0.946.293.272Bilateral International Treaty19.09.1958
0.946.293.272
RU 1959 197
Traduzione*1*
Conchiuso l’8 ottobre 1957
Approvato dall’Assemblea federale il 7 marzo 19582
Entrato in vigore il 19 settembre 1958
(Stato 19 settembre 1958)
Il Consiglio federale della Confederazione Svizzera
e
il Governo della Repubblica dell’Equatore,
nell’intento di favorire lo sviluppo delle relazioni commerciali tra i due paesi e animati da un altro spirito di collaborazione,
hanno convenuto di conchiudere il seguente accordo commerciale.
A tale scopo, essi hanno designato come loro plenipotenziari:
(seguono i nomi dei plenipotenziari)
Le alte Parti contraenti al fine di attuare le intenzioni qui sopra enunciate e allo scopo di rafforzare gli scambi commerciali tra i due paesi, si sforzeranno, con tutti i mezzi a loro disposizione, di accrescere gli acquisti di prodotti originari del territorio dell’altra Parte o di quelli che ivi sono fabbricati.
Le alte Parti contraenti si accorderanno reciprocamente il trattamento incondizionato e illimitato della nazione più favorita per tutto ciò che concerne i dazi, sia all’importazione sia all’esportazione, e il modo di riscuoterli, la consegna delle merci nei depositi doganali, i procedimenti di verificazione e di analisi, la classificazione doganale delle merci e l’interpretazione delle tariffe e dei regolamenti, come pure le altre formalità e gli altri oneri cui potessero essere sottoposte le operazioni doganali.
Per conseguenza e conformemente alle disposizioni dell’articolo precedente:
Le banane originarie della Repubblica dell’Equatore, importate in Svizzera, non saranno in nessun caso assoggettate, in questo Paese, a un dazio doganale superiore a 25.– franchi svizzeri per 100 kg.
I capitali che i cittadini di una delle alte Parti contraenti investono nell’altra, per l’espansione degli scambi commerciali o per lo sviluppo di industrie fondamentali, che presentano un interesse positivo per le proprie economie, goderanno delle stesse condizioni legali dei capitali nazionali e delle agevolezze, dei favori, delle prerogative e dei privilegi concessi ai capitali di un terzo paese.
Il diritto al rimborso dell’imposta preventiva svizzera, istituito per decreto del Consiglio federale del 1° settembre 19433, sarà tuttavia riconosciuto soltanto nella misura in cui esso sia o sarà riconosciuto in virtù della legislazione svizzera.
Le disposizioni degli articoli 2, 3 e 5 del presente accordo concernenti il trattamento della nazione più favorita non sono applicabili:
Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno al Principato del Liechtenstein fintanto che esso sarà legato alla Svizzera da un trattato d’unione doganale.
Il presente Accordo entrerà in vigore alla data dello scambio degli istrumenti di ratificazione e avrà effetto per un anno a contare da quella data. Esso sarà prorogato tacitamente di anno in anno, eccetto non sia disdetto da una delle Parti tre mesi almeno prima della scadenza.
In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato e provveduto dei sigilli il presente Accordo, steso in doppio esemplare, uno in lingua spagnuola e l’altro in lingua francese, ugualmente validi, a Quito, 18 ottobre 1957.
(Seguono le firme)A Sua Eccellenzail signor André Parodi,Inviato straordinarioe ministro plenipotenziariodella Confederazione Svizzeranell’Equatore,QuitoSignor Ministro,riferendomi ai colloqui conchiusi con la firma dell’accordo commerciale di oggi, ho l’onore di confermare quanto segue:
| Carlos Tobar Zaldumbide |
|---|
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