Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Dokumenttyp
Federal Act
Status
In Force
Verabschiedet
20.06.1986
In Kraft seit
01.04.1988
Zuletzt aktualisiert
09.04.2026

922.0

Legge federale
su la caccia e la protezione dei mammiferi
e degli uccelli selvatici

(Legge sulla caccia, LCP)

del 20 giugno 1986 (Stato 1° febbraio 2025)

Capitolo 1: Scopo e campo di applicazione

Art. 1 Scopo
  1. La presente legge si prefigge di:
    1. conservare la diversità delle specie e gli spazi vitali di mammiferi e uccelli indigeni e migratori viventi allo stato selvatico;
    2. proteggere le specie animali minacciate;
    3. ridurre a un limite sopportabile i danni a foreste e colture causati dalla fauna selvatica;
    4. garantire un’adeguata gestione venatoria della selvaggina.
  2. Essa stabilisce i principi secondo i quali i Cantoni devono disciplinare la caccia.
Art. 2 Campo di applicazione

La legge concerne gli animali seguenti viventi in Svizzera allo stato selvatico:

  1. uccelli;
  2. predatori;
  3. artiodattili;
  4. leporidi;
  5. castori, marmotte e scoiattoli.

Capitolo 2: Caccia

Art. 3 Principi
  1. I Cantoni disciplinano e pianificano la caccia secondo i principi della sostenibilità e, per quanto necessario, coordinano reciprocamente la pianificazione. Tengono conto delle condizioni locali, nonché delle esigenze dell’agricoltura, della protezione della natura, della protezione degli animali e della salute animale. La regolazione degli effettivi di fauna selvatica è impostata in modo da assicurare la gestione continuativa delle foreste e la rigenerazione naturale con essenze stanziali e da poter evitare danni importanti alle colture alimentari.
  2. I Cantoni stabiliscono le premesse per l’autorizzazione di caccia, determinano il sistema e le zone di caccia e provvedono ad un’efficace sorveglianza.
  3. Essi tengono, conformemente alle prescrizioni del Consiglio federale, una statistica dei capi uccisi e degli effettivi delle specie più importanti.
  4. Il Consiglio federale designa i mezzi ausiliari proibiti per l’esercizio della caccia. Esso fa allestire una statistica federale della caccia.
Art. 4 Autorizzazione di caccia
  1. Chiunque voglia cacciare deve avere un’autorizzazione del Cantone.
  2. L’autorizzazione è rilasciata a chi abbia dimostrato, in un esame stabilito dal Cantone, di possedere le conoscenze necessarie.
  3. I Cantoni possono rilasciare a persone che si preparano all’esame e a cacciatori ospiti un’autorizzazione di caccia limitata ad alcuni giorni.
Art. 5 Specie cacciabili e periodi di protezione
  1. Le specie cacciabili e i periodi di protezione sono stabiliti come segue: a. cervo dal 1° febbraio al 31 luglio b. cinghiale dal 1° febbraio al 30 giugno c. daino, cervo Sika e muflone dal 1° febbraio al 31 luglio d. capriolo dal 1° febbraio al 30 aprile e. camoscio dal 1° gennaio al 31 luglio f. lepre comune, lepre variabile e coniglio selvatico dal 1° gennaio al 30 settembre g. marmotta dal 16 ottobre al 31 agosto h. volpe dal 1° marzo al 15 giugno i. tasso dal 16 gennaio al 15 giugno k. martora e faina dal 16 febbraio al 31 agosto l. fagiano di monte maschio, pernice bianca e pernice grigia dal 1° dicembre al 15 ottobre m. colombaccio, tortora dal collare orientale, corvo imperiale e cornacchia grigia dal 16 febbraio al 31 luglio n. fagiano comune dal 1° febbraio al 31 agosto o. svasso maggiore, folaga, cormorano e anatra selvatica dal 1° febbraio al 31 agosto p. beccaccia dal 15 dicembre al 15 settembre.
  2. Le specie seguenti di anatre selvatiche sono protette: oca selvatica, tadorna, casarca, smergo e cigno, anatra marmorizzata, edredone di Steller, moretta arlecchina, gobbo rugginoso, quattrocchi d’Islanda e fistone turco.
  3. Le specie seguenti possono essere cacciate tutto l’anno:
    1. cane procione, procione lavatore e gatto domestico inselvatichito;
    2. cornacchia nera, gazza, ghiandaia e tortora domestica inselvatichita.
  4. I Cantoni possono prolungare i periodi di protezione o restringere la lista delle specie cacciabili. Ne hanno il dovere qualora lo esiga la protezione di specie localmente minacciate.
  5. Essi possono, previo consenso del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (Dipartimento), accorciare provvisoriamente i periodi di protezione al fine di ridurre effettivi troppo alti o salvaguardare la diversità delle specie.
  6. Il Consiglio federale può, sentiti i Cantoni, restringere, su piano nazionale, la lista delle specie cacciabili, qualora sia necessario alla conservazione di specie minacciate, oppure allargarla, indicando i periodi di protezione, quando il ristabilimento degli effettivi di specie protette permette nuovamente la caccia.
Art. 6 Messa in libertà di selvaggina
  1. I Cantoni possono mettere in libertà selvaggina soltanto se è assicurato un biotopo adeguato ed è garantita una protezione sufficiente.
  2. Non possono essere messi in libertà animali che causano danni ingenti o minacciano la diversità delle specie indigene. Il Consiglio federale designa tali animali.

Capitolo 3: Protezione

Art. 7 Specie protette
  1. Tutti gli animali di cui all’articolo 2, non appartenenti a una specie cacciabile, sono protetti (specie protette). 2 e3. .
  2. I Cantoni provvedono a proteggere sufficientemente dai disturbi i mammiferi e gli uccelli selvatici.
  3. Essi disciplinano segnatamente la protezione dei giovani animali e delle loro madri durante i periodi di caccia e degli uccelli adulti, durante il periodo della cova.
  4. Nella pianificazione ed esecuzione di costruzioni e impianti che possono pregiudicare la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici, la Confederazione consulta i Cantoni. Per progetti che pregiudicano zone protette d’importanza internazionale o nazionale, dev’essere chiesto il preavviso dell’Ufficio federale dell’ambiente (Ufficio federale).
Art. 7a Regolazione degli effettivi di stambecchi e lupi e finanziamento delle misure
  1. Previo consenso dell’Ufficio federale, i Cantoni possono prevedere una regolazione degli effettivi di:
    1. stambecchi, dal 1° agosto al 30 novembre;
    2. lupi, dal 1° settembre al 31 gennaio.
  2. Tali regolazioni non devono mettere in pericolo l’effettivo della popolazione e devono essere necessarie per:
    1. proteggere gli spazi vitali o conservare la diversità delle specie;
    2. impedire il verificarsi di danni o di un pericolo per l’uomo, sempre che ciò non possa essere raggiunto mediante misure di protezione ragionevolmente esigibili; o
    3. mantenere effettivi adeguati di selvaggina a livello regionale.
  3. Sulla base di accordi di programma, la Confederazione accorda ai Cantoni aiuti finanziari globali per le spese di vigilanza e di attuazione delle misure di gestione delle specie di cui al capoverso 1.
Art. 8 Protezione degli animali selvatici
  1. I titolari di un’autorizzazione di caccia che hanno ferito, o hanno il dubbio di aver ferito, un animale selvatico durante la caccia, provvedono alla sua ricerca tempestiva e a regola d’arte. I Cantoni disciplinano i dettagli.
  2. I guardacaccia e i badatori possono abbattere in ogni momento gli animali feriti o ammalati. I Cantoni possono permettere ai titolari di un’autorizzazione di caccia di abbattere in ogni momento gli animali di specie cacciabili feriti o ammalati. I capi abbattuti devono essere annunciati senza indugio all’autorità cantonale della caccia.
  3. Per prevenire gli incidenti con gli animali selvatici e assicurare la permeabilità del paesaggio per questi ultimi, in particolare nei corridoi faunistici di importanza interregionale di cui all’articolo 11a , i Cantoni disciplinano la costruzione e la manutenzione a regola d’arte delle recinzioni.
Art. 9 Autorizzazioni della Confederazione
  1. Necessita di un’autorizzazione della Confederazione chi vuole:
    1. importare, far transitare o esportare animali di specie protette nonché parti o prodotti dei medesimi;
    2. mettere in libertà animali delle specie protette;
    3. importare, nell’intento di metterli in libertà, animali cacciabili;
    4. servirsi, in via eccezionale, di mezzi ausiliari proibiti per l’esercizio della caccia.
  2. Il Consiglio federale disciplina le competenze e la procedura.
Art. 10 Animali protetti tenuti in cattività
  1. Chi vuole tenere in cattività animali protetti necessita di un’autorizzazione cantonale.
  2. Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni possono essere tenuti in cattività animali protetti.
Art. 11 Zone protette
  1. Il Consiglio federale, dopo aver sentito i Cantoni, delimita riserve per uccelli acquatici e di passo, d’importanza internazionale.
  2. Esso delimita, d’intesa con i Cantoni, bandite federali di caccia come pure riserve per uccelli acquatici e di passo, d’interesse nazionale.
  3. Le bandite federali di caccia possono essere soppresse o sostituite con bandite equivalenti soltanto d’intesa con il Consiglio federale.
  4. I Cantoni possono creare altre bandite di caccia e riserve per gli uccelli.
  5. Nelle bandite di caccia e nelle riserve per gli uccelli la caccia è proibita. Gli organi esecutivi cantonali possono tuttavia permettere l’abbattimento di selvaggina se necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità delle specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati.
  6. Il Consiglio federale emana disposizioni per la tutela delle bandite federali di caccia e delle riserve per gli uccelli acquatici e di passo, d’importanza internazionale e nazionale. Sulla base di accordi di programma la Confederazione accorda ai Cantoni indennità globali per le spese di vigilanza di tali riserve e aree nonché aiuti finanziari per le spese legate alle misure di conservazione delle specie e degli spazi vitali in tali riserve e aree nonché in quelle di cui al capoverso 4.
Art. 11a Corridoi faunistici di importanza interregionale
  1. D’intesa con i Cantoni, il Consiglio federale designa corridoi faunistici di importanza interregionale; questi servono a collegare tra di loro gli spazi vitali delle popolazioni di fauna selvatica su una vasta parte del territorio.
  2. Nell’ambito delle rispettive competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedono ad assicurare l’integrità e la funzionalità dei corridoi faunistici di importanza interregionale.
  3. Sulla base di accordi di programma, la Confederazione accorda ai Cantoni indennità globali per i provvedimenti volti ad assicurare la funzionalità dei corridoi faunistici di importanza interregionale. L’importo dell’indennità dipende dall’estensione dei provvedimenti e dalla necessità di risanamento dei corridoi.

Capitolo 4: Danni causati dalla selvaggina

Art. 12 Prevenzione dei danni causati dalla selvaggina e dei pericoli per l’uomo
  1. I Cantoni prendono misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina.
  2. Essi possono in ogni momento ordinare o permettere misure contro singoli animali protetti o cacciabili che causano danni rilevanti o costituiscono un pericolo per l’uomo.Possono affidare l’esecuzione di queste misure unicamente a persone titolari di un’autorizzazione di caccia o a organi di sorveglianza. 2bis. Il Consiglio federale può designare le specie animali protette contro le quali l’Ufficio federale ordina le misure di cui al capoverso 2.
  3. I Cantoni stabiliscono le misure ammesse di autodifesa contro la selvaggina per la protezione di animali domestici, beni immobili e colture agricole. Il Consiglio federale designa le specie protette contro le quali possono essere prese queste misure di autodifesa.
  4. Se una specie protetta presenta un effettivo eccessivo per cui causa danni ingenti o grave pericolo, i Cantoni possono prendere misure per diminuirne l’effettivo, previo consenso del Dipartimento. È fatta salva la regolazione degli effettivi delle specie di cui all’articolo 7a capoversi 1 e 2. 4bis. Tra il 1° giugno e il 31 agosto i lupi di un branco possono essere regolati previo consenso dell’Ufficio federale se il branco causa danni in particolare ad animali da reddito delle specie bovina o equina. Il Consiglio federale disciplina le condizioni.
  5. La Confederazione promuove e coordina le misure dei Cantoni volte a prevenire i danni causati:
    1. dai grandi predatori agli animali da reddito; o
    2. dai castori agli edifici e agli impianti di interesse pubblico, alle vie di collegamento delle aziende agricole o a scarpate spondali importanti per la protezione contro le piene.
  6. La Confederazione può affidare l’esecuzione dei compiti di cui al capoverso 5, contro indennità, a enti di diritto pubblico o a privati.
  7. D’intesa con i Cantoni, la Confederazione stabilisce i principi per le misure di protezione delle greggi e i criteri di esigibilità; il Cantone determina l’eseguibilità delle misure.
Art. 13 Risarcimento dei danni causati dalla selvaggina
  1. Per i danni causati dalla selvaggina al bosco, alle colture agricole e ad animali da reddito è corrisposto un equo risarcimento. Sono eccettuati i danni causati da animali contro i quali sono ammesse misure di autodifesa a tenore dell’articolo 12 capoverso 3.
  2. I Cantoni disciplinano l’obbligo di risarcimento. Il risarcimento è dovuto soltanto per quanto non si tratti di danni insignificanti e siano state prese le misure che si potevano ragionevolmente pretendere per prevenire il danno. Le spese per siffatte misure possono essere computate nel calcolo dell’indennità.
  3. La Confederazione accorda ai Cantoni, sulla base di accordi di programma, indennità globali per le spese di risarcimento dei danni causati dalla selvaggina nelle riserve e nelle aree di cui all’articolo 11 capoverso 6.
  4. La Confederazione e i Cantoni partecipano al risarcimento dei danni causati da animali di determinate specie protette alle foreste, alle colture agricole e agli animali da reddito, sempre che siano state prese le misure che si potevano ragionevolmente pretendere per prevenire il danno.Il Consiglio federale, sentiti i Cantoni, designa queste specie protette e determina le condizioni dell’obbligo di risarcimento.
  5. Oltre a quanto previsto dal capoverso 4, la Confederazione e i Cantoni partecipano anche al risarcimento dei danni causati dai castori agli edifici e impianti di interesse pubblico, alle infrastrutture di trasporto private e alle scarpate spondali il cui danneggiamento pregiudica la protezione contro le piene. Il risarcimento è versato soltanto se sono state prese le misure che si potevano ragionevolmente pretendere per prevenire il danno.

Capitolo 5: Informazione, formazione e ricerca

Art. 14
  1. La Confederazione e i Cantoni provvedono affinché la popolazione sia sufficientemente informata sul modo di vita degli animali selvatici, sui loro bisogni e sulla loro protezione, con particolare riguardo ai grandi predatori e alla coabitazione con questi ultimi.
  2. Essi disciplinano la formazione e la formazione continua degli organi di protezione della selvaggina e dei cacciatori. La Confederazione tiene corsi per la formazione continua complementare degli organi di protezione della selvaggina delle zone federali protette.
  3. La Confederazione promuove lo studio sugli animali selvatici, sulle loro malattie e sul loro biotopo. Per questo scopo, l’Ufficio federale può consentire deroghe alle disposizioni della presente legge concernenti gli animali protetti. Per le deroghe riguardanti gli animali cacciabili sono competenti i Cantoni.
  4. La Confederazione gestisce il Centro svizzero di ricerca, documentazione e consulenza per la gestione della fauna selvatica. Promuove l’informazione del pubblico e può assegnare sussidi a centri di ricerca e ad altre istituzioni d’importanza nazionale al servizio della formazione, della ricerca o della consulenza. 4bis. In collaborazione con i Cantoni, la Confederazione rileva, predisponendo inoltre la relativa documentazione, gli effettivi dei grandi predatori, il loro ruolo nell’ecosistema e i danni da questi direttamente o indirettamente provocati; informa il pubblico a questo riguardo.
  5. Il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti la marcatura di mammiferi e uccelli selvatici.

Capitolo 6: Responsabilità civile e assicurazione

Art. 15 Responsabilità civile
  1. Chi provoca danni nell’esercizio della caccia ne è responsabile.
  2. Per il rimanente valgono le disposizioni del Codice delle obbligazioniconcernenti gli atti illeciti.
Art. 16 Assicurazione
  1. Chi è titolare di un’autorizzazione di caccia deve concludere un’assicurazione per la responsabilità civile. Il Consiglio federale stabilisce la somma minima di copertura.
  2. Il danneggiato può intentare direttamente l’azione contro l’assicuratore per l’ammontare della somma assicurata.
  3. Le eccezioni derivanti dal contratto d’assicurazione o dalla legge federale del 2 aprile 1908sul contratto d’assicurazione non sono opponibili al danneggiato.
  4. L’assicuratore ha un diritto di regresso contro lo stipulante o l’assicurato nella misura in cui egli potrebbe negare o ridurre la sua prestazione secondo il contratto d’assicurazione o la legge federale sul contratto d’assicurazione.

Capitolo 7: Disposizioni penali

Art. 17 Delitti
  1. È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente e senza autorizzazione:
    1. caccia o uccide animali delle specie cacciabili o protette, oppure cattura o tiene in cattività animali di specie protette o se ne appropria;
    2. toglie dai nidi uova o piccoli di specie protette o disturba uccelli che covano;
    3. importa, fa transitare, esporta, mette in vendita o aliena animali protetti, vivi o morti, come pure parti o prodotti dei medesimi o uova;
    4. acquista, accetta in dono o in pegno, prende in custodia, dissimula, smercia o aiuta a smerciare animali vivi o morti oppure prodotti dei medesimi, di cui sa oppure dovrebbe presumere che sono stati ottenuti con un reato;
    5. entra, senza un motivo sufficiente, in una zona protetta munito di un’arma da tiro;
    6. scaccia o attira animali fuori delle zone protette;
    7. mette in libertà animali;
    8. affumica, gasa, affoga o impala volpi, tassi o marmotte;
    9. usa mezzi ausiliari proibiti per l’esercizio della caccia.
  2. Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.
Art. 18 Contravvenzioni
  1. È punito con una multa sino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente e senza autorizzazione:
    1. cattura selvaggina, la tiene in cattività, se ne appropria o la importa allo scopo di metterla in libertà;
    2. entra, senza un motivo sufficiente, in una zona di caccia munito di un’arma da tiro;
    3. detiene, fuori dei periodi di caccia, armi o trappole sui maggenghi o sugli alpi;
    4. lascia cacciare cani;
    5. non osserva i provvedimenti per proteggere gli animali dai disturbi;
    6. toglie dai nidi uova o piccoli di uccelli delle specie cacciabili;
    7. brucia estensivamente scarpate, bordi di campi o pascoli o elimina siepi;
    8. ostacola l’esercizio della caccia;
    9. omette di ricercare tempestivamente e a regola d’arte gli animali selvatici da lui feriti durante la caccia o che ha il dubbio di aver ferito durante la caccia.
  2. Il tentativo e la complicità sono punibili.
  3. Se, nei casi previsti nel capoverso 1 lettere a-g, l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.
  4. Chiunque, durante la caccia, non reca seco i documenti prescritti o si rifiuta di esibirli agli organi di sorveglianza competenti è punito con la multa.
  5. I Cantoni possono reprimere come contravvenzioni altre infrazioni al diritto cantonale.
Art. 19 Applicazione alle persone giuridiche e alle società commerciali

È applicabile l’articolo 6 della legge federale del 22 marzo 1974sul diritto penale amministrativo.

Art. 20 Ritiro e diniego dell’autorizzazione di caccia
  1. Chi ha un’autorizzazione di caccia ne può essere privato dal giudice per uno sino a dieci anni se:
    1. intenzionalmente o per negligenza, uccide o ferisce gravemente una persona durante l’esercizio della caccia o ha intenzionalmente commesso o tentato di commettere un delitto di cui all’articolo 17, in qualità di autore, istigatore o complice; e
    2. vi è il pericolo che commetta altri reati analoghi.
    1bis. La misura può essere ordinata anche in caso di incapacità o scemata imputabilità dell’autore secondo l’articolo 19 capoversi 1 e 2 del Codice penale.
  2. Il ritiro dell’autorizzazione vale per tutta la Svizzera.
  3. I Cantoni possono prevedere altri motivi di ritiro o diniego dell’autorizzazione di caccia. Le pertinenti disposizioni amministrative valgono unicamente per il Cantone di cui si tratta.

Capitolo 8: Procedura penale

Art. 21 Perseguimento
  1. Il perseguimento penale e il giudizio delle infrazioni spettano ai Cantoni.
  2. L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria persegue e giudica le infrazioni commesse all’atto dell’importazione, del transito e dell’esportazione. Se vi è simultaneamente un’infrazione alla legge del 18 marzo 2005sulle dogane o alla legge del 12 giugno 2009sull’IVA, le infrazioni sono perseguite e giudicate dall’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini.
  3. Se un’infrazione costituisce simultaneamente un’infrazione secondo il capoverso 2 e un’infrazione alla legge federale del 16 marzo 2012sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette, alla legge federale del 16 dicembre 2005sulla protezione degli animali, alla legge del 18 marzo 2005 sulle dogane, alla legge del 12 giugno 2009 sull’IVA, alla legge del 20 giugno 2014sulle derrate alimentari o alla legge del 1° luglio 1966sulle epizoozie, perseguibile dalla stessa autorità federale, è applicata la pena comminata per l’infrazione più grave; tale pena può essere adeguatamente aumentata.
Art. 22 Obbligo di comunicazione
  1. Ogni ritiro dell’autorizzazione di caccia pronunciato dal giudice deve essere comunicato all’Ufficio federale.
  2. L’Ufficio federale comunica ai Cantoni un elenco delle persone cui l’autorizzazione è stata ritirata; questo elenco permette ai Cantoni di assicurare il ritiro dell’autorizzazione sul loro territorio.
  3. L’Ufficio federale può conservare tali dati personali. Una volta scaduto il termine per il ritiro dell’autorizzazione di caccia, li cancella e distrugge le relative decisioni cantonali.Può conservare queste ultime dopo averle rese anonime per scopi scientifici o statistici.
Art. 23 Risarcimento di danni

L’affittuario, in zone con regime di riserva, e il Cantone o il Comune, nelle altre zone, hanno diritto di esigere il risarcimento del danno causato da un delitto di caccia o da una contravvenzione. Per il resto sono applicabili le disposizioni del Codice delle obbligazioni.

Capitolo 9: Esecuzione e procedura

Art. 24 Esecuzione da parte della Confederazione

Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.

Art. 25 Esecuzione da parte dei Cantoni
  1. L’esecuzione della presente legge incombe ai Cantoni sotto la sorveglianza della Confederazione: Essi rilasciano tutte le autorizzazioni che non competono a un’autorità federale in virtù della presente legge.
  2. Le disposizioni cantonali d’esecuzione concernenti la proroga del periodo di protezione, la restrizione della lista delle specie cacciabili (art. 5 cpv. 4), la protezione degli animali contro i disturbi (art. 7 cpv. 4), la protezione dei giovani animali, delle loro madri e degli uccelli adulti (art. 7 cpv. 5), come anche le misure di autodifesa (art. 12 cpv. 3) devono essere approvate dalla Confederazione.
  3. Tutti gli atti normativi cantonali concernenti la caccia devono essere comunicati all’Ufficio federale prima della loro entrata in vigore.
Art. 25a
Art. 26 Diritto di perquisizione e di sequestro

I Cantoni disciplinano il diritto di perquisire i locali e gli impianti e di sequestrare oggetti al fine di garantire l’esecuzione della presente legge. Essi conferiscono alle persone incaricate dell’esecuzione la qualità di funzionari della polizia giudiziaria.

Capitolo 10: Disposizioni finali

Art. 27 Abrogazione e modificazione di leggi federali

La legge federale del 10 giugno 1925sulla caccia e la protezione degli uccelli è abrogata. e 3.

Art. 28
Art. 29 Referendum e entrata in vigore
  1. La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
  2. Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.Data dell’entrata in vigore:1° aprile 1988

Zitiert in

Decisioni

21