0.946.297.722Bilateral International Treaty01.04.1948
0.946.297.722
RU 1948 306
Traduzione*1*
Conchiuso il 17 marzo 1948
Entrato in vigore il 1oaprile 1948
(Stato 1° aprile 1948)
In considerazione del fatto che, secondo le leggi dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche lo Stato detiene il monopolio del commercio con l’estero, il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche hanno convenuto quanto segue:
L’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche manterrà una Rappresentanza commerciale nella Svizzera.
Compiti della Rappresentanza commerciale dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche nella Svizzera sono:
La Rappresentanza commerciale fa parte integrante della Legazione dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche nella Svizzera ed ha la sua sede a Berna. Di conseguenza, i diritti e privilegi concessi alla Legazione dell’U.R.S.S. in Svizzera si estendono parimente alla Rappresentanza commerciale, segnatamente per quanto concerne l’inviolabilità dei locali e il diritto di usare il cifrario.
Il Rappresentante commerciale dell’U.R.S.S. nella Svizzera e i suoi due supplenti fruiscono di tutti i diritti e privilegi accordati ai membri delle missione diplomatica dell’U.R.S.S., accreditati presso il Governo della Confederazione Svizzera.
Oltre le persone indicate nel capoverso precedente, gli impiegati di nazionalità sovietica della Rappresentanza commerciale saranno esentati dalle imposte svizzere per il reddito conseguito al servizio del Governo del’U.R.S.S.
La Rappresentanza commerciale agisce in nome del Governo dell’U.R.S.S.
Il Governo dell’U.R.S.S. risponde soltanto dei contratti commerciali conclusi o garantiti in Svizzera in nome della Rappresentanza commerciale e firmati dalle persone a ciò autorizzate.
La Rappresentanza commerciale non è sottoposta alle prescrizioni sul Registro svizzero di commercio.
La Rappresentanza commerciale pubblicherà nelFoglio ufficiale svizzero di co m mercio i nomi delle persone autorizzate ad agire per essa, come pure indicazioni sulla competenza di ciascuna di queste persone a firmare gli impegni commerciali in suo nome.
I diritti e privilegi concessi alla Rappresentanza commerciale, conformemente all’articolo 3 del presente accordo, si estendono parimente alla sua attività commerciale, riservate le seguenti eccezioni:
Le disposizioni del presente accordo saranno applicabili al Principato del Liechtenstein, fintanto che quest’ultimo sarà legato alla Confederazione Svizzera da un trattato d’unione doganale2.
L’istituzione della Rappresentanza commerciale non pregiudica punto la facoltà delle ditte commerciali svizzere di mantenere relazioni dirette con le organizzazioni sovietiche del commercio con l’estero al fine di concludere e di effettuare transazioni commerciali.
Il presente accordo entrerà in vigore il 1° aprile 1948, riservata l’approvazione da parte dei due Governi, e sarà valevole per due anni.
Se, tre mesi prima della scadenza del termine di due anni sopra indicato, nessuna parte contraente comunica per iscritto all’altra la sua intenzione di disdire l’accordo, quest’ultimo rimarrà in vigore fintanto che non sia disdetto dall’una o dall’altra parte con un preavviso di sei mesi.
Fatto a Mosca, il 17 marzo 1948, in due esemplari originali, uno in lingua francese e l’altro in lingua russa; ambedue i testi fanno parimente fede.
| In nome del Governo svizzero: Troendle | In nome del Governo dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche: A. Mikojan |
|---|
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