0.854.945.4Bilateral International Treaty15.10.1875
0.854.945.4
CS 14 138
Traduzione1
Firmata dalla Svizzera il 15 ottobre 1875
Firmata dall’Italia il 6 ottobre 1875
(Stato 15 ottobre 1875)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo di Sua Maestà il Re d’Italia,
nello scopo di regolare di comune accordo i principî che reciprocamente s’impe-gnano ad applicare per l’assistenza degli attinenti dell’uno dei due Stati che cadono malati sul territorio dell’altro;
e desiderando in ispecie di dare alle dichiarazioni scambiate nel 1856 tra la Svizzera e il Regno di Sardegna una forma più precisa e di espressamente estenderla a tutto il Regno d’Italia,
sonosi concertati in quanto segue:
Ciascuno dei due Governi contraenti si obbliga a provvedere affinchè sul suo territorio quegli attinenti privi, di mezzi dell’altro Stato che per causa di malattia fisica o mentale vengano in bisogno di soccorso e di cura medica siano trattati egualmente come i suoi proprii attinenti poveri, sino a che il loro ritorno in patria possa seguire senza pericolo della salute loro o d’altri.
Delle spese dipendenti da questa prestazione di soccorso e da queste cure, come anche dalla inumazione delle persone soccorse, non potrà avanzarsi pretesa di rimborso verso le casse dello Stato o dei comuni, nè verso le altre casse pubbliche dello Stato a cui il bisognoso appartiene.
Se la persona soccorsa od altre per essa obbligate a norma di diritto civile, particolarmente i parenti tenuti a fornirle di che vivere, sono in grado di sopportare le spese di che si tratta, resta riservato il diritto di riclamarne da loro il rimborso.
Dietro domanda fatta per via diplomatica, ciascuno dei due Governi contraenti si obbliga a mettere a disposizione dell’altro Governo i suoi propri impiegati, prestandogli l’appoggio ammissibile nei limiti della legislazione del paese, affinchè coloro che hanno sopportato le spese vengano rimborsati secondo le tasse praticate.
Queste disposizioni durano in vigore sino allo spirare di quell’anno che sussegue alla loro dinunzia da parte di uno dei Governi contraenti.2
In fede di che, il Consiglio federale svizzero dà la presente Dichiarazione da scambiarsi contro una Dichiarazione analoga del Governo di Sua Maestà il Re d’Italia.Dato in Berna il 15 ottobre 1875 (quindici ottobre mille ottocento settantacinque).(Seguono le firme)
Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta. ↩
La presente Dichiarazione è stata disdetta dalla Svizzera per il 31 dicembre 1920 ma, per reciproca intesa del 21 settembre 1921, resta tacitamente in vigore di tre in tre mesi (FF 1920 , II, pagg. 62 e 63, e 1921 , II, pag. 348 edizione tedesca, e FF 1920 , II, pag. 227, e 1921 , II, pag. 347 edizione francese). ↩
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