0.812.121.6Multilateral International Treaty31.03.1953
0.812.121.6
RU 1953 191; FF 1952 II 553 ediz. ted. 1952 II 561 ediz. franc.
Traduzione 1
Conchiusa a Ginevra il 26 giugno 1936
Emendata dal protocollo firmato a Lake Success il 11 dicembre 19462
Approvata dall’Assemblea federale il 29 settembre 19523
Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 31 dicembre 1952
Entrata in vigore per la Svizzera il 31 marzo 1953
(Stato 1° aprile 1983)
Il Presidente federale dell’Austria; Sua Maestà il Re dei Belgi; il Presidente della Repubblica degli Stati Uniti del Brasile; Sua Maestà il Re della Gran Bretagna, d’Irlanda e dei Dominion britannici d’oltremare, Imperatore delle Indie;
Sua Maestà il Re dei Bulgari; il Presidente della Repubblica cecoslovacca;
il Presidente del Governo nazionale della Repubblica cinese; il Presidente della Repubblica di Colombia; il Presidente della Repubblica di Cuba; Sua Maestà
il Re di Danimarca e dell’Islanda; Sua Maestà il Re d’Egitto; Sua Maestà il Re
degli Elleni; l’Incaricato del Potere supremo della Repubblica dell’Equatore;
il Presidente della Repubblica d’Estonia; il Presidente della Repubblica francese; Sua Maestà l’Imperatore del Giappone; il Presidente della Repubblica di Honduras; il Presidente degli Stati Uniti del Messico; Sua Altezza serenissima il Principe di Monaco; Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi; il Presidente della Repubblica di Panama; il Presidente della Repubblica di Polonia; il Presidente della Repubblica portoghese; Sua Maestà il Re di Romania; il Presidente della Repubblica
spagnuola; il Consiglio federale svizzero; il Comitato centrale esecutivo dell’Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche; Sua Altezza serenissima il Reggente del Regno d’Ungheria; il Presidente della Repubblica dell’Uruguay;
il Presidente degli Stati Uniti del Venezuela:
avendo risolto, da una parte, di rafforzare le misure intese a reprimere le infrazioni alle disposizioni della Convenzione internazionale dell’oppio, firmata a L’Aja il 23 gennaio 19124, della Convenzione firmata a Ginevra il 19 febbraio 19255e della Convenzione per limitare la fabbricazione e regolare la distribuzione degli stupefacenti, firmata a Ginevra il 13 luglio 19316; e, d’altra parte, di combattere con i mezzi più efficaci nelle circostanze attuali il traffico illecito delle droghe e sostanze previste in dette Convenzioni;
hanno designato come loro plenipotenziari:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, scambiati i loro pieni poteri e trovatili in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti:
Ciascuna delle Alte Parti contraenti s’impegna a emanare le disposizioni legislative necessarie per punire severamente, in particolare con la detenzione e con altre pene privative della libertà, i seguenti fatti:
Le Alte Parti contraenti che hanno una giurisdizione extraterritoriale sul territorio di un’altra Alta Parte contraente s’impegnano a emanare le disposizioni legislative necessarie per punire i loro cittadini che si fossero resi colpevoli su questo territorio di qualsiasi fatto previsto nell’articolo 2 almeno tanto severamente che se il fatto fosse stato commesso sul loro proprio territorio.
Se fatti nel senso dell’articolo 2 sono commessi in più paesi, ciascuno d’essi sarà considerato come un reato distinto.
Le Alte Parti contraenti la cui legge nazionale disciplina la coltura, la raccolta e la produzione intese a ottenere stupefacenti puniranno inoltre severamente qualsiasi violazione di tale legge.
I paesi che ammettono il principio della recidiva internazionale riconoscono come generatrici di siffatta recidiva, alle condizioni previste nella legislazione nazionale, le condanne estere pronunciate per un fatto previsto nell’articolo 2.
Gli stranieri che hanno commesso all’estero un fatto previsto dall’articolo 2 e si trovano sul territorio di una delle Alte Parti contraenti devono essere perseguiti e puniti nello stesso modo che se il fatto fosse stato commesso su detto territorio, sempreché siano adempiute le seguenti condizioni:
Gli stupefacenti, come pure le materie e gli strumenti destinati al compimento di un reato previsto nell’articolo 2, possono essere sequestrati o confiscati.
La partecipazione di un’Alta Parte contraente alla presente Convenzione non dev’essere interpretata nel senso che essa riguarda il suo modo di vedere circa il problema generale di diritto internazionale concernente la competenza della giurisdizione penale.
La presente Convenzione non lede il principio che i fatti previsti negli articoli 2 e 5 devono, in ciascun paese, essere trattati, perseguiti e giudicati conformemente alle norme generali della legislazione nazionale.
Le Alte Parti contraenti si comunicheranno, per il tramite del Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, le leggi e i regolamenti emanati per l’applicazione della presente Convenzione, come pure un rapporto annuo relativo all’esecuzione della Convenzione nei loro territori.
Le controversie circa l’interpretazione e l’applicazione della presente Convenzione che dovessero sorgere tra le Alte Parti contraenti e che non fossero regolate in modo soddisfacente per via diplomatica saranno risolte conformemente alle disposizioni in vigore tra le Parti circa la composizione dei conflitti internazionali.
Nel caso in cui siffatte disposizioni non esistessero tra le Parti in controversia, esse sottoporranno la contestazione a una procedura arbitrale o giudiziaria. In mancanza di accordo sulla scelta di un altro Tribunale, esse sottoporranno, a richiesta di una di esse, la contestazione alla Corte internazionale di giustizia, se esse tutte partecipano allo Statuto11e, se non vi fanno parte, ad un tribunale arbitrale costituito in conformità della Convenzione dell’Aja del 18 ottobre 190712per la risoluzione pacifica dei conflitti internazionali.
La presente Convenzione, i cui testi francese e inglese fanno parimente fede, porta la data di questo giorno e rimane aperta, fino al 31 dicembre 1936, alla firma di tutti i Membri della Società delle Nazioni13o di tutti gli Stati non membri invitati alla Conferenza che ha elaborato la presente Convenzione o ai quali il Consiglio della Società delle Nazioni abbia a questo scopo trasmesso un esemplare della presente Convenzione.
La presente Convenzione sarà ratificata. A contare dal 1°gennaio 1947, gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale ne notificherà il deposito a tutti i Membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite come pure agli Stati non membri cui il Segretario generale avrà comunicato una copia della Convenzione.
La presente Convenzione entra in vigore novanta giorni dopo che il Segretario generale della Società delle Nazioni14avrà ricevuto le ratificazioni o le adesioni di dieci Membri della Società delle Nazioni o Stati non membri. Essa è registrata a questa data dal Segretario generale della Società delle Nazioni.
Le ratificazioni o le adesioni ricevute dopo il deposito della decima ratificazione o adesione entrano in vigore allo spirare di un termine di novanta giorni a contare dalla data del loro ricevimento da parte del Segretario generale delle Nazioni Unite.
Ciascuna Alta Parte contraente può in ogni tempo domandare, mediante una proposta al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, la revisione della presente Convenzione. La proposta sarà comunicata dal Segretario generale alle Alte Parti contraenti e, se è appoggiata da un terzo almeno di esse, le Alte Parti contraenti s’impegnano a riunirsi in conferenza allo scopo di rivedere la Convenzione.
In fede di che, i Plenipotenziari sopra indicati hanno firmato la presente Convenzione.Fatto a Ginevra, il ventisei giugno mille novecento trentasei, in un solo esemplare, che sarà depositato negli archivi del Segretario della Società delle Nazioni15; copia certificata conforme sarà trasmessa a tutti i Membri della Società delle Nazioni16e agli Stati non membri indicati nell’articolo 19.(Seguono le firme)
Firmando la Convenzione del 1936 per la repressione del traffico illecito degli stupefacenti, i Plenipotenziari sottoscritti dichiarano, in nome dei loro Governi, di accettare:1. che la Cina faccia dipendere la sua accettazione della Convenzione dalla seguente riserva concernente l’articolo 9: «Fino a quando la giurisdizione consolare di cui fruiscono i cittadini di determinate Potenze in Cina non sarà soppressa, il Governo cinese non può assumersi gli obblighi derivanti dall’articolo 9, il quale contiene l’impegno generale per le Parti contraenti di concedere l’estradizione degli stranieri che si sono resi colpevoli dei fatti specificati in detto articolo»;2. che i Paesi Bassi facciano dipendere la loro accettazione della Convenzione dalla riserva che, secondo le norme fondamentali del loro diritto penale, essi potranno conformarsi alla lettera c dell’articolo 2 soltanto nei casi in cui il compimento del reato sarà stato iniziato;3. che l’India faccia dipendere la sua accettazione della Convenzione dalla riserva che la stessa non è applicabile agli Stati dell’India, né agli Stati Chans (che fanno parte dell’India britannica).In fede di che, i sottoscritti hanno apposto le loro firme al presente Protocollo.Fatto a Ginevra, il ventisei giugno mille novecento trentasei, in un solo esemplare, che sarà depositato negli archivi del Segretariato della Società delle Nazioni17; copia certificata conforme sarà trasmessa a tutti i Membri della Società della Nazioni18e agli Stati non membri indicati nell’articolo 19 della Convenzione.(Seguono le firme)
I Governi dell’Afganistan, degli Stati Uniti d’America, dell’Austria, degli Stati Uniti del Brasile, del Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord, della Bulgaria, del Canada, della Cecoslovacchia, del Cile, della Cina, di Cuba, della Danimarca, dell’Egitto, dell’Equatore, della Francia, della Grecia, dell’Honduras, dell’India, dell’Iraq, dello Stato libero d’Irlanda, della Jugoslavia, del Giappone, del Liechtenstein, degli Stati Uniti del Messico, del Nicaragua, della Norvegia, dei Paesi Bassi, del Panama, del Perù, della Polonia, del Portogallo, della Romania, del Siam, della Spagna, della Svizzera, della Turchia, dell’Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, dell’Uruguay e degli Stati Uniti del Venezuela,avendo accettato l’invito loro rivolto in esecuzione della risoluzione del Consiglio della Società delle Nazioni, in data nel 20 gennaio 1936, relativa alla conclusione di una Convenzione per la repressione del traffico illecito degli stupefacenti,hanno designato i delegati qui di seguito:(Seguono i nomi dei delegati e dei periti)Il Consiglio della Società delle Nazioni ha chiamato alle funzioni di presidente della Conferenza: il signor Joseph Limburg, Membro del Consiglio di Stato dei Paesi Bassi.La Conferenza ha designato come suo vicepresidente: il signor de Reffye, Ministro plenipotenziario, Vicedirettore del contenzioso e delle cancellerie al Ministro degli affari esteri della Repubblica francese.Ha svolto le funzioni di Segretario generale della Conferenza: il signor Eric Einar Ekstrand, Direttore delle Sezioni del traffico dell’oppio e delle questioni sociali, in rappresentanza del Segretario generale della Società delle Nazioni19.Nel corso delle sedute che hanno avuto luogo dall’8 al 26 giugno 1936, sono stati conchiusi i seguenti accordi:
La Conferenza ha parimente convenuto quanto segue:
I. Interpretazioni
1. È inteso che le disposizioni della Convenzione, in particolare gli articoli 2 e 5, non sono applicabili ai reati non intenzionali.
2. L’articolo 15 dev’essere interpretato nel senso che la Convenzione non lede in nessun modo segnatamente la libertà delle Alte Parti contraenti di disciplinare le circostanze attenuanti.
II. Raccomandazioni
1. La Conferenza,
ricordato come la Conferenza internazionale dell’oppio del 1912, risoluta a continuare la soppressione graduale dell’abuso dell’oppio, abbia inserito nella Convenzione internazionale dell’oppio del 191220il seguente articolo 6: «Gli Stati contraenti prenderanno dei provvedimenti per la soppressione graduale ed efficace della fabbricazione, del commercio interno e dell’uso dell’oppio preparato, nei limiti delle diverse condizioni particolari di ciascun paese, a meno che provvedimenti esistenti non abbiano già disciplinato la materia»;
ricordato come le Parti all’accordo di Ginevra dell’oppio del 192521abbiano dichiarato nel preambolo che erano fermamente risolute a ottenere la soppressione graduale ed efficace della fabbricazione, del commercio interno e dell’uso dell’oppio preparato, come prevede il capo II della Convenzione internazionale dell’oppio del 191222, nei loro possedimenti e territori d’Estremo Oriente, compresi i territori ceduti mediante contratto o posti sotto protettorato nei quali l’oppio è ancora autorizzato; e che esse erano desiderose, per considerazioni umanitarie e nell’intento di assicurare il benessere sociale e morale dei popoli interessati, di prendere ogni misura utile per attuare il più presto possibile la soppressione dell’uso dell’oppio da fumo;
animata dal desiderio di profittare dell’occasione offerta dalla presente Conferenza per rivolgere agli Stati interessati un appello affinché continuino i loro sforzi in questo campo:
raccomanda che i Governi i quali ancora permettono l’uso dell’oppio per scopi che non siano di natura medica o scientifica prendano nel più breve tempo possibile misure efficaci per la soppressione di siffatto uso dell’oppio.
2. La conferenza raccomanda che i paesi i quali ammettono il principio dell’estradizione dei loro cittadini concedano l’estradizione dei propri cittadini che si trovano sul loro territorio e si sono resi colpevoli all’estero dei reati previsti nell’articolo 2, anche se il trattato d’estradizione applicabile contiene una riserva circa l’estradizione dei cittadini.
3. La Conferenza raccomanda alle Alte Parti contraenti di istituire, se necessario, un servizio specializzato di polizia per il conseguimento degli scopi della presente Convenzione.
4. La Conferenza raccomanda che la Commissione consultiva del traffico dell’oppio o delle altre droghe nocive alla salute esamini la opportunità di convocare riunioni dei rappresentanti degli uffici centrali delle Alte Parti contraenti allo scopo di garantire, perfezionare e sviluppare la cooperazione internazionale prevista dalla presente Convenzione; se è il caso, essa darà il suo parere in merito al Consiglio della Società delle Nazioni.
In fede di che, i Delegati hanno firmato il presente Atto.
Fatto a Ginevra, il ventisei giugno mille novecento trentasei, in un solo esemplare, che sarà depositato negli archivi del Segretariato della Società delle Nazioni23; copia certificata conforme è trasmessa a tutti gli Stati rappresentati alla Conferenza.
(Seguono le firme)
| Stati partecipanti | Ratifica o adesione (A) | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Austria | 17 maggio | 1950 | 15 agosto | 1950 |
| Belgio | 11 dicembre | 1946 | 10 ottobre | 1947 |
| Brasile | 17 dicembre | 1946 | 10 ottobre | 1947 |
| Cambogia | 3 ottobre | 1951 A | 1° gennaio | 1952 |
| Camerun | 15 gennaio | 1962 A | 15 aprile | 1962 |
| Canada | 11 dicembre | 1946 | 10 ottobre | 1947 |
| Cile | 21 novembre | 1972 A | 19 febbraio | 1973 |
| Cina (Taiwan) | 11 dicembre | 1946 | 10 ottobre | 1947 |
| Colombia | 11 dicembre | 1946 | 10 ottobre | 1947 |
| Costa d’Avorio | 20 dicembre | 1961 A | 20 marzo | 1962 |
| Cuba* | 9 agosto | 1967 | 7 novembre | 1967 |
| Egitto | 13 settembre | 1948 | 13 settembre | 1948 |
| Etiopia | 9 settembre | 1947 A | 8 dicembre | 1947 |
| Francia | 10 ottobre | 1947 | 10 ottobre | 1947 |
| Giappone | 7 settembre | 1955 | 6 dicembre | 1955 |
| Giordania | 7 maggio | 1958 A | 5 agosto | 1958 |
| Grecia | 21 febbraio | 1949 | 21 febbraio | 1949 |
| Guatemala** | 2 agosto | 1938 A | 26 ottobre | 1939 |
| Haiti | 31 maggio | 1951 | 31 maggio | 1951 |
| India | 11 dicembre | 1946 | 10 ottobre | 1947 |
| Indonesia | 3 aprile | 1958 A | 2 luglio | 1958 |
| Israele | 16 maggio | 1952 A | 14 agosto | 1952 |
| Italia* | 3 aprile | 1961 A | 2 luglio | 1961 |
| Laos | 13 luglio | 1951 A | 11 ottobre | 1951 |
| Liechtenstein | 24 maggio | 1961 A | 22 agosto | 1961 |
| Lussemburgo | 28 giugno | 1955 A | 26 settembre | 1955 |
| Madagascar | 11 dicembre | 1974 A | 11 marzo | 1975 |
| Malawi | 8 giugno | 1965 A | 6 settembre | 1965 |
| Messico* | 6 maggio | 1955 | 4 agosto | 1955 |
| Rep. Dominicana | 9 giugno | 1958 A | 7 settembre | 1958 |
| Romania | 11 ottobre | 1961 | 11 ottobre | 1961 |
| Rwanda | 15 luglio | 1981 A | 13 ottobre | 1981 |
| Spagna | 5 giugno | 1970 | 3 settembre | 1970 |
| Sri Lanka | 4 dicembre | 1957 A | 4 marzo | 1958 |
| Svizzera | 31 dicembre | 1952 | 31 marzo | 1953 |
| Turchia | 11 dicembre | 1946 | 10 ottobre | 1947 |
| * Riserve e dichiarazioni, qui di seguito. ** Non avendo accettato il prot. 11 dic. 1946 (RS 0.812.121.21 ), questo Stato rimane vincolato dal tenore originale della conv. del 26 giu. 1936. |
Cuba
Il Governo rivoluzionario della Repubblica di Cuba riserva espressamente la sua posizione riguardo alle disposizioni dell’articolo 17 della convenzione, dichiarandosi pronto a comporre bilateralmente, mediante consultazioni diplomatiche, ogni controversia eventuale circa l’interpretazione o l’applicazione della convenzione.
Italia
In virtù della facoltà concessa dal paragrafo 2 dell’articolo 13 della convenzione, il Governo italiano reputa che, anche per le commissioni rogatorie in materia di stupefacenti, sia mantenuta la procedura finora adottata nei precedenti rapporti con gli altri Stati contraenti e, ove mancasse, la via diplomatica, eccettuata l’adozione del sistema previsto all’alinea c del paragrafo 1 dell’articolo 13, per i casi urgenti.
Messico
Accettando le disposizioni degli articoli 11 e 12 della convenzione, occorre precisare che l’Ufficio centrale del Governo degli Stati Uniti del Messico eserciterà le mansioni attribuitegli dalla convenzione, sempreché una disposizione espressa della Costituzione generale della Repubblica non le deleghi ad un organismo di Stato, istituito anteriormente alla data d’entrata in vigore della Convenzione, e che il Governo degli Stati Uniti del Messico si riserva il diritto di adottare sul suo territorio, come già è avvenuto, provvedimenti più severi di quelli previsti nella presente convenzione del 1936, allo scopo di limitare la coltivazione, la fabbricazione, l’estrazione, la detenzione, il commercio, l’importazione, l’esportazione e l’incitamento all’uso degli stupefacenti menzionati nella convenzione suddetta.
Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta. ↩
RS 0.812.121.21 ↩
Art. 1 lett. a del DF del 29 sett. 1952 (RU 1953 185) ↩
RS 0.812.121.2 ↩
RS 0.812.121.4 ↩
RS 0.812.121.5 ↩
RS 0.812.121.2 ↩
RS 0.812.121.4 ↩
RS 0.812.121.5 ↩
RS 0.812.121.5 ↩
RS 0.193.501 ↩
RS 0.193.212 ↩
La Società delle Nazioni é stata sciolta mediante decisione della sua assemblea il 18 apr. 1946. ↩
La Società delle Nazioni é stata sciolta mediante decisione della sua assemblea il 18 apr. 1946. ↩
La Società delle Nazioni é stata sciolta mediante decisione della sua assemblea il 18 apr. 1946. ↩
La Società delle Nazioni é stata sciolta mediante decisione della sua assemblea il 18 apr. 1946. ↩
La Società delle Nazioni é stata sciolta mediante decisione della sua assemblea il 18 apr. 1946. ↩
La Società delle Nazioni é stata sciolta mediante decisione della sua assemblea il 18 apr. 1946. ↩
La Società delle Nazioni é stata sciolta mediante decisione della sua assemblea il 18 apr. 1946. ↩
RS 0.812.121.2 ↩
RS 0.812.121.4 ↩
RS 0.812.121.2 ↩
La Società delle Nazioni é stata sciolta mediante decisione della sua assemblea il 18 apr. 1946. ↩
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