Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Dokumenttyp
Federal Act
Status
In Force
Verabschiedet
04.10.1991
In Kraft seit
01.01.1993
Zuletzt aktualisiert
09.04.2026

921.0

Legge federale
sulle foreste

(Legge forestale, LFo)

del 4 ottobre 1991 (Stato 1° agosto 2025)

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo
  1. La presente legge ha lo scopo di:
    1. garantire la conservazione della foresta nella sua estensione e ripartizione geografica;
    2. proteggere la foresta come ambiente naturale di vita;
    3. garantire che la foresta possa svolgere le sue funzioni, in particolare protettive, sociali ed economiche (funzioni della foresta);
    4. promuovere e tutelare l’economia forestale.
  2. Deve inoltre contribuire a proteggere la vita umana e beni materiali considerevoli da valanghe, scoscendimenti, erosione e cadute di pietre (catastrofi naturali).
Art. 2 Definizione di foresta
  1. Si considera foresta ogni superficie coperta daalberi o arbusti forestali, che possa svolgere funzioni forestali. L’origine, il genere di sfruttamento e la designazione nel registro fondiario non sono elementi rilevanti al riguardo.
  2. Si considerano inoltre foreste:
    1. i boschi pascolati, i pascoli alberati e le selve;
    2. le superfici non alberate o improduttive di un fondo forestale quali radure, strade forestali o altre costruzioni e impianti forestali;
    3. i fondi gravati dall’obbligo di rimboschimento.
  3. Non si considerano foreste i gruppi isolati di alberi e di arbusti, le siepi, i viali, i giardini, i parchi e gli spazi verdi, le colture d’alberi su terreno aperto e destinate allo sfruttamento a breve scadenza come pure alberi ed arbusti su impianti di sbarramento o su terreni immediatamente antistanti.
  4. Entro i limiti fissati dal Consiglio federale, i Cantoni possono stabilire larghezza, superficie ed età che deve avere un’estensione boschiva spontanea come anche larghezza e superficie che devono avere altre aree boschive per essere considerate foreste. I criteri cantonali non sono tuttavia determinanti se un’area svolge funzioni sociali o protettive particolarmente importanti.
Art. 3 Conservazione della foresta

L’area forestale non va diminuita.

Capitolo 2: Protezione della foresta da interventi nocivi

Sezione 1: Dissodamento e accertamento del carattere forestale

Art. 4 Definizione del dissodamento

Si considera dissodamento ogni cambiamento, durevole o temporaneo, delle finalità del suolo boschivo.

Art. 5 Divieto di dissodamento e deroghe
  1. I dissodamenti sono vietati.
  2. Può essere concessa deroga se il richiedente comprova l’esistenza di gravi motivi preponderanti rispetto all’interesse alla conservazione della foresta, e sono inoltre adempiute le condizioni seguenti:
    1. l’opera per la quale si richiede il dissodamento è attuabile soltanto nel luogo previsto;
    2. l’opera soddisfa materialmente alle condizioni della pianificazione del territorio;
    3. il dissodamento non comporta seri pericoli per l’ambiente.
  3. Non sono gravi motivi gli interessi finanziari, come un più redditizio sfruttamento del suolo o l’acquisizione di terreno a buon mercato per scopi non forestali. 3bis. Quando un’autorità deve decidere in merito all’autorizzazione per la costruzione di impianti per l’impiego di energie rinnovabili e di impianti di trasporto e distribuzione di energia, nella ponderazione degli interessi l’interesse nazionale alla realizzazione di questi progetti è considerato equivalente ad altri interessi nazionali.
  4. Va tenuto conto della protezione della natura e del paesaggio.
  5. I permessi di dissodamento hanno validità limitata.
Art. 5a Impianti eolici
  1. Gli impianti eolici, incluse le loro vie di collegamento, siti in foreste sono considerati vincolati all’ubicazione se sono di interesse nazionale e se sono già presenti vie di collegamento stradale utilizzabili per la costruzione e l’esercizio dell’impianto. Occorre fornire la prova dell’ubicazione vincolata nei casi in cui l’impianto eolico è previsto in una delle aree seguenti:
    1. oggetto iscritto in un inventario secondo l’articolo 5 della legge federale del 1° luglio 1966sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN);
    2. riserva forestale secondo l’articolo 20 capoverso 4 della presente legge;
    3. bandita federale di caccia secondo l’articolo 11 della legge del 20 giugno 1986sulla caccia.
  2. Nel caso di impianti eolici situati al di fuori degli oggetti secondo l’articolo 5 LPN, la ponderazione degli interessi avviene conformemente a quanto disposto dall’articolo 3 LPN.
Art. 6 Competenza
  1. Le deroghe sono accordate:
    1. dalle autorità federali, quando decidono sulla costruzione o la modifica di un’opera per cui occorre un dissodamento;
    2. dalle autorità cantonali, quando decidono sulla costruzione o la modifica di un’opera per cui occorre un dissodamento.
  2. Prima di accordare una deroga in materia di dissodamento, l’autorità cantonale consulta l’Ufficio federale dell’ambiente(Ufficio federale) se:
    1. il dissodamento interessa una superficie superiore a 5000 m2; quando per la stessa opera sono presentate più domande di dissodamento, è determinante la superficie totale;
    2. l’area forestale da dissodare si estende sul territorio di più Cantoni.
Art. 7 Rimboschimento compensativo
  1. Ogni dissodamento va compensato nella medesima regione in natura e con essenze stanziali.
  2. ** Invece del compenso in natura è possibile adottare provvedimenti equivalenti a favore della protezione della natura e del paesaggio:
    1. nelle zone con superficie forestalein crescita;
    2. nelle altre zone, in casi eccezionali, per riguardo a terre coltive e a zone di pregio ecologico o paesistico particolare.
  3. È possibile rinunciare al rimboschimento compensativo in caso di dissodamento:
    1. di estensioni boschive cresciute spontaneamente negli ultimi 30 anni, al fine di recuperare terreni agricoli;
    2. volto a garantire la protezione contro le piene e la rivitalizzazione delle acque;
    3. per conservare e valorizzare i biotopi secondo gli articoli 18a e 18b capoverso 1 della legge federale del 1° luglio 1966sulla protezione della natura e del paesaggio.
  4. Se nel corso dei 30 anni successivi il terreno agricolo recuperato secondo il capoverso 3 lettera a è destinato a un’altra utilizzazione, il rimboschimento compensativo deve essere effettuato a posteriori.
Art. 8
Art. 9 Compensazione

I Cantoni curano che i vantaggi considerevoli derivanti da permessi di dissodamento, non contemplati dall’articolo 5 della legge federale del 22 giugno 1979sulla pianificazione del territorio (LPT), siano equamente compensati.

Art. 10 Accertamento del carattere forestale
  1. Chi comprova un interesse degno di protezione può far accertare dal Cantone il carattere forestale di un fondo.
  2. Al momento dell’emanazione e dell’adattamento dei piani di utilizzazione ai sensi della LPTsulla pianificazione del territorio è ordinato un accertamento del carattere forestale:
    1. laddove le zone edificabili confinano o confineranno in futuro con la foresta;
    2. laddove, al di fuori delle zone edificabili, il Cantone intende impedire l’avanzamento della foresta.
  3. Se la domanda d’accertamento è in relazione con una domanda di dissodamento, la competenza è regolata dall’articolo 6. L’autorità federale competente decide su richiesta dell’autorità cantonale competente.

Sezione 2: Foresta e pianificazione del territorio

Art. 11 Dissodamento e permesso di costruire
  1. Il permesso di dissodare non dispensa dalla domanda d’autorizzazione edilizia prevista dalla LPT.
  2. Se un progetto edilizio richiede sia un permesso di dissodamento sia un’autorizzazione eccezionale per la costruzione fuori della zona edificabile, l’autorizzazione eccezionale può essere rilasciata solo d’intesa con l’autorità competente secondo l’articolo 6 della presente legge.
Art. 12 Inclusione della foresta nei piani di utilizzazione

L’inclusione di foreste in una zona d’utilizzazione è subordinata a un permesso di dissodamento.

Art. 13 Delimitazione tra foreste e zone d’utilizzazione
  1. I margini forestali definiti secondo l’articolo 10 capoverso 2 sono integrati nei piani d’utilizzazione.
  2. I nuovi popolamenti al di fuori di questi margini forestali non sono considerati foreste.
  3. I margini forestali possono essere sottoposti a una procedura di accertamento del carattere forestale secondo l’articolo 10 se i piani d’utilizzazione sono adattati e le condizioni reali sono mutate in modo sostanziale.

Sezione 3: Accesso alla foresta e circolazione in foresta

Art. 14 Accessibilità
  1. I Cantoni provvedono affinché la foresta sia accessibile al pubblico.
  2. Se la conservazione della foresta o altri interessi pubblici, quale segnatamente la protezione di piante e di animali selvatici lo esigono, i Cantoni:
    1. limitano l’accesso a determinate zone forestali;
    2. assoggettano ad autorizzazione l’organizzazione di grandi manifestazioni nella foresta.
Art. 15 Circolazione di veicoli a motore
  1. I veicoli a motore possono circolare in foresta e su strade forestali soltanto a fini forestali. Il Consiglio federale regola le eccezioni per l’esercito e per altri compiti d’interesse pubblico.
  2. I Cantoni possono ammettere sulle strade forestali altre categorie d’utenti, purché la conservazione della foresta o altri pubblici interessi non vi si oppongano.
  3. I Cantoni provvedono a una segnaletica adeguata e ai controlli necessari. Laddove la segnaletica e i controlli non fossero sufficienti, possono installare barriere.

Sezione 4: Protezione della foresta da altri interventi nocivi

Art. 16 Utilizzazioni nocive
  1. Sono vietate le utilizzazioni che, pur non essendo dissodamenti secondo l’articolo 4, intralciano o mettono in pericolo le funzioni o la gestione della foresta. I diritti inerenti a tali utilizzazioni vanno riscattati, se necessario mediante esproprio. I Cantoni emanano le disposizioni necessarie.
  2. Per gravi motivi le autorità competenti possono autorizzare tali utilizzazioni, subordinandole a oneri e condizioni.
Art. 17 Distanza dalla foresta
  1. Le costruzioni e gli impianti in vicinanza della foresta sono ammissibili soltanto se non ne pregiudicano la conservazione, la cura e l’utilizzazione.
  2. I Cantoni prescrivono per costruzioni ed impianti un’adeguata distanza minima dalla foresta, in funzione della situazione di quest’ultima e dell’altezza prevedibile dei suoi alberi.
  3. Per gravi motivi le autorità competenti possono autorizzare la riduzione della distanza minima, subordinandola a oneri e condizioni.
Art. 18 Sostanze pericolose per l’ambiente

È vietato l’uso in foresta di sostanze pericolose per l’ambiente. La legislazione sulla protezione dell’ambiente regola le eccezioni.

Capitolo 3: Protezione dalle catastrofi naturali

Art. 19

Se la protezione della vita umana o di beni materiali considerevoli lo esige, i Cantoni provvedono alla sicurezza delle zone soggette a valanghe, scoscendimento di terreno, erosione o caduta di pietre, come pure alle opere forestali per la correzione dei torrenti. I provvedimenti sono pianificati in funzione del rischio e in modo integrale, utilizzando per quanto possibile metodi rispettosi della natura.

Capitolo 4: Cura ed utilizzazione della foresta

Sezione 1: Gestione della foresta

Art. 20 Principi della gestione
  1. La foresta va gestita in modo che possa adempiere le proprie funzioni durevolmente e senza restrizioni (continuità).
  2. I Cantoni emanano le necessarie prescrizioni di pianificazione e di gestione. Al riguardo tengono conto delle esigenze dell’approvvigionamento di legname, di una selvicoltura naturalisticae della protezione della natura e del paesaggio.
  3. Se lo stato e la conservazione della foresta lo permettono, segnatamente per ragioni di natura ecologica e paesistica si può desistere interamente o in parte dalla manutenzione e dallo sfruttamento.
  4. Per garantire la conservazione della molteplicità delle specie animali e vegetali, i Cantoni possono circoscrivere riserve forestali di ampiezza adeguata.
  5. Se il mantenimento della funzione protettiva lo esige, i Cantoni devono garantire un minimo di cure.
Art. 21 Sfruttamento del legno

Il taglio d’alberi nella foresta è subordinato all’autorizzazione del servizio forestale. I Cantoni possono prevedere eccezioni.

Art. 21a Sicurezza sul lavoro

Per garantire la sicurezza sul lavoro, i mandatari che svolgono lavori di raccolta del legname nella foresta devono dimostrare che la manodopera impiegata ha seguito un corso riconosciuto dalla Confederazione di sensibilizzazione sui pericoli connessi ai lavori forestali.

Art. 22 Divieto di taglio raso
  1. Sono vietati i tagli rasi e le forme di sfruttamento d’effetto equivalente.
  2. I Cantoni possono accordare eccezioni per particolari misure selvicolturali.
Art. 23 Ripopolamento di radure
  1. Le radure dovute ad interventi umani o a fenomeni naturali, compromettenti la stabilità o la funzione protettiva della foresta, devono essere ripopolate.
  2. Se è impossibile il ripopolamento per rigenerazione naturale, si provvede con alberi ed arbusti stanziali.
Art. 24 Materiale di riproduzione forestale
  1. Il materiale di riproduzione destinato alle piantagioni forestali deve essere sano ed appropriato al luogo.
  2. Il Consiglio federale emana prescrizioni circa la provenienza, l’uso, il commercio e la protezione di tale materiale.
Art. 25 Alienazione e spartizione
  1. L’alienazione di foresta appartenente a Comuni o a corporazioni e la spartizione di foresta richiedono un’autorizzazione cantonale. Quest’ultima può essere accordata soltanto se le funzioni forestali non ne siano ostacolate.
  2. Se l’alienazione o la spartizione sono anche subordinate ad autorizzazioni in virtù della legge federale del 4 ottobre 1991sul diritto fondiario rurale, i Cantoni provvedono a riunire le due procedure e concluderle con decisione unica.

Sezione 2: Prevenzione e riparazione dei danni alla foresta

Art. 26 Provvedimenti della Confederazione
  1. Il Consiglio federale emana prescrizioni su provvedimenti intesi a prevenire e riparare i danni dovuti a eventi naturali o a organismi nocivi e che possono mettere in grave pericolo la foresta e le sue funzioni.
  2. Per la protezione contro gli organismi nocivi può in particolare vietare o limitare l’utilizzazione di determinati organismi, piante e merci e introdurre obblighi di autorizzazione, di notifica, di registrazione e di documentazione.
  3. La Confederazione si adopera affinché siano eseguiti provvedimenti al confine e stabilisce e coordina i provvedimenti intercantonali adottati dai Cantoni all’interno del Paese.
  4. Gestisce un servizio fitosanitario federale che nel settore della foresta è subordinato all’Ufficio federale.
Art. 27 Provvedimenti dei Cantoni
  1. Fatto salvo l’articolo 26, i Cantoni adottano provvedimenti contro le cause e le conseguenze di danni che possono compromettere sostanzialmente la conservazione della foresta e delle sue funzioni. Effettuano in particolare il monitoraggio degli organismi nocivi sul loro territorio.
  2. Emanano prescrizioni sulla regolamentazione dell’effettivo della selvaggina per assicurare la conservazione della foresta, in particolare la sua rigenerazione naturale mediante essenze stanziali, senza ricorrere a provvedimenti protettivi. Se queste prescrizioni non sono sufficienti, adottano altre misure per prevenire danni da parte della selvaggina.
Art. 27a Provvedimenti contro gli organismi nocivi
  1. Chi utilizza materiale vegetale deve osservare i principi della protezione dei vegetali.
  2. In collaborazione con i Cantoni interessati, la Confederazione stabilisce strategie e direttive concernenti provvedimenti contro gli organismi nocivi che possono mettere in grave pericolo la foresta e le sue funzioni. I provvedimenti devono essere eseguiti in modo tale da consentire di:
    1. eradicare tempestivamente i nuovi organismi nocivi accertati;
    2. contenere gli organismi nocivi radicati se l’utilità da attendersi prevale sui costi per combatterli;
    3. sorvegliare, eradicare o contenere gli organismi nocivi anche al di fuori della superficie forestale al fine di proteggere la foresta.
  3. I detentori di alberi, arbusti, altre piante, colture, materiale vegetale, mezzi di produzione e oggetti che sono o potrebbero essere infestati da organismi nocivi o che sono organismi nocivi devono, in collaborazione con le autorità competenti, eseguirne o accettarne la sorveglianza, l’isolamento, il trattamento o la distruzione.
Art. 28 Interventi straordinari nel caso di catastrofi forestali

Nel caso di catastrofi forestali, l’Assemblea federale può adottare provvedimenti mediante decreto federale di obbligatorietà generale non soggetto a referendum, segnatamente per il mantenimento dell’economia forestale e del legno.

Art. 28a Provvedimenti per far fronte ai cambiamenti climatici

La Confederazione e i Cantoni adottano provvedimenti che sostengono la foresta nella capacità di adempiere le sue funzioni durevolmente anche in condizioni climatiche mutate.

Capitolo 5: Provvedimenti promozionali

Sezione 1: Formazione, consulenza, ricerca e raccolta di dati

Art. 29 Compiti formativi della Confederazione
  1. La Confederazione coordina e promuove la formazione in campo forestale.
  2. In collaborazione con i Cantoni, provvede alla formazione e alla formazione continua sul piano teorico e pratico in campo forestale a livello di scuola universitaria.
  3. .
  4. La formazione professionale del personale forestale è regolata dalla legislazione federale sulla formazione professionale. Il Consiglio federale stabilisce i settori di formazione del personale forestale nei quali il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni esegue questa legislazione.
Art. 30 Compiti formativi e consultivi dei Cantoni

I Cantoni curano la formazione professionale degli operai forestali e la consulenza ai proprietari di foreste.

Art. 31 Ricerca e sviluppo
  1. La Confederazione può affidare a terzi o sostenere finanziariamente:
    1. la ricerca in materia forestale;
    2. lo studio e lo sviluppo di provvedimenti per la protezione della foresta da effetti nocivi;
    3. lo studio e lo sviluppo di provvedimenti volti a proteggere da catastrofi naturali la vita umana e beni materiali considerevoli;
    4. lo studio e lo sviluppo di provvedimenti volti a migliorare lo smercio e l’utilizzazione del legno.
  2. Essa può istituire e mantenere centri di ricerca.
Art. 32 Delega di compiti alle associazioni
  1. La Confederazione può affidare ad associazioni d’importanza nazionale compiti interessanti la conservazione della foresta e versar loro, a tale scopo, un aiuto finanziario.
  2. Può affidare compiti d’importanza particolare per determinate regioni, segnatamente nelle regioni di montagna, anche ad associazioni cantonali o regionali.
Art. 33 Accertamenti
  1. La Confederazione provvede ad accertamenti periodici circa l’ubicazione, le funzioni e lo stato della foresta, circa la produzione e l’utilizzazione del legno, nonché circa le strutture e la situazione economica delle aziende forestali. I proprietari di foreste e gli organi responsabili di aziende dell’economia forestale o del legno devono dare alle autorità le informazioni necessarie e, all’occorrenza, tollerare inchieste.
  2. Le persone incaricate di eseguire accertamenti o di valutarne i risultati sono tenute all’osservanza del segreto d’ufficio.
Art. 34 Informazione

Confederazione e Cantoni provvedono ad informare le autorità e l’opinione pubblica sull’importanza e lo stato della foresta, nonché sull’economia forestale e del legno.

Sezione 1a : Promozione del legno

Art. 34a Vendita e utilizzazione del legno

La Confederazione promuove la vendita e l’utilizzazione del legno derivante da produzione sostenibile, in particolare mediante il sostegno di progetti innovativi.

Art. 34b Costruzioni e impianti della Confederazione
  1. La Confederazione promuove l’utilizzazione del legno derivante da produzione sostenibile, per quanto vi si presti, nella pianificazione, nell’edificazione e nell’esercizio delle costruzioni e degli impianti di sua proprietà.
  2. Nell’acquisizione di prodotti in legno la Confederazione tiene conto della gestione forestale sostenibile e rispettosa della natura nonché dell’obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra.

Sezione 2: Finanziamento

Art. 35 Principi
  1. Nei limiti dei crediti stanziati, i contributi di promozione secondo la presente legge sono accordati a condizione che:
    1. i provvedimenti siano attuati in modo economico e competente;
    2. i provvedimenti siano valutati insieme a quelli previsti da altre leggi federali, globalmente e tenendo conto delle loro sinergie;
    3. il beneficiario fornisca una prestazione propria proporzionata alla sua capacità economica, allo sforzo che si può ragionevolmente pretendere da lui ed alle altre possibilità finanziarie delle quali potrebbe valersi;
    4. i terzi usufruttuari o responsabili di danni partecipino al finanziamento;
    5. le controversie siano composte durevolmente e a vantaggio della conservazione della foresta.
  2. Il Consiglio federale può prevedere che i contributi siano versati soltanto a destinatari che partecipano a misure d’autosostegno dell’economia forestale e del legno.
Art. 36 Protezione da catastrofi naturali
  1. La Confederazione accorda ai Cantoni sulla base di accordi di programma indennità globali per l’acquisizione di dati di base e per i provvedimenti necessari per la protezione da catastrofi naturali a livello pianificatorio, organizzativo, tecnico o di ingegneria naturalistica.
  2. Le indennità sono accordate segnatamente per:
    1. l’elaborazione di dati di base quali analisi degli eventi, catasti, valutazione dei pericoli, panoramiche dei rischi e pianificazioni globali;
    2. provvedimenti di pianificazione del territorio quali accertamenti per la limitazione dei rischi e lo spostamento in luoghi sicuri di costruzioni e impianti minacciati;
    3. provvedimenti organizzativi quali dispositivi di allarme, pianificazioni d’intervento e provvedimenti tecnici per gli interventi d’emergenza;
    4. provvedimenti biologici quali la realizzazione di foreste con funzione protettiva, nonché la cura di giovani popolamenti;
    5. provvedimenti tecnici quali la manutenzione, il ripristino, il rafforzamento, la sostituzione e la realizzazione di opere e impianti di protezione;
    6. provvedimenti per rimediare ai danni nelle aree di ritenzione in caso di evento.
  3. In casi eccezionali, la Confederazione può accordare, mediante decisione formale, indennità a singoli progetti che richiedono una sua valutazione.
  4. L’ammontare delle indennità è determinato in base al pericolo costituito da catastrofi naturali, nonché ai costi e all’efficacia dei provvedimenti.
Art. 37 Foresta di protezione
  1. La Confederazione accorda ai Cantoni sulla base di accordi di programma indennità globali per provvedimenti necessari per adempiere la funzione protettiva della foresta, segnatamente per:
    1. la cura della foresta di protezione, incluse la prevenzione e la riparazione di danni che mettono in pericolo la foresta di protezione;
    2. la garanzia dell’infrastruttura per la cura della foresta di protezione, per quanto essa tenga conto della foresta come ambiente naturale di vita.
    1bis. In via eccezionale, la Confederazione può accordare, mediante decisione formale, indennità a progetti nati in seguito a eventi naturali eccezionali.
  2. L’ammontare delle indennità è determinato in base alla superficie di foresta di protezione da curare, al pericolo da evitare e all’efficacia dei provvedimenti.
Art. 37a Provvedimenti contro i danni alla foresta al di fuori della foresta di protezione
  1. La Confederazione accorda ai Cantoni, sulla base di accordi di programma, indennità globali per provvedimenti per la prevenzione e la riparazione dei danni alla foresta al di fuori della foresta di protezione dovuti a eventi naturali o a organismi nocivi.
  2. In via eccezionale, la Confederazione può accordare, mediante decisione formale, indennità a progetti che richiedono una valutazione specifica da parte sua.
  3. L’ammontare delle indennità è determinato in base al pericolo da prevenire e all’efficacia dei provvedimenti.
Art. 37b Indennità per costi
  1. Ai destinatari di provvedimenti contro gli organismi nocivi di cui all’articolo 27a capoverso 3 può essere versata un’equa indennità per i costi di prevenzione, lotta e ripristino che non sono assunti secondo l’articolo 48a .
  2. L’indennità è fissata definitivamente dall’autorità competente secondo una procedura quanto più semplice possibile e gratuita per la persona danneggiata.
Art. 38 Diversità biologica della foresta
  1. La Confederazione accorda ai Cantoni, sulla base di accordi di programma, aiuti finanziari globali per provvedimenti che contribuiscono a conservare e a migliorare la diversità biologica della foresta, segnatamente per:
    1. la protezione e la manutenzione delle riserve forestali e di altri spazi vitali della foresta importanti dal profilo ecologico;
    2. la promozione della diversità delle specie e della diversità genetica nella foresta;
    3. il collegamento di spazi vitali della foresta;
    4. la conservazione di gestioni forestali tradizionali.
    5. .
  2. .
  3. L’ammontare degli aiuti finanziari è determinato in base all’importanza dei provvedimenti per la diversità biologica e alla loro efficacia.
Art. 38a Gestione forestale
  1. La Confederazione accorda aiuti finanziari per provvedimenti che migliorano la redditività della gestione forestale sostenibile, segnatamente per:
    1. basi di pianificazione sovraziendali;
    2. provvedimenti intesi a migliorare le condizioni di gestione delle aziende dell’economia forestale;
    3. provvedimenti temporanei relativi alla pubblicità e alla promozione delle vendite presi in comune dall’economia forestale e del legno in caso di sovraproduzione straordinaria;
    4. il deposito di legname in caso di sovrapproduzione straordinaria;
    5. la promozione della formazione degli operai forestali e la formazione pratica degli operatori forestali a livello di scuola universitaria;
    6. provvedimenti che sostengono la foresta nella sua capacità di adempiere le sue funzioni anche in condizioni climatiche mutate, segnatamente per la cura dei giovani popolamenti e per la produzione di materiale di riproduzione forestale;
    7. l’adeguamento o il ripristino di infrastrutture di allacciamento, sempre che esse siano necessarie per la gestione della foresta nell’ambito di progetti globali, rispettino la foresta come ambiente naturale di vita e che sia evitata una densità di allacciamento eccessiva.
  2. La Confederazione accorda gli aiuti finanziari per:
    1. i provvedimenti di cui al capoverso 1 lettere a, b e d−g: come contributi globali in base agli accordi di programma conclusi con i Cantoni;
    2. i provvedimenti di cui al capoverso 1 lettera c: mediante decisione dell’Ufficio federale.
  3. L’ammontare degli aiuti finanziari è determinato in base all’efficacia dei provvedimenti.
Art. 39 Formazione professionale
  1. La Confederazione versa contributi per la formazione del personale forestale conformemente agli articoli 52–59 della legge federale del 13 dicembre 2002sulla formazione professionale.
  2. In deroga al capoverso 1, versa aiuti finanziari sino al 50 per cento dei costi specifici della professione, segnatamente per la formazione pratica, in loco, del personale forestale e per l’allestimento di materiale didattico.
  3. .
Art. 40 Crediti d’investimento
  1. La Confederazione può accordare mutui rimborsabili, senza interesse o a interesse ridotto:
    1. per crediti di costruzione;
    2. per il finanziamento dei costi residui di provvedimenti sussidiabili secondo gli articoli 36, 37 e 38a capoverso 1 lettera b;
    3. per l’acquisto di veicoli, macchine e attrezzature forestali, nonché per la costruzione di impianti per l’esercizio forestale.
  2. I mutui sono limitati nel tempo.
  3. I mutui sono accordati soltanto su proposta del Cantone. Se un debitore disattende l’obbligo del rimborso gli subentra il Cantone.
  4. I rimborsi sono impiegati per nuovi investimenti.
Art. 41 Assegnazione dei contributi
  1. L’Assemblea federale stanzia di volta in volta mediante decreto federale semplice un credito d’impegnoquadriennale per l’assegnazione dei contributi e dei mutui.
  2. I contributi destinati agli interventi intesi a far fronte a catastrofi naturali straordinarie sono limitati alla durata del singolo intervento.

Sezione 3: Altre misure

Art. 41a Designazione della provenienza
  1. Per promuovere la qualità e lo smercio, il Consiglio federale può emanare norme sulla designazione facoltativa della provenienza dei prodotti forestali e dei loro prodotti trasformati.
  2. La registrazione, la protezione delle designazioni, la procedura e la protezione giuridica sono rette dalla legge del 29 aprile 1998sull’agricoltura.
  3. Il Consiglio federale può affidare a terzi i controlli.
Art. 41b Prezzi indicativi per il legname grezzo
  1. Le organizzazioni dei proprietari di foreste possono pubblicare a livello regionale o nazionale prezzi indicativi per il legname grezzo concordati tra fornitori e acquirenti.
  2. I prezzi indicativi sono fissati in modo differenziato secondo essenze, assortimenti e criteri di qualità.
  3. Le singole imprese non possono essere obbligate a rispettare i prezzi indicativi.
  4. Per i prezzi al consumo non possono essere fissati prezzi indicativi.

Capitolo 6: Disposizioni penali

Art. 42 Delitti
  1. È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:
    1. dissoda senza autorizzazione;
    2. con indicazioni inveritiere od incomplete, o altrimenti, ottiene per sé o per terzi una prestazione indebita;
    3. omette o impedisce un rimboschimento prescritto.
  2. Se agisce per negligenza, l’autore è punito con la multa sino a 40 000 franchi.
Art. 43 Contravvenzioni
  1. È punito con una multa sino a 20 000 franchi chiunque intenzionalmente e senza autorizzazione:
    1. distoglie dalle loro finalità costruzioni ed impianti forestali;
    2. limita l’accessibilità alla foresta;
    3. non rispetta le limitazioni d’accesso di cui all’articolo 14;
    4. circola con veicoli a motore in foresta o su strade forestali;
    5. abbatte alberi in foresta;
    6. ostacola accertamenti, disattende l’obbligo d’informare dando informazioni inveritiere od incomplete oppure si rifiuta d’informare;
    7. non rispetta, dentro o fuori la foresta, le prescrizioni sui provvedimenti per la prevenzione e la riparazione di danni alla foresta nonché le misure contro malattie e parassiti che possono costituire una minaccia per la foresta. È fatto salvo l’articolo 233 del Codice penale;
    8. non rispetta le prescrizioni sulla provenienza, l’utilizzazione, il commercio e la preservazione di materiale di riproduzione forestale. Se tale violazione costituisce contemporaneamente un’infrazione alla legislazione doganale, il perseguimento e il giudizio avvengono giusta la legge federale del 1°ottobre 1925sulle dogane.
  2. Tentativo e complicità sono punibili.
  3. Se agisce per negligenza, l’autore è punito con la multa.
  4. I Cantoni possono perseguire come contravvenzioni le infrazioni al diritto cantonale.
Art. 44 Delitti e contravvenzioni commessi nell’azienda

Se l’infrazione è commessa nella gestione degli affari di una persona giuridica, di una società di persone, di una ditta individuale o altrimenti nell’esercizio di una corporazione o di un istituto di diritto pubblico, si applicano gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 1974sul diritto penale amministrativo.

Art. 45 Perseguimento penale

Il perseguimento penale compete ai Cantoni.

Capitolo 7: Procedura ed esecuzione

Sezione 1: Procedura

Art. 46 Ricorso
  1. La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale. 1bis e1ter. .
  2. L’Ufficio federaleha facoltà di avvalersi delle vie di ricorso previste dal diritto federale o dal diritto cantonale contro decisioni delle autorità cantonali riguardanti l’applicazione della presente legge e le sue disposizioni d’esecuzione.
  3. Il diritto di ricorso dei Cantoni, dei Comuni e delle associazioni per la protezione della natura e del paesaggio è retto dagli articoli 12−12g della legge federale del 1° luglio 1966sulla protezione della natura e del paesaggio.Esso concerne anche le decisioni prese in virtù degli articoli 5, 7, 8, 10, 12 e 13 della presente legge.
  4. Il Consiglio federale può prevedere nelle disposizioni d’esecuzione una procedura d’opposizione contro le decisioni di prima istanza.
Art. 47 Validità di autorizzazioni e altre disposizioni

Le autorizzazioni e le disposizioni date in virtù della presente legge diventano efficaci solo dopo essere cresciute in giudicato. È fatto salvo l’articolo 12e della legge federale del 1° luglio 1966sulla protezione della natura e del paesaggio.

Art. 48 Espropriazione
  1. Se i provvedimenti intesi alla conservazione della foresta o alla costruzione di edifici o d’impianti per la protezione contro catastrofi naturali lo esigono, i Cantoni possono riscattare in via d’espropriazione la proprietà fondiaria occorrente ed eventuali servitù.
  2. Nei disposti esecutivi, i Cantoni possono dichiarare applicabile la legge federale del 20 giugno 1930sull’espropriazione. Nondimeno, sulle opposizioni ancora in sospeso decide il governo cantonale. La legge federale sull’espropriazione è applicabile in tutti i casi in cui il bene espropriato si estenda sul territorio di parecchi Cantoni.
Art. 48a Assunzione dei costi da parte di chi li causa

I costi derivanti da provvedimenti che le autorità adottano o ordinano per evitare un pericolo o pregiudizio imminente per la foresta, come pure per accertarlo ed eliminarlo, sono a carico di chi li ha causati per colpa propria.

Sezione 2: Esecuzione

Art. 49 Confederazione
  1. La Confederazione vigila sull’esecuzione della presente legge ed esegue i compiti che le sono direttamente affidati dalla legge. 1bis. Coordina le sue misure esecutive con quelle dei Cantoni.
  2. L’autorità federale che, in virtù di un’altra legge federale o di un trattato internazionale, emana una decisione in applicazione della presente legge consulta previamente i Cantoni interessati. L’Ufficio federale e gli altri servizi federali interessati partecipano all’esecuzione conformemente agli articoli 62a e 62b della legge del 21 marzo 1997sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.
  3. Il Consiglio federale emana le prescrizioni d’esecuzione. Può delegare al Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, ai suoi servizi o a uffici federali a esso subordinati, il compito di emanare prescrizioni di natura prevalentemente tecnica o amministrativa.
Art. 50 Cantoni
  1. I Cantoni eseguono la presente legge, salvo l’articolo 49. Essi emanano le prescrizioni necessarie.
  2. Nel caso di situazioni contrarie al diritto le autorità cantonali competenti adottano immediatamente provvedimenti per il ripristino della legalità. Esse possono riscuotere cauzioni e ordinare l’esecuzione d’ufficio.
Art. 50a Delega di compiti esecutivi

Le autorità esecutive possono incaricare corporazioni di diritto pubblico o privati, contro indennità, di svolgere controlli o di mettere in atto ulteriori misure esecutive

Art. 51 Organizzazione forestale
  1. I Cantoni provvedono all’organizzazione razionale del servizio forestale.
  2. Essi suddividono il loro territorio in circondari e settori forestali. Questi sono diretti da operatori forestali con formazione superiore ed esperienza pratica.
Art. 52 Riserva d’approvazione

La validità delle disposizioni cantonali d’esecuzione relative agli articoli 16 capoverso 1, 17 capoverso 2 e 20 capoverso 2 sottostanno all’approvazione della Confederazione.

Art. 53 Obbligo d’informare
  1. Tutte le disposizioni d’esecuzione cantonali vanno comunicate all’Ufficio federale prima della loro entrata in vigore.
  2. Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni decide quali decisioni cantonali vanno comunicate all’Ufficio federale.

Capitolo 8: Disposizioni finali

Art. 54 Diritto previgente: abrogazione

Sono abrogati:

  1. la legge federale dell’11 ottobre 1902concernente l’alta vigilanza della Confederazione sulla polizia delle foreste;
  2. la legge federale del 21 marzo 1969sui crediti forestali d’investimento nelle regioni di montagna;
  3. il decreto federale del 21 dicembre 1956concernente la partecipazione della Confederazione alla ricostituzione delle foreste affette dal cancro della corteccia del castagno;
  4. il decreto federale del 23 giugno 1988su provvedimenti straordinari di conservazione della foresta.
Art. 55 Modificazione del diritto vigente

Art. 56 Disposizioni transitorie
  1. Le procedure in sospeso all’atto dell’entrata in vigore della presente legge sono rette dalla medesima. L’autorità competente secondo la vecchia legislazione regola le procedure pendenti.
  2. I permessi di dissodamento di durata indeterminata decadono dopo due anni dall’entrata in vigore della presente legge. L’autorità competente può, nei singoli casi, concedere proroghe sempreché siano adempiute le condizioni preliminari al disboscamento. La domanda va presentata prima della scadenza del termine di perenzione. È fatto salvo l’adeguamento delle decisioni al nuovo diritto.
  3. I mandatari che svolgono lavori di raccolta del legname nella foresta sono esonerati per cinque anni dall’entrata in vigore della presente legge dall’obbligo di cui all’articolo 21a di dimostrare che la manodopera impiegata ha seguito un corso riconosciuto dalla Confederazione di sensibilizzazione sui pericoli connessi ai lavori forestali.
Art. 57 Referendum ed entrata in vigore
  1. La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
  2. Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.Data dell’entrata in vigore:1° gennaio 1993
    Art. 40 e 54 lett. b: 1° gennaio 1994

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Decisioni

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