0.142.116.369Bilateral International Treaty03.01.1912
(Stato 5 novembre 1999)
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0.142.116.369
Traduzione*2*
Conchiusa il 7 maggio 1910
Approvata dall’Assemblea federale il 5 aprile 19113
Istrumenti di ratificazione scambiati il 3 gennaio 1912
Entrata in vigore il 3 gennaio 1912
Il Consiglio federale della Confederazione Svizzera
e
Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi
desiderando regolare di comune accordo il rimpatrio dei cittadini di ciascuna delle due Parti contraenti espulsi dal territorio dell’altra Parte, hanno nominato, a questo effetto, Loro plenipotenziari:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:
Ciascuna delle Parti contraenti si obbliga a riammettere nel suo territorio, a richiesta dell’altra Parte, i suoi cittadini espulsi da questa Parte sia in virtù di una sentenza giudiziaria, sia per motivi attinenti alla sicurezza interna o esterna dello Stato, sia ancora per motivi che si riferiscono alla polizia dei costumi o alla salute pubblica, sia infine perchè non posseggono mezzi di sussistenza sufficienti e non sono in grado di procurarseli col loro lavoro.
Quanto precede si applica altresì agli antichi cittadini di ciascuna delle Parti, in quanto non sieno divenuti cittadini dell’altra Parte o di uno Stato terzo. La moglie e i figli minorenni dell’espulso che vivono sotto il suo tetto, saranno riammessi con lui, anche se non posseggono e non hanno mai posseduto la nazionalità della Parte richiesta, purchè non siano divenuti cittadini dello Stato richiedente o d’uno Stato terzo.
Il presente trattato sarà ratificato e le ratificazioni saranno scambiate all’Aja il più sollecitamente possibile. Essa entrerà in vigore il giorno dello scambio delle ratificazioni.
In fede di che, i plenipotenziari rispettivi hanno firmato la presente Convenzione in doppio esemplare e vi hanno apposto i loro sigilli.Fatto all’Aja il 7 maggio 1910.
| Carlin | R. de Marees van Swinderen |
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