0.946.297.722

RU **1948** 306

Traduzione*[^1]* 

# Accordo tra la Confederazione Svizzera e l’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche concernente la Rappresentanza commerciale dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche nella Svizzera

Conchiuso il 17 marzo 1948

Entrato in vigore il 1^o^aprile 1948

(Stato 1° aprile 1948)

In considerazione del fatto che, secondo le leggi dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche lo Stato detiene il monopolio del commercio con l’estero, il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche hanno convenuto quanto segue:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.297.722--1}
L’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche manterrà una Rappresentanza commerciale nella Svizzera.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.297.722--2}
Compiti della Rappresentanza commerciale dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche nella Svizzera sono:
a. contribuire allo sviluppo delle relazioni commerciali fra la Svizzera e l’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche;
b. rappresentare gli interessi dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche nella Svizzera nel campo del commercio con l’estero;
c. effettuare il commercio tra la Svizzera e l’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.297.722--3}
La Rappresentanza commerciale fa parte integrante della Legazione dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche nella Svizzera ed ha la sua sede a Berna. Di conseguenza, i diritti e privilegi concessi alla Legazione dell’U.R.S.S. in Svizzera si estendono parimente alla Rappresentanza commerciale, segnatamente per quanto concerne l’inviolabilità dei locali e il diritto di usare il cifrario.

Il Rappresentante commerciale dell’U.R.S.S. nella Svizzera e i suoi due supplenti fruiscono di tutti i diritti e privilegi accordati ai membri delle missione diplomatica dell’U.R.S.S., accreditati presso il Governo della Confederazione Svizzera.

Oltre le persone indicate nel capoverso precedente, gli impiegati di nazionalità sovietica della Rappresentanza commerciale saranno esentati dalle imposte svizzere per il reddito conseguito al servizio del Governo del’U.R.S.S.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.297.722--4}
La Rappresentanza commerciale agisce in nome del Governo dell’U.R.S.S.

Il Governo dell’U.R.S.S. risponde soltanto dei contratti commerciali conclusi o garantiti in Svizzera in nome della Rappresentanza commerciale e firmati dalle persone a ciò autorizzate.

La Rappresentanza commerciale non è sottoposta alle prescrizioni sul Registro svizzero di commercio.

La Rappresentanza commerciale pubblicherà nel*Foglio ufficiale svizzero di co* *m* *mercio* i nomi delle persone autorizzate ad agire per essa, come pure indicazioni sulla competenza di ciascuna di queste persone a firmare gli impegni commerciali in suo nome.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.297.722--5}
I diritti e privilegi concessi alla Rappresentanza commerciale, conformemente all’articolo 3 del presente accordo, si estendono parimente alla sua attività commerciale, riservate le seguenti eccezioni:
a. Le contestazioni relative ai contratti commerciali conclusi o garantiti nella Svizzera dalla Rappresentanza commerciale, conformemente all’articolo 4 del presente accordo, sono di competenza dei tribunali svizzeri, riservata una clausola compromissoria o una clausola d’attribuzione di competenza prevedente un’altra giurisdizione. Tuttavia, misure provvisionali non possono essere prese contro la Rappresentanza commerciale.
b. L’esecuzione forzata delle decisioni definitive pronunziate contro la Rappresentanza commerciale in merito alle contestazioni precitate, è ammessa; essa potrà tuttavia riferirsi soltanto agli averi della Rappresentanza commerciale e alle merci che sono di sua proprietà.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.297.722--6}
Le disposizioni del presente accordo saranno applicabili al Principato del Liechtenstein, fintanto che quest’ultimo sarà legato alla Confederazione Svizzera da un trattato d’unione doganale[^2].

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.297.722--7}
L’istituzione della Rappresentanza commerciale non pregiudica punto la facoltà delle ditte commerciali svizzere di mantenere relazioni dirette con le organizzazioni sovietiche del commercio con l’estero al fine di concludere e di effettuare transazioni commerciali.

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.297.722--8}
Il presente accordo entrerà in vigore il 1° aprile 1948, riservata l’approvazione da parte dei due Governi, e sarà valevole per due anni.

Se, tre mesi prima della scadenza del termine di due anni sopra indicato, nessuna parte contraente comunica per iscritto all’altra la sua intenzione di disdire l’accordo, quest’ultimo rimarrà in vigore fintanto che non sia disdetto dall’una o dall’altra parte con un preavviso di sei mesi.

Fatto a Mosca, il 17 marzo 1948, in due esemplari originali, uno in lingua francese e l’altro in lingua russa; ambedue i testi fanno parimente fede.

| In nome <br>del Governo svizzero:<br>Troendle | In nome del Governo <br>dell’Unione delle Repubbliche <br>Socialiste Sovietiche:<br>A. Mikojan |
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[^1]: Dal testo originale francese.
[^2]: RS  **0.631.112.514**