(Stato 5 novembre 1999)
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Traduzione*2*
tra il Consiglio Federale Svizzero e l’Organizzazione Meteorologica Mondiale per determinare lo statuto giuridico di questa
Organizzazione in Svizzera
Conchiuso il 10 marzo 1955
Approvato dall’Assemblea federale il 29 settembre 19553
Entrato in vigore con effetto dal 20 dicembre 1951
Il Consiglio Federale Svizzero
da una parte, e
l’Organizzazione Meteorologica Mondiale
dall’altra,
animati dal desiderio di conchiudere un accordo nell’intento di determinare in Svizzera lo statuto giuridico dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale, hanno convenuto quanto segue:
Il Consiglio Federale Svizzero garantisce all’Organizzazione Meteorologica Mondiale l’indipendenza e la libertà di azione che le appartengono in qualità di istituzione internazionale.
Il Consiglio Federale Svizzero riconosce la personalità internazionale e la capacità giuridica in Svizzera dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale.
L’Organizzazione Meteorologica Mondiale gode di tutte le immunità riconosciute all’Ufficio europeo delle Nazioni Unite. I privilegi e le agevolazioni di carattere doganale sono concessi conformemente al regolamento doganale del Consiglio Federale applicabile alle organizzazioni internazionali.
Il Consiglio Federale Svizzero riconosce, in modo particolare, l’extraterritorialità dei terreni e dei locali dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale e di ogni locale da essa occupato in occasione delle sue assemblee e di qualsiasi altra riunione da essa convocata in Svizzera.
Il Consiglio Federale Svizzero riconosce all’Organizzazione Meteorologica Mondiale e ai suoi membri, per quanto concerne i loro rapporti con la stessa, una completa libertà di riunione, comportante la libertà di discussione e di decisione.
I terreni e i locali dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale sono inviolabili. Nessun agente dell’autorità pubblica svizzera può entrare in questi luoghi senza l’esplicito consenso dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale.
Gli archivi dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale, e in generale, tutti i documenti che le appartengono o si trovano in suo possesso sono inviolabili.
L’esportazione e l’importazione delle pubblicazioni dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale non sono sottoposte a divieti o limitazioni di carattere economico o finanziario.
L’Organizzazione Meteorologica Mondiale è esente dalle imposte dirette e indirette, federali, cantonali e comunali sugli immobili di cui è proprietaria o locataria e che sono occupati dai suoi servizi, e inoltre sui suoi beni mobili, inteso che essa non può però esigere l’esenzione dalle tasse costituenti effettivamente un semplice compenso per servizi pubblici.
L’Organizzazione Meteorologica Mondiale gode, per le sue comunicazioni ufficiali, di un trattamento di favore per lo meno pari a quello concesso all’Ufficio europeo delle Nazioni Unite.
Nessuna censura, qualunque sia il mezzo di comunicazione usato, può essere applicata alle comunicazioni ufficiali, debitamente autenticate, dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale.
I rappresentanti dei Membri dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale e i Membri del Comitato esecutivo, che sono chiamati in Svizzera per le loro funzioni, godono su detto territorio degli stessi privilegi e delle stesse immunità concessi ai rappresentanti dei membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. I privilegi e le agevolazioni di carattere doganale sono concessi conformemente al regolamento doganale del Consiglio Federale applicabile alle organizzazioni internazionali.
Il Segretario generale dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale e i funzionari delle classi da lui riconosciute e ammesse dal Consiglio Federale, godono dei privilegi e delle immunità, delle esenzioni e agevolazioni riconosciuti agli agenti diplomatici, conformemente al diritto e agli usi internazionali. I privilegi e le agevolazioni di carattere doganale sono concessi conformemente al regolamento doganale del Consiglio Federale applicabile alle organizzazioni internazionali.
Tutti i funzionari dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale, di qualunque cittadinanza essi siano, godono delle seguenti immunità e agevolazioni:
I funzionari dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale, che non sono cittadini svizzeri, godono delle esenzioni e delle agevolazioni contemplate dalla convenzione di esecuzione5del presente accordo. I privilegi e le agevolazioni di carattere doganale sono concessi conformemente al regolamento doganale del Consiglio Federale applicabile alle organizzazioni internazionali.
L’Organizzazione Meteorologica Mondiale coopererà in ogni tempo con le autorità svizzere allo scopo di agevolare una buona amministrazione della giustizia, di garantire l’adempimento dei regolamenti di polizia e di impedire qualsiasi abuso per quanto concerne i privilegi, le immunità e le agevolazioni previsti dal presente accordo.
L’Organizzazione Meteorologica Mondiale prende provvedimenti adeguati allo scopo di regolare in modo soddisfacente:
Dall’attività dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale su territorio svizzero, non deriva alla Svizzera alcuna responsabilità internazionale per gli atti e le omissioni dell’Organizzazione o dei suoi rappresentanti che agiscono od omettono nel campo delle loro funzioni.
Il Dipartimento politico federale è incaricato della esecuzione del presente accordo e della sua convenzione di esecuzione6da parte della Confederazione Svizzera.
Il presente accordo ha effetto dal 20 dicembre 1951.
Le disposizioni del presente accorcio sono completate dalla convenzione di esecuzione8.
Fatto e firmato alla sede dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale in Ginevra, il 10 marzo 1955, in due esemplari.
| Per il Consiglio Federale Svizzero: | Per l’Organizzazione Meteorologica Mondiale: |
|---|---|
| Pierre Micheli | G. Swoboda |
RU 1956 1155; FF 1955 II 377 ediz. ted. 389 ediz. franc. ↩
Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta. ↩
Art. 1 lett. a del DF del 29 set. 1955 (RU 1956 1153). ↩
Vedi il n. 3 dello Scambio di lettere del 10 mar. 1955 (RS 0.192.120.242.2 ). ↩
RS 0.192.120.242.1 ↩
RS 0.192.120.242.1 ↩
RS 0.192.120.242.1 ↩
RS 0.192.120.242.1 ↩
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