0.812.121.6

RU **1953** 191; FF **1952** II 553 ediz. ted. **1952** II 561 ediz. franc.

*Traduzione* [^1]

# Convenzione del 26 giugno 1936 per la repressione del traffico illecito degli stupefacenti

Conchiusa a Ginevra il 26 giugno 1936<br />Emendata dal protocollo firmato a Lake Success il 11 dicembre 1946[^2]<br />Approvata dall’Assemblea federale il 29 settembre 1952[^3]<br />Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 31 dicembre 1952<br />Entrata in vigore per la Svizzera il 31 marzo 1953

(Stato 1° aprile 1983)

Il Presidente federale dell’Austria; Sua Maestà il Re dei Belgi; il Presidente della Repubblica degli Stati Uniti del Brasile; Sua Maestà il Re della Gran Bretagna, d’Irlanda e dei Dominion britannici d’oltremare, Imperatore delle Indie;<br />Sua Maestà il Re dei Bulgari; il Presidente della Repubblica cecoslovacca;<br />il Presidente del Governo nazionale della Repubblica cinese; il Presidente della Repubblica di Colombia; il Presidente della Repubblica di Cuba; Sua Maestà<br />il Re di Danimarca e dell’Islanda; Sua Maestà il Re d’Egitto; Sua Maestà il Re<br />degli Elleni; l’Incaricato del Potere supremo della Repubblica dell’Equatore;<br />il Presidente della Repubblica d’Estonia; il Presidente della Repubblica francese; Sua Maestà l’Imperatore del Giappone; il Presidente della Repubblica di Honduras; il Presidente degli Stati Uniti del Messico; Sua Altezza serenissima il Principe di Monaco; Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi; il Presidente della Repubblica di Panama; il Presidente della Repubblica di Polonia; il Presidente della Repubblica portoghese; Sua Maestà il Re di Romania; il Presidente della Repubblica<br />spagnuola; il Consiglio federale svizzero; il Comitato centrale esecutivo dell’Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche; Sua Altezza serenissima il Reggente del Regno d’Ungheria; il Presidente della Repubblica dell’Uruguay;<br />il Presidente degli Stati Uniti del Venezuela:

avendo risolto, da una parte, di rafforzare le misure intese a reprimere le infrazioni alle disposizioni della Convenzione internazionale dell’oppio, firmata a L’Aja il 23 gennaio 1912[^4], della Convenzione firmata a Ginevra il 19 febbraio 1925[^5]e della Convenzione per limitare la fabbricazione e regolare la distribuzione degli stupefacenti, firmata a Ginevra il 13 luglio 1931[^6]; e, d’altra parte, di combattere con i mezzi più efficaci nelle circostanze attuali il traffico illecito delle droghe e sostanze previste in dette Convenzioni;

hanno designato come loro plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, scambiati i loro pieni poteri e trovatili in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.6--1}
1. Per «stupefacenti» nel senso della presente Convenzione s’intendono le droghe e le sostanze alle quali sono o saranno applicabili le disposizioni della Convenzione dell’Aja del 23 gennaio 1912[^7]e delle Convenzioni di Ginevra del 19 febbraio 1925[^8]e del 13 luglio 1931[^9].
2. Per «estrazione» nel senso della presente Convenzione s’intende l’operazione con la quale uno stupefacente è separato dalla sostanza o dal composto di cui fa parte, senza che vi sia fabbricazione o trasformazione vera e propria. Siffatta definizione della parola «estrazione» non concerne i procedimenti mediante i quali si ottiene l’oppio greggio dal papavero, tali procedimenti essendo compresi nel termine «produzione».

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.6--2}
Ciascuna delle Alte Parti contraenti s’impegna a emanare le disposizioni legislative necessarie per punire severamente, in particolare con la detenzione e con altre pene privative della libertà, i seguenti fatti:
a. la fabbricazione, la trasformazione, l’estrazione, la preparazione, il possesso, l’offerta, la messa in vendita, la distribuzione, l’acquisto, la vendita, la cessione a qualunque titolo, la mediazione, l’invio, la spedizione in transito, il trasporto, l’importazione e l’esportazione degli stupefacenti, per quanto siano contrari alle disposizioni di dette Convenzioni;
b. la partecipazione intenzionale ai fatti previsti nel presente articolo;
c. l’associazione o l’intesa allo scopo di commettere uno dei fatti previsti nel presente articolo;
d. il tentativo e, nelle condizioni previste dalla legge nazionale, gli atti preparatori.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.6--3}
Le Alte Parti contraenti che hanno una giurisdizione extraterritoriale sul territorio di un’altra Alta Parte contraente s’impegnano a emanare le disposizioni legislative necessarie per punire i loro cittadini che si fossero resi colpevoli su questo territorio di qualsiasi fatto previsto nell’articolo 2 almeno tanto severamente che se il fatto fosse stato commesso sul loro proprio territorio.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.6--4}
Se fatti nel senso dell’articolo 2 sono commessi in più paesi, ciascuno d’essi sarà considerato come un reato distinto.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.6--5}
Le Alte Parti contraenti la cui legge nazionale disciplina la coltura, la raccolta e la produzione intese a ottenere stupefacenti puniranno inoltre severamente qualsiasi violazione di tale legge.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.6--6}
I paesi che ammettono il principio della recidiva internazionale riconoscono come generatrici di siffatta recidiva, alle condizioni previste nella legislazione nazionale, le condanne estere pronunciate per un fatto previsto nell’articolo 2.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.6--7}
1. Nei paesi che non ammettono il principio dell’estradizione dei propri cittadini, i cittadini che tornano nel paese dopo essersi resi colpevoli all’estero di un fatto previsto nell’articolo 2 devono essere perseguiti e puniti nello stesso modo che se il fatto fosse stato compiuto sul territorio di detto paese, qualora anche il colpevole avesse ottenuto la cittadinanza dopo il compimento del reato.
2. La disposizione del primo capoverso non è applicabile se, in un caso analogo, l’estradizione di uno straniero non può essere concessa.

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.6--8}
Gli stranieri che hanno commesso all’estero un fatto previsto dall’articolo 2 e si trovano sul territorio di una delle Alte Parti contraenti devono essere perseguiti e puniti nello stesso modo che se il fatto fosse stato commesso su detto territorio, sempreché siano adempiute le seguenti condizioni:
a. la domanda d’estradizione non ha potuto essere accolta per un motivo estraneo all’imputazione;
b. la legislazione del paese in cui il colpevole ha trovato rifugio ammette di massima il perseguimento dei reati commessi all’estero da stranieri.

##### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.6--9}
1. I fatti descritti nell’articolo 2 sono compresi di diritto nei casi d’estradizione previsti dai trattati d’estradizione conchiusi o da conchiudere tra le Alte Parti contraenti.
2. Le Alte Parti contraenti che non fanno dipendere l’estradizione dall’esistenza di un trattato o dalla condizione della reciprocità riconoscono i fatti previsti nell’articolo 2 come casi d’estradizione reciproca tra esse Alte Parti contraenti.
3. L’estradizione è concessa conformemente alla legislazione del paese al quale essa è richiesta.
4. L’Alta Parte contraente che riceve una domanda d’estradizione ha in tutti i casi il diritto di rifiutare l’arresto o l’estradizione se le sue autorità competenti reputano che il fatto sul quale si fonda il perseguimento o la condanna non è sufficientemente grave.

##### **Art. 10** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.6--10}
Gli stupefacenti, come pure le materie e gli strumenti destinati al compimento di un reato previsto nell’articolo 2, possono essere sequestrati o confiscati.

##### **Art. 11** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.6--11}
1. Ciascuna Alta Parte contraente deve istituire, entro i limiti della sua legislazione nazionale, un ufficio centrale incaricato di sorvegliare e di coordinare tutti i provvedimenti indispensabili per prevenire i fatti previsti nell’articolo 2 e di invigilare che siano prese le misure intese a permettere il perseguimento delle persone colpevoli di fatti di tal genere.
2. L’ufficio centrale:
a. deve tenersi in stretto contatto con le altre istituzioni od organizzazioni ufficiali le quali si occupano degli stupefacenti;
b. deve riunire tutte le informazioni che possono agevolare le indagini e la prevenzione dei fatti previsti nell’articolo 2, e
c. deve tenersi in stretto contatto e può corrispondere direttamente con gli uffici centrali degli altri paesi.
3. Se il Governo di un’Alta Parte contraente riveste il carattere di un’autorità federale oppure l’autorità esecutiva di questo Governo è suddivisa tra il Governo centrale e Governi locali, la sorveglianza e il coordinamento indicati nel numero 1 e l’adempimento dei compiti specificati nelle lettere a e b del numero 2 avverranno in conformità dell’ordinamento costituzionale o amministrativo in vigore.
4. Nel caso in cui la presente Convenzione fosse estesa a un territorio qualsiasi in virtù dell’articolo 18, l’applicazione delle disposizioni del presente articolo potrà essere garantita mediante l’istituzione di un ufficio centrale in o per detto territorio; se necessario, tale ufficio centrale agirà di concerto con l’ufficio centrale del territorio metropolitano di cui si tratta.
5. I poteri e le competenze previsti per l’ufficio centrale possono essere delegati all’amministrazione speciale contemplata dall’articolo 15 della Convenzione del 1931[^10]per limitare la fabbricazione e regolare la distribuzione degli stupefacenti.

##### **Art. 12** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.6--12}
1. L’ufficio centrale deve collaborare nella più larga misura possibile con gli uffici centrali esteri, allo scopo di agevolare la prevenzione e la repressione dei fatti indicati nell’articolo 2.
2. Esso comunica, entro i limiti che reputa opportuni, all’ufficio centrale di qualsiasi altro paese interessato:
a. le informazioni che possono permettere di procedere a indagini o di prendere provvedimenti circa traffici in corso o previsti;
b. le indicazioni raccolte circa l’identità e il segnalamento dei trafficanti, nell’intento di agevolare la sorveglianza dei loro spostamenti;
c. la scoperta di fabbriche clandestine di stupefacenti.

##### **Art. 13** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.6--13}
1. La trasmissione delle rogatorie relative ai reati previsti nell’articolo 2 avverrà come segue:
a. di preferenza in comunicazione diretta tra le autorità competenti di ciascun paese, se è il caso per il tramite degli uffici centrali;
b. mediante scambio diretto di corrispondenza tra i ministri della giustizia dei due paesi o tra un’altra autorità competente del paese richiedente e il ministro della giustizia del paese richiesto;
c. per il tramite dell’agente diplomatico o consolare del paese richiedente nel paese richiesto. Le rogatorie saranno trasmesse dall’agente all’autorità designata dal paese richiesto.
2. Ciascuna Alta Parte contraente può dichiarare, mediante comunicazione rivolta alle altre Alte Parti contraenti, che essa intende che le rogatorie da eseguire sul suo territorio le siano trasmesse per via diplomatica.
3. Nel caso della lettera c del numero 1, una copia della rogatoria è presentata nel contempo dall’agente diplomatico o consolare del paese richiedente al Ministro degli affari esteri del paese richiesto.
4. Salvo accordo contrario, la rogatoria dev’essere redatta nella lingua dell’autorità richiesta o nella lingua convenuta tra i paesi interessati.
5. Ciascuna Parte contraente informerà, con una comunicazione a ciascuna delle altre Alte Parti contraenti, quale o quali modi di trasmissione nel senso sopra indicato essa ammette per le rogatorie di questa Alta Parte contraente.
6. Fino a quando un’Alta Parte contraente non ha provveduto a tale comunicazione, la sua procedura in materia di rogatorie continua ad essere applicabile.
7. Per l’esecuzione delle rogatorie può essere domandato soltanto il rimborso delle spese di perizia, esclusa ogni altra tassa e spesa.
8. Nessuna disposizione del presente articolo può essere interpretata nel senso che essa costituisce, per le Alte Parti contraenti, un impegno ad ammettere, per ciò che concerne i mezzi di prova in materia penale una derogazione alla loro legge o ad accogliere rogatorie altrimenti che entro i limiti della loro legislazione.

##### **Art. 14** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.6--14}
La partecipazione di un’Alta Parte contraente alla presente Convenzione non dev’essere interpretata nel senso che essa riguarda il suo modo di vedere circa il problema generale di diritto internazionale concernente la competenza della giurisdizione penale.

##### **Art. 15** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.6--15}
La presente Convenzione non lede il principio che i fatti previsti negli articoli 2 e 5 devono, in ciascun paese, essere trattati, perseguiti e giudicati conformemente alle norme generali della legislazione nazionale.

##### **Art. 16** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.6--16}
Le Alte Parti contraenti si comunicheranno, per il tramite del Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, le leggi e i regolamenti emanati per l’applicazione della presente Convenzione, come pure un rapporto annuo relativo all’esecuzione della Convenzione nei loro territori.

##### **Art. 17** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.6--17}
Le controversie circa l’interpretazione e l’applicazione della presente Convenzione che dovessero sorgere tra le Alte Parti contraenti e che non fossero regolate in modo soddisfacente per via diplomatica saranno risolte conformemente alle disposizioni in vigore tra le Parti circa la composizione dei conflitti internazionali.

Nel caso in cui siffatte disposizioni non esistessero tra le Parti in controversia, esse sottoporranno la contestazione a una procedura arbitrale o giudiziaria. In mancanza di accordo sulla scelta di un altro Tribunale, esse sottoporranno, a richiesta di una di esse, la contestazione alla Corte internazionale di giustizia, se esse tutte partecipano allo Statuto[^11]e, se non vi fanno parte, ad un tribunale arbitrale costituito in conformità della Convenzione dell’Aja del 18 ottobre 1907[^12]per la risoluzione pacifica dei conflitti internazionali.

##### **Art. 18** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.6--18}
1. Ciascuna Alta Parte contraente può dichiarare, al momento della firma, della ratificazione o dell’adesione, che accettando la presente Convenzione essa non assume nessun obbligo per l’insieme o parte delle sue colonie, dei suoi protettorati, territori d’oltremare o territori posti sotto la sua sovranità o sotto il suo mandato, e che la presente Convenzione non sarà applicabile ai territori indicati nella dichiarazione.
2. Ciascuna Alta Parte contraente può in ogni tempo informare in seguito il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite del suo desiderio che la presente Convenzione sia applicabile all’insieme o a parte dei suoi territori indicati in una dichiarazione nel senso del numero 1; la presente Convenzione sarà applicabile a tutti i territori indicati nella notificazione novanta giorni dopo il ricevimento della stessa da parte del Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
3. Ciascuna Alta Parte contraente può in ogni tempo, non appena spirato il termine di cinque anni previsto nell’articolo 21, esprimere il desiderio che la presente convenzione cessi d’essere applicabile all’insieme o a parte delle sue colonie, dei suoi protettorati, territori d’oltremare o territori posti sotto la sua sovranità o il suo mandato; la Convenzione cesserà d’essere applicabile ai territori indicati nella dichiarazione un anno dopo il ricevimento della stessa da parte del Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
4. Il Segretario generale comunica a tutti i Membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite ed agli Stati non membri indicati nell’articolo 20 le dichiarazioni e le notificazioni ricevute conformemente al presente articolo.

##### **Art. 19** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.6--19}
La presente Convenzione, i cui testi francese e inglese fanno parimente fede, porta la data di questo giorno e rimane aperta, fino al 31 dicembre 1936, alla firma di tutti i Membri della Società delle Nazioni[^13]o di tutti gli Stati non membri invitati alla Conferenza che ha elaborato la presente Convenzione o ai quali il Consiglio della Società delle Nazioni abbia a questo scopo trasmesso un esemplare della presente Convenzione.

##### **Art. 20** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.6--20}
La presente Convenzione sarà ratificata. A contare dal 1^°^gennaio 1947, gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale ne notificherà il deposito a tutti i Membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite come pure agli Stati non membri cui il Segretario generale avrà comunicato una copia della Convenzione.

##### **Art. 21** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.6--21}
1. Tutti i Membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e tutti gli Stati non membri contemplati dall’articolo 20 possono aderire alla presente Convenzione.
2. Gli strumenti di adesione sono trasmessi al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale ne notificherà il deposito a tutti i Membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite come pure agli Stati non membri di cui all’articolo 20.

##### **Art. 22** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.6--22}
La presente Convenzione entra in vigore novanta giorni dopo che il Segretario generale della Società delle Nazioni[^14]avrà ricevuto le ratificazioni o le adesioni di dieci Membri della Società delle Nazioni o Stati non membri. Essa è registrata a questa data dal Segretario generale della Società delle Nazioni.

##### **Art. 23** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.6--23}
Le ratificazioni o le adesioni ricevute dopo il deposito della decima ratificazione o adesione entrano in vigore allo spirare di un termine di novanta giorni a contare dalla data del loro ricevimento da parte del Segretario generale delle Nazioni Unite.

##### **Art. 24** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.6--24}
1. Allo spirare di un termine di cinque anni a contare dall’entrata in vigore della presente Convenzione, questa può essere disdetta mediante uno strumento scritto presentato al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. La disdetta ha effetto un anno dopo che sia stata ricevuta dal Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite; essa vale esclusivamente per la Parte contraente nel cui nome è stata presentata.
2. Il Segretario generale notifica a tutti i Membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e agli Stati non membri contemplati dall’articolo 20 le disdette in tal modo ricevute.
3. Se in seguito a disdette simultanee o successive il numero delle Alte Parti contraenti venisse ridotto a meno di dieci, la Convenzione cesserà d’essere in vigore a contare dalla data in cui avrà effetto l’ultima disdetta, in conformità delle disposizioni del presente articolo.

##### **Art. 25** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.6--25}
Ciascuna Alta Parte contraente può in ogni tempo domandare, mediante una proposta al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, la revisione della presente Convenzione. La proposta sarà comunicata dal Segretario generale alle Alte Parti contraenti e, se è appoggiata da un terzo almeno di esse, le Alte Parti contraenti s’impegnano a riunirsi in conferenza allo scopo di rivedere la Convenzione.

*In fede di che,* i Plenipotenziari sopra indicati hanno firmato la presente Convenzione.Fatto a Ginevra, il ventisei giugno mille novecento trentasei, in un solo esemplare, che sarà depositato negli archivi del Segretario della Società delle Nazioni[^15]; copia certificata conforme sarà trasmessa a tutti i Membri della Società delle Nazioni[^16]e agli Stati non membri indicati nell’articolo 19.(Seguono le firme)

Firmando la Convenzione del 1936 per la repressione del traffico illecito degli stupefacenti, i Plenipotenziari sottoscritti dichiarano, in nome dei loro Governi, di accettare:1.  che la Cina faccia dipendere la sua accettazione della Convenzione dalla seguente riserva concernente l’articolo 9:
 «Fino a quando la giurisdizione consolare di cui fruiscono i cittadini di determinate Potenze in Cina non sarà soppressa, il Governo cinese non può assumersi gli obblighi derivanti dall’articolo 9, il quale contiene l’impegno generale per le Parti contraenti di concedere l’estradizione degli stranieri che si sono resi colpevoli dei fatti specificati in detto articolo»;2.  che i Paesi Bassi facciano dipendere la loro accettazione della Convenzione dalla riserva che, secondo le norme fondamentali del loro diritto penale, essi potranno conformarsi alla lettera c dell’articolo 2 soltanto nei casi in cui il compimento del reato sarà stato iniziato;3.  che l’India faccia dipendere la sua accettazione della Convenzione dalla riserva che la stessa non è applicabile agli Stati dell’India, né agli Stati Chans (che fanno parte dell’India britannica).*In fede di che,* i sottoscritti hanno apposto le loro firme al presente Protocollo.Fatto a Ginevra, il ventisei giugno mille novecento trentasei, in un solo esemplare, che sarà depositato negli archivi del Segretariato della Società delle Nazioni[^17]; copia certificata conforme sarà trasmessa a tutti i Membri della Società della Nazioni[^18]e agli Stati non membri indicati nell’articolo 19 della Convenzione.(Seguono le firme)
### Atto finale {#annex_u1/lvl_u2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.6--annex-1}
I Governi dell’Afganistan, degli Stati Uniti d’America, dell’Austria, degli Stati Uniti del Brasile, del Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord, della Bulgaria, del Canada, della Cecoslovacchia, del Cile, della Cina, di Cuba, della Danimarca, dell’Egitto, dell’Equatore, della Francia, della Grecia, dell’Honduras, dell’India, dell’Iraq, dello Stato libero d’Irlanda, della Jugoslavia, del Giappone, del Liechtenstein, degli Stati Uniti del Messico, del Nicaragua, della Norvegia, dei Paesi Bassi, del Panama, del Perù, della Polonia, del Portogallo, della Romania, del Siam, della Spagna, della Svizzera, della Turchia, dell’Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, dell’Uruguay e degli Stati Uniti del Venezuela,avendo accettato l’invito loro rivolto in esecuzione della risoluzione del Consiglio della Società delle Nazioni, in data nel 20 gennaio 1936, relativa alla conclusione di una Convenzione per la repressione del traffico illecito degli stupefacenti,hanno designato i delegati qui di seguito:(Seguono i nomi dei delegati e dei periti)Il Consiglio della Società delle Nazioni ha chiamato alle funzioni di presidente della Conferenza:
 il signor Joseph Limburg, Membro del Consiglio di Stato dei Paesi Bassi.La Conferenza ha designato come suo vicepresidente:
 il signor de Reffye, Ministro plenipotenziario, Vicedirettore del contenzioso e delle cancellerie al Ministro degli affari esteri della Repubblica francese.Ha svolto le funzioni di Segretario generale della Conferenza:
 il signor Eric Einar Ekstrand, Direttore delle Sezioni del traffico dell’oppio e delle questioni sociali, in rappresentanza del Segretario generale della Società delle Nazioni[^19].Nel corso delle sedute che hanno avuto luogo dall’8 al 26 giugno 1936, sono stati conchiusi i seguenti accordi:

#### **I.** Convenzione del 1936 per la repressione del traffico illecito degli stupefacenti {#annex_u1/lvl_u2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.6--annex-1/lvl_I}

#### **II.** Protocollo di firma della Convenzione {#annex_u1/lvl_u2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.6--annex-1/lvl_II}
La Conferenza ha parimente convenuto quanto segue:

I. Interpretazioni

1.  È inteso che le disposizioni della Convenzione, in particolare gli articoli 2 e 5, non sono applicabili ai reati non intenzionali.

2.  L’articolo 15 dev’essere interpretato nel senso che la Convenzione non lede in nessun modo segnatamente la libertà delle Alte Parti contraenti di disciplinare le circostanze attenuanti.

II. Raccomandazioni

1.  La Conferenza,

ricordato come la Conferenza internazionale dell’oppio del 1912, risoluta a continuare la soppressione graduale dell’abuso dell’oppio, abbia inserito nella Convenzione internazionale dell’oppio del 1912[^20]il seguente articolo 6: «Gli Stati contraenti prenderanno dei provvedimenti per la soppressione graduale ed efficace della fabbricazione, del commercio interno e dell’uso dell’oppio preparato, nei limiti delle diverse condizioni particolari di ciascun paese, a meno che provvedimenti esistenti non abbiano già disciplinato la materia»;

ricordato come le Parti all’accordo di Ginevra dell’oppio del 1925[^21]abbiano dichiarato nel preambolo che erano fermamente risolute a ottenere la soppressione graduale ed efficace della fabbricazione, del commercio interno e dell’uso dell’oppio preparato, come prevede il capo II della Convenzione internazionale dell’oppio del 1912[^22], nei loro possedimenti e territori d’Estremo Oriente, compresi i territori ceduti mediante contratto o posti sotto protettorato nei quali l’oppio è ancora autorizzato; e che esse erano desiderose, per considerazioni umanitarie e nell’intento di assicurare il benessere sociale e morale dei popoli interessati, di prendere ogni misura utile per attuare il più presto possibile la soppressione dell’uso dell’oppio da fumo;

animata dal desiderio di profittare dell’occasione offerta dalla presente Conferenza per rivolgere agli Stati interessati un appello affinché continuino i loro sforzi in questo campo:

raccomanda che i Governi i quali ancora permettono l’uso dell’oppio per scopi che non siano di natura medica o scientifica prendano nel più breve tempo possibile misure efficaci per la soppressione di siffatto uso dell’oppio.

2.  La conferenza raccomanda che i paesi i quali ammettono il principio dell’estradizione dei loro cittadini concedano l’estradizione dei propri cittadini che si trovano sul loro territorio e si sono resi colpevoli all’estero dei reati previsti nell’articolo 2, anche se il trattato d’estradizione applicabile contiene una riserva circa l’estradizione dei cittadini.

3.  La Conferenza raccomanda alle Alte Parti contraenti di istituire, se necessario, un servizio specializzato di polizia per il conseguimento degli scopi della presente Convenzione.

4.  La Conferenza raccomanda che la Commissione consultiva del traffico dell’oppio o delle altre droghe nocive alla salute esamini la opportunità di convocare riunioni dei rappresentanti degli uffici centrali delle Alte Parti contraenti allo scopo di garantire, perfezionare e sviluppare la cooperazione internazionale prevista dalla presente Convenzione; se è il caso, essa darà il suo parere in merito al Consiglio della Società delle Nazioni.

*In fede di che,* i Delegati hanno firmato il presente Atto.

Fatto a Ginevra, il ventisei giugno mille novecento trentasei, in un solo esemplare, che sarà depositato negli archivi del Segretariato della Società delle Nazioni[^23]; copia certificata conforme è trasmessa a tutti gli Stati rappresentati alla Conferenza.

(Seguono le firme)

#### Campo d’applicazione della Convenzione il 1° aprile 1983 {#annex_u1/lvl_u2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.6--annex-1/lvl_u3}
| Stati partecipanti | Ratifica o<br>adesione (A) | | Entrata in vigore | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Austria | 17 maggio | 1950 | 15 agosto | 1950 |
| Belgio | 11 dicembre | 1946 | 10 ottobre | 1947 |
| Brasile | 17 dicembre | 1946 | 10 ottobre | 1947 |
| Cambogia | 3 ottobre | 1951 A | 1° gennaio | 1952 |
| Camerun | 15 gennaio | 1962 A | 15 aprile | 1962 |
| Canada | 11 dicembre | 1946 | 10 ottobre | 1947 |
| Cile | 21 novembre | 1972 A | 19 febbraio | 1973 |
| Cina (Taiwan) | 11 dicembre | 1946 | 10 ottobre | 1947 |
| Colombia | 11 dicembre | 1946 | 10 ottobre | 1947 |
| Costa d’Avorio | 20 dicembre | 1961 A | 20 marzo | 1962 |
| Cuba* | 9 agosto | 1967 | 7 novembre | 1967 |
| Egitto | 13 settembre | 1948 | 13 settembre | 1948 |
| Etiopia | 9 settembre | 1947 A | 8 dicembre | 1947 |
| Francia | 10 ottobre | 1947 | 10 ottobre | 1947 |
| Giappone | 7 settembre | 1955 | 6 dicembre | 1955 |
| Giordania | 7 maggio | 1958 A | 5 agosto | 1958 |
| Grecia | 21 febbraio | 1949 | 21 febbraio | 1949 |
| Guatemala** | 2 agosto | 1938 A | 26 ottobre | 1939 |
| Haiti | 31 maggio | 1951 | 31 maggio | 1951 |
| India | 11 dicembre | 1946 | 10 ottobre | 1947 |
| Indonesia | 3 aprile | 1958 A | 2 luglio | 1958 |
| Israele | 16 maggio | 1952 A | 14 agosto | 1952 |
| Italia* | 3 aprile | 1961 A | 2 luglio | 1961 |
| Laos | 13 luglio | 1951 A | 11 ottobre | 1951 |
| Liechtenstein | 24 maggio | 1961 A | 22 agosto | 1961 |
| Lussemburgo | 28 giugno | 1955 A | 26 settembre | 1955 |
| Madagascar | 11 dicembre | 1974 A | 11 marzo | 1975 |
| Malawi | 8 giugno | 1965 A | 6 settembre | 1965 |
| Messico* | 6 maggio | 1955 | 4 agosto | 1955 |
| Rep. Dominicana | 9 giugno | 1958 A | 7 settembre | 1958 |
| Romania | 11 ottobre | 1961 | 11 ottobre | 1961 |
| Rwanda | 15 luglio | 1981 A | 13 ottobre | 1981 |
| Spagna | 5 giugno | 1970 | 3 settembre | 1970 |
| Sri Lanka | 4 dicembre | 1957 A | 4 marzo | 1958 |
| Svizzera | 31 dicembre | 1952 | 31 marzo | 1953 |
| Turchia | 11 dicembre | 1946 | 10 ottobre | 1947 |
| * Riserve e dichiarazioni, qui di seguito. ** Non avendo accettato il prot. 11 dic. 1946 (RS **0.812.121.21** ), questo Stato rimane<br>vincolato dal tenore originale della conv. del 26 giu. 1936. | | | | |

#### Riserve e dichiarazioni {#annex_u1/lvl_u2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.6--annex-1/lvl_u4}
Cuba

Il Governo rivoluzionario della Repubblica di Cuba riserva espressamente la sua posizione riguardo alle disposizioni dell’articolo 17 della convenzione, dichiarandosi pronto a comporre bilateralmente, mediante consultazioni diplomatiche, ogni controversia eventuale circa l’interpretazione o l’applicazione della convenzione.

Italia

In virtù della facoltà concessa dal paragrafo 2 dell’articolo 13 della convenzione, il Governo italiano reputa che, anche per le commissioni rogatorie in materia di stupefacenti, sia mantenuta la procedura finora adottata nei precedenti rapporti con gli altri Stati contraenti e, ove mancasse, la via diplomatica, eccettuata l’adozione del sistema previsto all’alinea c del paragrafo 1 dell’articolo 13, per i casi urgenti.

Messico

Accettando le disposizioni degli articoli 11 e 12 della convenzione, occorre precisare che l’Ufficio centrale del Governo degli Stati Uniti del Messico eserciterà le mansioni attribuitegli dalla convenzione, sempreché una disposizione espressa della Costituzione generale della Repubblica non le deleghi ad un organismo di Stato, istituito anteriormente alla data d’entrata in vigore della Convenzione, e che il Governo degli Stati Uniti del Messico si riserva il diritto di adottare sul suo territorio, come già è avvenuto, provvedimenti più severi di quelli previsti nella presente convenzione del 1936, allo scopo di limitare la coltivazione, la fabbricazione, l’estrazione, la detenzione, il commercio, l’importazione, l’esportazione e l’incitamento all’uso degli stupefacenti menzionati nella convenzione suddetta.

[^1]: Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
[^2]: RS  **0.812.121.21**
[^3]: Art. 1 lett. a del DF del 29 sett. 1952 (RU **1953** 185)
[^4]: RS  **0.812.121.2**
[^5]: RS  **0.812.121.4**
[^6]: RS  **0.812.121.5**
[^7]: RS  **0.812.121.2**
[^8]: RS  **0.812.121.4**
[^9]: RS  **0.812.121.5**
[^10]: RS  **0.812.121.5**
[^11]: RS  **0.193.501**
[^12]: RS  **0.193.212**
[^13]: La Società delle Nazioni é stata sciolta mediante decisione della sua assemblea il  18 apr. 1946.
[^14]: La Società delle Nazioni é stata sciolta mediante decisione della sua assemblea il  18 apr. 1946.
[^15]: La Società delle Nazioni é stata sciolta mediante decisione della sua assemblea il  18 apr. 1946.
[^16]: La Società delle Nazioni é stata sciolta mediante decisione della sua assemblea il  18 apr. 1946.
[^17]: La Società delle Nazioni é stata sciolta mediante decisione della sua assemblea il  18 apr. 1946.
[^18]: La Società delle Nazioni é stata sciolta mediante decisione della sua assemblea il  18 apr. 1946.
[^19]: La Società delle Nazioni é stata sciolta mediante decisione della sua assemblea il  18 apr. 1946.
[^20]: RS  **0.812.121.2**
[^21]: RS  **0.812.121.4**
[^22]: RS  **0.812.121.2**
[^23]: La Società delle Nazioni é stata sciolta mediante decisione della sua assemblea il  18 apr. 1946.