0.732.012Multilateral International Treaty01.02.1958
0.732.012
Traduzione*1*
(Decisione)
Accettati con decisione del Consiglio dell’OECE2del 20 dicembre 1957
Entrati in vigore per la Svizzera il 1° febbraio 1958
Confermati con decisione del Consiglio dell’OCSE del 30 settembre 1961
Emendati il 23 febbraio 1965 e il 17 maggio 1972
(Stato 13 maggio 2014)
a. È istituita nell’ambito dell’Organizzazione, un’«Agenzia dell’O.C.S.E per l’Energia Nucleare» (detta qui di seguito «Agenzia»).
b. L’Agenzia è intesa a promuovere lo sviluppo della produzione e degli usi dell’energia nucleare a scopi pacifici da parte dei paesi partecipanti per mezzo di una reciproca cooperazione e di una reciproca armonizzazione dei provvedimenti presi a livello nazionale.
L’attuazione dei compiti affidati all’Agenzia è garantita, ferma l’autorità del Consiglio, dal Comitato direttivo dell’Energia Nucleare (detto qui di seguito «Comitato direttivo»), dagli organismi istituiti conformemente alle disposizioni qui appresso per assisterlo in tali lavori o per assolvere funzioni che interessino più paesi e dalla Segreteria dell’Agenzia.
Il Comitato direttivo è competente a trattare qualsiasi questione ricadente nell’ambito dell’Agenzia, alle condizioni derivanti dalle disposizioni qui appresso e dalle altre decisioni applicabili del Consiglio.
a. L’Agenzia deve promuovere, per quanto possibile, il riscontro e l’armonizzazione dei programmi e progetti dei Paesi partecipanti inerenti allo sviluppo della ricerca e dell’industria nel campo della produzione e degli usi dell’energia nucleare a scopi pacifici, al lume delle previsioni fatte dalla Commissione Consultiva dell’Energia quanto al fabbisogno e alle risorse energetici.
b. A tal fine, i paesi partecipanti saranno invitati, nei casi e alle condizioni stabiliti dal Comitato direttivo,
i) a comunicare periodicamente all’Agenzia i loro programmi o previsioni nazionali o comuni, come anche qualsiasi indicazione utile circa la fase d’attuazione; ii) a notificare all’Agenzia i loro progetti d’iniziativa pubblica o privata.
c. I programmi e progetti saranno esaminati dal Comitato direttivo secondo una procedura da questo stabilita. Il Comitato direttivo potrà esprimere pareri ai Paesi in causa, segnatamente in forma di raccomandazioni.
a. All’occorrenza l’Agenzia deve promuovere l’istituzione di imprese comuni nel campo della produzione e degli usi dell’energia nucleare a scopi pacifici, sforzandosi di garantire la partecipazione del massimo numero possibile di paesi.
b. Se un gruppo di paesi partecipanti o associati dichiara di aver l’intenzione di costituire un’impresa comune, questi paesi possono convenire di intraprendere fra di loro e a loro carico i lavori necessari a tal fine nell’ambito dell’Organizzazione, qualunque sia l’atteggiamento assunto dagli altri paesi partecipanti. I Gruppi di lavoro o i Sindacati di studio costituiti conformemente al presente paragrafo tengono informato il Comitato direttivo su il decorso e le conclusioni dei lavori.
c. In caso di istituzione di imprese comuni, su iniziativa o con l’appoggio dell’Agenzia,
i) il Comitato direttivo – o un gruppo ristretto del Comitato direttivo comprendente i rappresentanti dei paesi partecipi dell’impresa – esercita tutte le funzioni affidategli dagli accordi conclusi per l’istituzione delle imprese in causa; ii) le imprese comuni presentano annualmente al Comitato direttivo un rapporto su il loro stato e il loro sviluppo; iii) il Comitato direttivo esamina gli eventuali problemi d’interesse generale connessi con il funzionamento delle imprese comuni in vista di proporre ai Governi i provvedimenti che potrebbero rivelarsi necessari; iv) gli accordi conchiusi per l’istituzione di imprese comuni devono contenere disposizioni consententi ai paesi partecipanti o a gruppi di paesi partecipanti estranei all’impresa di accedervi successivamente o di beneficiare dei risultati dell’attività comune.
a. L’Agenzia aiuta in tutta la misura possibile ad assicurare il costante approvvigionamento delle imprese comuni e dei paesi partecipanti per quanto concerne le materie prime necessarie all’esecuzione dei programmi nel campo nucleare.
b. A tal fine, l’Agenzia deve promuovere all’occorrenza la conclusione, da parte dell’Organizzazione giusta l’articolo 5c della Convenzione del 14 dicembre 196034, o da parte dei paesi partecipanti, di accordi per la fornitura di materie prime, eventualmente da paesi terzi. Il Comitato direttivo esercita le funzioni affidate all’Organizzazione in virtù di questi accordi.
a. L’Agenzia è incaricata di studiare insieme con il Comitato5degli Scambi i provvedimenti intesi a liberare il più completamente possibile gli scambi internazionali di prodotti interessanti la produzione e gli usi dell’energia nucleare a scopi pacifici.
b. In particolare, il Comitato direttivo adempie le funzioni affidategli in merito dal Consiglio.
a. Sarà istituito un controllo di sicurezza per garantire che il funzionamento delle imprese comuni e le materie, gli equipaggiamenti o i servizi forniti dall’Agenzia o posti sotto la sua vigilanza non possano servire a scopi militari.
b. Il controllo di sicurezza potrà estendersi, a richiesta delle parti, a qualsiasi accordo bilaterale o multilaterale ovvero, a richiesta di un paese partecipante, a qualsiasi attività di questo paese nel campo dell’energia nucleare.
c. L’organizzazione del controllo e le funzioni dell’Agenzia quanto all’esercizio del medesimo saranno disciplinate in una Convenzione speciale sul controllo di sicurezza6.
a. L’Agenzia deve favorire lo sviluppo delle ricerche inerenti alla produzione e agli usi dell’energia nucleare a scopi pacifici nei paesi partecipanti.
b. A tal fine, essa deve all’occorrenza promuovere la conclusione di accordi sull’uso comune di installazioni di ricerca costruite dai partecipanti, come anche l’istituzione di centri comuni di ricerca, alle condizioni previste nell’articolo 5.
c. L’Agenzia deve favorire lo scambio d’informazioni scientifiche e tecniche inerenti alla sua attività tra i paesi partecipanti e associati.
a. L’Agenzia deve promuovere nei paesi partecipanti lo sviluppo dell’insegnamento delle materie interessanti l’energia nucleare al fine di sopperire, in via sussidiaria, al fabbisogno di personale scientifico e tecnico in questo campo.
b. A tal fine, il Comitato direttivo prende quei provvedimenti che, per mezzo della cooperazione fra i paesi partecipanti e associati, permetteranno di
(i) impiegare al massimo e sviluppare i mezzi di formazione esistenti nelle istituzioni nazionali competenti; (ii) organizzare ove occorra, a livello internazionale, insegnamenti complementari per professori, studenti o ingegneri.
a. L’Agenzia deve promuovere l’elaborazione e l’armonizzazione delle legislazioni in materia di energia nucleare nei paesi partecipanti per quanto concerne segnatamente: (i) la tutela della salute pubblica e la prevenzione degli infortuni nell’industria nucleare; (ii) il sistema della responsabilità civile e dell’assicurazione per i rischi nucleari; (iii) i provvedimenti per garantire il miglior uso possibile delle invenzioni brevettate.
b. A tal fine, il Comitato direttivo deve: (i) elaborare appena possibile e sottoporre per accettazione ai paesi partecipanti norme comuni come base per le disposizioni legislative e regolamentari nazionali; (ii) promuovere fra i paesi partecipanti interessati l’istituzione dei servizi comuni necessari segnatamente alla tutela della salute pubblica e alla prevenzione degli infortuni nell’industria nucleare.
a. Il Comitato direttivo è composto di rappresentanti di tutti i Governi Membri dell’Organizzazione, partecipi della presente Decisione.
b.7Il Governo degli Stati Uniti d’America è invitato ad associarsi ai lavori dell’Agenzia.
a. Ogni anno, il Comitato direttivo designa fra i suoi membri un Presidente e dei Vicepresidenti. Esso emana il suo Regolamento interno.
b. Il Comitato direttivo può esprimere pareri, segnatamente in forma di raccomandazioni, ai paesi partecipanti circa qualsiasi questione di sua competenza.
c. Ogni qualvolta si debbano prendere decisioni vincolanti i Governi al di fuori dei poteri specialmente attribuiti al Comitato direttivo, questi sottopone al Consiglio proposte in merito.
d. Il Comitato direttivo presenta annualmente al Consiglio un rapporto sull’esecuzione del suo mandato e su lo stato e le prospettive dell’industria nucleare nel paesi partecipanti.
a. I rapporti e le proposte elaborati dal Comitato direttivo devono all’occorrenza indicare le differenti opinioni dei membri.
b. Le decisioni, i pareri o le raccomandazioni del Comitato direttivo sono stati con mutuo accordo dei membri presenti e votanti.
c. Tuttavia, le decisioni del Comitato direttivo concernenti l’accettazione dell’ordine del giorno, gli studi da intraprendere, l’istituzione di Gruppi di lavoro e l’invio di questionari ai paesi partecipanti sono prese alla maggioranza dei membri presenti.
d. Le decisioni vincolanti i Governi, prese dal Comitato direttivo nell’ambito dei poteri conferitigli, obbligano soltanto i Paesi che le hanno accettate.
a. Il Comitato direttivo può istituire le Commissioni e i Gruppi di lavoro che ritenga necessari per assisterlo nell’esercizio delle sue funzioni e affidar loro l’esecuzione di qualsiasi compito di competenza dell’Agenzia.
b. Organismi ristretti possono essere istituiti per lo studio di problemi o l’esecuzione di funzioni interessanti un gruppo di paesi partecipanti o associati, alle condizioni previste nell’articolo 5 o per decisione del Consiglio. Le spese speciali inerenti ai lavori di tali organismi, come quelle di studio o la rimunerazione dei periti, sono a carico dei paesi interessati.
a. Il Comitato direttivo svolge le sue funzioni in collegamento con gli organi competenti dell’Organizzazione.
b. Il Comitato direttivo consulta questi organi circa i problemi inerenti al loro mandato. Detti organi consultano il Comitato direttivo circa qualsiasi problema inerente alla produzione e agli usi dell’eneregia nucleare a scopi pacifici.
a. Il Comitato direttivo e i suoi organi sussidiari sono assistiti dalla Segreteria dell’Agenzia che è parte della Segreteria dell’Organizzazione.
b. Le spese per il funzionamento dell’Agenzia sono compensate nel bilancio dell’Organizzazione. A tale fine, il Comitato direttivo allestisce un preventivo annuo che sarà sottoposto al Consiglio per approvazione.
c. Le spese dell’Agenzia sottoposte a norme particolari di finanziamento sono oggetto di speciali previsioni di bilancio; i paesi che non contribuiranno al loro finanziamento devono astenersi al momento dell’approvazione.
a. Nell’esecuzione delle sue funzioni, il Comitato direttivo deve tener conto dei lavori intrapresi dalle altre Organizzazioni internazionali interessate e far capo, in tutta la misura possibile, alla loro cooperazione.
b. Il Comitato direttivo, d’intesa con il Consiglio, allaccia relazioni con le Organizzazioni internazionali governative interessate ai problemi dell’energia nucleare.
c. Il Comitato direttivo può mettersi in contatto con le Organizzazioni internazionali non governative interessate, nell’ambito dì decisioni od accordi approvati dal Consiglio.
a. Le disposizioni della presente Decisione non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti dai trattati precedentemente conclusi dai Governi partecipanti.
b. Dacché la presente Decisione non pregiudica l’esercizio delle competenze attribuite alla Comunità Europea dell’Energia Atomica (EURATOM) dal Trattato di Roma del 25 marzo 1957, l’Agenzia allaccia con detta Comunità una stretta cooperazione le cui modalità saranno stabilite di comune intesa.
a.8Sono partecipanti i Paesi i cui Governi sono partecipi della presente Decisione. Sono paesi associati gli Stati Uniti d’America.
b. Qualsiasi Governo partecipe della presente Decisione può porvi fine per ciò che lo concerne dando preavviso di un anno al Segretario generale dell’Organizzazione.
c. La Decisione del Consiglio del 18 luglio 1956 è abrogata.
Le disposizioni del Protocollo Addizionale n. 1 della Convenzione relativa all’Organizzazione di cooperazione e sviluppo economici9si applicano alla rappresentanza della Comunità Europea dell’Energia Atomica (EURATOM) nell’Agenzia e nel suo Comitato direttivo, come anche alla partecipazione della Commissione di detta Comunità nei lavori dell’Agenzia e del suo Comitato direttivo.
La presente Decisione entra in vigore il 1° febbraio 1958
| Australia | Messico |
|---|---|
| Austria | Norvegia |
| Belgio | Paesi Bassi |
| Canada | Polonia |
| Corea del Sud | Portogallo |
| Danimarca | Regno Unito |
| Finlandia | Russia |
| Francia | Slovacchia |
| Germania | Slovenia |
| Giappone | Spagna |
| Grecia | Stati Uniti d’America |
| Irlanda | Svezia |
| Islanda | Svizzera |
| Italia | Turchia |
| Lussemburgo | Ungheria |
RU 1973 217 Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta. ↩
Organizzazione europea di cooperazione economica ↩
RS 0.970.4 ↩
RU 1974 997 ↩
RU 1974 997 ↩
RS 0.732.021 ↩
Nuovo testo giusta l’emendamento del Consiglio dell’Organizzazione di Cooperazione e di Sviluppo economici del 9 mag. 1975, in vigore dal 1° apr. 1975 (RU 1977 166). ↩
Nuovo testo giusta l’emendamento del Consiglio dell’Organizzazione di Cooperazione e di Sviluppo economici del 9 mag. 1975, in vigore dal 1° apr. 1975 (RU 1977 166). ↩
RS 0.970.4 ↩
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