814.318.142.1
(OIAt)
del 16 dicembre 1985 (Stato 1° gennaio 2026)
Le disposizioni sulla limitazione preventiva delle emissioni degli impianti stazionari nuovi (art. 3, 4 e 6) valgono anche per gli impianti stazionari esistenti.
Le emissioni dei veicoli sono limitate preventivamente secondo la legislazione sui trasporti per strada, aria, battello e ferrovia nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio e sopportabile sotto il profilo economico.
Per le infrastrutture per i trasporti l’autorità ordina tutti i provvedimenti possibili dal punto di vista tecnico e dell’esercizio e sopportabili sotto il profilo economico, atti a limitare le emissioni provocate dal traffico.
Se è accertato o se c’è da aspettarsi che veicoli o infrastrutture per i trasporti provochino immissioni eccessive, la procedura è retta dagli articoli 31 a 34.
Per i combustibili valgono le esigenze dell’allegato 5.
Chi importa o offre combustibili a scopo commerciale deve fornire all’acquirente o al consumatore una dichiarazione sulla qualità del combustibile. All’importazione è tenuto a presentare una tale dichiarazione anche alle autorità doganali.
Per i carburanti valgono le esigenze dell’allegato 5.
Chi importa o offre carburanti a scopo commerciale deve fornire all’acquirente o al consumatore una dichiarazione sulla qualità del carburante. All’importazione è tenuto a presentare una tale dichiarazione anche alle autorità doganali.
I rifiuti possono essere bruciati o sottoposti a decomposizione termica soltanto in impianti secondo l’allegato 2 cifra 7; è fatta eccezione per l’incenerimento di rifiuti secondo l’allegato 2 cifra 11.
L’autorità può esigere dal titolare dell’impianto, dal quale provengono emissioni considerevoli, che sorvegli con adeguati metodi di misurazione le immissioni nella zona colpita.
L’autorità giudica se le immissioni misurate sono eccessive (art. 2 cpv. 5).
L’autorità allestisce un piano dei provvedimenti giusta l’articolo 44a della legge se è accertato o se c’è da aspettarsi che, nonostante le limitazioni preventive delle emissioni, si producano immissioni eccessive provocate da:
Fatto salvo l’articolo 36, l’esecuzione della presente ordinanza incombe ai Cantoni.
L’UFAM stabilisce i modelli di geodati e i modelli di rappresentazione minimi per i geodati di base ai sensi della presente ordinanza per i quali è designato quale servizio specializzato della Confederazione nell’allegato 1 dell’ordinanza del 21 maggio 2008sulla geoinformazione.
L’ordinanza del 10 dicembre 1984sulla lotta contro l’inquinamento atmosferico dovuto ai riscaldamenti è abrogata.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 1986.
1Gli impianti per i quali è necessario un permesso di costruzione o un’approvazione dei piani, e per i quali non è stata ancora presa una decisione giuridicamente vincolante al momento dell’entrata in vigore della presente modifica devono adempiere le condizioni del nuovo diritto.2In deroga all’articolo 10, l’autorità accorda un termine per il risanamento da cinque a dieci anni per gli impianti da risanare dopo il 1° luglio 2003, ma che soddisfano già i limiti preventivi delle emissioni ai sensi delle disposizioni vigenti dell’ordinanza, Sono fatte salve le disposizioni dell’articolo 10 capoverso 2 lettere a e c.
Allegato 1(art. 3 cpv. 1)
1Le disposizioni del presente allegato valgono per la limitazione preventiva delle emissioni di impianti stazionari.2Restano salve le disposizioni completive o derogatorie:
L’aria di scarico, i gas di combustione e gli altri inquinanti atmosferici emessi da impianti sono designati gas di scarico.
L’entità delle emissioni è espressa in: a. concentrazione: massa di sostanza emessa rapportata al volume del gas di scarico (p. es.: in milligrammi per metro cubo [mg/m3]); b. flusso di massa: massa di sostanza emessa per unità di tempo (p. es.: in grammi all’ora [g/h]); c. fattore d’emissione: rapporto fra la massa di sostanza emessa e la massa del prodotto elaborato o fabbricato (p. es.: in chilogrammi per tonnellata [kg/t]); d. tasso d’emissione: rapporto fra la massa emessa di un inquinante atmosferico e la massa di detto inquinante introdotta nell’impianto insieme al combustibile e alla sostanza di carica (p. es.: in per cento [% massa]); e. indice di fuliggine: grado di annerimento di un filtro di carta prodotto dai gas di scarico. La scala di paragone da usare per la determinazione dell’indice di fuliggine (secondo Bacharach) comporta 10 gradi designati con le cifre 0 a 9.
1I valori limite espressi in concentrazioni e i tenori in ossigeno espressi in grandezze di riferimento si riferiscono al volume del gas di scarico rapportato alle condizioni standard (0 °C, 1013 mbar) dopo eliminazione dell’umidità (secco).2I valori limite espressi in concentrazioni delle emissioni si riferiscono alla quantità di gas di scarico non diluito più di quanto sia inevitabile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio.3Se per un impianto descritto negli allegati 2 a 4 è indicato come grandezza di riferimento il contenuto volumetrico di ossigeno, le concentrazioni d’emissione misurate devono essere convertite in tale grandezza.
La potenza termica indica l’energia termica massima che può essere fornita ad un impianto per unità di tempo. Viene calcolata moltiplicando il consumo di combustibile dell’impianto per il potere calorifico inferiore del combustibile.
1In materia di emissioni valgono le seguenti limitazioni:
1Se ci sono più fonti d’emissione e se le esigenze in fatto di limitazione delle emissioni dipendono dalle caratteristiche tecniche dell’impianto (p. es.: potenza o flusso di massa), l’autorità stabilisce quali fonti d’emissione costituiscono insieme un unico impianto.2Di regola, sono considerate un unico impianto le fonti d’emissione riunite in uno spazio ristretto e le cui emissioni:
Se il flusso di massa della polvere è pari o superiore a 0,20 kg/h, le emissioni totali sotto forma di polvere non devono superare 20 mg/m3.
Per la limitazione delle singole sostanze contenute nella polvere valgono le esigenze secondo le cifre 5, 7 e 8.
1Se aziende industriali o artigianali effettuano operazioni come trasporto su nastro, frantumazione, classificazione o riempimento di prodotti suscettibili di produrre polvere e provocano emissioni di polvere considerevoli, i gas di scarico polverosi devono essere ricuperati e convogliati in un impianto per la captazione della polvere.2In caso di immagazzinamento e di trasbordo all’aperto di prodotti suscettibili di produrre polvere si devono prendere provvedimenti per impedire emissioni considerevoli di polvere.3In caso di trasporto di prodotti suscettibili di produrre polvere si devono usare dispositivi di trasporto che impediscano l’insorgere di emissioni considerevoli di polvere.4Se la circolazione sull’area industriale provoca emissioni considerevoli di polvere, le strade devono essere mantenute esenti da polvere.
1La concentrazione d’emissione di sostanze secondo la cifra 52 non deve superare i valori seguenti: a. sostanze della classe 1 con flusso di massa pari o superiore a 1 g/h 0,2 mg/m3 b. sostanze della classe 2 con flusso di massa pari o superiore a 5 g/h 1 mg/m3 c. sostanze della classe 3 con flusso di massa pari o superiore a 25 g/h 5 mg/m32I valori limite valgono per la massa totale di una sostanza emessa, compresa la quantità nel gas di scarico sotto forma di gas e di vapore.3Se il gas di scarico contiene più sostanze della stessa classe, il valore limite vale per la somma di dette sostanze.
| Sostanza | Indicata come | Classe |
|---|---|---|
| Antimonioa | e i suoi composti | Sb |
| Arsenicob | e i suoi composti tranne l’arsina | As |
| Cianurib | CN | |
| Cobaltoa | e i suoi composti | Co |
| Cromoa | e i suoi composti | Cr |
| Fluorurib | se in polvere | F |
| Manganese | e i suoi composti | Mn |
| Mercurio | e i suoi composti | Hg |
| Nichela | e i suoi composti | Ni |
| Palladio | e i suoi composti | Pd |
| Piombo | e i suoi composti | Pb |
| Platino | e i suoi composti | Pt |
| Quarzo in polvere | se sotto forma di polvere cristallina | SiO |
| Rame | e i suoi composti | Cu |
| Rodio | e i suoi composti | Rh |
| Selenio | e i suoi composti | Se |
| Stagno | e i suoi composti | Sn |
| Tallio | e i suoi composti | Tl |
| Tellurio | e i suoi composti | Te |
| Vanadio | e i suoi composti | V |
| a Se non figura come composto cancerogeno alla cifra 8. | ||
| b Se è facilmente solubile. |
La concentrazione d’emissione di sostanze secondo la cifra 62 non deve superare i valori seguenti: a. sostanze della classe 1 con flusso di massa pari o superiore a 10 g/h 1 mg/m3 b. sostanze della classe 2 con flusso di massa pari o superiore a 50 g/h 5 mg/m3 c. sostanze della classe 3 con flusso di massa pari o superiore a 300 g/h 30 mg/m3 d. sostanze della classe 4 con flusso di massa pari o superiore a 2500 g/h 250 mg/m3
| Sostanza | Classe |
|---|---|
| Acido cianidrico | 2 |
| Ammoniaca e suoi composti, indicati come ammoniaca | 3 |
| Arsina | 1 |
| Bromo e suoi composti sotto forma di gas o vapore, indicati come acido bromidrico | 2 |
| Cloro | 2 |
| Clorocianuro | 1 |
| Composti a base di cloro, composti inorganici a base di cloro sotto forma di gas o vapore, tranne clorocianuro e fosgene, indicati come acido cloridrico | 3 |
| Fluoro e i suoi composti sotto forma di gas o vapore, indicati come acido fluoridrico | 2 |
| Fosfina | 1 |
| Fosgene | 1 |
| Idrogeno solforato | 2 |
| Ossidi d’azoto (monossido e diossido) indicati come diossido d’azoto | 4 |
| Ossidi di zolfo (diossido e triossido) indicati come anidride solforosa | 4 |
1La concentrazione d’emissione di sostanze secondo la cifra 72 non deve superare i valori seguenti: a. sostanze della classe 1 con flusso di massa pari o superiore a 0,1 kg/h 20 mg/m3 b. sostanze della classe 2 con flusso di massa pari o superiore a 2,0 kg/h 100 mg/m3 c. sostanze della classe 3 con flusso di massa pari o superiore a 3,0 kg/h 150 mg/m32In deroga al capoverso 1, per le sostanze organiche delle classi 2 e 3, che si presentano sotto forma di particolato, valgono le prescrizioni in materia di limitazione della polvere secondo la cifra 41.3Se il gas di scarico contiene più sostanze della stessa classe, il valore limite vale per la somma di dette sostanze.4Se il gas di scarico contiene sostanze di diverse classi, non solo devono essere rispettate le esigenze secondo i capoversi 1 e 2, ma, se il flusso di massa totale è pari o superiore a 3,0 kg/h, la somma di dette sostanze non deve superare il valore limite di 150 mg/m3.5Per le sostanze per le quali esiste il sospetto fondato di un effetto cancerogeno, ma che nella tabella della cifra 72 non figurano come appartenenti alla classe 1, le emissioni devono essere limitate secondo il capoverso 1 lettera a.6Per le sostanze che, secondo l’allegato 1.4 dell’ordinanza del 18 maggio 2005sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, riducono lo strato di ozono e che nella tabella della cifra 72 non figurano come appartenenti alla classe 1, le emissioni devono essere limitate secondo il capoverso 1 lettera a. Restano salve le disposizioni della cifra 8.
| Sostanza | Formula chimica | Classe |
|---|---|---|
| Acetaldeide | C | 1 |
| Acetone | C | 3 |
| Acido acetico | C | 2 |
| Acido acrilico | C | 1 |
| Acido cloroacetico | C | 1 |
| Acido formico | CH | 1 |
| Acido propionico | C | 2 |
| Acroleina (v. 2-propenal) | ||
| Alcani, tranne metano | 3 | |
| Alcheni, tranne 1,3-butadiene | 3 | |
| Alcool furfurilico | C | 2 |
| Alcooli alchilici | 3 | |
| Aldeide butirrica | C | 2 |
| Aldeide propionica | C | 2 |
| Aloni, fluorocarburi bromati, completamente alogenati, con fino a 3 atomi di C | 1 | |
| Anidride maleinica | C | 1 |
| Anilina | C | 1 |
| Bifenile | C1 | 1 |
| Bromuro di metano | CH | 1 |
| Butilacetati | C | 3 |
| 2-butanone | C | 3 |
| 2-butossietanolo | C | 2 |
| CFC, clorofluorocarburi, completamente alogenati, con fino a 3 atomi di C | 1 | |
| Cicloesanone | C | 1 |
| Cloroacetaldeide | C | 1 |
| Clorobenzolo | C | 2 |
| Cloroetano | C | 1 |
| Cloroformio (v. triclorometano) | ||
| Clorometano | CH | 1 |
| 2-cloroprene | ||
| 2-cloropropano | C | 2 |
| Cloruro di metilene (v. diclorometano) | ||
| Composti alchilici di piombo | 1 | |
| Cresoli | C | 1 |
| Cumolo (v. isopropilbenzolo) | ||
| Di-(2-etilesil)-ftalato | C | 2 |
| Diacetonalcool (v. 4-idrossi-4-metil-2-pentanone) | ||
| Dibutiletere | C | 3 |
| 1,2-diclorobenzolo | C | 1 |
| 1,1-dicloroetano | C | 2 |
| 1,1-dicloroetilene | C | 1 |
| 1,2-dicloroetilene | C | 3 |
| Diclorofenolo | C | 1 |
| Diclorometano | CH | 1 |
| Dietanolammina (v. 2,2’-imminodietanolo) | C | 2 |
| Dietilammina | C | 1 |
| Dietiletere | C | 3 |
| Difenile (v. bifenile) | ||
| Diisobutilchetone (v. 2,6-dimetileptano-4-one) | ||
| Diisocianatotoluolo (v. 4-metil-m-fenilendiisocianato) | ||
| Diisopropiletere | C | 3 |
| Dimetilammina | C | 1 |
| 2,6-dimetileptano-4-one | C | 2 |
| Dimetiletere | C | 3 |
| N,N-dimetilformammide | C | 2 |
| 1,4-diossano | C | 1 |
| Diottilftalato (v. di-(2-etilesil)-ftalato) | ||
| Estere butilico dell’acido acetico (v. butilacetato) | ||
| Estere di-(2-etilesil) dell’acido ftalico (v. di-(2-etilesil)-ftalato) | ||
| Estere diottilico dell’acido ftalico (v. di-(2-etilesil)-ftalato) | ||
| Estere etilico dell’acido acetico (v. etilacetato) | ||
| Estere etilico dell’acido acrilico (v. etilacrilato) | ||
| Estere metilico dell’acido acetico (v. metilacetato) | ||
| Estere metilico dell’acido acrilico (v. metilacrilato) | ||
| Estere metilico dell’acido benzoico (v. Metilbenzoato) | ||
| Estere metilico dell’acido metacrilico (v. metilmeta-crilato) | ||
| Estere vinilico dell’acido acetico (v. vinilacetato) | ||
| Etanolo (v. alcooli alchilici) | ||
| Etere (v. dietiletere) | ||
| Etere monobutilico del glicole etilenico (v. 2-butossietanolo) | ||
| Etere monoetilico del glicole etilenico (v. 2-etossietanolo) | ||
| Etere monometilico del glicole etilenico (v. 2-metossietanolo) | ||
| Etilacetato | C | 3 |
| Etilacrilato | C | 1 |
| Etilammina | C | 1 |
| Etilbenzolo | C | 1 |
| Etilcloruro (v. cloroetano) | ||
| Etilene | C | 1 |
| Etilglicolo (v. 2-etossietanolo) | ||
| Etilmetilchetone (v. 2-butanone) | ||
| 2-etossietanolo | C | 2 |
| Fenolo | C | 1 |
| Formaldeide | CH | 1 |
| 2-furaldeide | C | 1 |
| Furfurale, furfurolo, 2-furilmetanale (v. 2-furaldeide) | ||
| furfurilalcol | C | 2 |
| Glicole (v. glicole etilenico) | ||
| Glicole butilico (v. 2-butossietanolo) | ||
| Glicole etilenico | C | 3 |
| Glicole etilico (v. 2-etossietanolo) | ||
| Glicole metilico (v. 2-metossietanolo) | ||
| HBFC, fluorocarburi bromati, parzialmente alogenati, con fino a 3 atomi di C | 1 | |
| HCFC, clorofluorocarburi, parzialmente alogenati, con fino a 3 atomi di C | 1 | |
| Idrocarburi etilenici, tranne 1,3-butadiene | 3 | |
| Idrocarburi paraffinici, tranne metano | 3 | |
| 4-idrossi-4-metil-2-pentanone | C | 3 |
| 2,2’-imminodietanolo | C | 1 |
| Isobutilmetilchetone (v. 4-metil-2-pentanone) | ||
| Isopropenilbenzolo | C | 2 |
| Isopropilbenzolo | C | 2 |
| Mercaptani (v. tioalcooli) | ||
| MetanoIo (v. alcooli alchilici) | ||
| Metilacetato | C | 2 |
| Metilacrilato | C | 1 |
| Metilammina | CH | 1 |
| Metilbenzoato | C | 3 |
| Metilcicloesanone | C | 2 |
| Metilcloroformio (v. 1,1,1-tricloroetano) | ||
| Metilcloruro (v. clorometano) | ||
| Metilencloruro (v. diclorometano) | ||
| Metiletilchetone (v. 2-butanone) | ||
| Metilformiato | C | 2 |
| Metilglicolo (v. 2-metossietanolo) | ||
| Metilisobutilchetone (v. 4-metil-2-pentanone) | ||
| Metilmetacrilato | C | 2 |
| 4-metil-2-pentanone | C | 3 |
| 4-metil-m-fenilendiisocianato | C | 1 |
| N-metilpirrolidone | C | 3 |
| 2-metossietanolo | C | 2 |
| Naftalina | C | 1 |
| Nitrobenzolo | C | 1 |
| Nitrocresolo | C | 1 |
| Nitrofenolo | C | 1 |
| Nitrotoluoli, tranne 2-nitrotoluolo | C | l |
| Olefine (v. alcheni) | ||
| Paraffine (v. alcani) | ||
| Percloroetilene (v. tetracloroetilene) | ||
| Pinene | C | 3 |
| Piridina | C | 1 |
| Polvere di legno, sotto forma respirabile (tranne polvere di faggio e di quercia) | l | |
| 2-propenal | C | l |
| Solfuro di carbonio | CS | 2 |
| Stirolo | C | 2 |
| 1,1,2,2-tetracloroetano | C | 1 |
| Tetracloroetilene | C | l |
| Tetraclorometano | CCl | l |
| Tetracloruro di carbonio (v. tetraclorometano) | ||
| Tetraidrofurano | C | 1 |
| Tioalcooli | 1 | |
| Tioeteri | 1 | |
| Toluilene-2,4-diisocianato (v. 4-metil-m-fenilendiisocianato) | ||
| Toluolo | C | 2 |
| 1,1,1-tricloroetano | C | 1 |
| 1,1,2-tricloroetano | C | 1 |
| Triclorofenolo | C | 1 |
| Triclorometano | CHCl | 1 |
| Trietilammina | C | 1 |
| Trimetilbenzolo | C | 2 |
| Vinilacetato | C | 1 |
| Xilenoli, tranne 2,4-xilenolo | C | 1 |
| 2,4-xilenolo | C | 2 |
| Xilolo | C | 2 |
Sono considerate cancerogene le sostanze designate come tali (K) nell’Elenco dei valori limite d’esposizione sui posti di lavorodell’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI).
1Le emissioni di sostanze cancerogene, indipendentemente dal rischio del carico cancerogeno da esse provocato, devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio e sopportabile sotto il profilo economico.2La emissioni di sostanze cancerogene secondo la cifra 83 devono essere limitate almeno in modo tale che le concentrazioni d’emissione non superino i valori seguenti: a. sostanze della classe 1 con flusso di massa pari o superiore a 0,5 g/h 0,1 mg/m3 b. sostanze della classe 2 con flusso di massa pari o superiore a 5 g/h 1 mg/m3 c. sostanze della classe 3 con flusso di massa pari o superiore a 25 g/h 5 mg/m33Se il gas di scarico contiene più sostanze della stessa classe, il valore limite secondo il capoverso 2 vale per la somma di dette sostanze.
| Sostanza | Formula chimica | Classe |
|---|---|---|
| Acrilnitrile | C | 3 |
| Triossido d’antimonio (in forma respirabile), indicato come Sb | Sb | 2 |
| Amianto (crisotilo, crocidolite, amosite, antofillite, actinolite, tremolite) in polvere fine | 1 | |
| Benzo(a)pirene | C | 1 |
| Benzolo | C | 3 |
| Berillio e i suoi composti in forma respirabile, indicati come Be | Be | 1 |
| Bromuro d’etano | C | 3 |
| 1,3-butadiene | C | 3 |
| Cadmio e i suoi composti cloruro di cadmio, ossido di cadmio, solfato di cadmio, solfuro di cadmio e altri composti presenti biologicamente (in forma respirabile), indicati come Cd | Cd | 1 |
| 1-cloro-2,3-epossipropano | C | 3 |
| alfa-clorotoluolo | C | 3 |
| alfa-clorotoluoli: miscele di alfa-clorotoluolo, alfa, alfa‑diclorotoluolo, alfa, alfa, alfa-triclorotoluolo e cloruro di benzoile | 3 | |
| 2-cloro-1,3-butadiene | C | 3 |
| Cloruro di vinile | C | 3 |
| Cobalto (in forma di polvere respirabile o aerosoli di cobalto metallico e sali poco solubili di cobalto), indicato come Co | Co | 2 |
| Composti di cromo (VI) (in forma respirabile) in quanto cromato di calcio, cromato di cromo (III), cromato di stronzio e cromato di zinco, indicati come Cr | Cr | 2 |
| Dibenzo(a,h)antracene | C | 1 |
| 1,2-dibromoetano | C | 3 |
| 3,3’-diclorobenzidina | C | 2 |
| 1,4-diclorobenzolo | C | 3 |
| 1,2-dicloroetano | C | 3 |
| Fuliggine di diesel | 3 | |
| Sulfato di dietilene | C | 2 |
| Dimetilsolfato | C | 2 |
| Epicloridrina (v. l-cloro-2,3-epossipropano) | ||
| 1,2-epossipropano | C | 3 |
| Etilenimina | C | 2 |
| Etilenossido | C | 3 |
| Idrazina | H | 3 |
| 2-naftilammina | C | 1 |
| Nichel (in forma di polvere respirabile o aerosoli di nichel metallico, solfuro di nichel e minerali contenenti solfuro, ossido di nichel e carbonato di nichel, tetracarbonile di nichel), indicato come nichel | Ni | 2 |
| 2-nitrotoluolo | C | 3 |
| o-toluidina | C | 3 |
| Polvere di legno di faggio, in forma respirabile | 3 | |
| Polvere di legno di quercia, in forma respirabile | 3 | |
| Triossido e pentossido d’arsenico, acido arsenioso e sali derivati, acido arsenico e sali derivati (in forma respirabile), indicati come As | As | 2 |
| Tricloretilene | C | 3 |
| N-Vinyl-2-pyrrolidon | C | 3 |
1 Pietre e terre 11 Forni per cemento e forni per clinker di calcio 12 Impianti per la cottura di prodotti in ceramica a base di argilla 13 Vetrerie 14 Impianti di miscelazione dell’asfalto 2 Chimica 21 Impianti per la produzione di acido solforico 22 Impianti di Claus 23 Impianti per la produzione di cloro 24 Impianti per la produzione di 1, 2-dicloroetano e di cloruro di vinile 25 … 26 Fabbricazione e confezione di prodotti fitosanitari 27 Impianti per la produzione di nerofumo 28 Impianti per la produzione di carbonio (carbone artificiale) o elettrografite mediante combustione 29 Impianti di produzione di acido nitrico 3 Industria petrolifera 31 Raffinerie 32 Impianti con grandi serbatoi 33 Impianti per il travaso di benzina 4 Metalli 41 Fonderie 42 Cubilotti 43 Impianti per la produzione di alluminio 44 Impianti per la rifusione di metalli non ferrosi 45 Impianti per la zincatura 46 Impianti per la produzione di accumulatori al piombo 47 Forni per il trattamento termico 48 Forno elettrico per la produzione dell’acciaio 5 Agricoltura e generi alimentari 51 Allevamenti 52 Impianti per affumicare 53 Impianti per il trattamento di carcasse di animali e per l’essiccazione di materie fecali 54 Impianti per l’essiccazione di foraggio fresco 55 Impianti per il deposito e lo spandimento di concimi aziendali liquidi 56 Impianti di torrefazione del caffè e del cacao 6 Verniciatura e stampa 61 Impianti per l’applicazione di vernici e per la stampa con sostanze organiche 7 Rifuti 71 Impianti d’incenerimento di rifiuti urbani e speciali 72 Impianti d’incenerimento di legno, carta e rifiuti simili 73 Impianti d’incenerimento della lisciva solfitica proveniente dalla produzione di cellulosa 74 Impianti per la combustione di rifiuti biogeni e prodotti dell’agricoltura 8 Altri impianti 81 Impianti nei quali il trattamento del prodotto avviene per contatto immediato con i gas di combustione 82 Motori a combustione stazionari 83 Turbine a gas 84 Impianti per la produzione di pannelli di truciolato e di fibre di legno 85 Pulitura di prodotti tessili 86 Forni crematori 87 Impianti per il trattamento della superficie 88 Cantieri edili
1La cifra 81 non è applicabile per i forni per cemento.2I rifiuti possono essere riciclati nei forni per cemento soltanto se vi si prestano secondo l’articolo 24 dell’ordinanza del 4 dicembre 2015sui rifiuti (OPSR).
I valori limite d’emissione si riferiscono a un tenore in ossigeno dei gas di scarico del 10 per cento (% vol.).
1Le emissioni di ossidi d’azoto (monossido e diossido), indicati come diossido d’azoto, non devono superare 200 mg/m3.2Le emissioni di ammoniaca non devono superare 30 mg/m3.
Le emissioni di ossidi di zolfo, indicati come anidride solforosa, devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio e sopportabile sotto il profilo economico, in ogni caso però almeno a 400 mg/m3.
1I valori limite d’emissione di sostanze organiche gassose secondo l’allegato 1 cifre 1 e 7 non valgono.2Le emissioni di sostanze organiche gassose vanno indicate come carbonio totale.3L’autorità fissa un valore limite specifico all’impianto per il carbonio totale, tenendo conto della composizione delle materie prime naturali in base alle seguenti condizioni:
Le emissioni sotto forma di polvere non devono superare 10 mg/m3.
Le emissioni di mercurio e cadmio e i loro composti, indicati come metalli, non devono superare rispettivamente 0,05 mg/m3.
La somma delle emissioni di piombo e zinco e dei loro composti, indicati come metalli, non deve superare 1 mg/m3.
Le emissioni di policlorodibenzo-p-diossine (diossine) e dibenzofurani (furani), espresse come somma degli equivalenti di tossicità secondo EN 1948‑1, non devono superare 0,1 ng/m3.
1Si deve misurare e registrare continuamente il tenore nei gas di scarico di:
I valori limite d’emissione si riferiscono ad un tenore in ossigeno dei gas di scarico del 18 per cento (% vol).
1I valori limite d’emissione di composti del fluoro secondo l’allegato 1 cifre 5 e 6 non valgono.2Le emissioni di composti del fluoro, indicati come acido fluoridrico, non devono superare 250 g/h.
Le emissioni di ossidi d’azoto (monossido e diossido), indicati come diossido d’azoto, devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio e sopportabile sotto il profilo economico; se il flusso di massa è pari o superiore a 2000 g/h, dette emissioni non devono comunque superare 150 mg/m3.
1Le limitazioni delle emissioni secondo l’allegato 1 cifra 7 non sono applicabili.2Le emissioni di sostanze organiche sotto forma di gas o vapore vanno indicate come carbonio totale e non devono superare 100 mg/m3.
Le disposizioni della cifra 81 sono applicabili.
Le disposizioni della presente cifra valgono per gli impianti che producono più di 2 tonnellate di vetro all’anno.
I valori limite d’emissione si riferiscono al seguente tenore in ossigeno dei gas di scarico:
1Le limitazioni delle emissioni secondo l’allegato 1 cifra 6 non sono applicabili.2Le emissioni di ossidi d’azoto (monossido e diossido), indicati come diossido d’azoto, devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio e sopportabile sotto il profilo economico; dette emissioni non devono superare i valori seguenti:
Le emissioni di ossidi di zolfo provenienti dalla materia prima e indicati come anidride solforosa non devono superare 500 mg/m3.
Le disposizioni della cifra 81 sono applicabili.
I valori limite d’emissione si riferiscono a un tenore in ossigeno dei gas di scarico del 17 per cento (% vol.).
1I gas di scarico del miscelatore devono essere raccolti e convogliati in un impianto di depurazione.2Durante il riempimento del serbatoio di stoccaggio del bitume occorre utilizzare un sistema di recupero dei vapori.
Le emissioni sotto forma di polvere non devono superare 20 mg/m3.
1I valori limite d’emissione di cui all’allegato 1 cifra 7 non sono applicabili.2Le emissioni di sostanze organiche gassose vanno indicate come carbonio totale e non devono superare 80 mg/m3.
Le emissioni di ossidi d’azoto (monossido e diossido), indicati come diossido d’azoto, non devono superare 100 mg/m3.
Le emissioni di monossido di carbonio non devono superare 500 mg/m3.
1La misurazione e il controllo periodici di cui all’articolo 13 capoverso 3 devono essere ripetuti ogni anno.2Le temperature dei tamburi per minerali e per granulato d’asfalto devono essere continuamente misurate e registrate.
Le disposizioni della presente cifra valgono per gli impianti che producono anidride solforosa, triossido di zolfo, acido solforico e oleum.
1La limitazione delle emissioni di anidride solforosa secondo la cifra 6 dell’allegato 1 non vale.2Le emissioni di anidride solforosa non devono superare 2,6 kg per tonnellata di acido solforico al 100 per cento.
Le emissioni di triossido di zolfo non devono superare, in condizioni di gas costanti, 60 mg/m3, negli altri casi 120 mg/m3.
Il grado d’emissione per lo zolfo non deve superare i seguenti valori limite:| Negli impianti con una capacità di produzione di | Valore limite in per cento (% massa) | | --- | --- | | meno di 20 t/giorno | 3,0 | | da 20 a 50 t/giorno | 2,0 | | più di 50 t/giorno | 0,5 |
1I gas di scarico devono essere sottoposti ad una postcombustione.2Le emissioni di idrogeno solforato non devono superare 10 mg/m3.
1Le emissioni di cloro non devono superare 3 mg/m3.2Negli impianti per la produzione di cloro mediante liquefazione completa, le emissioni di cloro non devono superare 6 mg/m3.
Nell’elettrolisi cloroalcalina secondo il procedimento per amalgama, le emissioni di mercurio non devono superare il valore medio annuo di 1 g per tonnellata di capacità nominale di produzione di cloro.
1I gas di scarico devono essere depurati.2Le limitazioni delle emissioni di 1,2-dicloroetano e di cloruro di vinile secondo l’allegato 1 valgono indipendentemente dai flussi di massa ivi fissati.
1Chi fabbrica o confeziona prodotti fitosanitari è tenuto a notificarlo all’Ufficio cantonale della protezione dell’ambiente.2L’autorità fissa le limitazioni preventive delle emissioni della polvere totale secondo l’articolo 4; l’allegato 1 cifra 41 non è applicabile.
Le emissioni totali sotto forma di polvere non devono superare 20 mg/m3.
1Le emissioni di sostanze organiche, indicate come carbonio totale, non possono superare le limitazioni delle emissioni secondo le cifre 282–284.2Le limitazioni delle emissioni secondo l’allegato 1 cifra 7 non sono applicabili.
Le emissioni di sostanze organiche nei gas di scarico di impianti di miscelamento e di formatura, nei quali vengono trattati ad alta temperatura pece, catrame o altri prodotti leganti o diluenti volatili, non devono superare 100 mg/m3.
1Le emissioni di sostanze organiche nei gas di scarico di forni ad un focolare, a più focolari collegati o a tunnel non devono superare 50 mg/m3.2Le emissioni di sostanze organiche gassose nei gas di scarico di forni anulari per la produzione di elettrodi di grafite, di elettrodi di carbonio e di pietre di carbonio non devono superare 200 mg/m3.
Le emissioni di sostanze organiche nei gas di scarico di impianti per l’impregnazione, nei quali sono usati prodotti impregnanti a base di catrame, non devono superare 50 mg/m3.
Per gli impianti nei quali si lavorano prodotti mettendoli direttamente in contatto con i gas di combustione valgono inoltre le disposizioni della cifra 81.
Le emissioni di ossidi d’azoto (monossido e diossido), indicati come diossido d’azoto, devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio e sopportabile sotto il profilo economico, in ogni caso però almeno a 190 mg/m3.
Le disposizioni della presente cifra valgono per gli impianti nei quali si procede alla distillazione o alla raffinazione di petroli o di prodotti petroliferi e per gli altri impianti nei quali si producono idrocarburi.
1I valori limite d’emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nei gas di scarico del 3 per cento (% vol).2Per le esigenze in materia di limitazione delle emissioni dei forni di raffinerie è determinante la potenza termica totale della raffineria.
Le emissioni di ossidi di zolfo, indicati come anidride solforosa, non devono superare le seguenti concentrazioni d’emissione:
Le emissioni di ossidi d’azoto (monossido e diossido), indicati come diossido d’azoto, non devono superare 300 mg/m3.
1Per il deposito di petrolio greggio e di prodotti intermedi, che sviluppano, alla temperatura di 20 °C, una pressione di vapore superiore a 13 mbar, occorre prevedere serbatoi con tetto galleggiante, serbatoi con tetto fisso ma membrana galleggiante, serbatoi con tetto fisso ma raccordo alla condotta del gas della raffineria o misure analoghe. I serbatoi con tetto galleggiante devono essere muniti di un’impermeabilizzazione efficace del bordo.2I serbatoi con tetto fisso devono essere muniti di un sistema di ricambio forzato dei gas; detti gas devono essere convogliati in un sistema di raccolta o in un impianto di postcombustione, se:
1I gas e i vapori organici fuoriuscenti devono essere convogliati in un sistema di raccolta. Essi devono essere riutilizzati, depurati, postcombusti o bruciati (torcia). La presente prescrizione vale particolarmente per:
1I gas provenienti da impianti di desolforazione o da altre fonti devono essere ulteriormente trattati, se le seguenti premesse sono contemporaneamente realizzate:
1Le acque di processo e le acque di lavaggio reflue devono essere sottoposte a degassaggio prima della loro immissione in un sistema aperto.2I gas così prodotti devono essere sottoposti a lavaggio o combustione.
Le disposizioni della presente cifra valgono per i grandi impianti di deposito con una capacità superiore a 500 m3per serbatoio, adibiti al deposito di prodotti con una pressione di vapore superiore a 1 mbar alla temperatura di 20 °C.
Per il deposito si devono prevedere serbatoi con tetto fisso ma membrana galleggiante o serbatoi con tetto galleggiante e impermeabilizzazione efficace del bordo oppure misure analoghe atte a ridurre le emissioni.
1Il riempimento di autocisterne, di vagoni cisterna o di altri contenitori da trasporto simili mediante benzina per autoveicoli o per aeromobili deve essere effettuato dal basso o mediante altri metodi ugualmente atti a ridurre le emissioni.2Le limitazioni delle emissioni secondo l’allegato 1 cifre 7 e 8 non sono applicabili ai distributori di benzina.3I distributori di benzina devono essere equipaggiati e funzionare in modo tale che:
Le emissioni di ammine, che si producono durante la produzione di anime, non devono superare 5 mg/m3.
Per gli impianti nei quali si lavorano prodotti mettendoli direttamente in contatto con i gas di combustione valgono inoltre le disposizioni della cifra 81.
Le emissioni totali sotto forma di polvere non devono superare 20 mg/m3.
Nei cubilotti ad aria calda muniti di ricuperatore di calore inserito a valle ed autoalimentato, le emissioni di monossido di carbonio nei gas di scarico non devono superare 1000 mg/m3.
Le disposizioni della cifra 81 sono applicabili.
1La limitazione delle emissioni di composti del fluoro secondo le cifre 5 e 6 dell’allegato 1 non vale.2Le emissioni di composti del fluoro, indicati come acido fluoridrico, non devono superare in totale 700 g per tonnellata di alluminio prodotto.3Le emissioni di composti del fluoro gassosi, indicati come acido fluoridrico, non devono superare 250 g per tonnellata di alluminio prodotto.
Per valutare se i valori d’emissione sono rispettati si fa la media delle emissioni misurate durante un periodo d’esercizio di un mese.
1La limitazione delle emissioni secondo la cifra 7 dell’allegato 1 non vale.2Le emissioni di sostanze organiche, indicate come carbonio totale, non devono superare 50 mg/m3.
Per gli impianti nei quali si lavorano prodotti mettendoli direttamente in contatto con i gas di combustione valgono inoltre le disposizioni della cifra 81.
Le emissioni totali sotto forma di polvere non devono superare 10 mg/m3.
1I valori limite d’emissione si riferiscono ad una quantità d’aria espulsa di 3000 m3all’ora per ogni m2di superficie del bagno di zinco.2Le emissioni del bagno di zinco devono essere captate nella misura dell’80 per cento almeno, mediante campana, cappa, aspirazione sui bordi o mezzi analoghi.3Le emissioni si misurano solo durante il periodo d’immersione. Il periodo d’immersione inizia al primo e finisce all’ultimo contatto del prodotto con il bagno di zinco.
1I gas di scarico degli impianti devono essere raccolti e convogliati in un impianto di depolverizzazione.2Le emissioni di piombo non devono superare 1 mg/m3.
1I vapori di acido solforico, che si sprigionano durante la formazione, devono essere raccolti e convogliati in un impianto di depurazione dei gas di scarico.2Le emissioni di acido solforico, indicate come H2SO4, non devono superare 1 mg/m3.
Per gli impianti nei quali si lavorano prodotti mettendoli direttamente in contatto con i gas di combustione valgono inoltre le disposizioni della cifra 81.
Le disposizioni della presente cifra valgono per i forni per il trattamento termico con una potenza termica superiore a 100 kW, alimentati con combustibili gassosi ai sensi dell’allegato 5 cifra 4 lettere a–c.
I valori limite d’emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nei gas di scarico del 5 per cento (% vol).
Le emissioni di ossidi d’azoto, indicati come diossido d’azoto, non devono superare i valori secondo il diagramma seguente:
Le emissioni vanno misurate sia quando il carico corrisponde almeno all’80 per cento del carico nominale sia quando la temperatura d’esercizio è al massimo.
Le disposizioni della cifra 81 sono applicabili.
Le disposizioni della presente cifra si applicano agli impianti elettrici per la produzione di acciaio, inclusa la colata continua, con una capacità di fusione maggiore a 2,5 tonnellate di acciaio all’ora.
Le emissioni totali sotto forma di polvere non devono superare 5 mg/m3.
Le emissioni di policloro-dibenzo-p-diossine (diossine) e di policloro dibenzofurano (furani) prodotte dai forni elettrici ad arco, indicate come totale degli equivalenti di tossicità secondo EN 1948‑1, non devono superare 0,1 ng/m3.
Le disposizioni della presente cifra valgono per gli impianti per l’allevamento tradizionale e per quelli per l’allevamento intensivo.
Gli impianti devono essere costruiti rispettando le distanze minime dalle zone abitate, conformemente alle norme riconosciute per la detenzione di animali. Sono considerate in particolare come norme per la detenzione di animali le raccomandazioni della Stazione di ricerca d’economia aziendale e di genio rurale.
Gli impianti di ventilazione devono essere conformi alle regole tecniche riconosciute in materia di ventilazione. Come tali valgono in particolare le raccomandazioni delle Norme svizzere sul clima nelle stalle.
L’autorità stabilisce le limitazioni preventive delle emissioni secondo l’articolo 4; l’allegato 1 cifra 62 non è applicabile. L’UFAM emana raccomandazioni.
Le disposizioni della presente cifra valgono per gli impianti nei quali si affumicano carne, salumi e pesce.
Per la produzione di fumo la cifra 81 non è applicabile.
1La limitazione delle emissioni secondo la cifra 7 dell’allegato 1 non vale.2Le emissioni di sostanze organiche sono indicate come carbonio totale. Esse non devono superare i seguenti valori: a. per l’affumicatura a caldo: con un flusso di massa di 50 g/h o più 50 mg/m3 b. per l’affumicatura a freddo: con un flusso di massa da 50 a 300 g/h 120 mg/m3 c. per l’affumicatura a freddo: con un flusso di massa superiore a 300 g/h 50 mg/m3
Le disposizioni della presente cifra valgono per:
1Gli impianti di produzione e i depositi dai quali possono sprigionarsi odori devono essere sistemati in locali chiusi.2I gas di scarico maleodoranti devono essere raccolti e convogliati in un impianto di depurazione.3I prodotti greggi e intermedi devono essere conservati in contenitori chiusi.
Per gli impianti nei quali si lavorano prodotti mettendoli direttamente in contatto con i gas di combustione valgono inoltre le disposizioni della cifra 81.
Le disposizioni della presente cifra valgono per gli impianti nei quali vengono essiccati erba, piante di mais e foraggi verdi simili, nonché vinacce, patate e fette di barbabietole da zucchero.
Le emissioni sotto forma di polvere devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio e sopportabile sotto il profilo economico; non devono comunque superare 150 mg/m3.
Per gli impianti nei quali si lavorano prodotti mettendoli direttamente in contatto con i gas di combustione valgono inoltre le disposizioni della cifra 81.
Gli impianti per il deposito di colaticcio e di prodotti della fermentazione liquidi devono essere equipaggiati con una copertura che limiti efficacemente le emissioni di ammoniaca e gli odori. L’UFAM e l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) emanano raccomandazioni congiunte.
1Il colaticcio e i prodotti della fermentazione liquidi devono essere sparsi su superfici con pendenze fino al 18 per cento con tecniche adeguate e, per quanto possibile, a basse emissioni, sempreché l’azienda disponga complessivamente di almeno 3 ettari di tali superfici.2Per tecniche adeguate secondo il capoverso 1 si intendono:
1La limitazione delle emissioni secondo la cifra 7 dell’allegato 1 non vale.2Le emissioni di sostanze organiche sotto forma di gas e di vapore sono indicate come carbonio totale. Negli impianti con una capacità di torrefazione superiore a 100 kg di prodotto greggio all’ora, le emissioni non devono superare i valori seguenti:
Per gli impianti nei quali si lavorano prodotti mettendoli direttamente in contatto con i gas di combustione valgono inoltre le disposizioni della cifra 81.
1Le disposizioni della presente cifra valgono:
Le emissioni totali sotto forma di polvere non devono superare i valori seguenti:
1La limitazione delle emissioni secondo la cifra 71 dell’allegato 1 non vale per le emissioni di sostanze organiche, sotto forma di gas o di vapore, delle classi 2 e 3 ai sensi della cifra 72 dell’allegato 1.2Dette emissioni sono indicate come carbonio totale; per un flusso di massa pari o superiore a 3 kg/h non devono superare in totale 150 mg/m3.3Se si impiegano colori contenenti come solvente acqua e unicamente etanolo in quantità non superiore al 15 per cento (% massa), le emissioni di etanolo non devono superare 300 mg/m3per un flusso di massa pari o superiore a 3 kg/h.
1Le limitazioni delle emissioni secondo l’allegato 1 cifra 7 non sono applicabili agli impianti nei quali l’essiccazione o la cottura avviene a temperature superiori a 120 °C.2Per flussi di massa superiori a 250 g/h le emissioni di sostanze organiche sotto forma di gas o di vapore, indicate come carbonio totale, non devono superare i valori seguenti:
Per gli impianti nei quali si lavorano prodotti mettendoli direttamente in contatto con i gas di combustione valgono inoltre le disposizioni della cifra 81.
1Le disposizioni della presente cifra valgono per gli impianti nei quali vengono bruciati o sottoposti a decomposizione termica i rifiuti urbani e quelli speciali. Sono esclusi gli impianti d’incenerimento di legno, carta e di rifiuti simili (cifra 72), gli impianti d’incenerimento della lisciva solfitica proveniente dalla produzione di cellulosa (cifra 73) e i forni per cemento (cifra 11).2Sono considerati rifiuti urbani quelli provenienti dalle economie domestiche e quelli loro assimilabili per composizione. Si tratta segnatamente di:
1Le limitazioni delle emissioni secondo l’allegato 1 cifra 7 non sono applicabili.2Nella misura in cui valgono le limitazioni delle emissioni secondo l’allegato 1, esse sono applicabili indipendentemente dai flussi di massa ivi fissati.
1I valori limite d’emissione si riferiscono ai seguenti tenori di ossigeno nei gas di scarico:
1Le emissioni non devono superare i valori seguenti:
1Si devono continuamente misurare e registrare:
I rifiuti maleodoranti e i rifiuti che producono vapori pericolosi devono essere depositati in locali chiusi o in sili. L’aria di scarico deve essere aspirata e depurata.
1I rifiuti urbani e i rifiuti speciali non possono essere bruciati in impianti con una potenza termica inferiore a 350 kW.2Il divieto non è applicabile per l’incenerimento di rifiuti speciali provenienti da ospedali e che, per la loro composizione, non possono essere eliminati come rifiuti urbani.
1Prima di bruciare rifiuti dai quali potrebbero sprigionarsi emissioni particolarmente pericolose per l’ambiente, il titolare dell’impianto deve determinare, mediante prove d’incenerimento su piccole quantità, le future emissioni e ne deve comunicare il risultato all’autorità competente.2Sono considerate particolarmente pericolose per l’ambiente le emissioni che sono allo stesso tempo altamente tossiche e difficilmente degradabili come gli idrocarburi aromatici polialogenati.
1Le disposizioni della presente cifra valgono per gli impianti nei quali vengono bruciati o sottoposti a decomposizione termica rifiuti composti dalle seguenti sostanze, frammisti o meno a legna da ardere ai sensi dell’allegato 5:
I valori d’emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nei gas di scarico dell’11 per cento (% vol).
Le emissioni sotto forma di polvere non devono superare i valori seguenti:
Le emissioni di piombo e zinco, insieme, non devono superare 5 mg/m3.
1Le limitazioni d’emissione secondo l’allegato 1 cifra 7 non sono applicabili.2Le emissioni di sostanze organiche gassose, indicate come carbonio totale, non devono superare 50 mg/m3.
1Le emissioni di monossido di carbonio non devono superare 250 mg/m3.1bisNegli impianti con una potenza termica superiore a 10 MW, le emissioni di monossido di carbonio non devono superare 150 mg/m3.2Negli impianti con una potenza termica superiore a 10 MW, le emissioni di ossidi di azoto, indicati come diossido di azoto, non possono superare 150 mg/m3.
L’impianto deve funzionare con una regolazione automatica del sistema di comando della combustione.
I rifiuti ai sensi della cifra 721 non possono essere bruciati negli impianti con una potenza termica inferiore a 350 kW.
1La limitazione delle emissioni secondo la cifra 6 dell’allegato 1 non vale.2Le emissioni di ossidi di zolfo, indicati come anidride solforosa, non devono superare 4,0 kg per tonnellata di lisciva bruciata.
Per valutare se i valori limite d’emissione sono rispettati, si fa la media delle emissioni misurate durante un periodo d’esercizio di 24 ore.
1Le disposizioni della presente cifra si applicano agli impianti nei quali vengono bruciati o sottoposti a decomposizione termica rifiuti biogeni solidi e prodotti dell’agricoltura, frammisti o meno a legna da ardere secondo l’allegato 5. I concimi aziendali e gli altri rifiuti e prodotti maleodoranti non devono essere bruciati né essere sottoposti a decomposizione termica in tali impianti.2Se tali rifiuti e prodotti sono bruciati insieme ai rifiuti di cui alle cifre 711 o 721, si applicano le disposizioni della cifra 71 o della cifra 72.3Se tali rifiuti e prodotti sono bruciati frammisti ad altri combustibili secondo l’allegato 5, si applica il valore limite di miscela per combustibili misti secondo l’allegato 3 cifra 82.4Le disposizioni della presente cifra non sono applicabili ai forni per cemento (cifra 11).
Le emissioni non devono superare i valori seguenti:| | Potenza termica |
| --- | --- |
| | fino
a 1 MW | da più
di 1 MW
a 10 MW | oltre
10 MW |
| – Grandezze di riferimento: | | | | |
| i valori limite si riferiscono a un tenore di ossigeno nei gas di scarico di | %vol | 13 | 11 | 11 |
| – Particelle solide in totale: | mg/m3 | 20 | 20 | 10 |
| – Monossido di carbonio (CO) | mg/m3 | 500 | 250 | 150 |
| – Ossidi d’azoto (NOx), indicati come diossido d’azoto (NO2)a | mg/m3 | 250 | 250 | 150 |
| a Con un flusso di massa pari o superiore a 2500 g/h. |
È vietato bruciare rifiuti biogeni solidi e prodotti dell’agricoltura secondo la cifra 741 negli impianti con una potenza termica inferiore a 70 kW.
1Si possono impiegare solo i combustibili secondo l’allegato 5.2L’allegato 1 cifra 6 non si applica alle emissioni di ossidi di zolfo prodotte da combustibili. Se si impiegano carbone o olio da riscaldamento «medio» o «pesante», le emissioni di ossidi di zolfo, indicate come anidride solforosa, devono essere limitate in modo tale da non risultare superiori a quelle che si produrrebbero impiegando una qualità di combustibili con un tenore di zolfo pari all’1,0 per cento (% massa) senza ridurne le emissioni.3Per le emissioni di ossidi di zolfo prodotte da merci trattate vale l’allegato 1 cifra 6.
I valori limite d’emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nei gas di scarico del 5 per cento (% vol).
I motori a combustione stazionari possono essere alimentati soltanto con combustibili e carburanti gassosi di cui all’allegato 5 cifra 41 capoverso 1 o con combustibili e carburanti liquidi di cui all’allegato 5, ad eccezione dell’olio da riscaldamento «medio» e «pesante».
1Le emissioni sotto forma di polvere non devono superare 10 mg/m3.2Ai motori a combustione di gruppi elettrogeni d’emergenza si applica la cifra 827 capoverso 2.
1Le emissioni dei motori a combustione stazionari non devono superare i seguenti valori limite:| | Potenza termica |
| --- | --- |
| | fino
a 100 kW | superiore
a 100 kW | superiore
a 1 MW |
| – Monossido di carbonio (CO) | mg/m3 | | | |
| – in caso di alimentazione con combustibili o carburanti gassosi ai sensi dell’allegato 5 cifra 41 capoverso 1 | | 650 | 300 | 300 |
| – in caso di alimentazione con combustibili o carburanti gassosi ai sensi dell’allegato 5 cifra 41 capoverso 1 lettere d ed e, se l’impianto è fatto funzionare per almeno l’80 per cento all’anno con tali sostanze | | 1300 | 650 | 300 |
| – in caso di alimentazione con combustibili o carburanti liquidi | | 650 | 300 | 300 |
| – Ossidi d’azoto (NOx), indicati come diossido d’azoto (NO2) | mg/m3 | | | |
| – in caso di alimentazione con combustibili o carburanti gassosi ai sensi dell’allegato 5 cifra 41 capoverso 1 | | 250 | 150 | 100 |
| – in caso di alimentazione con combustibili o carburanti gassosi ai sensi dell’allegato 5 cifra 41 capoverso 1 lettere d ed e, se l’impianto è fatto funzionare per almeno l’80 per cento all’anno con tali sostanze | | 400 | 250 | 100 |
| – in caso di alimentazione con combustibili o carburanti liquidi | | 400 | 250 | 250 |
2Per l’impiego di un motore a combustione stazionario con un dispositivo di denitrificazione, le emissioni di ammoniaca e i suoi composti, indicati come ammoniaca, non devono superare 30 mg/m3.
Per i banchi di collaudo sui quali i motori a combustione vengono sottoposti a prove, l’autorità fissa la limitazione preventiva delle emissioni secondo l’articolo 4; l’allegato 1 e l’allegato 2 cifre 821–824 non sono applicabili.
1La misurazione e il controllo periodici ai sensi dell’articolo 13 capoverso 3 vanno ripetuti ogni due anni.2Ai motori a combustione di gruppi elettrogeni d’emergenza si applica la cifra 827 capoverso 3.
1Per i motori a combustione di gruppi elettrogeni d’emergenza che sono messi in funzione al massimo per 50 ore l’anno, l’autorità fissa la limitazione preventiva delle emissioni secondo l’articolo 4; l’allegato 1 cifra 6, l’allegato 2 cifra 824, nonché l’allegato 6 non si applicano.2Le emissioni totali sotto forma di polvere non devono superare 50 mg/m3.3La misurazione e il controllo periodici ai sensi dell’articolo 13 capoverso 3 vanno ripetuti ogni 6 anni.
I valori limite d’emissione si riferiscono a un tenore di ossigeno dei gas di scarico del 15 per cento (% vol).
Le turbine a gas possono essere alimentate soltanto con combustibili e carburanti gassosi di cui all’allegato 5 cifra 41 capoverso 1 o con combustibili e carburanti liquidi di cui all’allegato 5, ad eccezione dell’olio da riscaldamento «medio» e «pesante».
Nell’impiego di combustibili o carburanti liquidi le emissioni di fuliggine non devono superare l’indice di fuliggine 2 (all. 1 cifra 22).
Le emissioni di monossido di carbonio non devono superare i seguenti valori limite:| | Potenza termica |
| --- | --- |
| | fino
a 40 MW | superiore
a 40 MW |
| – Monossido di carbonio (CO) | mg/m3 | | |
| – in caso di alimentazione con combustibili o carburanti gassosi ai sensi dell’allegato 5 cifra 41 capoverso 1 o combustibili o carburanti liquidi | | 100 | 35 |
| – in caso di alimentazione con combustibili o carburanti gassosi ai sensi dell’allegato 5 cifra 41 capoverso 1 lettere d ed e, se l’impianto è fatto funzionare per almeno l’80 per cento all’anno con tali sostanze | | 240 | 35 |
Per un flusso di massa pari o superiore a 2,5 kg/h le emissioni di ossidi di zolfo, indicati come anidride solforosa, non devono superare 120 mg/m3.
1Le emissioni di ossidi di azoto (monossido e diossido), indicati come diossido d’azoto, non devono superare i seguenti valori limite:| | Potenza termica |
| --- | --- |
| | fino
a 40 MW | superiore
a 40 MW |
| – Ossidi d’azoto (NOx) | mg/m3 | | |
| – in caso di alimentazione con combustibili o carburanti gassosi ai sensi dell’allegato 5 cifra 41 capoverso 1 | |
40 |
20 |
| – in caso di alimentazione con combustibili o carburanti liquidi | | 50 | 40 |
2Per l’impiego di una turbina a gas con un dispositivo di denitrificazione, le emissioni di ammoniaca e i suoi composti, indicati come ammoniaca, non devono superare 10 mg/m3.
1Per i banchi di collaudo sui quali le turbine a gas sono sottoposte a prove, l’autorità fissa la limitazione preventiva delle emissioni secondo l’articolo 4; l’allegato 1 e l’allegato 2 cifre 831–836 non sono applicabili.2Per le turbine a gas dei gruppi elettrogeni d’emergenza che vengono fatte funzionare al massimo per 50 ore all’anno, l’autorità fissa la limitazione preventiva delle emissioni secondo l’articolo 4; l’allegato 1 e l’allegato 2 cifre 833, 834 e 836 non sono applicabili.
Le disposizioni della presente cifra valgono per gli impianti nei quali i pannelli di truciolato e di fibre di legno vengono prodotti con un procedimento a secco.
1Per gli impianti nei quali si lavorano prodotti mettendoli direttamente in contatto con i gas di combustione valgono inoltre le disposizioni della cifra 81.2In deroga al capoverso 1, il legname di scarto di cui all’allegato 5 cifra 31 capoverso 2 lettera a può essere riciclato se è idoneo per la valorizzazione termica secondo l’articolo 14a capoverso 2 OPSR.
I valori limite d’emissione si riferiscono ai seguenti tenori di ossigeno nei gas di scarico:
Le emissioni sotto forma di polvere non devono superare i valori seguenti:
1Le limitazioni delle emissioni secondo l’allegato 1 cifra 7 non sono applicabili.2Le emissioni di sostanze organiche sotto forma di gas o vapore sono indicate come carbonio totale e non devono superare i valori seguenti:
Le emissioni di formaldeide non devono superare 10 mg/m3.
Le emissioni di ossidi di azoto (monossido e biossido), indicati come diossido di azoto, non devono superare i valori seguenti:
Nei gas di scarico deve essere continuamente misurato e registrato il tenore di:
1Le disposizioni della presente cifra valgono per gli impianti di pulitura di prodotti tessili che utilizzano idrocarburi alogenati.2Il portello di carico della macchina per la pulitura di prodotti tessili deve restare bloccato, mediante un dispositivo automatico di sicurezza, fintanto che la concentrazione delle sostanze organiche sotto forma di gas o di vapore non scende al di sotto dei 2 g/m3.3La concentrazione di cui al capoverso 1, determinante per il bloccaggio della porta, deve essere sorvegliata in modo continuo, mediante un appropriato metodo di misurazione nei pressi della porta all’interno della macchina.4Prima di essere levati dalla macchina, i capi di vestiario devono avere una temperatura di almeno 35 °C.5Se l’aria che si trova all’interno della macchina viene aspirata, occorre poi depurarla mediante un filtro a carbone attivo o un dispositivo equivalente.6L’aria dei locali d’esercizio va aspirata in modo che in detti locali esista continuamente una depressione.
1Le limitazioni d’emissione secondo l’allegato 1 cifra 7 non sono applicabili.2Le emissioni di sostanze organiche sotto forma di gas o di vapore, indicate come carbonio totale, non devono superare 20 mg/m3.
Le emissioni di monossido di carbonio non devono superare 50 mg/m3.
1Le disposizioni della presente cifra sono applicabili agli impianti nei quali la superficie di oggetti o prodotti di metallo, vetro, ceramica, materia plastica, gomma o altre sostanze è trattata con sostanze organiche alogenate che, alla pressione di 1013 mbar, presentano un punto di ebollizione inferiore a 150 °C.2Gli impianti per il trattamento della superficie devono essere equipaggiati e fatti funzionare come segue:
1Le emissioni provenienti da cantieri edili devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio e sopportabile sotto il profilo economico in particolare mediante un adeguato svolgimento delle operazioni. In tale contesto occorre considerare il tipo, la grandezza e l’ubicazione del cantiere nonché la durata dei lavori di costruzione. L’UFAM emana direttive.2I valori limite delle emissioni secondo l’allegato 1 non sono applicabili alle macchine di cantiere e ai cantieri edili.Allegato 3(art. 3 cpv. 2 lett. b)
1Le disposizioni del presente allegato valgono per gli impianti a combustione che servono ai seguenti scopi:
Gli impianti a combustione ai sensi della cifra 1 possono essere alimentati soltanto con combustibili ai sensi dell’allegato 5.
I seguenti impianti a combustione non sottostanno alla misurazione periodica ai sensi dell’articolo 13 capoverso 3:
f gli impianti per il riscaldamento d’ambiente locale alimentati con combustibili solidi, se viene impiegata unicamente legna da ardere secondo l’allegato 5 cifra 31 capoverso 1 lettere a, b o d numero 1.
1Per ogni singolo focolare, le emissioni vanno misurate, a funzionamento costante, per i vari carichi termici importanti ai fini della valutazione: di solito sono tali almeno il carico termico minimo e massimo nei quali l’impianto viene fatto funzionare in condizioni normali d’esercizio.2Negli impianti che vengono fatti funzionare con un ventilatore per la fuliggine o con analoghi dispositivi di depurazione le emissioni di polvere devono essere misurate e valutate su un periodo di trenta minuti. La misurazione deve comprendere la fase di depurazione.
1Se più focolari formano un’unità d’esercizio, per la limitazione delle emissioni di ogni singolo focolare è determinante la potenza termica (allegato 1 cifra 24) dell’intera unità d’esercizio (potenza termica totale).2La potenza termica totale risulta dalla somma delle potenze termiche dei singoli focolari dell’unità d’esercizio.3Se singoli focolari della stessa unità d’esercizio sono impiegati in varie combinazioni per coprire un fabbisogno di calore o di vapore variabile, la limitazione delle emissioni si deve di regola basare sulla potenza termica dei singoli focolari.
1Le emissioni degli impianti a combustione alimentati con olio «extra leggero» non devono superare i seguenti valori:| Impianti a combustione alimentati con olio «extra leggero» | | --- | | – Grandezza di riferimento: i valori limite delle sostanze nocive sotto forma di gas si riferiscono a un tenore di ossigeno nei gas di scarico del | 3 % vol | | – Indice di fuliggine | 1 | | – Monossido di carbonio (CO) | 80 mg/m3 | | – Ossidi d’azoto (NOx), indicati come diossido d’azoto: | | | a. radiatori con e senza emissione luminosa | 200 mg/m3 | | b. impianti con temperatura del vettore termico superiore a 110 °C | 150 mg/m3 | | c. altri impianti | 120 mg/m3 | | – Ammoniaca e suoi composti, indicati come ammoniaca1 | 30 mg/m3 | | Osservazioni: 1 La presente limitazione delle emissioni concerne unicamente gli impianti muniti di un dispositivo di denitrificazione. | 2Per la limitazione delle emissioni di ossidi di zolfo sono applicabili i valori limite sul tenore di zolfo secondo l’allegato 5 cifra 11. Le limitazioni delle emissioni secondo l’allegato 1 cifra 6 non sono applicabili per gli ossidi di zolfo.3In deroga al capoverso 1, negli impianti con una potenza termica superiore a 300 MW, le emissioni di ossidi d’azoto, indicati come diossido d’azoto, non devono superare 100 mg/m3.
Qualora non fosse possibile rispettare il valore limite d’emissione di ossidi d’azoto di 150 mg/m3conformemente alla cifra 411, sia per ragioni tecniche o d’esercizio sia per ragioni di sopportabilità economica, l’autorità può fissare un valore limite meno severo per gli impianti nei quali il vettore termico ha una temperatura superiore a 150 °C. Le emissioni di ossidi d’azoto, indicati come diossido d’azoto, non devono comunque superare i 250 mg/m3.
1Le perdite di calore delle caldaie e dei generatori di vapore non devono superare i seguenti valori:
1. nella prima velocità 6 per cento
2. nella seconda velocità 8 per cento1bisLe perdite di calore delle caldaie per produrre calore ambientale o acqua calda messe in servizio a partire dal 1° gennaio 2019 non devono superare il 4 per cento.2Qualora non fosse possibile adempiere alle esigenze di cui al capoverso 1 sia per ragioni tecniche o d’esercizio sia per ragioni di sopportabilità economica, l’autorità può fissare valori limite meno severi per le caldaie e per i generatori di vapore nei quali la temperatura massima del vettore termico è superiore a 110 °C.
L’olio da riscaldamento «extra leggero Euro» non può essere impiegato negli impianti o nelle unità d’esercizio che sviluppano una potenza termica inferiore a 5 MW, se alimentati con tali combustibili.
1Le emissioni degli impianti a combustione alimentati con olio «medio» o «pesante» non devono superare i seguenti valori:| | Potenza termica |
| --- | --- |
| | da 5 MW
a 50 MW | da più
di 50 MW
a 100 MW | da più
di 100 MW
a 300 MW | oltre
300 MW |
| Olio da riscaldamento «medio» e «pesante» |
| – Grandezza di riferimento: | | | | | |
| i valori limite si riferiscono a un tenore di ossigeno nei gas di scarico del | % vol | 3 | 3 | 3 | 3 |
| – Particelle solide in totale: | | | | | |
| per oli da riscaldamento con un tenore di zolfo massimo dell’1 % (massa): | mg/m3 | 80 | 10 | 10 | 10 |
| per altri oli da riscaldamento | mg/m3 | 50 | 10 | 10 | 10 |
| – Monossido di carbonio (CO) | mg/m3 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| – Ossidi di zolfo (SOx), indicati come anidride solforosa (SO2) | mg/m3 | 1700 | 350 | 200 | 150 |
| – Ossidi d’azoto (NOx), indicati come diossido d’azoto (NO2) | mg/m3 | 150 | 150 | 150 | 100 |
| – Ammoniaca e suoi composti, indicati come ammoniaca | mg/m3 | 30 | 30 | 30 | 30 |
2Per quanto concerne gli ossidi di zolfo, il valore limite di emissione di 1700 mg/m3è considerato rispettato se nell’olio da riscaldamento impiegato il tenore di zolfo non supera l’1 per cento (% massa).
Gli oli da riscaldamento «medio» e «pesante» non possono essere impiegati negli impianti o nelle unità d’esercizio che sviluppano una potenza termica inferiore a 5 MW, se alimentati con tali combustibili.
1Le emissioni degli impianti a combustione alimentati con carbone, mattonelle di carbone o coke non devono superare i seguenti valori:| | Potenza termica |
| --- | --- |
| | fino a
70 kW | da più di
70 kW a
500 kW | da più di
500 kW a
1 MW | da più di
1 MW a
10 MW | da più di
10 MW a
100 MW | oltre
100 MW |
| Carbone, mattonelle di carbone, coke |
| – Grandezza di riferimento: | | | | | | | |
| i valori limite si riferiscono a un tenore in ossigeno dei gas di scarico del | % vol | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| – Particelle solide in totale: | mg/m3 | 100 | 50 | 20 | 20 | 10 | 10 |
| – Monossido di carbonio (CO) | mg/m3 | 2500 | 1000 | 1000 | 150 | 150 | 150 |
| – Ossidi di zolfo (SOx), indicati come anidride solforosa (SO2) | | | | | | | |
| – focolari a turbolenza | mg/m3 | – | – | – | 350 | 350 | 200 |
| – altri impianti a combustione alimentati con carbone fossile | mg/m3 | – | – | – | 1300 | 350 | 150 |
| – altri impianti | mg/m3 | – | – | – | 1000 | 350 | 150 |
| – Ossidi d’azoto (NOx), indicati come diossido d’azoto (NO2) | mg/m3 | – | – | – | 500 | 200 | 150 |
| – Ammoniaca e suoi composti, indicati come ammoniaca1 | mg/m3 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Osservazioni:
– Nella tabella, il trattino indica che non è prescritta alcuna limitazione, né nell’allegato 3 né nell’allegato 1.
1 La presente limitazione delle emissioni concerne unicamente gli impianti muniti di un dispositivo di denitrificazione. |
2L’autorità fissa le limitazioni preventive delle emissioni di sostanze anorganiche prevalentemente sotto forma di polvere come i composti del cloro e del fluoro, secondo l’articolo 4; l’allegato 1 cifra 5 e le limitazioni delle emissioni di composti del cloro e del fluoro secondo l’allegato 1 cifra 6 non sono applicabili.3In deroga al capoverso 1, per le termocucine collegate all’impianto di riscaldamento centrale e individuali si applica un valore limite d’emissione per il monossido di carbonio di 4000 mg/m3.
Per gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale di cui alla cifra 22 lettera e e per le caldaie con una potenza termica pari o inferiore a 70 kW alimentati con combustibili a base di carbone di cui alla cifra 513 si applicano per analogia le esigenze di cui alla cifra 524.
Negli impianti a combustione con una potenza termica inferiore a 1 MW possono essere impiegati soltanto carbone, mattonelle di carbone e coke con un tenore di zolfo non superiore all’1 per cento (% massa).
1Negli impianti alimentati con legna può essere bruciata solo legna da ardere secondo l’allegato 5 cifra 31 capoverso 1 che, per tipo, qualità e umidità, è idonea all’incenerimento in tali impianti.2Negli impianti che si caricano a mano con una potenza termica pari o inferiore a 40 kW e nei caminetti si può bruciare solo legna allo stato naturale, in pezzi, ai sensi dell’allegato 5 cifra 31 capoverso 1 lettera a o d numero 1.3Negli impianti a combustione automatici con una potenza termica pari o inferiore a 40 kW si può bruciare solo legna allo stato naturale ai sensi dell’allegato 5 cifra 31 capoverso 1 lettere a, b o d numero 1.
1Le emissioni degli impianti a combustione alimentati con legna da ardere secondo l’allegato 5 cifra 31 capoverso 1 non devono superare i seguenti valori:| | Potenza termica |
| --- | --- |
| | fino a
70 kW | da più di
70 kW a
500 kW | da più di
500 kW a
1 MW | da più di
1 MW a
10 MW | oltre
10 MW |
| Legna da ardere | | | | | | |
| – Grandezza di riferimento: | | | | | | |
| i valori limite si riferiscono a un tenore in ossigeno nei gas di scarico del | % vol | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 |
| – Per la legna da ardere secondo l’all. 5 cifra 31 cpv. 1 lett. a, b o d n. 1 | | | | | | |
| – per le termocucine collegate all’impianto di riscaldamento centrale, le termocucine individuali e i forni di cottura per uso industriale: | | | | | | |
| – particelle solide in totale | mg/m3 | 100 | 50 | – | – | – |
| – monossido di carbonio (CO) | mg/m3 | 4000 | 4000 | – | – | – |
| – per gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale e le caldaie a carica manuale: | | | | | | |
| – particelle solide in totale | mg/m3 | 100 | 50 | – | – | – |
| – monossido di carbonio (CO) | mg/m3 | 2500 | 500 | – | – | – |
| – per le caldaie e i generatori di vapore a carica automatica: | | | | | | |
| – particelle solide in totale | mg/m3 | 50 | 50 | 20 | 20 | 10 |
| – monossido di carbonio (CO) | mg/m3 | 1000 | 500 | 500 | 250 | 150 |
| – Per la legna da ardere secondo l’all. 5 cifra 31 cpv. 1 lett. c o d n. 2 | | | | | | |
| – particelle solide in totale | mg/m3 | 50 | 50 | 20 | 20 | 10 |
| – monossido di carbonio (CO) | mg/m3 | 1000 | 500 | 500 | 250 | 150 |
| – Ossidi d’azoto (NOx) indicati come diossido d’azoto (NO2) | mg/m3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 150 |
| – Sostanze organiche gassose, indicate come carbonio totale | mg/m3 | – | – | – | – | 50 |
| – Ammoniaca e suoi composti, indicati come ammoniaca3 | mg/m3 | – | – | – | 30 | 30 |
| Osservazioni:
– Nella tabella, il trattino indica che non è prescritta alcuna limitazione, né nell’allegato 3 né nell’allegato 1.
1 Per le stufe tradizionali costruite in opera secondo la norma EN 15544 (Stufe tradizionali piene in maiolica/intonacate costruite in opera – Dimensionamento)si applicano le limitazioni delle emissioni di particelle solide e CO fino a 70 kW, indipendentemente dalla potenza termica.
2 Si veda l’allegato 1 cifra 6, valore limite per gli ossidi di azoto.
3 La presente limitazione delle emissioni concerne unicamente gli impianti muniti di un dispositivo di denitrificazione. |
2Le emissioni di ossidi di zolfo, indicate come anidride solforosa e riferite a un tenore in ossigeno nei gas di scarico del 6 %, non devono superare i seguenti valori:
1Le caldaie a carica manuale con una potenza termica nominale pari o inferiore a 500 kW devono essere munite di un accumulatore di calore con un volume di almeno 12 litri per ogni litro di combustibile. Il volume non deve essere inferiore a 55 litri per kW di potenza termica nominale.2Le caldaie a carica automatica con una potenza termica nominale pari o inferiore a 500 kW devono essere munite di un accumulatore di calore con un volume di almeno 25 litri per kW di potenza termica nominale. Sono eccettuate le caldaie per pellet con una potenza termica pari o inferiore a 70 kW.2bisL’autorità fissa la capacità di accumulazione per le caldaie con potenza termica nominale superiore a 500 kW. Se le caldaie sono utilizzate per produrre calore ambientale o per riscaldare l’acqua, devono essere munite di un accumulatore di calore con un volume di almeno 25 litri per kW di potenza termica nominale.3In deroga ai capoversi 1, 2 e 2bis, l’autorità ha la facoltà di fissare una capacità di accumulazione inferiore se:
1Gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale prodotti in serie di cui alla cifra 22 lettera f sono esentati da una misurazione di collaudo se è disponibile una dichiarazione di conformità di cui all’articolo 7 dell’ordinanza del 1° novembre 2017sull’efficienza energetica (OEEne) che attesta che l’impianto soddisfa i requisiti di cui all’allegato 1.19 OEEne.2Gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale realizzati artigianalmente di cui alla cifra 22 lettera f sono esentati dalle misurazioni in occasione del collaudo se:
Per i sistemi di separazione delle polveri per gli impianti con una potenza termica superiore a 70 kW, di regola la disponibilità deve essere almeno del 90 per cento. La disponibilità è determinata in base al tempo di funzionamento dell’impianto.
1Le emissioni degli impianti a combustione alimentati con combustibili gassosi non devono superare i seguenti valori:| Impianti a gas alimentati con combustibili gassosi |
| --- |
| – Grandezza di riferimento:
i valori limite si riferiscono a un tenore di ossigeno nei gas di scarico del | 3 % vol |
| – Monossido di carbonio (CO) | 100 mg/m3 |
| – Ossidi d’azoto (NOx), indicati come diossido d’azoto (NO2): | |
| a. radiatori con e senza emissione luminosa | 200 mg/m3 |
| b. impianti con temperatura del vettore termico superiore a 110 °C | 110 mg/m3 |
| c. altri impianti | 80 mg/m3 |
| – Ammoniaca e suoi composti, indicati come ammoniaca1 | 30 mg/m3 |
| Osservazione:
1 La presente limitazione delle emissioni concerne unicamente gli impianti muniti di un dispositivo di denitrificazione. |
2In deroga al capoverso 1, le emissioni degli impianti a combustione con una potenza termica superiore a 50 MW non devono superare i seguenti valori:
a. Polvere 1. in caso di alimentazione con combustibili gassosi secondo l’allegato 5 cifra 41 capoverso 1 lettere b–e 10 mg/m3
2. in caso di alimentazione con combustibili gassosi secondo l’allegato 5 cifra 41 capoverso 1 lettera a 5 mg/m3
b. Ossidi di zolfo, indicati come anidride solforosa 1. in caso di alimentazione con combustibili gassosi secondo l’allegato 5 cifra 41 capoverso 1 lettere a e c–e 35 mg/m3
2. in caso di alimentazione con combustibili gassosi secondo l’allegato 5 cifra 41 capoverso 1 lettera b 5 mg/m3
c. Ossidi d’azoto (monossido e diossido), indicati come
diossido d’azoto 100 mg/m3
1Qualora non fosse possibile rispettare il valore limite d’emissione di ossidi d’azoto di 110 mg/m3ai sensi della cifra 61, sia per ragioni tecniche o d’esercizio, sia per ragioni di sopportabilità economica, l’autorità può fissare un valore limite meno severo per gli impianti nei quali la temperatura del vettore termico è superiore a 150 °C. Le emissioni di ossidi d’azoto, indicati come diossido d’azoto, non devono comunque superare i 200 mg/m3.2In deroga alla cifra 61 e per quanto concerne gli ossidi d’azoto, per gli impianti a gas alimentati con combustibili gassosi ai sensi dell’allegato 5 cifra 41 capoverso 1 lettere b, d ed e valgono i valori limite ai sensi dell’allegato 3 cifra 411.3Per gli scaldacqua ad azione istantanea a gas e per gli scaldacqua a gas ad accumulazione non valgono le limitazioni delle emissioni di ossidi d’azoto secondo gli allegati 1 cifra 6 e 3 cifra 61; non vengono ordinate limitazioni preventive delle emissioni secondo l’articolo 4.
1Le perdite di calore delle caldaie e dei generatori di vapore non devono superare i seguenti valori:
1. nella prima velocità 6 per cento
2. nella seconda velocità 8 per cento1bisLe perdite di calore delle caldaie per la produzione di calore ambientale o il riscaldamento dell’acqua messe in servizio a partire dal 1° gennaio 2019 non devono superare il 4 per cento.2Qualora non fosse possibile adempiere alle esigenze di cui al capoverso 1 sia per ragioni tecniche o d’esercizio sia per ragioni di sopportabilità economica, l’autorità può fissare valori limite meno severi per le caldaie e per i generatori di vapore nei quali la temperatura massima del vettore termico è superiore a 110 °C.
1Per gli impianti a combustione alimentati con combustibili liquidi secondo l’allegato 5 cifra 13 valgono le esigenze di cui alla cifra 41.2I combustibili secondo l’allegato 5 cifra 13 possono essere bruciati in impianti con una potenza termica inferiore a 350 kW se:
Per gli impianti a combustione che possono essere alimentati alternativamente con combustibili diversi è determinante la limitazione delle emissioni del combustibile impiegato di volta in volta.
1Per gli impianti a combustione alimentati contemporaneamente con combustibili diversi, le concentrazioni d’emissione non devono superare il valore limite di miscela per combustibili misti.2Il valore limite di miscela per combustibili misti è calcolato mediante la formula seguente:Gm=G1×E1Etot+G2×E2(21−B1)Etot(21−B2)+⋯+Gn×En(21−B1)Etot(21−Bn)dove:
Gm = valore limite di miscela per combustibili misti, riferito ad un tenore in ossigeno B1
G1, G2… Gn = valore limite d’emissione dei diversi combustibili
E1, E2… En = energia fornita all’ora dai singoli combustibili
Etot = E1+ E2+ … + En
B1, B2… Bn = grandezze di riferimento (tenore in ossigeno al quale si riferisce il valore limite d’emissione del primo, del secondo e degli altri combustibili)3Per calcolare il tasso d’emissione determinante dello zolfo, occorre procedere per analogia secondo il capoverso 2.Allegato 4(art. 3 cpv. 2 lett. c)
Le disposizioni del presente allegato si applicano alle macchine di cantiere e ai relativi sistemi di filtri antiparticolato di cui all’articolo 19a nonché alle macchine e agli apparecchi con motore a combustione interna di cui all’articolo 20b .
1Le emissioni delle macchine di cantiere devono soddisfare, in riferimento all’anno di fabbricazione, le esigenze definite per le macchine mobili non stradali secondo la direttiva 97/68/CE.2Le emissioni delle macchine di cantiere non devono inoltre superare 1×10121/kWh di particelle solide di diametro superiore a 23 nm nei gas di scarico, misurate secondo lo stato della tecnica riconosciuto, segnatamente in base al programma UN/ECE sulla misurazione delle particellee in base ai cicli di prova della direttiva 97/68/CE.2bisLe esigenze di cui ai capoversi 1 e 2 si considerano rispettate se la macchina di cantiere soddisfa i requisiti di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2016/1628.3Le esigenze di cui al capoverso 2 si considerano soddisfatte se la macchina di cantiere è munita di un sistema di filtro antiparticolato che soddisfa le esigenze di cui al numero 32.
1I sistemi di filtri antiparticolato per le macchine di cantiere devono:
1I fabbricanti o gli importatori devono applicare su ogni macchina di cantiere e su ogni sistema di filtro antiparticolato un contrassegno ben visibile, resistente e chiaramente leggibile. Tale contrassegno deve contenere i seguenti dati:
1Il detentore o il gestore di una macchina di cantiere deve eseguire o far eseguire la manutenzione del sistema antinquinamento almeno una volta ogni 24 mesi. Egli deve conservare i risultati di detta manutenzione per almeno 2 anni e, se richiesto, esibirli alle autorità.2Le macchine di cantiere non sono soggette al controllo periodico ai sensi dell’articolo 13 capoverso 3. L’autorità verifica a campione i risultati della manutenzione del sistema antinquinamento. In caso di sospetto di emissioni eccessive di particolato, essa può ordinare una nuova manutenzione del sistema antinquinamento.
1I motori a combustione interna delle macchine e degli apparecchi devono rispettare le esigenze applicabili secondo il regolamento (UE) 2016/1628.2Le limitazioni delle emissioni di cui all’allegato 1 non sono applicabili.
1I detentori o i gestori di macchine o apparecchi con motore a combustione interna devono eseguire o far eseguire la manutenzione del sistema antinquinamento ogni 24 mesi. Devono conservare i risultati di detta manutenzione per almeno due anni e, se richiesto, esibirli alle autorità. L’UFAM emana raccomandazioni.2Le macchine e gli apparecchi con motore a combustione interna non sono soggetti al controllo periodico di cui all’articolo 13 capoverso 3. L’autorità verifica a campione i risultati della manutenzione del sistema antinquinamento. In caso di sospetto di emissioni eccessive, può ordinare una nuova manutenzione del sistema antinquinamento.Allegato 5(art. 21 e 24)
1Per olio «extra leggero» s’intendono gli oli da riscaldamento «extra leggero Euro» ed «extra leggero Eco».2L’olio vegetale allo stato naturale e il metilestere di olio vegetale che soddisfa i requisiti della norma EN 14214 (Prodotti petroliferi liquidi – Esteri metilici di acidi grassi (FAME) per motori diesel e per impianti di riscaldamento – Requisiti e metodi di prova)sono equiparati all’olio da riscaldamento «extra leggero Eco».
Il tenore in zolfo:
1Agli oli da riscaldamento è vietato aggiungere additivi che contengono composti alogenati o di metalli pesanti (composti del ferro esclusi).2Inoltre all’olio da riscaldamento «extra leggero» è vietato aggiungere additivi che contengono sostanze, come i composti del magnesio, che falsano il risultato della misurazione dell’indice di fuliggine nei controlli degli impianti a combustione alimentati con olio.3È vietato aggiungere oli esausti agli oli da riscaldamento.
Sono considerati altri combustibili liquidi i composti organici liquidi che bruciano come l’olio da riscaldamento «extra leggero» e che soddisfano le esigenze secondo la cifra 132.
1Gli altri combustibili liquidi, bruciando, non devono produrre né emissioni più elevate né emissioni di altre sostanze nocive rispetto alle emissioni prodotte dalla combustione dell’olio da riscaldamento «extra leggero».2Il tenore di sostanze nocive nel combustibile non deve superare i valori seguenti:| Cenere | 50 mg/kg | | --- | --- | | Cloro | 50 mg/kg | | Bario | 5 mg/kg | | Piombo | 5 mg/kg | | Nichel | 5 mg/kg | | Vanadio | 10 mg/kg | | Zinco | 5 mg/kg | | Fosforo | 5 mg/kg | | Idrocarburi aromatici policlorurati (p. es. PCB) | 1 mg/kg | 3In deroga al capoverso 2, per la cenere e il fosforo dei combustibili biogeni liquidi si applicano i seguenti valori:| Cenere | 100 mg/kg | | --- | --- | | Fosforo | 20 mg/kg |
Gli altri composti organici liquidi che non soddisfano le esigenze secondo la cifra 132 sono considerati rifiuti speciali.
Il tenore in zolfo nel carbone, nelle mattonelle di carbone e nel coke non deve superare il 3,0 per cento (% massa).
1Sono considerati legna da ardere:
1. pali di steccati, sostegni e altri oggetti di legno massiccio utilizzati in giardino o nell’agricoltura,
2. palette a perdere in legno massiccio.2Non sono considerati legna da ardere:
a. il legname di scarto proveniente dalla demolizione, dalla ristrutturazione o dal rinnovamento di edifici, gli scarti di legno provenienti da cantieri, da mobili di legno usati e il legname di scarto proveniente da imballaggi, incluse le palette come pure quello frammisto a legna da ardere di cui al capoverso 1; fanno eccezione le palette a perdere di cui al capoverso 1 lettera d numero 2;
b. tutti gli altri materiali in legno, come:
1. il legname di scarto o i rifiuti di legname impregnato con prodotti per la protezione del legno mediante un procedimento a getto o ricoperto con un rivestimento contenente composti organo-alogenati oppure di piombo,
2. i rifiuti di legname o il legname di scarto trattati in modo intensivo con prodotti per la protezione del legno come il pentaclorofenolo,
3. i miscugli di tali rifiuti con la legna da ardere secondo il capoverso 1 o il legname di scarto secondo la lettera a.
Il pellet e le mattonelle, considerati legno allo stato naturale ai sensi della cifra 31 capoverso 1 lettere a e b, possono essere importati a scopo commerciale e messi in commercio soltanto se:
1Sono considerati combustibili e carburanti gassosi:
Nei gas secondo la cifra 41 lettere a e b, il tenore in zolfo non deve superare il valore di 190 mg/kg.
1La benzina per motori può essere importata a scopi commerciali o messa in commercio soltanto se soddisfa le seguenti esigenze:| Parametro | Unità | Minimoa | Massimoa | Metodo di provab | | --- | --- | --- | --- | --- | | Benzina per motori | | | | | | – Numero di ottani ricerca,RON | | 95,0c | – | EN ISO 5164 | | – Numero di ottani motore,MON | | 85,0c | – | EN ISO 5163 | | – Tensione di vapore (DVPE): | | | | | | – periodo estivo | kPa | – | 60,0d | EN 13016‑1 | | – Distillazione: | | | | EN ISO 3405 | | – evaporato a 100 °C | % (V/V ) | 46,0 | – | | | – evaporato a 150 °C | % (V/V ) | 75,0 | – | | | – Analisi degli idrocarburi: | | | | | | – olefinici | % (V/V ) | – | 18,0 | EN 15553, EN ISO 22854 | | – aromatici | % (V/V ) | – | 35,0 | EN 15553, EN ISO 22854 | | – benzene | % (V/V ) | – | 1,00 | EN 12177, EN 238, EN ISO 22854 | | – Tenore in ossigeno | % (m/m ) | – | 3,7 | EN 1601, EN 13132, EN ISO 22854 | | – Componenti ossigenati: | | | | EN 1601, EN 13132, EN ISO 22854 | | – metanolo | % (V/V ) | – | 3,0 | | | – etanolo | % (V/V ) | – | 10,0 | | | – alcole isopropilico | % (V/V ) | – | 12,0 | | | – alcole butilico terziario | % (V/V ) | – | 15,0 | | | – alcole isobutilico | % (V/V ) | – | 15,0 | | | – etere (5 o più atomi di carbonio) | % (V/V ) | – | 22,0 | | | – altri composti ossigenatie | % (V/V ) | – | 15,0 | | | – Tenore in zolfo | [tab] mg/kg | [tab] – | [tab] 10,0 | [tab] EN ISO 13032, EN ISO 20846, EN ISO 20884 | | – Tenore in piombo | mg/l | – | 5,0 | EN 237 | | Osservazioni: a I risultati delle misurazioni vanno valutati secondo la norma EN ISO 4259 «Prodotti petroliferi – determinazione e applicazione di dati di precisione in relazione ai metodi di prova». | | b Norme (comuni) determinanti per la prova: | | – EN: norma del Comitato europeo di normalizzazione (CEN) | | – ISO: norma dell’Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) | | Queste norme possono essere consultate gratuitamente e ottenute a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch. | | c In deroga alla presente tabella, il valore RON per la benzina normale deve raggiungere almeno 91 e il valore MON almeno 81. | | d Vale per le benzine utilizzate dal 1° mag. al 30 set. | | e Altri monoalcoli ed eteri con punto di ebollizione non superiore a 210 °C. | 1bisSe la benzina per motori è miscelata con bioetanolo, fino al 30 settembre 2030 la tensione di vapore massima di 60,0 kPa di cui al capoverso 1 può essere superata durante il periodo estivo nel rispetto dei seguenti limiti:| Tenore in bioetanolo | % (V/V ) | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Superamento massimo della tensione di vapore prescrittaa | kPa | 3,7 | 6,0 | 7,2 | 7,8 | 8,0 | 8,0 | 7,9 | 7,9 | 7,8 | 7,8 | | Osservazione: a I valori intermedi sono calcolati per interpolazione lineare fra il valore immediatamente superiore e quello immediatamente inferiore al tenore in bioetanolo. | 2La benzina per aerei può essere importata a scopi commerciali o messa in commercio soltanto se il tenore in piombo non supera il valore di 0,56 g/l e il tenore in benzene l’1 per cento (%V/V ). La benzina per aerei messa in commercio deve essere colorata di blu.
L’olio diesel può essere importato a scopi commerciali o messo in commercio soltanto se soddisfa le seguenti esigenze:| Parametro | Unità | Minimoa | Massimoa | Metodo di provab | | --- | --- | --- | --- | --- | | Olio diesel | | | | | | – Numero di cetano | | 51,0c | – | EN ISO 5165, EN 15195, EN 16144, EN 16715 | | – Densità a 15 °C | kg/m3 | – | 845,0 | EN ISO 3675, EN ISO 12185 | | – Ebollizione: 95 % (V/V ) raccolta a | °C | – | 360 | EN ISO 3405, EN ISO 3924 | | – Idrocarburi aromatici policiclici | % (m/m ) | – | 8,0 | EN 12916 | | – Tenore in zolfo | mg/kg | – | 10,0 | EN ISO 20846, EN ISO 20884, EN ISO 13032 | | Osservazioni: | | a I risultati delle misurazioni vanno valutati secondo la norma EN ISO 4259 «Prodotti petroliferi – determinazione e applicazione di dati di precisione in relazione ai metodi di prova». | | b Norme (comuni) determinanti per la prova: – EN: norma del Comitato europeo di normalizzazione (CEN) – ISO: norma dell’Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) Queste norme possono essere consultate gratuitamente e ottenute a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch. | | c In deroga alla presente tabella, il numero di cetano per le qualità invernali deve corrispondere almeno alle esigenze secondo la norma SN EN 590. |Allegato 6(art. 6 cpv. 3)
Le disposizioni del presente allegato valgono per gli impianti nei quali il rapporto Q/S è superiore a 5, dove:Q = flusso di massa dell’inquinante atmosferico emesso in g/h;S = valore secondo la cifra 9.
1L’altezza del camino è calcolata secondo le cifre 3 a 6.2Se sono emessi più inquinanti atmosferici, l’altezza del camino deve essere calcolata in base alla sostanza con il rapporto Q/S più alto.
1Il parametro H0tiene conto degli influssi di breve durata di un inquinante atmosferico emesso da un singolo impianto. Viene determinato mediante il diagramma 1.2I fattori Q e F dipendono dalle condizioni d’emissione dell’impianto. Per il calcolo di H0si prendono i valori a pieno carico, assumendo per il combustibile e le emissioni le condizioni più sfavorevoli dal profilo della protezione dell’aria.3Il fattore S limita ad un valore determinato (= valore S) le immissioni massime di breve durata provocate da un impianto. Per il calcolo di H0si prendono i valori S secondo la cifra 9.
1Il parametro H0è determinato nei singoli casi secondo le regole di calcolo riconosciute per l’altezza dei camini e la diffusione dei gas di scarico, se:
1L’altezza minima del camino in una zona piana senza ostacoli è:H1= f × H0Il fattore di correzione f tiene conto degli influssi di lunga durata, dovuti all’incanalamento del vento.2Ad f si attribuiscono valori compresi fra 1,0 e 1,5 secondo i criteri seguenti:f = 1,00 per luoghi senza una direzione prevalente dei venti;f = 1,25 per luoghi con una situazione intermedia;f = 1,50 per valli con vento canalizzato in modo marcato.3A seconda dell’ubicazione dell’impianto, f può assumere anche valori intermedi.
Si deve tener conto degli ostacoli elevati (come costruzioni o boschi) in prossimità di camini industriali mediante una maggiorazione dell’altezza I1:I1= g × Idove:I = altezza del più alto fattore d’ostacolo determinante nella sfera d’influsso dell’impianto. Per I si prendono valori compresi fra 0 (nessun ostacolo) e 30 metri (p. es. bosco).g = fattore di correzione con valori che variano da 0 a 1 secondo il diagramma 2.
L’altezza di costruzione H del camino risulta dalla seguente formula:H = H1+ I1
In casi giustificati l’autorità esige camini più alti, per esempio quando:
H (m) = altezza di costruzione del caminoH0(m) = parametro per la determinazione di H1H1(m) = altezza minima del camino in zona piana senza ostacoliI (m) = altezza del più alto fattore d’ostacolo determinanteI1(m) = maggiorazione dell’altezza in zona edificata o boschivaf (–) = fattore di correzione, che tiene conto degli influssi di lunga durata dovuti all’incanalamento del ventog (–) = fattore di correzione per zone edificate e boschiveQ (g/h) = flusso di massa dell’inquinante atmosferico emesso; le emissioni di ossidi d’azoto (monossido e diossido) sono indicate come diossido d’azotoRn(m3/h) = flusso volumetrico del gas di scarico in condizioni standard (0 °C, 1013 mbar)t (°C) = temperatura del gas di scarico allo sbocco del caminoΔt (°C) = t–10 °CF (m4/s3) = flusso ascensionale; F = 3,18 × 10–6× Rn× ΔtS (µg/m3) = valore S (cfr. cifre 3 e 9)
| Sostanza nociva | S (µg/m3) |
|---|---|
| Polvere in sospensione (PM10)a | 50 |
| Acido cloridrico, indicato come HCl | 100 |
| Cloro | 150 |
| Acido fluoridrico e composti inorganici gassosi del fluoro, indicati come HF | 1 |
| Monossido di carbonio | 8000 |
| Ossidi di zolfo, indicati come anidride solforosa | 100 |
| Idrogeno solforato | 5 |
| Ossidi d’azoto, indicati come diossido d’azoto | 100 |
| Sostanze secondo l’allegato 1 cifra 5: | |
| – della classe 1 | 0,5 |
| – della classe 2 | 2 |
| – della classe 3 | 5 |
| Sostanze secondo l’allegato 1 cifra 7: | |
| – della classe 1 | 50 |
| – della classe 2 | 200 |
| – della classe 3 | 1000 |
| Sostanze secondo l’allegato 1 cifra 8: | |
| – della classe 1 | 0,1 |
| – della classe 2 | 1 |
| – della classe 3 | 10 |
| a Sostanze finemente disperse in sospensione con un diametro aerodinamico inferiore a 10 µm. |
Diagramma 1
Diagramma 2I = altezza del più alto fattore d’ostacolo determinante (cifra 5)H1= altezza minima del camino in zona piana senza ostacoli (cifra 4)Allegato 7(art. 2 cpv. 5)
| Sostanza nociva | Valore limite d’immissione | Definizione statistica |
|---|---|---|
| Anidride solforosa (SO | 30 µg/m3 | Valore annuo medio (media aritmetica) |
| 100 µg/m3 | 95 % dei valori medi su ½ h di un anno ≤ 100 µg/m3 | |
| 100 µg/m3 | Valore medio su 24 h; può essere superato al massimo una volta all’anno | |
| Diossido d’azoto (NO | 30 µg/m3 | Valore annuo medio (media aritmetica) |
| 100 µg/m3 | 95 % dei valori medi su ½ h di un anno ≤ 100 µg/m3 | |
| 80 µg/m3 | Valore medio su 24 h; può essere superato al massimo una volta all’anno | |
| Monossido di carbonio (CO) | 8 mg/m3 | Valore medio su 24 h; può essere superato al massimo una volta all’anno |
| Ozono (O | 100 µg/m3 | 98 % dei valori medi su ½ h di un mese ≤ 100 µg/m3 |
| 120 µg/m3 | Valore medio su 1 h; può essere superato al massimo una volta all’anno | |
| Polvere in sospensione (PM10)a | 20 µg/m3 | Valore annuo medio (media aritmetica) |
| 50 µg/m3 | Valore medio su 24 h; può essere superato al massimo tre volte all’anno | |
| Polvere in sospensione (PM2.5)b | 10 µg/m3 | Valore annuo medio (media aritmetica) |
| Piombo (Pb) nella polvere in sospensione (PM10) | 500 ng /m3 | Valore annuo medio (media aritmetica) |
| Cadmio (Cd) nella polvere in sospensione (PM10) | 1,5 ng/m3 | Valore annuo medio (media aritmetica) |
| Ricaduta di polvere in totale | 200 mg/(m2× d) | Valore annuo medio (media aritmetica) |
| Piombo (Pb) nella ricaduta di polvere | 100 µg/(m2× d) | Valore annuo medio (media aritmetica) |
| Cadmio (Cd) nella ricaduta di polvere | 2 µg/(m2× d) | Valore annuo medio (media aritmetica) |
| Zinco (Zn) nella ricaduta di polvere | 400 µg/(m2× d) | Valore annuo medio (media aritmetica) |
| Tallio (Tl) nella ricaduta di polvere | 2 µg/(m2× d) | Valore annuo medio (media aritmetica) |
| Osservazioni: mg = milligrammo: 1 mg = 0,001 g µg = microgrammo: 1 µg = 0,001 mg ng = nanogrammo: 1 ng = 0,001 µg d = giorno Il segno «≤» significa «inferiore o uguale». a Sostanze finemente disperse in sospensione con un diametro aerodinamico inferiore a 10 µm. | ||
| b Sostanze finemente disperse in sospensione con un diametro aerodinamico inferiore a 2,5 µm. |