Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Dokumenttyp
Federal Council Ordinance
Status
In Force
Verabschiedet
27.02.2008
In Kraft seit
01.01.2009
Zuletzt aktualisiert
09.04.2026

312.51

Ordinanza
concernente l’aiuto alle vittime di reati

(OAVI)

del 27 febbraio 2008 (Stato 1° gennaio 2025)

Sezione 1: Redditi determinanti

Art. 1 Principio ed eccezioni

(art. 6 LAV)

  1. I redditi determinanti sono calcolati secondo l’articolo 11 capoversi 1 e 3 della legge federale del 6 ottobre 2006sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC) e le rispettive prescrizioni federali.
  2. In deroga al capoverso 1: a. sono da computare in ragione dei due terzi, una volta dedotta la franchigia secondo l’articolo 11 capoverso 1 lettera a LPC: 1. i redditi secondo l’articolo 11 capoverso 1 lettere d–h LPC, 2. la prestazione complementare annua secondo l’articolo 9 capoverso 1 LPC; b. la sostanza netta è computata in ragione di un decimo, nella misura in cui superi il doppio della franchigia determinante secondo l’articolo 11 capoverso 1 lettera c LPC; c. gli assegni per grandi invalidi delle assicurazioni sociali non sono computati.
Art. 2 Economie domestiche di più persone

(art. 6 LAV)

  1. L’importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale per i coniugi secondo l’articolo 10 capoverso 1 lettera a numero 2 LPCe le franchigie per i coniugi secondo l’articolo 11 capoverso 1 lettere a e c LPC si applicano anche ai partner registrati o ad altre persone che convivono stabilmente.
  2. I redditi determinanti di coniugi, partner registrati o di persone che convivono stabilmente sono sommati.
  3. Se l’avente diritto è minorenne o in formazione, i suoi redditi determinanti sono sommati a quelli dei genitori che vivono nella stessa economia domestica.
  4. Se le circostanze lo giustificano, i redditi dell’autore del reato che vive nella stessa economia domestica non sono presi in considerazione.

Sezione 2: Calcolo dei contributi alle spese

Art. 3

(art. 16 lett. b LAV) Se i redditi determinanti dell’avente diritto si situano tra il doppio dell’importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale (doppio dell’importo LPC) e il quadruplo di tale importo, il contributo alle spese per l’aiuto a più lungo termine fornito da terzi (spese) è calcolato come segue:

Sezione 3: Contributo forfettario per prestazioni fornite dai consultori in assenza di un accordo intercantonale

Art. 4

(art. 18 LAV)

  1. Se non esiste un accordo tra due Cantoni, il Cantone che ha versato le prestazioni può esigere dall’altro Cantone un contributo forfettario per ogni persona che, in quanto vittima o congiunto:
    1. ha ricevuto una consulenza di almeno 30 minuti, un altro aiuto o un contributo alle spese per l’aiuto a più lungo termine fornito da terzi; e
    2. aveva il suo domicilio civile nell’altro Cantone quando si è rivolta al consultorio.
  2. Il contributo forfettario ammonta a 1267 franchi.Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) fissa il contributo ogni cinque anni civili.Sono determinanti:
    1. il numero dei casi trattati dai consultori secondo l’ultima statistica sull’aiuto alle vittime; e
    2. gli oneri dei Cantoni, per l’anno precedente, per le spese d’esercizio dei consultori e le spese per l’aiuto immediato e l’aiuto a più lungo termine.
  3. Su richiesta, i Cantoni forniscono all’UFG i dati necessari per determinare le spese.

Sezione 4: Indennizzo da parte del Cantone

Art. 5 Spese di patrocinio

(art. 19 cpv. 3 LAV) Le spese di patrocinio possono essere fatte valere esclusivamente come aiuto immediato o aiuto a più lungo termine.

Art. 6 Calcolo dell’indennizzo

(art. 20 cpv. 2 lett. b LAV) Se i redditi determinanti dell’avente diritto si situano tra l’importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale (importo LPC) e il quadruplo di tale importo, l’indennizzo è calcolato come segue:

Art. 7 Rimborso dell’acconto

(art. 21 LAV)

  1. Se la domanda d’indennizzo è respinta, il richiedente deve rimborsare l’acconto.
  2. Se l’indennizzo è inferiore all’acconto, deve rimborsare la differenza.
  3. Il Cantone può rinunciare al rimborso se questo esponesse il richiedente a una situazione difficile.

Sezione 5: Prestazioni finanziarie e compiti della Confederazione

Art. 8 Formazione

(art. 31 LAV)

  1. La Confederazione promuove con aiuti finanziari, a livello svizzero o almeno per un’intera regione linguistica, programmi di formazione per:
    1. il personale dei consultori;
    2. il personale dei tribunali e della polizia;
    3. altre persone incaricate dell’aiuto alle vittime.
  2. Nei limiti dei crediti stanziati, l’UFG assegna gli aiuti finanziari sotto forma di importi forfettari, che in media coprono al massimo due terzi dei costi del programma di formazione.
Art. 9 Eventi straordinari

(art. 32 LAV)

  1. In caso di eventi straordinari, l’UFG provvede al necessario coordinamento in materia di aiuto alle vittime.
  2. L’Assemblea federale decide in merito alle indennità secondo l’articolo 32 capoverso 1 LAV.
Art. 10 Valutazione

(art. 33 LAV)

  1. L’UFG determina la data, l’oggetto della valutazione e il modo di procedere.
  2. I Cantoni forniscono all’UFG le informazioni necessarie alla valutazione.
Art. 11 Cooperazione internazionale

L’UFG è l’autorità centrale designata secondo l’articolo 12 della Convenzione europea del 24 novembre 1983relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 12 Abrogazione e modifica del diritto previgente
  1. L’ordinanza del 18 novembre 1992concernente l’aiuto alle vittime di reati è abrogata.
Art. 13 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009.

Zitiert in

Decisioni

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