Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Dokumenttyp
Federal Act
Status
In Force
Verabschiedet
20.06.1933
In Kraft seit
01.07.1934
Zuletzt aktualisiert
09.04.2026

941.31

Legge federale
sul controllo del commercio in metalli preziosi
e in lavori di metalli preziosi

(Legge sul controllo dei metalli preziosi, LCMP)

del 20 giugno 1933 (Stato 1° luglio 2023)

Capo primo: Definizioni

Metalli preziosi e lavori di metalli preziosi e plurimetalli

Art. 1
  1. Sono metalli preziosi ai sensi della presente legge l’oro, l’argento, il platino e il palladio.
  2. Per prodotti della fusione s’intendono verghe, lastre, sbarre e granaglia ottenute fondendo o rifondendo metalli preziosi o materie da fondere.
  3. Sono considerati materie da fondere:
    1. i metalli preziosi provenienti dall’estrazione delle materie prime o dalla raffinazione;
    2. i cascami provenienti dalla lavorazione di metalli preziosi o di loro leghe, che possono essere usati per il ricupero di metalli preziosi;
    3. i materiali contenenti metalli preziosi, che possono essere usati per il ricupero di metalli preziosi.
  4. Sono lavori di metalli preziosi i lavori interamente costituiti di metalli preziosi con un titolo legale, nonché i lavori di metalli preziosi con un titolo legale combinati con materiale non metallico. Sono eccettuate le monete di metalli preziosi.
  5. Sono lavori plurimetallici i lavori composti di metalli preziosi con un titolo legale e di altri metalli.

Lavori placcati. Imitazioni

Art. 2
  1. Sono considerati lavori placcati i lavori composti di uno strato di metallo prezioso applicato in modo indissolubile su un supporto di altro materiale.
  2. I requisiti minimi per gli strati di metallo prezioso sono disciplinati nell’allegato 1. Il Consiglio federale stabilisce le tolleranze e può adeguare le disposizioni dell’allegato all’evoluzione internazionale.
  3. Sono considerati come imitazioni:
    1. i lavori di metalli preziosi che non raggiungono i titoli legali minimi o che non soddisfano gli altri requisiti materiali per i lavori di metalli preziosi;
    2. i lavori che corrispondono a quelli plurimetallici o placcati, ma che non sono designati come tali o che non soddisfano i requisiti materiali per queste categorie di lavori.

Capo secondo: Titoli

Titoli legali

Art. 3
  1. Per titolo s’intende la proporzione di metallo prezioso puro contenuta in una lega; è espresso in millesimi.
  2. I titoli legali dei lavori di metalli preziosi e dei lavori plurimetallici sono disciplinati nell’allegato 2. Il Consiglio federale può adeguare queste disposizioni all’evoluzione internazionale.
Art. 4

Tolleranza

Art. 5

Il Consiglio federalestabilirà in che misura e a quali condizioni si potrà scostarsi dal titolo.

Capo terzo: Commercio di lavori finiti

Designazione di lavori;
conformità

Art. 6

Le designazioni di lavori prescritte o ammesse dalla legge o dall’ordinanza devono riferirsi alla composizione del lavoro. Sono vietate tutte le designazioni che possono essere causa d’inganno applicate su lavori di metalli preziosi, plurimetallici, placcati o imitazioni oppure su oggetti suscettibili di essere confusi con siffatti lavori.

Lavori di metalli preziosi;
indicazione del titolo

Art. 7
  1. I lavori di metalli preziosi possono essere messi in commercio soltanto se portano l’indicazione di un titolo legale.
  2. Tutte le parti di un lavoro di metallo prezioso devono avere almeno il titolo recato nell’indicazione pertinente. L’Ufficio centrale di controllo dei metalli preziosi (Ufficio centrale) può prevedere deroghe per ragioni tecniche.
  3. Tutti i lavori di platino o di palladio devono portare, oltre all’indicazione del titolo, un riferimento al genere del metallo prezioso utilizzato.

Lavori
plurimetallici; designazione e aspetto

Art. 7a
  1. I lavori plurimetallici possono essere messi in commercio come tali se soddisfano i requisiti materiali e sono adeguatamente designati.
  2. La designazione deve esprimere la composizione effettiva. Le parti di metallo prezioso devono essere munite del titolo legale in millesimi; le altre parti metalliche, dell’indicazione sul genere del metallo utilizzato.
  3. I diversi metalli devono essere visibili dall’esterno e di colori differenti. I lavori plurimetallici non devono presentare il carattere di lavori placcati.

Lavori placcati e imitazioni;
designazione

Art. 8
  1. I lavori placcati possono essere messi in commercio come tali se soddisfano i requisiti materiali e se sono adeguatamente designati.
  2. I lavori placcati devono portare designazioni di qualità che tuttavia devono escludere qualsiasi dubbio quanto alla natura del prodotto.
  3. Le imitazioni rivestite di metalli preziosi possono essere designate come lavori dorati, argentati, platinati o palladiati.
  4. I lavori placcati e le imitazioni non devono portare alcuna indicazione di titolo.

Altre
designazioni e deroghe

Art. 8a
  1. Il Consiglio federale può prescrivere o dichiarare ammissibili altre designazioni per i lavori di metalli preziosi, plurimetallici, placcati e imitazioni.
  2. Per prodotti destinati a scopi speciali, segnatamente tecnici e medici, il Consiglio federale può prevedere deroghe alle designazioni prescritte legalmente.
  3. L’Ufficio centrale può emanare disposizioni dettagliate concernenti il genere e la forma delle designazioni prescritte e ammesse.

Requisiti
materiali; prescrizioni dettagliate

Art. 8b
  1. Il Consiglio federale emana le disposizioni dettagliate concernenti i requisiti per i lavori di metalli preziosi, plurimetallici e placcati.
  2. Può conferire all’Ufficio centrale la competenza di stabilire i particolari tecnici.

Marchio d’artefice

a. Obbligatorietà

Art. 9
  1. I lavori di metalli preziosi, plurimetallici e placcati devono portare, oltre alle designazioni prescritte, il marchio d’artefice.
  2. I fabbricanti che fanno confezionare da altre ditte gli oggetti da essi usati, possono far mettere su questi ultimi la loro marca di fabbrica in sostituzione del marchio d’artefice. A queste marche sono applicabili gli articoli 10 a 12.
  3. Se si tratta di associazioni di fabbricanti, per le casse d’orologi può essere usato un marchio d’artefice collettivo munito di un numero progressivo.
  4. È vietato mettere su di un lavoro l’indicazione del titolo senza imprimervi in pari tempo il marchio d’artefice.

b. Definizione

Art. 10
  1. Il marchio d’artefice è un segno che forma un tutto unico e serve a identificare il titolare del marchio. Può consistere in lettere, cifre, parole, rappresentazioni grafiche, forme tridimensionali, sole o combinate tra loro. Non deve poter essere confuso con marchi d’artefice già registrati o con marchi ufficiali.
  2. L’impronta del marchio d’artefice dev’essere chiara e indelebile.

c. Notificazione

Art. 11
  1. Il marchio d’artefice va notificato per la registrazione all’Ufficio centrale. La notificazione si fa per iscritto, indicando l’indirizzo esatto del richiedente, la sede della sua ditta e il genere del suo commercio e unendo i documenti necessari per provare che il marchio è conforme ai requisiti legali.
  2. Se il proprietario del marchio non è iscritto nel registro svizzero di commercio o non ha il domicilio in Isvizzera, egli potrà essere obbligato a prestare una garanzia. Questa risponderà di tutti i crediti che risultano da una violazione della presente legge.
  3. All’atto della notificazione si pagherà la tassa di registrazione.

d. Registrazione

Art. 12
  1. L’Ufficio centrale tiene un registro dei marchi d’artefice dove sono iscritti quelli che soddisfano alle condizioni legali. La decisione circa l’iscrizione sarà comunicata con lettera raccomandata al richiedente; se la domanda è respinta, s’indicheranno nella lettera i rimedi di diritto di cui può valersi. 1bis. La registrazione è valida per un periodo di 20 anni a contare dal giorno in cui è stata effettuata. Può essere prorogata di 20 in 20 anni dietro richiesta da presentare prima dello scadere del termine, contro versamento di una tassa.
  2. Se in seguito vengono a mancare le condizioni legali per la registrazione di un marchio d’artefice o se la durata della registrazione è scaduta senza che sia stata presentata tempestivamente una domanda di proroga, il marchio d’artefice sarà cancellato dal registro.La cancellazione potrà pure avvenire se il proprietario del marchio se n’è servito per commettere contravvenzioni alla presente legge. La cancellazione sarà ordinata dall’Ufficio centrale che ne avvertirà con lettera raccomandata il proprietario, indicandogli i rimedi di diritto di cui può valersi.

Controllo
e marchiatura
dei lavori

a. Condizione

Art. 13
  1. Le casse d’orologio di metallo prezioso non devono essere messe in commercio prima che siano state oggetto di un controllo ufficiale. Il controllo deve essere domandato dal fabbricante o dalla persona che mette in commercio la cassa.
  2. Per tutti gli altri lavori di metalli preziosi e plurimetallici, il controllo ufficiale può essere domandato dai rispettivi detentori.

b. Oggetto

Art. 14

Il controllo ufficiale consiste nel verificare se le designazioni apposte sull’oggetto sono esatte ed ammissibili.

c. Marchio
ufficiale

Art. 15
  1. La conformità dell’indicazione del titolo e del marchio d’artefice apposti sui lavori di metalli preziosi e plurimetallici è attestata da un marchio ufficiale (marchio di garanzia).
  2. I marchi di garanzia portano il segno distintivo dell’Ufficio che ha eseguito il controllo.

d. Procedura

Art. 16

Il controllo ufficiale va domandato per iscritto all’ufficio competente. Devono essere ammessi al controllo soltanto quei lavori che portano l’indicazione del titolo legale e il marchio d’artefice. Il controllo ufficiale sarà attestato dalla marchiatura ufficiale.

e. Contestazioni

Art. 17
  1. Se dal controllo risulta che il lavoro presentato non ha il titolo minimo prescritto dalla legge o che il suo titolo reale è diverso da quello indicato sull’oggetto, la marchiatura ufficiale sarà rifiutata, avvertendone in pari tempo l’Ufficio centrale, che ordina una controperizia.
  2. Secondo il risultato di questa controperizia l’Ufficio centrale ordina la marchiatura ufficiale oppure il sequestro; in quest’ultimo caso esso sporge denunzia all’autorità competente.
  3. Se, nonostante la fondatezza della contestazione, non è da ritenere che vi sia stato un reato, l’Ufficio centrale dà le disposizioni necessarie su quel che bisogna fare di questi lavori di cui non si può permettere il libero commercio nel Paese. Le spese richieste da questi provvedimenti devono essere rimborsate da colui che presenta il lavoro al controllo. L’Ufficio centrale può ordinare la distruzione dei lavori.

f. Tasse. Diritto di ritenzione. Ricorso

Art. 18
  1. Qualunque sia l’esito del controllo ufficiale, per tutti gli oggetti presentati, si dovrà pagare una tassa (tassa di controllo o di marchiatura).
  2. I crediti risultanti dalle tasse e dalle spese sono garantiti da un diritto di ritenzione sugli oggetti presentati al controllo. In caso di contestazione, questi crediti sono fissati dall’Ufficio centrale.

g. Disposizioni esecutive

Art. 19

Il Consiglio federale stabilisce le norme più particolareggiate circa la procedura che devono seguire gli uffici di controllo, la forma e la natura dei marchi ufficiali, le misure per far conoscere questi marchi in Isvizzera e all’estero, la tenuta dei registri di controllo, come pure l’ammontare delle tasse. Queste non devono avere carattere fiscale.

Importazione

Art. 20
  1. I lavori di metalli preziosi, soggetti alla presente legge e fabbricati all’estero, possono essere introdotti nel commercio interno soltanto se sono conformi alle disposizioni della presente legge. Il requisito del controllo ufficiale stabilito per le casse d’orologio di cui all’articolo 13 capoverso 1 è esteso agli orologi finiti, importati dall’estero con siffatte casse.
  2. Il Consiglio federale può prevedere deroghe per lavori speciali.
  3. I lavori sottoposti alla presente legge, quando sono importati in Svizzera possono subire un controllo completo o per campionatura. Se durante il controllo è constatato un reato, il lavoro deve essere sequestrato e messo a disposizione dell’Ufficio centrale per il procedimento penale. Se non corrisponde alle prescrizioni legali senza che vi sia reato, il lavoro è respinto oltre il confine.
  4. Le casse d’orologio e gli orologi soggetti al controllo ufficiale obbligatorio sono trasmessi all’ufficio di controllo competente dall’ufficio doganale che esegue l’imposizione doganale.
  5. Per i campioni che vengono importati dai viaggiatori di commercio con osservanza delle disposizioni della legge federale del 1° ottobre 1925sulle dogane e dei trattati di commercio, ma non restano in Isvizzera, possono essere consentite agevolezze, purché lo Stato di provenienza conceda la reciprocità.

Esportazione

Art. 21
  1. Lavori di metalli preziosi, plurimetallici, placcati e imitazioni esportati devono portare le designazioni prescritte; le casse di orologio di metalli preziosi devono inoltre essere munite dei marchi ufficiali prescritti.
  2. Questi lavori possono tuttavia essere muniti dal fabbricante svizzero, sotto la sua responsabilità, delle designazioni prescritte o usuali nel Paese di destinazione.
  3. Il Consiglio federale determina a quali condizioni e mediante quali segni gli uffici di controllo possono attestare un titolo conforme alle prescrizioni vigenti nel Paese di destinazione.
  4. Il Consiglio federale può stabilire agevolazioni per le casse d’orologio che comprovatamente sono esportate direttamente in Stati che ne prescrivono il controllo obbligatorio.

Transito

Art. 22
  1. Gli invii in transito diretto possono essere controllati ufficialmente. L’articolo 20 capoverso 3 è applicabile per analogia.
  2. Queste ultime sono invece applicabili ai lavori che, pure non essendo introdotti nel commercio interno ed essendo rimasti sotto il controllo della dogana, vengono rispediti all’estero, non sdoganati, con documenti di trasporto svizzeri.
  3. Per l’uscita di merci da depositi doganali o da depositi franchi doganali si applicano per analogia gli articoli 20, 21 e 22 capoverso 2.

Denuncia di merci sospette

Art. 22a

Se ha il sospetto che un marchio d’artefice o un marchio di fusione o verifica di un terzo sia stato apposto illecitamente su merci importate, esportate o in transito o sia stato imitato o che vi sia violazione delle disposizioni sulla protezione della proprietà intellettuale, l’Ufficio centrale ne informa la persona lesa. Le merci possono essere trattenute.

Divieto del commercio ambulante

Art. 23

È vietato il commercio ambulante di lavori sottoposti alla presente legge. Lo stesso dicasi della ricerca d’ordinazioni da parte dei viaggiatori di commercio al minuto.

Capo quarto: Commercio di prodotti della fusione e di materie da fondere

Fabbricazione di prodotti della fusione

1. Patente di fonditore

Art. 24

Solo il titolare di una patente di fonditore può fabbricare industrialmente prodotti della fusione.

a. Condizioni
Art. 25
  1. Possono ottenere la patente di fonditore tanto i privati quanto le società commerciali o cooperative costituite secondo il Codice delle obbligazioni, nonché le società straniere paragonabili.
  2. I privati devono essere iscritti nel registro svizzero di commercio e domiciliati in Svizzera. Devono godere di buona reputazione e offrire la garanzia di un’attività commerciale ineccepibile.
  3. Le società commerciali o cooperative nonché le succursali svizzere di società straniere devono essere iscritte nel registro svizzero di commercio. Le persone incaricate dell’amministrazione e della gestione delle società e delle cooperative devono godere di buona reputazione e offrire la garanzia di un’attività commerciale ineccepibile.
b. Rilascio.
Rinnovamento. Revoca
Art. 26
  1. La patente di fonditore è rilasciata, a richiesta, dall’Ufficio centrale per la durata di quattro anni. Alla scadenza di questo termine, la patente può essere rinnovata purché sussistano le condizioni richieste dalla legge.
  2. Se nel frattempo il titolare della patente ha cessato di soddisfare a queste condizioni o ha mancato ripetutamente agli obblighi assunti, l’autorità che ha rilasciato la patente dovrà revocarla d’ufficio a titolo definitivo o temporaneo.
  3. Il rilascio e la revoca di una patente di fonditore sono pubblicati nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.
Art. 27

2.

Art. 28
Art. 29

Fabbricazione dei prodotti della fusione

a.

Art. 30

b. Obblighi
del titolare
della patente.
Marca

Art. 31
  1. Su tutti i prodotti della fusione dev’essere apposta la marca del titolare della patente. L’impronta su metallo («cliché») della marca va depositata all’Ufficio centrale e non potrà essere modificata senza il consenso di quest’ultimo. Il deposito sarà pubblicato nelFoglio uffi ciale svizzero di commercio.
  2. Il Consiglio federale stabilirà gli obblighi da imporre al titolare della patente di fonditore.

Acquisto
a titolo professionale di materie da fondere

Art. 31a
  1. Chiunque acquista a titolo professionale materie da fondere ai sensi dell’articolo 1 capoverso 3 lettera b o c deve accertare la provenienza della merce e documentarla.
  2. Se è iscritto nel registro svizzero di commercio, deve registrarsi all’Ufficio centrale.
  3. Se non è iscritto nel registro svizzero di commercio, necessita di una patente di acquirente dell’Ufficio centrale. La patente è rilasciata se vi è la garanzia di un’attività commerciale ineccepibile.
  4. Per il rilascio, il rinnovamento e la revoca della patente di acquirente si applica per analogia l’articolo 26.
  5. Il Consiglio federale definisce nel dettaglio l’acquisto a titolo professionale; a tal fine considera segnatamente i rischi associati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo rappresentati da tale attività. Disciplina nel dettaglio gli obblighi di diligenza e di documentazione.
  6. I capoversi 1–5 non si applicano ai titolari di una patente di fonditore secondo l’articolo 24.

Titolo
dei prodotti
della fusione

a. Competenza
e oggetto

Art. 32
  1. Solo gli uffici di controllo e i saggiatori del commercio sono competenti a determinare il titolo dei prodotti della fusione.
  2. Quest’operazione ha per iscopo di accertare il titolo reale del prodotto.

b. Procedura

Art. 33
  1. Il saggiatore verifica anzitutto se il prodotto porta la marca di cui all’articolo 31. Il prodotto che ne è privo dev’essere sequestrato, dandone avviso a chi ha chiesto il controllo. In pari tempo, il caso dev’essere sottoposto all’Ufficio centrale che dal canto suo esige dal richiedente la prova della provenienza del rispettivo prodotto. Se non si riesce a fornire questa prova o se vi sono indizi tali da far conchiudere che sia stato commesso un reato, l’Ufficio centrale sporge denunzia penale.
  2. Se il prodotto della fusione porta la marca richiesta dalla legge, esso viene saggiato. Esso è poi munito del marchio dell’ufficio di controllo o del saggiatore del commercio. In pari tempo, vi si apporrà l’indicazione del titolo reale.

Procedura per
le patenti e tasse

Art. 34
  1. Il Consiglio federale stabilisce le norme più particolareggiate sulla procedura da seguire per il rilascio, il rinnovamento e la revoca delle patenti di fonditore e di acquirente, come pure per la determinazione del titolo.Esso può emanare norme per il riconoscimento delle determinazioni ufficiali di titoli compiute all’estero.
  2. Il Consiglio federale fisserà l’ammontare delle tasse da riscuotere per le operazioni menzionate nel capoverso 1. L’articolo 18 capoverso 2 è applicabile per analogia.

Capo quinto: Organizzazione

Ufficio centrale

a. Incorporazione

Art. 35
  1. Per l’esecuzione della presente legge è aggregato al Dipartimento federale delle finanzeun Ufficio centrale. Esso potrà essere incorporato a una divisione già esistente del Dipartimento.
  2. Il Consiglio federale determinerà l’organizzazione dell’Ufficio centrale.

b. Attribuzioni

Art. 36
  1. L’Ufficio centrale sorveglia il commercio dei metalli preziosi e dei lavori di metalli preziosi secondo la presente legge e la legge del 10 ottobre 1997sul riciclaggio di denaro (LRD).
  2. Ha in particolare i seguenti compiti:
    1. registrare i marchi d’artefice;
    2. sorvegliare la verificazione e marchiatura ufficiale dei lavori di metalli preziosi;
    3. rilasciare le patenti di fonditore e di acquirente;
    4. tenere il registro delle persone che acquistano a titolo professionale materie da fondere;
    5. sorvegliare l’acquisto a titolo professionale di materie da fondere;
    6. sorvegliare la determinazione del titolo dei prodotti della fusione;
    7. sorvegliare la gestione degli uffici di controllo e dei saggiatori del commercio;
    8. rilasciare i diplomi per i saggiatori del controllo e le autorizzazioni di esercitare la professione per i saggiatori del commercio.
  3. L’Ufficio centrale riscuote emolumenti per la sua attività di sorveglianza del commercio dei metalli preziosi e dei lavori di metalli preziosi e una tassa di vigilanza per i costi delle attività di cui al capoverso 2 lettera e nonché all’articolo 42ternon coperti dagli emolumenti. La tassa di vigilanza per le attività di cui al capoverso 2 lettera e è riscossa come importo forfettario per un periodo di quattro anni. Per il calcolo della tassa annua di vigilanza per le attività di cui all’articolo 42tersono determinanti la somma di bilancio e il reddito lordo. Il Consiglio federale disciplina nel dettaglio gli emolumenti e la tassa di vigilanza.

Uffici
di controllo

a. Istituzione Soppressione

Art. 37
  1. Gli uffici di controllo dei lavori di metalli preziosi sono istituiti dai Cantoni o, per loro incarico, dai Comuni o dalle associazioni economiche. La loro istituzione dev’essere approvata dal Dipartimento federale delle finanze. Quest’ultimo può anche ordinare la soppressione di un ufficio di controllo quando il suo impianto o il suo funzionamento non siano conformi alle disposizioni vigenti o esso non risponda più a un bisogno. Le autorità o associazioni autorizzate a istituire un ufficio di controllo ne sopportano le spese d’impianto e di esercizio. D’altra parte, saranno loro devolute le tasse riscosse dall’ufficio stesso.
  2. Il Dipartimento può, di concerto con il Governo cantonale competente, istituire uffici federali di controllo quando lo richiedano gli interessi economici del Paese. In questo caso i circoli economici interessati potranno essere chiamati a contribuire alle spese d’impianto degli uffici di controllo e a sopportare una parte del disavanzo che si verificasse nell’esercizio. Questi uffici dipendono direttamente dall’Ufficio centrale. Le tasse ch’essi riscuotono sono devolute alla Cassa federale.
  3. L’organizzazione, le tasse, la contabilità e il funzionamento di tutti gli uffici di controllo saranno determinati dal Consiglio federale.

b. Mansioni

Art. 38
  1. Gli uffici di controllo compiono la verificazione ufficiale e la marchiatura dei lavori di metalli preziosi. Essi possono anche determinare il titolo dei prodotti della fusione. La loro attività potrà essere limitata ad una determinata zona regionale (circondario). Il controllo dei lavori di metalli preziosi e dei prodotti della fusione, fabbricati in questa zona, sono di loro competenza. In circostanze speciali l’Ufficio centrale può consentire eccezioni. Agli uffici di controllo non è lecito commerciare in materie da fondere o in prodotti della fusione e neppure eseguire fusioni per conto di terzi. In circostanze speciali, il Dipartimento federale delle finanze può autorizzare siffatte fusioni.
  2. Gli uffici di controllo devono aiutare l’Ufficio centrale a vigilare l’applicazione della presente legge. Essi devono, in particolare, segnalargli tutti i reati da loro constatati e prendere di loro iniziativa o secondo le istruzioni dell’ufficio centrale o delle autorità di polizia le disposizioni necessarie per accertare i fatti.
  3. I funzionari degli uffici di controllo hanno l’obbligo di serbare il silenzio circa tutte le constatazioni da loro fatte nell’esercizio delle loro funzioni o che per la loro natura debbano essere tenute segrete.
  4. La Confederazione risponde, per gli uffici federali di controllo, dei danni che risultassero dall’esecuzione difettosa del loro servizio e che gli agenti colpevoli non fossero in grado di riparare. La stessa responsabilità per gli altri uffici spetta ai Cantoni.

Saggiatori del controllo

a. Diploma

Art. 39
  1. I funzionari degli uffici di controllo a cui spetta eseguire la verifica ufficiale dei lavori di metalli preziosi e dei lavori plurimetallici destinati alla marchiatura ufficiale e determinare il titolo dei prodotti della fusione, devono possedere un diploma federale di saggiatore giurato.Questo diploma è rilasciato dall’Ufficio centrale in seguito ad un esame. Il saggiatore diplomato giura o promette all’Ufficio centrale di adempiere fedelmente le sue funzioni.
  2. Le condizioni pel conseguimento del diploma federale sono stabilite dal Consiglio federale.

b. Obblighi.
Responsabilità

Art. 40
  1. I saggiatori del controllo devono osservare le disposizioni della presente legge, le relative disposizioni d’esecuzione, come pure le istruzioni dell’Ufficio centrale, evitando ciò che potesse favorire le contravvenzioni da parte di terzi. Essi non devono, in particolare, determinare il titolo di prodotti della fusione se non sono adempite nel caso concreto le condizioni previste dalla legge; hanno l’obbligo di segnalare immediatamente tutti i reati e le semplici trasgressioni della presente legge che avessero a constatare. L’articolo 38 capoverso 3 è applicabile per analogia.
  2. L’Ufficio centrale vigila l’attività dei saggiatori. Quando un saggiatore commetta gravi mancanze ai doveri della sua carica o si dimostri inetto, l’Ufficio centrale può ritirargli il diploma. …
  3. I saggiatori rispondono di ogni danno derivante da loro colpa o negligenza nell’esercizio della loro attività. Resta riservato l’articolo 38 capoverso 4.

Saggiatori del commercio

a. Autorizzazione di esercitare la professione. Mansioni

Art. 41

Per esercitare la professione di saggiatore del commercio occorre l’autorizzazionedell’Ufficio centrale. Questo permesso non sarà accordato se non a chi possieda il diploma federale di saggiatore, abbia domicilio in Isvizzera e goda di buona riputazione. Ai saggiatori del commercio è lecito ottenere in pari tempo la patente di fonditore o di acquirente.I saggiatori del commercio prestano giuramento o promessa all’Ufficio centrale di adempiere fedelmente i doveri della loro professione. Essi possono determinare il titolo dei prodotti della fusione riscotendo in compenso le tasse previste dal Consiglio federale. Non sono invece autorizzati a eseguire verificazioni e marchiature ufficiali di lavori di metalli preziosi.

b. Obblighi.
Responsabilità

Art. 42
  1. I saggiatori del commercio devono tenere un registro delle determinazioni di titolo eseguite e delle tasse per ciò riscosse. L’Ufficio centrale, come pure le autorità di polizia, possono consultare, a scopo d’inchieste ufficiali, i registri tenuti ed esigere schiarimenti circa le registrazioni fatte. Le disposizioni sul modo di tenere i registri saranno stabilite dal Consiglio federale.
  2. È applicabile per analogia l’articolo 40. Insieme col diploma di saggiatore sarà ritirato anche l’autorizzazione di esercitare la professione.

c. Autorizzazione complementare per il commercio di metalli preziosi bancari

Art. 42bis
  1. I saggiatori del commercio che, a titolo professionale, commerciano direttamente o attraverso una società del gruppo metalli preziosi bancari necessitano dell’autorizzazione dell’Ufficio centrale.
  2. L’autorizzazione è rilasciata al saggiatore del commercio se:
    1. è iscritto come ditta commerciale nel registro di commercio;
    2. dispone di prescrizioni interne e di un’organizzazione che garantiscono l’osservanza degli obblighi derivanti dalla LRD;
    3. gode di buona reputazione e offre la garanzia dell’osservanza degli obblighi derivanti dalla LRD;
    4. le persone incaricate della sua amministrazione e gestione adempiono parimenti le condizioni di cui alla lettera c; e
    5. le persone che vi detengono una partecipazione qualificata godono di buona reputazione e garantiscono che l’influenza da loro esercitata non pregiudichi un’attività prudente e solida.
  3. La società che, a titolo professionale, commercia metalli preziosi bancari di un saggiatore del commercio appartenente allo stesso gruppo necessita parimenti di una tale autorizzazione. Le condizioni di cui al capoverso 2 devono essere soddisfatte.

d. Vigilanza sul commercio di metalli preziosi bancari

Art. 42ter
  1. I titolari dell’autorizzazione di cui all’articolo 42bissottostanno alla vigilanza dell’Ufficio centrale secondo l’articolo 12 lettera bterLRD.
  2. L’Ufficio centrale effettua esso stesso le verifiche dei titolari dell’autorizzazione o incarica a tale scopo uno specialista indipendente (incaricato della verifica).
  3. Gli articoli 24a capoversi 2 e 3, 25 capoverso 1, 29–33, 34, 36–38, 39 capoverso 1, 40, 41, 42 e 42a della legge del 22 giugno 2007sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) si applicano per analogia. Gli incaricati di verifiche e gli incaricati di inchieste sottostanno al segreto d’ufficio.
  4. L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confinidisciplina i dettagli della vigilanza e delle verifiche.

Capo sesto: Ricorsi

Art. 43
  1. Le decisioni degli uffici di controllo e dei saggiatori del commercio possono essere impugnate con ricorso all’Ufficio centrale. 2 e3. …

Capo settimo: Disposizioni penali

1. Reati

a. Frode

Art. 44
  1. È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:
    1. usando una denominazione atta a trarre in inganno o vietata dalla legge, presenta alla marchiatura ufficiale o fabbrica, fa fabbricare o importa con l’intento di venderli, offre in vendita o vende come lavori di metalli preziosi oggetti che non possiedono il titolo prescritto o come lavori plurimetallici, lavori placcati o imitazioni, oggetti non conformi alle disposizioni della presente legge;
    2. appone su lavori di metalli preziosi o su lavori plurimetallici un marchio indicante un titolo superiore a quello reale.
  2. Se fa mestiere della frode, l’autore è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.
  3. Se ha agito per negligenza, è punito con la multa fino a 50 000 franchi.Gli sbagli scusabili in cui si incorresse nel processo di fabbricazione non saranno attribuiti a negligenza.

b. Falsificazione e contraffazione di marchi

Art. 45
  1. È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:
    1. falsifica o contraffà marchi ufficiali svizzeri, esteri o internazionali o le loro impronte;
    2. fa uso di tali marchi;
    3. fabbrica, si procura o cede a terzi strumenti per falsificare o contraffare siffatti marchi.
  2. Se ha agito per negligenza, è punito con la multa fino a 50 000 franchi.
  3. Non è applicabile l’articolo 246 del Codice penale.

c. Uso illecito di marchi

Art. 46
  1. Chiunque fa uso illecito di marchi ufficiali svizzeri, esteri o internazionali è punito, se ha agito intenzionalmente, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
  2. Se ha agito per negligenza, è punito con la multa fino a 50 000 franchi.

d. Infrazione delle disposizioni sui marchi; impiego abusivo di marchi e impronte; modificazione di marchi

Art. 47
  1. È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:
    1. mette in commercio lavori di metallo prezioso privi dell’indicazione del titolo e del marchio d’artefice prescritti, prodotti di fusione senza indicazione del titolo o non muniti del marchio di fonditore o di saggiatore o casse d’orologio senza marchiatura ufficiale;
    2. qualifica come tali o mette in circolazione lavori plurimetallici o lavori placcati senza la designazione prescritta o non muniti del marchio d’artefice;
    3. imita o utilizza abusivamente il marchio d’artefice o il marchio di fonditore o di saggiatore del titolare;
    4. mette in circolazione lavori di metalli preziosi o prodotti di fusione sui quali l’indicazione del titolo o l’impronta di un marchio ufficiale è stata modificata o eliminata.
  2. Se ha agito per negligenza, è punito con la multa fino a 50 000 franchi.

e. Commercio senza patente o autorizzazione, inosservanza
degli obblighi di diligenza e di documentazione nonché dell’obbligo di registrazione

Art. 48

Chiunque, senza possedere una patente di fonditore o di acquirente o un’autorizzazione di esercitare la professione di saggiatore del commercio, compie operazioni per le quali è necessario uno dei detti documenti,chiunque non rispetta gli obblighi di diligenza e di documentazione secondo l’articolo 31a capoverso 1 o l’obbligo di registrazione secondo l’articolo 31a capoverso 2,è punito con la multa.

f. Reati contro
il divieto
del commercio ambulante e contro le norme sull’acquisto diretto

Art. 49

Chiunque contravviene al divieto del commercio ambulante previsto negli articoli 23 e 28;
chiunque viola le disposizioni sull’acquisto diretto di materie da fondere,è punito con la multa ….

g. Riproduzione illecita di lavori

Art. 50
  1. I funzionari dell’Ufficio centrale o di un ufficio di controllo che riproducono o fanno riprodurre un lavoro presentato all’Ufficio sono puniti con la multa ….
  2. Resta riservato l’articolo 40 capoverso 2.

2. Reati
commessi nell’azienda
di persone
giuridiche e
di società

Art. 51

In caso di reati commessi nell’azienda di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o di una società in accomandita, le disposizioni penali sono applicabili alle persone che hanno agito o avrebbero dovuto agire come rappresentanti, soci od impiegati. La persona giuridica o la società risponde però solidalmente con gli individui condannati, dell’importo del pagamento delle multe e delle spese.

3. Confisca
di oggetti

Art. 52
  1. Gli strumenti per la marchiatura che hanno servito a commettere un reato devono essere confiscati.
  2. Nel caso di condanna per frode in applicazione dell’articolo 44, il giudice può ordinare la confisca dei lavori che hanno servito a commettere il reato. Questi saranno distrutti. L’eventuale ricavo della vendita del metallo è devoluto alla Confederazione, fatta salva l’applicazione della legge federale del 19 marzo 2004sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati.

4. .

Art. 53

5. Procedimento penale

Art. 54

1 e2. … 3. L’Ufficio centrale e gli uffici di controllo devono denunziare i reati da loro accertati all’autorità competente a perseguirli. …

6. Inosservanza di prescrizioni d’ordine

a. Punibilità

Art. 55

Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, disattende una norma della presente legge o di un’ordinanza esecutiva, un’istruzione di carattere generale emanata in base a norme siffatte o una singola decisione notificatagli sotto comminatoria della pena contemplata nel presente articolo è punito con una multa disciplinare fino a 2000 franchi.

b. Diritto applicabile e autorità incaricata del procedimento penale

Art. 56
  1. Le disposizioni generali della legge federale del 22 marzo 1974sul diritto penale amministrativo (art. 2 a 13) sono applicabili.
  2. Le infrazioni a tenore dell’articolo 55 sono perseguite e giudicate dall’Ufficio centrale, secondo le norme procedurali della legge federale sul diritto penale amministrativo. Gli uffici di controllo sono tenuti a denunciare all’Ufficio centrale qualsiasi inosservanza di prescrizioni d’ordine da loro accertata. Il medesimo obbligo incombe ai saggiatori del controllo e ai saggiatori del commercio.

7. Infrazioni nel commercio di metalli preziosi bancari

a. Attività senza autorizzazione

Art. 56a
  1. Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione un’attività di cui all’articolo 42biscapoverso 1 o 3, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
  2. Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.

b. Comunicazione di informazioni false

Art. 56b
  1. Chiunque, intenzionalmente, fornisce informazioni false all’Ufficio centrale, a un incaricato della verifica o a un incaricato dell’inchiesta, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
  2. Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.

c. Violazione di obblighi da parte delle persone incaricate

Art. 56c
  1. Chiunque, intenzionalmente, in qualità di incaricato della verifica o incaricato dell’inchiesta viola gravemente i propri obblighi, fornendo informazioni false o sottacendo fatti essenziali nel rendiconto all’Ufficio centrale, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
  2. Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.

d. Verifica
e inchiesta

Art. 56d
  1. Chiunque, intenzionalmente, omette di fare effettuare una verifica ordinata dall’Ufficio centrale o non adempie gli obblighi che gli incombono nei confronti dell’incaricato della verifica o dell’incaricato dell’inchiesta, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
  2. Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.

e. Inosservanza di decisioni dell’Ufficio centrale

Art. 56e

Chiunque, intenzionalmente, non ottempera a una decisione passata in giudicato intimatagli dall’Ufficio centrale con la comminatoria della pena prevista dal presente articolo o a una decisione delle autorità di ricorso, è punito con la multa sino a 100 000 franchi.

f. Infrazioni commesse nell’azienda

Art. 56f

Si può prescindere dalla determinazione delle persone punibili e condannare in loro vece l’azienda al pagamento della multa (art. 7 della legge federale del 22 marzo 1974sul diritto penale amministrativo) se:

  1. la determinazione delle persone punibili ai sensi dell’articolo 6 della legge federale sul diritto penale amministrativo esige provvedimenti d’inchiesta sproporzionati rispetto all’entità della pena; e
  2. per le infrazioni alle disposizioni penali di cui agli articoli 56a –56e è prevista una multa massima di 50 000 franchi.

g. Competenza

Art. 56g
  1. La legge federale del 22 marzo 1974sul diritto penale amministrativo è applicabile alle infrazioni alle disposizioni penali di cui agli articoli 56a –56e . Il Dipartimento federale delle finanze è l’autorità di perseguimento e di giudizio.
  2. Se è stato chiesto il giudizio di un tribunale o se il Dipartimento federale delle finanze ritiene adempiute le condizioni per una pena detentiva o una misura privativa della libertà, il giudizio del reato compete alla giurisdizione federale. In tal caso il Dipartimento federale delle finanze trasmette gli atti al Ministero pubblico della Confederazione all’attenzione del Tribunale penale federale. La trasmissione degli atti funge da accusa. Gli articoli 73–83 della legge federale sul diritto penale amministrativo sono applicabili per analogia.
  3. Il rappresentante del Ministero pubblico della Confederazione e il rappresentante del Dipartimento federale delle finanze non sono tenuti a comparire personalmente al dibattimento.

h. Riunione del perseguimento penale

Art. 56h
  1. Se nell’ambito di una causa penale è data sia la competenza del Dipartimento federale delle finanze, sia quella della giurisdizione federale o cantonale, il Dipartimento federale delle finanze può ordinare la riunione del perseguimento penale dinanzi all’autorità di perseguimento che già se ne occupa, sempreché vi sia stretta connessione materiale, la causa non sia ancora pendente presso l’autorità giudicante e la riunione non ritardi in misura insostenibile la procedura in corso.
  2. Le contestazioni tra il Dipartimento federale delle finanze e il Ministero pubblico della Confederazione o le autorità cantonali sono decise dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.

i. Prescrizione

Art. 56i

Il perseguimento delle contravvenzioni di cui agli articoli 56a –56e si prescrive in sette anni.

Capo ottavo: Disposizioni finali e transitorie

Disposizioni transitorie

Art. 57
  1. I lavori fabbricati in Isvizzera prima dell’entrata in vigore della presente legge, che soddisfano alle prescrizioni fino allora vigenti, ma non alle disposizioni di questa legge, potranno essere presentati, entro un anno, all’ufficio di controllo per farvi apporre un marchio provvisorio. Quest’ultimo autorizza il detentore a mettere i lavori in commercio ancora durante tre anni. Le norme più precise a questo proposito saranno stabilite dal Consiglio federale.
  2. .

Abrogazione
di disposizioni
in vigore

Art. 58
  1. Con l’entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con essa.
  2. In particolare, sono abrogate la legge federale del 23 dicembre 1880per il controllo e la garanzia del titolo dei lavori d’oro e d’argento, con la legge federale del 21 dicembre 1886portante aggiunte alla legge federale del 23 dicembre 1880 per il controllo e la garanzia del titolo dei lavori d’oro e d’argento, come pure la legge federale del 17 giugno 1886sul commercio dei cascami d’oro e d’argento.

Entrata in vigore ed esecuzione

Art. 59
  1. Il Consiglio federale fissa la data dell’entrata in vigore della presente legge.
  2. Esso emana le disposizioni necessarie per l’esecuzione.Data dell’entrata in vigore: 1° luglio 1934

Disposizione finale della modifica del 17 giugno 1994

Gli oggetti fabbricati prima dell’entrata in vigore della modificazione del 17 giugno 1994, conformi alle precedenti prescrizioni ma non alle nuove, possono essere messi in commercio a titolo professionale per un periodo massimo di un anno a decorrere dall’entrata in vigore della presente modificazione.

Disposizione finale della modifica del 15 giugno 2018

1I saggiatori del commercio e le società del gruppo che all’entrata in vigore della modifica del 15 giugno 2018 dispongono di un’autorizzazione della FINMA secondo l’articolo 14 LRDnella versione del 1° gennaio 2009devono incaricare una società di audit abilitata dall’Autorità federale di sorveglianza dei revisori conformemente all’articolo 9a della legge del 16 dicembre 2005sui revisori di effettuare una verifica conformemente all’articolo 24 LFINMA.2I saggiatori del commercio e le società del gruppo che all’entrata in vigore della modifica del 15 giugno 2018 sono affiliati a un organismo di autodisciplina riconosciuto conformemente all’articolo 24 LRD rimangono sottoposti alla sua vigilanza.

Disposizioni finali della modifica del 19 marzo 2021

1Durante i primi dodici mesi dall’entrata in vigore della modifica del 19 marzo 2021 non occorre ancora essere in possesso di una patente di acquirente o essere registrati per acquistare a titolo professionale materie da fondere ai sensi dell’articolo 1 capoverso 3 lettera b o c.2I saggiatori del commercio e le società del gruppo che all’entrata in vigore della presente modifica sono sottoposti all’obbligo di autorizzazione secondo l’articolo 42bisdevono, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente modifica, adempiere i requisiti previsti dalla presente legge e presentare una domanda di autorizzazione all’Ufficio centrale. Unitamente alla domanda, devono inoltrare in particolare i rapporti di verifica degli ultimi anni concernenti l’osservanza degli obblighi di cui al capitolo 2 LRD. Possono proseguire la loro attività fino alla decisione concernente l’autorizzazione.

Allegato 1(art. 2 cpv. 2)

Requisiti minimi per i lavori placcati

1. Spessore

– rivestimenti d’oro, platino e palladio: 5 micron – rivestimenti d’argento: 10 micron – per le casse d’orologio e le loro parti complementari con un rivestimento d’oro della qualità «coiffe or»: 200 micron

2. Titolo

–  oro: 585 millesimi –  platino: 850 millesimi –  palladio: 500 millesimi –  argento: 800 millesimiAllegato 2(art. 3 cpv. 2)

Titoli legali dei lavori di metalli preziosi e dei lavori plurimetallici

1. I titoli legali sono:

– per l’oro:999 millesimi 916 millesimi 750 millesimi 585 millesimi 375 millesimi
– per l’argento:999 millesimi 925 millesimi 800 millesimi
– per il platino:999 millesimi 950 millesimi 900 millesimi 850 millesimi
– per il palladio:999 millesimi 950 millesimi 500 millesimi

2. Per le medaglie sono inoltre applicabili i titoli seguenti:

– per l’oro:minimo999 millesimi 986 millesimi 900 millesimi
– per l’argento:minimo999 millesimi 958 millesimi 900 millesimi 835 millesimi
– per il platino:minimo999 millesimi
– per il palladio:minimo999 millesimi

Zitiert in

Decisioni

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