei gusci di noci.2Occorre definire il tenore delle sostanze nutritive e le proprietà seguenti:
1Un digestato è costituito da materiale di origine vegetale, animale o microbica ottenuto mediante uno specifico procedimento di fermentazione anaerobica.2Occorre definire il tenore delle sostanze nutritive e le proprietà seguenti:
Un digestato solido è costituito da materiale di origine vegetale, animale o microbica ottenuto mediante uno specifico procedimento di decomposizione anaerobica con un tenore di sostanza secca superiore al 20 per cento.
Un digestato liquido è costituito da materiale di origine vegetale, animale o microbica ottenuto mediante uno specifico procedimento di decomposizione anaerobica con un tenore di sostanza secca non superiore al 20 per cento.
Se aggiunto al concime, un additivo per concimi ne migliora le proprietà o l’efficacia o ne facilita l’utilizzazione.
1Prodotto che non corrisponde ad alcuna definizione del presente allegato e destinato ad agire biologicamente o chimicamente sulle piante per ottenere un beneficio in termini di produzione vegetale, tecnica di produzione o applicazione. Non si tratta di un prodotto che rafforza le piante volto a migliorare i meccanismi di difesa.2L’efficacia dei prodotti appartenenti a questa PFC non deve necessariamente essere documentata. In questo caso l’UFAG esige una dicitura sull’etichetta o sui documenti di accompagnamento secondo la quale l’efficacia non è stata verificata.Allegato 2(art. 14 cpv. 2 e 20 cpv. 1 lett. b e c)
1Le CMC da 1 a 15 corrispondono a quelle definite nell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009. La CMC 100 è specifica della legislazione svizzera sui concimi.2I materiali costituenti e i materiali in entrata utilizzati per fabbricarli non devono contenere alcuna delle sostanze per le quali, nell’allegato 2.6 ORRPChim, sono indicati valori limite massimi in quantità tali da compromettere la conformità del concime ai requisiti di qualità.
CMC 1: Sostanze e miscele a base di materiale grezzoCMC 2: Piante, parti di piante o estratti di pianteCMC 3: CompostCMC 4: Digestato di colture frescheCMC 5: Digestato diverso da quello di colture frescheCMC 6: Sottoprodotti dell’industria alimentareCMC 7: MicrorganismiCMC 8: Polimeri nutrientiCMC 9: Polimeri diversi dai polimeri nutrientiCMC 10: Prodotti derivati da sottoprodotti di origine animaleCMC 11: Sottoprodotti ai sensi della direttiva 2008/98/CECMC 12: Precipitati di sali di fosfato e loro derivatiCMC 13: Materiali di ossidazione termica e loro derivatiCMC 14: Materiali di pirolisi e gassificazioneCMC 15: Materiali di elevata purezza recuperatiCMC 100: Concime aziendale
1Le sostanze e miscele a base di materiale grezzo contenute in un concime devono adempiere le prescrizioni definite per la CMC 1 ai sensi della parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009.2Le sostanze che non adempiono le esigenze relative alla CMC 1 di cui al punto 2 della parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 devono essere notificate conformemente all’articolo 24 OPChim.
1Un concime soggetto a registrazione può contenere piante, parti di piante o estratti di piante che hanno subito i procedimenti di lavorazione definiti per la CMC 2 ai sensi della parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009.2Le piante, le parti di piante o gli estratti di piante che non hanno subito i procedimenti di lavorazione definiti per la CMC 2 o per la CMC 6 ai sensi della parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 non corrispondono ad alcuna CMC. I concimi che ne sono costituiti o in parte costituiti sono soggetti ad autorizzazione.
Un concime può contenere compost che adempie le prescrizioni definite per la CMC 3 ai sensi della parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 e le seguenti condizioni:
Un concime può contenere digestato di colture fresche se quest’ultimo adempie le prescrizioni definite per la CMC 4 ai sensi della parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 e le seguenti condizioni:
Un concime può contenere un digestato diverso da quello di colture fresche se quest’ultimo adempie le prescrizioni definite per la CMC 5 ai sensi della parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 e le seguenti condizioni:
1Un concime soggetto a registrazione può contenere una o più sostanze tra quelle definite per la CMC 6ai sensi della parte II dell’allegato IIdel regolamento (UE) 2019/1009.2I sottoprodotti che non adempiono le esigenze relative alla CMC 6 di cui al punto 2della parte II dell’allegato IIdel regolamento (UE) 2019/1009 devono essere notificati conformemente all’articolo 24 OPChim.3Un sottoprodotto dell’industria alimentare che non adempie le prescrizioni definite per la CMC 6 ai sensi della parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 non corrisponde ad alcuna CMC. I concimi che ne sono costituiti o in parte costituiti sono soggetti ad autorizzazione.
Un concime a cui vengono aggiunti intenzionalmente microrganismi è soggetto ad autorizzazione.
1Un concime soggetto a registrazione costituito o in parte costituito da polimeri nutrienti deve adempiere le esigenze relative alla CMC 8 di cui alla parte II dell’allegato IIdel regolamento (UE) 2019/1009.2Un polimero nutriente che non adempie le prescrizioni definite per la CMC 8 ai sensi della parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 non corrisponde ad alcuna CMC. I concimi che ne sono costituiti o in parte costituiti sono soggetti ad autorizzazione.
1Un concime soggetto a registrazione costituito o in parte costituito da polimeri diversi dai polimeri nutrienti deve adempiere le esigenze relative alla CMC 9 di cui alla parte II dell’allegato IIdel regolamento (UE) 2019/1009.2Un polimero diverso dai polimeri nutrienti che non adempie le prescrizioni definite per la CMC 9 ai sensi della parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 non corrisponde ad alcuna CMC. I concimi che ne sono costituiti o in parte costituiti sono soggetti ad autorizzazione.
1Un concime costituito o in parte costituito da prodotti derivati da sottoprodotti di origine animale che hanno raggiunto il punto finale nella catena di fabbricazione ai sensi dell’OSOAn o del regolamento (CE) n. 1069/2009è soggetto a registrazione.2Un sottoprodotto di origine animale che non ha raggiunto il punto finale nella catena di fabbricazione ai sensi dell’OSOAn o del regolamento (CE) n. 1069/2009 non corrisponde ad alcuna CMC. I concimi che ne sono costituiti o in parte costituiti sono soggetti ad autorizzazione. Si applicano le prescrizioni dell’OSOAn.
Un concime costituito o in parte costituito da sottoprodotti ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2008/98/CE deve adempiere le prescrizioni definite per la CMC 11 ai sensi della parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 ed è soggetto ad autorizzazione.
1Un concime può contenere precipitati di sali di fosfato e loro derivati che adempiono le condizioni seguenti:
1Un concime può contenere materiali di ossidazione termica e loro derivati che adempiono le condizioni seguenti:
1Un concime può contenere materiali di pirolisi e gassificazione che adempiono le condizioni seguenti:
Un concime costituito o in parte costituito da materiali di elevata purezza recuperati è soggetto ad autorizzazione.
Un concime può contenere un concime aziendale se i requisiti di qualità ai sensi dell’allegato 2.6 ORRPChim sono soddisfatti.Allegato 3(art. 31 cpv. 1)
1Su tutti gli imballaggi o sulle etichette ad essi applicate, o in caso di fornitura sfusa sui documenti di accompagnamento, devono figurare almeno le seguenti indicazioni:
d le istruzioni concernenti l’utilizzazione prevista, compresi le dosi, il periodo e la frequenza di applicazione nonché le piante o i funghi bersaglio; qualora siano disponibili raccomandazioni di concimazione a livello svizzero, per i rispettivi concimi forniti a utilizzatori professionali non sono necessarie le istruzioni concernenti l’utilizzazione prevista;
e. per i prodotti contenenti un polimero appartenente alla CMC 9 di cui all’allegato 2 numero 2, il periodo di tempo che segue l’applicazione durante il quale il rilascio di sostanze nutritive è controllato o la capacità di ritenzione idrica è aumentata («periodo di funzionalità»), che non sarà più lungo del periodo che intercorre tra due applicazioni in conformità delle istruzioni concernenti l’utilizzazione prevista;
f. le condizioni di stoccaggio raccomandate;
g. qualsiasi informazione pertinente sulle misure raccomandate per gestire i rischi per la salute dell’uomo, degli animali o delle piante, la sicurezza o l’ambiente; e
h. un elenco di tutti gli ingredienti che rappresentano oltre il 5 per cento del peso o del volume del prodotto o, nel caso di prodotti in forma liquida, in ordine decrescente di peso secco, comprese le designazioni delle corrispondenti CMC di cui all’allegato 2 numero 1. Quando l’ingrediente è una sostanza o una miscela, essa deve essere identificata conformemente all’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1272/2008. Le sostanze presenti in natura possono essere identificate con il loro nome minerale.2Le indicazioni:
a. non devono fuorviare l’utilizzatore, ad esempio attribuendo al prodotto caratteristiche che esso non possiede o suggerendo che il prodotto possiede caratteristiche uniche, ma che prodotti simili possiedono ugualmente;
b. devono fondarsi su fattori verificabili;
c. possono contenere dichiarazioni quali «sostenibile» o «rispettoso dell’ambiente» soltanto se queste fanno riferimento a disposizioni legali o direttive, norme o regolamentazioni chiaramente identificate a cui il concime è conforme; e
d. non devono contenere affermazioni, mediante dichiarazioni o rappresentazioni visive, secondo cui il concime previene o tratta le malattie delle piante o protegge le piante dai parassiti.3Non sono consentite designazioni di carattere generale come «contiene enzimi» o «contiene microelementi».4Qualora le prescrizioni relative alle informazioni in materia di tenore di sostanze nutritive di cui al presente allegato siano espresse nella forma ossidata, il tenore di sostanze nutritive può essere espresso nella forma elementare in luogo della oppure in aggiunta alla forma ossidata, conformemente ai fattori di conversione giusta l’allegato 1 numero 2 capoverso 6.5La dicitura «a basso tenore di cloruro» o un’espressione simile può essere utilizzata soltanto se il tenore di cloruro (Cl-) è inferiore a 30 g/kg di sostanza secca.6Qualora le prescrizioni relative alle informazioni di cui al presente allegato facciano riferimento al carbonio organico (Corg), le informazioni possono riferirsi alla sostanza organica in luogo del o in aggiunta al carbonio organico (Corg), conformemente al seguente fattore di conversione: carbonio organico (Corg) = sostanza organica × 0,56.6bisSe si aggiungono intenzionalmente microrganismi, devono esserne indicati il genere, la specie e i ceppi. La loro concentrazione deve essere espressa quale numero di unità attive per volume o peso o in qualsiasi altro modo pertinente per il microrganismo, ad esempio in unità formanti colonie per grammo (ufc/g). L’etichetta deve contenere la dicitura: «I microrganismi possono provocare reazioni di sensibilizzazione».7Qualora il concime sia un substrato di coltivazione di cui al punto 2bisdella PFC 4 della parte II dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1009 o contenga un polimero allo scopo di legare materiale nel prodotto, di cui al punto 1 lettera c della CMC 9 della parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009, all’utilizzatore è fornita l’istruzione di non utilizzare il prodotto a contatto con il suolo e, in collaborazione con il fabbricante, di provvedere a uno smaltimento corretto del prodotto dopo la fine dell’utilizzazione.8Se il concime contiene gusci di cacao, sull’etichetta è riportata la seguente dicitura: «Tossico per cani e gatti».9Se il concime contiene sottoprodotti di origine animale o loro derivati, sull’etichetta è riportata la seguente dicitura: «È vietata l’alimentazione di animali da allevamento con piante erbacee, somministrate direttamente o assunte attraverso il pascolo, provenienti da terreni sui quali è stato applicato il prodotto, a meno che il pascolo o il taglio dell’erba abbiano luogo alla scadenza di un periodo di attesa di almeno 21 giorni».10Se il concime contiene prodotti derivati da sottoprodotti di origine animale (CMC 10) e corrisponde a un prodotto fertilizzante dell’UE, la dichiarazione della CMC può essere effettuata anche ai sensi dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009.11Se il concime contiene o è costituito da materiali di ossidazione termica e loro derivati di cui all’allegato 2 numero 2 CMC 13, o da materiali di pirolisi o gassificazione di cui all’allegato 2 numero 2 CMC 14 e ha un tenore di manganese (Mn) superiore al 3,5 per cento in massa, il tenore di manganese (Mn) deve essere dichiarato.12Se il concime contiene materiali di pirolisi o gassificazione (CMC 14), i tenori in questione devono essere dichiarati.13In caso di cessione di concime contenente materiali di pirolisi o gassificazione (CMC 14), le istruzioni concernenti l’utilizzazione prevista devono rispettare il dosaggio autorizzato conformemente alla ORRPChim.
1Il tenore di sostanze nutritive può essere dichiarato soltanto se esse sono presenti nel concime nel quantitativo minimo specificato nell’allegato 1 per la corrispondente PFC.2Se l’azoto (N) o il fosforo (P) non sono sostanze nutritive dichiarate, il tenore di azoto (N) o di anidride fosforica (P2O5) deve comunque essere dichiarato se superiore allo 0,5 per cento in massa. Tale indicazione deve essere separata dalla dichiarazione sulla sostanza nutritiva.3Ai concimi contenenti composti inibitori come specificati all’allegato 2 numero 2 CMC 1, si applicano le seguenti prescrizioni:
1. agenti chelanti o complessanti di cui al punto 3 della CMC 1 della parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009,
2. composti inibitori della nitrificazione, della denitrificazione o dell’ureasi di cui al punto 4 della CMC 1 della parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009,
3. agenti di rivestimento di cui al punto 1 lettera a della CMC 9 della parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009,
4. urea (CH4N2O), o
5. calciocianammide (CaCN2);
b. se il fosforo (P) è una sostanza nutritiva dichiarata, il tenore di fosforo dichiarato consiste solo in fosforo sotto forma di fosfato, e il concime minerale soddisfa almeno uno dei seguenti criteri di solubilità:
1. idrosolubilità: livello minimo pari al 40 per cento del fosforo (P) totale, o
2. solubilità in citrato ammonico neutro: livello minimo pari al 75 per cento del fosforo (P) totale, o
3. solubilità in acido formico (solo per il fosfato naturale tenero): livello minimo pari al 55 per cento del fosforo (P) totale;
c. se l’azoto (N) è una sostanza nutritiva dichiarata, il tenore di azoto dichiarato consiste soltanto nella somma dell’azoto nitrico, dell’azoto ammoniacale, dell’azoto ureico e dell’azoto da metilenurea, da isobutilidendiurea e da crotonilidendiurea.
Devono essere fornite le seguenti informazioni:
1. azoto (N):
– azoto (N) totale
– quantitativo minimo di azoto organico (Norg), seguito da una descrizione dell’origine della sostanza organica utilizzata
– azoto sotto forma ammoniacale,
2. anidride fosforica (P2O5) totale,
3. ossido di potassio (K2O) totale,
4. ossido di calcio (CaO), ossido di magnesio (MgO), ossido di sodio (Na2O) e anidride solforica (SO3), espressi:
– esclusivamente come tenore idrosolubile, quando tali sostanze nutritive sono totalmente idrosolubili
– come tenore totale e come tenore idrosolubile, quando il tenore solubile di tali sostanze nutritive corrisponde ad almeno un quarto del loro tenore totale, e
– come tenore totale negli altri casi,
5. carbonio organico (Corg),
6. sostanza secca;
e. il rapporto del carbonio organico rispetto all’azoto totale (Corg/N);
f. la data di produzione;
g. all’occorrenza, la forma dell’unità fisica del prodotto come polvere o pellet.
1Devono essere fornite le seguenti informazioni:
1. azoto (N):
– azoto (N) totale
– quantitativo minimo di azoto organico (Norg), seguito da una descrizione dell’origine della sostanza organica utilizzata
– azoto sotto forma nitrica
– azoto sotto forma ammoniacale
– azoto sotto forma ureica,
2. anidride fosforica (P2O5):
– anidride fosforica (P2O5) totale
– anidride fosforica (P2O5) idrosolubile
– anidride fosforica (P2O5) solubile in citrato ammonico neutro
– se è presente fosfato naturale tenero, anidride fosforica (P2O5) solubile in acido formico,
3. ossido di potassio (K2O):
– ossido di potassio (K2O) totale,
– ossido di potassio (K2O) idrosolubile,
4. ossido di calcio (CaO), ossido di magnesio (MgO), ossido di sodio (Na2O) e anidride solforica (SO3), espressi:
– esclusivamente come tenore idrosolubile, quando tali sostanze nutritive sono totalmente idrosolubili
– come tenore totale e come tenore idrosolubile, quando il tenore solubile di tali sostanze nutritive corrisponde ad almeno un quarto del loro tenore totale
– come tenore totale negli altri casi,
5. carbonio organico (Corg),
6. sostanza secca.2Se sono presenti uno o più dei microelementi boro (B), cobalto (Co), ferro (Fe), manganese (Mn) e molibdeno (Mo) nel tenore minimo espresso in percentuale sulla massa, secondo la tabella seguente, essi:
a. devono essere dichiarati, se aggiunti intenzionalmente al concime organo-minerale; e
b. possono essere dichiarati negli altri casi:| Microelemento | Tenore del microelemento (% sulla massa) |
| --- | --- |
| | Concime organo-minerale solido | Concime organo-
minerale liquido |
| |
Per uso su colture o pascoli |
Per uso orticolo | |
| Boro (B) | 0,001 | 0,01 | 0,01 |
| Cobalto (Co) | 0,002 | n.d. | 0,002 |
| Ferro (Fe) | 0,5 | 0,002 | 0,02 |
| Manganese (Mn) | 0,1 | 0,01 | 0,01 |
| Molibdeno (Mo) | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
3Se uno o entrambi i microelementi rame (Cu) e zinco (Zn) sono presenti, senza essere stati aggiunti intenzionalmente, nel tenore minimo indicato in percentuale sulla massa nella tabella seguente, essi possono essere dichiarati:| Microelemento | Tenore del microelemento (% sulla massa) |
| --- | --- |
| | Concime organo-minerale solido | Concime organo-
minerale liquido |
| |
Per uso su colture o pascoli |
Per uso orticolo | |
| Rame (Cu) | 0,01 | 0,002 | 0,002 |
| Zinco (Zn) | 0,01 | 0,002 | 0,002 |
4Se il rame (Cu) o lo zinco (Zn) è aggiunto intenzionalmente al concime organo-minerale, il tenore totale di rame (Cu) o di zinco (Zn) deve essere dichiarato.5I microelementi di cui ai capoversi 2–4 devono essere dichiarati dopo le informazioni sui macroelementi. Devono essere fornite le seguenti informazioni:
a. nomi e simboli chimici dei microelementi dichiarati, elencati nell’ordine seguente: boro (B), cobalto (Co), rame (Cu), ferro (Fe), manganese (Mn), molibdeno (Mo) e zinco (Zn), seguiti dai nomi dei loro controioni se i microelementi dichiarati sono aggiunti intenzionalmente;
b. tenore totale del microelemento, espresso come percentuale sulla massa:
1. esclusivamente come tenore idrosolubile, quando tali microelementi sono totalmente idrosolubili,
2. come tenore totale e come tenore idrosolubile, quando il tenore solubile di tali microelementi corrisponde ad almeno un quarto del loro tenore totale,
3. come tenore totale negli altri casi;
c. se i microelementi dichiarati sono chelati con uno o più agenti chelanti o complessati con uno o più agenti complessanti, il seguente qualificatore, a seconda del caso, dopo il nome e la formula chimica del microelemento:
1. «chelato con [nome o abbreviazione dell’agente o degli agenti chelanti]»/«complessato con [nome o abbreviazione dell’agente o degli agenti complessanti]»/«chelato con [nome o abbreviazione dell’agente o degli agenti chelanti] e complessato con [nome o abbreviazione dell’agente o degli agenti complessanti]»,
2. la quantità di microelementi chelati/complessati in percentuale sulla massa;
d. se i microelementi dichiarati sono chelati con uno o più agenti chelanti, l’intervallo del pH che garantisce una stabilità accettabile;
e. se i microelementi sono aggiunti intenzionalmente, la seguente dicitura: «Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi di applicazione».
Devono essere fornite le seguenti informazioni:
1. azoto (N):
– azoto (N) totale
– azoto sotto forma nitrica
– azoto sotto forma ammoniacale
– azoto sotto forma ureica
– azoto da urea-formaldeide, isobutilidendiurea, crotonilidendiurea
– azoto da azoto cianamidico,
2. anidride fosforica (P2O5):
– anidride fosforica (P2O5) totale
– anidride fosforica (P2O5) idrosolubile
– anidride fosforica (P2O5) solubile in citrato ammonico neutro
– se è presente fosfato naturale tenero, anidride fosforica (P2O5) solubile in acido formico,
3. ossido di potassio (K2O) idrosolubile,
4. ossido di calcio (CaO), ossido di magnesio (MgO), ossido di sodio (Na2O) e anidride solforica (SO3), espressi:
– esclusivamente come tenore idrosolubile, quando tali sostanze nutritive sono totalmente idrosolubili
– come tenore totale e come tenore idrosolubile, quando il tenore solubile di tali sostanze nutritive corrisponde ad almeno un quarto del loro tenore totale
– come tenore totale negli altri casi.
1Un concime inorganico solido a base di macroelementi può essere etichettato come «complesso» soltanto se ogni unità fisica contiene tutte le sostanze nutritive dichiarate nel rispettivo tenore dichiarato.2Occorre indicare la granulometria di un concime inorganico solido a base di macroelementi, espressa come percentuale sulla massa del prodotto che passa attraverso un determinato setaccio.3Occorre indicare la forma dell’unità fisica del prodotto mediante una delle seguenti diciture o una combinazione di due o più delle stesse:
| --- | --- |
| | Per uso su colture o pascoli | Per uso orticolo |
| Boro (B) | 0,01 | 0,01 |
| Cobalto (Co) | 0,002 | n.d. |
| Ferro (Fe) | 0,5 | 0,02 |
| Manganese (Mn) | 0,1 | 0,01 |
| Molibdeno (Mo) | 0,001 | 0,001 |
6Se uno o entrambi i microelementi rame (Cu) e zinco (Zn) sono presenti, senza essere stati aggiunti intenzionalmente, nel tenore minimo indicato in percentuale sulla massa nella tabella seguente, essi possono essere dichiarati:| Microelemento | Tenore del microelemento (% sulla massa) |
| --- | --- |
| | Per uso su colture o pascoli | Per uso orticolo |
| Rame (Cu) | 0,01 | 0,002 |
| Zinco (Zn) | 0,01 | 0,002 |
7Se il rame (Cu) o lo zinco (Zn) è aggiunto intenzionalmente al concime inorganico solido a base di macroelementi, il tenore totale di rame (Cu) o di zinco (Zn) deve essere dichiarato.8I microelementi di cui ai capoversi 5- 7 devono essere dichiarati dopo le informazioni sui macroelementi. Devono essere fornite le seguenti informazioni:
a. nomi e simboli chimici dei microelementi dichiarati, elencati nell’ordine seguente: boro (B), cobalto (Co), rame (Cu), ferro (Fe), manganese (Mn), molibdeno (Mo) e zinco (Zn), seguiti dai nomi dei loro controioni se i microelementi dichiarati sono aggiunti intenzionalmente;
b. tenore totale del microelemento, espresso come percentuale sulla massa:
1. esclusivamente come tenore idrosolubile, quando tali microelementi sono totalmente idrosolubili,
2. come tenore totale e come tenore idrosolubile, quando il tenore solubile di tali microelementi corrisponde ad almeno un quarto del loro tenore totale,
3. come tenore totale negli altri casi;
c. se i microelementi dichiarati sono chelati con uno o più agenti chelanti o complessati con uno o più agenti complessanti, il seguente qualificatore, a seconda del caso, dopo il nome e la formula chimica del microelemento:
1. «chelato con [nome o abbreviazione dell’agente o degli agenti chelanti]»/«complessato con [nome o abbreviazione dell’agente o degli agenti complessanti]»/«chelato con [nome o abbreviazione dell’agente o degli agenti chelanti] e complessato con [nome o abbreviazione dell’agente o degli agenti complessanti]»,
2. la quantità di microelementi chelati/complessati in percentuale sulla massa;
d. se i microelementi dichiarati sono chelati con uno o più agenti chelanti, l’intervallo del pH che garantisce una stabilità accettabile;
e. se i microelementi sono aggiunti intenzionalmente, la seguente dicitura: «Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi di applicazione».
1L’etichetta deve indicare se il concime inorganico liquido a base di macroelementi è in sospensione o in soluzione.2Il tenore di sostanze nutritive può essere indicato come percentuale sulla massa o sul volume.3Se sono presenti uno o più dei microelementi boro (B), cobalto (Co), ferro (Fe), manganese (Mn) e molibdeno (Mo) nel tenore minimo espresso in percentuale sulla massa, secondo la tabella seguente, essi:
| --- | --- |
| Boro (B) | 0,01 |
| Cobalto (Co) | 0,002 |
| Ferro (Fe) | 0,02 |
| Manganese (Mn) | 0,01 |
| Molibdeno (Mo) | 0,001 |
4Se uno o entrambi i microelementi rame (Cu) e zinco (Zn) sono presenti, senza essere stati aggiunti intenzionalmente, in misura pari ad almeno lo 0,002 per cento sulla massa, essi possono essere dichiarati.5Se il rame (Cu) o lo zinco (Zn) è aggiunto intenzionalmente al concime inorganico liquido a base di macroelementi, il tenore totale di rame (Cu) o di zinco (Zn) deve essere dichiarato.6I microelementi di cui ai capoversi 3- 5 devono essere dichiarati dopo le informazioni sui macroelementi. Devono essere fornite le seguenti informazioni:
a. nomi e simboli chimici dei microelementi dichiarati, elencati nell’ordine seguente: boro (B), cobalto (Co), rame (Cu), ferro (Fe), manganese (Mn), molibdeno (Mo) e zinco (Zn), seguiti dai nomi dei loro controioni se i microelementi dichiarati sono aggiunti intenzionalmente;
b. tenore totale del microelemento, espresso come percentuale sulla massa o sul volume:
1. esclusivamente come tenore idrosolubile, quando tali microelementi sono totalmente idrosolubili,
2. come tenore totale e come tenore idrosolubile, quando il tenore solubile di tali microelementi corrisponde ad almeno un quarto del loro tenore totale,
3. come tenore totale negli altri casi;
c. se i microelementi dichiarati sono chelati con uno o più agenti chelanti o complessati con uno o più agenti complessanti, il seguente qualificatore, a seconda del caso, dopo il nome e la formula chimica del microelemento:
1. «chelato con [nome o abbreviazione dell’agente o degli agenti chelanti]»/«complessato con [nome o abbreviazione dell’agente o degli agenti complessanti]»/«chelato con [nome o abbreviazione dell’agente o degli agenti chelanti] e complessato con [nome o abbreviazione dell’agente o degli agenti complessanti]»,
2. la quantità di microelementi chelati/complessati in percentuale sulla massa;
d. se i microelementi dichiarati sono chelati con uno o più agenti chelanti, l’intervallo del pH che garantisce una stabilità accettabile;
e. se il concime inorganico liquido a base di macroelementi contiene uno o più microelementi complessati con uno o più agenti complessanti, il seguente qualificatore, dopo il nome e la formula chimica del microelemento: «complessato con [nome o abbreviazione dell’agente o degli agenti complessanti]» e la quantità di microelementi complessati in percentuale sulla massa;
f. se i microelementi sono aggiunti intenzionalmente, la seguente dicitura: «Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi di applicazione».
1I microelementi dichiarati nel concime inorganico a base di microelementi devono essere elencati in base ai rispettivi nomi e simboli chimici dei microelementi dichiarati, nell’ordine seguente: boro (B), cobalto (Co), rame (Cu), ferro (Fe), manganese (Mn), molibdeno (Mo) e zinco (Zn), seguiti dai nomi dei loro controioni se i microelementi dichiarati sono aggiunti intenzionalmente.2Se i microelementi dichiarati sono chelati con uno o più agenti chelanti e ogni agente chelante può essere identificato e quantificato e chela almeno l’1 per cento del microelemento idrosolubile, o se i microelementi dichiarati sono complessati con uno o più agenti complessanti, occorre aggiungere, a seconda del caso, i seguenti qualificatori dopo il nome e la formula chimica del microelemento:
1L’etichetta deve indicare la tipologia pertinente, come indicato nell’allegato 1 numero 3 PFC 1(C)(II)(a) capoverso 2.2Il tenore totale del microelemento deve essere espresso come percentuale sulla massa:
1I microelementi possono essere dichiarati soltanto se sono presenti nel concime nel tenore minimo indicato nella tabella seguente in percentuale sulla massa:| Microelemento | Tenore del microelemento (% sulla massa) |
| --- | --- |
| | Non chelato, non complessato | Chelato o complessato |
| Boro (B) | 0,2 | n.d. |
| Cobalto (Co) | 0,02 | 0,02 |
| Rame (Cu) | 0,5 | 0,1 |
| Ferro (Fe) | 2 | 0,3 |
| Manganese (Mn) | 0,5 | 0,1 |
| Molibdeno (Mo) | 0,02 | n.d. |
| Zinco (Zn) | 0,5 | 0,1 |
2Se il concime inorganico composto a base di microelementi è in sospensione o in soluzione, l’etichetta deve riportare la dicitura: «in sospensione» o «in soluzione».3Il tenore totale del microelemento deve essere espresso come percentuale sulla massa:
I seguenti parametri devono essere dichiarati in quest’ordine:
1Il tenore di sostanza secca espresso in percentuale sulla massa deve essere dichiarato.2Le sostanze nutritive seguenti espresse in percentuale sulla massa devono essere dichiarate se superiori allo 0,5 per cento in massa: azoto (N), anidride fosforica (P2O5) e ossido di potassio (K2O).
I seguenti parametri devono essere dichiarati:
I parametri seguenti devono essere dichiarati:
2. per altri substrati di coltivazione preformati: in grandezza con almeno due dimensioni,
3. per altri substrati di coltivazione: in volume totale,
4. ad eccezione dei substrati di coltivazione preformati: la quantità espressa in volume dei materiali aventi particelle di dimensioni superiori a 60 mm, se presenti;
d. azoto (N), se superiore a 150 mg/l;
e. anidride fosforica (P2O5), se superiore a 20 mg/l;
f. ossido di potassio (K2O), se superiore a 150 mg/l.
1Tutti gli ingredienti devono essere dichiarati per peso o volume del prodotto in ordine decrescente di grandezza.2Il tenore di composti inibitori deve essere dichiarato come percentuale sulla massa o sul volume.3Le istruzioni concernenti l’utilizzazione di cui al presente allegato numero 1 capoverso 1 lettera d, devono contenere informazioni su:
a. i tipi di concimi con cui l’inibitore può essere miscelato, in particolare:
1. per l’inibitore della nitrificazione di cui all’allegato 1 numero 2 PFC 5(A), un prodotto fertilizzante dell’UE in cui almeno il 50 per cento del tenore totale di azoto (N) è costituito da azoto (N) sotto forma ammoniacale (NH4+) e ureica (CH4N2O),
2. per l’inibitore dell’ureasi di cui all’allegato 1 numero 2 PFC 5(C), un prodotto fertilizzante dell’UE in cui almeno il 50 per cento del tenore totale di azoto (N) è costituito da azoto ureico (CH4N2O);
b. la concentrazione minima e massima raccomandata di composti inibitori in caso di miscelazione con un concime prima del suo impiego:
1. per l’inibitore della nitrificazione di cui all’allegato 1 numero 2 PFC 5(A), espressa in percentuale sulla massa di azoto (N) totale presente come azoto ammoniacale (NH4+) e azoto ureico (CH4N2O),
2. per l’inibitore della denitrificazione di cui all’allegato 1 numero 2 PFC 5(B), espressa in percentuale sulla massa di nitrato (NO3-) presente,
3. per l’inibitore dell’ureasi di cui all’allegato 1 numero 2 PFC 5(C), espressa in percentuale sulla massa di azoto (N) totale presente come azoto ureico (CH4N2O).
Devono essere fornite le seguenti informazioni:
1Tutte le prescrizioni di etichettatura applicabili a ciascuno dei concimi costituenti si applicano alla miscela fisica di concimi e devono essere espresse in riferimento alla miscela fisica finale di concimi.2Se la miscela fisica di concimi contiene uno o più biostimolanti delle piante appartenenti alla PFC 6, la concentrazione di ciascun biostimolante delle piante nella miscela fisica deve essere indicata in g/kg o g/l a 20°C.3Se la miscela fisica di concimi contiene uno o più inibitori appartenenti alla PFC 5, le istruzioni concernenti l’utilizzazione di cui alla PFC 5 capoverso 3 non devono essere aggiunte.
1In caso di fornitura in sacchi di concime aziendale non trattato con fermentazione, oltre ad adempiere le prescrizioni generali di etichettatura occorre apporre sul sacco un’etichetta contenente le seguenti informazioni:
1I detentori di impianti di compostaggio e di fermentazione che lavorano annualmente più di 100 tonnellate di materiale compostabile o fermentabile (biodegradabile) e forniscono compost e digestato, oltre ad adempiere le prescrizioni generali di etichettatura devono rilasciare un bollettino contenente le seguenti informazioni:
1L’UFAG può autorizzare una designazione supplementare del prodotto oltre a quella della PFC.2A meno che non si dispongano di prove sufficienti concernenti gli effetti voluti, l’etichetta deve riportare la dicitura: «Nel quadro della procedura di omologazione non è stata verificata l’efficacia».Allegato 4(art. 42 cpv. 1)
1Il tenore delle sostanze nutritive dichiarate o le caratteristiche fisico-chimiche di un concime possono discostarsi dal valore effettivo soltanto nella misura delle tolleranze stabilite nel presente allegato per la corrispondente PFC. Le tolleranze consentono di tener conto delle variazioni nella fabbricazione, nella catena di distribuzione e durante il prelievo di campioni e l’analisi.2I margini di tolleranza autorizzati per i parametri dichiarati di cui al presente allegato sono valori negativi e positivi.3In deroga al capoverso 1, il contenuto effettivo di un costituente, in un concime, per il quale è specificato un tenore minimo o massimo nell’allegato 1 o 2 non può in alcun caso essere inferiore al tenore minimo o superiore al tenore massimo.
Ai concimi contenenti composti inibitori della nitrificazione, della denitrificazione o dell’ureasi giusta l’allegato II parte II CMC 1 del regolamento (UE) 2019/1009si applicano le tolleranze di seguito indicate:| Composti inibitori | Tolleranze ammissibili per il tenore dichiarato di composti inibitori | | --- | --- | | Concentrazione pari o inferiore al 2 % | ± 20 % del valore dichiarato | | Concentrazione superiore al 2 % | ± 0,3 punti percentuali in termini assoluti |
| Forme del tenore dichiarato di sostanze nutritive e altri parametri dichiarati | Tolleranze ammissibili per il tenore dichiarato di sostanze nutritive e altri parametri dichiarati |
|---|---|
| Carbonio organico (C | ± 20 % di deviazione relativa rispetto al valore dichiarato sino a un massimo di 2,0 punti percentuali in termini assoluti |
| Tenore di sostanza secca | ± 5,0 punti percentuali in termini assoluti |
| Azoto (N) totale | ± 50 % di deviazione relativa rispetto al valore dichiarato sino a un massimo di 1,0 punti percentuali in termini assoluti |
| Azoto organico (N | ± 50 % di deviazione relativa rispetto al valore dichiarato sino a un massimo di 1,0 punti percentuali in termini assoluti |
| Anidride fosforica (P | ± 50 % di deviazione relativa rispetto al valore dichiarato sino a un massimo di 1,0 punti percentuali in termini assoluti |
| Ossido di potassio (K | ± 50 % di deviazione relativa rispetto al valore dichiarato sino a un massimo di 1,0 punti percentuali in termini assoluti |
| Ossido di magnesio (MgO), ossido di calcio (CaO), anidride solforica (SO | ± 25 % di deviazione relativa rispetto al valore dichiarato di tali sostanze nutritive sino a un massimo di 1,5 punti percentuali in termini assoluti |
| Quantità | ± 1,5 % di deviazione relativa rispetto al valore dichiarato |
| Forme del tenore dichiarato di sostanze nutritive e altri parametri dichiarati | Tolleranze ammissibili per il tenore dichiarato di macroelementi e altri parametri dichiarati |
|---|---|
| Carbonio organico (C | ± 20 % di deviazione relativa rispetto al valore dichiarato sino a un massimo di 2,0 punti percentuali in termini assoluti |
| Tenore di sostanza secca | ± 5,0 punti percentuali in termini assoluti |
| Forme dichiarate di azoto (N) inorganico | ± 25 % di deviazione relativa rispetto al valore dichiarato sino a un massimo di 2,0 punti percentuali in termini assoluti |
| Azoto organico (N | ± 50 % di deviazione relativa rispetto al valore dichiarato sino a un massimo di 1,0 punti percentuali in termini assoluti |
| Forme dichiarate di anidride fosforica (P | ± 25 % di deviazione relativa rispetto al valore dichiarato sino a un massimo di 1,5 punti percentuali in termini assoluti |
| Forme dichiarate di ossido di potassio (K | ± 25 % di deviazione relativa rispetto al valore dichiarato sino a un massimo di 1,5 punti percentuali in termini assoluti |
| Ossido di magnesio (MgO), ossido di calcio (CaO), anidride solforica (SO | ± 25 % di deviazione relativa rispetto al valore dichiarato di tali sostanze nutritive sino a un massimo di 1,0 punti percentuali in termini assoluti |
| Ossido di sodio (Na | ± 25 % di deviazione relativa rispetto al valore dichiarato sino a un massimo di 0,9 punti percentuali in termini assoluti |
| Quantità | ± 1,5 % di deviazione relativa rispetto al valore dichiarato |
| Microelemento | Tolleranze ammissibili per il tenore dichiarato di forme di microelemento |
| --- | --- |
| Concentrazione pari o inferiore al 2 % | ± 20 % del valore dichiarato |
| Concentrazione superiore al 2 % e inferiore o pari al 10 % | ± 20 % rispetto al valore dichiarato sino a un massimo di 1,0 punti percentuali in termini assoluti |
| Concentrazione superiore al 10 % | ± 1,0 punti percentuali in termini assoluti |
| Forme del tenore dichiarato di sostanze nutritive e altri parametri dichiarati | Tolleranze ammissibili per il tenore dichiarato di macroelementi e altri parametri dichiarati |
|---|---|
| Forme dichiarate di azoto (N) | ± 25 % di deviazione relativa rispetto al valore dichiarato sino a un massimo di 2 punti percentuali in termini assoluti |
| Forme dichiarate di anidride fosforica (P | ± 25 % di deviazione relativa rispetto al valore dichiarato sino a un massimo di 2 punti percentuali in termini assoluti |
| Forme dichiarate di ossido di potassio (K | ± 25 % di deviazione relativa rispetto al valore dichiarato sino a un massimo di 2 punti percentuali in termini assoluti |
| Forme dichiarate di azoto (N), anidride fosforica (P | ± 1,5 punti percentuali in termini assoluti |
| Forme dichiarate di azoto (N), anidride fosforica (P | ± 1,9 punti percentuali in termini assoluti |
| Ossido di magnesio (MgO), ossido di calcio (CaO), anidride solforica (SO | –50% e +100% di deviazione relativa rispetto al valore dichiarato di tali sostanze nutritive sino a un massimo di –2 e +4 punti percentuali in termini assoluti |
| Ossido di sodio (Na | -25 % rispetto al valore dichiarato sino a un massimo di 0,9 punti percentuali in termini assoluti +50 % rispetto al valore dichiarato sino a un massimo di 1,8 punti percentuali in termini assoluti |
| Granulometria | ± 20 % di deviazione relativa rispetto alla percentuale dichiarata di materiale che passa attraverso un determinato setaccio |
| Quantità | ± 1 % di deviazione relativa rispetto al valore dichiarato |
| Microelemento | Tolleranze ammissibili per il tenore dichiarato di forme di microelemento |
| --- | --- |
| Concentrazione pari o inferiore al 2 % | ± 50 % del valore dichiarato |
| Concentrazione superiore al 2 % e inferiore o pari al 10 % | ± 50 % rispetto al valore dichiarato sino a un massimo di 1,0 punti percentuali in termini assoluti |
| Concentrazione superiore al 10 % | ± 1,0 punti percentuali in termini assoluti |
| Quantità: ± 5 per cento di deviazione relativa rispetto al valore dichiarato |
| Forme del tenore dichiarato di sostanze nutritive e altri parametri dichiarati | Tolleranze ammissibili per il parametro dichiarato |
|---|---|
| Valore neutralizzante | ± 3 |
| Granulometria | ± 10 % di deviazione relativa rispetto alla percentuale dichiarata di materiale che passa attraverso un determinato setaccio |
| Ossido di calcio (CaO) totale | ± 3,0 punti percentuali in termini assoluti |
| Ossido di magnesio (MgO) totale | |
| Concentrazione inferiore all’8 % | ± 1,0 punti percentuali in termini assoluti |
| Concentrazione compresa tra l’8 e il 16 % | ± 2,0 punti percentuali in termini assoluti |
| Concentrazione pari o superiore al 16 % | ± 3,0 punti percentuali in termini assoluti |
| Reattività (prova dell’acido cloridrico e prova d’incubazione) | ± 5,0 punti percentuali in termini assoluti |
| Quantità | ± 1 % di deviazione relativa rispetto al valore dichiarato |
| Forme del tenore dichiarato di sostanze nutritive e altri parametri dichiarati | Tolleranze ammissibili per il parametro dichiarato |
|---|---|
| pH | ± 1,0 del valore dichiarato |
| Carbonio organico (C | ± 10 % di deviazione relativa rispetto al valore dichiarato sino a un massimo di 3,0 punti percentuali in termini assoluti |
| Azoto organico (N | ± 50 % di deviazione relativa rispetto al valore dichiarato sino a un massimo di 1,0 punti percentuali in termini assoluti |
| Azoto (N) totale | ± 20 % di deviazione relativa rispetto al valore dichiarato sino a un massimo di 1,0 punti percentuali in termini assoluti |
| Anidride fosforica (P | ± 20 % di deviazione relativa rispetto al valore dichiarato sino a un massimo di 1,0 punti percentuali in termini assoluti |
| Ossido di potassio (K | ± 20 % di deviazione relativa rispetto al valore dichiarato sino a un massimo di 1,0 punti percentuali in termini assoluti |
| Tenore di sostanza secca | ± 10 % di deviazione relativa rispetto al valore dichiarato |
| Quantità | ± 5 % di deviazione relativa rispetto al valore dichiarato |
| Conducibilità elettrica | ± 75 % di deviazione relativa rispetto al valore dichiarato |
| Forme del tenore dichiarato di sostanze nutritive e altri parametri dichiarati | Tolleranze ammissibili per il parametro dichiarato |
|---|---|
| Conducibilità elettrica | ± 75 % di deviazione relativa rispetto al valore dichiarato |
| pH | ± 1,0 del valore dichiarato |
| Quantità in volume (litri o m3) | ± 5 % di deviazione relativa rispetto al valore dichiarato |
| Determinazione della quantità (volume) dei materiali aventi particelle di dimensioni superiori a 60 mm | ± 5 % di deviazione relativa rispetto al valore dichiarato |
| Determinazione della quantità (volume) dei substrati di coltivazione preformati | ± 5 % di deviazione relativa rispetto al valore dichiarato |
| Azoto (N) | ± 75 % di deviazione relativa rispetto al valore dichiarato |
| Anidride fosforica (P | ± 75 % di deviazione relativa rispetto al valore dichiarato |
| Ossido di potassio (K | ± 75 % di deviazione relativa rispetto al valore dichiarato |
| Composto inibitore | Tolleranze ammissibili per il tenore dichiarato di composto inibitore |
|---|---|
| Concentrazione pari o inferiore al 2 % | ± 20 % del valore dichiarato |
| Concentrazione superiore al 2 % | ± 0,3 punti percentuali in termini assoluti |
| Quantità: ± 5 per cento di deviazione relativa rispetto al valore dichiarato |
La quantità di biostimolante delle piante può discostarsi del ± 5 per cento dal valore dichiarato.
Le concentrazioni effettive di microrganismi non possono discostarsi di oltre il 15 per cento dai valori dichiarati.
| Parametro dichiarato | Tolleranze ammissibili per il parametro dichiarato |
|---|---|
| Quantità | La tolleranza è la somma della proporzione relativa di ogni concime costituente moltiplicata per la tolleranza ammissibile per la PFC di tale concime. Se non è possibile determinare la percentuale di ogni concime nella miscela fisica di concimi, la tolleranza è quella della PFC con il valore di tolleranza quantitativa più rigoroso. |
| Se la miscela fisica di concimi contiene uno o più biostimolanti delle piante appartenenti alla PFC 6, si applicano le seguenti tolleranze per la concentrazione dichiarata dei singoli biostimolanti delle piante: | Concentrazione dichiarata in g/kg o g/l a 20°C |
| --- | --- |
| Sino a 25 | ± 15 % di deviazione relativa |
| Compreso tra 25 e 100 | ± 10 % di deviazione relativa |
| Compreso tra 100 e 250 | ± 6 % di deviazione relativa |
| Compreso tra 250 e 500 | ± 5 % di deviazione relativa |
| Superiore a 500 | ± 25 g/kg o ± 25 g/l |
IL’ordinanza del 10 gennaio 2001sui concimi è abrogata.III seguenti atti normativi sono modificati come segue:.