0.132.454.2Bilateral International Treaty23.09.1942
0.132.454.2
CS 11 100; FF 1941 279
Testo originale
Conchiusa il 24 luglio 1941
Approvata dall’Assemblea federale il 5 dicembre 19411
Istrumenti di ratificazione scambiati il 23 settembre 1942
Entrata in vigore il 23 settembre 1942
(Stato 23 settembre 1942)
Il Consiglio federale svizzero
e
S. M. il Re d Italia e d’Albania e Imperatore d’Etiopia,
al termine della revisione sistematica del confine italo-svizzero, compiuta nel tratto compreso fra Cima Garibaldi o Run Do e il M. Dolent dalla Commissione mista italo-svizzera appositamente incaricata,
nel desiderio di procedere di pieno accordo alla determinazione completa di tale confine precisandolo ove esistevano incertezze o fissandolo ex-novo ove se ne era ravvisata l’opportunità, per le ragioni in seguito specificate,
e nel desiderio di dare una nuova documentazione descrittiva e tecnica di tale confine,
hanno risoluto di concludere, a tale scopo, una convenzione e nominato i loro Plenipotenziari:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri trovati in buona e dovuta forma e dopo aver preso visione dell’intero lavoro di revisione compiuto dalla su menzionata Commissione mista,
hanno convenuto:
Riconosciuto che il confine in corrispondenza al Passo del Fieno o Pass la Stretta dovrebbe svolgersi lungo la linea di displuvio del Passo e che tale linea taglia il Rifugio Militare svizzero costruito sul Passo, si stabilisce di abbandonare in questo tratto il criterio della linea di displuvio in modo che il rifugio rimanga per intero in territorio svizzero in analogia a quanto è stato convenuto a favore del Regno d’Italia circa il tratto quindicesimo della presente convenzione. La linea di confine concordata viene fissata mediante sette termini nuovi numerati da 6 a 12. Essa si svolge come risulta dal rilievo alla scala di 1:10 000, allegato no1 alla presente convenzione2e cioè:
Riconosciuto che il confine in corrispondenza alla testata di Valle Orsera deve svolgersi in massima lungo la linea di displuvio della cresta che separa questa valle, in parte italiana, dalla Valle Agoné, in parte svizzera, si approva la linea di confine quale è stata fissata mediante otto termini nuovi, numerati da 8 a 15, e risulta nei suoi particolari dal rilievo alla scala di 1:10 000, allegato no2 alla presente convenzione3, linea che si svolge come segue:
Rilevato che il processo verbale 27 Agosto 1874 relativo all’incippamento del confine italo-svizzero fra Tirano e Brusio «in adempimento della «convenzione » di Berna del 31 Dicembre 18734» non è in armonia con quanto dispone tale «convenzione», circa il tratto compreso fra il termine no9 (Pian Cavallino) e il termine no13, perchè invece di tracciare una linea retta che dal termine no9 porta alla sommità di M. Masuccio, come prescrive la «convenzione», ha prolungato l’allineamento termine no5 (Sasso del Gallo) termine no9 (Pian Cavallino) portando così il confine non sulla sommità di M. Masuccio, ma sulla cresta che unisce M. Masuccio al Corno Rosso e precisamente a m 224 circa ad est di M. Masuccio; constatata inoltre la convenienza di mantenere come termini di confine i termini intermedi attualmente esistenti fra i termini no9 e no13 e cioè i termini no10, 11 e 12 e l’andamento attuale della linea di confine fra questi termini (linea retta); si stabilisce:
Constatato che la convenzione fra l’Italia e la Svizzera del 27 Agosto 18636quando afferma che la linea di confine sulla destra del fiume Mera è costituita «dall’asse del Torrente Lovero sino al confine non contestato» ha piena rispondenza nella realtà, e può essere applicata alla lettera inquantochè l’impluvio del Torrente Lovero, ben marcato sul terreno, ha precisamente origine immediatamente a valle «del confine non contestato» rappresentato dal breve tratto di cresta che si stacca a sud-sud-ovest di Pizzo Galleggione, si stabilisce che la linea di confine sulla destra del Fiume Mera corra lungo l’asse del Torrente Lovero sino alla sua origine sotto la cresta che si stacca a sud-sud-ovest di Pizzo Galleggione, come risulta dal rilievo alla scala 1:10 000, allegato no4 alla presente convenzione7, asse che è stato precisamente fissato sul terreno, alla testata del Torrente Lovero, mediante i due termini nuovi no7 e 8.
Presa cognizione dei seguenti documenti: «Convenzione fra l’Italia e la Svizzera per l’accertamento della frontiera tra la Lombardia e il Canton Grigioni», del 27 Agosto 18638, «Questione 4a»; «Processo verbale di visita e redazione spiegativa dell’articolo 4º della convenzione 27 Agosto 1863 relativo al confine in Vai di Lei» del 22 Agosto 18649; «Procès-verbal d’abornement de quelques points de la frontière entre l’Italie, province de Sondrio, et la Suisse, Canton des Grisons, d’après la convention signée a Tirano (Piatta Mala) le 27 Août 1863 et l’acte additionnel d’Andéer du 22 Août 1864» del 9 Agosto 1867*; si stabilisce di tracciare il confine, nel tratto in esame, attenendosi, in massima, al testo dell’atto del 22 Agosto 1864 e cioè in relazione alla decisione di tracciare il confine in questo tratto come ai tratti settimo, ottavo, undicesimo, tredicesimo e quattordicesimo della presente convenzione, globalmente mediante reciproche concessioni; si approva quindi il tracciato sul terreno della linea di confine concordata, quale è stata fissata mediante 26 termini, numerati da 21 a 46 (di cui 24 nuovi) e un punto trigonometrico italiano e svizzero (Cimalmotta o Piz Miez); si stabilisce altresì:
| * | Data della riunione della Commissione incaricata dell’incippamento. Il verbale venne firmato poi a Losanna il 24 dicembre 1867 e a Coira l’Il gennaio 1868 dai Delegati svizzeri; a Torino il 30 gennaio 1868 dai Delegati italiani. |
|---|
Riconosciuto che il confine in corrispondenza al Passo Baldiscio o Balniscio deve svolgersi secondo quanto stabiliscono i documenti 7 Luglio 1472 e 29 Luglio 1653 si approva il tracciato sul terreno della linea di confine, quale risulta nei suoi particolari dal rilievo alla scala di 1:25 000, allegato no6 alla presente convenzione11, linea che è stata appoggiata a cinque termini nuovi numerati da 12 a 16. L’andamento della linea di confine fra tali termini è il seguente:
In relazione alla decisione di tracciare il confine in questo tratto come ai tratti quinto, ottavo, undicesimo, tredicesimo e quattordicesimo della presente convenzione globalmente mediante reciproche concessioni; in deroga di quanto dispone, in merito, il verbale del 20 Agosto 1925 «Processo verbale di delimitazione del confine italo-svizzero dal termine 21.L al 24»; si stabilisce che il confine si svolga come risulta dal rilievo alla scala di 1:1000 allegato no7 alla presente convenzione12e cioè fra i termini già esistenti: no21.L (costituito da un cippo e da una incisione su roccia) situato a cavallo della Val di Gotta e no21.M, situato sulla cresta che si stacca a nordest di Cima della Crocetta; no21.M e no22, situato anche quest’ultimo sulla cresta su menzionata; il confine corre in linea retta.
In relazione alla decisione di tracciare il confine in questo tratto come ai tratti quinto, settimo, undicesimo, tredicesimo e quattordicesimo della presente convenzione globalmente mediante reciproche concessioni; in deroga di quanto dispongono, in merito, il Trattato di Varese (1755, 22 Ottobre «Regolamento e descrizione dei confini tra lo Stato di Milano ed il Baliaggio svizzero di Mendrisio») ed il verbale 17 Ottobre 1900 (Processo verbale di delimitazione della frontiera italo-svizzera fra la sponda orientale del Lago di Lugano e il termine no58); si stabilisce che il confine, nel tratto in questione, si svolga come risulta dal rilievo alla scala di 1:10 000, allegato no8 alla presente convenzione13e cioè fra i termini già esistenti: no26.E, situato a nord-est dell’Alpe di Sella; no27, situato sulla destra del Torrente Breggia all’altezza del Cimitero di Erbonne; corre in linea retta.
Tenuto presente il «Regolamento e descrizione dei confini tra lo Stato di Milano e il Baliaggio Svizzero di Lugano in esecuzione del trattato di Varese Parte Prima» dei 21 Luglio 1754 e la convenzione del 21 Settembre 1678, richiamata esplicitamente in tale «regolamento» si stabilisce che da Ponte Tresa, ove trovasi il termine no48.B, allo stretto di Lavena, il confine corra lungo la mediana del Laghetto di Lavena come risulta dal rilievo alla scala di 1:25 000 allegato no9 alla presente convenzione14.
In considerazione dello stato attuale del Fiume Tresa, soggetto alla possibilità di vagare oltre la riva destra (svizzera) che in taluni tratti è al livello stesso dei fiume e senza difesa, allo scopo di conferire alla linea di confine lungo questo fiume la necessaria stabilità e di renderla, nel contempo, facilmente reperibile agli agenti di frontiera dei due Stati, si stabilisce, in deroga alla «Convenzione conchiusa tra il Regno d’Italia e la Confederazione Svizzera per l’accertarnento della frontiera fra la Lombardia e il Canton Ticino» in data 5 Ottobre 186115«Questione nona»:
In relazione alla decisione di tracciare il confine in questo tratto come ai tratti quinto, settimo, ottavo, tredicesimo e quattordicesimo della presente convenzione globalmente mediante reciproche concessioni; in deroga di quanto dispone in merito il Trattato dì Varese (1754, 22 Giugno «Regolamento e descrizione dei confini tra lo Stato di Milano e il Baliaggio svizzero di Locarno»); si stabilisce che la linea di confine fra il termine no14 (Monticello di Finardo) e il termine no15 (Punta di Polà) si svolge lungo la linea di displuvio della cresta che si stacca da Punta di Polà sulla quale i termini sono situati. La nuova linea di confine risulta nei suoi particolari dal rilievo alla scala di 1:10 000 allegato no11 alla presente convenzione17ed è stata fissata da due termini nuovi: no14.A e no14.B.
Preso in esame il confine in corrispondenza del Passo dei Gries o Griespass, tracciato lungo la linea di displuvio del Passo dai processi verbali del 6 Settembre 1920 e del 31 Agosto 1921, constatato che tale linea di displuvio fissa un confine difficilmente reperibile sul terreno e perciò di difficile controllo, specialmente nel tratto in cui si svolge sul ghiacciaio del Gries o Griesgletscher, si stabilisce di modificare tale confine mediante reciproci compensi calcolati sulla base della linea di displuvio e ciò appunto allo scopo di eliminare gli inconvenienti su menzionati. La nuova linea di confine viene fissata da 4 termini portanti i no1, 1.A, 2 e 3 e risulta nei suoi particolari dal rilievo alla scala di 1:10 000, allegato no12 alla presente convenzione18e cioè:
In relazione alla decisione di tracciare il confine in questo tratto come ai tratti quinto, settimo, ottavo, undicesimo e quattordicesimo della presente convenzione globalmente mediante reciproche concessioni, dopo aver preso cognizione del verbale del 7 Agosto 1906 redatto dalla Commissione incaricata di determinare il confine a cavallo del Torrente Diveria il cui testo non è in armonia coi rilievo alla scala 1:20 000 annesso a tale verbale si stabilisce:
Riconosciuto che la linea di confine nel tratto in esame dovrebbe svolgersi lungo la linea di displuvio della cresta principale del M. Rosa e che tale linea taglia il Rifugio Osservatorio Regina Margherita del Centro Alpinistico Italiano, in relazione alla decisione di tracciare il confine in questo tratto come ai tratti quinto, settimo, ottavo, undicesimo e tredicesimo della presente convenzione, globalmente mediante reciproche concessioni, si stabilisce di abbandonare il criterio della linea di displuvio in corrispondenza a tale rifugio in modo che esso rimanga per intero in territorio italiano. La linea di confine concordata viene fissata mediante due termini nuovi portanti i numeri 1 e 2. Essa si svolge come risulta dalla planimetria alla scala di 1:200 allegato no15 alla presente convenzione21e cioè:
Riconosciuto che il confine in corrispondenza al Rifugio Principe di Piemonte del Centro Alpinistico Italiano situato a nord del Passo S. Teodulo o Theodulpass dovrebbe svolgersi lungo la linea di displuvio della cresta principale delle Alpi Pennine e che tale linea taglia il rifugio anzidetto, si stabilisce di abbandonare in corrispondenza a questo breve tratto il criterio della linea di displuvio in modo che il rifugio rimanga per intero in territorio italiano, in analogia a quanto è stato convenuto a favore della Confederazione Svizzera circa il «tratto primo» della presente convenzione. La linea di confine concordata viene fissata mediante 4 termini nuovi portanti i no1, 2, 3, 4. Essa si svolge come risulta dalla pianimetria alla scala 1:400, allegato no16 alla presente convenzione22e cioè dal termine no1, situato a sud del Rifugio Principe di Piemonte sulla linea di displuvio della cresta principale delle Alpi Pennine, il confine, proseguendo verso nord, abbandona tale linea e raggiunge in linea retta il termine no2 situato sull’estremo sud dei muretto che costituisce il parapetto che limita ad est il piazzale del rifugio; dal termine no2 segue l’asse di tale muretto sino al suo estremo nord dove trovasi il termine no3 dal quale poi raggiunge in linea retta il termine no4 situato a nord del Rifugio sulla linea di displuvio della cresta principale delle Alpi Pennine.
I documenti ufficiali di confinazione compilati sono: 1 .«Raccolta dei verbali delle sedute della Commissione.» Comprende gli accordi presi e tutte le disposizioni attuate per lo svolgimento dei lavori di revisione compiuti e per la documentazione finale. 2. «Verbali dei termini.» I verbali sono raccolti per sezioni o per tratti, in cui le sezioni a loro volta sono suddivise, in apposite cartelle con una premessa particolare per ogni sezione o per ogni tratto. Tutte le sezioni di ogni settore sono poi riunite in un’unica cartella che comprende ancora una «premessa generale» al settore la quale contiene notizie sommarie sul lavoro di revisione compiuto e dati generali e particolari sul settore considerato e sull’incippamento. Le premesse alle sezioni o ai tratti contengono invece una «descrizione sommaria della linea di confine» della sezione o del tratto e un «elenco dei termini e descrizione della linea di confine di termine in termine» compilato in modo schematico per rendere più evidente il testo dei verbali e più pronta e facile la ricerca e la consultazione di essi. 3. «Libretto descrizione della linea di confine.» Sono tre, uno per ciascun settore e vennero compilati allo scopo di fornire un documento sintetico e di uso pratico per tutto quanto riguarda i lavori compiuti ed i documenti di confinazione compilati. Ciascuno di essi contiene: – in una «parte prima» notizie sui procedimenti seguiti, sui lavori compiuti e sulla documentazione definitiva compilata tolte dalla «premessa generale» ai settori del documento «Verbali dei termini»; – in una «parte seconda» i principali dati relativi al settore e sui vari tipi di termini in esso esistenti, la sua ripartizione in sezioni e per ciascuna di tali sezioni e dei tratti in cui esse furono a loro volta suddivise, una «descrizione sommaria della linea di confine» e un «elenco dei termini e descrizione della linea di confine di termine in termine» procedendo sempre in uno stesso senso, dati questi che furono tratti dalla «premessa generale» suddetta e dalle premesse alle sezioni o ai tratti. 4. «Raccolta degli elementi trigonometrici.» Sono tre fascicoli, uno per ciascun settore e contengono gli elementi numerici della linea di confine. Ciascuno di essi consta di 4 parti e cioè: – parte prima:«Relazione sui lavori geodetici e celerimetrici» che contiene tutte le notizie relative ai diversi lavori tecnici eseguiti dai due Stati per la determinazione dei termini principali e secondari; – parte seconda:«Elenchi degli elementi geodetici italiani e svizzeri impiegati per le operazioni di confinazione» che contengono i lavori geodetici dei punti trigonometrici italiani e svizzeri, situati sulla linea di confine, ed i lavori geodetici dei punti trigonometrici delle triangolazioni italiana e svizzera usati per la determinazione dei termini di confine; – parte terza:«Elenco degli elementi geodetico-topografici dei termini di confine» che contiene i valori geodetico-topografici dei termini principali e secondari; – parte quarta:contiene una «tabella per il passaggio delle coordinate geografiche dal sistema italiano a quello svizzero e viceversa» e una carta topografica alla scala di 1:100 000 sulla quale venne segnata la posizione dei punti trigonometrici e dei termini principali elencati nella parte seconda. 5. «Atlante dei rilievo della linea di confine.» È suddiviso in tre fascicoli, uno per ciascun settore. Ogni fascicolo contiene: – una copertina con l’intestazione, una tavola coi quadro d’unione dei fogli dei settore considerato ed una «nota» contenente un cenno dei procedimenti usati per i lavori, ed una tavola coi segni convenzionali adottati; – un certo numero di fogli rappresentanti la striscia di confine alla scala di 1:25 000 aventi una numerazione unica per tutti i tre settori, secondo un unico piano d’insieme e un certo numero di fogli rappresentanti i rilievi parziali alle scale di 1:10 000 e scale maggiori dei tratti di confine di maggiore importanza. Tutti questi documenti compilati dalla Commissione mista durante la revisione sistematica della linea di confine fanno parte integrante della presente convenzione e costituiscono la nuova ed unica documentazione della linea di confine nel tratto considerato. Di conseguenza tutte le disposizioni contenute nella documentazione preesistente (trattati, convenzioni, processi verbali ecc.) che hanno servito di base per la determinazione della linea di confine che fossero in contrasto con tali documenti sono abrogate. La presente convenzione sarà ratificata e le ratifiche relative saranno scambiate a Roma il più presto possibile. Essa entrerà in vigore il giorno dello scambio degli istrumenti di ratifica. La convenzione è redatta in italiano e in tedesco e in duplice originale. in caso di divergenza farà fede il testo italiano.
In fede di che , i plenipotenziari hanno firmato la presente convenzione.Berna, il 24 luglio 1941.
| Pilet-Golaz | Tamaro |
|---|
Art. 1 n. 1 del DF del 5 dic. 1941 (RU 58 1039). ↩
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[CS 11 78.RS 0.132.454.1 ] ↩
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[CS 11 70.RS 0.132.454.1 ] ↩
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[CS 11 70.RS 0.132.454.1 ] ↩
[CS 11 76.RS 0.132.454.1 ] ↩
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[CS 11 82.RS 0.132.454.1 ] ↩
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