725.14
Legge federale
concernente il transito stradale nella regione alpina
(LTS)
del 17 giugno 1994 (Stato 1° settembre 2016)
Art. 1 Oggetto
La presente legge disciplina l’esecuzione dell’articolo 84 capoverso 3 della Costituzione federale sulla capacità delle strade di transito nella regione alpina.
Art. 2 Strade di transito nella regione alpina
Sono strade di transito nella regione alpina esclusivamente:
- la strada del San Bernardino: tratta Thusis–Bellinzona-Nord;
- la strada del San Gottardo: tratta Amsteg–Göschenen–Airolo–Bellinzona-Nord;
- la strada del Sempione: tratta Briga–Gondo/Zwischbergen (confine);
- la strada del Gran San Bernardo: tratta Sembrancher–entrata nord della galleria.
Art. 3 Capacità
- La capacità delle strade di transito non può essere aumentata.
- Per aumento della capacità delle strade di transito si intende segnatamente:
- la costruzione di strade che, dal profilo funzionale, sgravano o completano le strade esistenti;
- l’allargamento di strade mediante corsie supplementari.
- La sistemazione delle strade esistenti, se serve principalmente alla manutenzione della rete stradale e a migliorare la sicurezza del traffico, non è considerata una misura mirante all’aumento della capacità.
Art. 3a Galleria autostradale del San Gottardo
- La costruzione di una seconda canna della galleria autostradale del San Gottardo è consentita.
- La capacità della galleria non può tuttavia essere aumentata. In ciascuna canna può essere in esercizio una sola corsia di marcia; qualora sia aperta al traffico soltanto una delle due canne, al suo interno i veicoli possono circolare su due corsie, una per direzione.
- Per il transito del traffico pesante attraverso la galleria è predisposto un sistema di dosaggio. L’Ufficio federale delle strade stabilisce una distanza minima tra gli autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci.
Art. 4 Strade di circonvallazione
- La costruzione e l’estensione di strade di circonvallazione che sgravano gli abitati dal traffico di transito sono ammissibili.
- Le strade di circonvallazione di più abitati sottostanno al capoverso 1 unicamente se detti abitati formano un agglomerato coeso o se lo esigono altre ragioni inerenti alla pianificazione del territorio o alla protezione dell’ambiente.
Art. 5 Referendum ed entrata in vigore
- La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
- Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 1995