(Stato 5  novembre 1999)

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Traduzione*[^2]* 

# Convenzione fra la Svizzera e i Paesi Bassi concernente la riammissione reciproca dei cittadini dei due Stati

Conchiusa il 7 maggio 1910<br />Approvata dall’Assemblea federale il 5 aprile 1911[^3]<br />Istrumenti di ratificazione scambiati il 3 gennaio 1912<br />Entrata in vigore il 3 gennaio 1912

Il Consiglio federale della Confederazione Svizzera<br />e<br />Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi

desiderando regolare di comune accordo il rimpatrio dei cittadini di ciascuna delle due Parti contraenti espulsi dal territorio dell’altra Parte, hanno nominato, a questo effetto, Loro plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Ciascuna delle Parti contraenti si obbliga a riammettere nel suo territorio, a richiesta dell’altra Parte, i suoi cittadini espulsi da questa Parte sia in virtù di una sentenza giudiziaria, sia per motivi attinenti alla sicurezza interna o esterna dello Stato, sia ancora per motivi che si riferiscono alla polizia dei costumi o alla salute pubblica, sia infine perchè non posseggono mezzi di sussistenza sufficienti e non sono in grado di procurarseli col loro lavoro.

Quanto precede si applica altresì agli antichi cittadini di ciascuna delle Parti, in quanto non sieno divenuti cittadini dell’altra Parte o di uno Stato terzo. La moglie e i figli minorenni dell’espulso che vivono sotto il suo tetto, saranno riammessi con lui, anche se non posseggono e non hanno mai posseduto la nazionalità della Parte richiesta, purchè non siano divenuti cittadini dello Stato richiedente o d’uno Stato terzo.

Il presente trattato sarà ratificato e le ratificazioni saranno scambiate all’Aja il più sollecitamente possibile. Essa entrerà in vigore il giorno dello scambio delle ratificazioni.

*In fede di che,* i plenipotenziari rispettivi hanno firmato la presente Convenzione in doppio esemplare e vi hanno apposto i loro sigilli.Fatto all’Aja il 7 maggio 1910.

| Carlin | R. de Marees van Swinderen |
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[^1]: CS **11** 690; FF **1910** V 485 ediz. ted. 572 ediz. franc.
[^2]: Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
[^3]: RU **28** 34