0.142.113.496Bilateral International Treaty01.01.1948
0.142.113.496
Conchiusa il 27 aprile 1948
Entrata in vigore il 1° gennaio 1948
(Stato 1° gennaio 2013)
Il Consiglio federale della Confederazione Svizzera
e
il Governo della Repubblica francese
desiderando di regolare, nello spirito delle disposizioni del Trattato di domicilio del 23 febbraio 18851tra la Svizzera e la Francia, l’ordinamento applicabile ai cittadini svizzeri che desiderano esercitare in Francia le professioni di perito contabile o di contabile riconosciuto, come sono definite dall’Ordinanza n.45‑2138 emanata il 19 settembre 1945 dal Governo Provvisorio della Repubblica francese, come pure ai cittadini francesi che desiderano esercitare le stesse professioni nella Svizzera, hanno deciso di conchiudere a tale scopo una convenzione speciale e di nominare a plenipotenziari,
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:
Le società indicate nell’ultimo capoverso dell’articolo 26 dell’Ordinanza del 19 settembre 1945 dovranno adempiere le condizioni fissate, secondo il caso, dagli articoli 6, 7, 10, 11 e 15 di detta Ordinanza, restando convenuto che, per l’applicazione della presente convenzione, le autorizzazioni di esercizio rilasciate personalmente ai loro soci o ai loro dirigenti di nazionalità svizzera saranno considerate atte a sostituire per gli stessi l’iscrizione nell’albo richiesta dall’Ordinanza.
I professionisti svizzeri che non abbiano domicilio permanente in Francia potranno ciò nondimeno, a loro richiesta, essere autorizzati ad assolvervi certi compiti nell’ambito dell’attività dei periti contabili o dei contabili riconosciuti, semprechè adempiano le condizioni e gli obblighi previsti negli articoli 1, 2 e 8 della presente convenzione.
Le società svizzere che esercitano, in conformità del disciplinamento vigente in Svizzera, una professione corrispondente a quella di perito contabile o di contabile riconosciuto potranno, a loro richiesta e pur non avendo sede permanente in Francia, essere autorizzate ad assolvervi certi compiti nell’ambito dell’attività dei periti contabili o dei contabili riconosciuti, con riserva: – di adempiere le condizioni e gli obblighi fissati nell’articolo 8; – di far assolvere i compiti di cui si tratta da o sotto la direzione effettiva di un delegato designato nominalmente, personalmente riconosciuto dal Governo francese come adempiente le condizioni previste dai precedenti articoli 1 e 2 e responsabile in conformità dei disciplinamento francese vigente.
Le autorizzazioni di esercitare la professione in Francia, rilasciate in applicazione degli articoli 6 e 7 saranno valevoli, di massima, per due anni. Potranno essere rinnovate a richiesta degli interessati.
Le domande di rinnovamento presentate sei mesi prima della data della scadenza dell’autorizzazione in corso saranno considerate accettate semprechè non siano oggetto di una decisione sfavorevole prima della scadenza di detta autorizzazione. Le autorizzazioni d’esercizio potranno essere revocate se la situazione o l’attività dei beneficiari risultano contrarie al disciplinamento professionale o nazionale.
2. I beneficiari dovranno conformarsi, nell’esercizio della loro professione in Francia, a tale disciplinamento. Essi dovranno segnatamente:
– dar prova nei confronti della loro clientela di una completa indipendenza dal punto di vista sia finanziario, sia tecnico o economico;
– astenersi dall’esercitare in Francia, sia direttamente, sia per intermediari, qualsiasi attività incompatibile con le regole dell’Ordine;
– fornire in Francia le garanzie finanziarie o altre che fossero ritenute necessarie, in applicazione delle disposizioni dell’articolo 37 n. 11 dell’Ordinanza del 19 settembre 1945, per coprire, in condizioni equivalenti a quelle richieste alle società o ai professionisti francesi, i rischi risultanti dalla loro attività professionale;
– fornire ai commissari del Governo presso i Consigli dell’Ordine, a richiesta degli stessi, tutti i documenti o chiarimenti atti a consentire alle autorità pubbliche e all’Ordine l’esercizio dei controllo di cui avessero riconosciuto la necessità.
3. Essi dovranno inoltre:
4. Saranno tuttavia dispensati dagli obblighi previsti nel precedente paragrafo c, le società svizzere che tenessero in Francia un ufficio permanente aperto alla clientela e posto sotto la direzione di almeno un socio che abbia domicilio stabile in Francia, sia qualificato per impegnarvi la responsabilità della società nei confronti di terzi, sia segnatamente abilitato a firmare i rapporti di perizia e ad allestire i bilanci e i conti, a provvedere alla gestione tecnica, amministrativa e finanziaria dell’ufficio, e personalmente autorizzato ad esercitare la professione che costituisce l’oggetto della società.
In tal caso, la società potrà, nell’ambito dell’attività di detto ufficio permanente: – ottenere un’autorizzazione d’esercizio di durata superiore a due anni e rinnovabile mediante tacito consenso; – figurare nell’elenco, pubblicato con il registro dell’Ordine, delle società estere autorizzate ad esercitare la professione; – far uso, secondo il caso, della denominazione di società di perizia contabile o di società d’impresa di contabilità; – provvedere, eventualmente, alla formazione professionale dei praticanti nelle condizioni previste nell’articolo 4.
I professionisti francesi potranno far uso nella Svizzera, secondo i casi, dei titoli professionali seguenti o delle designazioni equiparate in applicazione dei disciplinamento vigente:
Le disposizioni della presente convenzione sono applicabili, con riserva delle necessarie modalità di adeguamento per quanto concerne i provvedimenti transitori previsti dall’articolo 10, all’Algeria4, alla Guadalupa, alla Guiana francese, alla Martinica, alla Reunione, come pure ai territori o paesi dell’Unione francese in cui siano o saranno disciplinate le professioni di perito contabile e di contabile riconosciuto.
Qualunque vantaggio che una delle parti contraenti avesse concesso o potesse ancora concedere in avvenire ai cittadini di un altro paese, sarà parimente e contemporaneamente applicabile all’altra parte, senza che sia necessario conchiudere una convenzione speciale a tale scopo.
La presente convenzione è firmata con riserva di ratificazione. Gli strumenti di ratificazione saranno scambiati il più presto possibile a Parigi.
In fede di che, i sottoscritti debitamente autorizzati a tale scopo hanno firmato la presente convenzione.Fatto a Lugano, in doppio esemplare, il 27 aprile 1948.
| Max Holzer Erwin Bernath Felix Simmen | Philippe Périer |
|---|
(articolo 2 paragrafo 1)Elenco dei diplomi svizzeri e francesi dichiarati equivalenti per l’esercizio,
in Francia o in Svizzera, delle professioni di perito contabile e di contabile
riconosciutoTitoli francesi:Diploma di perito contabile e brevetto di perito contabile rilasciati dal Ministro dell’Educazione nazionale.Titolo svizzero:Diploma federale di perito contabile rilasciato dal Dipartimento federale dell’Economia pubblica6(con iscrizione nel Registro A).
Elenco dei diplomi svizzeri e francesi non equivalenti, ma che dànno diritto ad esercitare la professione di contabile riconosciutoa. Brevetto professionale e diploma federale di contabileConsiderato che il diploma francese, chiamato brevetto professionale, e il diploma svizzero, chiamato diploma federale di contabile, non sono rilasciati in seguito a un esame dello stesso genere, non possono essere pareggiati.Visto tuttavia che questi due diplomi sono rilasciati soltanto ai candidati che abbiano superato con successo esami pratici comprovanti che possiedono le cognizioni necessarie per esercitare la professione di contabile riconosciuto,le parti contraenti convengono che i diplomi di cui si tratta conferiranno ai loro titolari in Francia e in Svizzera i diritti che ciascun paese conferisce loro sul suo territorio per l’esercizio delle professioni di perito contabile e di contabile riconosciuto.b. Candidati dichiarati ammessi in base all’esame preliminare
per periti contabiliConsiderato che le prove dell’esame preliminare francese consentono il controllo delle cognizioni generali e tecniche sufficienti per esercitare in Francia la professione di contabile riconosciuto, dopo un’attività contabile di almeno due anni,considerato che l’esame preliminare svizzero corrispettivo costituisce un controllo analogo delle cognizioni generali tecniche e pratiche,le parti contraenti convengono che il fatto di aver superato con successo le prove dell’uno o dell’altro esame consente, nell’uno e nell’altro paese, di esercitare la professione di contabile riconosciuto.
DichiaranteNome e cognome(o nome della ditta)IndirizzoProfessione autorizzataConfidenziale DICHIARAZIONE 7
prevista dall’articolo 8, terzo capoverso, della convenzione franco ‑svizzera del 27 aprile 1948
| Cliente | Nome e cognome | ||
|---|---|---|---|
| (o nome della ditta) | |||
| Indirizzo | |||
| Professione | |||
| Missione | Genere | ||
| Epoca dell’esecuzione | |||
| Durata probabile dell’esecuzione | |||
| Personale | Nome del delegato riconosciuto incaricato dell’esecuzione dei compito o della direzione dello stesso (per le società) | ||
| Nome degli altri professionisti chiamati a collaborare | |||
| (Luogo) | , li | 19 | |
| (firma) |
Protocollo finale1. Per l’applicazione dell’articolo 4, quarto capoverso, è convenuto che le limitazioni applicabili ai professionisti svizzeri non avranno carattere sistematico, ma dovranno, in tutta la misura del possibile, essere determinate tenendo conto dei singoli casi.2. Le delegazioni francese e svizzera si sono occupate della situazione professionale degli svizzeri che saranno regolarmente autorizzati ad esercitare in Francia le professioni di perito contabile e di contabile riconosciuto.
Con riserva delle disposizioni del quarto capoverso dell’articolo 4 della convenzione, è convenuto che l’applicazione dello statuto dell’Ordine dei periti contabili e dei contabili riconosciuti ai professionisti svizzeri non potrà d’ora innanzi avere per effetto di metterli, di fronte alla clientela, in una situazione diversa da quella dei professionisti francesi.
Lugano, 27 aprile 1948.
| Max Holzer Erwin Bernath Felix Simmen | Philippe Périer André Brunet |
|---|
RS 0.142.113.491 ↩
Ora: Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca DEFR (vediRU 2012 3631). ↩
Questa Legazione è stata eretta in Ambasciata. ↩
Dal 1° lug. 1962, l’Algeria è uno Stato indipendente. ↩
RS 0.142.113.494 art. 10, 0.142.113.497 art. 10. ↩
Ora: Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca DEFR (vediRU 2012 3631). ↩
Questa dichiarazione, destinata esclusivamente all’amministrazione, dev’essere trasmessa, in due esemplari, al Commissario dei Governo presso il Consiglio superiore dell’Ordine dei periti contabili e dei contabili riconosciuti, al più tardi al momento dell’inizio dei lavori. ↩
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