Art. 1 LPAmb
- Scopo della presente legge è di proteggere l’uomo, la fauna e la flora, le loro biocenosi e i loro biotopi dagli effetti dannosi e molesti, e di conservare in modo duraturo le basi naturali della vita, in particolare la diversità biologica e la fertilità del suolo.
- A scopo di prevenzione, gli effetti che potrebbero divenire dannosi o molesti devono essere limitati tempestivamente.
Art. 2 LPAmb
Le spese delle misure prese secondo la presente legge sono sostenute da chi ne è la causa.
Art. 3 LPAmb
- Sono riservate le prescrizioni più severe di altre leggi federali.
- Le sostanze radioattive e le radiazioni ionizzanti sottostanno alla legislazione sull’energia nucleare e a quella sulla radioprotezione.
Art. 4 LPAmb
- Le prescrizioni fondate su altre leggi federali e concernenti gli effetti cagionati all’ambiente dagli inquinamenti atmosferici, dal rumore, dalle vibrazioni e radiazioni devono corrispondere al principio della limitazione delle emissioni (art. 11), ai valori limite delle immissioni (art. 13–15), ai valori d’allarme (art. 19) e ai valori di pianificazione (art. 23–25).
- Le prescrizioni sull’utilizzazione di sostanze e organismi fondate su altre leggi federali devono corrispondere ai principi riguardanti l’utilizzazione di sostanze (art. 26–28) e organismi (art. 29a –29h ).
Art. 5 LPAmb
In quanto lo esiga la difesa nazionale, il Consiglio federale disciplina, in via d’ordinanza, le deroghe alle disposizioni della presente legge.
Art. 7 LPAmb
- Per effetti si intendono gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni, le radiazioni, gli inquinamenti delle acque o altri interventi su corsi d’acqua, il deterioramento del suolo, le modificazioni del materiale genetico di organismi o le modificazioni della diversità biologica, prodotti dalla costruzione o dall’esercizio di impianti, dall’utilizzazione di sostanze, organismi o rifiuti, oppure dalla coltivazione del suolo.
- Gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono, all’uscita da un impianto, definiti emissioni e, nel luogo di impatto, immissioni.
- Per inquinamenti atmosferici s’intendono le alterazioni delle condizioni naturali dell’aria dovute, segnatamente, a fumo, fuliggine, polvere, gas, aerosol, vapori, odore o calore disperso.
- Gli infra e gli ultrasuoni sono equiparati al rumore.
4bis. Per deterioramento del suolo si intendono le modificazioni fisiche, chimiche o biologiche delle caratteristiche naturali del suolo. Per suolo si intende soltanto lo strato superficiale di terra, in quanto mobile e adatto alla crescita delle piante.
- Per sostanze s’intendono gli elementi chimici e i loro composti allo stato naturale o ottenuti mediante un processo produttivo. Sono loro equiparati i preparati (composti, miscele, soluzioni) e gli oggetti che contengono tali sostanze.
5bis. Per organismi si intendono le unità biologiche cellulari o acellulari capaci di riprodursi o di trasmettere materiale genetico. Sono loro equiparati le combinazioni e gli oggetti che contengono tali unità.
5ter. Gli organismi modificati mediante la tecnologia genetica (organismi geneticamente modificati) sono organismi il cui materiale genetico è stato modificato in un modo non ottenibile naturalmente mediante incroci o ricombinazioni naturali.
5quater. Gli organismi patogeni sono organismi che possono causare malattie.
- Per rifiuti si intendono le cose mobili delle quali il detentore si libera o che devono essere smaltite nell’interesse pubblico.
6bis. Lo smaltimento dei rifiuti comprende il loro riciclaggio o deposito definitivo nonché le operazioni preliminari di raccolta, trasporto, deposito provvisorio e trattamento. Per trattamento si intendono qualsiasi modificazione fisica, biologica o chimica dei rifiuti nonché la preparazione degli stessi per il riutilizzo.
6ter. Per utilizzazione si intende qualsiasi attività relativa a sostanze, organismi o rifiuti, segnatamente la produzione, l’importazione, l’esportazione, la messa in commercio, l’impiego, il deposito, il trasporto o lo smaltimento.
- Per impianti s’intendono le costruzioni, le vie di comunicazione, altre installazioni fisse e modificazioni del terreno. Sono loro equiparati gli attrezzi, le macchine, i veicoli, i battelli e gli aeromobili.
- Per informazioni ambientali s’intendono le informazioni che rientrano nell’ambito disciplinato dalla presente legge e nell’ambito della legislazione sulla protezione della natura e del paesaggio, sulla protezione delle acque, sulla protezione contro i pericoli naturali, sulla conservazione della foresta, sulla caccia, sulla pesca, sull’ingegneria genetica, nonché sulla protezione del clima.
- Per carburanti rinnovabili si intendono i carburanti liquidi o gassosi prodotti a partire da biomassa o utilizzando altri vettori energetici rinnovabili.
- Per combustibili rinnovabili si intendono i combustibili solidi, liquidi o gassosi prodotti a partire da biomassa o utilizzando altri vettori energetici rinnovabili.
Art. 8 LPAmb
Gli effetti sono valutati singolarmente, globalmente e secondo la loro azione congiunta.
Art. 10 LPAmb
- Chiunque esercisce o intende esercire impianti che, in caso di eventi straordinari, possono provocare ingenti danni all’uomo o al suo ambiente naturale, prende le misure necessarie per proteggere la popolazione e l’ambiente.Occorre, in particolare, scegliere un’ubicazione appropriata, mantenere le dovute distanze di sicu-rezza, prendere i provvedimenti tecnici di sicurezza e garantire la sorveglianza dell’esercizio e l’organizzazione d’allarme.
- I Cantoni coordinano gli organi di protezione dalle catastrofi e designano un servizio d’annuncio.
- Il titolare dell’impianto segnala senza indugio gli eventi straordinari al servizio d’annuncio.
- Il Consiglio federale può, in via d’ordinanza, vietare determinati procedimenti di produzione o sistemi di deposito se la popolazione e l’ambiente naturale non possono essere sufficientemente protetti in altra maniera.
Art. 10a LPAmb
- Prima di prendere decisioni in materia di pianificazione, costruzione o trasformazione di impianti, l’autorità ne esamina il più presto possibile la compatibilità con le esigenze ecologiche.
- Sottostanno all’esame dell’impatto sull’ambiente gli impianti che possono gravare notevolmente sull’ambiente al punto da rendere presumibilmente necessaria l’adozione di misure specifiche al progetto o all’ubicazione al fine di garantire l’osservanza delle prescrizioni sulla protezione dell’ambiente.
- Il Consiglio federale designa i tipi di impianto che sottostanno all’esame dell’impatto sull’ambiente; può determinare valori soglia a partire dai quali si deve procedere all’esame. Esamina periodicamente i tipi di impianto e i valori soglia e, se del caso, li adegua.
Art. 10b LPAmb
- Chiunque intende progettare, costruire o modificare un impianto che sottostà all’esame dell’impatto sull’ambiente deve sottoporre all’autorità competente un rapporto sull’impatto ambientale. Tale rapporto costituisce la base per l’esame.
- Il rapporto contiene tutti i dati necessari per valutare il progetto secondo le prescrizioni sulla protezione dell’ambiente. È allestito secondo le direttive dei servizi della protezione dell’ambiente e comprende i seguenti punti:
- lo stato iniziale;
- il progetto, comprese le misure previste per la protezione dell’ambiente e per i casi di catastrofe, nonché una descrizione sommaria delle principali alternative eventualmente esaminate dal richiedente;
- il carico ambientalepresumibile dopo l’esecuzione del progetto.
- Per preparare il rapporto si effettua un esame preliminare. Se l’esame preliminare accerta in modo esaustivo gli effetti sull’ambiente e le necessarie misure di protezione ambientale, i risultati valgono come rapporto sull’impatto ambientale.
- L’autorità competente può esigere informazioni o spiegazioni complementari. Può far eseguire perizie; dà agli interessati la possibilità di esprimersi in via preliminare.
Art. 10c LPAmb
- ** I servizi della protezione dell’ambiente valutano l’esame preliminare e il rapporto e propongono all’autorità competente per la decisione le misure da prendere. Il Consiglio federale emana prescrizioni sui termini per la valutazione.
- Nel caso di raffinerie, fabbriche di alluminio, centrali termiche o grandi torri di raffreddamento, l’autorità competente sente l’Ufficio federale dell’ambiente (Ufficio federale). Il Consiglio federale può estendere l’obbligo di consultazione ad altri impianti.
Art. 10d LPAmb
- Chiunque può consultare il rapporto e i risultati dell’esame dell’impatto sull’ambiente nella misura in cui interessi preponderanti pubblici o privati non esigano l’osservanza del segreto.
- Il segreto d’affari e di fabbricazione è in ogni caso protetto.
Art. 10e LPAmb
- Le autorità informano il pubblico oggettivamente sulla protezione dell’ambiente e lo stato del carico ambientale; in particolare:
- pubblicano le rilevazioni sul carico ambientale e l’esito delle misure prese in virtù della presente legge (art. 44);
- dopo aver sentito gli interessati, possono pubblicare, per quanto siano d’interesse generale:
1. i risultati delle valutazioni della conformità degli impianti fabbricati in serie (art. 40),
2. i risultati del controllo di impianti,
3. le informazioni secondo l’articolo 46.
- Sono fatti salvi interessi preponderanti pubblici o privati che esigono l’osservanza del segreto; il segreto di fabbricazione e d’affari è in ogni caso protetto.
- I servizi della protezione dell’ambiente prestano consulenza alle autorità e ai privati. Informano la popolazione su quale debba essere un comportamento rispettoso dell’ambiente e raccomandano misure atte a ridurre il carico ambientale.
- Se possibile, le informazioni ambientali sono messe a disposizione come dati digitali aperti.
Art. 10f LPAmb
Il Consiglio federale valuta almeno ogni quattro anni lo stato dell’ambiente in Svizzera e fa rapporto alle Camere.
Art. 10g LPAmb
- Ognuno ha il diritto di accedere a informazioni ambientali contenute in documenti ufficiali, nonché a informazioni concernenti l’ambiente nell’ambito delle prescrizioni energetiche, e di ottenere informazioni sul contenuto di tali documenti da parte delle autorità.
- Per quanto riguarda le autorità federali, il diritto di accesso è disciplinato dalla legge del 17 dicembre 2004sulla trasparenza (LTras). L’articolo 23 LTras si applica esclusivamente ai documenti che contengono informazioni secondo il capoverso 1 in relazione a impianti nucleari.
- Il diritto di consultare i documenti si applica anche alle corporazioni di diritto pubblico e ai privati a cui sono stati delegati compiti d’esecuzione, anche se non hanno la competenza di emanare decisioni ai sensi dell’articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 1968sulla procedura amministrativa. In questi casi l’autorità esecutiva competente pronuncia una decisione secondo l’articolo 15 LTras.
- Per quanto riguarda le autorità cantonali, il diritto di consultazione è disciplinato dal diritto cantonale. Se non hanno ancora emanato disposizioni relative all’accesso ai documenti, i Cantoni applicano per analogia le disposizioni della presente legge e della LTras.
Art. 10h LPAmb
- La Confederazione e, nel loro ambito di competenza, i Cantoni provvedono alla salvaguardia delle risorse naturali. Si impegnano in particolare a ridurre il carico ambientale durante l’intero ciclo di vita di prodotti e opere edili, a chiudere i cicli dei materiali e a migliorare l’efficienza delle risorse. A tal fine tengono conto del carico ambientale causato all’estero.
- Il Consiglio federale riferisce periodicamente all’Assemblea federale sul consumo delle risorse naturali e sullo sviluppo dell’efficienza delle risorse. Indica gli ulteriori interventi necessari e propone obiettivi qualitativi e quantitativi in materia di risorse, orientati ai prodotti o alle opere edili e ai rispettivi cicli di vita. Per la misurazione di tali obiettivi si fonda, per quanto possibile, su standard riconosciuti a livello internazionale.
- La Confederazione e i Cantoni verificano periodicamente che le normative da loro emanate non ostacolino le iniziative dell’economia volte a promuovere la salvaguardia delle risorse naturali e il rafforzamento dell’economia circolare.
Art. 11 LPAmb
- Gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono limitati da misure applicate alla fonte (limitazione delle emissioni).
- Indipendentemente dal carico ambientale esistente, le emissioni, nell’ambito della prevenzione, devono essere limitate nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d’esercizio e dalle possibilità economiche.
- Le limitazioni delle emissioni sono inasprite se è certo o probabile che gli effetti, tenuto conto del carico ambientale esistente, divengano dannosi o molesti.
Art. 12 LPAmb
- Le emissioni sono limitate da:
- valori limite;
- prescrizioni di costruzione e attrezzatura;
- prescrizioni di traffico o d’esercizio;
- prescrizioni sull’isolazione termica degli edifici;
- prescrizioni su combustibili e carburanti.
- Le limitazioni sono prescritte da ordinanze o, per i casi che non vi sono contemplati, da decisioni fondate direttamente sulla presente legge.
Art. 13 LPAmb
- Il Consiglio federale fissa, mediante ordinanza, i valori limite delle immissioni per la valutazione degli effetti dannosi o molesti.
- Al riguardo, tiene conto anche degli effetti delle immissioni su categorie di persone particolarmente sensibili, come i bambini, i malati, gli anziani e le donne incinte.
Art. 14 LPAmb
I valori limite delle immissioni per inquinamenti atmosferici sono stabiliti in modo che, secondo la scienza o l’esperienza, le immissioni inferiori a tali valori:
- non mettano in pericolo l’uomo, la fauna e la flora, le loro biocenosi e i loro biotopi;
- non molestino considerevolmente la popolazione;
- non danneggino le opere edili;
- non pregiudichino la fertilità del suolo, la vegetazione e le acque.
Art. 15 LPAmb
I valori limite delle immissioni per il rumore e le vibrazioni sono stabiliti in modo che, secondo la scienza o l’esperienza, le immissioni inferiori a tali valori non molestino considerevolmente la popolazione.
Art. 16 LPAmb
- Gli impianti, che non soddisfano le prescrizioni della presente legge o quelle, ecologiche, di altre leggi federali, devono essere risanati.
- Il Consiglio federale emana prescrizioni su gli impianti, l’estensione dei provvedimenti da adottare, i termini e il procedimento.
- Prima di ordinare considerevoli misure di risanamento, l’autorità chiede al titolare dell’impianto di presentarle proposte in merito.
- In casi urgenti, le autorità ordinano il risanamento a titolo preventivo. Se necessario, possono decidere la chiusura dell’impianto.
Art. 17 LPAmb
- Se, nel singolo caso, il risanamento secondo l’articolo 16 capoverso 2 fosse sproporzionato, le autorità accordano facilitazioni.
- I valori limite delle immissioni per inquinamenti atmosferici, come pure il valore d’allarme per le immissioni foniche, non devono tuttavia essere superati.
Art. 18 LPAmb
- Un impianto bisognoso di risanamento può essere trasformato o ampliato soltanto se viene contemporaneamente risanato.
- Le facilitazioni previste all’articolo 17 possono essere limitate o soppresse.
Art. 19 LPAmb
Il Consiglio federale, per valutare l’urgenza dei risanamenti (art. 16 e 20), può stabilire, per le immissioni foniche, valori d’allarme superiori ai valori limite delle immissioni (art. 15).
Art. 20 LPAmb
- Se le misure alla fonte non permettono di ridurre a un livello inferiore al valore d’allarme le immissioni foniche su edifici situati in vicinanza di strade, aeroporti, impianti ferroviari o altri impianti fissi pubblici o concessionati esistenti, i proprietari degli edifici sono tenuti a munire di finestre insonorizzate i locali destinati al soggiorno prolungato di persone o a proteggerli mediante analoghe misure di natura edile.
- I proprietari degli impianti fissi rumorosi assumono le spese delle necessarie misure di protezione acustica se non forniscono la prova che, al momento della presentazione della domanda di costruzione dell’edificio considerato:
- i valori limite delle immissioni erano già stati superati, o
- i progetti dell’impianto erano già stati pubblicati.
Art. 21 LPAmb
- Chiunque intende costruire un edificio destinato al soggiorno prolungato di persone deve prevedere un’appropriata protezione edile contro il rumore esterno ed interno, come anche contro le vibrazioni.
- Il Consiglio federale stabilisce la protezione minima in via d’ordinanza.
Art. 22 LPAmb
- I permessi di costruzione di edifici destinati al soggiorno prolungato di persone e quelli concernenti la loro modifica sostanziale sono concessi, fatto salvo il capoverso 2, soltanto se i valori limite delle immissioni possono essere rispettati, sempre che esigerne il rispetto non risulti sproporzionato.
- Se i valori limite delle immissioni non possono essere rispettati, il permesso di costruzione può essere concesso soltanto se:
a. in ogni unità abitativa:
1. per aerare e ventilare i locali sensibili al rumore viene installato un impianto di ventilazione controllata, e ‒ si dispone di un impianto di raffrescamento, o
‒ almeno un locale sensibile al rumore dispone di una finestra in corrispondenza della quale i valori limite delle immissioni sono rispettati,
2. almeno la metà dei locali sensibili al rumore dispone di una finestra in corrispondenza della quale i valori limite delle immissioni sono rispettati, o
3. almeno un locale sensibile al rumore dispone di una finestra in corrispondenza della quale i valori limite delle immissioni sono rispettati e uno spazio esterno ad uso privato dove i valori limite delle immissioni sono rispettati; e
b. la protezione edile minima contro il rumore esterno e interno di cui all’articolo 21 è rafforzata in modo adeguato e proporzionato.
- Possono essere concesse deroghe ai requisiti di cui al capoverso 2 lettera a per il rumore prodotto dagli aeromobili o per una percentuale limitata delle unità abitative di grandi complessi residenziali.
- I titolari di impianti restano tenuti a limitare le emissioni anche dopo che è stato loro rilasciato un permesso di costruzione conformemente ai capoversi 2 e 3.
Art. 23 LPAmb
Per la pianificazione di nuove zone edificabili e la protezione contro il rumore prodotto da nuovi impianti fissi, il Consiglio federale stabilisce valori limite di pianificazione inferiori ai valori limite delle immissioni.
Art. 24 LPAmb
- Le zone per la costruzione di abitazioni o di altri edifici destinati al soggiorno prolungato di persone possono essere delimitate soltanto se i valori di pianificazione possono essere rispettati.
- Nelle zone edificabili le modifiche dei piani di utilizzazione destinate ad accrescere lo spazio abitativo possono essere approvate soltanto se i valori limite delle immissioni possono essere rispettati.
- In deroga ai capoversi 1 e 2, le zone edificabili possono essere delimitate o le modifiche dei piani di utilizzazione nelle zone edificabili possono essere approvate se:
- sussiste un interesse preponderante allo sviluppo centripeto degli insediamenti;
- all’interno della zona edificabile o nelle sue vicinanze vi è uno spazio libero confacente alla densità e al tipo di utilizzazione della zona, destinato allo svago e al ristoro della popolazione interessata; e
- sono previste misure, in particolare per le infrastrutture per i trasporti stradali nonché per gli edifici e i loro dintorni, che concorrono ad assicurare una qualità abitativa adeguata sotto il profilo acustico.
Art. 25 LPAmb
- La costruzione di impianti fissi è autorizzata solo se le immissioni foniche da essi prodotte non superano da sole i valori di pianificazione nelle vicinanze; l’autorità che rilascia i permessi può esigere una valutazione preventiva del rumore.
- Se l’impianto è d’interesse pubblico preponderante, in particolare dal profilo della pianificazione del territorio, e se l’osservanza dei valori di pianificazione costituisce un onere sproporzionato per la realizzazione del progetto, possono essere accordate facilitazioni.In tal caso, riservato il capoverso 3, i valori limite delle immissioni non devono però essere superati.
- Se, nella costruzione di nuove strade, aeroporti, impianti ferroviari o altri impianti fissi pubblici o concessionati, i valori limite delle immissioni non possono essere rispettati mediante misure alla fonte, gli edifici esposti al rumore devono essere protetti con finestre insonorizzate o analoghe misure edili a spese del proprietario dell’impianto.
Art. 26 LPAmb
- È vietato mettere in commercio sostanze per impieghi nei quali esse, i loro derivati o i loro rifiuti possono mettere in pericolo l’ambiente o indirettamente l’uomo anche se utilizzati conformemente alle prescrizioni.
- A tale scopo il fabbricante o l’importatore effettua un controllo autonomo.
- Il Consiglio federale emana prescrizioni sulla natura, l’estensione e la verifica del controllo autonomo.
Art. 27 LPAmb
- Chi mette in commercio sostanze deve:
- informare l’acquirente sulle proprietà che influiscono sull’ambiente;
- fornire all’acquirente istruzioni idonee a garantire che, se la sostanza è utilizzata conformemente alle prescrizioni, l’ambiente o indirettamente l’uomo non possano essere messi in pericolo.
- Il Consiglio federale emana prescrizioni relative al tipo, al contenuto e all’entità dell’informazione dell’acquirente.
Art. 28 LPAmb
- Le sostanze possono essere utilizzate soltanto in modo che esse, i loro derivati o i loro rifiuti non possano mettere in pericolo l’ambiente o indirettamente l’uomo.
- Le istruzioni del fabbricante o dell’importatore devono essere osservate.
Art. 29 LPAmb
- Il Consiglio federale può emanare prescrizioni su sostanze che, a cagione delle loro proprietà, del modo d’impiego o della quantità utilizzata, possono costituire un pericolo per l’ambiente o, indirettamente, per l’uomo.
- Tali prescrizioni riguardano segnatamente:
- le sostanze che, conformemente alla loro destinazione, giungono a contatto con l’ambiente, quali i diserbanti e gli antiparassitari, compresi i prodotti per la conservazione delle scorte e la protezione del legno, come anche i concimi, i regolatori di crescita, i sali da spargere e i gas propellenti;
- le sostanze che o i cui derivati possono accumularsi nell’ambiente, quali i composti organici clorurati e i metalli pesanti.
Art. 29a LPAmb
- Gli organismi possono essere utilizzati soltanto in modo che essi, i loro metaboliti e i loro rifiuti:
- non possano mettere in pericolo l’uomo o l’ambiente;
- non pregiudichino la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile.
- All’utilizzazione di organismi geneticamente modificati si applica la legge del 21 marzo 2003sull’ingegneria genetica.
- Sono fatte salve le prescrizioni contenute in altre leggi federali destinate a proteggere la salute dell’uomo da pericoli diretti dovuti a organismi.
Art. 29b LPAmb
- Chiunque utilizza organismi patogeni che non ha il diritto né di immettere nell’ambiente a titolo sperimentale (art. 29c ), né di mettere in commercio in vista di un impiego nell’ambiente (art. 29d ) deve adottare tutte le misure di confinamento necessarie, tenuto conto in particolare della pericolosità degli organismi per l’uomo e per l’ambiente.
- Il Consiglio federale subordina a notifica o autorizzazione l’utilizzazione di organismi patogeni.
- Per determinati organismi patogeni e attività può prevedere deroghe all’obbligo di notifica o autorizzazione oppure agevolazioni se, in base allo stato delle conoscenze scientifiche o all’esperienza, è esclusa una violazione dei principi di cui all’articolo 29a .
Art. 29c LPAmb
- Chiunque intende immettere nell’ambiente a titolo sperimentale organismi patogeni che non ha il diritto di mettere in commercio in vista di un impiego nell’ambiente (art. 29d ) deve esserne autorizzato dalla Confederazione.
- Il Consiglio federale stabilisce le esigenze e la procedura. In particolare disciplina:
- la consultazione di esperti;
- la garanzia di finanziamento dei provvedimenti intesi ad accertare, prevenire o eliminare eventuali effetti nocivi o molesti;
- l’informazione del pubblico.
- Per determinati organismi patogeni può prevedere deroghe all’obbligo d’autorizzazione o agevolazioni se, in base allo stato delle conoscenze scientifiche o all’esperienza, è esclusa una violazione dei principi di cui all’articolo 29a .
Art. 29d LPAmb
- È vietato mettere in commercio organismi la cui utilizzazione, pur essendo conforme alle disposizioni, viola i principi di cui all’articolo 29a .
- A tale scopo il fabbricante o l’importatore effettua un controllo autonomo. Il Consiglio federale emana prescrizioni sulla natura, l’estensione e la verifica del controllo autonomo.
- Gli organismi patogeni possono essere messi in commercio in vista di un impiego nell’ambiente soltanto previa autorizzazione della Confederazione.
- Il Consiglio federale stabilisce le esigenze e la procedura nonché l’informazione del pubblico. Per determinati organismi patogeni può prevedere deroghe all’obbligo d’autorizzazione o agevolazioni se, in base allo stato delle conoscenze scientifiche o all’esperienza, è esclusa una violazione dei principi di cui all’articolo 29a .
Art. 29dbis LPAmb
- Le domande di autorizzazione conformemente agli articoli 29c capoverso 1, 29d capoverso 3 e 29f capoverso 2 lettera b sono pubblicate nel Foglio federale dall’autorità che rilascia l’autorizzazione e depositate pubblicamente per 30 giorni.
- Chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della legge federale del 20 dicembre 1968sulla procedura amministrativa può, durante il termine di deposito, fare opposizione presso l’autorità competente in materia di autorizzazione. Se non fa opposizione, è escluso dal seguito della procedura.
Art. 29e LPAmb
- Chiunque mette in commercio organismi deve:
- informare l’acquirente sulle loro proprietà importanti per l’applicazione dei principi di cui all’articolo 29a ;
- fornire all’acquirente istruzioni idonee a garantire che i principi di cui all’articolo 29a non sono violati se gli organismi sono utilizzati conformemente alla loro destinazione.
- Le istruzioni del fabbricante e dell’importatore devono essere osservate.
Art. 29f LPAmb
- Il Consiglio federale emana ulteriori prescrizioni sull’utilizzazione di organismi, dei loro metaboliti e dei loro rifiuti se, a causa delle loro proprietà, del loro modo d’impiego o della quantità usata, possono essere violati i principi di cui all’articolo 29a .
- In particolare, il Consiglio federale può:
- disciplinare il trasporto, l’importazione, l’esportazione e il transito;
- subordinare ad autorizzazione, limitare o vietare l’utilizzazione di determinati organismi;
- prescrivere provvedimenti intesi a combattere determinati organismi o a prevenirne l’apparizione;
- prescrivere provvedimenti volti a evitare pregiudizi alla diversità biologica e alla sua utilizzazione sostenibile;
- prescrivere indagini a lungo termine per l’utilizzazione di determinati organismi;
- prevedere consultazioni pubbliche in relazione alle procedure d’autorizzazione.
Art. 29g LPAmb
La Commissione federale di esperti per la sicurezza biologica e la Commissione federale d’etica per la biotecnologia nel settore non umano (art. 22 e 23 della L del 21 mar. 2003sull’ingegneria genetica) prestano consulenza al Consiglio federale per l’elaborazione delle prescrizioni e per l’esecuzione delle disposizioni sugli organismi.
Art. 30 LPAmb
- La produzione di rifiuti deve essere prevenuta nella misura del possibile.
- Nella misura del possibile, i rifiuti devono essere riciclati.
- I rifiuti devono essere smaltiti in modo rispettoso dell’ambiente e, per quanto possibile e ragionevole, entro il territorio nazionale.
Art. 30a LPAmb
Il Consiglio federale può:
- vietare la messa in commercio di prodotti destinati ad essere impiegati una sola volta e per breve tempo, se i vantaggi del loro impiego non giustificano il carico che ne deriva per l’ambiente;
- vietare l’impiego di sostanze o di organismi che rendono lo smaltimento notevolmente più difficile o che, all’atto dello smaltimento, possono mettere in pericolo l’ambiente;
- obbligare i fabbricanti a prevenire la formazione di rifiuti di produzione per i quali non si conoscono metodi di smaltimento rispettosi dell’ambiente.
Art. 30b LPAmb
- Il Consiglio federale può prescrivere che determinati rifiuti che si prestano ad essere riciclati o devono essere trattati in modo speciale debbano essere consegnati separatamente per lo smaltimento.
- Il Consiglio federale può prescrivere a chi mette in commercio prodotti che come rifiuti si prestano ad essere riciclati o devono essere trattati in modo speciale di:
- riprendere tali prodotti dopo l’uso;
- prelevare un deposito minimo e rimborsarlo al momento della ripresa.
- Il Consiglio federale può provvedere a istituire una cassa di compensazione dei depositi e prescrivere, in particolare, che:
- chi mette in commercio prodotti gravati da un deposito versi alla cassa le somme eccedenti derivanti dalla riscossione del deposito;
- dette eccedenze servano a coprire le perdite derivanti dal rimborso del deposito e a promuovere la riconsegna dei prodotti gravati da deposito.
Art. 30c LPAmb
- I rifiuti destinati ad essere depositati definitivamente devono essere trattati in modo da ridurre il più possibile il loro tenore di carbonio organico e la loro solubilità nell’acqua.
- I rifiuti non possono essere inceneriti fuori degli impianti; fa eccezione l’incenerimento di rifiuti naturali provenienti dai boschi, dai campi e dai giardini, se non ne risultano immissioni eccessive.
- Il Consiglio federale può emanare ulteriori prescrizioni sul trattamento di determinati rifiuti.
Art. 30d LPAmb
- I rifiuti devono essere riutilizzati o sottoposti a valorizzazione materiale, se tecnicamente possibile ed economicamente sostenibile e se in tal modo il carico ambientale è minore rispetto a un’altra modalità di smaltimento o alla fabbricazione di nuovi prodotti.
- Devono in particolare essere sottoposti a valorizzazione materiale conformemente ai principi di cui al capoverso 1:
- i metalli riciclabili contenuti nei residui del trattamento dei rifiuti, delle acque di scarico e dell’aria di scarico;
- le parti riciclabili contenute nel materiale di scavo o di sgombero non inquinato e destinato a essere depositato definitivamente in una discarica;
- il fosforo contenuto nei fanghi di depurazione come pure nelle farine animali e ossee e nei resti alimentari;
- i rifiuti che si prestano al compostaggio o alla fermentazione;
- l’azoto negli impianti di depurazione delle acque di scarico.
- Se la valorizzazione materiale non può essere effettuata conformemente ai principi di cui al capoverso 1, la valorizzazione materiale combinata con quella energetica è prioritaria rispetto alla sola valorizzazione energetica.
- Il Consiglio federale stabilisce, in base al fabbisogno in Svizzera, la quantità di fosforo contenuto nelle acque di scarico comunali o nei fanghi di depurazione provenienti dagli impianti centrali di depurazione delle acque di scarico che va reintrodotta nel ciclo economico.
- L’obbligo della valorizzazione materiale del fosforo contenuto nei fanghi di depurazione è adempiuto se il fornitore di tali fanghi prova all’autorità competente dell’esecuzione che viene reintrodotta nel ciclo economico la quantità di fosforo prescritta dal Consiglio federale rispetto alla quantità di fanghi di depurazione fornita. I costi d’esercizio e di capitale non coperti dal ricavo della vendita dei prodotti, come l’acido fosforico, sono a carico di chi produce i fanghi di depurazione.
- Se è fornita la prova dell’adempimento dell’obbligo di valorizzazione del fosforo contenuto nei fanghi di depurazione ai sensi del capoverso 5, i fanghi di depurazione possono essere utilizzati come combustibile sostitutivo senza che si debba recuperarne il fosforo.
- Il Consiglio federale può limitare l’impiego di materiali e prodotti per determinati scopi, se ciò favorisce lo smercio di analoghi prodotti riciclati e non comporta né costi supplementari né un pregiudizio della qualità importanti.
Art. 30e LPAmb
- I rifiuti possono essere depositati definitivamente soltanto in discarica.
- Chi intende sistemare o gestire una discarica dev’essere in possesso di un’autorizzazione del Cantone; questa gli è accordata soltanto se dimostra che la discarica è necessaria. Nell’autorizzazione sono descritti i rifiuti che è permesso depositare.
Art. 30f LPAmb
- Il Consiglio federale emana prescrizioni sul traffico di rifiuti il cui smaltimento conforme alle esigenze ecologiche richiede misure particolari (rifiuti speciali). Parimenti, ne disciplina l’importazione, l’esportazione e il transito, considerando in particolare gli interessi della collaborazione regionale transfrontaliera e l’impatto ambientale dello smaltimento in Svizzera e all’estero. Può anche emanare prescrizioni applicabili alle imprese che organizzano dalla Svizzera il traffico di rifiuti speciali o che vi partecipano.
- Esso prescrive in particolare che i rifiuti speciali:
- devono essere contrassegnati per la consegna all’interno della Svizzera, per l’importazione, l’esportazione ed il transito;
- possono essere consegnati all’interno della Svizzera soltanto alle imprese in possesso di un’autorizzazione ai sensi della lettera d;
- possono essere esportati soltanto previa autorizzazione dell’Ufficio federale;
- possono essere ritirati o importati soltanto dalle imprese in possesso di un’autorizzazione del Cantone.
- Dette autorizzazioni sono accordate se è garantito uno smaltimento dei rifiuti conforme alle esigenze ecologiche.
- …
Art. 30g LPAmb
- Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sul traffico di altri rifiuti secondo l’articolo 30f capoversi 1 e 2 se non è garantito uno smaltimento conforme alle esigenze ecologiche.
- …
Art. 30h LPAmb
- Il Consiglio federale emana prescrizioni tecniche e organizzative sugli impianti per lo smaltimento dei rifiuti (impianti per i rifiuti).
- L’autorità può limitare nel tempo l’esercizio di impianti per i rifiuti.
Art. 31 LPAmb
- I Cantoni elaborano un piano di gestione dei rifiuti. In particolare determinano il loro fabbisogno di impianti per i rifiuti, evitano le sovracapacità e stabiliscono l’ubicazione di tali impianti.
- Essi comunicano i loro piani alla Confederazione.
Art. 31a LPAmb
- I Cantoni collaborano fra loro in materia di pianificazione della gestione dei rifiuti e di smaltimento. Evitano le sovracapacità in impianti per i rifiuti.
- Se non riescono a trovare un accordo, i Cantoni propongono soluzioni alla Confederazione. Se la mediazione della Confederazione non porta ad un accordo, il Consiglio federale può ordinare ai Cantoni di:
- definire le zone di provenienza e gli impianti ai quali devono essere consegnati i rifiuti perché vi siano trattati, riciclati o depositati definitivamente (comprensori di raccolta);
- determinare l’ubicazione degli impianti per i rifiuti;
- mettere a disposizione di altri Cantoni impianti idonei per i rifiuti; se necessario disciplina la ripartizione delle spese.
Art. 31b LPAmb
- I rifiuti urbani, quelli provenienti dalla manutenzione pubblica delle strade e dagli impianti pubblici di depurazione delle acque di scarico, nonché i rifiuti il cui detentore non è identificabile o è insolvente, sono smaltiti dai Cantoni. Per i rifiuti che, in virtù di prescrizioni particolari della Confederazione, devono essere riciclati dal detentore o devono essere ripresi da terzi, l’obbligo dello smaltimento è retto dall’articolo 31c .
- I Cantoni definiscono comprensori di raccolta per questi rifiuti e provvedono a un esercizio economico degli impianti per i rifiuti.
- Il detentore deve consegnare i rifiuti nell’ambito delle azioni di raccolta previste dai Cantoni oppure nei posti di raccolta stabiliti dai Cantoni.
Art. 31c LPAmb
- Il detentore deve smaltire gli altri rifiuti. Può incaricare terzi dello smaltimento.
- Se necessario i Cantoni facilitano lo smaltimento di questi rifiuti con provvedimenti adeguati. In particolare possono definire comprensori di raccolta.
- Se lo smaltimento di questi rifiuti richiede in tutta la Svizzera solo pochi comprensori di raccolta, il Consiglio federale può definire questi comprensori.
Art. 32 LPAmb
- Il detentore dei rifiuti sostiene le spese per il loro smaltimento; fanno eccezione i rifiuti per i quali il Consiglio federale regola altrimenti l’onere delle spese.
- Se il detentore non è identificabile o se non è in grado, per insolvenza, di soddisfare all’obbligo di cui al capoverso 1, le spese dello smaltimento sono sostenute dai Cantoni.
Art. 32a LPAmb
- I Cantoni provvedono affinché i costi di smaltimento dei rifiuti urbani, per quanto siffatto smaltimento sia stato loro attribuito, siano finanziati mediante emolumenti o altre tasse conformemente al principio di causalità. L’ammontare delle tasse è fissato tenendo conto in particolare:
- del tipo e della quantità dei rifiuti consegnati;
- dei costi per la costruzione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti per i rifiuti;
- degli ammortamenti necessari a mantenere il valore degli impianti;
- degli interessi;
- degli investimenti pianificati per la manutenzione, il risanamento e la sostituzione degli impianti nonché per il loro adattamento alle esigenze legali o per l’ottimizzazione del loro esercizio.
- Se l’introduzione di tasse a copertura dei costi e conformi al principio di causalità dovesse pregiudicare uno smaltimento ecologico dei rifiuti urbani, detto smaltimento può, se necessario, essere finanziato in altro modo.
- I detentori degli impianti per i rifiuti devono costituire le necessarie riserve finanziarie.
- Le basi per il calcolo delle tasse sono a disposizione del pubblico.
Art. 32abis LPAmb
- Il Consiglio federale può obbligare i fabbricanti, gli importatori e le imprese estere di vendita per corrispondenza in linea che mettono in commercio in Svizzera prodotti che, dopo l’uso, diventano rifiuti ripartiti fra numerosi detentori, ma che devono essere sottoposti a un trattamento speciale o che si prestano ad essere riciclati, a versare una tassa di smaltimento anticipata a un’organizzazione privata a tale scopo incaricata e sottoposta alla vigilanza della Confederazione. Tale tassa è destinata a finanziare lo smaltimento dei rifiuti ad opera di privati o di enti di diritto pubblico.
1bis. È considerato impresa estera di vendita per corrispondenza in linea chi, a titolo professionale o commerciale, offre in vendita prodotti in linea e li consegna o fa consegnare a consumatori in Svizzera senza avervi una sede, un domicilio o una stabile organizzazione.
- Se l’introduzione di tasse a copertura dei costi e conformi al principio di causalità dovesse pregiudicare uno smaltimento ecologico dei rifiuti urbani, detto smaltimento può, se necessario, essere finanziato in altro modo.
- I detentori degli impianti per i rifiuti devono costituire le necessarie riserve finanziarie.
- L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) comunica all’organizzazione privata le informazioni contenute nelle dichiarazioni doganali necessarie per la riscossione della tassa di cui al capoverso 1.
- L’importazione dei prodotti soggetti alla tassa di cui al capoverso 1 è esclusa dalla dichiarazione semplificata delle merci secondo la legislazione doganale.
Art. 32aquater LPAmb
Il Consiglio federale prende misure per garantire che le imprese estere di vendita per corrispondenza in linea adempiano i propri obblighi fiscali, segnatamente introducendo l’obbligo di designare un rappresentante in Svizzera. Tiene conto degli impegni internazionali contratti dalla Svizzera.
Art. 32aquinquies LPAmb
Se in virtù dell’articolo 32a quaterè stabilito l’obbligo di designare un rappresentante in Svizzera, questi risponde solidalmente del versamento della tassa di cui all’articolo 32a biso del contributo di cui all’articolo 32a ter.
Art. 32asexies LPAmb
- Il gestore di piattaforme elettroniche che facilita la messa in commercio di prodotti secondo l’articolo 32a biso secondo l’articolo 32a terattraverso una piattaforma elettronica sulla quale imprese estere di vendita per corrispondenza in linea e consumatori possono concludere un contratto è responsabile di fornire all’organizzazione privata o all’organizzazione settoriale privata le informazioni concernenti l’obbligo di versare le tasse o i contributi.
- Egli è tenuto a informare gli utenti della piattaforma elettronica in merito all’obbligo di versare la tassa di cui all’articolo 32a biso il contributo di cui all’articolo 32a ter.
- È considerato gestore di piattaforme elettroniche chi gestisce una piattaforma elettronica secondo l’articolo 20a della legge del 12 giugno 2009sull’IVA.
Art. 32asepties LPAmb
- L’Ufficio federale può disporre provvedimenti amministrativi nei confronti degli assoggettati alla tassa o al contributo che non adempiono gli obblighi di cui agli articoli 32a bis–32a quinquies.
- Può disporre i provvedimenti amministrativi seguenti:
- la pubblicazione dei nomi o delle ditte degli assoggettati alla tassa o al contributo;
- il divieto di importazione dei loro prodotti;
- la messa al sicuro provvisoria dei prodotti alla frontiera e la loro vendita all’asta;
- la messa al sicuro provvisoria dei prodotti alla frontiera e la loro consegna gratuita a un’organizzazione di utilità pubblica;
- la messa al sicuro provvisoria dei prodotti alla frontiera e la loro distruzione, se i prodotti sono danneggiati, rappresentano un rischio per la sicurezza o l’ambiente o sono stati importati in modo illecito.
- Il ricavato della vendita all’asta di cui al capoverso 2 lettera c è devoluto, dedotte le spese dell’organizzazione privata di cui all’articolo 32a biso dell’organizzazione privata settoriale di cui all’articolo 32a ter, al finanziamento dello smaltimento dei rifiuti.
- L’Ufficio federale può pubblicare i nomi o le ditte dei gestori di piattaforme elettroniche che non adempiono gli obblighi di cui all’articolo 32a sexies.
- Prima di disporre i provvedimenti amministrativi, sente gli assoggettati alla tassa o al contributo nonché i gestori di piattaforme elettroniche.
- L’esecuzione delle misure di cui al capoverso 2 lettere b ed e compete all’UDSC, quella delle misure di cui al capoverso 2 lettere a, c e d all’Ufficio federale. Ai fini dell’esecuzione delle misure secondo il capoverso 2 lettere c e d, l’UDSC consegna all’Ufficio federale i prodotti provvisoriamente messi al sicuro alla frontiera.
Art. 32aocties LPAmb
Nell’attuare gli articoli 32a bis–32a septiesil Consiglio federale tiene conto delle normative dei principali partner commerciali della Svizzera.
Art. 32b LPAmb
- Chi gestisce o intende gestire una discarica deve garantire la copertura dei costi per la chiusura, gli interventi ulteriori e il risanamento, mediante accantonamento, assicurazione o in altro modo.
- Il titolare della discarica che si fa garante deve notificare ogni anno all’autorità l’ammontare della garanzia.
- Il terzo che si porta garante deve notificare all’autorità l’esistenza, la sospensione o la cessazione della garanzia. Il Consiglio federale può prevedere che la garanzia sia sospesa o cessi soltanto 60 giorni dopo il ricevimento della notifica.
- Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sulla garanzia. Può in particolare:
- fissarne l’entità e la durata o lasciare che sia l’autorità a decidere di caso in caso;
- prevedere che la chiusura della discarica comporti il trasferimento al Cantone della proprietà del fondo sul quale la discarica è situata e regolare la questione dell’indennizzo.
Art. 32bbis LPAmb
- Qualora rimuova da un sito inquinato materiale che non dev’essere smaltito in seguito a risanamento secondo l’articolo 32c , il detentore del fondo può pretendere da coloro che hanno causato l’inquinamento e dai precedenti detentori del sito di regola due terzi delle spese supplementari di analisi e smaltimento del materiale se:
- coloro che hanno causato l’inquinamento non hanno prestato alcun indennizzo per il corrispondente carico ambientale o, al momento della vendita del fondo, i precedenti detentori non hanno accordato uno sconto per il carico medesimo;
- lo sgombero del materiale è necessario per procedere all’edificazione o alla modifica di costruzioni; e
- il detentore ha acquistato il fondo tra il 1° luglio 1972 e il 1° luglio 1997.
- Il relativo credito può essere fatto valere presso il giudice civile del luogo di situazione della cosa. Si applica la procedura civile corrispondente.
- Le pretese di cui al capoverso 1 possono essere fatte valere entro il 1° novembre 2021.
Art. 32c LPAmb
- I Cantoni provvedono affinché i siti seguenti vengano risanati se sono all’origine di effetti nocivi o molesti oppure se vi è il pericolo concreto che tali effetti si producano:
- discariche e altri siti inquinati da rifiuti (siti inquinati);
- parchi giochi e aree verdi pubblici il cui suolo è inquinato da sostanze pericolose per l’ambiente e nei quali giocano abitualmente bambini in tenera età.
1bis. I Cantoni possono accordare prestazioni finanziarie per il risanamento di parchi giochi e giardini privati se:
a. il suolo di questi siti è inquinato da sostanze pericolose per l’ambiente e vi giocano abitualmente bambini in tenera età; e
b. questi siti sono all’origine di effetti nocivi o molesti oppure vi è il pericolo concreto che tali effetti si producano.
- I Cantoni allestiscono un catasto dei siti inquinati accessibile al pubblico.
- Essi possono eseguire direttamente l’indagine, la sorveglianza e il risanamento dei siti inquinati o affidarne l’incarico a terzi se:
- è necessario per prevenire un effetto nocivo imminente;
- il responsabile non è in grado di provvedere all’esecuzione dei provvedimenti; o
- il responsabile, diffidato, non agisce entro il termine impartito.
- Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sulla necessità di risanamento dei siti di cui al capoverso 1 come pure sugli obiettivi e l’urgenza dei risanamenti.
Art. 32d LPAmb
- Chi ha reso necessari provvedimenti di indagine, sorveglianza e risanamento di siti inquinati ne assume le spese.
- Se sono coinvolte più persone, queste assumono le spese proporzionalmente alla loro parte di responsabilità. In primo luogo le spese sono a carico di chi, con il suo comportamento, ha reso necessario il provvedimento. Chi è coinvolto soltanto quale detentore del sito non sopporta alcuna spesa se non poteva essere a conoscenza dell’inquinamento nemmeno applicando la diligenza necessaria.
- L’ente pubblico competente assume la parte delle spese dei responsabili che non possono essere individuati o che risultano insolventi.
- L’autorità emana una decisione in merito alla ripartizione delle spese se uno dei responsabili lo richiede o se essa stessa esegue il provvedimento.
- Se l’indagine di un sito iscritto o suscettibile d’iscrizione nel catasto (art. 32c cpv. 2) rivela che il sito non è inquinato, l’ente pubblico competente assume le spese dei provvedimenti d’indagine necessari.
Art. 32dbis LPAmb
- L’autorità può esigere che il responsabile garantisca in forma adeguata la copertura della sua parte presumibile di costi per l’indagine, la sorveglianza e il risanamento se da un sito inquinato sono prevedibili effetti dannosi o molesti.
- L’ammontare della garanzia è fissato tenendo conto in particolare dell’estensione, del tipo e della gravità dell’inquinamento. Esso viene adeguato quando il miglioramento dello stato delle conoscenze lo giustifica.
- L’alienazione o la divisione di un fondo sul quale si trova un sito iscritto nel catasto dei siti inquinati necessita dell’autorizzazione dell’autorità. L’autorizzazione è accordata se:
- non sono prevedibili effetti dannosi o molesti dal sito;
- la copertura dei costi dei provvedimenti previsti è garantita; o
- sussiste un interesse pubblico preponderante all’alienazione o alla divisione.
- L’autorità cantonale può far menzionare nel Registro fondiario che il sito in questione è iscritto nel catasto.
Art. 32e LPAmb
- Il Consiglio federale può prescrivere che:
- il detentore di una discarica versi alla Confederazione una tassa per il deposito definitivo dei rifiuti;
- colui che esporta rifiuti in vista del deposito definitivo versi alla Confederazione una tassa d’esportazione.
1bis. Per le discariche nelle quali sono depositati in modo definitivo esclusivamente rifiuti non inquinati una tassa può essere prescritta soltanto se è necessaria per promuovere il riciclaggio di tali rifiuti.
- Il Consiglio federale stabilisce le aliquote delle tasse tenendo conto in particolare dei costi prevedibili nonché del tipo di discarica. L’aliquota non può superare:
a. per i rifiuti depositati definitivamente in Svizzera:
1. in discariche per rifiuti non inquinati o poco inquinati: 8 fr./t,
2. in altre discariche: 25 fr./t;
b. per i rifiuti depositati definitivamente all’estero:
1. in discariche sotterranee: 30 fr./t,
2. in altre discariche: l’aliquota che si applicherebbe se i rifiuti fossero depositati definitivamente in una discarica in Svizzera.
2bis. Il Consiglio federale può adeguare l’aliquota delle tasse di cui al capoverso 2 all’indice nazionale dei prezzi al consumo.
3 a6. …
Art. 32ebis LPAmb
- La Confederazione utilizza il ricavato delle tasse di cui all’articolo 32e per indennizzare le spese per l’indagine di siti che risultano non essere inquinati (art. 32d cpv. 5), se l’indagine si è conclusa entro il 31 dicembre 2045.
- La Confederazione utilizza il ricavato delle tasse di cui all’articolo 32e per indennizzare le spese per l’indagine di siti inquinati nei quali non sono più stati depositati rifiuti dopo il 31 gennaio 2001, se la valutazione della necessità di sorveglianza e risanamento si è conclusa entro il 31 dicembre 2032 e:
- il responsabile non è identificabile oppure è insolvente; fanno eccezione i siti di cui ai capoversi 6–8; o
- il sito inquinato è stato adibito prevalentemente a deposito di rifiuti urbani.
- La Confederazione utilizza il ricavato delle tasse di cui all’articolo 32e per indennizzare le spese per l’indagine di siti inquinati da un impianto di incenerimento dei rifiuti nei quali non sono più stati depositati rifiuti dopo il 1° settembre 2007, se la valutazione della necessità di sorveglianza e risanamento si è conclusa entro il 31 dicembre 2032.
- La Confederazione utilizza il ricavato delle tasse di cui all’articolo 32e per indennizzare le spese per la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati nei quali non sono più stati depositati rifiuti dopo il 31 gennaio 2001, se i provvedimenti di sorveglianza e le misure edili di risanamento si sono conclusi entro il 31 dicembre 2045 e:
- il responsabile non è identificabile oppure è insolvente; fanno eccezione i siti di cui ai capoversi 6 e 7; o
- il sito inquinato è stato adibito prevalentemente a deposito di rifiuti urbani.
- La Confederazione utilizza il ricavato delle tasse di cui all’articolo 32e per indennizzare le spese per la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati da un impianto di incenerimento dei rifiuti nei quali non sono più stati depositati rifiuti dopo il 1° settembre 2007, se i provvedimenti di sorveglianza e le misure edili di risanamento si sono conclusi entro il 31 dicembre 2045.
- La Confederazione utilizza il ricavato delle tasse di cui all’articolo 32e per indennizzare le spese per l’indagine, la sorveglianza e il risanamento dei siti seguenti degli impianti di tiro che non perseguono essenzialmente fini commerciali e a cui non è applicabile il capoverso 7, se i provvedimenti si sono conclusi entro il 31 dicembre 2045:
- i siti ubicati nelle zone di protezione delle acque sotterranee nei quali non sono più stati depositati rifiuti dopo il 31 dicembre 2012;
- altri siti nei quali non sono più stati depositati rifiuti dopo il 31 dicembre 2020.
- La Confederazione utilizza il ricavato delle tasse di cui all’articolo 32e per indennizzare le spese per l’indagine, la sorveglianza e il risanamento di siti degli impianti di tiro storico e di tiro in campagna e le spese per provvedimenti di protezione adeguati come l’installazione di parapalle se:
- i provvedimenti si sono conclusi entro il 31 dicembre 2045; e
- sono stati depositati soltanto i rifiuti di una manifestazione di tiro storico o di tiro in campagna che si svolge al massimo una volta all’anno e che si tiene regolarmente nello stesso sito da prima del 31 dicembre 2020.
- La Confederazione utilizza il ricavato delle tasse di cui all’articolo 32e per indennizzare le spese per le indagini e i risanamenti conclusi entro il 31 dicembre 2060 di parchi giochi e aree verdi pubblici risanati secondo l’articolo 32c capoverso 1 lettera b, sempreché il diritto alle indennità non sussista secondo i capoversi 1–7.
- La Confederazione utilizza il ricavato delle tasse di cui all’articolo 32e per indennizzare le spese per i risanamenti conclusi entro il 31 dicembre 2060 di parchi giochi e giardini privati risanati secondo l’articolo 32c capoverso 1bis, sempreché il diritto alle indennità non sussista secondo i capoversi 1–7.
- La Confederazione utilizza il ricavato delle tasse di cui all’articolo 32e per indennizzare le spese per l’indagine di siti inquinati da schiume antincendio contenenti sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) nei quali tali schiume non sono più state utilizzate due anni dopo l’entrata in vigore della modifica del 27 settembre 2024 se:
- la valutazione della necessità di sorveglianza e di risanamento si è conclusa entro il 31 dicembre 2035; e
- i corpi di pompieri che hanno provocato l’inquinamento dipendono da enti pubblici o sono chiamati a intervenire in appoggio o in vece dei corpi di pompieri pubblici.
- La Confederazione utilizza il ricavato delle tasse di cui all’articolo 32e per indennizzare le spese per la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati da schiume antincendio contenenti PFAS nei quali tali schiume non sono più state utilizzate due anni dopo l’entrata in vigore della modifica del 27 settembre 2024 se:
- i provvedimenti di sorveglianza e le misure edili di risanamento si sono conclusi entro il 31 dicembre 2045; e
- i corpi di pompieri che hanno provocato l’inquinamento dipendono da enti pubblici o sono chiamati a intervenire in appoggio o in vece dei corpi di pompieri pubblici.
- La Confederazione utilizza il ricavato delle tasse per versare alle autorità cantonali competenti indennità forfettarie per l’onere lavorativo derivante da:
- la valutazione della necessità di sorveglianza e di risanamento dei siti inquinati per i quali è necessaria un’indagine secondo i capoversi 2 e 4, se la valutazione si è conclusa entro il 31 dicembre 2032;
- la valutazione dei provvedimenti di risanamento dei siti inquinati per i quali è necessario un risanamento secondo i capoversi 6 e 7, se le misure edili di risanamento si sono concluse entro il 31 dicembre 2045; e
- la valutazione dei provvedimenti di risanamento per tutti gli altri siti inquinati per i quali è necessario un risanamento, ad eccezione di quelli di cui ai capoversi 8 e 9, se le misure edili di risanamento si sono concluse entro il 31 dicembre 2045.
Art. 32eter LPAmb
- Le indennità di cui all’articolo 32e bissono versate soltanto se i provvedimenti adottati sono conformi alle esigenze ecologiche e corrispondono a criteri di economicità e allo stato della tecnica. Sono corrisposte ai Cantoni in funzione della spesa e ammontano:
- per le indennità di cui all’articolo 32e biscapoverso 1, al 40 per cento dei costi computabili;
- per le indennità di cui all’articolo 32e biscapoversi 2 e 4 lettera b:
1. al 40 per cento dei costi computabili, per i siti nei quali non sono più stati depositati rifiuti dopo il 31 gennaio 1996,
2. al 30 per cento dei costi computabili, per i siti nei quali sono stati depositati rifiuti anche dopo il 31 gennaio 1996, ma non oltre il 31 gennaio 2001;
c. per le indennità di cui all’articolo 32e biscapoversi 3 e 5, al 40 per cento dei costi computabili;
d. per le indennità di cui all’articolo 32e biscapoverso 4 lettera a:
1. al 60 per cento dei costi computabili, per i siti nei quali non sono più stati depositati rifiuti dopo il 31 gennaio 1996,
2. al 30 per cento dei costi computabili, per i siti nei quali sono stati depositati rifiuti anche dopo il 31 gennaio 1996, ma non oltre il 31 gennaio 2001;
e. per le indennità di cui all’articolo 32e biscapoversi 6 e 7, al 40 per cento dei costi computabili;
f. per le indennità di cui all’articolo 32e biscapoverso 8, al 60 per cento dei costi computabili;
g. per le indennità di cui all’articolo 32e biscapoverso 9, al 40 per cento dei costi computabili;
h. per le indennità di cui all’articolo 32e biscapoverso 10, al 40 per cento dei costi computabili;
i. per le indennità di cui all’articolo 32e biscapoverso 11, al 40 per cento dei costi computabili;
j. per le indennità di cui all’articolo 32e biscapoverso 12 lettera a, forfettariamente a 3000 franchi per sito;
k. per le indennità di cui all’articolo 32e biscapoverso 12 lettera b, forfettariamente a 5000 franchi per sito;
l. per le indennità di cui all’articolo 32e biscapoverso 12 lettera c, forfettariamente a 10 000 franchi per sito.
- Il Consiglio federale emana prescrizioni sulla procedura di riscossione della tassa, sulle indennità nonché sui costi computabili.
- Il diritto cantonale può prevedere tasse cantonali per finanziare l’indagine, la sorveglianza e il risanamento dei siti inquinati.
Art. 33 LPAmb
- Le misure intese a conservare a lungo termine la fertilità del suolo proteggendolo da deterioramenti di natura chimica o biologica figurano nelle prescrizioni esecutive della legge federale del 24 gennaio 1991sulla protezione delle acque, nonché nelle prescrizioni esecutive sulla protezione contro le catastrofi, sulla lotta contro l’inquinamento atmosferico, sull’utilizzazione di sostanze e organismi, sui rifiuti e sulle tasse d’incentivazione.
- Un suolo può essere deteriorato nella sua struttura fisica soltanto nella misura in cui il pregiudizio che ne deriva alla sua fertilità non è durevole; questa disposizione non vale per l’uso edilizio del suolo. Il Consiglio federale può emanare prescrizioni o raccomandazioni sulle misure contro i deterioramenti di natura fisica, quali l’erosione o il costipamento.
Art. 34 LPAmb
- Se la fertilità del suolo in determinate regioni non è più garantita a lungo termine, i Cantoni, d’intesa con la Confederazione, inaspriscono nella necessaria misura le prescrizioni sulle esigenze relative alla dispersione delle acque di scarico, sulle limitazioni delle emissioni di impianti, sull’impiego di sostanze e organismi o sul deterioramento fisico del suolo.
- Se il deterioramento del suolo mette in pericolo l’uomo, la fauna o la flora, i Cantoni limitano, nella necessaria misura, l’utilizzazione del suolo.
- Per i suoli destinati ad essere utilizzati a scopo orticolo, agricolo o forestale nei quali non è possibile una coltivazione conforme agli usi locali senza mettere in pericolo l’uomo, la fauna o la flora, i Cantoni ordinano provvedimenti atti a ridurre il deterioramento del suolo almeno in misura tale da permettere una coltivazione non pericolosa.
Art. 35 LPAmb
- Per valutare il deterioramento del suolo, il Consiglio federale può fissare valori indicativi e valori di risanamento.
- I valori indicativi definiscono il grado di deterioramento oltre il quale, in base alle attuali conoscenze scientifiche o all’esperienza, la fertilità del suolo non è più garantita a lungo termine.
- I valori di risanamento definiscono il grado di deterioramento oltre il quale, in base alle attuali conoscenze scientifiche o all’esperienza, determinate utilizzazioni non sono più possibili senza mettere in pericolo l’uomo, la fauna o la flora.
Art. 35a LPAmb
- Chi importa composti organici volatili, li mette in commercio in quanto fabbricante o li impiega egli stesso deve versare alla Confederazione una tassa di incentivazione.
- Sottostà alla tassa anche l’importazione di tali composti in colori e vernici. Il Consiglio federale può estendere la tassa all’importazione di composti organici volatili in altre miscele o in altri oggetti, se la quantità di tali composti costituisce un carico rilevante per l’ambiente, oppure la parte del costo di tali composti è ragguardevole.
- Sono esenti dalla tassa i composti organici volatili:
- impiegati come carburante o combustibile;
- in transito o esportati;
- impiegati o trattati in modo tale da non poter pervenire nell’ambiente.
- Il Consiglio federale può esentare dalla tassa, in proporzione agli investimenti supplementari fatti, i composti organici volatili che sono impiegati o trattati in modo tale che le loro emissioni siano nettamente inferiori ai limiti imposti dalla legge.
- Il Consiglio federale può esentare dalla tassa i composti organici volatili non pericolosi per l’ambiente.
- L’importo della tassa è, al massimo, di cinque franchi per chilogrammo di composti organici volatili, più il rincaro a decorrere dall’entrata in vigore della presente disposizione.
- Il Consiglio federale fissa l’importo della tassa in base agli obiettivi di protezione dell’aria; in particolare tiene conto:
- del carico che i composti organici volatili costituiscono per l’ambiente;
- della loro pericolosità per l’ambiente;
- dei costi delle misure volte a limitarne gli effetti;
- del loro prezzo e del prezzo delle sostanze di sostituzione meno inquinanti.
- Il Consiglio federale introduce la tassa in modo graduale e fissa le date e la percentuale di ciascuna tappa.
- Il provento della tassa, compresi gli interessi e dopo deduzione delle spese d’esecuzione, viene ripartito equamente tra la popolazione. Il Consiglio federale disciplina le modalità della ripartizione. Può incaricare della ripartizione i Cantoni, enti di diritto pubblico o privati.
Art. 35c LPAmb
- Sono soggetti alla tassa sui composti organici volatili coloro che, al momento dell’importazione, sono tenuti a pagare il dazio in virtù della legge del 18 marzo 2005sulle dogane nonché i fabbricanti e i produttori in territorio svizzero.
- Se il diritto all’esenzione dalla tassa può essere provato soltanto dopo la riscossione della medesima, la tassa viene rimborsata. Il Consiglio federale può definire le modalità relative a tale prova e negare il rimborso della tassa se quest’ultimo comporta un dispendio sproporzionato.
- Il Consiglio federale definisce le procedure per la riscossione e il rimborso della tassa sui composti organici volatili. Se si tratta di importazione o di esportazione, valgono le relative disposizioni procedurali della legislazione doganale.
3bis. …
- Chi produce all’interno del Paese sostanze o organismi soggetti alla tassa deve dichiararli.
Art. 35d LPAmb
- I combustibili e carburanti rinnovabili possono essere messi in commercio soltanto se soddisfano determinate esigenze ecologiche.
- I combustibili e carburanti rinnovabili prodotti a partire da derrate alimentari o alimenti per animali oppure che entrano in concorrenza diretta con la produzione di derrate alimentari non possono essere messi in commercio. Fanno eccezione i combustibili e i carburanti rinnovabili in equilibrio di massa che soddisfano le esigenze ecologiche.
- Il Consiglio federale stabilisce le esigenze ecologiche. Al riguardo, tiene conto di normative e standard internazionali paragonabili.
- Il Consiglio federale può prevedere esigenze ecologiche per l’immissione in commercio di altri combustibili e carburanti che generano emissioni di gas serra notevolmente inferiori rispetto a combustibili e carburanti fossili convenzionali.
- Il Consiglio federale può prevedere che le esigenze di cui al presente articolo non si applichino a:
- l’etanolo destinato alla combustione;
- i combustibili e carburanti rinnovabili messi in commercio solo in piccole quantità.
- Il Consiglio federale può prevedere deroghe supplementari, purché risultino necessarie alla luce delle condizioni di mercato.
Art. 35e LPAmb
- È vietato mettere in commercio per la prima volta legno e prodotti da esso derivati che non soddisfano le prescrizioni del Paese di origine sul disboscamento e il commercio di legname.
- Il Consiglio federale stabilisce i requisiti per la messa in commercio di legno e prodotti da esso derivati in conformità delle disposizioni dell’Unione europea.
- Il Consiglio federale può, in conformità degli standard internazionali, stabilire requisiti per la messa in commercio di altre materie prime e prodotti o vietarne la messa in commercio se la loro coltura, estrazione o produzione grava notevolmente sull’ambiente o compromette notevolmente l’utilizzazione sostenibile delle risorse naturali.
Art. 35f LPAmb
- Chi mette in commercio per la prima volta legno o prodotti da esso derivati o altre materie prime e prodotti designati dal Consiglio federale secondo l’articolo 35e capoverso 3 deve esercitare la dovuta diligenza al fine di garantire che la merce soddisfi i requisiti di cui all’articolo 35e .
- Il Consiglio federale disciplina:
- il tipo, il contenuto e l’entità dell’obbligo di diligenza;
- il controllo del rispetto dell’obbligo di diligenza;
- il riconoscimento delle organizzazioni che supportano e verificano il rispetto dell’obbligo di diligenza, nonché il controllo della loro attività.
- Il Consiglio federale può sottoporre a un obbligo di notifica chi mette in commercio per la prima volta legno o prodotti da esso derivati.
- Il Consiglio federale può prevedere che in caso di violazione dei capoversi 1 e 2 e dell’articolo 35e il legno e i prodotti da esso derivati nonché altre materie prime e prodotti che ha designato secondo l’articolo 35e capoverso 3 siano rispediti, sequestrati o confiscati. Può inoltre prevedere che in casi particolarmente gravi sia disposto il divieto di commercializzare il legno e i prodotti da esso derivati.
Art. 35g LPAmb
- I commercianti devono documentare da quali fornitori hanno acquistato legno o prodotti da esso derivati e a quali acquirenti li hanno rivenduti; il Consiglio federale può introdurre l’obbligo di documentazione per altre materie prime e prodotti che ha designato secondo l’articolo 35e capoverso 3.
- Chi fornisce legno o prodotti da esso derivati ai consumatori deve dichiarare il tipo e la provenienza del legno. Il Consiglio federale definisce il legno e i prodotti da esso derivati che sottostanno all’obbligo di dichiarazione.
Art. 35h LPAmb
- Le autorità o terzi incaricati dell’esecuzione della presente legge oppure del controllo o della vigilanza sulla sua esecuzione possono trattare dati personali, compresi dati degni di particolare protezione concernenti sanzioni amministrative e penali, qualora ciò sia necessario per l’esecuzione delle disposizioni della presente sezione.
- Le autorità svizzere possono comunicare ad autorità estere e istituzioni internazionali dati personali, compresi dati degni di particolare protezione concernenti sanzioni amministrative e penali, ai fini dell’esecuzione delle disposizioni dell’Unione europea sulla commercializzazione di legno e prodotti da esso derivati.
Art. 35i LPAmb
- In funzione del loro carico ambientale, il Consiglio federale può subordinare la messa in commercio di prodotti e imballaggi al rispetto di requisiti riguardanti in particolare:
- il riciclaggio, la durata di vita, la disponibilità di pezzi di ricambio e la riparabilità dei prodotti;
- la prevenzione degli effetti dannosi e il miglioramento dell’efficienza delle risorse durante l’intero ciclo di vita;
- l’uniformità, la comparabilità, la visibilità e la comprensibilità dei contrassegni e dell’informazione;
- l’introduzione di un indice di riparabilità.
- Nell’attuare il capoverso 1 il Consiglio federale tiene conto delle normative dei principali partner commerciali della Svizzera.
Art. 35j LPAmb
- Nell’ambito di un approccio globale alla sostenibilità orientato alle opere edili e ai rispettivi cicli di vita, e in funzione del loro carico ambientale come pure nel rispetto degli impegni internazionali della Svizzera, il Consiglio federale può subordinare le opere edili al rispetto di requisiti riguardanti:
- l’utilizzazione di materiali da costruzione e componenti rispettosi dell’ambiente;
- l’utilizzazione di materiali da costruzione provenienti dalla valorizzazione materiale di rifiuti edili;
- la possibilità di smantellare le opere edili; e
- il riutilizzo di componenti nelle opere edili.
- La Confederazione assume un ruolo esemplare per quanto riguarda la pianificazione, la costruzione, l’esercizio, il rinnovo e lo smantellamento delle proprie opere edili. Considera i requisiti più severi in materia di costruzioni a basso consumo di risorse nonché soluzioni innovative.
Art. 36 LPAmb
Riservato l’articolo 41, l’esecuzione della presente legge incombe ai Cantoni.
Art. 37 LPAmb
Le prescrizioni esecutive cantonali concernenti la protezione dalle catastrofi (art. 10), l’esame dell’impatto sull’ambiente (art. 10a –10d ), il risanamento (art. 16–18), la protezione acustica negli immobili (art. 20 e 21) e i rifiuti (art. 30–32, 32a bis–32e ), per essere valide, devono essere approvate dalla Confederazione.
Art. 38 LPAmb
- La Confederazione vigila sull’esecuzione della presente legge.
- Essa coordina le misure esecutive cantonali e quelle dei suoi propri istituti ed aziende.
- Il Consiglio federale determina i metodi d’esame, di misurazione e di calcolo.
Art. 39 LPAmb
- Il Consiglio federale emana le prescrizioni esecutive.
1bis. Può dichiarare applicabili prescrizioni e norme tecniche armonizzate a livello internazionale e:
- autorizzare l’ufficio federale competente a dichiarare applicabili modificazioni minori di queste prescrizioni e norme;
- prevedere che le prescrizioni e norme dichiarate applicabili siano oggetto di una pubblicazione speciale e rinunciare alla loro traduzione nelle lingue ufficiali;
- Esso può stipulare accordi internazionali su:
a. le prescrizioni tecniche;
abis. sostanze pericolose per l’ambiente (art. 26–29);
b. la prevenzione e lo smaltimento di rifiuti;
c. la collaborazione nelle zone confinarie mediante l’istituzione di commissioni bilaterali consultive;
d. la raccolta di dati e le indagini;
e. la ricerca e la formazione.
- …
Art. 40 LPAmb
- Il Consiglio federale può subordinare l’immissione in commercio di impianti fabbricati in serie a una valutazione della conformità, all’apposizione di un contrassegno, a una registrazione o a un’omologazione nella misura del carico ambientale che essi provocano.
- Può riconoscere esami, valutazioni della conformità, contrassegni, registrazioni e omologazioni esteri.
Art. 41 LPAmb
- La Confederazione esegue gli articoli 12 capoverso 1 lettera e (prescrizioni su combustibili e carburanti), 26 (controllo autonomo), 27 (informazione dell’acquirente), 29 (prescrizioni sulle sostanze), 29a –29h (utilizzazione di organismi), 30b capoverso 3 (cassa di compensazione dei depositi), 30f e 30g (importazione ed esportazione di rifiuti), 31a capoverso 2 e 31c capoverso 3 (misure della Confederazione per lo smaltimento dei rifiuti), 32a bis–32a septies(tassa di smaltimento anticipata e contributo di riciclaggio anticipato), 32e capoversi 1–4 (tasse per il finanziamento dei provvedimenti), 35a –35c (tasse d’incentivazione), 35d (esigenze per combustibili e carburanti), 35e –35h (legno e prodotti da esso derivati nonché altre materie prime e prodotti), 35i (progettazione di prodotti e imballaggi a basso consumo di risorse), 39 (prescrizioni esecutive e accordi internazionali), 40 (immissione in commercio di impianti fabbricati in serie) e 46 capoverso 3 (dati concernenti le sostanze e gli organismi); può far capo ai Cantoni per determinati compiti.
- L’autorità federale che esegue un’altra legge federale o un trattato internazionale è competente, nell’adempimento del suo compito, anche per l’esecuzione della presente legge. Prima di decidere consulta i Cantoni interessati. L’Ufficio federale e gli altri servizi federali interessati partecipano all’esecuzione conformemente agli articoli 62a e 62b della legge del 21 marzo 1997sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.
- Se per determinati compiti la procedura di cui al capoverso 2 è inadeguata, il Consiglio federale ne disciplina l’esecuzione da parte dei servizi federali interessati.
- Le autorità esecutive federali tengono conto delle misure di protezione dell’ambiente previste dai Cantoni.
Art. 41a LPAmb
- La Confederazione e, nel loro ambito di competenza, i Cantoni collaborano con le organizzazioni economiche per l’esecuzione della presente legge.
- Possono promuovere la conclusione di accordi settoriali fissando obiettivi e scadenze.
- Prima di emanare prescrizioni d’esecuzione, esaminano le misure prese volontariamente dall’economia. Per quanto possibile e necessario, riprendono, parzialmente o totalmente, accordi settoriali nel diritto d’esecuzione.
- Nell’emanare le prescrizioni d’esecuzione tengono conto delle misure prese volontariamente dalle imprese, purché l’effetto di tali misure sulla protezione dell’ambiente sia almeno equivalente al diritto d’esecuzione.
Art. 42 LPAmb
- Per l’esame dei problemi della protezione dell’ambiente, i Cantoni istituiscono un servizio specialistico o designano a tal fine uffici idonei esistenti.
- L’Ufficio federale è il pertinente servizio della Confederazione.
Art. 43 LPAmb
Le autorità esecutive possono delegare compiti d’esecuzione, in particolare di controllo e di sorveglianza, a corporazioni di diritto pubblico o a privati.
Art. 43a LPAmb
- Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sull’introduzione:
- di un sistema volontario di insegne per la protezione dell’ambiente (emblema ecologico);
- di un sistema volontario di valutazione e miglioramento della protezione ambientale delle imprese (gestione ambientale e monitoraggio ambientale).
- A tal fine considera il diritto internazionale e le norme tecniche riconosciute a livello internazionale.
Art. 44 LPAmb
- La Confederazione e i Cantoni procedono a rilevazioni sul carico ambientale ed esaminano l’esito delle misure prese in virtù della presente legge.
- Il Consiglio federale coordina le rilevazioni e le raccolte di dati, federali e cantonali.
- Determina quali dati, rilevati sulle sostanze e sugli organismi in base alla legislazione sull’ingegneria genetica, sulle derrate alimentari, sui medicamenti e i dispositivi medici, sui prodotti chimici, sull’agricoltura, sulle epidemie e sulle epizoozie, devono essere messi a disposizione dell’Ufficio federale.
Art. 44a LPAmb
- Se sono costatati o prevedibili effetti nocivi o molesti dovuti a inquinamento atmosferico da parte di diverse fonti, l’autorità competente allestisce un piano di provvedimenti che contribuiscano a diminuire o ad eliminare tali effetti entro un periodo prestabilito (piano dei provvedimenti).
- I piani di provvedimenti sono vincolanti per le autorità alle quali i Cantoni affidano compiti d’esecuzione. Essi operano una distinzione tra i provvedimenti che possono essere ordinati immediatamente e quelli per cui mancano ancora le basi legali.
- Se un piano prevede provvedimenti che sono di competenza della Confederazione, i Cantoni presentano le relative proposte al Consiglio federale.
Art. 45 LPAmb
Il Consiglio federale può prescrivere il controllo regolare di impianti come i bruciatori ad olio, gli impianti per lo smaltimento dei rifiuti o le macchine di cantiere.
Art. 46 LPAmb
- Ognuno è tenuto a fornire alle autorità le informazioni necessarie all’esecuzione della presente legge e, se necessario, a svolgere o a tollerare indagini.
- Il Consiglio federale o i Cantoni possono ordinare che siano allestiti repertori con dati sull’inquinamento atmosferico, sui rumori e sulle vibrazioni, sui rifiuti e sul loro smaltimento nonché sul genere, sulla quantità e sulle proprietà di sostanze e organismi, che tali repertori siano conservati e che siano trasmessi alle autorità che ne fanno richiesta.
- Il Consiglio federale può ordinare che siano forniti dati sulle sostanze o sugli organismi che possono minacciare l’ambiente o che vengono messi in commercio per la prima volta.
Art. 47 LPAmb
1 e2. …
3. Tutte le persone incaricate dell’esecuzione della presente legge, gli esperti e i membri di commissioni e di comitati tecnici sono tenuti al segreto d’ufficio.
4. Le informazioni riservate ottenute nell’ambito dell’esecuzione della presente legge possono essere trasmesse ad autorità estere e ad organizzazioni internazionali soltanto se un accordo internazionale, decisioni di organizzazioni internazionali o una legge federale lo prevedono.Il Consiglio federale regola le competenze e la procedura.
Art. 48 LPAmb
- Per le autorizzazioni, i controlli e le prestazioni speciali secondo la presente legge, è riscossa una tassa.
- Per la Confederazione, l’ammontare è fissato dal Consiglio federale e, per i Cantoni, dall’autorità competente giusta il diritto cantonale.
Art. 48a LPAmb
Il Consiglio federale può emanare disposizioni che derogano alla presente legge per permettere la realizzazione di progetti pilota innovativi, purché queste disposizioni siano limitate nel tempo, nello spazio e nella portata materiale e servano ad acquisire l’esperienza necessaria all’ulteriore sviluppo della presente legge e della sua esecuzione.
Art. 49 LPAmb
- La Confederazione può promuovere la formazione e la formazione continua degli specialisti che esercitano attività legate alla protezione dell’ambiente.
1bis. Per garantire un’offerta di corsi qualitativamente elevata, essa può accordare contributi a organizzazioni private che offrono corsi di formazione e formazione continua sull’utilizzo dei prodotti fitosanitari che rientrano nel novero delle sostanze di cui all’articolo 29. L’ammontare dei contributi è definito in funzione dell’interesse della Confederazione all’adempimento dei compiti nonché delle possibilità di finanziamento dell’organizzazione beneficiaria e ammonta al massimo al 50 per cento delle spese computabili. Gli aiuti finanziari possono essere versati forfettariamente, sulla base dei costi stimati di una prestazione fornita in modo efficiente.
- Essa può commissionare o sostenere lavori di ricerca e valutazioni dell’impatto tecnologico.
- Essa può promuovere lo sviluppo, la certificazione, la verifica e l’introduzione sul mercato di impianti e di procedimenti che permettono di ridurre, nell’interesse pubblico, il carico ambientale. Di regola gli aiuti finanziari non possono superare il 50 per cento dei costi. Devono essere rimborsati in funzione degli utili realizzati se i risultati dei lavori di sviluppo sono stati usati a fini commerciali. Il Consiglio federale valuta ogni cinque anni i risultati di tali misure promozionali e fa rapporto alle Camere.
Art. 49a LPAmb
- La Confederazione può accordare aiuti finanziari per:
- progetti di informazione e consulenza legati alla protezione dell’ambiente;
- piattaforme dedicate alla salvaguardia delle risorse naturali e al rafforzamento dell’economia circolare.
- Gli aiuti finanziari non possono superare il 50 per cento dei costi.
Art. 50 LPAmb
- Nell’ambito dell’impiego del prodotto netto dell’imposta sugli oli minerali e della tassa sulle strade nazionali, la Confederazione partecipa alle spese:
- per le misure di protezione dell’ambiente lungo le strade nazionali e lungo quelle principali che devono essere sistemate con l’aiuto federale conformemente alle disposizioni della legge federale del 22 marzo 1985concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata (LUMin); per le strade principali, questi sussidi sono parte integrante dei contributi globali secondo la LUMin;
- per le misure di protezione fonica e di isolamento acustico nella rimanente rete stradale sulla base di accordi di programma con i Cantoni; gli importi dei sussidi sono stabiliti in funzione dell’efficacia delle misure.
- I Cantoni presentano alla Confederazione un rapporto sull’utilizzo dei sussidi per le misure di protezione dell’ambiente lungo le strade principali che devono essere sistemate con l’aiuto federale e lungo le rimanenti strade.
Art. 51 LPAmb
Se le installazioni di misurazione, di controllo e di sorveglianza necessarie all’esecuzione della presente legge servono a più Cantoni, la Confederazione può sussidiarne i costi di costruzione e d’attrezzatura.
Art. 53 LPAmb
- La Confederazione può accordare contributi:
- a organizzazioni internazionali o programmi nell’ambito della protezione ambientale internazionale;
- per attuare accordi internazionali in materia ambientale;
- per finanziare i segretariati di accordi internazionali in materia ambientale la cui sede permanente è in Svizzera;
- a Fondi per il sostegno di Paesi in sviluppo e in transizione nell’ambito dell’attuazione di accordi internazionali in materia ambientale.
- I contributi di cui al capoverso 1 lettera d sono stanziati sotto forma di crediti d’impegno pluriennali.
- Il Consiglio federale vigila sull’impiego efficace dei mezzi stanziati in virtù della presente legge e ne riferisce all’Assemblea federale.
Art. 53a LPAmb
- Il Consiglio federale può prescrivere che le parti procedano per via elettronica allo scambio di documenti con l’autorità di esecuzione della Confederazione se periodicamente:
- presentano istanze nell’ambito di un procedimento previsto dalla presente legge; o
- effettuano notifiche conformemente a un obbligo previsto da disposizioni concernenti la protezione dell’ambiente.
- In caso di trasmissione per via elettronica di atti che per legge devono essere muniti di firma, il Consiglio federale può accettare, invece della firma elettronica qualificata, un’altra modalità di conferma dei dati ad opera della parte che li trasmette.
Art. 54 LPAmb
La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.
Art. 55 LPAmb
- Le organizzazioni di protezione dell’ambiente sono legittimate a ricorrere contro le decisioni delle autorità cantonali o federali in materia di pianificazione, costruzione o trasformazione di impianti per i quali è necessario un esame dell’impatto sull’ambiente secondo l’articolo 10a , se:
- sono attive a livello nazionale;
- perseguono scopi meramente ideali; eventuali attività economiche devono servire a conseguire gli scopi ideali.
- Le organizzazioni sono legittimate a ricorrere soltanto per censure in ambiti giuridici che rientrano da almeno dieci anni nei fini previsti nel loro statuto.
- Il Consiglio federale designa le organizzazioni legittimate a ricorrere.
- La competenza di presentare il ricorso spetta all’organo esecutivo supremo dell’organizzazione.
- Le organizzazioni possono abilitare le loro sottoorganizzazioni cantonali e sovracantonali giuridicamente autonome a fare opposizione in generale e a presentare ricorso in singoli casi nell’ambito locale d’attività.
Art. 55a LPAmb
- L’autorità comunica alle organizzazioni la propria decisione secondo l’articolo 55 capoverso 1 mediante notifica scritta o pubblicazione nel Foglio federale o nell’organo ufficiale del Cantone.
- Nelle procedure di opposizione previste dal diritto federale o cantonale, anche le domande devono essere pubblicate secondo il capoverso 1.
Art. 55b LPAmb
- Le organizzazioni che non hanno interposto un rimedio giuridico possono intervenire come parte nel seguito della procedura soltanto se la decisione è modificata in modo tale da arrecare loro un pregiudizio. Per le espropriazioni si applica la legge federale del 20 giugno 1930sull’espropriazione.
- Le organizzazioni che non hanno partecipato a una procedura di opposizione prevista dal diritto federale o cantonale non possono più interporre ricorso.
- In materia di piani di utilizzazione con valenza di decisione formale le organizzazioni non possono far valere in una fase procedurale successiva le censure che nelle fasi procedurali precedenti hanno omesso di far valere o sono state respinte definitivamente.
- In materia di piani di utilizzazione i capoversi 2 e 3 si applicano anche alle opposizioni e ai ricorsi interposti secondo il diritto cantonale.
Art. 55c LPAmb
- Se il richiedente e l’organizzazione stipulano accordi in merito a impegni inerenti a questioni di diritto pubblico, tali accordi sono considerati esclusivamente come proposte congiunte a destinazione dell’autorità. L’autorità ne tiene conto nella sua decisione. Ne prescinde se sussistono vizi ai sensi dell’articolo 49 della legge federale del 20 dicembre 1968sulla procedura amministrativa.
- Sono illeciti gli accordi fra i richiedenti e le organizzazioni relativi a prestazioni finanziarie o di altra natura destinate a:
- far applicare obblighi di diritto pubblico, in particolare oneri imposti dalle autorità;
- realizzare misure che non sono previste dal diritto pubblico o che non sono in relazione con il progetto;
- compensare la rinuncia al ricorso o qualsiasi altro comportamento processuale.
- L’autorità di ricorso non entra nel merito dei ricorsi che configurano un abuso di diritto o qualora l’organizzazione abbia chiesto prestazioni illecite ai sensi del capoverso 2.
Art. 55d LPAmb
I lavori di costruzione possono essere cominciati prima della fine della procedura, a condizione che il suo esito non possa influire su di essi.
Art. 55e LPAmb
Le spese della procedura di ricorso dinnanzi alle autorità federali sono a carico dell’organizzazione soccombente.
Art. 55f LPAmb
- Le organizzazioni di protezione dell’ambiente sono legittimate a ricorrere contro le autorizzazioni rilasciate per la messa in commercio di organismi patogeni destinati a essere utilizzati nell’ambiente, se:
- sono attive a livello nazionale;
- sono state fondate almeno dieci anni prima della presentazione del ricorso.
- Il Consiglio federale designa le organizzazioni legittimate a ricorrere.
- Sono applicabili gli articoli 55a e 55b capoversi 1 e 2.
Art. 56 LPAmb
- L’Ufficio federale può impugnare le decisioni delle autorità cantonali in applicazione della presente legge e delle sue disposizioni d’esecuzione con i rimedi giuridici del diritto federale e del diritto cantonale.
- Lo stesso diritto spetta ai Cantoni per controversie riguardanti gli effetti provenienti da Cantoni vicini.
- …
Art. 57 LPAmb
I Comuni sono autorizzati ad avvalersi, contro le decisioni cantonali e federali fondate sulla presente legge, dei rimedi giuridici previsti dal diritto cantonale e federale, in quanto siano toccati dalla decisione e abbiano un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa.
Art. 58 LPAmb
- Se l’esecuzione della presente legge lo esige, la Confederazione e i Cantoni possono esercitare il diritto di espropriazione o delegarlo a terzi.
- Nelle loro prescrizioni esecutive, i Cantoni possono dichiarare applicabile la legge federale del 20 giugno 1930sull’espropriazione. Essi prevedono che il governo cantonale decide sulle opposizioni rimaste controverse.
- La legislazione federale sull’espropriazione è applicabile alle opere situate sul territorio di più Cantoni.Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni decide sul diritto d’espropriazione.
Art. 58a LPAmb
I costi delle misure che le autorità prendono per la difesa da un effetto imminente, come pure per l’accertamento e l’eliminazione del medesimo, sono addossati a chi ne è la causa.
Art. 59 LPAmb
- L’Ufficio federale può gestire sistemi d’informazione e di documentazione per lo svolgimento elettronico delle procedure previste secondo la presente legge.
- Nello svolgimento elettronico delle procedure sono garantite l’autenticità e l’integrità dei dati trasmessi.
- L’Ufficio federale può concedere l’accesso ai sistemi di informazione e di documentazione agli organi e alle persone seguenti:
- Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC);
- servizi cantonali competenti per l’esecuzione;
- persone soggette all’obbligo di autorizzazione o di dichiarazione;
- altri servizi e altre persone designati dal Consiglio federale, nella misura necessaria all’adempimento dei compiti e obblighi loro conferiti dalla presente legge.
- Gli organi e le persone di cui al capoverso 3 possono consultare e trattare i dati personali contenuti nei sistemi d’informazione e di documentazione nella misura necessaria all’adempimento dei compiti e obblighi loro conferiti dalla presente legge. La consultazione e il trattamento di dati personali degni di particolare protezione relativi a procedimenti e sanzioni amministrativi o penali sono riservati agli organi e alle persone di cui al capoverso 3 lettere a, b e d.
Art. 59a LPAmb
- Il titolare di un’azienda o di un impianto che costituisce un pericolo particolare per l’ambiente risponde del danno causato dal verificarsi di tale pericolo. In caso di danni che si verificano utilizzando organismi patogeni si applica l’articolo 59a bis.
- Di norma, costituiscono un pericolo particolare per l’ambiente le aziende e gli impianti:
- che il Consiglio federale assoggetta alle prescrizioni d’esecuzione di cui all’articolo 10 a causa delle sostanze, degli organismi o dei rifiuti da essi utilizzati;
- destinati allo smaltimento dei rifiuti;
- nei quali vengono utilizzati liquidi che possono inquinare le acque;
- nei quali sono presenti sostanze per le quali il Consiglio federale, a tutela dell’ambiente, introduce un obbligo d’autorizzazione o emana altre prescrizioni particolari.
- È liberato da questa responsabilità colui che prova che il danno è stato cagionato da motivi di forza maggiore o da una colpa grave del danneggiato o di terzi.
- Sono applicabili gli articoli 42–47 e 49–53 del Codice delle obbligazioni.
- La riserva prevista all’articolo 3 è applicabile alle disposizioni sulla responsabilità civile contenute in altre leggi federali.
- La Confederazione, i Cantoni e i Comuni sono anch’essi responsabili secondo i capoversi 1–5.
Art. 59abis LPAmb
- La persona soggetta all’obbligo d’autorizzazione o di notifica che utilizza in un sistema chiuso organismi patogeni, immette tali organismi nell’ambiente a titolo sperimentale o li mette in commercio senza autorizzazione è responsabile dei danni che si verificano in seguito a tale utilizzazione.
- La responsabilità per i danni causati alle aziende agricole e forestalio ai consumatori di prodotti di tali aziende dalla messa in commercio autorizzata di organismi patogeni incombe esclusivamente alla persona soggetta all’obbligo di autorizzazione se gli organismi:
- sono contenuti in mezzi di produzionedell’agricoltura o della economia forestale; o
- derivano da tali mezzi di produzione.
- Nell’ambito della responsabilità secondo il capoverso 2 è fatto salvo il diritto di regresso verso persone che hanno utilizzato in modo inappropriato tali organismi o hanno contribuito in altro modo al verificarsi o all’aggravamento del danno.
- La responsabilità per i danni causati dalla messa in commercio autorizzata di qualsiasi altro organismo patogeno incombe alla persona soggetta all’obbligo d’autorizzazione se l’organismo è difettoso. La responsabilità si estende anche ai difetti che non potevano essere riconosciuti in base allo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento della messa in commercio dell’organismo.
- Sono difettosi gli organismi patogeni che non offrono la sicurezza che è lecito attendersi in considerazione delle circostanze; si tiene conto in particolare:
- del modo in cui sono presentati al pubblico;
- dell’uso ragionevolmente ipotizzabile;
- del momento in cui sono stati messi in commercio.
- Un prodotto ottenuto con organismi patogeni non è da ritenersi difettoso per il solo fatto che successivamente sia stato messo in commercio un prodotto migliorato.
- Il danno deve essersi verificato a causa della patogenicità degli organismi.
- La prova del nesso causale incombe alla persona che pretende il risarcimento del danno. Se tale prova non può essere fornita con certezza o se non si può ragionevolmente pretendere che la persona a cui le incombe la fornisca, il giudice può accontentarsi di un alto grado di verosimiglianza. Il giudice può inoltre ordinare d’ufficio l’accertamento dei fatti.
- La persona soggetta all’obbligo d’autorizzazione o di notifica deve rimborsare anche le spese legate a provvedimenti necessari e adeguati presi per ripristinare le componenti dell’ambiente distrutte o deteriorate o per sostituirle con componenti equivalenti. Se le componenti dell’ambiente distrutte o deteriorate non sono oggetto di un diritto reale o se l’avente diritto non prende i provvedimenti richiesti dalle circostanze, il diritto al risarcimento spetta all’ente pubblico competente.
- È liberato dalla responsabilità civile colui che prova che il danno è stato causato da forza maggiore o da colpa grave del danneggiato o di terzi.
- Sono applicabili gli articoli 42–47 e 49–53 del Codice delle obbligazioni.
- La Confederazione, i Cantoni e i Comuni rispondono anch’essi secondo i capoversi 1–11.
Art. 59b LPAmb
Allo scopo di proteggere il danneggiato, il Consiglio federale può:
- prescrivere che i titolari di determinati impianti o aziende e le persone soggette all’obbligo d’autorizzazione o di notifica che utilizzano organismi forniscano garanzie, sotto forma di assicurazione o in altro modo, per coprire la loro responsabilità civile;
- fissare l’entità e la durata di tale garanzia oppure lasciare che sia l’autorità a decidere di caso in caso;
- obbligare chi si porta garante della responsabilità civile a notificare all’autorità esecutiva l’esistenza, la sospensione o la cessazione della garanzia;
- prevedere che la garanzia sia sospesa o cessi soltanto 60 giorni dopo il ricevimento della notifica;
- prevedere che la chiusura della discarica comporti il trasferimento al Cantone della proprietà del fondo sul quale la discarica è situata e regolare la questione dell’indennizzo.
Art. 59c LPAmb
- Le pretese di risarcimento si prescrivono secondo l’articolo 60 del Codice delle obbligazioni.
- Se il danno è stato causato dall’utilizzazione di organismi patogeni, le pretese di risarcimento si prescrivono in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno e del responsabile, ma al più tardi dopo trent’anni dal giorno in cui:
- l’evento che ha provocato il danno si è verificato o si è concluso nell’azienda o nell’impianto; o
- gli organismi patogeni sono stati messi in commercio.
Art. 59d LPAmb
Il diritto di regresso si prescrive secondo l’articolo 59c . Il termine di tre anni decorre dal momento in cui la misura di compensazione è stata fornita integralmente ed è nota l’identità del corresponsabile.
Art. 60 LPAmb
- È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:
- omette di prendere le misure di sicurezza ordinate per prevenire le catastrofi o si avvale di procedimenti di produzione o di sistemi di deposito vietati (art. 10);
- mette in commercio sostanze per impieghi di cui sa o deve sapere che possono mettere in pericolo l’ambiente o indirettamente l’uomo (art. 26);
- mette in commercio sostanze senza informare l’acquirente sulle proprietà che influiscono sull’ambiente (art. 27 cpv. 1 lett. a) o senza indicargli come utilizzare in modo corretto tali sostanze (art. 27 cpv. 1 lett. b);
- utilizza sostanze contrariamente alle istruzioni in modo tale che esse, i loro derivati o i loro rifiuti possono mettere in pericolo l’ambiente o indirettamente l’uomo (art. 28);
- viola le prescrizioni sulle sostanze o sugli organismi (art. 29, 29b cpv. 2, 29f , 30a lett. b e 34 cpv. 1);
- utilizza organismi in modo tale che vengano violati i principi di cui all’articolo 29a capoverso 1;
- nell’utilizzare organismi patogeni non prende tutte le misure di confinamento necessarie (art. 29b cpv. 1);
- senza autorizzazione, libera a titolo sperimentale organismi patogeni o li mette in commercio in vista di un impiego nell’ambiente (art. 29c cpv. 1 e 29d cpv. 3 e 4);
- mette in commercio organismi dei quali sa o deve sapere che in determinati impieghi vengono violati i principi di cui all’articolo 29a capoverso 1 (art. 29d cpv. 1);
- mette in commercio organismi senza fornire all’acquirente le informazioni e le istruzioni necessarie (art. 29e cpv. 1);
- utilizza gli organismi senza attenersi alle istruzioni (art. 29e cpv. 2);
- …
- senza autorizzazione, sistema o gestisce una discarica (30e cpv. 2);
- omette di contrassegnare come tali i rifiuti speciali in vista della consegna (art. 30f cpv. 2 lett. a) oppure li consegna ad un’impresa che non è in possesso della necessaria autorizzazione (art. 30f cpv. 2 lett. b);
- ritira rifiuti speciali senza autorizzazione o ne predispone l’importazione o l’esportazione senza autorizzazione (art. 30f cpv. 2 lett. c e d);
- viola le prescrizioni sul traffico dei rifiuti speciali (art. 30f cpv. 1);
- viola le prescrizioni sui rifiuti (art. 30a lett. b);
- viola le prescrizioni sulla prima messa in commercio di legno e prodotti da esso derivati nonché di altre materie prime e prodotti designati dal Consiglio federale secondo l’articolo 35e capoverso 3 (art. 35e e 35f cpv. 1 e 2 lett. a);
- viola le prescrizioni sulla progettazione di prodotti e imballaggi a basso consumo di risorse (art. 35i cpv. 1);
- mette in commercio carburanti o combustibili rinnovabili che non soddisfano le esigenze ecologiche di cui all’articolo 35d capoverso 1 o 4, o fornisce al riguardo informazioni errate o incomplete;
- viola il divieto di cui all’articolo 35d capoverso 2.
1bis. In caso di circostanze aggravanti la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria. Vi sono circostanze aggravanti se l’infrazione:
a. mette gravemente in pericolo l’uomo o l’ambiente;
b. è commessa per mestiere; o
c. è commessa dall’autore come membro di una banda costituitasi per contravvenire sistematicamente alla presente legge.
- Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.
- L’UDSC persegue e giudica i delitti di cui al capoverso 1 lettere t e u.
Art. 61 LPAmb
- È punito con la multa sino a 20 000 franchi chiunque intenzionalmente:
- viola le limitazioni delle emissioni prescritte in virtù della presente legge (art. 12 e 34 cpv. 1);
- non si conforma alle decisioni di risanamento (art. 16 e 32c cpv. 1);
- non prende le misure di protezione acustica prescritte dall’autorità (art. 19–25);
- fornisce informazioni o istruzioni errate o incomplete (art. 27);
- utilizza sostanze, senza che siano accompagnate dalle necessarie informazioni o istruzioni, in modo tale che esse, i loro derivati o i loro rifiuti possono mettere in pericolo l’ambiente o indirettamente l’uomo (art. 28);
- incenerisce abusivamente rifiuti fuori degli impianti (art. 30c cpv. 2);
- deposita rifiuti fuori delle discariche autorizzate (art. 30e cpv. 1);
- viola l’obbligo di notifica concernente i rifiuti (art. 32b cpv. 2 e 3);
- viola le prescrizioni sui rifiuti(art. 30a lett. a e c, 30b , 30c cpv. 3, 30d , 30h , cpv. 1, 31b cpv. 3, 32a bis, 32b cpv. 4 e 32e cpv. 1–2bis);
- viola le prescrizioni sulle costruzioni a basso consumo di risorse (art. 35j cpv. 1);
- viola le prescrizioni sul traffico di altri rifiuti (art. 30g cpv. 1);
- non garantisce la copertura dei costi per la chiusura, gli interventi ulteriori e il risanamento della discarica (art. 32b cpv. 1);
- viola le prescrizioni sul deterioramento fisico e l’utilizzazione del suolo (art. 33 cpv. 2 e 34 cpv. 1 e 2) nonché sui provvedimenti atti a ridurre il deterioramento del suolo (art. 34 cpv. 3);
mbis. viola le prescrizioni sulla tracciabilità del legno e dei prodotti da esso derivati nonché di altre materie prime e prodotti designati dal Consiglio federale secondo l’articolo 35e capoverso 3 per i quali è stato introdotto un obbligo di documentazione (art. 35g cpv.1);
n. viola le prescrizioni sulla messa in commercio di impianti fabbricati in serie(art. 40);
o. rifiuta di dare informazioni o fornisce dati inesatti all’autorità competente (art. 46);
p. viola le prescrizioni sulla copertura della responsabilità civile (art. 59b ).
- Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.
- Il tentativo e la complicità sono punibili.
Art. 61a LPAmb
- È punito con una multa fino al quintuplo del valore del profitto fiscale indebito, chiunque intenzionalmente procaccia a sé o a terzi un profitto fiscale indebito in relazione alla tassa secondo l’articolo 35a , segnatamente elude la tassa o ottiene illecitamente un’esenzione, un abbuono o un rimborso della stessa.
- Il tentativo è punibile.
- Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è una multa fino al triplo del valore del profitto fiscale indebito.
- Se non può essere determinato con precisione, il valore del profitto fiscale indebito è stimato nell’ambito del procedimento amministrativo.
- L’autorità incaricata di perseguire e giudicare le infrazioni è l’UDSC.
Art. 61b LPAmb
- È punito con la multa fino a 30 000 franchi chiunque intenzionalmente:
- omette di dichiarare o dichiara in modo errato dati e oggetti determinanti ai fini della riscossione della tassa di cui all’articolo 35a capoverso 1;
- in una domanda di rimborso della tassa secondo l’articolo 35c capoverso 3 tace fatti rilevanti o presenta giustificativi falsi su tali fatti;
- in qualità di persona tenuta a informare, fornisce indicazioni false (art. 46);
- omette di compilare, conservare o presentare correttamente i libri di commercio, i giustificativi, le carte d’affari e altri documenti o non adempie il proprio obbligo di informare (art. 46);
- intralcia, impedisce o rende impossibile il regolare svolgimento di un controllo (art. 46 cpv. 1); o
- contravviene a una disposizione di esecuzione la cui violazione è dichiarata punibile dal Consiglio federale.
- Il tentativo è punibile.
- Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.
- L’autorità incaricata di perseguire e giudicare le infrazioni è l’UDSC.
Art. 62 LPAmb
- Gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 1974sul diritto penale amministrativo sono applicabili ai reati secondo la presente legge.
- Alle infrazioni secondo gli articoli 61a e 61b si applicano inoltre le altre disposizioni della legge federale sul diritto penale amministrativo.
Art. 62a LPAmb
- Le seguenti autorità si prestano assistenza e si scambiano le informazioni necessarie alla prevenzione e al perseguimento delle infrazioni e all’esecuzione delle misure previste dalla legislazione in materia di ambiente, protezione della natura e del paesaggio, protezione delle acque, riduzione delle emissioni di gas serra, conservazione delle foreste, caccia, pesca, ingegneria genetica o circolazione delle specie di fauna e di flora protette:
- l’Ufficio federale;
- l’UDSC;
- l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria;
- l’Ufficio federale di polizia;
- il Ministero pubblico della Confederazione;
- le autorità penali e amministrative cantonali;
- altre autorità penali o amministrative federali designate dal Consiglio federale, nella misura necessaria all’adempimento dei compiti e obblighi loro deferiti dalla presente legge.
- Le informazioni trasmesse possono comprendere anche dati personali degni di particolare protezione concernenti perseguimenti e sanzioni amministrativi e penali, sempre che ciò sia necessario all’adempimento dei compiti e obblighi deferiti alle autorità interessate dalla presente legge.
- Sono fatte salve disposizioni federali e cantonali più severe.
Art. 64 LPAmb
Le prescrizioni concernenti l’ambiente, emanate in virtù di altre leggi federali, se non sono conformi a quelle della presente legge, devono essere adeguate o completate secondo un piano stabilito dal Consiglio federale.
Art. 65 LPAmb
- Fintanto che il Consiglio federale non fa espressamente uso della sua facoltà di emanare ordinanze, i Cantoni, udito il Dipartimento federale dell’interno, possono emanare, nei limiti della presente legge, disposizioni proprie.
- I Cantoni non possono stabilire nuovi valori limite delle immissioni, nuovi valori d’allarme o nuovi valori di pianificazione, né emanare nuove disposizioni concernenti la valutazione di conformità di impianti fabbricati in serie e l’utilizzazione di sostanze o organismi.Le prescrizioni cantonali esistenti rimangono in vigore finché il Consiglio federale non emani le pertinenti prescrizioni.
Art. 65a LPAmb
In deroga all’articolo 36 della legge del 5 ottobre 1990sui sussidi, le domande di indennità per le spese risultanti dai provvedimenti secondo l’articolo 32e biscapoversi 3, 4 lettera a, 5 e 12 sono esaminate secondo il diritto vigente al momento della presentazione della domanda se i provvedimenti sono stati avviati o si sono già conclusi prima dell’entrata in vigore della presente modifica. Le domande devono essere presentate all’Ufficio federale al più tardi due anni dopo l’entrata in vigore della presente modifica.
Art. 67 LPAmb
- La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
- Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 1985