Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Dokumenttyp
Federal Act
Status
In Force
Verabschiedet
17.06.1994
In Kraft seit
01.01.1995
Zuletzt aktualisiert
09.04.2026

725.14

Legge federale
concernente il transito stradale nella regione alpina

(LTS)

del 17 giugno 1994 (Stato 1° settembre 2016)

Art. 1 Oggetto

La presente legge disciplina l’esecuzione dell’articolo 84 capoverso 3 della Costituzione federale sulla capacità delle strade di transito nella regione alpina.

Art. 2 Strade di transito nella regione alpina

Sono strade di transito nella regione alpina esclusivamente:

  1. la strada del San Bernardino: tratta Thusis–Bellinzona-Nord;
  2. la strada del San Gottardo: tratta Amsteg–Göschenen–Airolo–Bellinzona-Nord;
  3. la strada del Sempione: tratta Briga–Gondo/Zwischbergen (confine);
  4. la strada del Gran San Bernardo: tratta Sembrancher–entrata nord della galleria.
Art. 3 Capacità
  1. La capacità delle strade di transito non può essere aumentata.
  2. Per aumento della capacità delle strade di transito si intende segnatamente:
    1. la costruzione di strade che, dal profilo funzionale, sgravano o completano le strade esistenti;
    2. l’allargamento di strade mediante corsie supplementari.
  3. La sistemazione delle strade esistenti, se serve principalmente alla manutenzione della rete stradale e a migliorare la sicurezza del traffico, non è considerata una misura mirante all’aumento della capacità.
Art. 3a Galleria autostradale del San Gottardo
  1. La costruzione di una seconda canna della galleria autostradale del San Gottardo è consentita.
  2. La capacità della galleria non può tuttavia essere aumentata. In ciascuna canna può essere in esercizio una sola corsia di marcia; qualora sia aperta al traffico soltanto una delle due canne, al suo interno i veicoli possono circolare su due corsie, una per direzione.
  3. Per il transito del traffico pesante attraverso la galleria è predisposto un sistema di dosaggio. L’Ufficio federale delle strade stabilisce una distanza minima tra gli autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci.
Art. 4 Strade di circonvallazione
  1. La costruzione e l’estensione di strade di circonvallazione che sgravano gli abitati dal traffico di transito sono ammissibili.
  2. Le strade di circonvallazione di più abitati sottostanno al capoverso 1 unicamente se detti abitati formano un agglomerato coeso o se lo esigono altre ragioni inerenti alla pianificazione del territorio o alla protezione dell’ambiente.
Art. 5 Referendum ed entrata in vigore
  1. La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
  2. Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 1995

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Decisioni

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