Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Dokumenttyp
Federal Council Ordinance
Status
In Force
Verabschiedet
15.12.1986
In Kraft seit
01.04.1987
Zuletzt aktualisiert
09.04.2026

Art. 1 OIF

  1. Lo scopo della presente ordinanza è la protezione dai rumori dannosi o molesti.
  2. Essa regola:
    1. la limitazione delle emissioni foniche esterne prodotte dall’esercizio di impianti nuovi o esistenti ai sensi dell’articolo 7 della legge;
    2. la delimitazione delle zone edificabili e la modifica dei piani d’utilizzazione nelle zone esposte ai rumori;
    3. il rilascio di autorizzazioni di costruire, in zone esposte ai rumori, edifici con locali sensibili al rumore;
    4. l’isolamento contro i rumori esterni e interni nei nuovi edifici con locali sensibili al rumore;
    5. l’isolamento contro i rumori esterni negli edifici esistenti con locali sensibili al rumore;
    6. la determinazione delle immissioni foniche esterne e la loro valutazione in base a valori limite d’esposizione.
  3. Essa non regola:
    1. la protezione contro il rumore prodotto sull’area di un’azienda nella misura in cui colpisce l’edificio aziendale e le abitazioni annesse all’interno di detta area;
    2. la protezione contro gli infrasuoni e gli ultrasuoni.

Art. 2 OIF

  1. Sono impianti fissi gli edifici, le infrastrutture per il traffico, gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni non mobili il cui esercizio provoca rumore esterno. Ne fanno segnatamente parte le strade, gli impianti ferroviari, gli aeroporti, gli impianti dell’industria, delle arti e mestieri e dell’agricoltura, i poligoni di tiro nonché le piazze di tiro e d’esercizio militari permanenti.
  2. Sono considerati impianti fissi nuovi anche gli impianti fissi e gli edifici di cui viene cambiata completamente l’utilizzazione.
  3. Per limitazione delle emissioni si intendono sia i provvedimenti tecnici, di costruzione, d’esercizio, compresi quelli dirigistici, limitativi o moderativi del traffico realizzati sugli impianti stessi, sia i provvedimenti di costruzione messi in opera sulla via di propagazione delle emissioni, che servono a prevenire o a ridurre la formazione o la propagazione del rumore esterno.
  4. Il risanamento è la limitazione delle emissioni di un impianto fisso esistente.
  5. Sono valori limite d’esposizione i valori limite d’immissione, i valori di pianificazione e i valori d’allarme. Sono stabiliti in funzione del tipo di rumore, del periodo della giornata, dell’utilizzazione dell’edificio e della zona da proteggere.
  6. Per i locali sensibili al rumore si intendono:
    1. i locali delle abitazioni, tranne le cucine senza tinello, i servizi e i ripostigli;
    2. i locali delle aziende nei quali persone soggiornano regolarmente per un periodo prolungato, tranne i locali nei quali si tengono animali da reddito e i locali con notevole rumore aziendale.

Art. 3 OIF

  1. Le emissioni foniche dei veicoli a motore, degli aeromobili, dei battelli e dei veicoli ferroviari devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio e sopportabile sotto il profilo economico.
  2. La limitazione delle emissioni è retta rispettivamente dalla legislazione sulla circolazione stradale, sulla navigazione aerea civile, sulla navigazione interna e sulle ferrovie, per i veicoli che sottostanno ad una di dette legislazioni.
  3. La limitazione delle emissioni degli altri veicoli è retta dalle prescrizioni sugli apparecchi e macchine mobili.

Art. 4 OIF

  1. Le emissioni foniche esterne degli apparecchi e macchine mobili devono essere limitate:
    1. nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio e sopportabile sotto il profilo economico, e
    2. in modo che il benessere fisico della popolazione colpita non sia sensibilmente disturbato.
  2. L’autorità esecutiva ordina provvedimenti che concernono l’esercizio o la costruzione o che assicurano una manutenzione a regola d’arte.
  3. Quando immissioni foniche notevolmente moleste prodotte dal funzionamento o dall’impiego di armi, di apparecchi o macchine militari non possono essere evitate, l’autorità esecutiva accorda facilitazioni.
  4. La limitazione delle emissioni prodotte da apparecchi e macchine che servono al funzionamento di un impianto fisso è retta dalle prescrizioni sugli impianti fissi.

Art. 5 OIF

  1. Gli apparecchi e le macchine destinati a essere utilizzati all’aperto possono essere messi in commercio solo se sono stati sottoposti a una valutazione della conformità e sono muniti del relativo contrassegno.
  2. Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) stabilisce:
    1. gli apparecchi e le macchine da sottoporre all’obbligo della valutazione della conformità e del contrassegno;
    2. le esigenze in materia di limitazione preventiva delle emissioni e in materia di contrassegno, tenendo conto delle norme riconosciute sul piano internazionale;
    3. i documenti da presentare per la valutazione della conformità;
    4. i metodi d’esame, di misurazione e di calcolo determinanti;
    5. il controllo successivo;
    6. il riconoscimento di risultati d’esame e di contrassegni esteri.

Art. 6 OIF

L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) emana direttive sui provvedimenti di costruzione e d’esercizio per limitare il rumore dei cantieri.

Art. 7 OIF

  1. Le emissioni foniche di un impianto fisso nuovo devono essere limitate secondo le disposizioni dell’autorità esecutiva:
    1. nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio e sopportabile sotto il profilo economico, e
    2. in modo che le immissioni foniche prodotte da detto impianto non superino i valori di pianificazione.
  2. Se l’osservanza dei valori di pianificazione costituisse un onere sproporzionato rispetto all’impianto e se esiste un interesse pubblico preponderante per l’impianto, segnatamente anche in relazione alla pianificazione del territorio, l’autorità esecutiva accorda facilitazioni. I valori limite d’immissione non possono tuttavia essere superati.
  3. Nel caso di pompe di calore aria-acqua nuove utilizzate prevalentemente per il riscaldamento di locali o di acqua potabile e le cui immissioni foniche non superano i valori di pianificazione, le ulteriori limitazioni delle emissioni di cui al capoverso 1 lettera a devono essere adottate solo se è possibile ottenere una limitazione delle emissioni di almeno 3 dB con al massimo l’1 per cento dei costi di investimento dell’impianto.

Art. 8 OIF

  1. Se un impianto fisso già esistente viene modificato, le emissioni foniche delle parti d’impianto nuove o modificate devono essere limitate secondo le disposizioni dell’autorità esecutiva nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio e sopportabile sotto il profilo economico.
  2. Se un impianto è modificato sostanzialmente, le emissioni foniche dell’intero impianto devono essere almeno limitate in modo tale da non superare i valori limite d’immissione.
  3. Le trasformazioni, gli ingrandimenti e i cambiamenti dell’esercizio causati dal titolare dell’impianto sono considerati come modificazione sostanziale di un impianto fisso, se c’è da aspettarsi che l’impianto stesso o la maggiore sollecitazione degli impianti per il traffico esistenti provochi immissioni foniche percettibilmente più elevate. La ricostruzione dell’impianto è sempre considerata una modificazione sostanziale.
  4. Nel caso in cui un impianto fisso nuovo venga modificato, vale l’articolo 7.

Art. 9 OIF

L’esercizio di un impianto fisso nuovo o modificato sostanzialmente non deve:

  1. né comportare il superamento dei valori limite d’immissione a causa della maggiore sollecitazione di un impianto per il traffico;
  2. né provocare, a causa della maggiore sollecitazione di un impianto per il traffico che deve essere risanato, immissioni foniche percettibilmente più elevate.

Art. 10 OIF

  1. Se per impianti fissi nuovi o modificati sostanzialmente, pubblici o concessionati, le esigenze secondo gli articoli 7 capoverso 2 e 8 capoverso 2 o secondo l’articolo 9 non possono essere rispettate, l’autorità esecutiva obbliga i proprietari degli edifici esistenti esposti al rumore ad isolare secondo l’allegato 1 le finestre dei locali sensibili al rumore.
  2. Con l’accordo dell’autorità esecutiva, i proprietari possono applicare ai loro edifici altri provvedimenti d’isolamento acustico, se questi permettono di ridurre nella stessa misura il rumore all’interno dei locali.
  3. Nessun provvedimento d’isolamento acustico deve essere preso quando:
    1. c’è da aspettarsi che non produrrà una riduzione percettibile del rumore nell’edificio;
    2. prevalgono gli interessi per la protezione di un sito o di un monumento storico;
    3. l’edificio sarà demolito presumibilmente entro tre anni dalla messa in funzione dell’impianto nuovo o modificato oppure quando entro tale termine i locali saranno destinati ad un uso non sensibile al rumore.

Art. 11 OIF

  1. Il titolare dell’impianto nuovo o modificato sostanzialmente sopporta le spese per la limitazione delle emissioni prodotte dal suo impianto.
  2. Se il proprietario di un edificio deve prendere provvedimenti d’isolamento acustico ai sensi dell’articolo 10 capoverso 1, il titolare dell’impianto deve inoltre sopportare le spese debitamente giustificate, in uso localmente, per:
    1. la progettazione e la direzione dei lavori;
    2. l’isolamento acustico delle finestre necessario ai sensi dell’allegato 1 e i lavori d’adattamento indispensabili;
    3. il finanziamento se nonostante l’invito del proprietario dell’edificio non ha versato alcun acconto;
    4. eventuali tasse.
  3. Se il proprietario dell’edificio deve prendere provvedimenti d’isolamento acustico ai sensi dell’articolo 10 capoverso 2, il titolare dell’impianto sopporta le spese debitamente giustificate, in uso localmente, solo nella misura in cui non superano quelle secondo il capoverso 2. Le altre spese sono a carico del proprietario dell’edificio.
  4. Quando le limitazioni d’emissione o i provvedimenti d’isolamento acustico devono essere attuati a causa del rumore prodotto da più impianti, le spese sono ripartite in proporzione alle immissioni foniche di ciascun impianto.
  5. Le spese di manutenzione e di rinnovamento dei provvedimenti d’isolamento acustico sono a carico del proprietario dell’edificio.

Art. 12 OIF

L’autorità esecutiva controlla, al più tardi un anno dopo la messa in esercizio dell’impianto nuovo o modificato, che le limitazioni d’emissione e i provvedimenti d’isolamento acustico ordinati siano stati attuati. In caso di dubbio esamina l’efficacia dei provvedimenti.

Art. 13 OIF

  1. Per gli impianti fissi che contribuiscono in modo determinante al superamento dei valori limite d’immissione l’autorità esecutiva ordina, dopo aver sentito il detentore dell’impianto, i risanamenti necessari.
  2. Gli impianti devono essere risanati:
    1. nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio e sopportabile sotto il profilo economico, e
    2. in modo che i valori limite d’immissione non siano superati.
  3. Se nessun interesse preponderante vi si oppone, l’autorità esecutiva dà la preferenza ai provvedimenti che impediscono o riducono la produzione del rumore rispetto a quelli che ne impediscono o ne riducono semplicemente la propagazione.
  4. Nessun risanamento deve essere effettuato, se:
    1. i valori limite d’immissione sono superati solo in zone di costruzione non ancora urbanizzate;
    2. sulla base del diritto cantonale di costruzione e di pianificazione del territorio, sul luogo delle immissioni foniche saranno prese misure di pianificazione, sistemazione o costruzione che permetteranno, prima dello scadere dei termini fissati (art. 17), di rispettare i valori limite d’immissione.

Art. 14 OIF

  1. L’autorità esecutiva accorda facilitazioni nella misura in cui:
    1. il risanamento provoca limitazioni dell’esercizio sproporzionate o costi sproporzionati;
    2. interessi preponderanti, segnatamente nel campo della protezione dei siti, della natura e del paesaggio, della sicurezza del traffico o dell’esercizio, come pure della difesa integrata, si oppongono al risanamento.
  2. I valori d’allarme non devono tuttavia essere superati dagli impianti privati non concessionati.

Art. 15 OIF

  1. Se per impianti fissi pubblici o concessionati non possono essere rispettati i valori d’allarme a causa delle facilitazioni accordate, l’autorità esecutiva obbliga i proprietari degli edifici esistenti esposti al rumore ad isolare ai sensi dell’allegato 1 le finestre dei locali sensibili al rumore.
  2. Con l’accordo dell’autorità esecutiva, i proprietari possono applicare ai loro edifici altri provvedimenti d’isolamento acustico, se questi permettono di ridurre nella stessa misura il rumore all’interno dei locali.
  3. Nessun provvedimento d’isolamento acustico deve essere preso quando:
    1. c’è da aspettarsi che non produrrà una riduzione percettibile del rumore nell’edificio;
    2. prevalgono gli interessi per la protezione di un sito o di un monumento storico;
    3. l’edificio sarà demolito presumibilmente entro tre anni dalla notifica della decisione sui provvedimenti d’isolamento acustico da effettuare oppure quando entro tale termine i locali saranno destinati ad un uso non sensibile al rumore.

Art. 16 OIF

  1. Il detentore dell’impianto sopporta le spese di risanamento del suo impianto.
  2. Il detentore di un impianto pubblico o concessionato sopporta inoltre le spese ai sensi dell’articolo 11 per i provvedimenti d’isolamento acustico su edifici esistenti, quando non è in grado di liberarsi, ai sensi dell’articolo 20 capoverso 2 della legge, da tale obbligo.
  3. Quando i risanamenti o i provvedimenti d’isolamento acustico devono essere attuati a causa del rumore prodotto da più impianti, le spese sono ripartite in proporzione alle immissioni foniche di ciascun impianto.
  4. Le spese di manutenzione e di rinnovamento dei provvedimenti d’isolamento acustico sono a carico del proprietario dell’edificio.

Art. 17 OIF

  1. L’autorità esecutiva fissa i termini per il risanamento e per i provvedimenti d’isolamento acustico a seconda della loro urgenza.
  2. Per la valutazione dell’urgenza sono determinanti:
    1. l’entità del superamento dei valori limite d’immissione;
    2. il numero delle persone colpite dal rumore;
    3. il rapporto fra la spesa e il giovamento.
  3. I risanamenti e i provvedimenti d’isolamento acustico devono essere eseguiti al più tardi 15 anni dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza.
  4. Per la realizzazione di risanamenti e provvedimenti d’isolamento acustico inerenti alle strade il termine (cpv. 3) è prorogato come segue:
    1. fino al 31 marzo 2015 per le strade nazionali;
    2. fino al 31 marzo 2018 per le strade principali ai sensi dell’articolo 12 della legge federale del 22 marzo 1985concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata (LUMin) nonché per le altre strade.
  5. Per la realizzazione di risanamenti e provvedimenti d’isolamento acustico di impianti ferroviari valgono i termini previsti dalla legge federale del 24 marzo 2000concernente il risanamento fonico delle ferrovie.
  6. I risanamenti e i provvedimenti d’isolamento acustico devono essere realizzati:
    1. entro il 31 luglio 2020, per gli aerodromi militari;
    2. entro il 31 maggio 2016, per gli aerodromi civili sui quali circolano velivoli grandi;
    3. entro il 1° novembre 2016, per gli impianti di tiro civili per i quali vige l’obbligo di risanamento in base alla modifica del 23 agosto 2006dell’allegato 7;
    4. entro il 31 luglio 2025, per le piazze d’armi, di tiro e d’esercizio militari.

Art. 18 OIF

L’autorità esecutiva controlla, al più tardi un anno dopo l’esecuzione del risanamento o dei provvedimenti d’isolamento acustico, che questi siano conformi alle misure ordinate. In caso di dubbio esamina l’efficacia dei provvedimenti.

Art. 20 OIF

  1. L’UFAMeffettua periodicamente, presso le autorità esecutive, rilevamenti sullo stato dei risanamenti e dei provvedimenti d’isolamento acustico concernenti in particolare le strade, gli impianti ferroviari, gli aerodromi, i poligoni di tiro, nonché le piazze di tiro e d’esercizio militari.
  2. Per le strade, l’UFAM chiede alle autorità esecutive di presentare, entro il 31 marzo, in particolare: a. una panoramica concernente: 1. le strade o i tratti stradali da risanare, 2. i tempi previsti per il risanamento di tali strade e tratti stradali, 3. le spese complessive per i suddetti risanamenti e provvedimenti d’isolamento acustico, e 4. il numero delle persone esposte a immissioni foniche superiori ai valori limite d’immissione e ai valori d’allarme; b. un rapporto riguardante: 1. i risanamenti effettuati durante l’anno precedente su strade o tratti stradali e i provvedimenti d’isolamento acustico, e 2. l’efficacia di tali risanamenti e provvedimenti d’isolamento acustico, nonché le spese da essi derivanti.
  3. Per le strade nazionali, l’UFAM chiede le informazioni di cui al capoverso 2 all’Ufficio federale delle strade. Per le strade principali e le altre strade le chiede ai Cantoni. Le informazioni devono essere inoltrate secondo le disposizioni dell’UFAM.
  4. L’UFAM valuta le informazioni raccolte, con particolare attenzione allo stato di avanzamento dei risanamenti, nonché all’efficacia dei provvedimenti e alle relative spese. Infine, comunica alle autorità esecutive i risultati della valutazione e li pubblica.

Art. 21 OIF

  1. La Confederazione accorda sussidi per risanamenti e provvedimenti d’isolamento acustico su edifici esistenti:
    1. per le strade principali secondo l’articolo 12 LUMin;
    2. per le altre strade.
  2. I sussidi di cui al capoverso 1 lettera a sono parte integrante dei sussidi globali secondo l’articolo 13 LUMin. I sussidi di cui al capoverso 1 lettera b sono accordati globalmente nel quadro degli accordi programmatici con i Cantoni.

Art. 22 OIF

  1. Il Cantone presenta la domanda di sussidi per i risanamenti e i provvedimenti d’isolamento acustico relativi alle strade di cui all’articolo 21 capoverso 1 lettera b all’UFAM.
  2. La domanda deve contenere in particolare informazioni concernenti:
    1. i provvedimenti di risanamento e d’isolamento acustico previsti e le relative spese;
    2. l’efficacia perseguita con i provvedimenti di risanamento.

Art. 23 OIF

  1. L’UFAM stipula un accordo programmatico con l’autorità cantonale competente.
  2. Oggetto dell’accordo programmatico sono in particolare: a. l’efficacia dei provvedimenti di risanamento; abis. i provvedimenti d’isolamento acustico a edifici esistenti; b. i sussidi della Confederazione; c. il controlling.
  3. La durata dell’accordo programmatico è di quattro anni; in casi motivati può essere concordata una durata superiore o inferiore.
  4. L’UFAM emana direttive relative alla procedura in materia di accordi programmatici, nonché alle informazioni e ai documenti riguardanti l’oggetto dell’accordo programmatico.

Art. 24 OIF

  1. L’ammontare dei sussidi per i risanamenti è stabilito in base all’efficacia dei provvedimenti di risanamento. A tal fine sono determinanti:
    1. il numero di persone protette da immissioni foniche dannose o moleste a seguito dell’attuazione dei provvedimenti di risanamento; e
    2. il numero di persone per le quali il carico fonico viene ridotto in misura percettibile a seguito dell’attuazione di detti provvedimenti.
  2. Per provvedimenti d’isolamento acustico su edifici esistenti sono accordati 200 franchi per ogni finestra insonorizzata o per ogni altro provvedimento edile d’isolamento acustico di efficacia analoga.
  3. L’ammontare dei sussidi è negoziato tra la Confederazione e il Cantone.

Art. 24a e 24b OIF

Abrogati

Art. 25 OIF

I sussidi globali sono pagati a rate.

Art. 26 OIF

  1. Il Cantone presenta ogni anno all’UFAM un rapporto sull’impiego dei sussidi.
  2. L’UFAM controlla a campione:
    1. l’esecuzione di singole misure conformemente agli obiettivi programmatici;
    2. l’impiego dei sussidi versati.

Art. 27 OIF

  1. L’UFAM sospende totalmente o in parte i pagamenti rateali nel corso del programma se il Cantone:
    1. non adempie all’obbligo di rendicontazione (art. 26 cpv. 1);
    2. cagiona per colpa propria una grave inadempienza nella sua prestazione.
  2. Se, dopo la conclusione del programma, risulta che la prestazione è stata eseguita solo parzialmente, l’UFAM ne esige la corretta esecuzione da parte del Cantone, stabilendo un termine adeguato.
  3. Se impianti per i quali sono stati accordati aiuti finanziari o indennità sono sottratti al loro scopo, l’UFAM può esigere che il Cantone ordini, entro un termine adeguato, la cessazione della sottrazione allo scopo o il suo annullamento.
  4. Se le lacune non sono colmate o la sottrazione allo scopo non cessa o non è annullata, la restituzione è retta dagli articoli 28 e 29 della legge del 5 ottobre 1990sui sussidi.

Art. 28 OIF

Abrogato

Art. 29 OIF

  1. I valori limite d’esposizione determinanti possono essere rispettati mediante misure di pianificazione, sistemazione o costruzione.
  2. Gli spazi liberi di cui all’articolo 24 capoverso 3 lettera b della legge devono essere di dimensioni adeguate, raggiungibili a piedi e senza ostacoli. La loro configurazione e infrastruttura devono essere destinate allo svago.
  3. Le misure di cui all’articolo 24 capoverso 3 lettera c della legge devono essere stabilite al livello opportuno. Le misure concorrono ad assicurare una qualità abitativa adeguata sotto il profilo acustico in quanto limitino le emissioni foniche o riducano in altro modo il disturbo del benessere.

Art. 31 OIF

  1. Quando i valori limite d’immissione sono superati, la costruzione o la modificazione sostanziale di un edificio con locali sensibili al rumore può essere autorizzata soltanto se detti valori possono essere rispettati:
    1. grazie alla disposizione dei locali sensibili al rumore sul lato opposto dell’edificio rispetto al rumore stesso; oppure
    2. grazie a misure di costruzione o di sistemazione che proteggano l’edificio dai rumori.
    1bis. Gli impianti di ventilazione controllata dei locali abitativi e gli impianti di raffrescamento devono corrispondere allo stato della tecnica.
  2. Se il mancato rispetto delle esigenze di cui all’articolo 22 capoverso 2 lettera a della legge è dovuto al rumore prodotto da aeromobili o concerne al massimo il dieci per cento delle unità abitative di un grande complesso residenziale, il rilascio dell’autorizzazione di costruire è consentito eccezionalmente a condizione che esista un interesse preponderante alla costruzione dell’edificio e che l’autorità cantonale sia consenziente.
  3. Le spese per le misure sono a carico del proprietario del terreno.

Art. 32 OIF

  1. Il committente di un nuovo edificio provvede affinché l’isolamento acustico degli elementi edili esterni e di quelli di separazione dei locali sensibili al rumore come pure delle scale e degli impianti tecnici dell’edificio corrisponda alle regole riconosciute dell’edilizia. Come tali valgono in particolare, per il rumore degli aerodromi con traffico di velivoli grandi, le esigenze più severe e, per il rumore degli altri impianti fissi, le esigenze minime secondo la norma SIA 181 della Società svizzera degli ingegneri e degli architetti.
  2. Se i valori limite d’immissione sono superati e le premesse di cui all’articolo 22 della legge per l’accordo dell’autorizzazione di costruire sono adempite, l’autorità esecutiva inasprisce in misura adeguata le esigenze in materia d’isolamento acustico degli elementi edili esterni. Di norma i costi causati da tale inasprimento sono considerati adeguati se ammontano al massimo all’uno per cento dei costi dell’edificio.
  3. Le esigenze si applicano anche agli elementi edili esterni, a quelli di separazione, alle scale e agli impianti tecnici dell’edificio che devono essere modificati, sostituiti o montati come elementi nuovi. Su richiesta, l’autorità esecutiva accorda facilitazioni, se il rispetto delle esigenze è sproporzionato.

Art. 33 OIF

  1. Gli elementi edili esterni delimitano il locale da quanto è esterno all’edificio (per es. le finestre, le porte e i muri esterni, il tetto).
  2. Gli elementi edili di separazione delimitano fra loro i locali di differenti unità d’uso come per esempio di appartamenti (per es. le pareti interne, le solette, le porte).
  3. Gli impianti tecnici dell’edificio sono quelli che fanno corpo con esso come l’impianto di riscaldamento, quello d’aerazione, gli impianti d’approvvigionamento e d’evacuazione, gli ascensori o le macchine per lavare.

Art. 34 OIF

  1. Nella richiesta dell’autorizzazione di costruire il committente deve indicare:
    1. il carico fonico esterno e le misure verificate secondo l’articolo 31 capoverso 1, se i valori limite d’immissione sono superati;
    2. l’utilizzazione dei locali;
    3. gli elementi edili esterni e quelli di separazione dei locali sensibili al rumore.
  2. Per i progetti di costruzione nelle zone in cui i valori limite d’immissione sono superati, l’autorità esecutiva può esigere indicazioni sull’isolamento acustico degli elementi edili esterni.

Art. 35 OIF

Al termine dei lavori di costruzione l’autorità esecutiva verifica, mediante prove a caso, se i provvedimenti d’isolamento acustico adempiono le esigenze. In caso di dubbio, procede ad un esame approfondito.

Art. 36 OIF

  1. L’autorità esecutiva determina o fa determinare le immissioni foniche esterne degli impianti fissi, se ha motivo di ritenere che i valori limite d’esposizione determinanti di detti impianti siano o potrebbero essere superati.
  2. Essa tiene conto a tal fine degli aumenti o delle diminuzioni prevedibili delle immissioni foniche in seguito:
    1. alla costruzione, alla modifica o al risanamento di impianti fissi, in particolare se, al momento della determinazione, i relativi progetti sono già stati approvati o pubblicati; e
    2. alla costruzione, alla modifica o alla demolizione di altri edifici, se, al momento della determinazione, i relativi progetti sono già pubblicati.

Art. 37 OIF

  1. Per le strade, gli impianti ferroviari, gli aerodromi e le piazze d’armi, di tiro e d’esercizio militari, l’autorità esecutiva registra in un catasto (catasto dei rumori) le immissioni foniche determinate secondo l’articolo 36.
  2. Nel catasto dei rumori sono contemplati:
    1. il carico fonico determinato;
    2. i metodi di calcolo impiegati;
    3. i dati iniziali per il calcolo del rumore;
    4. l’utilizzazione delle zone esposte al rumore secondo il relativo piano d’utilizzazione;
    5. i gradi di sensibilità assegnati;
    6. gli impianti e i loro proprietari;
    7. il numero delle persone esposte ad immissioni foniche superiori ai valori limite d’esposizione al rumore.
  3. L’autorità esecutiva provvede alla verifica e alla rettifica del relativo catasto dei rumori.
  4. Su richiesta, essa inoltra detto catasto dei rumori all’UFAM, il quale può emanare raccomandazioni volte ad assicurare la comparabilità del rilevamento e della rappresentazione dei dati.
  5. La determinazione delle immissioni foniche generate dall’aeroporto di Basilea- Mulhouse sul territorio svizzero è effettuata dall’Ufficio federale dell’aviazione civile.
  6. Chiunque può prendere visione dei catasti dei rumori, a condizione che il segreto di fabbricazione e d’affari siano garantiti e che nessun altro interesse preponderante vi si opponga.

Art. 37a OIF

  1. Nella sua decisione concernente la costruzione, la modifica o il risanamento di un impianto, l’autorità esecutiva definisce le immissioni foniche consentite.
  2. Nel caso in cui risulti accertato o sia lecito attendersi che le immissioni foniche di un impianto divergano sensibilmente e durevolmente dalle immissioni definite nella decisione, l’autorità esecutiva adotta le misure necessarie.
  3. L’UFAM può emanare raccomandazioni volte ad assicurare la comparabilità dei rilevamenti e della rappresentazione dei dati relativi alle immissioni foniche definite in tali decisioni.

Art. 38 OIF

  1. Le immissioni foniche sono determinate sotto forma di livello di valutazione Lr o livello massimo Lmass in base a calcoli o misurazioni.
  2. Le immissioni foniche degli aeroplani sono di regola determinate mediante calcoli. Tali calcoli vanno eseguiti secondo lo stato riconosciuto della tecnica. L’UFAM raccomanda le procedure di calcolo idonee.
  3. Le esigenze poste ai metodi di calcolo e agli apparecchi di misura sono rette dall’allegato 2.

Art. 39 OIF

  1. Per gli edifici, le immissioni foniche devono essere determinate al centro delle finestre aperte dei locali sensibili al rumore. Le immissioni foniche degli aeroplani possono essere determinate anche in prossimità dell’edificio.
  2. Nelle zone non edificate di zone che richiedono una protezione fonica elevata, le immissioni foniche devono essere determinate ad 1,5 m dal suolo.
  3. Nelle zone edificabili non ancora edificate le immissioni foniche devono essere determinate nel luogo dove, in base al diritto di costruzione e alla pianificazione, potranno sorgere edifici con locali sensibili al rumore.
  4. Per gli spazi esterni ad uso privato, le immissioni foniche devono essere determinate a 1,5 m dal suolo dello spazio esterno.

Art. 40 OIF

  1. L’autorità esecutiva valuta le immissioni foniche esterne degli impianti fissi determinate sulla base dei valori limite d’esposizione al rumore secondo gli allegati 3 e seguenti.
  2. I valori limite d’esposizione al rumore sono superati anche quando la somma delle immissioni foniche dello stesso genere provenienti da più impianti li superano. Detta regola non è applicabile ai valori di pianificazione nel caso di impianti fissi nuovi (art. 7 cpv. 1).
  3. In mancanza di valori limite d’esposizione al rumore, l’autorità esecutiva valuta le immissioni foniche in base all’articolo 15 della legge. Tiene pure conto degli articoli 19 e 23 della legge.

Art. 41 OIF

  1. I valori limite d’esposizione al rumore sono applicabili agli edifici con locali sensibili al rumore.
  2. Sono inoltre applicabili:
    1. nelle zone edificabili non ancora edificate dove secondo il diritto di costruzione e di pianificazione possono sorgere edifici con locali sensibili al rumore;
    2. nelle zone non edificate delle zone che richiedono una protezione fonica elevata.
    2bis. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione di costruire, i valori limite d’esposizione al rumore sono inoltre applicabili all’intera superficie dello spazio esterno ad uso privato di cui all’articolo 22 capoverso 2 lettera a numero 3 della legge.
  3. Per le zone e gli edifici nei quali solitamente le persone soggiornano soltanto durante il giorno o durante la notte, i valori limite d’esposizione al rumore per la notte, rispettivamente per il giorno non sono applicabili.

Art. 42 OIF

  1. Per i locali delle aziende (art. 2 cpv. 6 lett. b) site nelle zone con grado di sensibilità I, II o III sono applicabili valori di pianificazione e valori limite d’immissione superiori di 5 dB (A).
  2. Il capoverso 1 non è applicabile ai locali delle scuole, degli istituti e dei collegi. È applicabile ai locali degli alberghi e dei ristoranti solo se questi possono essere sufficientemente aerati anche con le finestre chiuse.

Art. 43 OIF

  1. Nelle zone d’utilizzazione ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge federale del 22 giugno 1979sulla pianificazione del territorio sono applicabili i seguenti gradi di sensibilità:
    1. il grado di sensibilità I nelle zone che richiedono una protezione fonica elevata, segnatamente nelle zone ricreative;
    2. il grado di sensibilità II nelle zone in cui non sono ammesse aziende moleste, segnatamente le zone destinate all’abitazione e quelle riservate agli edifici e impianti pubblici;
    3. il grado di sensibilità III nelle zone in cui sono ammesse aziende mediamente moleste, segnatamente le zone destinate all’abitazione e alle aziende artigianali (zone miste) e quelle agricole;
    4. il grado di sensibilità IV nelle zone in cui sono ammesse aziende fortemente moleste, segnatamente le zone industriali.
  2. Parti delle zone d’utilizzazione con grado di sensibilità I o II possono essere declassate di un grado, se sono già esposte al rumore.

Art. 44 OIF

  1. I Cantoni provvedono affinché nei regolamenti edili o nei piani d’utilizzazione dei Comuni siano assegnati i gradi di sensibilità alle zone d’utilizzazione.
  2. I gradi di sensibilità devono essere assegnati al momento della delimitazione o della modificazione delle zone d’utilizzazione oppure in occasione di modificazioni del regolamento edile.
  3. Fino all’assegnazione, i Cantoni stabiliscono caso per caso il grado di sensibilità secondo l’articolo 43.

Art. 45 OIF

  1. I Cantoni eseguono la presente ordinanza ad eccezione dei compiti da essa attribuiti alla Confederazione.
  2. Nell’applicare altre leggi federali, accordi internazionali o decisioni internazionali concernenti punti disciplinati dalla presente ordinanza, le autorità federali eseguono in tal ambito anche la presente ordinanza. La collaborazione dell’UFAM e dei Cantoni è retta dall’articolo 41 capoversi 2 e 4 della legge; sono salve le disposizioni legali sull’obbligo di tutela del segreto.
  3. Per l’esecuzione delle prescrizioni sulla limitazione delle emissioni (art. 4, 7–9 e 12), sui risanamenti (art. 13, 14, 16–18 e 20) e sulla determinazione e valutazione delle immissioni foniche (art. 36, 37, 37a e 40) provvedono: a. per gli impianti ferroviari: 1. il DATEC, se le prescrizioni concernono grandi progetti ferroviari secondo l’allegato della legge federale del 20 dicembre 1957sulle ferrovie e sono attuate nel quadro di una procedura di approvazione dei piani, 2. l’Ufficio federale dei trasporti, negli altri casi; b. per gli aerodromi civili: 1. il DATEC, se le prescrizioni concernono edifici e impianti di cui all’articolo 37 della legge federale del 21 dicembre 1948sulla navigazione aerea, sono utili alla gestione di un aeroporto e sono attuate nel quadro di una procedura di approvazione dei piani, 2. l’Ufficio federale dell’aviazione civile, negli altri casi; c. per le strade nazionali: 1. il DATEC, se le prescrizioni sono attuate nel quadro di una procedura di approvazione dei piani; 2. l’Ufficio federale delle strade, negli altri casi; d. per gli impianti della difesa nazionale: il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport; e. per gli impianti elettrici: 1. l’Ufficio federale dell’energia, nei casi in cui l’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ( ESTI ) non ha potuto dirimere opposizioni o divergenze con le autorità federali coinvolte secondo l’articolo 16 capoverso 2 lettera b della legge del 24 giugno 1902sugli impianti elettrici, 2. l’ESTI, negli altri casi; f. per gli impianti a fune secondo l’articolo 2 della legge del 23 giugno 2006sugli impianti a fune: l’Ufficio federale dei trasporti.
  4. Se le autorità federali sono competenti per ordinare limitazioni delle emissioni e risanamenti e quelle cantonali lo sono per ordinare provvedimenti d’isolamento acustico, le due autorità concordano tra loro i provvedimenti.
  5. Per le strade nazionali, il DATEC provvede anche all’esecuzione delle prescrizioni concernenti i provvedimenti d’isolamento acustico (art. 10 e 15). Coordina l’esecuzione di tali prescrizioni con i provvedimenti d’isolamento acustico ordinati dai Cantoni.

Art. 45a OIF

L’UFAM cura una panoramica nazionale dell’inquinamento fonico. Pubblica una rappresentazione georeferenziata dell’inquinamento fonico in particolare per il rumore del traffico stradale, ferroviario e aereo, nonché per il rumore delle piazze d’armi, di tiro e d’esercizio militari. Aggiorna tale rappresentazione almeno ogni cinque anni.

Art. 46 OIF

L’UFAM stabilisce i modelli di geodati e i modelli di rappresentazione minimi per i geodati di base ai sensi della presente ordinanza per i quali è designato quale servizio specializzato della Confederazione nell’allegato 1 dell’ordinanza del 21 maggio 2008sulla geoinformazione.

Art. 47 OIF

  1. Gli impianti fissi sono considerati nuovi se al momento dell’entrata in vigore della legge la decisione che autorizza l’inizio dei lavori di costruzione non ha ancora valore legale.
  2. Per gli impianti fissi che devono essere modificati, gli articoli da 8 a 12 valgono solo se al momento dell’entrata in vigore della legge la decisione che autorizza la modifica di tali impianti non ha ancora valore legale.
  3. Gli edifici sono considerati nuovi se al momento dell’entrata in vigore della legge l’autorizzazione di costruzione non ha ancora valore legale.
  4. Per gli edifici che devono essere modificati, gli articoli 31 e 32 capoverso 3 valgono solo se al momento dell’entrata in vigore della legge l’autorizzazione di costruzione non ha ancora valore legale.

Art. 50 OIF

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 1987.

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