0.916.202Multilateral International Treaty18.04.1951
0.916.202
RU 2005 915
Traduzione*1*
Versione consolidata 2
Conclusa a Parigi il 18 aprile 1951
Firmata dalla Svizzera il 18 aprile 19513
Entrata in vigore per la Svizzera il 18 aprile 1951
(Stato 2 marzo 2011)
Si istituisce un’Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (qui di seguito Organizzazione), in qualità di organizzazione regionale per la protezione dei vegetali, secondo le disposizioni della Convenzione internazionale del 6 dicembre 19514per la protezione dei vegetali, stabilita dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO)5. L’Organizzazione persegue i seguenti obiettivi:
Nella presente Convenzione, i termini qui appresso sono definiti come segue:
«Analisi del rischio fitosanitario» – processo durante il quale si sottopongono a valutazione le prove biologiche o altri dati scientifici o economici che permettono di determinare se un organismo nocivo deve essere soggetto a regolamentazione, nonché il grado di severità delle eventuali misure fitosanitarie da adottare per scongiurare il pericolo da esso rappresentato;
«Introduzione» – entrata di un organismo nocivo, a cui fa seguito il suo insediamento;
«Misura fitosanitaria» – qualsiasi legislazione, regolamentazione o metodo ufficiale volto a prevenire l’introduzione o la diffusione di organismi nocivi;
«Norme internazionali» – norme internazionali stabilite conformemente alla Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali;
«Norme regionali» – norme stabilite da un’organizzazione regionale per la protezione dei vegetali e rivolte ai suoi membri;
«Organismo di quarantena» – organismo nocivo che riveste un’importanza potenziale per l’economia della zona minacciata e che non è ancora presente in essa o che, pur essendovi presente, non è ancora diffuso su larga scala ed è oggetto di una lotta ufficiale;
«Organismo nocivo» – ogni specie, ceppo o biotipo di vegetale, d’animale o d’agente patogeno nocivo per i vegetali o per i prodotti vegetali;
«Organismo nocivo regolamentato» – organismo di quarantena o organismo soggetto a regolamentazione non di quarantena;
«Organismo regolamentato non di quarantena» – organismo nocivo che non è un organismo di quarantena, la cui presenza nei vegetali destinati alla piantagione disturba l’uso previsto per questi vegetali, con un’incidenza economica inaccettabile e che è dunque soggetto a regolamentazione nel territorio del Paese importatore;
«Prodotti vegetali» – prodotti d’origine vegetale non lavorati (comprese le granaglie), come pure prodotti lavorati che, data la loro natura o la natura della loro lavorazione, possono costituire un rischio d’introduzione o di diffusione di organismi nocivi;
«Vegetali» – piante viventi e parti di piante viventi, comprese le sementi e il materiale genetico;
«Zona minacciata» – zona dove i fattori ecologici sono favorevoli all’insediamento di un organismo nocivo la cui presenza comporterebbe perdite importanti sotto il profilo economico.
a. Aderendo alla presente Convenzione secondo l’articolo XX, possono diventare membri dell’Organizzazione: 1. gli Stati indicati nell’allegato II; 2. qualsiasi altro Stato che il Consiglio dell’Organizzazione decida di invitare ad aderire. b*.* Qualsiasi territorio per cui è stata presentata una dichiarazione secondo i termini dell’articolo XXI può essere ammesso come membro dal Consiglio dell’Organizzazione, ma ciò unicamente su proposta dello Stato membro che presenta la dichiarazione. L’ammissione di siffatti territori necessita dell’approvazione dei due terzi dei votanti. I territori ammessi in questo modo devono essere in grado di fornire un contributo preciso e ben determinato ai lavori dell’Organizzazione.
Le attribuzioni dell’Organizzazione sono le seguenti: a. sviluppare 1. i principi di una buona prassi per l’applicazione delle misure fitosanitarie e la protezione dei vegetali in generale, 2. norme regionali; b. promuovere 1. l’armonizzazione delle misure fitosanitarie, e altre misure ufficiali concernenti la protezione dei vegetali; 2. la semplificazione e l’unificazione dei regolamenti e dei certificati fitosanitari; c. consigliare gli Stati membri su 1. le misure tecniche necessarie per prevenire l’introduzione e la diffusione degli organismi nocivi regolamentati, segnatamente le misure per le ispezioni, le analisi, la certificazione, i trattamenti, le prospezioni e le eradicazioni, 2. le misure amministrative e legislative necessarie per prevenire l’introduzione e la diffusione di organismi nocivi regolamentati, segnatamente l’analisi del rischio fitosanitario e l’allestimento e l’aggiornamento delle liste di organismi nocivi regolamentati, 3. le misure necessarie per l’omologazione o l’autorizzazione dei prodotti fitosanitari e per il controllo della loro commercializzazione e del loro impiego sui loro territori, nel rispetto dell’applicazione dei principi di buona prassi fitosanitaria come pure, ogni volta che sarà possibile, quelli della lotta integrata; d. coordinare e promuovere, se possibile, campagne internazionali tra gli Stati membri contro gli organismi nocivi; e. facilitare la cooperazione nelle ricerche sugli organismi nocivi e sui metodi di lotta e favorire lo scambio delle relative informazioni scientifiche; f. favorire lo scambio di conoscenze 1. ottenendo da Stati membri informazioni sull’esistenza, l’apparizione o l’estensione di organismi nocivi, e trasmettendole agli altri Stati membri, 2. garantendo lo scambio di informazioni sulle legislazioni nazionali concernenti la regolamentazione fitosanitaria, sulle liste di organismi nocivi regolamentati e su altre misure che concernono il libero movimento dei vegetali e dei prodotti vegetali, 3. allestendo un servizio di documentazione e di informazione e pubblicando, nella forma desiderata, i documenti rilevanti per il progresso tecnico e scientifico; g. in generale, adottare tutte le misure utili e necessarie per raggiungere gli obiettivi dell’Organizzazione.
L’Organizzazione collabora, al fine di realizzare gli obiettivi della presente Convenzione, con la FAO e con le altre organizzazioni regionali per la protezione dei vegetali. Essa può collaborare, nell’organizzazione di attività pertinenti, con l’OMC e altre istanze investite dello stesso tipo di responsabilità. Queste attività consistono nella definizione di norme per le misure fitosanitarie e per altre misure ufficiali concernenti la protezione dei vegetali nonché nell’eventuale trasformazione di norme regionali dell’Organizzazione in norme internazionali. L’Organizzazione fa tutto il suo possibile per evitare i doppioni.
L’Organizzazione comprende: a. il Consiglio; b*.* l’amministrazione, ossia il Comitato esecutivo, il Direttore generale e il personale; c. la Commissione di verifica dei conti; d. gli organi che il Consiglio decide di istituire conformemente all’articolo XIII capoverso a.5
Il Consiglio stabilisce il Regolamento interno dell’Organizzazione, nonché il suo Regolamento finanziario.
Previo consenso del Consiglio, ogni Stato che non fa parte dell’Organizzazione e ogni organismo intergovernativo con un’attività analoga a quella dell’Organizzazione può farsi rappresentare a tutte le sessioni del Consiglio da uno o più osservatori con diritto di voto consultivo.
Il Consiglio: a. si pronuncia dopo attento esame su: 1. il rapporto del Direttore generale e le attività svolte dall’Organizzazione dopo l’ultima sessione ordinaria del Consiglio, 2. l’orientamento e il programma d’attività dell’Organizzazione; 3. il preventivo, 4. i conti e il bilancio annuali, 5. la creazione o lo scioglimento di organiad hoc o permanenti, istituiti per garantire il lavoro dell’Organizzazione, 6. i rapporti di questi organi, 7. le proposte sottopostegli dal Comitato esecutivo; b. procede alle elezioni statutarie; c. nomina il Direttore generale e ne stabilisce le condizioni d’assunzione.
Il Comitato esecutivo
Il Direttore generale:
a. La presente Convenzione resta aperta alla firma o all’adesione degli Stati che ne diventano parte, secondo le disposizioni dell’articolo III, alle seguenti condizioni: 1. per firma senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione; 2. per firma seguita da ratifica, da accettazione o da approvazione; 3. per adesione. b. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione come pure di adesione sono depositati presso il Governo francese. Quest’ultimo informa tutti gli Stati membri della data in cui ognuno di loro ha firmato o depositato uno strumento.
Firmatari del testo originale
In fede di che , i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro Governi, hanno firmato la presente Convenzione e i suoi allegati.Fatto a Parigi, il 18 aprile 1951, in un solo esemplare che resterà depositato negli archivi del Governo francese6.Copia certificata conforme all’esemplare originale depositato negli archivi della Repubblica francese.
Valori espressi in franchi francesi e derivati dalla tabella di riferimento approvata dal Consiglio il 18 settembre 1968, sulla base della quota parte versata dagli Stati membri della FAO al budget FAO 1966–1967*(cfr. art. XVIII).*
| Categoria | Quota parte FAO in % | Contributi annuali in franchi francesi (bas) |
|---|---|---|
| 1 | meno dello 0,01 | 4 590 |
| 2 | 0,01– 0,15 | 9 180 |
| 3 | 0,16– 0,45 | 13 770 |
| 4 | 0,46– 0,75 | 18 360 |
| 5 | 0,76– 1,35 | 22 950 |
| 6 | 1,36– 2,00 | 27 540 |
| 7 | 2,01– 2,50 | 32 130 |
| 8 | 2,51– 5,00 | 36 720 |
| 9 | 5,01– 7,50 | 41 310 |
| 10 | 7,51–10,00 | 45 900 |
| Albania Austria Belgio Bielorussia (Rep. socialista sovietica) Bulgaria Cecoslovacchia Danimarca Egitto Finlandia Francia (anche per Algeria, Tunisia e Marocco) Gran Bretagna Grecia | Irlanda Islanda Israele Italia Jugoslavia Libano Liechtenstein Lussemburgo Monaco Norvegia Paesi Bassi Polonia Portogallo Rep. Federale Tedesca | Romania San Marino Siria Spagna Svezia Svizzera Turchia Ucraina (Rep. socialista sovietica) Ungheria Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche |
|---|
Armenia
Azerbaigian
Bosnia Erzegovina
Ex-Repubblica jugoslava di Macedonia
Georgia
Giordania
Jugoslavia (Repubblica federale di)
Kazakistan
Kirghizistan
Libia
Lituania
Moldavia
Tagikistan
Turkmenistan
Uzbekistan
Stati membri
il 14 settembre 1999
e categoria secondo l’allegato I
| Paese | Categoria | Paese | Categoria |
|---|---|---|---|
| Albania | 2 | Lettonia | 2 |
| Algeria | 2 | Lituania | 2 |
| Austria | 4 | Lussemburgo | 2 |
| Belgio | 6 | Macedonia | 2 |
| Bulgaria | 3 | Malta | 2 |
| Cechia | 3 | Marocco | 2 |
| Cipro | 2 | Norvegia | 4 |
| Croazia | 2 | Paesi Bassi | 6 |
| Danimarca | 5 | Polonia | 6 |
| Estonia | 2 | Portogallo | 3 |
| Finlandia | 4 | Romania | 4 |
| Francia | 10 | Russia | 9 |
| Germania | 10 | Slovacchia | 2 |
| Giordania | 2 | Slovenia | 2 |
| Gran Bretagna | 10 | Spagna | 5 |
| Grecia | 3 | Svezia | 6 |
| Guernsey | 2 | Svizzera | 5 |
| Irlanda | 3 | Tunisia | 2 |
| Israele | 3 | Turchia | 4 |
| Italia | 8 | Ucraina | 6 |
| Jersey | 2 | Ungheria | 3 |
| Stati partecipanti | |
|---|---|
| Albania | Lussemburgo |
| Algeria | Macedonia |
| Austriaa | Malta |
| Azerbaigian | Marocco |
| Belgio | Moldova |
| Bielorussia | Norvegia |
| Bosnia ed Erzegovina | Paesi Bassia |
| Bulgaria | Polonia |
| Ceca, Repubblica | Portogallo |
| Cipro | Regno Unitoa |
| Croazia | Guerneseya |
| Danimarcaa | Jerseya |
| Estonia | Romania |
| Finlandia | Russia |
| Franciaa | Serbia |
| Germania | Slovacchia |
| Giordania | Slovenia |
| Grecia | Spagnaa |
| Irlanda | Svezia |
| Israele | Svizzeraa |
| Italiaa | Tunisia |
| Kazakistan | Turchia |
| Kirghizistan | Ucraina |
| Lettonia | Ungheria |
| Lituania | Uzbekistan |
| a Firma senza riserva di ratifica. |
Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta. ↩
Così come emendata dal Consiglio il 27 apr. 1955, il 9 mag. 1962, il 18 set. 1968, il 19 set. 1973, il 23 set. 1982, il 21 set. 1988 e il 15 set. 1999. ↩
Senza riserva di ratifica. ↩
RS 0.916.20 ↩
Vedi art. VIII della Conv. internazionale per la protezione dei vegetali del 6 dic. 1951; art. IX del nuovo testo della revisione di quest’ultima, approvato con la Risoluzione 12/97 della ventinovesima sessione della Conferenza della FAO del nov. 1997. ↩
Sono stati parimenti depositati presso il Governo francese: un esemplare stampato di ogni edizione rivista del testo della Conv., aggiornata in base agli emendamenti adottati dal Consiglio dell’Organizzazione alle date seguenti: 27 apr. 1955, 9 mag. 1962, 18 sett. 1968, 19 sett. 1973, 23 sett. 1982, 21 sett. 1988 e 15 sett. 1999. ↩
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